TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 9251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9251 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15998 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. NAPOLITANO ANDREA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via F. del
Carretto n.26,
RICORRENTE
E
rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FAZIO ALESSANDRA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Padova, 22,
RESISTENTE
1 2
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/02/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso, chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti consequenziali, in particolare in termini di revisione in peius del contributo al mantenimento dei due figli, Per_1
nato il [...], e nato il [...], fissato in sede Per_2
separativa in euro 800,00 mensili.
All'udienza del 06/02/2025 le parti concludevano come da rispettivi atti.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di
Napoli con decreto n. 3334/2017 del 02.05.2017, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in
2 3
data 20.03.2017.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla domanda di mantenimento per entrambi i figli.
In ordine alla domanda di mantenimento per entrambi i figli,
(24 anni) e (22 anni), maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto
3 4
dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana):
l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza
4 5
economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio
2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n.
15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione
5 6
d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Tanto premesso, è stato dedotto dalla parte resistente che i figli della coppia sono ancora studenti, e tale circostanza non è stata contestata dal genitore obbligato.
Va pertanto riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento.
La generica richiesta del ricorrente di ridurre da 800,00 euro a
600,00 euro mensili il suo contributo per i figli, in assenza di alcuna prova in ordine all' attuale condizione della prole e propria, induce a ritenere che i giovani non abbiano ancora trovato possibilità rapide e concrete di rendersi autonomi del tutto sotto il profilo economico.
Parte ricorrente, impiegato come ingegnere presso la società
ENGIE Cofely Italia spa, deduce un depauperamento della propria condizione economica dovuto alla rata del mutuo di €.420,00
6 7
mensili gravante sul suo stipendio pari ad €.2.371,67 per l'acquisto dell'immobile ove vive e che la posizione economica della resistente, invece, sarebbe migliorata rispetto all'epoca della separazione, attesa l'estinzione del mutuo per l'acquisto dell'immobile di cui è comproprietaria e assegnataria.
In realtà, la documentazione reddituale prodotta da entrambe le parti smentisce l'assunto. Emerge infatti per il ricorrente, dall'anno
2018 all'anno 2021, ossia in epoca successiva all'accordo separativo, un aumento del reddito da €. 53.282,00 ad €. 57.916,00 ad eccezione fatta per l'anno 2022 ove il reddito è stato pari ad
€.55.964,00, e null'altro si allega per gli anni 2023 e 2024. Per la resistente, impiegata part-time presso la Compagnia Generale
Telemar, emerge una diminuzione drastica del reddito dall'anno
2019 al 2021 per poi assestarsi nel 2022 ad €.19.176,00.
Pertanto, tenuto conto dell'inevitabile accrescimento delle esigenze di vita dei figli, del rapporto di convivenza degli stessi con la madre, della documentazione reddituale allegata dalle parti, appare equo confermare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro € 800,00, aggiornata secondo gli indici ISTAT all'attualità in euro 950,40 mensili. Detta somma andrà corrisposta a CP_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una
7 8
corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
Attesa sul punto la oggettiva maggiore capacità reddituale del ricorrente, va posto a carico del l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 70%, a le CP_1
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018.
• Sull'assegnazione della ex casa coniugale
Va confermata l'assegnazione a della ex casa CP_1
coniugale perché, convivendo la stessa con i due figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma
VI L 898/1970 (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr tra le altre Cass. Civ. Sez. I 30 dicembre 2011 n. 30199).
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Non si rileva l'ipotesi di responsabilità aggravata della ricorrente ex art 96 cpc in quanto non si ravvisa la temerarietà della lite intesa quale coscienza dell'infondatezza della domanda, né l'inosservanza del dovere di lealtà e probità, cui ciascuna parte è tenuta, può derivare dal mero fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice;
peraltro difetta la dimostrazione di concreti
8 9
specifici danni patrimoniali patiti dalla resistente e conseguenti allo svolgimento del presente giudizio.
Le ragioni della decisione in uno con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti, che per il residuo si pongono a carico del ricorrente, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 30/06/1998
(atto n. 52, parte II, s. A, sez. D, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1998);
• pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , entro e non oltre il giorno CP_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 950,40
(novecentocinquanta/40) a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
• pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 70%, a le CP_1
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018;
• assegna la ex casa coniugale alla sig.ra
[...]
; CP_1
9 10
• compensa, per metà, le spese di lite tra le parti le spese del giudizio, che per il residuo si pongono a carico del ricorrente in favore della resistente per l'importo di euro
3.808,00 per compensi, oltre iva e cpa, rimborso spese generali come per legge;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 02/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele SDINO
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15998 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. NAPOLITANO ANDREA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via F. del
Carretto n.26,
RICORRENTE
E
rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FAZIO ALESSANDRA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Padova, 22,
RESISTENTE
1 2
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/02/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso, chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti consequenziali, in particolare in termini di revisione in peius del contributo al mantenimento dei due figli, Per_1
nato il [...], e nato il [...], fissato in sede Per_2
separativa in euro 800,00 mensili.
All'udienza del 06/02/2025 le parti concludevano come da rispettivi atti.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di
Napoli con decreto n. 3334/2017 del 02.05.2017, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in
2 3
data 20.03.2017.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla domanda di mantenimento per entrambi i figli.
In ordine alla domanda di mantenimento per entrambi i figli,
(24 anni) e (22 anni), maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto
3 4
dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana):
l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza
4 5
economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio
2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n.
15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione
5 6
d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Tanto premesso, è stato dedotto dalla parte resistente che i figli della coppia sono ancora studenti, e tale circostanza non è stata contestata dal genitore obbligato.
Va pertanto riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento.
La generica richiesta del ricorrente di ridurre da 800,00 euro a
600,00 euro mensili il suo contributo per i figli, in assenza di alcuna prova in ordine all' attuale condizione della prole e propria, induce a ritenere che i giovani non abbiano ancora trovato possibilità rapide e concrete di rendersi autonomi del tutto sotto il profilo economico.
Parte ricorrente, impiegato come ingegnere presso la società
ENGIE Cofely Italia spa, deduce un depauperamento della propria condizione economica dovuto alla rata del mutuo di €.420,00
6 7
mensili gravante sul suo stipendio pari ad €.2.371,67 per l'acquisto dell'immobile ove vive e che la posizione economica della resistente, invece, sarebbe migliorata rispetto all'epoca della separazione, attesa l'estinzione del mutuo per l'acquisto dell'immobile di cui è comproprietaria e assegnataria.
In realtà, la documentazione reddituale prodotta da entrambe le parti smentisce l'assunto. Emerge infatti per il ricorrente, dall'anno
2018 all'anno 2021, ossia in epoca successiva all'accordo separativo, un aumento del reddito da €. 53.282,00 ad €. 57.916,00 ad eccezione fatta per l'anno 2022 ove il reddito è stato pari ad
€.55.964,00, e null'altro si allega per gli anni 2023 e 2024. Per la resistente, impiegata part-time presso la Compagnia Generale
Telemar, emerge una diminuzione drastica del reddito dall'anno
2019 al 2021 per poi assestarsi nel 2022 ad €.19.176,00.
Pertanto, tenuto conto dell'inevitabile accrescimento delle esigenze di vita dei figli, del rapporto di convivenza degli stessi con la madre, della documentazione reddituale allegata dalle parti, appare equo confermare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro € 800,00, aggiornata secondo gli indici ISTAT all'attualità in euro 950,40 mensili. Detta somma andrà corrisposta a CP_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una
7 8
corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
Attesa sul punto la oggettiva maggiore capacità reddituale del ricorrente, va posto a carico del l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 70%, a le CP_1
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018.
• Sull'assegnazione della ex casa coniugale
Va confermata l'assegnazione a della ex casa CP_1
coniugale perché, convivendo la stessa con i due figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma
VI L 898/1970 (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr tra le altre Cass. Civ. Sez. I 30 dicembre 2011 n. 30199).
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Non si rileva l'ipotesi di responsabilità aggravata della ricorrente ex art 96 cpc in quanto non si ravvisa la temerarietà della lite intesa quale coscienza dell'infondatezza della domanda, né l'inosservanza del dovere di lealtà e probità, cui ciascuna parte è tenuta, può derivare dal mero fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice;
peraltro difetta la dimostrazione di concreti
8 9
specifici danni patrimoniali patiti dalla resistente e conseguenti allo svolgimento del presente giudizio.
Le ragioni della decisione in uno con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti, che per il residuo si pongono a carico del ricorrente, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 30/06/1998
(atto n. 52, parte II, s. A, sez. D, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1998);
• pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , entro e non oltre il giorno CP_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 950,40
(novecentocinquanta/40) a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
• pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 70%, a le CP_1
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018;
• assegna la ex casa coniugale alla sig.ra
[...]
; CP_1
9 10
• compensa, per metà, le spese di lite tra le parti le spese del giudizio, che per il residuo si pongono a carico del ricorrente in favore della resistente per l'importo di euro
3.808,00 per compensi, oltre iva e cpa, rimborso spese generali come per legge;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 02/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele SDINO
10