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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/07/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3054/2025, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsa- bilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 7.7.2025
TRA
(C.F. Parte_1
), con l'Avv. ROMITO TERESA C.F._1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricor- Parte_1
rente, allega d'aver avuto una relazione sentimentale con
[...]
, parte resistente, dalla quale è nato il figlio CP_2
e che il resistente dopo qualche anno interrompeva tale Per_1
relazione, trascurando anche il figlio, che oggi soffre di disturbo alimentare e necessita di cure mediche.
Chiede, pertanto, di regolamentare i rapporti genitori/prole nei termini meglio specificati in ricorso, con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo si è costituito in giudizio ed ha chiesto una regolamentazione dei rapporti geni- tori/prole in termini differenti, così come meglio specificati nell'atto di costituzione e risposta.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentite le parti, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti re- putati opportuni nell'interesse della prole e la causa è stata rimessa in decisione.
“SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SUGLI INCONTRI COL GENITORE
NON COLLOCATARIO” – Sul punto deve osservarsi che, per quel che attiene l'affidamento dei figli della coppia, osserva il Collegio che nei rapporti genitori / figli vale la regola dell'affidamento condiviso dei figli, alla quale può derogarsi solo quando la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore: pertanto, l'even- tuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. Conseguentemente,
2 l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi pre- cluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, ovvero dal mancato versamento, da parte di uno dei genitori, del contributo al mantenimento del minore posto a suo carico, qualora tale atteggia- mento non rechi un concreto o anche altamente potenziale pregiu- dizio allo stesso (si richiama Cass. Civ. Sez. I Sent., 18.6.2008, n.
16593: “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affida- mento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragione- volmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento con- giunto”; nonché Cass. Civ., sez. I, ordinanza 19.9.2022, n. 27348:
“In tema di affidamento dei figli minorenni, il giudice deve attenersi al criterio rappresentato dall'esclusivo interesse morale e mate- riale della prole, privilegiando quel genitore che appaia più idoneo
a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare, e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Nella vicenda esaminata dalla I Sezione Civile la madre risultava impossibilitata a comunicare con l'ex partner in quanto lo stesso non rispondeva al telefono, né alle e-mail, e neppure ai messaggi WhatsApp”).
Nella fattispecie non vi sono elementi per disporre l'affido
3 esclusivo del minore alla madre, così come da quest'ultima richie- sto, non essendo emersi al riguardo elementi che permettano di ri- tenere l'affido condiviso pregiudizievole all'interesse dello stesso minore che, come allegato dalla resistente, per un periodo ha vis- suto con il padre.
Quanto agli incontri padre/figlio, che rimane collocato presso la madre, con la quale è cresciuto, si conferma il contenuto dell'ordi- nanza resa nel corso della prima udienza di comparizione delle parti, tenuto conto anche dell'età del minore e delle sue esigenze.
“SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DOVUTO DAL GENITORE NON
COLLOCATARIO PER LA PROLE” – Al riguardo rilevano i criteri di cui all'articolo 337 ter c.c., il quale dispone che “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al pro- prio reddito … considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con en- trambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza eco- nomica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun geni- tore”.
Alla luce di tali criteri il collegio ritiene di confermare anche su questo punto il contenuto dell'ordinanza resa nel corso della prima udienza di comparizione delle parti, atteso che il padre guadagna meno € 1.500,00 mese ed ha costituito una nuova famiglia, elementi che non giustificavano in alcun modo la richiesta di parte ricorrente.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in
4 dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 12/03/2025 da nei confronti di Parte_1 CP_3
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex ar- ticolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 7.7.2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in € 1.750,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
5 civile del Tribunale in data 15/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
6
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3054/2025, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsa- bilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 7.7.2025
TRA
(C.F. Parte_1
), con l'Avv. ROMITO TERESA C.F._1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricor- Parte_1
rente, allega d'aver avuto una relazione sentimentale con
[...]
, parte resistente, dalla quale è nato il figlio CP_2
e che il resistente dopo qualche anno interrompeva tale Per_1
relazione, trascurando anche il figlio, che oggi soffre di disturbo alimentare e necessita di cure mediche.
Chiede, pertanto, di regolamentare i rapporti genitori/prole nei termini meglio specificati in ricorso, con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo si è costituito in giudizio ed ha chiesto una regolamentazione dei rapporti geni- tori/prole in termini differenti, così come meglio specificati nell'atto di costituzione e risposta.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentite le parti, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti re- putati opportuni nell'interesse della prole e la causa è stata rimessa in decisione.
“SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SUGLI INCONTRI COL GENITORE
NON COLLOCATARIO” – Sul punto deve osservarsi che, per quel che attiene l'affidamento dei figli della coppia, osserva il Collegio che nei rapporti genitori / figli vale la regola dell'affidamento condiviso dei figli, alla quale può derogarsi solo quando la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore: pertanto, l'even- tuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. Conseguentemente,
2 l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi pre- cluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, ovvero dal mancato versamento, da parte di uno dei genitori, del contributo al mantenimento del minore posto a suo carico, qualora tale atteggia- mento non rechi un concreto o anche altamente potenziale pregiu- dizio allo stesso (si richiama Cass. Civ. Sez. I Sent., 18.6.2008, n.
16593: “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affida- mento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragione- volmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento con- giunto”; nonché Cass. Civ., sez. I, ordinanza 19.9.2022, n. 27348:
“In tema di affidamento dei figli minorenni, il giudice deve attenersi al criterio rappresentato dall'esclusivo interesse morale e mate- riale della prole, privilegiando quel genitore che appaia più idoneo
a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare, e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Nella vicenda esaminata dalla I Sezione Civile la madre risultava impossibilitata a comunicare con l'ex partner in quanto lo stesso non rispondeva al telefono, né alle e-mail, e neppure ai messaggi WhatsApp”).
Nella fattispecie non vi sono elementi per disporre l'affido
3 esclusivo del minore alla madre, così come da quest'ultima richie- sto, non essendo emersi al riguardo elementi che permettano di ri- tenere l'affido condiviso pregiudizievole all'interesse dello stesso minore che, come allegato dalla resistente, per un periodo ha vis- suto con il padre.
Quanto agli incontri padre/figlio, che rimane collocato presso la madre, con la quale è cresciuto, si conferma il contenuto dell'ordi- nanza resa nel corso della prima udienza di comparizione delle parti, tenuto conto anche dell'età del minore e delle sue esigenze.
“SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DOVUTO DAL GENITORE NON
COLLOCATARIO PER LA PROLE” – Al riguardo rilevano i criteri di cui all'articolo 337 ter c.c., il quale dispone che “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al pro- prio reddito … considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con en- trambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza eco- nomica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun geni- tore”.
Alla luce di tali criteri il collegio ritiene di confermare anche su questo punto il contenuto dell'ordinanza resa nel corso della prima udienza di comparizione delle parti, atteso che il padre guadagna meno € 1.500,00 mese ed ha costituito una nuova famiglia, elementi che non giustificavano in alcun modo la richiesta di parte ricorrente.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in
4 dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 12/03/2025 da nei confronti di Parte_1 CP_3
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex ar- ticolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 7.7.2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in € 1.750,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
5 civile del Tribunale in data 15/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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