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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 27/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 8/2022
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in riassunzione ex art 392
c.p.c. da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA presso il cui studio presso in Borgosatollo (BS), via Verdi n. 20/A elegge domicilio come da procura in atti
Attore in riassunzione
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. MANTOVANI ANDREA presso il cui studio in Trento - Via
Grazioli n.6,elegge domicilio come da procura in atti
Convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI
Per l'attore in riassunzione
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento adita, ritenere fondate le domande di parte attrice in riassunzione e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 179/2016 dd. 7 giugno 2016 e pubblicata in data 21 giugno
2016 nella causa sub R.G. n. 115/2015 della Corte d'Appello di Trento, ed in applicazione dell'Ordinanza n. 27101/2021 dalla Suprema Corte di
Cassazione – Seconda Sezione Civile, dd. 19.05.2021 e depositata in data
06.10.2021, emessa nel procedimento rubricato sub R.G. n. 25412/2016:
In via principale: rigettarsi l'appello svolto dalla SI.ra Controparte_1
nella causa sub R.G. n. 115/2015 avanti la Corte d'Appello di Trento avverso la sentenza n. 1107/14 del Tribunale di Trento, e confermarsi la sentenza n. 1107/14 del Tribunale di Trento, e in ogni caso:
1) accertare e dichiarare, per le ragioni e causali di cui in narrativa,
l'inadempimento contrattuale della SI.ra ai sensi dell'art. Controparte_1
1453 c.c. e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto siglato tra le parti in causa (dd. 25.09.2000 GN 2202/2000 Rep. 52197 raccolta nr. 3190) per inadempimento della SI.ra ; Controparte_1
2) accertare e dichiarare, per le ragioni e causali di cui in narrativa, che la OR ha prelevato dai conti intestati agli attori euro Controparte_1
82.760,31 e per l'effetto condannare la OR alla Controparte_1
restituzione dell'importo suddetto o nella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa previo rendiconto ai sensi dell'art. 263 c.p.c.;
3) accertare e dichiarare, per le ragioni e causali di cui in narrativa, che i signori e hanno pagato somme pari ad euro Parte_2 CP_2
5.000,00 a titolo di contributi a favore della figlia e per Controparte_1
pag. 2/13 l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione di euro 5.000,00 o nella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre alle spese di registrazione e successive tutte occorrende.
Per la convenuta in riassunzione
1. in via preliminare: sospendere ex art.295 c.p.c. il presente giudizio sub
R.G. n.8/22 Corte di Appello di Trento sino alla definizione di quello in corso, sempre tra ed sub R.G. n.2797/18 Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Trento;
in totale riforma della sentenza n.1107/14 Tribunale di Trento ed in accoglimento dell'appello di respingere le Controparte_1
domande formulate prima da e e poi da Parte_2 CP_2 [...]
perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate;
con Pt_1
vittoria di spese (anche generali) e compenso d'avvocato, IVA e CNPA, di tutti i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione del 31/07/2009, i coniugi e Parte_2 CP_2
convenivano avanti al Tribunale di Trento la figlia Controparte_1
esponendo di avere concluso in data 25/09/2000 con la convenuta contratto con cui le avevano trasferito la nuda proprietà di un appartamento e di un garage siti in Cavalese a fronte di un corrispettivo costituito, in parte, dalla rinuncia ad un credito di lire 100.521.859 che la figlia vantava nei confronti degli alienanti e per il resto dall'assunzione di obblighi di assistenza a favore dei genitori;
lamentavano che la figlia non aveva invece adempiuto agli obblighi di assistenza morale e materiale, prelevando inoltre illegittimamente dai conti dei genitori la somma di €
pag. 3/13 82.760,31. Chiedevano quindi la risoluzione del contratto e la condanna di al risarcimento dei danni sofferti dagli attori a causa Controparte_1
dell'inadempimento nonché alla restituzione di somme illegittimamente sottratte dai loro libretti bancari, previo rendiconto;
chiedevano infine la condanna alla restituzione di contributi previdenziali che avevano versato in forza del contratto con cui la figlia era stata assunta come collaboratrice domestica dalla madre.
Si costituiva prospettando la grave conflittualità con il Controparte_1
fratello presso cui si erano trasferiti i genitori dopo avere abbandonato l'appartamento; negava l'inadempimento in quanto aveva prestato la dovuta assistenza, essendosi anche licenziata dal lavoro;
negava di essersi appropriata della pensione del padre che l'aveva sempre riscossa personalmente, come pure delle altre somme indicate nell'atto di citazione;
contestava la legittimazione del padre a stare in giudizio in difetto di assistenza dell'amministratore di sostegno. Deduceva che il contratto integrava una figura atipica che imponeva l'applicazione della disciplina della rendita vitalizia e di conseguenza eccepiva l'inammissibilità della domanda di risoluzione ex art 1878 c.c. atteso il carattere prevalentemente patrimoniale delle prestazioni assunte in mancanza di ogni riferimento all'assistenza. Contestava anche la domanda di restituzione della somma di € 82.720,31 disconoscendo le sottoscrizione presenti sulle contabili dimesse in fotocopia;
contestava pure l'applicabilità dell'art 263 c.p.c. in quanto non sussisteva alcuna obbligazione di tipo gestorio .
Sospeso per la istanza di ricusazione del giudice istruttore, il giudizio veniva riassunto da previa acquisizione dell'autorizzazione Parte_2
pag. 4/13 del Giudice Tutelare , e da , quale erede della madre nelle Parte_1
more deceduta.
Con sentenza n. 1107/2014, il Tribunale di Trento dichiarava la risoluzione del contratto, qualificandolo come vitalizio improprio, e condannava la convenuta alla restituzione della somma di Euro 91.474,28, respingendo la domanda di risarcimento dei danni.
Proponeva gravame con atto notificato il 6 maggio 2015 ; Controparte_1
si costituiva il fratello come erede anche del padre nelle Parte_1
more deceduto .
Con sentenza n 179/2016, in riforma della impugnata sentenza, la Corte di
Appello di Trento respingeva le domande proposte dagli originari attori e condannava a rifondere ad le spese di Parte_1 Controparte_1
entrambi i gradi .
Condivisa la qualificazione del negozio come "contratto atipico di vitalizio alimentare", evidenziava che in sentenza l'inadempimento di
[...]
non era stato individuato nella mancata assistenza materiale, CP_1
visto che i coniugi "vitaliziati si trovavano in buone condizioni psicofisiche al rientro nel loro appartamento" ma nell'illegittimo prelievo delle consistenti somme di denaro da parte della figlia, sulle cui sole risorse economiche avrebbe dovuto gravare l'obbligo di prestare assistenza. Non ravvisava che tali prelievi inerissero al sinallagma contrattuale e riteneva che vi sarebbe invece stato inadempimento se si fosse Controparte_1
sottratta agli obblighi di assistenza previsti dal contratto, volti "al mantenimento dei genitori prestando loro alloggio, vitto vestiario, medicinali e quant'altro"; tale inadempimento non era stato accertato neppure dal giudice di primo grado, senza che tale aspetto fosse stato pag. 5/13 oggetto di censura in sede di gravame. Affermava che la gravità dell'inadempimento avrebbe dovuto essere apprezzata con riferimento al sinallagma, che prevedeva anche la rinuncia ad un credito da parte della convenuta-appellante. Rigettava parimenti la domanda di ripetizione delle somme sottratte dai libretti di deposito al portatore dei coniugi ritenendo che non era stata provata l'assenza di una giusta causa traditionis, essendosi gli attori limitati ad allegare che la figlia avrebbe dovuto restituire loro le somme prelevate e fornire rendiconto, deducendo una sorta di mandato asseritamente inadempiuto. Rigettava infine la domanda di restituzione dei contributi previdenziali, poiché, vista la formale e spontanea assunzione di quest'ultima come collaboratrice domestica, essi sono dovuti per legge.
Proponeva ricorso in Cassazione articolando quattro motivi. Parte_1
Con il primo denunciava ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1453 c.c., in quanto la Corte
d'appello non aveva riconosciuto l'inadempimento di che Controparte_1
invece era consistito nel mancato mantenimento dei genitori con le proprie risorse, avendo invece dilapidato il loro patrimonio, sottraendo le somme giacenti sui libretti di deposito, facendosi assumere come assistente domestica della madre ed incassando l'indennità di accompagnamento di quest'ultima. Affermava inoltre la gravità dell'inadempimento della controparte, dal momento che il valore delle prestazioni assistenziali
(calcolato tenendo conto degli anni di aspettativa di vita dei coniugi e di una prudenziale stima in euro 1.000,00 mensili per ciascuno dei genitori)
a cui la figlia avrebbe dovuto adempiere, sarebbe stato pari sei volte l'importo del credito da lei rinunciato.
pag. 6/13 Col secondo motivo, denunciava ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c. con riferimento alla statuizione secondo cui non era stato appellato il mancato accertamento dell'inadempimento per quanto riguarda le prestazioni assistenziali.
Ricordato che non essendo soccombente non era onerato della proposizione di appello incidentale, deduceva che la censura del passaggio di motivazione relativa a tale aspetto, formulata in comparsa di costituzione e risposta in appello, fosse sufficiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.. Censurava come non corretta la valutazione secondo cui i coniugi si trovassero in condizioni psicofisiche normali al rientro nell'appartamento e contestava ad di non avere Controparte_1
adempiuto agli obblighi di assistenza prima e dopo tale evento, come poteva ulteriormente desumersi anche da altri elementi, fra cui l'assunzione formale come assistente della madre.
Col terzo motivo, articolato in due punti, denunciava la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218,1713,2697 c.c., art. 115 c.p.c.. Eccepiva che la controparte non avesse provato di aver adempiuto agli obblighi di sostentamento, sia materiale che economico dei genitori, e ciò anche con riguardo all'indebito prelievo delle somme dalle giacenze dei genitori. Con il secondo punto, e con specifico riferimento al rigetto della domanda di ripetizione delle somme prelevate dai libretti di deposito, motivato per l'assenza di prova di una giusta causa traditionis, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto la Corte d'Appello non aveva tenuto conto del fatto che gli attori originari avevano allegato in primo grado, e riproposto in sede di gravame, un utilizzo non autorizzato dei libretti da parte di ed avevano chiesto altresì il rendiconto. Controparte_1
pag. 7/13 Sottolineava che la controparte non aveva mai negato la titolarità dei libretti in capo ai genitori né aveva allegato di aver legittimamente operato su di essi;
al contrario, aveva inizialmente escluso di aver disposto di essi, disconoscendo le firme presenti nella documentazione bancaria acquisita, salvo poi rinunciare al disconoscimento. Concludeva che alla luce di tale condotta processuale, sarebbe evidente la prova dell'utilizzo illecito delle somme.
Col quarto motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), denunciava la violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., comma 2, allegando che la Corte d'Appello avrebbe dovuto valutare la rinuncia al disconoscimento delle firme da parte della convenuta-appellante operato in primo grado come fonte di prova presuntiva dell'illegittima percezione delle somme contenute nei libretti bancari.
Con ordinanza n 27101/21, depositata il 6 ottobre 2021 la Suprema Corte accoglieva i motivi secondo, terzo e quarto e, ritenuto assorbito il primo, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla
Corte d'Appello di Trento.
Prendendo le mosse dal secondo motivo, rilevava che a fronte dell'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento di agli obblighi di sostentamento economico assunti con il Controparte_1
contratto, la controparte, non essendo soccombente, non era onerata della proposizione di appello incidentale in relazione alla statuizione con cui non vi sarebbe stato inadempimento degli obblighi assistenziali, essendo semplicemente tenuta a riproporre le difese e le eccezioni assorbite o non esaminate ex art. 346 c.p.c.. Ravvisava che tale onere di riproposizione era stato assolto, come si desumeva dalla difese articolate da Pt_1
pag. 8/13 nella comparsa di costituzione in appello;
per cui in sede di CP_1
gravame sarebbe stato necessario esaminare anche il profilo dell'effettivo adempimento delle prestazioni di carattere strettamente assistenziale cui era tenuta la convenuta;
mentre era errata l'affermazione di assenza di censura da parte di Cassava quindi la sentenza Parte_1
in relazione a tale motivo con rinvio alla Corte d'Appello di Trento, in diversa composizione, affinché verificasse l'adempimento o meno degli obblighi assistenziali di riteneva poi assorbito il primo Controparte_1
punto del terzo motivo, essendo stata rimessa al giudice di merito la complessiva valutazione dell'inadempimento del contratto di vitalizio.
Accoglieva il secondo punto del terzo motivo ed il quarto motivo, esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni connesse.
Rilevava che a fronte dell'allegazione da parte degli attori Controparte_1
della titolarità dei libretti, e dell'affidamento della gestione per un rapporto di carattere meramente gestorio, aveva negato di avere operato sugli stessi
(salvo poi rinunciare al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulla documentazione bancaria attestante i vari prelievi effettuati), assumendo quindi una linea difensiva che, oltre a rilevare come implicita conferma della perdurante titolarità dei libretti in capo ai genitori, risultava incompatibile con la tesi dell'autonoma legittimazione a disporre in capo alla stessa per effetto del possesso dei libretti. Affermava quindi che in base al principio di non contestazione, espressamente previsto dall'art. 115
c.p.c. a seguito dell' art. 45, comma 14, L 69/ 2009, ma che la Cassazione aveva ritenuto operante anche antecedentemente alla novella (Cass.
19896/2015; Cass. 26908/2020), la Corte d'Appello avrebbe dovuto porre a fondamento del proprio giudizio la mancata contestazione della pag. 9/13 controricorrente circa la titolarità aliena dei libretti al portatore su cui aveva operato;
concludeva che era quindi contrastante con l'art. 115 c.p.c. , la statuizione della Corte d'Appello secondo cui "la prova della mancanza della giusta causa traditionis (...) è sicuramente mancata" (pag. 12-13 sent.) per cui si rendeva necessaria anche in tale parte la cassazione con rinvio.
Infine riteneva assorbito il primo motivo, dovendo la Corte d'Appello in sede di rinvio verificare la legittimità dei prelievi effettuati dalla convenuta dai libretti al portatore in relazione alla loro incidenza sulla domanda di risoluzione del vitalizio.
Con atto di citazione in riassunzione datato 7 gennaio 2022,
[...]
chiedeva il rigetto dell'appello proposto da Pt_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1107/14 del Tribunale di Trento con conferma di questa. Domandava che in ogni caso si accertasse l'inadempimento contrattuale di controparte ai sensi dell'art. 1453 c.c. e per l'effetto si dichiarasse la risoluzione del contratto datato 25.09.2000 per inadempimento di che si accertasse che Controparte_1 Controparte_1
aveva prelevato dai conti intestati agli attori euro 82.760,31 e la si condannasse alla restituzione dell'importo ovvero della diversa somma che sarebbe risultata in corso di causa previo rendiconto ai sensi dell'art. 263 c.p.c.; che si dichiarasse che e avevano pagato Parte_2 CP_2
euro 5.000,00 a titolo di contributi a favore della figlia e per CP_1
l'effetto la si condannasse alla restituzione di tale importo ovvero di altro che sarebbe risultato in corso di causa.
Si costituiva in data 3 ottobre 2023 chiedendo in via Controparte_1
preliminare la sospensione del giudizio ex art 295 c.p.c. sino alla definizione di quello in corso fra le medesime parti pendente avanti al pag. 10/13 Tribunale di Trento ( RG 2797/18). Nel merito domandava, in totale riforma della sentenza n 1107/2014 del Tribunale di Trento, il rigetto delle domande proposte da parte attrice con vittoria di spese .
Con provvedimento in data 27 febbraio 2024 la Corte respingeva la istanza di sospensione ex art 295 c.p.c. e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 10 settembre 2024.
A seguito di rituale istanza ex art 352 co II c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, alla udienza del 28 gennaio 2025, all'esito della discussione , la causa veniva trattenuta in decisione .
Va preliminarmente rilevata la nullità della notifica dell'atto di citazione in riassunzione effettuata in data 7 gennaio 2022 esclusivamente agli avvocati Massimo Viola ed Andrea Mantovani ( Cass 605/22 ; Cass
27094/2013) ; come peraltro esplicitamente dato atto nella note scritte dalla stessa difesa di che chiedeva di potere rinnovare Parte_1
“la notificazione dell'atto di citazione in riassunzione alla parte convenuta personalmente, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.,” e la concessione dei relativi termini.
Non essendo nelle more intervenuta con efficacia sanante la costituzione di con provvedimento in data 24 maggio 2022 la Corte Controparte_1
“preso atto che l'atto di citazione in riassunzione è stato nullamente notificato alla parte convenuta, vista la richiesta di rinotifica dell'atto a
, dà termine a parte riassumente sino al 30.6.2022 per la Controparte_1
notifica alla parte personalmente e fissa nuova udienza per il giorno
15.11.2022 ore 9,30 in trattazione scritti.”
pag. 11/13 Con successivo provvedimento del 15.11.2022 la Corte rilevato che la rinnovazione della notifica non era regolare, mancando la vocatio in ius, concedeva ulteriore termine sino al 31.12.2022.
Con ulteriore provvedimento del 18 aprile 2023 la Corte disponeva la rinnovazione “dell'atto di citazione in riassunzione ex art 164 c.p.c., completo di tutti i requisiti di cui all'art 163 c.p.c.” indicando come data di prima udienza quella del 3.10.2023 e concedeva termine per la notifica sino al 25 maggio 2023.
Ciò premesso, è principio consolidato che “una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio, questo non può essere né sospeso, né prorogato neanche per accordo delle parti, salvo che
l'interessato non abbia provato una difficoltà a lui non imputabile (Cass
9541/2023; Cass. 4867/2006; Cass. 2899/2005)”.
Tale principio trova applicazione sia nel caso in cui la rinnovazione non sia stata effettuata , sia nella ipotesi in cui venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, avendo la Suprema Corte chiarito che
“ non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art.
162 c.p.c., perché, quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini.(
Cass 19218/2019).
Va inoltre escluso che possa qualificarsi come non imputabile all'attore in riassunzione la nullità dell'atto in rinnovazione, atteso che era stata notificata alla parte personalmente un atto che, essendo privo di rituale pag. 12/13 vocatio in ius , come rilevato nel provvedimento della Corte in data
15.11.2022, non era idoneo ad instaurare un valido contraddittorio.
Trova quindi applicazione l'art.291, comma 3 c.p.c., che prevede, la cancellazione della causa dal ruolo nonché l'estinzione del processo ai sensi dell'art 307 c.p.c..
Nello specifico inoltre, ai sensi dell'art 393 c.p.c. alla estinzione del giudizio di rinvio consegue l'estinzione dell'intero processo
Rimane quindi assorbita ogni ulteriore questione proposta dalla difesa di costituitasi a seguito del maturarsi della causa di Controparte_1
estinzione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento
Visti gli artt. 291 e 393 c.p.c.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione dell'intero processo.
Deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 8/2022
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in riassunzione ex art 392
c.p.c. da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA presso il cui studio presso in Borgosatollo (BS), via Verdi n. 20/A elegge domicilio come da procura in atti
Attore in riassunzione
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. MANTOVANI ANDREA presso il cui studio in Trento - Via
Grazioli n.6,elegge domicilio come da procura in atti
Convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI
Per l'attore in riassunzione
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento adita, ritenere fondate le domande di parte attrice in riassunzione e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 179/2016 dd. 7 giugno 2016 e pubblicata in data 21 giugno
2016 nella causa sub R.G. n. 115/2015 della Corte d'Appello di Trento, ed in applicazione dell'Ordinanza n. 27101/2021 dalla Suprema Corte di
Cassazione – Seconda Sezione Civile, dd. 19.05.2021 e depositata in data
06.10.2021, emessa nel procedimento rubricato sub R.G. n. 25412/2016:
In via principale: rigettarsi l'appello svolto dalla SI.ra Controparte_1
nella causa sub R.G. n. 115/2015 avanti la Corte d'Appello di Trento avverso la sentenza n. 1107/14 del Tribunale di Trento, e confermarsi la sentenza n. 1107/14 del Tribunale di Trento, e in ogni caso:
1) accertare e dichiarare, per le ragioni e causali di cui in narrativa,
l'inadempimento contrattuale della SI.ra ai sensi dell'art. Controparte_1
1453 c.c. e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto siglato tra le parti in causa (dd. 25.09.2000 GN 2202/2000 Rep. 52197 raccolta nr. 3190) per inadempimento della SI.ra ; Controparte_1
2) accertare e dichiarare, per le ragioni e causali di cui in narrativa, che la OR ha prelevato dai conti intestati agli attori euro Controparte_1
82.760,31 e per l'effetto condannare la OR alla Controparte_1
restituzione dell'importo suddetto o nella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa previo rendiconto ai sensi dell'art. 263 c.p.c.;
3) accertare e dichiarare, per le ragioni e causali di cui in narrativa, che i signori e hanno pagato somme pari ad euro Parte_2 CP_2
5.000,00 a titolo di contributi a favore della figlia e per Controparte_1
pag. 2/13 l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione di euro 5.000,00 o nella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre alle spese di registrazione e successive tutte occorrende.
Per la convenuta in riassunzione
1. in via preliminare: sospendere ex art.295 c.p.c. il presente giudizio sub
R.G. n.8/22 Corte di Appello di Trento sino alla definizione di quello in corso, sempre tra ed sub R.G. n.2797/18 Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Trento;
in totale riforma della sentenza n.1107/14 Tribunale di Trento ed in accoglimento dell'appello di respingere le Controparte_1
domande formulate prima da e e poi da Parte_2 CP_2 [...]
perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate;
con Pt_1
vittoria di spese (anche generali) e compenso d'avvocato, IVA e CNPA, di tutti i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione del 31/07/2009, i coniugi e Parte_2 CP_2
convenivano avanti al Tribunale di Trento la figlia Controparte_1
esponendo di avere concluso in data 25/09/2000 con la convenuta contratto con cui le avevano trasferito la nuda proprietà di un appartamento e di un garage siti in Cavalese a fronte di un corrispettivo costituito, in parte, dalla rinuncia ad un credito di lire 100.521.859 che la figlia vantava nei confronti degli alienanti e per il resto dall'assunzione di obblighi di assistenza a favore dei genitori;
lamentavano che la figlia non aveva invece adempiuto agli obblighi di assistenza morale e materiale, prelevando inoltre illegittimamente dai conti dei genitori la somma di €
pag. 3/13 82.760,31. Chiedevano quindi la risoluzione del contratto e la condanna di al risarcimento dei danni sofferti dagli attori a causa Controparte_1
dell'inadempimento nonché alla restituzione di somme illegittimamente sottratte dai loro libretti bancari, previo rendiconto;
chiedevano infine la condanna alla restituzione di contributi previdenziali che avevano versato in forza del contratto con cui la figlia era stata assunta come collaboratrice domestica dalla madre.
Si costituiva prospettando la grave conflittualità con il Controparte_1
fratello presso cui si erano trasferiti i genitori dopo avere abbandonato l'appartamento; negava l'inadempimento in quanto aveva prestato la dovuta assistenza, essendosi anche licenziata dal lavoro;
negava di essersi appropriata della pensione del padre che l'aveva sempre riscossa personalmente, come pure delle altre somme indicate nell'atto di citazione;
contestava la legittimazione del padre a stare in giudizio in difetto di assistenza dell'amministratore di sostegno. Deduceva che il contratto integrava una figura atipica che imponeva l'applicazione della disciplina della rendita vitalizia e di conseguenza eccepiva l'inammissibilità della domanda di risoluzione ex art 1878 c.c. atteso il carattere prevalentemente patrimoniale delle prestazioni assunte in mancanza di ogni riferimento all'assistenza. Contestava anche la domanda di restituzione della somma di € 82.720,31 disconoscendo le sottoscrizione presenti sulle contabili dimesse in fotocopia;
contestava pure l'applicabilità dell'art 263 c.p.c. in quanto non sussisteva alcuna obbligazione di tipo gestorio .
Sospeso per la istanza di ricusazione del giudice istruttore, il giudizio veniva riassunto da previa acquisizione dell'autorizzazione Parte_2
pag. 4/13 del Giudice Tutelare , e da , quale erede della madre nelle Parte_1
more deceduta.
Con sentenza n. 1107/2014, il Tribunale di Trento dichiarava la risoluzione del contratto, qualificandolo come vitalizio improprio, e condannava la convenuta alla restituzione della somma di Euro 91.474,28, respingendo la domanda di risarcimento dei danni.
Proponeva gravame con atto notificato il 6 maggio 2015 ; Controparte_1
si costituiva il fratello come erede anche del padre nelle Parte_1
more deceduto .
Con sentenza n 179/2016, in riforma della impugnata sentenza, la Corte di
Appello di Trento respingeva le domande proposte dagli originari attori e condannava a rifondere ad le spese di Parte_1 Controparte_1
entrambi i gradi .
Condivisa la qualificazione del negozio come "contratto atipico di vitalizio alimentare", evidenziava che in sentenza l'inadempimento di
[...]
non era stato individuato nella mancata assistenza materiale, CP_1
visto che i coniugi "vitaliziati si trovavano in buone condizioni psicofisiche al rientro nel loro appartamento" ma nell'illegittimo prelievo delle consistenti somme di denaro da parte della figlia, sulle cui sole risorse economiche avrebbe dovuto gravare l'obbligo di prestare assistenza. Non ravvisava che tali prelievi inerissero al sinallagma contrattuale e riteneva che vi sarebbe invece stato inadempimento se si fosse Controparte_1
sottratta agli obblighi di assistenza previsti dal contratto, volti "al mantenimento dei genitori prestando loro alloggio, vitto vestiario, medicinali e quant'altro"; tale inadempimento non era stato accertato neppure dal giudice di primo grado, senza che tale aspetto fosse stato pag. 5/13 oggetto di censura in sede di gravame. Affermava che la gravità dell'inadempimento avrebbe dovuto essere apprezzata con riferimento al sinallagma, che prevedeva anche la rinuncia ad un credito da parte della convenuta-appellante. Rigettava parimenti la domanda di ripetizione delle somme sottratte dai libretti di deposito al portatore dei coniugi ritenendo che non era stata provata l'assenza di una giusta causa traditionis, essendosi gli attori limitati ad allegare che la figlia avrebbe dovuto restituire loro le somme prelevate e fornire rendiconto, deducendo una sorta di mandato asseritamente inadempiuto. Rigettava infine la domanda di restituzione dei contributi previdenziali, poiché, vista la formale e spontanea assunzione di quest'ultima come collaboratrice domestica, essi sono dovuti per legge.
Proponeva ricorso in Cassazione articolando quattro motivi. Parte_1
Con il primo denunciava ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1453 c.c., in quanto la Corte
d'appello non aveva riconosciuto l'inadempimento di che Controparte_1
invece era consistito nel mancato mantenimento dei genitori con le proprie risorse, avendo invece dilapidato il loro patrimonio, sottraendo le somme giacenti sui libretti di deposito, facendosi assumere come assistente domestica della madre ed incassando l'indennità di accompagnamento di quest'ultima. Affermava inoltre la gravità dell'inadempimento della controparte, dal momento che il valore delle prestazioni assistenziali
(calcolato tenendo conto degli anni di aspettativa di vita dei coniugi e di una prudenziale stima in euro 1.000,00 mensili per ciascuno dei genitori)
a cui la figlia avrebbe dovuto adempiere, sarebbe stato pari sei volte l'importo del credito da lei rinunciato.
pag. 6/13 Col secondo motivo, denunciava ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c. con riferimento alla statuizione secondo cui non era stato appellato il mancato accertamento dell'inadempimento per quanto riguarda le prestazioni assistenziali.
Ricordato che non essendo soccombente non era onerato della proposizione di appello incidentale, deduceva che la censura del passaggio di motivazione relativa a tale aspetto, formulata in comparsa di costituzione e risposta in appello, fosse sufficiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.. Censurava come non corretta la valutazione secondo cui i coniugi si trovassero in condizioni psicofisiche normali al rientro nell'appartamento e contestava ad di non avere Controparte_1
adempiuto agli obblighi di assistenza prima e dopo tale evento, come poteva ulteriormente desumersi anche da altri elementi, fra cui l'assunzione formale come assistente della madre.
Col terzo motivo, articolato in due punti, denunciava la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218,1713,2697 c.c., art. 115 c.p.c.. Eccepiva che la controparte non avesse provato di aver adempiuto agli obblighi di sostentamento, sia materiale che economico dei genitori, e ciò anche con riguardo all'indebito prelievo delle somme dalle giacenze dei genitori. Con il secondo punto, e con specifico riferimento al rigetto della domanda di ripetizione delle somme prelevate dai libretti di deposito, motivato per l'assenza di prova di una giusta causa traditionis, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto la Corte d'Appello non aveva tenuto conto del fatto che gli attori originari avevano allegato in primo grado, e riproposto in sede di gravame, un utilizzo non autorizzato dei libretti da parte di ed avevano chiesto altresì il rendiconto. Controparte_1
pag. 7/13 Sottolineava che la controparte non aveva mai negato la titolarità dei libretti in capo ai genitori né aveva allegato di aver legittimamente operato su di essi;
al contrario, aveva inizialmente escluso di aver disposto di essi, disconoscendo le firme presenti nella documentazione bancaria acquisita, salvo poi rinunciare al disconoscimento. Concludeva che alla luce di tale condotta processuale, sarebbe evidente la prova dell'utilizzo illecito delle somme.
Col quarto motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), denunciava la violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., comma 2, allegando che la Corte d'Appello avrebbe dovuto valutare la rinuncia al disconoscimento delle firme da parte della convenuta-appellante operato in primo grado come fonte di prova presuntiva dell'illegittima percezione delle somme contenute nei libretti bancari.
Con ordinanza n 27101/21, depositata il 6 ottobre 2021 la Suprema Corte accoglieva i motivi secondo, terzo e quarto e, ritenuto assorbito il primo, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla
Corte d'Appello di Trento.
Prendendo le mosse dal secondo motivo, rilevava che a fronte dell'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento di agli obblighi di sostentamento economico assunti con il Controparte_1
contratto, la controparte, non essendo soccombente, non era onerata della proposizione di appello incidentale in relazione alla statuizione con cui non vi sarebbe stato inadempimento degli obblighi assistenziali, essendo semplicemente tenuta a riproporre le difese e le eccezioni assorbite o non esaminate ex art. 346 c.p.c.. Ravvisava che tale onere di riproposizione era stato assolto, come si desumeva dalla difese articolate da Pt_1
pag. 8/13 nella comparsa di costituzione in appello;
per cui in sede di CP_1
gravame sarebbe stato necessario esaminare anche il profilo dell'effettivo adempimento delle prestazioni di carattere strettamente assistenziale cui era tenuta la convenuta;
mentre era errata l'affermazione di assenza di censura da parte di Cassava quindi la sentenza Parte_1
in relazione a tale motivo con rinvio alla Corte d'Appello di Trento, in diversa composizione, affinché verificasse l'adempimento o meno degli obblighi assistenziali di riteneva poi assorbito il primo Controparte_1
punto del terzo motivo, essendo stata rimessa al giudice di merito la complessiva valutazione dell'inadempimento del contratto di vitalizio.
Accoglieva il secondo punto del terzo motivo ed il quarto motivo, esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni connesse.
Rilevava che a fronte dell'allegazione da parte degli attori Controparte_1
della titolarità dei libretti, e dell'affidamento della gestione per un rapporto di carattere meramente gestorio, aveva negato di avere operato sugli stessi
(salvo poi rinunciare al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulla documentazione bancaria attestante i vari prelievi effettuati), assumendo quindi una linea difensiva che, oltre a rilevare come implicita conferma della perdurante titolarità dei libretti in capo ai genitori, risultava incompatibile con la tesi dell'autonoma legittimazione a disporre in capo alla stessa per effetto del possesso dei libretti. Affermava quindi che in base al principio di non contestazione, espressamente previsto dall'art. 115
c.p.c. a seguito dell' art. 45, comma 14, L 69/ 2009, ma che la Cassazione aveva ritenuto operante anche antecedentemente alla novella (Cass.
19896/2015; Cass. 26908/2020), la Corte d'Appello avrebbe dovuto porre a fondamento del proprio giudizio la mancata contestazione della pag. 9/13 controricorrente circa la titolarità aliena dei libretti al portatore su cui aveva operato;
concludeva che era quindi contrastante con l'art. 115 c.p.c. , la statuizione della Corte d'Appello secondo cui "la prova della mancanza della giusta causa traditionis (...) è sicuramente mancata" (pag. 12-13 sent.) per cui si rendeva necessaria anche in tale parte la cassazione con rinvio.
Infine riteneva assorbito il primo motivo, dovendo la Corte d'Appello in sede di rinvio verificare la legittimità dei prelievi effettuati dalla convenuta dai libretti al portatore in relazione alla loro incidenza sulla domanda di risoluzione del vitalizio.
Con atto di citazione in riassunzione datato 7 gennaio 2022,
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chiedeva il rigetto dell'appello proposto da Pt_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1107/14 del Tribunale di Trento con conferma di questa. Domandava che in ogni caso si accertasse l'inadempimento contrattuale di controparte ai sensi dell'art. 1453 c.c. e per l'effetto si dichiarasse la risoluzione del contratto datato 25.09.2000 per inadempimento di che si accertasse che Controparte_1 Controparte_1
aveva prelevato dai conti intestati agli attori euro 82.760,31 e la si condannasse alla restituzione dell'importo ovvero della diversa somma che sarebbe risultata in corso di causa previo rendiconto ai sensi dell'art. 263 c.p.c.; che si dichiarasse che e avevano pagato Parte_2 CP_2
euro 5.000,00 a titolo di contributi a favore della figlia e per CP_1
l'effetto la si condannasse alla restituzione di tale importo ovvero di altro che sarebbe risultato in corso di causa.
Si costituiva in data 3 ottobre 2023 chiedendo in via Controparte_1
preliminare la sospensione del giudizio ex art 295 c.p.c. sino alla definizione di quello in corso fra le medesime parti pendente avanti al pag. 10/13 Tribunale di Trento ( RG 2797/18). Nel merito domandava, in totale riforma della sentenza n 1107/2014 del Tribunale di Trento, il rigetto delle domande proposte da parte attrice con vittoria di spese .
Con provvedimento in data 27 febbraio 2024 la Corte respingeva la istanza di sospensione ex art 295 c.p.c. e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 10 settembre 2024.
A seguito di rituale istanza ex art 352 co II c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, alla udienza del 28 gennaio 2025, all'esito della discussione , la causa veniva trattenuta in decisione .
Va preliminarmente rilevata la nullità della notifica dell'atto di citazione in riassunzione effettuata in data 7 gennaio 2022 esclusivamente agli avvocati Massimo Viola ed Andrea Mantovani ( Cass 605/22 ; Cass
27094/2013) ; come peraltro esplicitamente dato atto nella note scritte dalla stessa difesa di che chiedeva di potere rinnovare Parte_1
“la notificazione dell'atto di citazione in riassunzione alla parte convenuta personalmente, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.,” e la concessione dei relativi termini.
Non essendo nelle more intervenuta con efficacia sanante la costituzione di con provvedimento in data 24 maggio 2022 la Corte Controparte_1
“preso atto che l'atto di citazione in riassunzione è stato nullamente notificato alla parte convenuta, vista la richiesta di rinotifica dell'atto a
, dà termine a parte riassumente sino al 30.6.2022 per la Controparte_1
notifica alla parte personalmente e fissa nuova udienza per il giorno
15.11.2022 ore 9,30 in trattazione scritti.”
pag. 11/13 Con successivo provvedimento del 15.11.2022 la Corte rilevato che la rinnovazione della notifica non era regolare, mancando la vocatio in ius, concedeva ulteriore termine sino al 31.12.2022.
Con ulteriore provvedimento del 18 aprile 2023 la Corte disponeva la rinnovazione “dell'atto di citazione in riassunzione ex art 164 c.p.c., completo di tutti i requisiti di cui all'art 163 c.p.c.” indicando come data di prima udienza quella del 3.10.2023 e concedeva termine per la notifica sino al 25 maggio 2023.
Ciò premesso, è principio consolidato che “una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio, questo non può essere né sospeso, né prorogato neanche per accordo delle parti, salvo che
l'interessato non abbia provato una difficoltà a lui non imputabile (Cass
9541/2023; Cass. 4867/2006; Cass. 2899/2005)”.
Tale principio trova applicazione sia nel caso in cui la rinnovazione non sia stata effettuata , sia nella ipotesi in cui venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, avendo la Suprema Corte chiarito che
“ non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art.
162 c.p.c., perché, quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini.(
Cass 19218/2019).
Va inoltre escluso che possa qualificarsi come non imputabile all'attore in riassunzione la nullità dell'atto in rinnovazione, atteso che era stata notificata alla parte personalmente un atto che, essendo privo di rituale pag. 12/13 vocatio in ius , come rilevato nel provvedimento della Corte in data
15.11.2022, non era idoneo ad instaurare un valido contraddittorio.
Trova quindi applicazione l'art.291, comma 3 c.p.c., che prevede, la cancellazione della causa dal ruolo nonché l'estinzione del processo ai sensi dell'art 307 c.p.c..
Nello specifico inoltre, ai sensi dell'art 393 c.p.c. alla estinzione del giudizio di rinvio consegue l'estinzione dell'intero processo
Rimane quindi assorbita ogni ulteriore questione proposta dalla difesa di costituitasi a seguito del maturarsi della causa di Controparte_1
estinzione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento
Visti gli artt. 291 e 393 c.p.c.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione dell'intero processo.
Deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
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