Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1885/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 20.10.2023
DA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , con il patrocinio dell'Avvocato Marco Barile (c.f. C.F._2
) del Foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso lo studio dello C.F._3
stesso in Reggio Emilia (RE), Via P.C. Cadoppi, n.14, giusta delega posta in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
CONTRO
(c.f./p.iva. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avvocato Corrado Tognetti (c.f. ), del Foro di Verona, C.F._4
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1762/2023, pubblicata in data 22.09.2023 dal Tribunale
di Verona, rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 16.12.2024, previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, previe declaratorie del caso e di legge, in totale riforma della sentenza impugnata n.1762/2023 depositata il 22 settembre 2023 e pubblicata in pari data emessa dal Tribunale di Verona – Giudice Unica dott. F. Fontana, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in accoglimento del presente appello così giudicare:
In via pregiudiziale di merito accertare e conseguentemente dichiarare la carenza di legittimazione passiva di;
Parte_2
Nel merito respingere la domanda proposta dall'appellata, così come formulata, poiché infondata sia in fatto che in diritto;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
Per l'appellata:
“Respingersi integralmente l'appello e confermarsi l'impugnata sentenza.
Vittoria di spese legali”.
Ragioni della decisione
1-Con atto di citazione notificato in data 18.02.2021, la società Controparte_1
conveniva in giudizio i signori e dinanzi il
[...] Parte_1 Parte_2
Tribunale di Verona, chiedendo la condanna del sig. al pagamento del Parte_1
complessivo importo di €33.968,68 e la condanna della sig.ra al pagamento, in Parte_2
pagina 2 di 11 solido con l'altro convenuto, dell'importo di €21.160,00. Il tutto maggiorato degli interessi legali.
A supporto delle proprie pretese, parte attrice esponeva di essere cessionaria del credito della società vantato nei confronti del sig. e della sig.ra Parte_3 Parte_1
. Chiariva che negli anni 2017/2018 la sig.ra compagna e convivente del Parte_2 Pt_2
sig. emetteva n. 8 fatture per operazioni inesistenti nei confronti della società e Parte_1 Pt_3
il sig. consapevole della circostanza, nella qualità di socio-amministratore della Parte_1
provvedeva a pagarle attraverso somme prelevate dal conto corrente della Parte_3
società. Tra ottobre 2017 e maggio 2018, il sig. prelevava dal medesimo conto corrente Parte_1
la somma di €5.000,00, disponeva trasferimenti bancari in suo favore per la somma di €7.640,68
ed utilizzava la carta bancomat-pos presso un ristorante di Albiena (RE) per €168,00. Con lettera datata 12.11.2018 il legale della Dirigibile d.o.o. contestava gli spostamenti patrimoniali ai sig.
e . Successivamente, la Dirigibile d.o.o. cedeva il predetto Parte_1 Parte_2
credito alla società attrice, la quale comunicava ai due condebitori l'avvenuta cessione e agiva in giudizio per tutelare i propri interessi.
2-Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.06.2021, si costituivano in giudizio i signori e contestando integralmente l'assunto Parte_1 Parte_2
di controparte e chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
3-La causa veniva istruita documentalmente e tramite assunzione di prova orale.
4- In data 22.09.2023 veniva pubblicata la sentenza n. 1762/2023 del Tribunale di Verona. Il
giudice di prime cure accoglieva la domanda di parte attrice e condannava Parte_1
al pagamento, in favore di della somma di € 12.808,68 Controparte_1
oltre interessi dal dovuto al saldo, e entrambi i convenuti, e Parte_1 Parte_2
, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1
pagina 3 di 11 della somma di €21.160,00 oltre interessi dal dovuto al saldo e alla refusione delle spese di causa,
liquidate in €7.000,00 oltre accessori (se dovuti). Rilevava che nessuna prova era stata offerta dai convenuti, onerati sul punto, circa la giustificazione dei pagamenti effettuati. In particolare, non era stato provato che i pagamenti effettuati fossero causalmente orientati all'attività sociale dell'ente ovvero autorizzati dal socio-amministratore . Priva di prova rimaneva CP_2
altresì l'asserita attività di progettazione per la collezione di borse e realizzazione di disegni esecutivi da parte della sig.ra Pt_2
5-Con atto di citazione notificato il 20.10.2023, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso tale sentenza, sulla base dei seguenti motivi:
5.1- Erronea valutazione delle prove. Il giudice di prime cure erroneamente ha ritenuto che il documento n. 5, dimesso dall'allora parte convenuta, fosse idoneo a dimostrare che le movimentazioni dal conto della società operate dal - pregresse rispetto ai pagamenti Parte_1
oggetto del giudizio - fossero state contestate dal sig. Diversamente, il documento 5 CP_2
dimostra che i pagamenti successivi al 5.10.2017 (data della comunicazione di posta elettronica ordinaria pervenuta al sig. da parte della sig.ra avvenissero Parte_1 Persona_1
unicamente previo benestare dell'amministratore della . Il Parte_3 CP_2
Tribunale di Verona ha altresì errato nel ritenere non provata l'attività di progettazione per la collezione di borse e realizzazione di disegni esecutivi da parte della sig. Dalle Pt_2 Parte_2
dichiarazioni testimoniali rese dalla sig. (verbale di udienza del 26 gennaio 2022), Tes_1
correlate alla valutazione globale delle risultanze processuali, risulta difatti che la stessa collaborasse, in qualità di consulente esterno, con la società emettendo regolare Parte_3
documentazione fiscale all'esito dell'attività di progettazione effettivamente prestata. Al capitolo
10 (Vero che l'attività di progettazione per collezioni di borse da donna venne svolta da Pt_2
pagina 4 di 11 ) la teste così ha risposto: “(…) comunque la sig.ra disegnava essa Parte_2 Tes_1 Pt_2
stessa modelli di borse e forse di accessori”. Il giudice di prime cure ha esercitato i propri poteri discrezionali di valutazione delle prove sviluppandoli giuridicamente in maniera illogica e scorretta.
5.2-Mancato accertamento e pronuncia di carenza di legittimazione passiva in capo a Parte_2
. La domanda avanzata dall'allora parte attrice fa riferimento ad asseriti comportamenti del
[...]
sig. nella di lui qualità di amministratore, comportamenti che decorrono dal Parte_1
18 ottobre 2017 in poi. Stante la produzione delle otto fatture emesse da per Parte_2
complessivi €21.160,00, unita alle dichiarazioni testimoniali rese da , è ineluttabile Tes_1
che la sig. svolgesse l'attività di consulente extra moenia della società Dirigibile d.o.o. Ne Pt_2
consegue, necessariamente, la di lei carenza di legittimazione passiva, in quanto soggetto non tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, per quanto esposto o provato in corso di causa.
6-Si costituiva parte appellata, che resisteva al gravame, eccependone, nel merito, l'infondatezza.
7-La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 16.12.2024
(tenutasi con modalità di trattazione scritta) previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
8.-L'appello proposto dal sig. e dalla Sig.ra è infondato e va rigettato. Parte_1 Pt_2
8.1- Ragioni di ordine logico impongono la previa trattazione del secondo motivo di impugnazione.
La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa (Cass. civ, Sez. 3,
pagina 5 di 11 Sentenza n. 14468 del 30/05/2008).
La sig.ra in base a quanto riportato dall'odierna appellata fin dagli atti introduttivi del Pt_2
giudizio di primo grado, ha emesso n. 8 fatture per operazioni che si assumono inesistenti nei confronti della incassando i relativi importi a seguito del pagamento effettuato Parte_3
dal conto corrente della società presso Unicredit Banka Slovenjia. Viene allegata dalla società
appellata un'indebita locupletazione della sig.ra in danno alla , e alla Pt_2 Parte_4
dopo, in ragione dell'intervenuta cessione del Controparte_1
relativo credito, appositamente notificato, come risulta dai documenti agli atti.
Le pretese avanzate da parte attrice nei confronti della sig.ra ne giustificano la di lei Pt_2
legittimazione passiva, ossia la legittimazione a contraddire la tesi attorea in sede contenziosa in ordine al rapporto sostanziale dedotto.
Non riguardano, infatti, la legittimatio ad causam, bensì il merito, tutte le questioni che attengono alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione passiva si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, ma in base alla prospettazione data dall'attore. Diversamente, l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite (Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 7776 del 27/03/2017).
8.2- Il giudice di prime cure ha accolto la totalità delle domande formulate da parte attrice sulla base del mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante su parte convenuta. In particolare,
secondo le statuizioni della sentenza di primo grado “nessuna prova è stata offerta dai convenuti
-onerati sul punto – della giustificazione dei pagamenti effettuati, nel senso di ritenere gli stessi
causalmente orientati ai fini dell'attività dell'ente dalle cui casse provengono ovvero autorizzati
dal socio amministratore (…) Il risponde in quanto – quale socio CP_2 Parte_1
pagina 6 di 11 amministratore della società – non ha provato il rapporto tra i pagamenti effettuati e Parte_3
l'oggetto dell'ente rappresentato;
la in quanto soggetto che – a fronte di non provati Pt_2
servizi . ha percepito i relativi (non dovuti) compensi”.
Gli odierni appellanti, con il primo motivo di appello, impugnano espressamente e specificamente la pretesa erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, del materiale istruttorio idoneo a dimostrare, secondo la prospettazione della Controparte_1
il credito correlato all'indebito pagamento delle fatture emesse dalla sig.ra
[...] Parte_2
.
[...]
Ne consegue necessariamente la formazione del giudicato interno sulle statuizioni della sentenza di primo grado che stabiliscono il criterio di riparto dell'onere probatorio (parte attrice era gravata dall'onere di dimostrare l'intervenuto pagamento;
sui convenuti ricadeva l'onere di provare la sussistenza di titolo idoneo a giustificare lo spostamento patrimoniale, vale a dire l'esistenza del rapporto negoziale tra la società e la sig.ra nonché l'effettiva Pt_3 Pt_2
esecuzione dell'attività di progettazione per la collezione di borse e realizzazione dei disegni esecutivi, a giustificazione del pagamento delle fatture dalla stessa emesse) e su quelle che accertano il credito della nei confronti del sig. Controparte_1
per un importo pari a €12.808,68. Parte_1
8.3- Tanto precisato, in contrapposizione alla ricostruzione operata dal giudice di prime cure, gli odierni appellanti ritengono che l'attività svolta dalla sig.ra risulti provata “dalle risultanze Pt_2
processuali, ivi compresa la documentazione ex adverso prodotta, ovvero le otto fatture emesse
da ”. Parte_2
Orbene, questa Corte ritiene innanzitutto che le otto fatture emesse dalla sig.ra non possano Pt_2
essere considerate fonti di prova, in quanto documenti unilaterali, peraltro contestati.
pagina 7 di 11 La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può
al massimo costituire un mero indizio (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del 28/06/2010),
Il contenuto della comunicazione di posta elettronica ordinaria pervenuta al sig. da Parte_1
parte della sig.ra in data 5.10.2017 (documento 5: “La volevo informare che il Persona_1
Sig. mi ha bloccato tutti i pagamenti quindi il pagamento di 1200 euro non posso CP_2
eseguirlo”), è assai generico e privo di contesto. Certo è che è riferito a un periodo precedente rispetto ai pagamenti oggetto di causa. Ad ogni modo, non è specificato alcunché sulle ragioni del blocco ai pagamenti, blocco che pare essere totale. Né è univoco, a fortiori, che fossero state bloccate solo le disposizioni di pagamento richieste dal sig. in ragione di un'asserita Parte_1
mancata autorizzazione da parte del Sig. La prassi operativa aziendale è solo allegata, CP_2
contestata da controparte e tuttora non provata.
Neppure le dichiarazioni dei testi escussi paiono dirimenti nel caso di specie.
All'udienza del 03.05.2022, la teste interrogata sulla seconda memoria di parte Tes_2
convenuta, al Capitolo 6 (Vero che Lei fu assunta nel periodo 2014-2015, con la qualifica di impiegata amministrativa, presso la Progetto Moda Italia srl, con sede a Reggio Emilia, ove svolgeva le funzioni di direttore creativo e quelle di direttore Parte_1 CP_2
finanziario?) rispondeva “è vero, con la precisazione che il periodo è stato sino all'agosto 2016”
e al Capitolo 7 (Vero che Progetto Moda Italia srl nel periodo 2014-2015 si avvalse della consulenza esterna di , per l'attività di progettazione per collezioni di borse da Parte_2
pagina 8 di 11 donna?) rispondeva “nulla posso dire in quanto non mi occupavo della parte relativa alla
progettazione del prodotto”.
Le predette dichiarazioni sono irrilevanti, in quanto tutte riferite al periodo 2014-2015, assai antecedente rispetto ai fatti di causa.
All'udienza del 26.01.2022, la teste di parte convenuta, , sulla seconda memoria di Tes_1
parte convenuta al capitolo 8 (Vero che Lei svolge la propria attività lavorativa presso il Gruppo
Max Mara e che nel corso del periodo 2014-2018, ebbe contatti con , prima Parte_1
quale direttore creativo della compagine societaria Progetto Moda Italia srl e successivamente di
Dirigibile s.o.o.?) rispondeva “è vero”; al capitolo 9 (Vero che in Parte_1
particolare nel periodo intercorrente tra il mese di novembre 2017 ed il febbraio 2018, Le
sottopose l'attività di progettazione per collezione di borse da donna per le collezioni INTREND
e per la stagione autunno inverno 2018?) rispondeva “è vero con la Persona_2
precisazione che le collezioni erano Penny Black e I Blue, non anche Intrend”; Persona_2
al capitolo 10 (Vero che l'attività di progettazione per collezioni di borse da donna venne svolta da ) rispondeva “Ho avuto contatti solo con il sig. Parte_2 Parte_1
comunque la sig.ra disegnava essa stessa modelli di borse e forse accessori;
io stessa, tanti Pt_2
anni addietro, avevo lavorato la sig.ra e il sig. come detto”. Pt_2 Parte_1
Le dichiarazioni della teste , in particolare, sono inidonee a provare sia il rapporto Tes_1
negoziale tra le parti in causa sia l'effettivo adempimento delle prestazioni di progettazione della collezione di borse per la stagione autunno – inverno 2018 da parte della sig. per la società Pt_2
Genericamente si asserisce “che la sig.ra disegna essa stessa modelli di Parte_3 Pt_2
borse e forse accessori…”, ma non viene mai indentificato il committente/cliente, come puntualmente precisato da parte appellata.
pagina 9 di 11 La circostanza che il contratto di consulenza sia a forma libera non esclude che del rapporto sostanziale debba fornirsi adeguata prova in giudizio.
In conclusione, l'asserita attività di progettazione della collezione di borse per la stagione autunno – inverno 2018, espletata dalla sig.ra non risulta provata né per testi né Pt_2
documentalmente. Il Giudice di primo grado ha rilevato correttamente il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli odierni appellanti e ha accolto le domande formulate dalla società Controparte_1
Da quanto premesso consegue il rigetto integrale dell'appello.
10-Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022. La liquidazione va fatta secondo il valore della causa, nei compensi medi nello scaglione tra €5.201 e €26.000, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata n.1762/2023 del Tribunale di
Verona, pubblicata in data 22.09.2023;
2-Condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario e spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n, 228, parte pagina 10 di 11 appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 20.12.2024
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 11 di 11