Art. 2.
Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede con le somme residue del provento previsto dal decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025 , convertito in legge 22 dicembre 1954, n. 1213 .
Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede con le somme residue del provento previsto dal decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025 , convertito in legge 22 dicembre 1954, n. 1213 .