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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4534 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice VI AJ, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
17006/2024 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Rilasciata
n.q. di erede di spedizione in Parte_1 Per_1 forma esecutiva all'Avv.
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Fazzino. Pt_1
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 27/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 22/11/2024, contestando le risultanze Parte_2
dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari CP_1
richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
In data 9/09/2025 il ricorrente decedeva e con memoria depositata il 21/10/2025 si costituiva in giudizio n.q. di erede, il quale domandava accertarsi Parte_1
la sussistenza, in capo al de cuius dei requisiti sanitari necessari per Parte_2
fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 e della indennità di accompagnamento, prima indicati.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
La domanda è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che de cuius a causa delle patologie da cui era affetto, era Parte_2
da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire sia dell'indennità d'accompagnamento sia della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere dal marzo 2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il de cuius era in possesso dei Parte_2
requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire sia dell'indennità d'accompagnamento sia della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere dal marzo 2025 e sino alla data del decesso
(9/09/2025).
Le spese di lite vanno compensate, essendo il riconoscimento dei requisiti sanitari successivo al deposito del ricorso in opposizione (22/11/2024).
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che il de cuius era in possesso dei requisiti sanitari Parte_2
richiesti dalla legge per fruire sia dell'indennità d'accompagnamento sia della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92, a decorrere dal marzo 2025 e sino alla data del decesso (9/09/2025).
Compensa le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 28/10/2025
IL GIUDICE
VI AJ
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice VI AJ, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
17006/2024 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Rilasciata
n.q. di erede di spedizione in Parte_1 Per_1 forma esecutiva all'Avv.
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Fazzino. Pt_1
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 27/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 22/11/2024, contestando le risultanze Parte_2
dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari CP_1
richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
In data 9/09/2025 il ricorrente decedeva e con memoria depositata il 21/10/2025 si costituiva in giudizio n.q. di erede, il quale domandava accertarsi Parte_1
la sussistenza, in capo al de cuius dei requisiti sanitari necessari per Parte_2
fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 e della indennità di accompagnamento, prima indicati.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
La domanda è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che de cuius a causa delle patologie da cui era affetto, era Parte_2
da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire sia dell'indennità d'accompagnamento sia della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere dal marzo 2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il de cuius era in possesso dei Parte_2
requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire sia dell'indennità d'accompagnamento sia della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere dal marzo 2025 e sino alla data del decesso
(9/09/2025).
Le spese di lite vanno compensate, essendo il riconoscimento dei requisiti sanitari successivo al deposito del ricorso in opposizione (22/11/2024).
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che il de cuius era in possesso dei requisiti sanitari Parte_2
richiesti dalla legge per fruire sia dell'indennità d'accompagnamento sia della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92, a decorrere dal marzo 2025 e sino alla data del decesso (9/09/2025).
Compensa le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 28/10/2025
IL GIUDICE
VI AJ