CGARS, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 283
CGARS
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Accolto
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto conclusa la fase di determinazione del valore dei rinvenimenti

    Il Collegio ha accolto parzialmente il motivo, ritenendo che la pendenza del giudizio civile sulla stima del terzo impedisca di considerare conclusa la fase estimativa e, pertanto, di obbligare l'Amministrazione alla definitiva liquidazione del premio. Tuttavia, ha affermato che l'Amministrazione non può rimanere inerte, ma deve pronunciarsi sulla rideterminazione dell'acconto, tenendo conto delle risultanze disponibili e con salvezza dell'esito del giudizio civile.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ravvisato un attuale obbligo di provvedere alla definitiva liquidazione del premio

    Il Collegio ha ritenuto fondata la censura, affermando che la stima del terzo estimatore non ha carattere definitivo finché pende il giudizio civile di impugnazione. Pertanto, l'Amministrazione non è obbligata alla definitiva liquidazione del premio.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ravvisato un obbligo di rimborso delle spese della procedura estimativa

    Il Collegio ha rigettato questo motivo, confermando la condanna al rimborso delle spese. La ragione giustificativa risiede nel fatto che la necessità di attivare la procedura estimativa è causalmente riconducibile alla condotta dell'Amministrazione, che ha reso necessario il ricorso a tale strumento per superare una situazione di stallo e dissenso.

  • Accolto
    Spese della perizia del terzo estimatore

    Il Collegio ha confermato la condanna al rimborso delle spese, ritenendo che la necessità di attivare la procedura estimativa sia causalmente riconducibile alla condotta dell'Amministrazione, che ha reso necessario il ricorso a tale strumento per superare una situazione di stallo e dissenso.

  • Accolto
    Obbligo di pronuncia sull'acconto

    Il Collegio ha ritenuto che, pur non essendo obbligata alla definitiva liquidazione del premio, l'Amministrazione non può rimanere inerte e deve pronunciarsi sulla rideterminazione dell'acconto, in conformità con quanto previsto dall'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 283
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 283
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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