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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. Nullità della fideiussione e difetto di accordo negozialeEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 29 luglio 2025
Con la sentenza n. 629 del 23 aprile 2025, la Corte d'Appello di Palermo è tornata ad affrontare la questione della validità della fideiussione bancaria in presenza di contestazioni circa l'effettiva esistenza dell'accordo negoziale. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza di merito e di legittimità che valorizza il principio della forma libera della garanzia personale e che ribadisce la sufficienza della sottoscrizione del fideiussore ai fini della validità dell'atto. La vicenda processuale: dalla fideiussione al contenzioso La vicenda prende le mosse da un'opposizione a decreto ingiuntivo, fondata – tra l'altro – sulla dedotta nullità di una fideiussione sottoscritta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/04/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai SIg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla ConSIliere dr. Alida Marinuzzi ConSIliere rel. riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 327 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avvocato DI STEFANO GIUSEPPE Parte_1 appellante
CONTRO
, N.Q. DI MANDATARIA, Controparte_1 [...]
e, per essa, quale mandataria e a Controparte_2 Controparte_3 sua volta con il patrocinio dell'avv. DOMENEGOTTI Controparte_4
MARGHERITA e dell'avv. PESENTI MARCO appellati
OGGETTO: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo Rigettata ogni contraria istanza eccezione o difesa;
Preliminarmente, in integrale riforma della Sentenza n.611/2021 emessa dal Tribunale di Palermo: ritenere e dichiarare che il Giudice di prime cure ha errato nel non esaminare uno dei motivi posti a fondamento dell'opposizione spiegata dall'odierna appellante avverso il Decreto Ingiuntivo n.1715/2018 emesso dal Tribunale di Palermo;
conseguentemente, Ritenere e dichiarare nulla la fideiussione datata 15.04.2010
1 stante il difetto del requisito dell'accordo ex art. 1325 c.c.; per l'effetto, ritenere e dichiarare che nulla sia dovuto dalla SI.ra stante l'inesistenza di un valido titolo negoziale;
In ogni caso, Ritenere e dichiarare che ha Pt_1 errato il Giudice di prime cure nel ritenere provate le domande formulate dalla , cui poi ha aderito la Parte_2 e per essa quale mandataria la , avendo lo stesso fondato il proprio CP_2 Controparte_3 decisum unicamente sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.; per l'effetto, Ritenere e dichiarare che l'appellate in violazione dell'art. 2697 c.c. non hanno fornito la prova della fondatezza del loro diritto e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che nulla sia loro dovuto dalla SI.ra ; Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. » Parte_1
Conclusioni per l'appellato: « Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare, nel rito: dichiarare inammissibile l'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; In via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza delle doglianze e delle contestazioni reiterate dalla parte appellante, respingere le domande e delle contestazioni reiterate dalla parte appellante, respingere le domande proposte con il presente giudizio e confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 611/2021 emessa il 27.01.2021 dal Tribunale di Palermo;
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa, oltre accessori di legge e spese vive. »
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo PEC in data 24 febbraio 2021, la SI.ra ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 611/2021, emessa dal Parte_1
Tribunale di Palermo in data 27 gennaio 2021.
Con l'atto di appello, l'appellante ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c., ritenendo sussistenti i presupposti esposti in parte motiva;
nel merito, ha domandato la riforma integrale della pronuncia di primo grado, deducendo che il Tribunale avrebbe omesso l'esame di uno dei motivi a fondamento dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1715/2018.
In particolare, l'appellante ha eccepito la nullità della fideiussione sottoscritta in data 15 aprile 2010, per difetto dell'elemento essenziale dell'accordo tra le parti, ai sensi dell'art. 1325 c.c., chiedendo che fosse accertata l'inesistenza di un valido titolo negoziale e, conseguentemente, dichiarato che nulla fosse dovuto.
In via subordinata, ha censurato l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, ritenendo che il primo giudice abbia fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché
2 dell'art. 2697 c.c., senza che la controparte avesse assolto all'onere della prova.
In data 18 giugno 2021 si è costituita in giudizio la rappresentata Controparte_2 da quale mandataria e da Controparte_3 Controparte_4 chiedendo – in via preliminare – che l'appello fosse dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., e, nel merito, che fosse rigettato integralmente, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
All'udienza del 9 luglio 2021, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rilevando l'assenza di elementi di manifesta erroneità dei motivi di appello e la mancanza di un concreto periculum in mora, non ravvisandosi il rischio di irreversibilità della situazione in caso di eventuale accoglimento del gravame.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 gennaio
2023, poi rinviata d'ufficio al 23 maggio 2024, da celebrarsi in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. All'esito, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Tanto premesso, in via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ex artt. 342 e 348-bis c.p.c., in quanto l'atto di gravame, pur nella sua sintesi, individua chiaramente i capi della sentenza impugnata e formula motivi specifici idonei a delimitare l'oggetto del riesame. L'appello risulta quindi ammissibile.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe omesso l'esame del motivo relativo alla nullità della fideiussione per difetto di accordo.
Il motivo di appello è infondato.
La censura circa la pretesa inesistenza di un accordo ex art. 1325 c.c. si basa su mere affermazioni, smentite dagli atti di causa.
La prova dell'accordo è stata infatti pienamente fornita mediante la produzione del contratto di fideiussione sottoscritto in data 15 aprile 2010, e confermata da comunicazioni
3 inviate alla SI.ra In particolare, il 15 dicembre 2010 la stessa ha ricevuto una Pt_1 comunicazione circa la chiusura del conto corrente intestato al SI. , Controparte_5 contenente la contestuale richiesta di pagamento del saldo passivo, con espresso richiamo alla garanzia prestata. Ulteriore sollecito è stato inoltrato, in data 5 maggio 2016, anche al co-garante SI. . Dette comunicazioni non hanno ricevuto alcuna Parte_3
contestazione da parte dei debitori.
Va poi ribadito che la fideiussione è un contratto a forma libera, anche quando rilasciata in favore di un istituto bancario. La volontà di garantire un'obbligazione altrui può essere espressa verbalmente e provata con ogni mezzo, anche per presunzioni (cfr. Cass. Civ., Sez.
I, sent. n. 3628/2016; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 13539/2014).
Nel caso di specie, la firma della SI.ra risulta validamente apposta sul contratto di Pt_1 fideiussione del 15 aprile 2010.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado ha concluso con elevato grado di certezza che le firme della SI.ra e del SI. sulla fideiussione datata 5 Pt_1 CP_5 ottobre 2010 sono autografe, rilevando numerose corrispondenze grafiche con gli esemplari di riferimento.
Pertanto, la doglianza si rivela infondata.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha denunciato la violazione degli artt. 2697
c.c., 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice si sarebbe basato esclusivamente sulla CTU, senza una valutazione autonoma del materiale probatorio.
Anche tale censura risulta priva di pregio.
La ha regolarmente prodotto il contratto di fideiussione, la cui sottoscrizione è stata CP_6 validamente accertata. Il giudice di primo grado ha esaminato le prove documentali e la
CTU, valutando in modo corretto e motivato tutti gli elementi acquisiti al processo.
Alla luce di quanto esposto, l'impugnazione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'appellante nella misura di €
4 2.200,00 oltre accessori.
L'appellante è tenuta inoltre al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 611/2021, così provvede:
[...]
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Dà atto dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo il 2/04/2025
Il ConSIliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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