Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00283/2026REG.PROV.COLL.
N. 00285/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 285 del 2025, proposto da Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Sicilia Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
contro
Soc. Im. S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 731/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il Cons. AN Di ET e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. La controversia odierna trae origine da un’articolata e risalente vicenda amministrativa e processuale concernente la determinazione del premio di rinvenimento spettante alla società appellata in relazione ai reperti archeologici rinvenuti in un’area di sua proprietà sita nel Comune di Messina.
In particolare, la società appellata è proprietaria del terreno costituente il IV comparto dell’Is. 83 del P.R.G. di Messina, identificato in catasto al foglio 231, particella 322, già particelle 14, 15 e 16. Su tale area il Comune di Messina aveva rilasciato, in data 19 marzo 1993, l’approvazione in variante della concessione edilizia n. 8272, relativa alla realizzazione di un edificio a più elevazioni fuori terra. Successivamente, con decreto assessoriale n. 5579 del 1993, l’area veniva dichiarata di importante interesse archeologico, essendovi stata rinvenuta una necropoli; per l’effetto, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina disponeva la sospensione dei lavori edilizi, al fine di procedere all’esplorazione archeologica del sito.
Una prima campagna di scavo, iniziata a seguito di occupazione disposta con decreto assessoriale n. 5861 del 1991, si concludeva soltanto nel 1998, allorché la società veniva autorizzata a riprendere i lavori. In seguito, tuttavia, la Soprintendenza rappresentava la necessità di ulteriori indagini su altra porzione dell’area; veniva così avviata, nel mese di aprile del 2009, una seconda campagna di scavo, eseguita con personale e mezzi forniti dalla stessa società proprietaria, e conclusasi nel dicembre del 2010. Con nota del 18 dicembre 2010, l’Amministrazione comunicava il definitivo completamento degli scavi, autorizzando la ripresa dei lavori edilizi. Le indagini archeologiche avevano intanto condotto al rinvenimento di numerosi reperti e manufatti, nonché di un cospicuo complesso di sepolture e resti riconducibili alla necropoli greco-romana di Messana.
A seguito di tali rinvenimenti, la società interessata sollecitava più volte l’Amministrazione regionale a completare il procedimento di stima del materiale rinvenuto, al fine della successiva determinazione e corresponsione del premio previsto dagli artt. 92 e 93 del d.lgs. n. 42 del 2004. A fronte di tali sollecitazioni, con nota del 23 giugno 2017 la Soprintendenza rendeva noto di avere proceduto soltanto a una stima parziale dei reperti, senza pervenire alla complessiva definizione del valore dell’intero compendio rinvenuto.
2. Su tale presupposto, la società adiva il T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, con ricorso iscritto al n.g.r. 61 del 2018, chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e il risarcimento dei danni. Nel corso di quella vicenda procedimentale, l’Amministrazione aveva altresì comunicato l’ammissibilità del pagamento di un acconto sul premio, pari a euro 41.134,80, corrispondente a un quinto del valore dei reperti sino ad allora stimati, ai sensi dell’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004. Quel giudizio si concludeva, in una prima fase, con la sentenza non definitiva n. 1575 del 2018, con la quale il T.A.R. Sicilia accoglieva la domanda avverso il silenzio e ordinava all’Amministrazione di provvedere entro il termine di centoventi giorni; il medesimo giudizio proseguiva poi, quanto alle pretese risarcitorie, fino alla sentenza n. 345 del 2022, che respingeva la domanda risarcitoria.
Solo all’esito della predetta pronuncia sul silenzio, e dopo ulteriori diffide, la Soprintendenza, con nota prot. n. 160 del 15 gennaio 2019, comunicava di avere eseguito la stima definitiva dei reperti e dei manufatti rinvenuti, determinandone il valore complessivo in euro 572.962,24 e quantificando il premio in euro 143.240,00.
Tale stima non veniva accettata dalla società odierna appellata, la quale attivava il meccanismo previsto dall’art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004. Su istanza della medesima società, il Presidente del Tribunale di Messina nominava un terzo estimatore, il quale determinava il valore dei beni rinvenuti in euro 1.075.295,44. La relativa stima veniva trasmessa alle parti in data 16 novembre 2020. Sulla base di tale nuova valutazione, la società diffidava l’Amministrazione, con atto stragiudiziale del 30 dicembre 2020, a provvedere alla liquidazione del premio, quantificato in euro 268.823,86, detrattone l’importo già corrisposto a titolo di acconto, pari a euro 41.134,80.
3. A tale diffida non seguiva, tuttavia, alcun provvedimento espresso di determinazione finale del premio. La società proponeva, pertanto, un nuovo ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, iscritto al n.g.r. 598 del 2021, deducendo, da un lato, l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di conclusione del procedimento di cui agli artt. 92 e 93 del d.lgs. n. 42 del 2004 e, dall’altro, chiedendo il risarcimento del danno da ritardo nonché il rimborso delle spese sostenute per la perizia del terzo estimatore.
Nelle more, l’Amministrazione regionale impugnava, davanti al Tribunale civile di Messina, la stima resa dal terzo estimatore, ai sensi dell’art. 93, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, deducendone l’errore e la manifesta iniquità. In tale giudizio civile, iscritto al n. 2126 del 2021, veniva disposta consulenza tecnica d’ufficio, la quale perveniva a una valutazione dei reperti sensibilmente inferiore rispetto a quella operata dal terzo estimatore e più prossima alla originaria stima amministrativa, quantificando il valore complessivo in euro 637.693,95, con premio di rinvenimento al 25 per cento pari a euro 159.423,49.
4. Con sentenza n. 731 del 25 febbraio 2025, resa nel giudizio n.g.r. 598 del 2021, il T.A.R. Catania accoglieva parzialmente il ricorso della società. In particolare, il Tribunale amministrativo dichiarava l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e affermava l’obbligo della medesima di pronunciarsi espressamente sull’istanza di determinazione del premio entro centoventi giorni; riteneva, inoltre, fondata la pretesa al rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per la perizia del terzo estimatore; rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno da ritardo.
5. Avverso tale decisione ha proposto appello l’Amministrazione regionale, con ricorso iscritto al n.g.r. 285 del 2025, deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto conclusa la fase di determinazione del valore dei rinvenimenti nonostante la pendenza del giudizio civile di impugnazione della stima del terzo, e nella parte in cui ha conseguentemente ravvisato un attuale obbligo di provvedere e un obbligo di rimborso delle spese della procedura estimativa. L’Amministrazione appellante ha, in particolare, sostenuto che, essendo la stima del terzo tuttora sub iudice nel giudizio civile instaurato ai sensi dell’art. 93, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, la sub-fase di determinazione del valore dei reperti non potrebbe ritenersi definita e, pertanto, non sarebbe ancora sorto l’obbligo di determinare il premio sulla base di una stima non definitiva. La società appellata non si è costituita nel presente grado di giudizio.
Con ordinanza cautelare n. 111 del 2025, questo Consiglio, in relazione al ricorso n.g.r. 285 del 2025, ha accolto l’istanza di sospensione proposta dall’Amministrazione appellante, rilevando, in sede di delibazione sommaria, che appariva fondato il motivo di appello secondo cui la pendenza del giudizio civile sulla stima del terzo impedirebbe di ritenere conclusa la fase di determinazione del valore dei rinvenimenti, costringendo altrimenti l’Amministrazione a determinare il premio sulla base di una stima non definitiva e ancora contestata.
5. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
I. In via preliminare, il Collegio reputa necessario delimitare con esattezza l’effettivo thema decidendum devoluto alla cognizione di questo giudice d’appello, giacché proprio una non impeccabile distinzione tra piani concettualmente diversi della vicenda ha contribuito a determinare, nella sentenza gravata, un approdo decisorio che non può essere integralmente condiviso.
La controversia, infatti, non involge, nei suoi termini più generali e astratti, la radicale negazione della spettanza, in capo alla società appellata, del premio di rinvenimento previsto dagli artt. 92 e 93 del d.lgs. n. 42 del 2004, posto che la qualità soggettiva della medesima, quale proprietaria del fondo nel quale i reperti sono stati rinvenuti, non costituisce, nel presente giudizio, il nucleo realmente problematico della lite. Né viene qui in immediato rilievo, se non sullo sfondo sistematico della disciplina, il tema della natura del premio medesimo, che la più autorevole elaborazione giurisprudenziale ha da tempo sottratto a ogni impropria assimilazione con istituti di matrice indennitaria o risarcitoria in senso stretto, riconducendolo, piuttosto, alla particolare logica pubblicistica dell’ordinamento dei beni culturali, nel cui ambito la corresponsione del premio assolve a una funzione di incentivazione e di riconoscimento della condotta collaborativa del privato rispetto alla emersione, conservazione e acquisizione pubblica del bene culturale.
Il punctum dolens della presente controversia è, più precisamente, un altro, e si colloca interamente entro la sequenza procedimentale delineata dall’art. 93 del Codice dei beni culturali. Ciò che forma oggetto di scrutinio non è, dunque, l’astratta configurabilità del premio, bensì il se, il quando e il quomodo della sua definitiva determinazione, e, prima ancora, il se possa dirsi ormai conclusa quella sub-fase estimativa che, per espressa previsione legislativa, ne costituisce l’indefettibile presupposto logico e giuridico.
Solo tenendo ferma tale premessa diviene possibile sciogliere, con necessaria coerenza sistematica, i successivi nodi decisori: se l’Amministrazione fosse o meno già obbligata alla definitiva liquidazione del premio; se residuasse, nondimeno, un dovere di pronuncia limitato alla misura interinale dell’acconto; e se, infine, il capo della sentenza impugnata concernente il rimborso delle spese della perizia del terzo estimatore possa o meno essere confermato, eventualmente per una diversa e più corretta ragione giustificativa. In questa più esatta delimitazione del thema decidendum risiede, pertanto, la necessaria premessa logico-giuridica dell’esame dei motivi di gravame.
II. Le considerazioni sin qui svolte, lungi dal costituire una premessa meramente descrittiva o estrinseca rispetto alla decisione, tracciano già con sufficiente nettezza il crinale sul quale è chiamato a muoversi il giudizio di appello e consentono, pertanto, di affrontare il primo motivo di gravame come naturale sviluppo del quadro sistematico testé delineato. Se, infatti, il cuore autentico della controversia non risiede nella astratta predicabilità del premio di rinvenimento in favore della società appellata, bensì nel diverso e ben più circoscritto problema del se possa dirsi già maturato, nella concreta vicenda procedimentale in esame, l’obbligo dell’Amministrazione di addivenire alla definitiva determinazione del premio, è proprio con il primo motivo di impugnazione che tale questione si presenta al vaglio del Collegio nella sua forma più pura, più lineare e, al contempo, più decisiva.
Con esso, invero, l’Amministrazione appellante non si duole soltanto di una singola statuizione della sentenza gravata, ma investe il fondamento logico-giuridico che sorregge l’intera decisione di primo grado, e cioè l’assunto secondo cui la sopravvenuta stima del terzo estimatore nominato ai sensi dell’art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 varrebbe, per ciò solo, a consumare integralmente la sub-fase di determinazione del valore dei beni rinvenuti e a rendere, per l’effetto, attuale ed esigibile il dovere dell’Amministrazione di procedere alla definitiva liquidazione del premio.
La censura è fondata, sebbene nei limiti che di seguito si preciseranno.
L’errore nel quale è incorso il primo giudice non risiede tanto nell’avere ravvisato l’esigenza di impedire che il procedimento amministrativo resti sospeso sine die in una zona d’ombra priva di esito, quanto piuttosto nell’avere attribuito valore definitivo a ciò che definitivo ancora non è, e nell’avere così anticipato al momento della mera emersione di una stima ancora contestata quell’effetto giuridico conclusivo che l’ordinamento, invece, ricollega soltanto alla definitiva stabilizzazione del presupposto estimativo sul quale la liquidazione del premio deve necessariamente poggiare.
Occorre, a tal fine, prendere le mosse dalla struttura stessa dell’istituto. Il premio di rinvenimento non si atteggia, nel sistema del Codice dei beni culturali, a prestazione patrimoniale rigidamente e automaticamente discendente dal solo fatto materiale del ritrovamento, quasi che la legge ne determinasse ex se , in maniera immediata e senza mediazioni, l’ an, il quantum e le modalità di corresponsione. Al contrario, esso si inserisce in una fattispecie pubblicistica a formazione progressiva, nella quale la prestazione economica finale postula il compimento di una sequenza di valutazioni tecniche e di determinazioni amministrative che soltanto all’esito del loro perfezionamento consentono la venuta a esistenza, nella sua concretezza, dell’obbligazione pubblica correlata al premio. Di qui il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, sino alla determinazione definitiva del valore del rinvenimento e quindi – in una misura proporzionale a esso, la cui entità però è fissata dalla legge solo nel massimo e che perciò deve essere concretamente liquidata discrezionalmente dall’Autorità amministrativa tenuto conto di ogni circostanza – del premio spettante al privato, la posizione dell’interessato non assurge ancora a diritto soggettivo perfetto alla corresponsione della somma, ma resta configurabile nei termini dell’interesse legittimo al corretto svolgimento del procedimento, essendo l’obbligazione pubblica destinata a formarsi soltanto attraverso l’intermediazione del provvedimento conclusivo, nel cui ambito si condensano il giudizio tecnico sul valore dei beni e la determinazione amministrativa della misura della prestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 11 marzo 1992, n. 2959; Cass., Sez. I, 7 giugno 2005, n. 11796; Cass., Sez. Un., 7 marzo 2011, n. 5353).
È alla luce di tale inquadramento che deve essere letta la disciplina dettata dall’art. 93 del d.lgs. n. 42 del 2004. La disposizione non delinea un modulo lineare e istantaneo, bensì una vicenda procedimentale articolata, nella quale si susseguono la stima dell’Amministrazione, la determinazione del terzo estimatore in caso di dissenso degli aventi titolo e, ulteriormente, la possibilità di impugnare anche tale determinazione in caso di errore o di manifesta iniquità. In questa scansione normativa, il legislatore mostra con chiarezza di non attribuire alla stima del terzo una intangibilità immediata e incondizionata, ma di considerarla essa stessa suscettibile di ulteriore scrutinio e, dunque, non ancora definitivamente incorporata nell’assetto finale del rapporto, finché la facoltà di impugnazione prevista dal comma 4 sia stata ritualmente esercitata. Il testo dell’art. 93, come trascritto dalla stessa sentenza appellata, dispone infatti che il Ministero provvede alla determinazione del premio “ previa stima delle cose ritrovate ”, che “ in corso di stima ” è corrisposto un acconto in misura non superiore a un quinto del valore determinato in via provvisoria e che la determinazione del terzo è “ impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità ”.
Orbene, se la legge consente espressamente che anche la stima del terzo sia sottoposta a vaglio giudiziale, deve logicamente escludersi che, pendendo tale vaglio, essa possa essere trattata come base già definitiva e irretrattabile della successiva liquidazione del premio. Diversamente opinando, la facoltà di impugnazione prevista dal legislatore verrebbe degradata a rimedio meramente nominale .
Ed è precisamente qui che si manifesta l’inadeguatezza della ricostruzione seguita dal primo giudice.
La sentenza appellata ha ritenuto che l’intervenuta determinazione del terzo estimatore bastasse, da sola, a reputare esaurita la sub-fase di determinazione del valore dei beni e, quindi, a rendere attuale l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla definitiva quantificazione del premio. Ma tale conclusione presuppone, in maniera implicita e nondimeno decisiva, che la stima del terzo abbia già consumato ogni residuo margine di incertezza sul valore dei reperti. Sennonché, tale presupposto risulta smentito proprio dagli atti di causa, dai quali emerge che la stima del terzo, quantificata in euro 1.075.295,44, è stata impugnata dall’Amministrazione davanti al Tribunale di Messina e che, nell’ambito di quel giudizio civile, è stata acquisita consulenza tecnica d’ufficio, la quale – ma sotto condizione sospensiva di condivisione da parte del giudice, e dunque senza alcuna interinale efficacia – sarebbe giunta a una stima dei beni pari a euro 679.407,43, dato significativamente inferiore a quello recepito dal T.A.R. Sicilia come ormai compiuto.
Ne consegue che il punto non è stabilire se una stima vi sia stata, giacché ciò è pacifico; il punto è stabilire se quella stima abbia già acquistato, nella concreta vicenda procedimentale, attitudine conformativa definitiva.
A tale quesito il Collegio non può che rispondere in senso negativo.
Finché il valore dei beni resti coinvolto in una contestazione ritualmente introdotta secondo il modulo apprestato dall’art. 93, comma 4, non è giuridicamente consentito postulare che la sub-fase estimativa si sia ormai consumata nella sua interezza.
La stima del terzo segna, senza dubbio, il superamento della sola stima amministrativa; ma non esaurisce, ove impugnata, il problema della definitiva individuazione del valore da assumere a fondamento della attribuzione patrimoniale conclusiva. Di qui la fondatezza della doglianza appellatoria nella parte in cui contesta la statuizione del giudice di prime cure che ha affermato un obbligo attuale dell’Amministrazione di procedere alla definitiva determinazione del premio.
Tuttavia, la fondatezza del motivo non può essere spinta sino al punto di avallare la tesi, implicitamente sottesa alla più ampia prospettazione appellatoria, secondo cui la pendenza della controversia sulla stima varrebbe a dissolvere, in capo all’Amministrazione, qualsiasi residuo dovere di pronuncia, quasi che la mancata stabilizzazione del valore autorizzasse una sorta di sospensione indeterminata del rapporto amministrativo.
Una tale conclusione non troverebbe, invero, conforto nel dato legislativo. Lo stesso art. 93, comma 2, contempla infatti espressamente che, “ in corso di stima ”, sia corrisposto agli aventi titolo un acconto del premio in misura non superiore a un quinto del valore determinato in via provvisoria delle cose ritrovate, precisando altresì che l’accettazione dell’acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva. La norma, per il suo tenore inequivoco, dimostra che il legislatore ha voluto distinguere il piano della definitiva liquidazione del premio da quello della tutela economica interinale accordabile nella fase ancora non stabilizzata della stima. In altri termini, il sistema non conosce soltanto il tutto della liquidazione finale o il nulla della totale inerzia, ma contempla, tra questi due poli, uno spazio intermedio di protezione patrimoniale provvisoria, fisiologicamente destinato a operare proprio quando la vicenda estimativa non abbia ancora raggiunto un approdo definitivo.
Ed è in questa chiave che la presente controversia deve essere ricomposta.
Non può, invero, omettersi di considerare che, nel corso della precedente fase procedimentale, alla società appellata era già stato riconosciuto e corrisposto un acconto sul premio pari a euro 41.134,80, somma espressamente menzionata nella stessa sentenza gravata quale importo già versato dalla Soprintendenza e da detrarre rispetto a quanto la società assumeva ancora spettante. Tale dato non è né marginale né meramente cronachistico. Esso dimostra, per un verso, che il rapporto amministrativo non si colloca su un terreno di assoluta originarietà, come se nessuna attribuzione interinale fosse mai stata accordata; e dimostra, per altro verso, che il residuo obbligo di pronuncia, che continua a gravare sull’Amministrazione pur nel venir meno dell’obbligo di definitiva liquidazione, non attiene al primo riconoscimento di una misura provvisoria, bensì alla necessità di riesaminare, anche alla luce delle sopravvenute acquisizioni tecniche in corso di emersione nel giudizio civile, la congruità dell’assetto interinale già in precedenza delineato, ferma in ogni caso la detrazione di quanto già erogato a tale titolo.
Ne deriva che l’impugnazione della stima del terzo, se certamente vale a escludere l’attualità di un obbligo dell’Amministrazione di procedere alla definitiva liquidazione del premio, non autorizza però quest’ultima a permanere in una condizione di totale inerzia, sottraendosi a qualsiasi valutazione circa la misura economica interinale che l’ordinamento espressamente contempla. In questa fase, ciò che può e deve essere ancora scrutinato dall’Amministrazione non è la spettanza di un premio definitivamente quantificato sulla base di una stima ormai consolidata, ma la possibile rideterminazione dell’acconto provvisorio, da compiersi sulla base dell’ultima risultanza tecnica tempo per tempo disponibile, con carattere necessariamente interinale, con salvezza degli esiti del giudizio civile pendente e con detrazione di quanto già versato.
È proprio qui, a ben vedere, che il sistema ritrova la sua coerenza: da un lato, viene impedito che l’Amministrazione sia onerata di una definitiva liquidazione fondata su una stima ancora controversa; dall’altro lato, viene evitato che la pendenza del giudizio civile divenga il pretesto per una paralisi procedimentale incompatibile con la stessa disciplina positiva, la quale appresta, mediante l’istituto dell’acconto, uno strumento di tutela economica provvisoria strutturalmente predisposto per questa fase.
In definitiva, il primo motivo di appello deve essere accolto solo in parte.
III. Chiarito, nei termini che precedono, che la sentenza appellata non può essere mantenuta ferma nella parte in cui ha ritenuto già attuale l’obbligo dell’Amministrazione di procedere alla definitiva liquidazione del premio di rinvenimento, resta da scrutinare l’ulteriore capo della decisione impugnata, con il quale l’Amministrazione medesima è stata condannata al rimborso delle spese sostenute dalla società appellata per la perizia eseguita dal terzo stimatore nominato ai sensi dell’art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004.
Sotto tale distinto profilo, la censura non merita accoglimento, ancorché la relativa statuizione del primo giudice debba essere confermata per una ragione giustificativa solo in parte coincidente con quella enunciata nella sentenza appellata e, per converso, maggiormente aderente tanto alla struttura normativa dell’istituto quanto alla concreta vicenda procedimentale che ha dato causa al presente giudizio.
Il punto di partenza non può che essere il dato normativo. L’art. 93, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che “ le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio ”. Si tratta di formula lessicale tutt’altro che neutra, giacché il legislatore non ha disposto che tali spese restino definitivamente a carico degli aventi titolo, ma si è limitato a porre a loro carico il solo onere dell’anticipazione. Ed è proprio questa scelta terminologica a dischiudere, sul piano interpretativo, il problema della successiva e definitiva imputazione dell’onere economico derivante dalla perizia del terzo, problema che la norma non risolve in via espressa, ma che certamente non consente di ritenere senz’altro consumato nel senso della definitiva soccombenza economica del privato che abbia dovuto anticiparne il costo.
In tale prospettiva, correttamente il primo giudice ha colto che la perizia del terzo estimatore non costituisce un’attività eventuale o eccentrica rispetto al procedimento di determinazione del premio, bensì il mezzo legale e tipico previsto dall’ordinamento per la composizione del dissenso insorto tra le parti sul valore del bene. Proprio perché essa rappresenta un modulo necessario, e non una libera opzione rimessa all’arbitrio del privato, il tema della ripartizione finale del relativo costo non può essere affrontato secondo una logica meramente formale, ma deve essere ricondotto al criterio della causalità, vale a dire all’individuazione della parte il cui comportamento abbia reso necessario il ricorso a tale segmento procedimentale.
Sotto questo aspetto, il Collegio condivide l’assunto di fondo accolto dal primo giudice, secondo cui l’anticipazione gravante sul privato non equivale, per ciò solo, a definitivo addossamento del costo della perizia, e che, in difetto di una diversa espressa regola positiva, la soluzione del problema va rinvenuta nel criterio causale che governa, in via generale, l’imputazione degli oneri determinati dall’attivazione di uno strumento necessario di composizione della controversia. Nondimeno, è sul modo di concreta applicazione di tale criterio che la motivazione del primo giudice richiede, ad avviso del Collegio, una puntualizzazione e insieme una rettifica.
La sentenza appellata, infatti, tende a desumere la debenza del rimborso quasi in via immediata dal rilievo che la stima amministrativa risultasse “ molto distante ” da quella successivamente espressa dal terzo stimatore, traendone un sostanziale giudizio di errore imputabile all’Amministrazione. Una simile linea argomentativa, ove assunta nella sua assolutezza, non appare però pienamente persuasiva. Come già osservato nello scrutinio del primo motivo, la stima del terzo non può oggi essere trattata come dato definitivamente stabilizzato, atteso che essa è stata ritualmente impugnata ai sensi dell’art. 93, comma 4, del Codice dei beni culturali, ed è ancora oggetto di verifica nell’ambito del giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Messina. Ne deriva che il solo divario numerico tra la stima amministrativa e quella del terzo non è, di per sé, sufficiente a sorreggere un giudizio definitivamente conclusivo sulla correttezza o scorrettezza intrinseca della valutazione compiuta dall’Amministrazione.
Ma da tale rilievo non discende affatto la caducazione del capo di sentenza che ha posto a carico dell’Amministrazione il rimborso delle spese della perizia. Al contrario, quel capo merita conferma, purché la sua base motivazionale venga ricondotta al più esatto terreno sul quale la questione realmente si colloca.
Il punto decisivo, infatti, non è se la stima del terzo debba oggi essere assunta come definitivamente esatta, bensì se la necessità di attivare la procedura estimativa di cui all’art. 93, comma 3, sia causalmente riconducibile al concreto sviluppo della vicenda amministrativa intercorsa tra le parti. Ed è proprio sotto tale profilo che la risposta del Collegio non può che essere affermativa.
Risulta dagli atti che, ben prima della stima del terzo, la vicenda procedimentale si era già caratterizzata per una protratta incompletezza della valutazione amministrativa. La stessa sentenza non definitiva n. 1575 del 2018 del T.A.R. di Catania aveva accertato che l’Amministrazione non aveva concluso il procedimento di valutazione complessiva, essendosi limitata a un esame soltanto parziale del dovuto, con conseguente ordine di provvedere. Solo all’esito di tale pronuncia la Soprintendenza, con nota del 15 gennaio 2019, procedette infine alla stima complessiva dei reperti e alla quantificazione del premio. È dunque all’interno di una sequenza amministrativa già segnata, dapprima, da un’incompletezza estimativa giudizialmente accertata e, poi, da una stima non accettata dall’avente titolo, che maturò la necessità per la società di attivare il meccanismo legale della determinazione del valore a opera del terzo.
In questa chiave, la perizia del terzo non si presenta come il frutto di una iniziativa meramente facoltativa, sovrabbondante o strategica del privato, ma come lo sviluppo necessario del procedimento nella forma espressamente disegnata dal legislatore per l’ipotesi di dissenso sulla stima amministrativa. Ed è precisamente questo dato a fondare, in modo persuasivo, l’imputazione causale delle relative spese all’Amministrazione: non già una sorta di giudizio ormai irreversibile sulla erroneità della stima pubblica, ma la constatazione che la parte privata è stata costretta a sostenere il costo di uno strumento legale necessario al superamento del dissenso maturato al termine di una vicenda procedimentale già connotata da una originaria e protratta incompletezza della valutazione amministrativa.
A ben vedere, è proprio in tale passaggio che risiede la ragione più profonda della soluzione qui accolta. Il rimborso delle spese della perizia del terzo non costituisce una indebita anticipazione del premio, né una sua surrettizia maggiorazione, né, ancor meno, una misura di favore ispirata a impropri criteri equitativi. Esso risponde, più sobriamente e più rigorosamente, all’esigenza di evitare che il costo di un modulo legale resosi necessario per effetto del concreto sviluppo del procedimento resti definitivamente a carico del soggetto che ha dovuto attivarlo per ottenere il superamento di una situazione di stallo prima, e di dissenso poi, maturata nella sfera amministrativa.
Né persuade l’assunto dell’appellante secondo cui, pendendo ancora il giudizio civile sulla stima del terzo, dovrebbe considerarsi preclusa qualsiasi valutazione definitiva anche in ordine alla ripartizione degli oneri della procedura estimativa. L’obiezione, pur non priva di una sua astratta plausibilità, non coglie nel segno. La regolazione finale delle spese della perizia, infatti, non postula necessariamente che sia già stata definitivamente risolta la questione della maggiore o minore correttezza della stima del terzo, poiché il relativo costo può essere imputato in via definitiva anche sulla base della diversa e qui decisiva considerazione che il ricorso a tale modulo procedimentale si sia reso necessario per effetto della concreta dinamica dell’azione amministrativa. In altri termini, la non ancora raggiunta stabilizzazione del valore dei reperti incide sulla possibilità di procedere alla definitiva liquidazione del premio, ma non impedisce di per sé la regolazione dell’autonomo profilo concernente la definitiva imputazione del costo della perizia, ove la sua necessità risulti già causalmente ascrivibile allo svolgimento del procedimento.
IV. Resta, infine, da esaminare l’ulteriore profilo devoluto dall’appello, formulato in via subordinata, con il quale l’Amministrazione chiede che, ove pure dovesse ritenersi persistente un obbligo di pronuncia in ordine al premio di rinvenimento, venga comunque accertato il carattere non definitivo della stima assunta a riferimento dalla sentenza appellata e, conseguentemente, delle obbligazioni economiche da essa derivanti.
La censura, così intesa, è fondata, nei sensi che seguono.
Invero, le conclusioni già raggiunte nello scrutinio del primo motivo rendono ormai chiaro che la vicenda procedimentale in esame non versa in una fase di compiuta e irretrattabile stabilizzazione del valore dei beni rinvenuti, ma permane tuttora inserita nell’alveo di una sequenza estimativa ancora aperta, atteso che la determinazione del terzo estimatore risulta ritualmente impugnata ai sensi dell’art. 93, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004.
Ne consegue che l’eventuale obbligo residuo di pronuncia, che questo Collegio ha ritenuto sussistente nei limiti dell’art. 93, comma 2, non può in alcun modo essere interpretato come obbligo di consolidare definitivamente il rapporto patrimoniale tra le parti. Al contrario, esso deve essere rigorosamente inteso come obbligo di provvedere, nella sola dimensione consentita dall’attuale stadio della vicenda, su una misura economica necessariamente interinale, destinata a restare subordinata, quanto alla sua definitiva sorte, all’esito del giudizio civile pendente sulla stima del terzo estimatore.
Il valore individuato dalla quale stima, secondo quanto si è già in parte anticipato, costituisce peraltro, all’attualità, l’ultimo valore formalmente individuato, tale non potendosi considerare – fintanto che non sia recepito in una pronunzia, quand’anche non definitiva, del giudice civile – l’esito della consulenza tecnica svoltasi davanti al giudice ordinario.
Sicché è solo l’ultimo e pur provvisorio valore che sia stato però formalmente individuato nell’ambito della progressione del procedimento di stima – prima amministrativo, poi di arbitraggio e infine giurisdizionale, nell’ambito del quale assumono rilievo le sentenze e le ordinanze dotate, pur se provvisoriamente, di esecutività, in attesa del giudicato che infine farà definitivamente stato a ogni effetto – che andrà posto a base di calcolo della interinale anticipazione (nei limiti di 1/5) del premio prevista dall’art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 42/2004; ovviamente sempre e comunque salvo conguaglio dare o avere, allorché la base di calcolo del dovuto (fino a ¼ del valore del rinvenimento, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, e non già ¼ di quello a prescindere da queste ultime) sarà stata accertata dal giudicato civile.
V. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va solo parzialmente accolto; restando invece fermo il capo della sentenza impugnata che ha respinto la domanda risarcitoria, non essendo ravvisabili ragioni per discostarsi dal relativo approdo decisorio.
Le spese del doppio grado di giudizio possono integralmente compensarsi, in considerazione delle evidenti difficoltà di stima e valutazione che sono emerse nel corso della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso: n.g.r. 285 del 2025), come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che, allo stato, l’Amministrazione appellante non è tenuta a procedere alla definitiva determinazione del premio di rinvenimento sulla base della stima del terzo estimatore, stante la pendenza del giudizio civile instaurato ai sensi dell’art. 93, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, con conseguente non ancora definitiva stabilizzazione del valore dei beni rinvenuti e con gli ulteriori effetti di cui in motivazione.
Dichiara l’obbligo dell’Amministrazione appellante di pronunciarsi, entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, sulla spettanza e sull’eventuale rideterminazione della misura interinale dell’acconto previsto dall’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, nei sensi di cui in motivazione, avuto riguardo alle risultanze allo stato disponibili e interinalmente efficaci, con salvezza dell’esito del giudizio civile pendente e con detrazione di quanto già corrisposto allo stesso titolo.
Spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN de RA, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
AN Di ET, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AN Di ET | AN de RA |
IL SEGRETARIO