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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 2226/2020 del ruolo generale, promossa da
(P. IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Ulderico Nigro (C.F.: e Antonio Vastarelli C.F._1
(C.F.: ), presso il cui studio, in San Giorgio a C.F._2
Cremano, alla Via De Lauzieres, n. 28, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
(P. IVA: ), in persona del suo legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata dalla mandataria
(P. IVA: , in Controparte_2 P.IVA_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Rosaria Torelli (C.F.: ) C.F._3
e Marco Torelli (C.F.: ), presso il cui indirizzo C.F._4 pec, .salerno.it, è elettivamente Email_1 CP_3
domiciliata;
APPELLATA avverso la sentenza n. 9274/2019 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata il
21.10.2019 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 24.06.2020, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito dall'odierna appellante, in opposizione al decreto ingiuntivo n.
5589/2013 (per € 578.301,39), l'ha revocato, condannando l'opponente al pagamento, in favore della Banca opposta, di €
490.450,12, oltre accessori e spese.
2. Con l'originaria istanza monitoria, la Controparte_4
aveva dedotto di essere creditrice della
[...] Parte_2
dell'esposizione rinveniente da plurimi rapporti di C/C (uno ordinario e altri quattro anticipi), dei quali produceva gli estratti conto integrali, corredati da rispettiva autocertificazione ex art. 50 TUB.
3. L'ingiunta, con l'opposizione, aveva eccepito l'applicazione di interessi ultralegali, usura, capitalizzazione trimestrale, c.m.s. e valute non preventivamente pattuite.
4. Il Tribunale, all'esito di istruttoria tecnico-contabile, affidata al CTU,
Dott. , in parziale accoglimento dell'opposizione e Persona_1
revocato il decreto opposto, ha condannato l'opponente al pagamento dell'importo richiamato sub 1, che precede, quale “miglior calcolo” per l'ingiunta, vale a dire, al netto di capitalizzazione trimestrale e di c.m.s., con applicazione del tasso contrattuale per il solo C/C ordinario, e con quelli ex art. 117 TUB per i C/Anticipi. 5. Con il gravame, affidato a due ordini di motivi, l'appellante lamenta omesso azzeramento dei saldi iniziali (primo motivo); violazione dell'art. 112 c.p.c. (secondo motivo).
5.1. Ha resistito quale cessionaria del credito già vantato CP_1
dalla Vinte le spese del grado. CP_5
5.2. Disattesa l'istanza di inibitoria, all'udienza del 20.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
6. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dall'appellata, che ha opposto la notifica della sentenza impugnata in data 31.10.2019.
A corredo dell'eccezione, l'appellata ha prodotto ricevuta analogica della notifica, ma, sebbene sollecitata dalla Corte, non ha fornito riscontro documentale della notifica digitale, che avrebbe consentito al
Collegio la verifica degli allegati, tra l'altro, indicati, in quella analogica, nella sola relata di notifica e non anche della sentenza.
7. Il primo motivo di gravame, quando non inammissibile, risulta senz'altro infondato.
7.1. Si è già evidenziato in narrativa che il Tribunale, revocato il decreto opposto, ha condannato l'opponente al pagamento della somma risultante dal “miglior calcolo” (V. pag. 3 della sentenza impugnata) per l'ingiunta, vale a dire quello indicato nelle prime quattro ipotesi riportate dal CTU nella relazione integrativa del 26.04.2018, con azzeramento degli interessi che, secondo le osservazioni del CTP opponente, risultavano aver superato per determinati trimestri, la soglia dell'usura. 7.2. L'appellante lamenta, tuttavia, che il CTU, prima, ed il Tribunale, poi, avrebbero omesso di azzerare i saldi iniziali dei rapporti dedotti in monitorio dalla CP_6
Osserva il Collegio che il CTU ha indicato la presenza in atti di
[...]
tutti gli estratti conto relativi ai rapporti dedotti in lite, dall'inizio del rapporto alla rispettiva estinzione, senza soluzione di continuità.
Tutti i rapporti, inoltre, presentavano un saldo “zero” iniziale, per cui non è dato comprendere il motivo di doglianza dell'appellante, che sembrerebbe essere ricondotto alla assenza di alcuni estratti conto scalari, e non anche agli estratti di C/C.
8. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta violazione dell'art. 112
c.p.c., per avere il Tribunale accolto la domanda anche con riferimento ai C/Anticipi, nonostante l'omessa produzione in giudizio delle fatture insolute, sì da legittimare la alla ripetizione. CP_4
In realtà, la Sezione ha avuto plurime occasioni per richiamare il consolidato indirizzo di legittimità, per il quale, ai sensi dell'art. 1832
c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti
(Cass. n. 30000/2018).
Tutto ciò significa che l'approvazione tacita del conto, se non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente, preclude, senz'altro, la contestazione degli addebiti in linea capitale. Come precisato dalla Corte di legittimità, infatti, deve ritenersi che l'approvazione dell'estratto conto - per quel che riguarda i cosiddetti aspetti sostanziali, restando invece disciplinati dal secondo comma dell'art. 1832 c.c. quelli formali - abbia la funzione di rendere incontestabile in giudizio la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista nel conto stesso menzionate come causale di determinate annotazioni di addebito, lasciando aperta la possibilità di porre in questione la portata ed il significato giuridico di quei fatti (Cass. n. 30000/2018, cit.).
Non è pertinente, dunque, il richiamo agli oneri probatori, per come operato dall'appellante, con riferimento agli addebiti, in linea capitale, delle anticipazioni.
9.Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (di poco inferiore ai 500 mila euro), dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto)
e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.
10. In considerazione del rigetto dell'appello, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 24.06.2020, da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 9274/2019 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 17.179,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.02.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo