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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1698 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Perniciaro e /P.IV , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente, CONTUMACE.
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, come Commessa di Banco, dal 17.4.2023 al 13.4.2024, giusta contratto convertito a tempo indeterminato in data 14.12.2023;
- di essere stata licenziata in data 13.4.2024 per assenza ingiustificata nei giorni 11 e 12 aprile 2024;
- che le dette assenze, in realtà, erano dovute alla improcrastinabile necessità di portare il proprio animale domestico presso lo studio veterinario per cure urgenti;
- che la necessità di assentarsi era stata prontamente comunicata al datore di lavoro. Dolendosi dell'illegittimità del provvedimento espulsivo (tanto avuto riguardo all'orientamento della S.C., sent. n°15076/2018, quanto al dettato dell'art. 225 del CCNL Terziario Pubblici Esercizi) chiede di essere reintegrata nel posto di lavoro con corresponsione della retribuzione maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettIV reintegra o, in subordine, la condanna della società resistente al pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensIV determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione.
La società resistente è rimasta contumace.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE L'art. 225 comma 4° del CCNL Terziario Pubblici Esercizi consente l'adozione del provvedimento disciplinare espulsivo nel caso di “assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare”, quindi, laddove l'assenza si sia protratta per almeno 4 giorni. Se l'assenza ingiustificata si è protratta per soli 3 giorni, il comma 3° del citato art. 225 consente l'applicazione di una multa a non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione. Da queste premesse derIV che, nel caso di assenza ingiustificata protrattasi per n. 2 giorni, come nel caso di specie, la sanzione disciplinare che si presume proporzionata rispetto al fatto è quella del rimprovero scritto. Già solo per queste ragioni, il ricorso è fondato, non avendo il datore di lavoro provato che, nel caso di specie, sussistevano peculiarità tali da rendere proporzionata la misura applicata, nonostante la regola generale indicata dal CCNL e appena sintetizzata.
Tenuto conto dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con sent. n. 129/2024 e, in particolare, dell'equiparazione fra le ipotesi in cui l'addebito è sanzionato dal CCNL con una sanzione meramente conservatIV a quelle di insussistenza del fatto materiale, con conseguente possibilità per il giudice di applicare la cd. Tutela reale anche nel caso di recesso sproporzionato, diviene superflua la necessità di sondare la possibilità di applicare una forma di tutela più favorevole per il lavoratore. In ossequi alla logica della ragione più liquida, pertanto, si possono considerare come assorbite le doglianze della ricorrente circa il carattere giustificato dell'assenza necessaria per provvedere alle cure dell'animale domestico d'affezione.
In conclusione, il ricorso va accolto e la ricorrente va reintegrata nel posto di lavoro (non avendo la società datrice di lavoro provato la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui alla L. 604/66). La società resistente va poi condannata, ex art. 3 co .2 del D.Lgs. 23/15, al pagamento di una indennità omnicomprensIV commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e corrispondente al periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettIV reintegrazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile con basso grado di difficoltà) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Condanna la società resistente alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, nonché al pagamento, in favore della medesima, di una indennità ex art. 3 co. 2 del D.lgs 23/15, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e corrispondente al periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettIV reintegrazione;
2 - Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida CP_2 in complessivi € 4.650,00 oltre IV, CPA e spese generali.
Trapani, 14.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Perniciaro e /P.IV , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente, CONTUMACE.
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, come Commessa di Banco, dal 17.4.2023 al 13.4.2024, giusta contratto convertito a tempo indeterminato in data 14.12.2023;
- di essere stata licenziata in data 13.4.2024 per assenza ingiustificata nei giorni 11 e 12 aprile 2024;
- che le dette assenze, in realtà, erano dovute alla improcrastinabile necessità di portare il proprio animale domestico presso lo studio veterinario per cure urgenti;
- che la necessità di assentarsi era stata prontamente comunicata al datore di lavoro. Dolendosi dell'illegittimità del provvedimento espulsivo (tanto avuto riguardo all'orientamento della S.C., sent. n°15076/2018, quanto al dettato dell'art. 225 del CCNL Terziario Pubblici Esercizi) chiede di essere reintegrata nel posto di lavoro con corresponsione della retribuzione maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettIV reintegra o, in subordine, la condanna della società resistente al pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensIV determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione.
La società resistente è rimasta contumace.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE L'art. 225 comma 4° del CCNL Terziario Pubblici Esercizi consente l'adozione del provvedimento disciplinare espulsivo nel caso di “assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare”, quindi, laddove l'assenza si sia protratta per almeno 4 giorni. Se l'assenza ingiustificata si è protratta per soli 3 giorni, il comma 3° del citato art. 225 consente l'applicazione di una multa a non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione. Da queste premesse derIV che, nel caso di assenza ingiustificata protrattasi per n. 2 giorni, come nel caso di specie, la sanzione disciplinare che si presume proporzionata rispetto al fatto è quella del rimprovero scritto. Già solo per queste ragioni, il ricorso è fondato, non avendo il datore di lavoro provato che, nel caso di specie, sussistevano peculiarità tali da rendere proporzionata la misura applicata, nonostante la regola generale indicata dal CCNL e appena sintetizzata.
Tenuto conto dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con sent. n. 129/2024 e, in particolare, dell'equiparazione fra le ipotesi in cui l'addebito è sanzionato dal CCNL con una sanzione meramente conservatIV a quelle di insussistenza del fatto materiale, con conseguente possibilità per il giudice di applicare la cd. Tutela reale anche nel caso di recesso sproporzionato, diviene superflua la necessità di sondare la possibilità di applicare una forma di tutela più favorevole per il lavoratore. In ossequi alla logica della ragione più liquida, pertanto, si possono considerare come assorbite le doglianze della ricorrente circa il carattere giustificato dell'assenza necessaria per provvedere alle cure dell'animale domestico d'affezione.
In conclusione, il ricorso va accolto e la ricorrente va reintegrata nel posto di lavoro (non avendo la società datrice di lavoro provato la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui alla L. 604/66). La società resistente va poi condannata, ex art. 3 co .2 del D.Lgs. 23/15, al pagamento di una indennità omnicomprensIV commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e corrispondente al periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettIV reintegrazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile con basso grado di difficoltà) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Condanna la società resistente alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, nonché al pagamento, in favore della medesima, di una indennità ex art. 3 co. 2 del D.lgs 23/15, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e corrispondente al periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettIV reintegrazione;
2 - Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida CP_2 in complessivi € 4.650,00 oltre IV, CPA e spese generali.
Trapani, 14.2.2025 Il giudice
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