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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/05/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. r.g. 2571/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2571/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. BONARDI ROBERTO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MONDINI MOSE' CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio. pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 8.5.2025 parte ricorrente ha rassegnato le trascritte conclusioni:
Per parte ricorrente l'avv. Scotti dà atto che la madre si è recata all'estero col figlio e ha interrotto ogni contatto col padre del minore, chiede pertanto che la causa sia decisa in punto di riconoscimento, con conferma degli ulteriori provvedimenti provvisori;
chiede condanna alle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.2.2023, , nato in [...] l'[...] Parte_1 residente in [...], domandava il riconoscimento del figlio , Per_1
nato il [...], dalla relazione con nata in [...] il [...] e domiciliata in CP_1
Brescia Via Bagni n. 13, riconosciuto dalla sola madre.
In particolare, esponeva che:
pagina 1 di 6 - la relazione sentimentale iniziava nella primavera 2020; nei primi mesi del 2022 la madre comunicava al ricorrente di essere in attesa di un figlio, manifestando il desiderio di non voler proseguire la gravidanza;
- dopo incontri congiunti presso il consultorio di Via Volturno n. 42 in Brescia, era fissato appuntamento per l'esecuzione della pratica abortiva presso gli Spedali Civili ad aprile 2022;
- in tale circostanza la relazione si interrompeva senza più contatti, in quanto ogni tentativo veniva “bloccato” o da resistente o dalla di lei madre e non venne data conferma dell'esecuzione della pratica abortiva;
- a metà ottobre 2022 il ricorrente venne contattato dalla madre che gli comunicò l'avvenuta nascita di un figlio maschio (chiamato , e che poteva incontrare il bimbo solo ed Per_1
esclusivamente in sua presenza, rendendosi poi però irreperibile e bloccando il contatto telefonico. Seguirono brevi contatti telefonici con senza che il ricorrente potesse vedere CP_1
il figlio ed effettuare il riconoscimento dello stesso una volta accertata la paternità;
- informazioni assunte nel novembre 2022 presso l'ufficio anagrafe del Comune di Brescia hanno avuto esito negativo non potendosi reperire i dati anagrafici né di , né del bimbo, né CP_1
miglior sorte hanno avuto le richieste indirizzate al consultorio famigliare nello stesso periodo di tempo;
- dopo presentazione di esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia – a fronte del quale era presentata richiesta di archiviazione - il ricorrente otteneva dal Comune di
Brescia i dati del figlio nato a [...] il [...] (comunicati dagli Spedali Persona_2
Civili di Brescia).
, ritualmente costituitasi, non si opponeva alla domanda di riconoscimento, CP_1
domandando che il figlio fosse prevalentemente collocato presso di sé e la nonna materna.
All'udienza del 10.5.2025 le parti comparivano personalmente ed era acquisito il consenso dei genitori a sottoporsi al test del DNA per l'accertamento definitivo della paternità; concordavano altresì per il mese di maggio che il padre frequenterà il figlio una volta alla settimana per due ore nel pomeriggio, alla presenza della madre e delle rispettive nonne paterna e materna;
dal mese di giugno due volte alla settimana nelle stesse modalità. La madre precisava di essere titolare di regolare permesso di soggiorno, esibito unitamente alla carta di identità ove risulta residente in [...]
Bagni n. 13 presso l'abitazione della nonna materna.
All'udienza del 6.7.2023, acquisito l'esito positivo dell'esame del DNA, erano incaricati i Servizi
Sociali del monitoraggio del nucleo familiare.
pagina 2 di 6 Con ordinanza del 19.1.2024 il figlio era affidato ai Servizi Sociali, disponendo la prosecuzione degli incontri protetti e del monitoraggio.
Con ordinanza del 19.8.2024, evidenziata, da un lato, la positiva collaborazione del padre con gli operatori, e, dall'altro, la reiterata ingiustificata opposizione della madre -affetta da diagnosticato disturbo dell'adattamento con ansia e umore deflesso (cfr. relazione CPS 4.4.2025)- ai diritti di visita del padre1, era disposto l'ammonimento della madre ed un aumento delle frequentazioni paterne.
Con ordinanza del 16.1.2025, evidenziata l'assenza di pregiudizi alla capacità genitoriale in capo al padre, ivi compreso il mantenimento del figlio, e la persistenza delle condotte ostative materne, era disposto che le frequentazioni del padre si terranno a fine settimana alternati dal sabato mattina
(compresa l'incontro con l'operatore) sino alla domenica alle 18.30, oltre a una cena nella settimana con il fine settimana (18-20.30), e a due cene nella settimana senza il weekend di competenza;
dispone che la nonna materna si occupi dei soli accompagnamenti e il padre delle restituzioni;
era posto a carico del padre il contributo al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensli, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
era disposta la prosecuzione del monitoraggio dei Servizi
Sociali.
Con nota del 6.2.2025, i Servizi Sociali riferivano che “la nonna materna ha inviato alla scrivente un messaggio whatsapp informando il servizio di essere partita con la figlia e il nipote per l'Ucraina, per raggiungere il proprio padre gravemente malato. Medesimo messaggio è stato inviato alla nonna paterna di EL. La decisione di partire non è stata condivisa con il servizio nè conseguentemente autorizzata. Dopo questa comunicazione la signora non ha più risposto al servizio né Pt_2
telefonicamente né via messaggi. La scuola, tempestivamente interrogata, riferisce che EL non è andato a scuola da martedì 4 febbraio”.
All'udienza del 8.5.2025, persistendo l'irreperibilità della madre e del figlio che, sentita la nonna paterna ad informazioni, non sarebbero più rientrati dall'Ucraina, il ricorrente domandava il deposito della sentenza di riconoscimento, come in epigrafe;
quindi, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preso atto dell'intervenuto accordo tra i genitori in punto di riconoscimento del figlio e del Per_1
positivo esito del test del DNA in data 1.6.2023, va pronunciata sentenza di accoglimento in tal senso.
Quanto al cognome del figlio, le parti non hanno svolto determinate domande.
A tal proposito, soccorre l'insegnamento della sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022 che ha dichiarato “costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, l'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio nato fuori del matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto […] Ne consegue che, per poter attribuire al figlio il cognome di uno dei genitori, è necessario il loro accordo, in quanto implica la scelta di identificare con il cognome di uno dei genitori il duplice legame con il figlio. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso. (Precedenti: S. 286/2016 - mass 39319; S. 61/2006 - mass 30191 ; O. 145/2007 - mass. 31242;
O. 176/1988 - mass. 1039 1)”. In particolare, “lo strumento che l'ordinamento giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli è quello del ricorso all'intervento del Giudice, previsto - con riferimento alle situazioni di crisi della coppia - dagli artt. 337- ter , terzo comma, 337- quater , terzo comma, e 337- octies cod. civ.”, che terrà conto della
“funzione identitaria che svolge il cognome per il figlio e di preesistenti profili correlati allo status filiationis quale il legame con fratelli o sorelle, che portano il cognome di uno solo dei due genitori”.
Alla luce dei principi sopra enunciati, in mancanza dell'accordo tra i genitori reputa il Collegio di aggiungere il cognome paterno a quello della madre, postponendolo: da una parte, si reputa contraria all'interesse del minore la sostituzione del cognome materno con quello paterno, comportando un'ingiustificata compromissione della figura materna con la quale il minore ha sempre convissuto sin dalla nascita. D'altra parte, si reputa irragionevole mantenere il solo cognome materno, a fronte della atteggiamento positiva nell'interesse del figlio da parte del padre che, sin dal deposito del ricorso, ha effettivamente collaborato con i Servizi Sociali, seguendone le prescrizioni, ha esercitato i diritti di visita, interessandosi alla salute e all'istruzione del figlio, provvedendo regolarmente al mantenimento
(cfr. relazioni Servizi Sociali 3.1.2024, 8.7.2024, 15.1.2025).
pagina 4 di 6 Quanto agli ulteriori provvedimenti, va confermato l'attuale assetto della filiazione (affido ai Servizi
Sociali, visite del padre e contributo al mantenimento come da ordinanza del 16.1.2025, monitoraggio dei Servizi Sociali), la cui efficacia va tuttavia sospesa sino al rientro del figlio in Italia, tenuto conto che dal 5.2.2025 la madre, senza il consenso del Servizio affidatario e del padre, si è trasferita con il figlio in Ucraina, senza più fare ritorno.
Trattandosi di fatti di reato procedibile di ufficio, va disposta la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero ex art. 331 ult. co. c.p.p., per i provvedimenti di competenza.
Considerata la condotta della madre, da sempre ingiustificatamente ostativa ai diritti di visita del padre e, sebbene ammonita, resasi da ultimo totalmente irreperibile con condotta penalmente rilevante, le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 125,50 per spese ed in complessivi € 3.500,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.000,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva,
€ 1.500,00 per fase istruttoria), oltre accessori di legge. Parimenti, vanno poste a carico di parte resistente le spese sostenute dal ricorrente per il test del DNA.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1) prende atto del consenso della madre al riconoscimento da parte del padre CP_1
del figlio nato a [...] il [...]; Parte_1 Per_1
2) attribuisce al figlio il cognome paterno in aggiunta a quello materno, sì da chiamarsi
[...]
; Persona_3
3) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Brescia l'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di nascita, anno 2022, n. 771, parte II, serie B;
4) affida il figlio ai competenti Servizi Sociali;
Per_1
5) dispone che le frequentazioni del padre si terranno a fine settimana alternati dal sabato mattina
(compresa l'incontro con l'operatore) sino alla domenica alle 18.30, oltre a una cena nella settimana con il fine settimana (18-20.30), e a due cene nella settimana senza il weekend di competenza;
dispone che la nonna materna si occupi dei soli accompagnamenti e il padre delle restituzioni;
6) pone a carico del padre il contributo al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabili Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
7) dispone che i competenti Servizi Sociali proseguano di monitorare in via amministrativa il nucleo familiare per un periodo di due anni, rivalutando periodicamente le condizioni pagina 5 di 6 della prole;
segnalando prontamente al PM, presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
8) sospende l'efficacia dei punti nn. 4,5,6,7, sino all'effettivo rientro del minore in Italia;
9) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del procedimento liquidate in motivazione in € 125,50 per spese ed in complessivi € 3.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge, nonché delle spese sostenute per il test del DNA.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Brescia.
Trasmette il fascicolo al Pubblico Ministero-sede ex art. 331 ult. co. c.p.p.
Brescia, camera di consiglio del 8.5.2025.
Il Presidente est.
EL Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 va altresì rilevata la continua tendenza della madre a tenere condotte ostative all'esercizio della responsabilità genitoriale del padre (quali, ad esempio, l'annullamento delle visite del padre per ragioni di salute del figlio di scarsa importanza -tosse o raffreddore-, la continua presenza durante gli incontri protetti, la totale mancanza di comunicazione con il padre, finanche in forma scritta), condotte che appaiono non giustificate, a fronte dei concreti sforzi del padre di superare i suoi limiti all'esercizio della genitorialità, che appaiono peraltro circoscritti ad un'immaturità caratteriale e all'assunzione di droghe leggere (cannabis), portandolo a collaborare fattivamente con il Servizio affidatario e i Servizi Sert e CPS, con valutazione positiva da parte di quest'ultimo; pertanto, i toni da ultimo poco adeguati del padre durante gli scambi del figlio si reputano
-in parte- giustificati dall'esasperazione cagionata dall'ingiustificato protrarsi dell'atteggiamento di eccessiva chiusura e diffidenza della madre;
nel superiore interesse del minore, si ricorda invero che, in caso di continua chiusura di un genitore o di totale assenza di dialogo, i rapporti genitoriali rischiano di incrinarsi irrimediabilmente, mettendo in pericolo l'importanza della figura paterna per il minore (soprattutto se in tenerissima età), con sempre maggiori difficoltà di recupero rapporti padre-figlio, in concomitanza con la crescita di quest'ultimo; pagina 3 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2571/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. BONARDI ROBERTO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MONDINI MOSE' CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio. pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 8.5.2025 parte ricorrente ha rassegnato le trascritte conclusioni:
Per parte ricorrente l'avv. Scotti dà atto che la madre si è recata all'estero col figlio e ha interrotto ogni contatto col padre del minore, chiede pertanto che la causa sia decisa in punto di riconoscimento, con conferma degli ulteriori provvedimenti provvisori;
chiede condanna alle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.2.2023, , nato in [...] l'[...] Parte_1 residente in [...], domandava il riconoscimento del figlio , Per_1
nato il [...], dalla relazione con nata in [...] il [...] e domiciliata in CP_1
Brescia Via Bagni n. 13, riconosciuto dalla sola madre.
In particolare, esponeva che:
pagina 1 di 6 - la relazione sentimentale iniziava nella primavera 2020; nei primi mesi del 2022 la madre comunicava al ricorrente di essere in attesa di un figlio, manifestando il desiderio di non voler proseguire la gravidanza;
- dopo incontri congiunti presso il consultorio di Via Volturno n. 42 in Brescia, era fissato appuntamento per l'esecuzione della pratica abortiva presso gli Spedali Civili ad aprile 2022;
- in tale circostanza la relazione si interrompeva senza più contatti, in quanto ogni tentativo veniva “bloccato” o da resistente o dalla di lei madre e non venne data conferma dell'esecuzione della pratica abortiva;
- a metà ottobre 2022 il ricorrente venne contattato dalla madre che gli comunicò l'avvenuta nascita di un figlio maschio (chiamato , e che poteva incontrare il bimbo solo ed Per_1
esclusivamente in sua presenza, rendendosi poi però irreperibile e bloccando il contatto telefonico. Seguirono brevi contatti telefonici con senza che il ricorrente potesse vedere CP_1
il figlio ed effettuare il riconoscimento dello stesso una volta accertata la paternità;
- informazioni assunte nel novembre 2022 presso l'ufficio anagrafe del Comune di Brescia hanno avuto esito negativo non potendosi reperire i dati anagrafici né di , né del bimbo, né CP_1
miglior sorte hanno avuto le richieste indirizzate al consultorio famigliare nello stesso periodo di tempo;
- dopo presentazione di esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia – a fronte del quale era presentata richiesta di archiviazione - il ricorrente otteneva dal Comune di
Brescia i dati del figlio nato a [...] il [...] (comunicati dagli Spedali Persona_2
Civili di Brescia).
, ritualmente costituitasi, non si opponeva alla domanda di riconoscimento, CP_1
domandando che il figlio fosse prevalentemente collocato presso di sé e la nonna materna.
All'udienza del 10.5.2025 le parti comparivano personalmente ed era acquisito il consenso dei genitori a sottoporsi al test del DNA per l'accertamento definitivo della paternità; concordavano altresì per il mese di maggio che il padre frequenterà il figlio una volta alla settimana per due ore nel pomeriggio, alla presenza della madre e delle rispettive nonne paterna e materna;
dal mese di giugno due volte alla settimana nelle stesse modalità. La madre precisava di essere titolare di regolare permesso di soggiorno, esibito unitamente alla carta di identità ove risulta residente in [...]
Bagni n. 13 presso l'abitazione della nonna materna.
All'udienza del 6.7.2023, acquisito l'esito positivo dell'esame del DNA, erano incaricati i Servizi
Sociali del monitoraggio del nucleo familiare.
pagina 2 di 6 Con ordinanza del 19.1.2024 il figlio era affidato ai Servizi Sociali, disponendo la prosecuzione degli incontri protetti e del monitoraggio.
Con ordinanza del 19.8.2024, evidenziata, da un lato, la positiva collaborazione del padre con gli operatori, e, dall'altro, la reiterata ingiustificata opposizione della madre -affetta da diagnosticato disturbo dell'adattamento con ansia e umore deflesso (cfr. relazione CPS 4.4.2025)- ai diritti di visita del padre1, era disposto l'ammonimento della madre ed un aumento delle frequentazioni paterne.
Con ordinanza del 16.1.2025, evidenziata l'assenza di pregiudizi alla capacità genitoriale in capo al padre, ivi compreso il mantenimento del figlio, e la persistenza delle condotte ostative materne, era disposto che le frequentazioni del padre si terranno a fine settimana alternati dal sabato mattina
(compresa l'incontro con l'operatore) sino alla domenica alle 18.30, oltre a una cena nella settimana con il fine settimana (18-20.30), e a due cene nella settimana senza il weekend di competenza;
dispone che la nonna materna si occupi dei soli accompagnamenti e il padre delle restituzioni;
era posto a carico del padre il contributo al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensli, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
era disposta la prosecuzione del monitoraggio dei Servizi
Sociali.
Con nota del 6.2.2025, i Servizi Sociali riferivano che “la nonna materna ha inviato alla scrivente un messaggio whatsapp informando il servizio di essere partita con la figlia e il nipote per l'Ucraina, per raggiungere il proprio padre gravemente malato. Medesimo messaggio è stato inviato alla nonna paterna di EL. La decisione di partire non è stata condivisa con il servizio nè conseguentemente autorizzata. Dopo questa comunicazione la signora non ha più risposto al servizio né Pt_2
telefonicamente né via messaggi. La scuola, tempestivamente interrogata, riferisce che EL non è andato a scuola da martedì 4 febbraio”.
All'udienza del 8.5.2025, persistendo l'irreperibilità della madre e del figlio che, sentita la nonna paterna ad informazioni, non sarebbero più rientrati dall'Ucraina, il ricorrente domandava il deposito della sentenza di riconoscimento, come in epigrafe;
quindi, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preso atto dell'intervenuto accordo tra i genitori in punto di riconoscimento del figlio e del Per_1
positivo esito del test del DNA in data 1.6.2023, va pronunciata sentenza di accoglimento in tal senso.
Quanto al cognome del figlio, le parti non hanno svolto determinate domande.
A tal proposito, soccorre l'insegnamento della sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022 che ha dichiarato “costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, l'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio nato fuori del matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto […] Ne consegue che, per poter attribuire al figlio il cognome di uno dei genitori, è necessario il loro accordo, in quanto implica la scelta di identificare con il cognome di uno dei genitori il duplice legame con il figlio. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso. (Precedenti: S. 286/2016 - mass 39319; S. 61/2006 - mass 30191 ; O. 145/2007 - mass. 31242;
O. 176/1988 - mass. 1039 1)”. In particolare, “lo strumento che l'ordinamento giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli è quello del ricorso all'intervento del Giudice, previsto - con riferimento alle situazioni di crisi della coppia - dagli artt. 337- ter , terzo comma, 337- quater , terzo comma, e 337- octies cod. civ.”, che terrà conto della
“funzione identitaria che svolge il cognome per il figlio e di preesistenti profili correlati allo status filiationis quale il legame con fratelli o sorelle, che portano il cognome di uno solo dei due genitori”.
Alla luce dei principi sopra enunciati, in mancanza dell'accordo tra i genitori reputa il Collegio di aggiungere il cognome paterno a quello della madre, postponendolo: da una parte, si reputa contraria all'interesse del minore la sostituzione del cognome materno con quello paterno, comportando un'ingiustificata compromissione della figura materna con la quale il minore ha sempre convissuto sin dalla nascita. D'altra parte, si reputa irragionevole mantenere il solo cognome materno, a fronte della atteggiamento positiva nell'interesse del figlio da parte del padre che, sin dal deposito del ricorso, ha effettivamente collaborato con i Servizi Sociali, seguendone le prescrizioni, ha esercitato i diritti di visita, interessandosi alla salute e all'istruzione del figlio, provvedendo regolarmente al mantenimento
(cfr. relazioni Servizi Sociali 3.1.2024, 8.7.2024, 15.1.2025).
pagina 4 di 6 Quanto agli ulteriori provvedimenti, va confermato l'attuale assetto della filiazione (affido ai Servizi
Sociali, visite del padre e contributo al mantenimento come da ordinanza del 16.1.2025, monitoraggio dei Servizi Sociali), la cui efficacia va tuttavia sospesa sino al rientro del figlio in Italia, tenuto conto che dal 5.2.2025 la madre, senza il consenso del Servizio affidatario e del padre, si è trasferita con il figlio in Ucraina, senza più fare ritorno.
Trattandosi di fatti di reato procedibile di ufficio, va disposta la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero ex art. 331 ult. co. c.p.p., per i provvedimenti di competenza.
Considerata la condotta della madre, da sempre ingiustificatamente ostativa ai diritti di visita del padre e, sebbene ammonita, resasi da ultimo totalmente irreperibile con condotta penalmente rilevante, le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 125,50 per spese ed in complessivi € 3.500,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.000,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva,
€ 1.500,00 per fase istruttoria), oltre accessori di legge. Parimenti, vanno poste a carico di parte resistente le spese sostenute dal ricorrente per il test del DNA.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1) prende atto del consenso della madre al riconoscimento da parte del padre CP_1
del figlio nato a [...] il [...]; Parte_1 Per_1
2) attribuisce al figlio il cognome paterno in aggiunta a quello materno, sì da chiamarsi
[...]
; Persona_3
3) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Brescia l'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di nascita, anno 2022, n. 771, parte II, serie B;
4) affida il figlio ai competenti Servizi Sociali;
Per_1
5) dispone che le frequentazioni del padre si terranno a fine settimana alternati dal sabato mattina
(compresa l'incontro con l'operatore) sino alla domenica alle 18.30, oltre a una cena nella settimana con il fine settimana (18-20.30), e a due cene nella settimana senza il weekend di competenza;
dispone che la nonna materna si occupi dei soli accompagnamenti e il padre delle restituzioni;
6) pone a carico del padre il contributo al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabili Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
7) dispone che i competenti Servizi Sociali proseguano di monitorare in via amministrativa il nucleo familiare per un periodo di due anni, rivalutando periodicamente le condizioni pagina 5 di 6 della prole;
segnalando prontamente al PM, presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
8) sospende l'efficacia dei punti nn. 4,5,6,7, sino all'effettivo rientro del minore in Italia;
9) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del procedimento liquidate in motivazione in € 125,50 per spese ed in complessivi € 3.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge, nonché delle spese sostenute per il test del DNA.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Brescia.
Trasmette il fascicolo al Pubblico Ministero-sede ex art. 331 ult. co. c.p.p.
Brescia, camera di consiglio del 8.5.2025.
Il Presidente est.
EL Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 va altresì rilevata la continua tendenza della madre a tenere condotte ostative all'esercizio della responsabilità genitoriale del padre (quali, ad esempio, l'annullamento delle visite del padre per ragioni di salute del figlio di scarsa importanza -tosse o raffreddore-, la continua presenza durante gli incontri protetti, la totale mancanza di comunicazione con il padre, finanche in forma scritta), condotte che appaiono non giustificate, a fronte dei concreti sforzi del padre di superare i suoi limiti all'esercizio della genitorialità, che appaiono peraltro circoscritti ad un'immaturità caratteriale e all'assunzione di droghe leggere (cannabis), portandolo a collaborare fattivamente con il Servizio affidatario e i Servizi Sert e CPS, con valutazione positiva da parte di quest'ultimo; pertanto, i toni da ultimo poco adeguati del padre durante gli scambi del figlio si reputano
-in parte- giustificati dall'esasperazione cagionata dall'ingiustificato protrarsi dell'atteggiamento di eccessiva chiusura e diffidenza della madre;
nel superiore interesse del minore, si ricorda invero che, in caso di continua chiusura di un genitore o di totale assenza di dialogo, i rapporti genitoriali rischiano di incrinarsi irrimediabilmente, mettendo in pericolo l'importanza della figura paterna per il minore (soprattutto se in tenerissima età), con sempre maggiori difficoltà di recupero rapporti padre-figlio, in concomitanza con la crescita di quest'ultimo; pagina 3 di 6