Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 1
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta

    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha agito correttamente stante la sussistenza del presupposto normativo in forza del quale Ricorrente_2, in solido con Ricorrente_1, è tenuta al pagamento delle imposte, in quanto Ricorrente_1 ha svolto attività di raccolta scommesse senza titolo concessorio e autorizzatorio, e Ricorrente_2, quale bookmaker privo di concessione e autorizzazione ad operare in Italia, ha gestito l'attività di raccolta.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per illegittima individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato principale

    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha agito correttamente stante la sussistenza del presupposto normativo in forza del quale Ricorrente_2, in solido con Ricorrente_1, è tenuta al pagamento delle imposte.

  • Rigettato
    Sospensione del giudizio e rinvio pregiudiziale alla CGUE

    Non sussistono i presupposti per un nuovo rinvio delle questioni prospettate alla Corte di Giustizia UE, in quanto la normativa italiana non appare discriminatoria e gli obiettivi di tutela dei consumatori, prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva e prevenzione di turbative dell'ordine sociale giustificano le restrizioni alla libera prestazione di servizi.

  • Rigettato
    Sospensione del giudizio e sollevamento questione di legittimità costituzionale

    Non sussistono i lamentati profili di illegittimità costituzionale.

  • Rigettato
    Annullamento dell'atto impugnato per erronea valutazione della documentazione fornita dal contribuente e conseguente errata quantificazione della base imponibile

    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha operato correttamente determinando l'imposta dovuta mediante applicazione dell'art. 24, comma 10, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, non essendosi Ricorrente_2 connessa al totalizzatore e non avendo fornito documentazione probante.

  • Rigettato
    Annullamento dell'Avviso di accertamento impugnato per errata applicazione dell'art. 1 comma 644, lett. g), L. 190/2014

    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha operato correttamente determinando l'imposta dovuta mediante applicazione dell'art. 24, comma 10, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

  • Rigettato
    Annullamento dell'avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione degli artt. 3 del D.Lgs. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per assenza del presupposto soggettivo richiesto per l'applicazione dell'Imposta Unica

    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha agito correttamente stante la sussistenza del presupposto normativo in forza del quale Ricorrente_2, in solido con Ricorrente_1, è tenuta al pagamento delle imposte.

  • Rigettato
    Annullamento dell'avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) L. 288/1988, per assenza del presupposto territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica

    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha agito correttamente stante la sussistenza del presupposto normativo in forza del quale Ricorrente_2, in solido con Ricorrente_1, è tenuta al pagamento delle imposte.

  • Rigettato
    Disapplicazione degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per incompatibilità con gli artt. 56 ss. TFUE

    La normativa italiana non appare discriminatoria e gli obiettivi di tutela dei consumatori, prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva e prevenzione di turbative dell'ordine sociale giustificano le restrizioni alla libera prestazione di servizi.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta

    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha agito correttamente stante la sussistenza del presupposto normativo in forza del quale Ricorrente_2, in solido con Ricorrente_1, è tenuta al pagamento delle imposte, in quanto Ricorrente_1 ha svolto attività di raccolta scommesse senza titolo concessorio e autorizzatorio, e Ricorrente_2, quale bookmaker privo di concessione e autorizzazione ad operare in Italia, ha gestito l'attività di raccolta.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per illegittima individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato principale

    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha agito correttamente stante la sussistenza del presupposto normativo in forza del quale Ricorrente_2, in solido con Ricorrente_1, è tenuta al pagamento delle imposte.

  • Rigettato
    Sospensione del giudizio e rinvio pregiudiziale alla CGUE

    Non sussistono i presupposti per un nuovo rinvio delle questioni prospettate alla Corte di Giustizia UE, in quanto la normativa italiana non appare discriminatoria e gli obiettivi di tutela dei consumatori, prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva e prevenzione di turbative dell'ordine sociale giustificano le restrizioni alla libera prestazione di servizi.

  • Rigettato
    Sospensione del giudizio e sollevamento questione di legittimità costituzionale

    Non sussistono i lamentati profili di illegittimità costituzionale.

  • Rigettato
    Annullamento dell'atto impugnato per erronea valutazione della documentazione fornita dal contribuente e conseguente errata quantificazione della base imponibile

    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha operato correttamente determinando l'imposta dovuta mediante applicazione dell'art. 24, comma 10, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

  • Rigettato
    Annullamento dell'Avviso di accertamento impugnato per errata applicazione dell'art. 1 comma 644, lett. g), L. 190/2014

    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha operato correttamente determinando l'imposta dovuta mediante applicazione dell'art. 24, comma 10, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

  • Rigettato
    Annullamento dell'avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione degli artt. 3 del D.Lgs. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per assenza del presupposto soggettivo richiesto per l'applicazione dell'Imposta Unica

    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha agito correttamente stante la sussistenza del presupposto normativo in forza del quale Ricorrente_2, in solido con Ricorrente_1, è tenuta al pagamento delle imposte.

  • Rigettato
    Annullamento dell'avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) L. 288/1988, per assenza del presupposto territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica

    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha agito correttamente stante la sussistenza del presupposto normativo in forza del quale Ricorrente_2, in solido con Ricorrente_1, è tenuta al pagamento delle imposte.

  • Rigettato
    Disapplicazione degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per incompatibilità con gli artt. 56 ss. TFUE

    La normativa italiana non appare discriminatoria e gli obiettivi di tutela dei consumatori, prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva e prevenzione di turbative dell'ordine sociale giustificano le restrizioni alla libera prestazione di servizi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria
    Numero : 1
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo