Articolo 3 della Legge 11 maggio 1999, n. 140
Articolo 2Articolo 4
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21 maggio 1999
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19 maggio 2020
Art. 3. (Studi e ricerche per la politica industriale) 1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ((...)) ad avvalersi della collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante appositi contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall' articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428 , ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), e' determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.
Entrata in vigore il 19 maggio 2020
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