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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/11/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2419 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. CORTESE NINO MARIA;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. CASSARINO GIOVANNI CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: mansione e jus variandi
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., il sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio la deducendo di aver
[...] CP_2
prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente dal 3.4.2018 al
Pagina 1 di 9 21.3.2024, presso la sede operativa del Comune di Santa Croce
ER. Il ricorrente ha impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli in data 20.3.2024, ritenendolo illegittimo per insussistenza del fatto contestato e per difetto di proporzionalità della sanzione irrogata. Ha inoltre domandato il riconoscimento del superiore livello professionale e delle conseguenti differenze retributive, lamentando di aver svolto mansioni riconducibili al 5° livello dell'Area Tecnico-
Amministrativa del CCNL di categoria, pur essendo formalmente inquadrato nel 3° livello, e di aver subito un demansionamento a decorrere dal 16.5.2023, essendo stato adibito alle mansioni di operatore ecologico, con conseguente lesione della propria professionalità e diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
In particolare, il ricorrente ha sostenuto:
− di aver sempre svolto, in via di fatto, mansioni di “Responsabile di
Cantiere” e “Coordinatore aziendale”, con compiti di gestione, organizzazione e controllo del personale, programmazione dei servizi, formazione delle squadre operative, valutazione del rendimento dei dipendenti e interlocuzione con la committenza pubblica;
− che tali mansioni, riconosciute anche dalla datrice di lavoro in atti e comunicazioni interne, corrispondono al 5° livello dell'Area
Tecnico-Amministrativa del CCNL di settore;
− che, a partire dal 16.5.2023, è stato ingiustificatamente adibito a mansioni inferiori di operatore ecologico, con svuotamento delle precedenti responsabilità e conseguente dequalificazione professionale;
− che il licenziamento disciplinare intimato il 20.3.2024 è fondato su una contestazione infondata, relativa a un presunto diverbio con un utente durante il servizio di raccolta rifiuti, e che i fatti
Pagina 2 di 9 contestati non integrano alcuna condotta antigiuridica né lesiva del vincolo fiduciario;
− che, anche a voler ritenere sussistente il fatto, la sanzione espulsiva è comunque sproporzionata rispetto alla condotta, che sarebbe al più sanzionabile con una misura conservativa ai sensi degli artt. 68 e 73 del CCNL;
− che l'utente coinvolto ha successivamente rilasciato una dichiarazione scritta nella quale ha escluso di essere stato aggredito, confermando la natura verbale e non violenta del diverbio;
− che la datrice di lavoro ha agito con intento ritorsivo, avendo avviato un piano di progressiva marginalizzazione del lavoratore, culminato nel licenziamento.
La società resistente si è costituita in giudizio contestando integralmente le domande avversarie. In particolare, ha sostenuto:
− la piena legittimità del licenziamento, evidenziando la gravità della condotta tenuta dal lavoratore, il quale, durante l'espletamento del servizio di raccolta rifiuti, ha avuto un diverbio con un utente, sfociato in uno scontro fisico, come segnalato dal
Direttore dell'Esecuzione del Contratto del Comune di Santa
Croce ER;
− che il comportamento del ricorrente ha leso l'immagine e la reputazione dell'azienda, compromettendo irreparabilmente il vincolo fiduciario, e che la sanzione espulsiva è proporzionata alla gravità dei fatti anche alla luce delle previsioni del CCNL;
− che la dichiarazione dell'utente prodotta dal ricorrente è priva di autenticità e non è stata condivisa con l'azienda nel corso del procedimento disciplinare;
Pagina 3 di 9 − che il ricorrente non ha mai svolto mansioni riconducibili al 5° livello, essendo stato formalmente e sostanzialmente inquadrato nel 3° livello dell'Area Spazzamento, Raccolta e Attività
Ambientali Complementari, senza autonomia decisionale né poteri di coordinamento;
− che il cantiere di Santa Croce ER è di piccole dimensioni e non presenta articolazioni organizzative tali da giustificare l'attribuzione di ruoli dirigenziali o di coordinamento;
− che il ricorrente ha svolto, per un periodo limitato, funzioni di referente di cantiere, consistenti nella mera trasmissione di comunicazioni aziendali ai colleghi, senza poteri gestionali;
− che il presunto demansionamento non sussiste, essendo il ricorrente stato adibito a mansioni compatibili con il proprio inquadramento contrattuale, e che non ha mai contestato formalmente le nuove mansioni.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso è infondato.
Quanto alle domande relative al superiore inquadramento ed al demansionamento, va anzitutto evidenziata la pregiudizialità della prima rispetto alla seconda, in quando il demansionamento sarebbe consistito nell'adibizione a mansioni inferiori a quelle oggetto della domanda di superiore inquadramento: l'infondatezza della prima domanda, dunque, comporta l'infondatezza della seconda.
Orbene, il ricorrente sostiene di aver svolto le mansioni proprie dei
“lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di
Pagina 4 di 9 elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento” tra cui rientra, quale profilo esemplificativo, quello del “responsabile di centro di servizi o gestioni” che è il “lavoratore che assicura nelle zone, nei settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate, il funzionale e corretto svolgimento dei servizi aziendali e la distribuzione del lavoro, compilando i rapporti periodici”.
A tal fine sostiene di essersi occupato “in maniera stabile e continuativa, con autonomia e discrezionalità della: - gestione, organizzazione e controllo di tutto il personale dipendente impiegato presso la sede operativa di Santa Croce ER;
- gestione, organizzazione e controllo del servizio di raccolta rifiuti porta a porta svolto su tutto il territorio comunale e di tutti i servizi connessi;
- predisposizione dei programmi operativi e coordinamento dei lavori (es. programmazione delle mappe e dei percorsi del servizio porta a porta delle utenze domestiche e non domestiche di tutto il territorio comunale di Santa
Croce ER); - programmazione e predisposizione dei piani di lavoro del personale impiegato presso la sede;
- Programmazione e predisposizione dei servizi giornalieri;
- gestione e controllo dei turni di lavoro (controllo delle assenze e/o presenze;
organizzazione dei turni, delle ferie e dei riposi;
gestione del servizio domenicale;
controllo e distribuzione del vestiario, dei DPI e dei rifornimenti;
predisposizione dei fogli presenza del servizio domenicale); - controllo dei servizi svolti su tutto il territorio comunale di Santa Croce ER;
- formazione delle squadre giornaliere addette al decespugliamento, allo spazzamento e alla pulizia manuale delle spiagge;
- valutazione del rendimento del
Pagina 5 di 9 personale operaio addetto al cantiere;
- referente aziendale, con compilazione di rapporti periodici;
nonché di tutte le attività connesse, al fine di assicurare un funzionale e corretto svolgimento dei servizi nelle zone e nel territorio di propria competenza” e di essere stato espressamente qualificato come “responsabile di cantiera” in alcuni atti della società datrice di lavoro.
Tuttavia, dall'istruttoria orale non è emerso che il ricorrente operasse in autonomia anziché come mero tramite dei vertici aziendali. Infatti:
− il teste ha confermato che si relazionava quotidianamente Tes_1
con il ricorrente per tutte le attività operative, comprese le richieste di ferie e permessi. Tuttavia, ha precisato che, a suo avviso, il ricorrente agiva come mero tramite, in quanto le decisioni venivano assunte dai vertici aziendali: il che trova conferma nel fatto, riferito dal testimone, che le richieste di ferie non venivano evase direttamente dal ricorrente, ma solo dopo alcuni giorni, in quanto il ricorrente doveva confrontarsi coi vertici;
− il teste ha dichiarato di non saper dire se le disposizioni che Pt_1
il ricorrente dava ai colleghi fossero frutto della sua autonomia decisionale ovvero fossero impartite dai vertici aziendali;
− il teste ha dichiarato che egli, riceveva quotidianamente Tes_2
dagli uffici amministrativi della società le puntuali disposizioni operative relative ai singoli operai definite dal sig.
[...]
che poi consegnava al ricorrente, il quale le trasmetteva Pt_2
agli operai. Ha confermato inoltre che di regola anche le interlocuzioni con gli operai erano svolte direttamente da
. Parte_2
Non risulta quindi, ed anzi è smentita da quanto riferito dai testi Tes_1
e soprattutto , il requisito dell'autonomia e discrezionalità nello Tes_2
Pagina 6 di 9 svolgimento delle mansioni, che costituisce elemento caratterizzante dell'inquadramento reclamato dal ricorrente, il cui onere probatorio grava su di lui, con conseguente rigetto della domanda e di quella, come si è visto consequenziale, relativa al demansionamento, essendo invece irrilevante il dato formale della qualificazione del ricorrente come responsabile di cantiere da parte della società che, in base a quanto emerso dalle testimonianze, va inteso come riferimento alla funzione di mero tramite svolta dal ricorrente.
Parimenti infondata è l'impugnativa del licenziamento.
La sanzione espulsiva è stata intimata perché “il giorno 25 gennaio 2024, durante il Suo turno di lavoro, mentre si trovava occupato nel servizio di raccolta dei rifiuti delle utenze [….] secondo quanto lamentato da un utente direttamente alla Stazione appaltante,… avuto << un comportamento irriguardoso … durante la fase del ritiro dei rifiuti domestici, in particolare, a suo dire, lo stesso sarebbe stato pesantemente redarguito a causa di un disguido dovuto alla non conoscenza del nuovo calendario rifiuti. Il cittadino/utente, in particolare, lamentava di essere stato afferrato per il collo>> da Lei < all'intervento della propria moglie, presente al momento dell'accaduto, la quale a sua volta è stata spintonata>>. Altresì si fa presente che, secondo la versione del cittadino/utente Lei ha rotto il contenitore dei rifiuti e proferito parole poco riguardose nei confronti del Sindaco quando gli comunicava che avrebbe segnalato l'accaduto”.
Il teste pacificamente identificato dalle parti nell'utente che Tes_3
denunciò l'accaduto, ha dichiarato:
“una mattina di gennaio 2024 ho avuto un diverbio con un operatore addetto alla raccolta dei rifiuti domestici, che conosco solo di vista ma non per nome. In particolare, l'operatore si è rifiutato di raccogliere i rifiuti, e io gli ho chiesto come mai, anticipandogli che mi sarei rivolto al
Pagina 7 di 9 sindaco;
l'operatore mi ha risposto “vaffanculo tu e il sindaco” afferrandomi per il colletto della camicia e strattonandomi;
a quel punto
è intervenuta mia moglie che ha cercato di spingerlo via, ma è stata a sua volta spinta a terra dall'operatore. A quel punto è passato un signore tunisino che ha chiesto all'operatore come mai stesse compiendo tali atti;
a quel punto l'operatore è salito sul camion della raccolta rifiuti e se n'è andato. Dopo due giorni io mi sono rivolto al sindaco il quale mi ha detto che se volevo potevo sporgere querela ai carabinieri;
all'esito di alcune interlocuzioni con l'operatore e il suo avvocato, l'ho perdonato”.
Il testimone ha inoltre negato di aver mai sottoscritto la dichiarazione a lui attribuita ed allegata al ricorso, specificando che “la dichiarazione che mi è stata esibita mi era stata mostrata dall'avvocato del ricorrente nel suo studio a Ragusa;
so che in tale dichiarazione si ridimensionava la portata dei fatti da me narrati al Sindaco, eliminando la parte sullo strattonamento e la presa per il colletto e la spinta a mia moglie. In quell'occasione mi è stato chiesto di firmare la dichiarazione, ma io ho rifiutato”.
È quindi emersa la conferma che il ricorrente ebbe un diverbio con un utente del servizio di raccolta rifiuti, sfociato nell'esercizio di violenza fisica ai danni dell'utente stesso e della moglie, per il sol fatto che il primo aveva chiesto perché non fossero stati ritirati i rifiuti.
Orbene, l'art. 68 del CCNL prodotto dallo stesso ricorrente prevede il licenziamento senza preavviso “per ogni mancanza che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'azienda, relativa a doveri anche non espressamente richiamati dal presente CCNL di entità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come di seguito riportato a titolo indicativo e non esaustivo: […] c. violazione deliberata di leggi, di regolamenti o dei doveri che possano arrecare o abbiano arrecato pregiudizio all'azienda o a terzi;
[…] e. vie di
Pagina 8 di 9 fatto contro i propri superiori, i colleghi, i collaboratori ovvero risse fra colleghi nel luogo di lavoro”.
I fatti descritti dall'utente integrano una violazione dell'art. 581 c.p. e rientrano quindi nell'ipotesi esemplificativa di cui alla lettera c); nonché un'ipotesi analoga se non più grave, perché rivolta all'esterno dell'organizzazione aziendale e quindi immediatamente percepibile ai terzi, rispetto a quella di cui alla lettera e).
La condotta del ricorrente rientra quindi tra quelle per cui la contrattazione collettiva prevede la sanzione espulsiva: l'impugnativa del licenziamento è quindi infondata.
Il ricorso va dunque rigettato e le spese seguono la soccombenza. La produzione in giudizio di dichiarazione “testimoniale” risultata falsa evidenzia che il ricorrete ha agito in mala fede con riferimento all'impugnativa del licenziamento ed impone la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. che si stima equo fissare nella misura della metà delle spese per la gravità della condotta processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale:
− rigetta il ricorso;
− condanna a rifondere alla le spese Parte_1 Controparte_3
di lite, liquidate in € 8000 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%;
− condanna a pagare alla la somma Parte_1 CP_3
di € 4000 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
21/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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