CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLTRASIO STEFANO, Presidente e Relatore
GRILLO FRANCO, Giudice
GRATTAROLA MASSIMO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 305/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.liguria Piemonte V.aosta-Um-SA - Via Urbano Rattazzi 35 15100
SA AL
elettivamente domiciliato presso uadm.piemonte3@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8N0 CTD GIOCHI-LOTTERIE 2018
- sul ricorso n. 85/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da LI Dalia Pecingina - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.liguria Piemonte V.aosta-Um-SA - Via Urbano Rattazzi 35 15100
SA AL
elettivamente domiciliato presso uadm.piemonte3@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8N0 CTD GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiama le motivazioni del ricorso. Insiste per la ridefinizione dell'imposta.
Resistente/Appellato: Richiama le controdeduzioni. L'Ufficio insta anche per l'applicazione dell'art. 96 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano l'avviso di accertamento n. 8NO/CTD, relativo agli anni di imposta 2018 e 2019, emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di SA e avente ad oggetto l'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23.12.1998, n. 504.
Le ricorrenti, dopo aver enumerato un'imponente serie di pronunzie giurisprudenziali, sia in materia penale, sia in materia amministrativa, sia in materia tributaria, così concludevano: «1) in via pregiudiziale, richiamata la ratio legis della Legge 220/2010 posta a fondamento dell'Avviso di Accertamento oggi impugnato, si rileva l'illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta e, per l'effetto, se ne chiede la caducazione;
2) in via sempre pregiudiziale, alla luce della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 945, (legge di stabilità 2016), ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per illegittima individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato principale e, per l'effetto, se ne chiede la caducazione;
3) in via sempre pregiudiziale alla luce della sentenza della Corte di
Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario si chiede di 3.1) sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta ai seguenti quesiti di diritto che potrebbero presentare il seguente tenore «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana contenuta negli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011 e, con riferimento all'annualità dal 2015 in poi, anche nell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Ricorrente_2, ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell'Imposta Unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con la media – dal 2015 in poi applicato il triplo della base imponibile - della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento». “Se gli artt. 52, 56
e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, siano conformi all'interpretazione della normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all'art. 1, comma 945, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (con riferimento all'annualità d'imposta 2016, laddove prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza”), nella parte in cui non prevede espressamente che la determinazione dell'imposta mediante tassazione sui ricavi sia da applicare anche nei riguardi dell'operatore comunitario illegittimamente discriminato nell'accesso al mercato concessorio italiano” 3.2) sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.; 4) in via preliminare, ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'avviso e per l'effetto annullare l'atto impugnato per erronea valutazione della documentazione fornita dal contribuente e, conseguente, errata quantificazione della base imponibile;
5) in via ancora preliminare, annullare l'Avviso di accertamento impugnato per errata applicazione dell'art. 1 comma 644, lett. g), L. 190/2014; 6) nel merito, annullare l'avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione degli artt. 3 del D.Lgs. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per assenza del presupposto soggettivo richiesto per l'applicazione dell'Imposta Unica;
7) nel merito, annullare l'avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) L. 288/1988, per assenza del presupposto territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica;
8) in via gradata, disapplicare gli artt. 3 e 5 del D.Lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per incompatibilità con gli artt. 56 ss. TFUE e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;
Si chiede, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992». Resisteva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, contestate le argomentazioni delle ricorrenti, così concludeva: «a) respingere tutte le richieste in via pregiudiziale e tutti i motivi di ricorso, come formulati dai ricorrenti, e dichiarare legittima la pretesa tributaria come indicata nell'avviso di accertamento 8NO/CTD prot. 34510/2023, impugnato;
b) condannare i ricorrenti alle spese di giudizio».
Seguiva il deposito, da parte delle ricorrenti, di “precisazioni da allegare al verbale di udienza”.
Una, depositata il 28.5.2025, del seguente tenore: «1)dichiara e riconosce la debenza dell'imposta unica per la raccolta in Italia delle scommesse e la disponibilità al pagamento ai sensi della L. 504/98 e dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015 quale obbligato principale della tassazione sui ricavi a partire dall'anno 2016: la legge finanziaria per il 2016 ha abrogato le precedenti leggi finanziarie e ha introdotto l'imposta unica sulla raccolta, quale imposta diretta, rivolta anche ai bookmaker collocati fuori del territorio italiano. Il legislatore nel suo dictum non ha limitato l'imposta sul margine ai soli concessionari o ai soli soggetti collegati al totalizzatore;
2) rinuncia alle censure di cui all'atto introduttivo, aventi ad oggetto: A) presupposto soggettivo dell'imposta unica (cfr. violazione degli artt. 3, D. Lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010); B) presupposto territoriale dell'imposta unica (cfr. violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998); Si chiede di limitare il Thema Decidendum ai seguenti profili: 3) in via pregiudiziale, richiamata la ratio della Legge 220/2010 (prevista espressamente dall'art. 1 comma 64: svolgimento di attività illecita) posta a fondamento dell'atto impugnato, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto normativo dell'imposta dal momento che la Stanley svolge attività regolare e lecita, giusta giurisprudenza citata in atti;
4) in via sempre pregiudiziale, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015. L'imposta unica sulle scommesse a partire dal 1 gennaio 2016 si applica sui ricavi con effetto di abrogatio delle precedenti leggi finanziarie;
5) in via ancora pregiudiziale, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per manifesta violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, e per l'effetto disapplicare l'art. 1, comma 644 L. 190/2014; 6) in via sempre pregiudiziale, la Corte di Giustizia UE e la Corte Costituzionale non si sono occupate del triplo della base imponibile e del 120% delle sanzioni applicate agli operatori esteri e non si sono occupate della tassazione sui ricavi introdotta a far data dal 2016. Per tali ragioni si chiede di 6.1) sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta ai quesiti di diritto indicati nell'atto introduttivo del giudizio 6.2) sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.; 7) ritenere e dichiarare il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o comunque, la sproporzione delle sanzioni applicate pari al 120% (cfr. sentenza corte Costituzionale n. 46/2023) e per l'effetto disapplicare le sanzioni amministrative applicate. 8)In ultimo si evidenzia l'inapplicabilità della giurisprudenza della Corte di Cassazione recentemente citata da ADM. La Suprema Corte di Cassazione non si è mai pronunciata sul Caso YB e sulle annualità di imposta successive al 2015, o sulla violazione del comma 945, L. 208/2015. Con riguardo all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27260 del 2023, citata dall'Ufficio, si rileva che è stata emessa nei confronti di altro operatore non sanato dalla giurisprudenza, non riconosciuto come un'eccezione alla regola, con attività diversa dalla ricorrente (nella specie Centurionbet), e il principio di diritto, quindi, verte su presupposti fattuali e giuridici completamente differenti. Con riguardo, infine, alla sentenza n. 1498/2024 del Consiglio di Stato, citata da controparte, si rileva il contrasto con le sentenze n.ri 6042/2023, 1685/2022 e 6604/2022 che statuiscono, in via definitiva, che la Nominativo_1 è un soggetto con attività legale, “ sanato dalla giurisprudenza”, un'”eccezione alla regola”».
Altra, depositata in data 19.9.2025, del seguente tenore: «non contesta la sussistenza dei presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta unica (cfr. violazione degli artt. 3, D. Lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010 e violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998) e, per l'effetto, dichiara di riconoscere la debenza dell'imposta unica per la raccolta in Italia delle scommesse e manifesta la disponibilità al pagamento ai sensi della L. 504/98 e dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015 quale obbligato principale della tassazione sui ricavi a partire dall'anno 2016. Si rammenta che la legge finanziaria per il 2016 ha introdotto l'imposta unica sulla raccolta, quale imposta diretta, anche per i bookmaker collocati fuori del territorio italiano. Il legislatore nel suo dictum non ha limitato l'imposta sul margine ai soli concessionari o ai soli soggetti collegati al totalizzatore, come confermato da giurisprudenza citata in atti. Alla luce di quanto esposto, si chiede di incentrare il decisum ai motivi di seguito indicati, fatte salve le ulteriori e differenti censure di merito per le quali si rinvia al giudizio de quo. - in via pregiudiziale, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per non aver l'Ufficio riconosciuto la trasformazione dell'imposta da indiretta a imposta diretta, con parametro quantitativo di riferimento il margine dell'attività economica e, per l'effetto, non aver applicato l'art. 1, comma 945 L. 208/2015, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato in via principale;
- in via sempre pregiudiziale, richiamata la ratio della Legge 220/2010 prevista espressamente dall'art. 1 comma 64 (svolgimento di attività illecita) posta a fondamento dell'atto impugnato, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto normativo e costitutivo dell'imposta atteso che YB svolge attività regolare e lecita, giusta giurisprudenza citata in atti;
- in via ancora pregiudiziale, disapplicare l'art. 1, comma 644 L. 190/2014 per manifesta violazione degli artt. 49 e 56 TFUE e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato;
- in via sempre pregiudiziale, rilevato che la Corte di Giustizia UE e la Corte Costituzionale nelle sentenze citati in atti non si sono occupate del triplo della base imponibile né della tassazione sui ricavi introdotta a far data dal 2016, per tali ragioni si chiede di sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta ai quesiti di diritto indicati nell'atto introduttivo del giudizio;
sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.; - in via ulteriormente pregiudiziale, ritenere e dichiarare il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o comunque, la sproporzione delle sanzioni applicate pari al 120% (cfr. sentenza corte Costituzionale n. 46/2023) e per l'effetto disapplicarle. In ultimo si evidenzia l'inapplicabilità della giurisprudenza della Corte di Cassazione recentemente citata da ADM. La Suprema Corte di Cassazione non si è mai pronunciata con riferimento alla YB sulla violazione e falsa applicazione del comma 945, art. 1 L. 208/2015 per le annualità di imposta successive al 2015».
Le parti hanno depositato note illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) La vicenda relativa al presente processo nasce da una verifica effettuata dalla questura di Torino in data
5.11.2019 nei confronti di Ricorrente_1, esercente attività di raccolta scommesse in Novara per conto di Ricorrente_2, ai fini dell'imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504 del 1998.
Il personale ispettivo accertava che Ricorrente_1 effettuava la raccolta di giochi pubblici in mancanza, sia di titolo concessorio rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sia di titolo autorizzatorio rilasciato dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.
Inoltre, veniva accertato che Ricorrente_1 non aveva aderito alla procedura di regolarizzazione per emersione prevista dall'art. 1, comma 643, della L. n. 190/2014.
Veniva, quindi, avviato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il procedimento di recupero dell'imposta unica sulle scommesse.
Nel corso di interlocuzione tra le parti, Ricorrente_1 trasmetteva all'Ufficio delle Dogane documentazione inerente all'attività di raccolta scommesse (contratto affitto locali, bollette utenze, contratti redatti da
Ricorrente_2 per raccolta scommesse, resoconti somme trasmesse da essa Ricorrente_1 a Ricorrente_2).
II) Dato pacifico in causa è che Ricorrente_1 ha svolto, quale gestore, in forza di contratto di prestazione di servizi stipulato con Ricorrente_2, bookmaker privo di concessione e autorizzazione ad operare in Italia, attività di raccolta di scommesse, rendendo disponibile al pubblico, presso locali commerciali opportunamente predisposti in Novara, l'accettazione e l'erogazione di somme di denaro a titolo di puntate e vincite per scommesse quotate da Ricorrente_2, con pubblicizzazione dei relativi palinsesti, il rilascio di ricevute di partecipazione allo scommettitore e con movimentazione di valori da e presso Ricorrente_2, tramite bonifici bancari collegati a rapporti di credito/debito regolati attraverso un conto di gioco aperto dalla stessa Ricorrente_1 presso Ricorrente_2, e con percezione di provvigioni da quest'ultima sulla base del volume di gioco raccolto e della tipologia di scommessa accettata.
È altrettanto pacifico, perché accertato mediante interrogazione del totalizzatore nazionale, che per l'intero monte scommesse raccolto da Ricorrente_1 per conto di Ricorrente_2 alcun importo di denaro è affluito presso lo stesso totalizzatore nazionale;
neppure sono emerse evidenze di versamenti di Imposta
Unica effettuati da parte del contribuente.
Pertanto, trattandosi di scommesse non affluite al totalizzatore nazionale, l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli ha proceduto, ai sensi dell'art. 1, comma 66, L. n. 220 del 2010, alla quantificazione della base imponibile sulla quale calcolare l'Imposta Unica di cui al D.Lgs. n. 504 del 1998.
Inoltre, poiché il contribuente non ha prodotto la documentazione atta a distinguere le scommesse sportive raccolte, l'Ufficio, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ha applicato induttivamente il triplo della raccolta media della provincia ove è ubicato il punto di gioco, desunta dai dati registrati nel
Totalizzatore Nazionale per il periodo di imposta antecedente, oltre interessi al 4% annuo in ragione dei giorni trascorsi dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento sino alla data di emanazione dell'avviso di accertamento.
III) Deve essere in via preliminare chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, Ricorrente_2 non appartiene ad un “tertium genus di operatori sanati dalla giurisprudenza”.
Non solo e non tanto perché non rientra tra i compiti istituzionali della magistratura quello di “sanare” posizioni di illiceità ma, piuttosto perché nel settore del gioco e delle scommesse, la giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha riconosciuto l'illegittimità dell'esclusione di operatori esteri dalle procedure di gara per l'attribuzione di concessioni, ha portata limitata al riconoscimento della non punibilità penale di tali operatori per l'attività svolta in assenza dei titoli abilitativi, in quanto illegittimamente esclusi dalle procedure selettive.
Tale giurisprudenza non si estende al riconoscimento della legittimità del modus operandi di detti operatori rispetto al quadro regolatorio nazionale, né attribuisce agli stessi una posizione giuridica privilegiata o equiparabile a quella dei concessionari regolarmente muniti dei titoli abilitativi.
Non esiste, pertanto, un tertium genus di operatori “sanati dalla giurisprudenza” che possa sottrarsi al sistema del doppio binario, fondato sulla necessità di ottenere, sia la concessione amministrativa, sia l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 88 TULPS, sistema riconosciuto pienamente legittimo e conforme al diritto dell'Unione dalla stessa giurisprudenza eurounitaria (in tal senso: Consiglio di Stato, sez. VII, 14.2.2024, n.
1498).
IV) Tanto premesso, e cioè ribadito che Ricorrente_2 non ha svolto, quanto meno negli anni di imposta oggetto del presente contenzioso, attività regolare e lecita in Italia, in quanto non munita dei titoli concessori e autorizzatori, è infondata l'eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento per « insussistenza del presupposto normativo dell'imposta».
L'art. 1, comma 64, della legge n. 220 del 2010 stabilisce che «al fine di rendere più efficaci ed efficienti l'azione per il contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalità e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, garantendo altresì maggiore effettività al principio di lealtà fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 65 a 82
»
In particolare, per quanto riguarda la sottoposizione al regime fiscale degli operatori che, come
Ricorrente_2, raccolgono in Italia, direttamente o per interposta persona, scommesse malgrado l'assenza di titolo autorizzatorio e concessorio, e malgrado abbiano ritenuto, come Ricorrente_2, di non aderire alla procedura di regolarizzazione di cui alla legge n. 190 del 2014, rileva il successivo comma 66 in forza del quale «ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni».
Quindi, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha agito correttamente stante la sussistenza del presupposto normativo in forza del quale Ricorrente_2, in solido con Ricorrente_1, è tenuta al pagamento delle imposte.
V) Parimenti insussistente risulta l'ulteriore eccezione, secondo cui l'avviso di accertamento sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 1, comma 945, della legge n. 208 del 2015.
Qui parte ricorrente sembra cadere in un equivoco.
Innanzi tutto, perché non vi sono elementi per ritenere che la norma dianzi citata abbia comportato l'abrogazione implicita «delle precedenti leggi finanziarie», affermazione che, non fondata su dati concreti, ma su mere supposizioni, appare oltremodo disinvolta.
Secondariamente, perché, altro è la trasformazione dell'imposta da indiretta a diretta, altro è la disciplina funzionale a dettare i parametri cui occorre fare riferimento per il calcolo dell'imposta nel caso di omesso versamento conseguente all'omesso collegamento al totalizzatore nazionale, ipotesi perfettamente calzante con la posizione di Ricorrente_2.
Infatti, se è vero che l'art. 1, comma 945 della legge n. 208 del 2015, modificando la determinazione della base imponibile dell'imposta unica a partire dal 1° gennaio 2016, ha comportato il mutamento della natura giuridica dell'imposta, da indiretta a diretta, in quanto si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, è altrettanto vero, però, che, laddove non vi sia stata connessione al totalizzatore e la documentazione prodotta in sede di accertamento non sia sufficiente per la determinazione dell'imponibile in maniera attendibile e veritiera, si deve fare ricorso, per l'accertamento del quantum dovuto, all'art. 24, comma 10, decreto-legge n. 98 del 2011, norma non abrogata e tuttora vigente, in forza del quale «nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504
».
Pertanto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha operato correttamente, determinando l'imposta dovuta mediante applicazione di tale norma, non essendosi Ricorrente_2 connessa al totalizzatore e non avendo, comunque, fornito documentazione probante al fine di consentire la determinazione dell'imponibile in maniera attendibile e veritiera.
VI) Per quanto riguarda le ritenute «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate», pare sufficiente ricordare che la Corte costituzionale (sent. n. 27 del 2018) ha escluso la sussistenza di condizioni di incertezza per il periodo successivo al 31 dicembre 2010, per cui la doglianza non ha pregio.
Quanto, poi, alle sanzioni, non pare sia stata violata alcuna norma, avendo l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli quantificato le stesse nel minimo edittale, né risultano sussistenti, nel comportamento tenuto in concreto da Ricorrente_2, gli indici di cui al comma 4 dell'art 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997, non avendo la parte ricorrente operato in collaborazione con l'Amministrazione per eliminare o attenuare le conseguenze del proprio illecito operato, con la conseguenza che non vi è spazio alcuno per riduzioni dell'ammontare delle sanzioni.
VII) Infine, non sussistono i lamentati profili di illegittimità costituzionale, né ricorrono i presupposti per dar corso ad un nuovo rinvio delle questioni prospettate alla Corte di Giustizia UE.
A quest'ultimo proposito, non pare fuori luogo riportare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, quanto stabilito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 2050 del 2022: «4.8. Va premesso che le imposte sui giochi d'azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l'art. 56 TFUE, e, sul punto, la Corte di giustizia 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime e questioni sollevate con il ricorso, ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_2, nello Stato membro interessato».
4.8.1. In generale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (CGUE 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; CGUE 8 settembre 2009, causa
C-42/07).
4.8.2. Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, all'art. 1, comma 64, della I n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «(...) l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore».
4.8.3. La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno
Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (CGUE, in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, CGUE 10 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83).
4.8.4. La Corte di giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, anzi, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27 del 2018), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenut3 la necessaria concessione (…)» 4.8.5. Va evidenziato, a tal proposito, che la Corte di giustizia, se, con il punto 17, in relazione al bookmaker, stabilisce in via generale che la libera prestazione di servizi non :oliera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, con il punto 24 specifica, in concreto, che, «(...) la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, conclude con il punto 24, «(...) rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Ricorrente_2 non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale»;
4.8.6. Quanto al centro trasmissione (lati, il punto
26 si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della I. n. 220 del 2010, ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro.
4.8.7. La diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa, per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero. Nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «(...) un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (CGUE 19 dicembre 2018, causa C-375/17, Nominativo_2 e Ricorrente_2, punto 66, richiamata al punto 18 della sentenza in causa C-788/18, cit.): e ciò in conformità agli obiettivi esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano (art. 1, comma 64, della I. n. 220 del 2010), come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l'esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria.
4.9. Le suddette considerazioni rendano dunque priva di ogni fondamento sia l'asserita assimilazione dell'imposizione alle sanzioni, ipotizzandone una oggettiva finalità afflitti va, che, invece, è del tutto assente attesa la riferibilità della pretesa ad ordinari, seppur specifici, meccanismi impositivi l'assenza, come SJ evidenziato, di caratteri discriminatori, sia la prospettata esistenza di un contrasto interno della giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione.
4.9.1. Ricorrente_2, infatti, è considerata soggetto passivo d'imposta proprio per avere realizzato, per il tramite di propri centri di trasmissione dati operanti in Italia, I presupposto impositivo dell'imposta in esame.
4.10. La giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen. n. 25439 del 10/09/2020), poi, ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, della I. 13 dicembre 1989, n. 401, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che parte ricorrente era stata «illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni (...) e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite a: sensi dell'art. 4, comma 4 bis, I. n. 401 del 1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione Europea».
4.10.1. Il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalla ricorrente, tuttavia, non implica la sottrazione della stessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66, I. n. 220 del 2010 che ha, come visto, disposto che: «Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a d(stanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce c)r, qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto pe -conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni». 4.11.
L'applicabilità della previsione normativa in esame esclude, altresì, che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, secondo quanto ulteriormente esposto in memoria, basate sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta, ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte di Giustizia, con la pronuncia citata non abbia preso in considerazione la "specifica situazione" nella quale Ricorrente_2 ha dovuto operare.
4.11.1. A parte il rilievo che il pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretamente precisato e specificato, quel che rileva, come detto, è il fatto che Ricorrente_2, per il fatto di avere realizzato in Italia l'attività di gestione della raccolta delle scommesse per il tramite di propri centri di trasmissione dati, ha realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, è da considerarsi soggetto passivo del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia che, sul punto, ha escluse ogni violazione dei principi unionali citati.
4.12. Non si ravvisa, pertanto, la necessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione della precedente statuizione della Corte, esaustiva e completa.
4.12.1. Le deduzioni di Ricorrente_2 infatti, si risolvono, da un lato, in una mera critica della sentenza resa nella causa C-788/18, che si rivela sterile per le ragioni esplicate;
dall'altro, sembrano postulare che la Corte di giustizia abbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati, mentre la stessa Corte, «pur avendo constatato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l'attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d'azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale» (CGUE in causa C375/17, cit., punto 67).
4.13. Inammissibile
è poi, la questione prospettata con riferimento alla compatibilità con le disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea dell'art. 1, comma 644, lett. g), della I. 23 dicembre 2014, n. 190, venendo in rilievo una disposizione nazionale non applicabile, ratione temporis, al caso in esame.
4.14. Le considerazioni sopra espresse conducono, pertanto, alla affermazione di sicura infondatezza dei motivi proposti e congiuntamente esaminati».
VIII) La complessità della vertenza ed il numero di decisioni di merito talvolta contrastanti giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti per connessione. Compensa le spese processuali.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLTRASIO STEFANO, Presidente e Relatore
GRILLO FRANCO, Giudice
GRATTAROLA MASSIMO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 305/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.liguria Piemonte V.aosta-Um-SA - Via Urbano Rattazzi 35 15100
SA AL
elettivamente domiciliato presso uadm.piemonte3@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8N0 CTD GIOCHI-LOTTERIE 2018
- sul ricorso n. 85/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da LI Dalia Pecingina - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.liguria Piemonte V.aosta-Um-SA - Via Urbano Rattazzi 35 15100
SA AL
elettivamente domiciliato presso uadm.piemonte3@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8N0 CTD GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiama le motivazioni del ricorso. Insiste per la ridefinizione dell'imposta.
Resistente/Appellato: Richiama le controdeduzioni. L'Ufficio insta anche per l'applicazione dell'art. 96 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano l'avviso di accertamento n. 8NO/CTD, relativo agli anni di imposta 2018 e 2019, emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di SA e avente ad oggetto l'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23.12.1998, n. 504.
Le ricorrenti, dopo aver enumerato un'imponente serie di pronunzie giurisprudenziali, sia in materia penale, sia in materia amministrativa, sia in materia tributaria, così concludevano: «1) in via pregiudiziale, richiamata la ratio legis della Legge 220/2010 posta a fondamento dell'Avviso di Accertamento oggi impugnato, si rileva l'illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta e, per l'effetto, se ne chiede la caducazione;
2) in via sempre pregiudiziale, alla luce della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 945, (legge di stabilità 2016), ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per illegittima individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato principale e, per l'effetto, se ne chiede la caducazione;
3) in via sempre pregiudiziale alla luce della sentenza della Corte di
Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario si chiede di 3.1) sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta ai seguenti quesiti di diritto che potrebbero presentare il seguente tenore «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana contenuta negli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011 e, con riferimento all'annualità dal 2015 in poi, anche nell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Ricorrente_2, ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell'Imposta Unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con la media – dal 2015 in poi applicato il triplo della base imponibile - della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento». “Se gli artt. 52, 56
e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, siano conformi all'interpretazione della normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all'art. 1, comma 945, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (con riferimento all'annualità d'imposta 2016, laddove prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza”), nella parte in cui non prevede espressamente che la determinazione dell'imposta mediante tassazione sui ricavi sia da applicare anche nei riguardi dell'operatore comunitario illegittimamente discriminato nell'accesso al mercato concessorio italiano” 3.2) sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.; 4) in via preliminare, ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'avviso e per l'effetto annullare l'atto impugnato per erronea valutazione della documentazione fornita dal contribuente e, conseguente, errata quantificazione della base imponibile;
5) in via ancora preliminare, annullare l'Avviso di accertamento impugnato per errata applicazione dell'art. 1 comma 644, lett. g), L. 190/2014; 6) nel merito, annullare l'avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione degli artt. 3 del D.Lgs. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per assenza del presupposto soggettivo richiesto per l'applicazione dell'Imposta Unica;
7) nel merito, annullare l'avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) L. 288/1988, per assenza del presupposto territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica;
8) in via gradata, disapplicare gli artt. 3 e 5 del D.Lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per incompatibilità con gli artt. 56 ss. TFUE e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;
Si chiede, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992». Resisteva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, contestate le argomentazioni delle ricorrenti, così concludeva: «a) respingere tutte le richieste in via pregiudiziale e tutti i motivi di ricorso, come formulati dai ricorrenti, e dichiarare legittima la pretesa tributaria come indicata nell'avviso di accertamento 8NO/CTD prot. 34510/2023, impugnato;
b) condannare i ricorrenti alle spese di giudizio».
Seguiva il deposito, da parte delle ricorrenti, di “precisazioni da allegare al verbale di udienza”.
Una, depositata il 28.5.2025, del seguente tenore: «1)dichiara e riconosce la debenza dell'imposta unica per la raccolta in Italia delle scommesse e la disponibilità al pagamento ai sensi della L. 504/98 e dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015 quale obbligato principale della tassazione sui ricavi a partire dall'anno 2016: la legge finanziaria per il 2016 ha abrogato le precedenti leggi finanziarie e ha introdotto l'imposta unica sulla raccolta, quale imposta diretta, rivolta anche ai bookmaker collocati fuori del territorio italiano. Il legislatore nel suo dictum non ha limitato l'imposta sul margine ai soli concessionari o ai soli soggetti collegati al totalizzatore;
2) rinuncia alle censure di cui all'atto introduttivo, aventi ad oggetto: A) presupposto soggettivo dell'imposta unica (cfr. violazione degli artt. 3, D. Lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010); B) presupposto territoriale dell'imposta unica (cfr. violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998); Si chiede di limitare il Thema Decidendum ai seguenti profili: 3) in via pregiudiziale, richiamata la ratio della Legge 220/2010 (prevista espressamente dall'art. 1 comma 64: svolgimento di attività illecita) posta a fondamento dell'atto impugnato, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto normativo dell'imposta dal momento che la Stanley svolge attività regolare e lecita, giusta giurisprudenza citata in atti;
4) in via sempre pregiudiziale, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015. L'imposta unica sulle scommesse a partire dal 1 gennaio 2016 si applica sui ricavi con effetto di abrogatio delle precedenti leggi finanziarie;
5) in via ancora pregiudiziale, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per manifesta violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, e per l'effetto disapplicare l'art. 1, comma 644 L. 190/2014; 6) in via sempre pregiudiziale, la Corte di Giustizia UE e la Corte Costituzionale non si sono occupate del triplo della base imponibile e del 120% delle sanzioni applicate agli operatori esteri e non si sono occupate della tassazione sui ricavi introdotta a far data dal 2016. Per tali ragioni si chiede di 6.1) sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta ai quesiti di diritto indicati nell'atto introduttivo del giudizio 6.2) sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.; 7) ritenere e dichiarare il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o comunque, la sproporzione delle sanzioni applicate pari al 120% (cfr. sentenza corte Costituzionale n. 46/2023) e per l'effetto disapplicare le sanzioni amministrative applicate. 8)In ultimo si evidenzia l'inapplicabilità della giurisprudenza della Corte di Cassazione recentemente citata da ADM. La Suprema Corte di Cassazione non si è mai pronunciata sul Caso YB e sulle annualità di imposta successive al 2015, o sulla violazione del comma 945, L. 208/2015. Con riguardo all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27260 del 2023, citata dall'Ufficio, si rileva che è stata emessa nei confronti di altro operatore non sanato dalla giurisprudenza, non riconosciuto come un'eccezione alla regola, con attività diversa dalla ricorrente (nella specie Centurionbet), e il principio di diritto, quindi, verte su presupposti fattuali e giuridici completamente differenti. Con riguardo, infine, alla sentenza n. 1498/2024 del Consiglio di Stato, citata da controparte, si rileva il contrasto con le sentenze n.ri 6042/2023, 1685/2022 e 6604/2022 che statuiscono, in via definitiva, che la Nominativo_1 è un soggetto con attività legale, “ sanato dalla giurisprudenza”, un'”eccezione alla regola”».
Altra, depositata in data 19.9.2025, del seguente tenore: «non contesta la sussistenza dei presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta unica (cfr. violazione degli artt. 3, D. Lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010 e violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998) e, per l'effetto, dichiara di riconoscere la debenza dell'imposta unica per la raccolta in Italia delle scommesse e manifesta la disponibilità al pagamento ai sensi della L. 504/98 e dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015 quale obbligato principale della tassazione sui ricavi a partire dall'anno 2016. Si rammenta che la legge finanziaria per il 2016 ha introdotto l'imposta unica sulla raccolta, quale imposta diretta, anche per i bookmaker collocati fuori del territorio italiano. Il legislatore nel suo dictum non ha limitato l'imposta sul margine ai soli concessionari o ai soli soggetti collegati al totalizzatore, come confermato da giurisprudenza citata in atti. Alla luce di quanto esposto, si chiede di incentrare il decisum ai motivi di seguito indicati, fatte salve le ulteriori e differenti censure di merito per le quali si rinvia al giudizio de quo. - in via pregiudiziale, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per non aver l'Ufficio riconosciuto la trasformazione dell'imposta da indiretta a imposta diretta, con parametro quantitativo di riferimento il margine dell'attività economica e, per l'effetto, non aver applicato l'art. 1, comma 945 L. 208/2015, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato in via principale;
- in via sempre pregiudiziale, richiamata la ratio della Legge 220/2010 prevista espressamente dall'art. 1 comma 64 (svolgimento di attività illecita) posta a fondamento dell'atto impugnato, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto normativo e costitutivo dell'imposta atteso che YB svolge attività regolare e lecita, giusta giurisprudenza citata in atti;
- in via ancora pregiudiziale, disapplicare l'art. 1, comma 644 L. 190/2014 per manifesta violazione degli artt. 49 e 56 TFUE e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato;
- in via sempre pregiudiziale, rilevato che la Corte di Giustizia UE e la Corte Costituzionale nelle sentenze citati in atti non si sono occupate del triplo della base imponibile né della tassazione sui ricavi introdotta a far data dal 2016, per tali ragioni si chiede di sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta ai quesiti di diritto indicati nell'atto introduttivo del giudizio;
sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.; - in via ulteriormente pregiudiziale, ritenere e dichiarare il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o comunque, la sproporzione delle sanzioni applicate pari al 120% (cfr. sentenza corte Costituzionale n. 46/2023) e per l'effetto disapplicarle. In ultimo si evidenzia l'inapplicabilità della giurisprudenza della Corte di Cassazione recentemente citata da ADM. La Suprema Corte di Cassazione non si è mai pronunciata con riferimento alla YB sulla violazione e falsa applicazione del comma 945, art. 1 L. 208/2015 per le annualità di imposta successive al 2015».
Le parti hanno depositato note illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) La vicenda relativa al presente processo nasce da una verifica effettuata dalla questura di Torino in data
5.11.2019 nei confronti di Ricorrente_1, esercente attività di raccolta scommesse in Novara per conto di Ricorrente_2, ai fini dell'imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504 del 1998.
Il personale ispettivo accertava che Ricorrente_1 effettuava la raccolta di giochi pubblici in mancanza, sia di titolo concessorio rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sia di titolo autorizzatorio rilasciato dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.
Inoltre, veniva accertato che Ricorrente_1 non aveva aderito alla procedura di regolarizzazione per emersione prevista dall'art. 1, comma 643, della L. n. 190/2014.
Veniva, quindi, avviato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il procedimento di recupero dell'imposta unica sulle scommesse.
Nel corso di interlocuzione tra le parti, Ricorrente_1 trasmetteva all'Ufficio delle Dogane documentazione inerente all'attività di raccolta scommesse (contratto affitto locali, bollette utenze, contratti redatti da
Ricorrente_2 per raccolta scommesse, resoconti somme trasmesse da essa Ricorrente_1 a Ricorrente_2).
II) Dato pacifico in causa è che Ricorrente_1 ha svolto, quale gestore, in forza di contratto di prestazione di servizi stipulato con Ricorrente_2, bookmaker privo di concessione e autorizzazione ad operare in Italia, attività di raccolta di scommesse, rendendo disponibile al pubblico, presso locali commerciali opportunamente predisposti in Novara, l'accettazione e l'erogazione di somme di denaro a titolo di puntate e vincite per scommesse quotate da Ricorrente_2, con pubblicizzazione dei relativi palinsesti, il rilascio di ricevute di partecipazione allo scommettitore e con movimentazione di valori da e presso Ricorrente_2, tramite bonifici bancari collegati a rapporti di credito/debito regolati attraverso un conto di gioco aperto dalla stessa Ricorrente_1 presso Ricorrente_2, e con percezione di provvigioni da quest'ultima sulla base del volume di gioco raccolto e della tipologia di scommessa accettata.
È altrettanto pacifico, perché accertato mediante interrogazione del totalizzatore nazionale, che per l'intero monte scommesse raccolto da Ricorrente_1 per conto di Ricorrente_2 alcun importo di denaro è affluito presso lo stesso totalizzatore nazionale;
neppure sono emerse evidenze di versamenti di Imposta
Unica effettuati da parte del contribuente.
Pertanto, trattandosi di scommesse non affluite al totalizzatore nazionale, l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli ha proceduto, ai sensi dell'art. 1, comma 66, L. n. 220 del 2010, alla quantificazione della base imponibile sulla quale calcolare l'Imposta Unica di cui al D.Lgs. n. 504 del 1998.
Inoltre, poiché il contribuente non ha prodotto la documentazione atta a distinguere le scommesse sportive raccolte, l'Ufficio, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ha applicato induttivamente il triplo della raccolta media della provincia ove è ubicato il punto di gioco, desunta dai dati registrati nel
Totalizzatore Nazionale per il periodo di imposta antecedente, oltre interessi al 4% annuo in ragione dei giorni trascorsi dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento sino alla data di emanazione dell'avviso di accertamento.
III) Deve essere in via preliminare chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, Ricorrente_2 non appartiene ad un “tertium genus di operatori sanati dalla giurisprudenza”.
Non solo e non tanto perché non rientra tra i compiti istituzionali della magistratura quello di “sanare” posizioni di illiceità ma, piuttosto perché nel settore del gioco e delle scommesse, la giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha riconosciuto l'illegittimità dell'esclusione di operatori esteri dalle procedure di gara per l'attribuzione di concessioni, ha portata limitata al riconoscimento della non punibilità penale di tali operatori per l'attività svolta in assenza dei titoli abilitativi, in quanto illegittimamente esclusi dalle procedure selettive.
Tale giurisprudenza non si estende al riconoscimento della legittimità del modus operandi di detti operatori rispetto al quadro regolatorio nazionale, né attribuisce agli stessi una posizione giuridica privilegiata o equiparabile a quella dei concessionari regolarmente muniti dei titoli abilitativi.
Non esiste, pertanto, un tertium genus di operatori “sanati dalla giurisprudenza” che possa sottrarsi al sistema del doppio binario, fondato sulla necessità di ottenere, sia la concessione amministrativa, sia l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 88 TULPS, sistema riconosciuto pienamente legittimo e conforme al diritto dell'Unione dalla stessa giurisprudenza eurounitaria (in tal senso: Consiglio di Stato, sez. VII, 14.2.2024, n.
1498).
IV) Tanto premesso, e cioè ribadito che Ricorrente_2 non ha svolto, quanto meno negli anni di imposta oggetto del presente contenzioso, attività regolare e lecita in Italia, in quanto non munita dei titoli concessori e autorizzatori, è infondata l'eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento per « insussistenza del presupposto normativo dell'imposta».
L'art. 1, comma 64, della legge n. 220 del 2010 stabilisce che «al fine di rendere più efficaci ed efficienti l'azione per il contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalità e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, garantendo altresì maggiore effettività al principio di lealtà fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 65 a 82
»
In particolare, per quanto riguarda la sottoposizione al regime fiscale degli operatori che, come
Ricorrente_2, raccolgono in Italia, direttamente o per interposta persona, scommesse malgrado l'assenza di titolo autorizzatorio e concessorio, e malgrado abbiano ritenuto, come Ricorrente_2, di non aderire alla procedura di regolarizzazione di cui alla legge n. 190 del 2014, rileva il successivo comma 66 in forza del quale «ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni».
Quindi, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha agito correttamente stante la sussistenza del presupposto normativo in forza del quale Ricorrente_2, in solido con Ricorrente_1, è tenuta al pagamento delle imposte.
V) Parimenti insussistente risulta l'ulteriore eccezione, secondo cui l'avviso di accertamento sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 1, comma 945, della legge n. 208 del 2015.
Qui parte ricorrente sembra cadere in un equivoco.
Innanzi tutto, perché non vi sono elementi per ritenere che la norma dianzi citata abbia comportato l'abrogazione implicita «delle precedenti leggi finanziarie», affermazione che, non fondata su dati concreti, ma su mere supposizioni, appare oltremodo disinvolta.
Secondariamente, perché, altro è la trasformazione dell'imposta da indiretta a diretta, altro è la disciplina funzionale a dettare i parametri cui occorre fare riferimento per il calcolo dell'imposta nel caso di omesso versamento conseguente all'omesso collegamento al totalizzatore nazionale, ipotesi perfettamente calzante con la posizione di Ricorrente_2.
Infatti, se è vero che l'art. 1, comma 945 della legge n. 208 del 2015, modificando la determinazione della base imponibile dell'imposta unica a partire dal 1° gennaio 2016, ha comportato il mutamento della natura giuridica dell'imposta, da indiretta a diretta, in quanto si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, è altrettanto vero, però, che, laddove non vi sia stata connessione al totalizzatore e la documentazione prodotta in sede di accertamento non sia sufficiente per la determinazione dell'imponibile in maniera attendibile e veritiera, si deve fare ricorso, per l'accertamento del quantum dovuto, all'art. 24, comma 10, decreto-legge n. 98 del 2011, norma non abrogata e tuttora vigente, in forza del quale «nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504
».
Pertanto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha operato correttamente, determinando l'imposta dovuta mediante applicazione di tale norma, non essendosi Ricorrente_2 connessa al totalizzatore e non avendo, comunque, fornito documentazione probante al fine di consentire la determinazione dell'imponibile in maniera attendibile e veritiera.
VI) Per quanto riguarda le ritenute «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate», pare sufficiente ricordare che la Corte costituzionale (sent. n. 27 del 2018) ha escluso la sussistenza di condizioni di incertezza per il periodo successivo al 31 dicembre 2010, per cui la doglianza non ha pregio.
Quanto, poi, alle sanzioni, non pare sia stata violata alcuna norma, avendo l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli quantificato le stesse nel minimo edittale, né risultano sussistenti, nel comportamento tenuto in concreto da Ricorrente_2, gli indici di cui al comma 4 dell'art 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997, non avendo la parte ricorrente operato in collaborazione con l'Amministrazione per eliminare o attenuare le conseguenze del proprio illecito operato, con la conseguenza che non vi è spazio alcuno per riduzioni dell'ammontare delle sanzioni.
VII) Infine, non sussistono i lamentati profili di illegittimità costituzionale, né ricorrono i presupposti per dar corso ad un nuovo rinvio delle questioni prospettate alla Corte di Giustizia UE.
A quest'ultimo proposito, non pare fuori luogo riportare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, quanto stabilito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 2050 del 2022: «4.8. Va premesso che le imposte sui giochi d'azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l'art. 56 TFUE, e, sul punto, la Corte di giustizia 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime e questioni sollevate con il ricorso, ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_2, nello Stato membro interessato».
4.8.1. In generale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (CGUE 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; CGUE 8 settembre 2009, causa
C-42/07).
4.8.2. Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, all'art. 1, comma 64, della I n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «(...) l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore».
4.8.3. La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno
Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (CGUE, in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, CGUE 10 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83).
4.8.4. La Corte di giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, anzi, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27 del 2018), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenut3 la necessaria concessione (…)» 4.8.5. Va evidenziato, a tal proposito, che la Corte di giustizia, se, con il punto 17, in relazione al bookmaker, stabilisce in via generale che la libera prestazione di servizi non :oliera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, con il punto 24 specifica, in concreto, che, «(...) la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, conclude con il punto 24, «(...) rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Ricorrente_2 non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale»;
4.8.6. Quanto al centro trasmissione (lati, il punto
26 si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della I. n. 220 del 2010, ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro.
4.8.7. La diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa, per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero. Nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «(...) un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (CGUE 19 dicembre 2018, causa C-375/17, Nominativo_2 e Ricorrente_2, punto 66, richiamata al punto 18 della sentenza in causa C-788/18, cit.): e ciò in conformità agli obiettivi esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano (art. 1, comma 64, della I. n. 220 del 2010), come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l'esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria.
4.9. Le suddette considerazioni rendano dunque priva di ogni fondamento sia l'asserita assimilazione dell'imposizione alle sanzioni, ipotizzandone una oggettiva finalità afflitti va, che, invece, è del tutto assente attesa la riferibilità della pretesa ad ordinari, seppur specifici, meccanismi impositivi l'assenza, come SJ evidenziato, di caratteri discriminatori, sia la prospettata esistenza di un contrasto interno della giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione.
4.9.1. Ricorrente_2, infatti, è considerata soggetto passivo d'imposta proprio per avere realizzato, per il tramite di propri centri di trasmissione dati operanti in Italia, I presupposto impositivo dell'imposta in esame.
4.10. La giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen. n. 25439 del 10/09/2020), poi, ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, della I. 13 dicembre 1989, n. 401, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che parte ricorrente era stata «illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni (...) e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite a: sensi dell'art. 4, comma 4 bis, I. n. 401 del 1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione Europea».
4.10.1. Il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalla ricorrente, tuttavia, non implica la sottrazione della stessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66, I. n. 220 del 2010 che ha, come visto, disposto che: «Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a d(stanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce c)r, qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto pe -conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni». 4.11.
L'applicabilità della previsione normativa in esame esclude, altresì, che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, secondo quanto ulteriormente esposto in memoria, basate sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta, ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte di Giustizia, con la pronuncia citata non abbia preso in considerazione la "specifica situazione" nella quale Ricorrente_2 ha dovuto operare.
4.11.1. A parte il rilievo che il pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretamente precisato e specificato, quel che rileva, come detto, è il fatto che Ricorrente_2, per il fatto di avere realizzato in Italia l'attività di gestione della raccolta delle scommesse per il tramite di propri centri di trasmissione dati, ha realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, è da considerarsi soggetto passivo del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia che, sul punto, ha escluse ogni violazione dei principi unionali citati.
4.12. Non si ravvisa, pertanto, la necessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione della precedente statuizione della Corte, esaustiva e completa.
4.12.1. Le deduzioni di Ricorrente_2 infatti, si risolvono, da un lato, in una mera critica della sentenza resa nella causa C-788/18, che si rivela sterile per le ragioni esplicate;
dall'altro, sembrano postulare che la Corte di giustizia abbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati, mentre la stessa Corte, «pur avendo constatato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l'attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d'azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale» (CGUE in causa C375/17, cit., punto 67).
4.13. Inammissibile
è poi, la questione prospettata con riferimento alla compatibilità con le disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea dell'art. 1, comma 644, lett. g), della I. 23 dicembre 2014, n. 190, venendo in rilievo una disposizione nazionale non applicabile, ratione temporis, al caso in esame.
4.14. Le considerazioni sopra espresse conducono, pertanto, alla affermazione di sicura infondatezza dei motivi proposti e congiuntamente esaminati».
VIII) La complessità della vertenza ed il numero di decisioni di merito talvolta contrastanti giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti per connessione. Compensa le spese processuali.