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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/09/2024, n. 24361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24361 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1478/2023 R.G. proposto da: IB SP, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. DONIZETTI, 10, presso lo studio dell’avvocato MAGRI' NN ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE VITO PISCICELLI SS ([...]), come procura speciale in atti. -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Sottosegretario di Stato ex art. 1 D.L. n. 80/08 e Unità Tecnico Amministrativa (U.T.A.) ex OPCM 3920/2011, in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso Civile Sent. Sez. 1 Num. 24361 Anno 2024 Presidente: ACIERNO MARIA Relatore: TRICOMI LAURA Data pubblicazione: 11/09/2024 2 di 9 l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 18152/2022 depositata il 06/06/2022. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza 03/07/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito, per il ricorrente, l’Avvocato SS DE VITO PISCICELLI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1.- IB SP ha proposto ricorso per revocazione ai sensi degli articoli 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., affidato a un motivo rescindente, illustrato con memoria, avverso l’ordinanza n. 18152/2022 pubblicata il 6 giugno 2022 e non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto con tre mezzi dall’ odierna ricorrente per conseguire la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano n.4230/2016 pubblicata il 16 novembre 2016, nei confronti della PR del Consiglio dei Ministri – Sottosegratariato di Stato per l’emergenza rifiuti, in persona del Presidente p.t.. La PR del Consiglio dei Ministri– Sottosegretario di Stato ex art. 1 D.L. n. 80/08 e Unità Tecnico Amministrativa (U.T.A.) ex OPCM 3920/2011 ha replicato con controricorso e memoria. Questa Corte, con l’ordinanza n. 18152/2022, oggetto di giudizio per revocazione, ha respinto i tre motivi di ricorso, resistiti della controricorrente Amministrazione, proposti avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n.4230/2016. Segnatamente, la Corte d'Appello di Milano era stata chiamata ad decidere il gravame proposto da IB s.p.a. avverso la sentenza 3 di 9 di primo grado che: I) aveva parzialmente accolto la domanda di pagamento della complessiva somma di euro 77.095,05, oltre interessi, a titolo di corrispettivo svolta nei suoi confronti da EC s.r.l. per le attività disimpegnate in forza delle varie convenzioni stipulate tra le parti nel 2007 e nel 2008, in relazione alla gestione dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania di cui IB era affidataria, nella misura di euro 42.728,84, oltre interessi;
II) aveva respinto la domanda di IB intesa a conseguire la condanna a manleva delle Amministrazioni affidanti chiamate in causa, in relazione a quanto essa era stata condannata a pagare a beneficio di EC. Nel corso del giudizio di appello, IB SP aveva prodotto, all’udienza del 27 ottobre 2016, l’atto di transazione, intervenuto tra IB s.p.a. e EC s.r.l. in data 6 luglio 2016, da cui risultava che queste parti avevano transatto detta controversia e null’altro avevano reciprocamente a pretendere, ed aveva mantenuto ferma la domanda di manleva dalla stessa IB SP svolta nei confronti della terza chiamata PR del Consiglio dei Ministri. La Corte di appello, decidendo il gravame, aveva dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti IB s.p.a. e EC s.r.l. ed aveva respinto la domanda di manleva proposta da IB s.p.a. nei confronti di PR del Consiglio dei Ministri, confermando sul punto la sentenza di primo grado. Questa Corte, con l’ordinanza oggetto del giudizio di revocazione ha respinto il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n.4230/2016. La ricorrente in epigrafe indicata ha promosso giudizio di revocazione avverso l’ordinanza di questa Corte n. 18152/2022 con un mezzo, cui ha resistito con controricorso l’Amministrazione. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Il ricorso in esame, già fissato per l’adunanza camerale del 13 dicembre 2023, è stato rinviato a nuovo ruolo in accoglimento 4 di 9 dell’istanza depositata in prossimità dell’adunanza da IB SP, prospettando l’opportunità di una trattazione congiunta al ricorso RG 9476/2018. È stata, quindi, disposta la trattazione per la presente udienza pubblica, dovendosi rilevandosi, altresì, che nelle more il ricorso RG 9476/2018 è già stato definito con sentenza n.9422/2024. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.- L’unico motivo di ricorso denuncia l’erroneità ed illegittimità dell’ordinanza per errore di fatto rilevante ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c. A parere della ricorrente, l’ordinanza impugnata è illegittima e viziata da errore di fatto, per aver omesso di considerare, in relazione alla domanda di manleva già avanzata, le deduzioni e circostanze esposte dalla IB S.p.A. nella memoria depositata ex art. 378 e 380-bis 1 c.p.c. il 22 aprile 2022, aventi carattere decisivo ai fini di una statuizione perché in essa la IB aveva espressamente richiamato precedenti pronunce del G.O., costituenti cosa giudicata nei rapporti tra la stessa IB S.p.A. e la P.C.M., che avevano affermato proprio il diritto della prima di vedersi rimborsare dall’Amministrazione statale le somme pagate da IB ai terzi fornitori, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento rifiuti nel regime transitorio seguente alla risoluzione dei contratti di affidamento disposta dal D.L. 245/2005, dal 15.12.2005 al 31.07.2008 (data, quest’ultima, del subentro delle Province della Campania nella titolarità del servizio). La ricorrente deduce che tale diritto è stato sancito dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4076/2015 del 23.10.2015 (doc. VII-F, produzione IB giudizio di II grado avanti alla Corte di Appello di Milano r.g. 2941/2014), passata in giudicato per mancata impugnazione e dalla sentenza della Corte di Appello di 5 di 9 Napoli n. 1884/2018 del 26.04.2018 confermata dall’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11605/2020; sostiene, quindi, che queste decisioni hanno efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c. e fanno dunque stato tra le parti, impedendo su tale questione, nel rapporto tra IB S.p.A. e PCM, qualunque riesame e statuizione in termini diversi da quelli già stabiliti delle pronunce passate in giudicato. Con l’ultima memoria depositata, la ricorrente ha evidenziato che gli accertamenti e principi contenuti nelle citate sentenze passate in giudicato tra le parti, sono stati confermati dalla sentenza di legittimità n. 9422/2024, resa sul ricorso RG 9476/2018. A parere della ricorrente, l’omesso esame da parte della Corte di legittimità, nell’ordinanza revocanda, di quanto dedotto nella memoria depositata ex artt. 378 e 380 bis-1 c.p.c. e, in particolare, l’omessa considerazione e/o rilievo di giudicati esterni dedotti ed allegati in tale memoria, costituisce causa di revocazione per errore di fatto ex art. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c., e richiama il precedente in termini Cass. n. 17379/2022. La ricorrente chiede, ove sia accolto il ricorso in fase rescindente, che la causa, in fase rescissoria, sia decisa nel merito. 3.- L’Amministrazione costituitasi, ha contestato l’avverso dedotto con controricorso, deducendo l’insussistenza dell’errore revocatorio e del giudicato esterno. 4.- Il motivo è inammissibile. 4.1.- Com'è noto, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza o dell’ordinanza, ivi comprese quelle della Corte di cassazione, postula l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali, e deve a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia 6 di 9 costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. Cass., Sez. VI, 10/06/2021, n. 16439; Cass., Sez. III, 14/02/2006, n. 3190). In riferimento alle sentenze di cassazione, esso deve inoltre riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, cioè quelli che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di cassazione (cfr. Cass., Sez. I, 22/10/2018, n. 26643; Cass., Sez. V, 5/03/2015, n. 4456; Cass., Sez. lav., 18/02/2014, n. 3820). Continuando a ripercorrere i principi in materia di revocazione, va ricordato, inoltre, che non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della Cassazione della quale si censuri la valutazione del motivo di ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso (Cass. n. 3760/2018). Ancora, non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di cassazione nella quale il collegio abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla irrilevanza di una produzione documentale, vertendosi, in tali casi, su pretesi errori di giudizio della Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione (Cass. n. 22868/2012). Di contro, come ricordato dalla difesa della ricorrente «In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omesso esame delle memorie difensive, depositate ai sensi degli artt. 378, 380 bis o 380 bis, n. 1, c.p.c., con allegate sentenze invocate quali 7 di 9 giudicati esterni tra le parti su un punto decisivo della controversia, ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, è deducibile come errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.» (Cass. n. 17379/2022). Infine, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. n. 31032/2019). 4.2.- Tanto premesso, va rilevato che il motivo, svolto sull’assunto delle ricorrenti circa l’errore di percezione consistito nel mancato esame della memoria e delle deduzioni difensive ivi contenute e argomentate mediante l’ allegazione di pronunce passate in giudicato, prospettate come direttamente rilevanti nel giudizio, è inammissibile. Esso è smentito dal chiaro tenore dell’ordinanza impugnata che ha dato conto della produzione della memoria (fol.3), circostanza incompatibile con l’errore dedotto. 4.3.- A ciò va aggiunto, sotto altro profilo, ai fini della valutazione dell’essenzialità e/o della decisività dell’errore di percezione prospettato, che l’assunto è svolto deducendo la ricorrenza di “giudicati esterni” non esaminati, circostanza questa, relativa alla ricorrenza di “giudicati esterni”, che non trova alcun riscontro alla luce di quanto dalla stessa ricorrente esposto a sostegno della censura. Come è noto, l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è 8 di 9 correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass. n.33021/2022); inoltre, «L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il "petitum" e la "causa petendi", restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione» (Cass. n. 18232/2024; Cass. n.15817/2021). In proposito, condividendosi le conclusioni rassegnate dalla Procura Generale sul punto, è decisivo osservare che le sentenze di merito che, secondo la ricorrente rivestirebbero autorità di giudicato, hanno accertato il diritto della IB ad essere manlevata dalla P.A., pur in assenza della dovuta rendicontazione delle somme versate, in relazione a distinti rapporti contrattuali e vicende diverse, riguardanti la richiesta di manleva di IB verso la P.C.M. per quanto pagato in favore di soggetti estranei alla presente causa. Pertanto, la censura, sotto tale profilo, risulta non essere decisiva in quanto gli invocati precedenti, riferibili a vicende distinte dalla presente e riguardanti la richiesta di manleva per quanto pagato in favore di soggetti estranei alla presente causa per un diverso rapporto contrattuale, non assumono valore di giudicato nella controversia in esame, anche ove sia ipotizzabile una eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione. Questa conclusione, del resto, è testualmente conforme a quanto osservato nella già richiamata sentenza n. 9422/2024 (che ha 9 di 9 definito il ricorso che avrebbe dovuto essere trattato congiuntamente a quello ora in esame), in risposta ad un motivo con il quale era stata dedotta la violazione del giudicato esterno in relazione ad una sentenza della Corte di appello di Napoli resa in fattispecie analoga;
con statuizione pienamente condivisibile, è stata affermata l’infondatezza del motivo «essendo l’invocato precedente riferibile a una vicenda diversa, riguardante la richiesta di manleva di IB verso la PCM per quanto pagato in favore di altri soggetti estranei alla causa, come risulta da un esame diretto della sentenza, essendo compito del giudice di legittimità verificare l’effettiva esistenza di una pronuncia avente valore di giudicato esterno, in presenza di una eccezione sul punto (cfr. Cass. n. 25432/2022)». 5.- In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00=, oltre spese prenotate a debito, in favore della controricorrente;
- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il giorno 3 luglio 2024.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito, per il ricorrente, l’Avvocato SS DE VITO PISCICELLI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1.- IB SP ha proposto ricorso per revocazione ai sensi degli articoli 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., affidato a un motivo rescindente, illustrato con memoria, avverso l’ordinanza n. 18152/2022 pubblicata il 6 giugno 2022 e non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto con tre mezzi dall’ odierna ricorrente per conseguire la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano n.4230/2016 pubblicata il 16 novembre 2016, nei confronti della PR del Consiglio dei Ministri – Sottosegratariato di Stato per l’emergenza rifiuti, in persona del Presidente p.t.. La PR del Consiglio dei Ministri– Sottosegretario di Stato ex art. 1 D.L. n. 80/08 e Unità Tecnico Amministrativa (U.T.A.) ex OPCM 3920/2011 ha replicato con controricorso e memoria. Questa Corte, con l’ordinanza n. 18152/2022, oggetto di giudizio per revocazione, ha respinto i tre motivi di ricorso, resistiti della controricorrente Amministrazione, proposti avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n.4230/2016. Segnatamente, la Corte d'Appello di Milano era stata chiamata ad decidere il gravame proposto da IB s.p.a. avverso la sentenza 3 di 9 di primo grado che: I) aveva parzialmente accolto la domanda di pagamento della complessiva somma di euro 77.095,05, oltre interessi, a titolo di corrispettivo svolta nei suoi confronti da EC s.r.l. per le attività disimpegnate in forza delle varie convenzioni stipulate tra le parti nel 2007 e nel 2008, in relazione alla gestione dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania di cui IB era affidataria, nella misura di euro 42.728,84, oltre interessi;
II) aveva respinto la domanda di IB intesa a conseguire la condanna a manleva delle Amministrazioni affidanti chiamate in causa, in relazione a quanto essa era stata condannata a pagare a beneficio di EC. Nel corso del giudizio di appello, IB SP aveva prodotto, all’udienza del 27 ottobre 2016, l’atto di transazione, intervenuto tra IB s.p.a. e EC s.r.l. in data 6 luglio 2016, da cui risultava che queste parti avevano transatto detta controversia e null’altro avevano reciprocamente a pretendere, ed aveva mantenuto ferma la domanda di manleva dalla stessa IB SP svolta nei confronti della terza chiamata PR del Consiglio dei Ministri. La Corte di appello, decidendo il gravame, aveva dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti IB s.p.a. e EC s.r.l. ed aveva respinto la domanda di manleva proposta da IB s.p.a. nei confronti di PR del Consiglio dei Ministri, confermando sul punto la sentenza di primo grado. Questa Corte, con l’ordinanza oggetto del giudizio di revocazione ha respinto il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n.4230/2016. La ricorrente in epigrafe indicata ha promosso giudizio di revocazione avverso l’ordinanza di questa Corte n. 18152/2022 con un mezzo, cui ha resistito con controricorso l’Amministrazione. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Il ricorso in esame, già fissato per l’adunanza camerale del 13 dicembre 2023, è stato rinviato a nuovo ruolo in accoglimento 4 di 9 dell’istanza depositata in prossimità dell’adunanza da IB SP, prospettando l’opportunità di una trattazione congiunta al ricorso RG 9476/2018. È stata, quindi, disposta la trattazione per la presente udienza pubblica, dovendosi rilevandosi, altresì, che nelle more il ricorso RG 9476/2018 è già stato definito con sentenza n.9422/2024. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.- L’unico motivo di ricorso denuncia l’erroneità ed illegittimità dell’ordinanza per errore di fatto rilevante ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c. A parere della ricorrente, l’ordinanza impugnata è illegittima e viziata da errore di fatto, per aver omesso di considerare, in relazione alla domanda di manleva già avanzata, le deduzioni e circostanze esposte dalla IB S.p.A. nella memoria depositata ex art. 378 e 380-bis 1 c.p.c. il 22 aprile 2022, aventi carattere decisivo ai fini di una statuizione perché in essa la IB aveva espressamente richiamato precedenti pronunce del G.O., costituenti cosa giudicata nei rapporti tra la stessa IB S.p.A. e la P.C.M., che avevano affermato proprio il diritto della prima di vedersi rimborsare dall’Amministrazione statale le somme pagate da IB ai terzi fornitori, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento rifiuti nel regime transitorio seguente alla risoluzione dei contratti di affidamento disposta dal D.L. 245/2005, dal 15.12.2005 al 31.07.2008 (data, quest’ultima, del subentro delle Province della Campania nella titolarità del servizio). La ricorrente deduce che tale diritto è stato sancito dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4076/2015 del 23.10.2015 (doc. VII-F, produzione IB giudizio di II grado avanti alla Corte di Appello di Milano r.g. 2941/2014), passata in giudicato per mancata impugnazione e dalla sentenza della Corte di Appello di 5 di 9 Napoli n. 1884/2018 del 26.04.2018 confermata dall’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11605/2020; sostiene, quindi, che queste decisioni hanno efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c. e fanno dunque stato tra le parti, impedendo su tale questione, nel rapporto tra IB S.p.A. e PCM, qualunque riesame e statuizione in termini diversi da quelli già stabiliti delle pronunce passate in giudicato. Con l’ultima memoria depositata, la ricorrente ha evidenziato che gli accertamenti e principi contenuti nelle citate sentenze passate in giudicato tra le parti, sono stati confermati dalla sentenza di legittimità n. 9422/2024, resa sul ricorso RG 9476/2018. A parere della ricorrente, l’omesso esame da parte della Corte di legittimità, nell’ordinanza revocanda, di quanto dedotto nella memoria depositata ex artt. 378 e 380 bis-1 c.p.c. e, in particolare, l’omessa considerazione e/o rilievo di giudicati esterni dedotti ed allegati in tale memoria, costituisce causa di revocazione per errore di fatto ex art. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c., e richiama il precedente in termini Cass. n. 17379/2022. La ricorrente chiede, ove sia accolto il ricorso in fase rescindente, che la causa, in fase rescissoria, sia decisa nel merito. 3.- L’Amministrazione costituitasi, ha contestato l’avverso dedotto con controricorso, deducendo l’insussistenza dell’errore revocatorio e del giudicato esterno. 4.- Il motivo è inammissibile. 4.1.- Com'è noto, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza o dell’ordinanza, ivi comprese quelle della Corte di cassazione, postula l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali, e deve a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia 6 di 9 costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. Cass., Sez. VI, 10/06/2021, n. 16439; Cass., Sez. III, 14/02/2006, n. 3190). In riferimento alle sentenze di cassazione, esso deve inoltre riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, cioè quelli che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di cassazione (cfr. Cass., Sez. I, 22/10/2018, n. 26643; Cass., Sez. V, 5/03/2015, n. 4456; Cass., Sez. lav., 18/02/2014, n. 3820). Continuando a ripercorrere i principi in materia di revocazione, va ricordato, inoltre, che non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della Cassazione della quale si censuri la valutazione del motivo di ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso (Cass. n. 3760/2018). Ancora, non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di cassazione nella quale il collegio abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla irrilevanza di una produzione documentale, vertendosi, in tali casi, su pretesi errori di giudizio della Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione (Cass. n. 22868/2012). Di contro, come ricordato dalla difesa della ricorrente «In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omesso esame delle memorie difensive, depositate ai sensi degli artt. 378, 380 bis o 380 bis, n. 1, c.p.c., con allegate sentenze invocate quali 7 di 9 giudicati esterni tra le parti su un punto decisivo della controversia, ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, è deducibile come errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.» (Cass. n. 17379/2022). Infine, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. n. 31032/2019). 4.2.- Tanto premesso, va rilevato che il motivo, svolto sull’assunto delle ricorrenti circa l’errore di percezione consistito nel mancato esame della memoria e delle deduzioni difensive ivi contenute e argomentate mediante l’ allegazione di pronunce passate in giudicato, prospettate come direttamente rilevanti nel giudizio, è inammissibile. Esso è smentito dal chiaro tenore dell’ordinanza impugnata che ha dato conto della produzione della memoria (fol.3), circostanza incompatibile con l’errore dedotto. 4.3.- A ciò va aggiunto, sotto altro profilo, ai fini della valutazione dell’essenzialità e/o della decisività dell’errore di percezione prospettato, che l’assunto è svolto deducendo la ricorrenza di “giudicati esterni” non esaminati, circostanza questa, relativa alla ricorrenza di “giudicati esterni”, che non trova alcun riscontro alla luce di quanto dalla stessa ricorrente esposto a sostegno della censura. Come è noto, l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è 8 di 9 correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass. n.33021/2022); inoltre, «L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il "petitum" e la "causa petendi", restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione» (Cass. n. 18232/2024; Cass. n.15817/2021). In proposito, condividendosi le conclusioni rassegnate dalla Procura Generale sul punto, è decisivo osservare che le sentenze di merito che, secondo la ricorrente rivestirebbero autorità di giudicato, hanno accertato il diritto della IB ad essere manlevata dalla P.A., pur in assenza della dovuta rendicontazione delle somme versate, in relazione a distinti rapporti contrattuali e vicende diverse, riguardanti la richiesta di manleva di IB verso la P.C.M. per quanto pagato in favore di soggetti estranei alla presente causa. Pertanto, la censura, sotto tale profilo, risulta non essere decisiva in quanto gli invocati precedenti, riferibili a vicende distinte dalla presente e riguardanti la richiesta di manleva per quanto pagato in favore di soggetti estranei alla presente causa per un diverso rapporto contrattuale, non assumono valore di giudicato nella controversia in esame, anche ove sia ipotizzabile una eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione. Questa conclusione, del resto, è testualmente conforme a quanto osservato nella già richiamata sentenza n. 9422/2024 (che ha 9 di 9 definito il ricorso che avrebbe dovuto essere trattato congiuntamente a quello ora in esame), in risposta ad un motivo con il quale era stata dedotta la violazione del giudicato esterno in relazione ad una sentenza della Corte di appello di Napoli resa in fattispecie analoga;
con statuizione pienamente condivisibile, è stata affermata l’infondatezza del motivo «essendo l’invocato precedente riferibile a una vicenda diversa, riguardante la richiesta di manleva di IB verso la PCM per quanto pagato in favore di altri soggetti estranei alla causa, come risulta da un esame diretto della sentenza, essendo compito del giudice di legittimità verificare l’effettiva esistenza di una pronuncia avente valore di giudicato esterno, in presenza di una eccezione sul punto (cfr. Cass. n. 25432/2022)». 5.- In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00=, oltre spese prenotate a debito, in favore della controricorrente;
- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il giorno 3 luglio 2024.