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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/02/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 869/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 869 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 10 ottobre 2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n° 34, Parte_1 presso lo Studio Legale dell' Avv. Giuseppe Sansolini, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E
Roma, in persona dell'Amministratore Controparte_1
p.t., elett.te domiciliato in Marino (Roma) loc. Santa Maria delle Mole, Via Tito
Speri n°19, presso lo Studio Legale dell' Avv. Domenico Petricone, che lo rappresenta e difende come da procura in atti - Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10109/2020,
R.G. n. 3020/2018
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
10109/2020, che - a definizione del giudizio RG n. 3020/2018 promosso dalla stessa nei confronti del in Roma ed Controparte_2 Controparte_1 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale del 07/11/2017 e di tutte le delibere precedenti ad iniziare dalla prima datata
20/02/2013 - aveva così statuito: “dichiara inammissibile l'impugnazione proposta per inosservanza dei termini di cui all'art. 1137, comma 2, c.c.; - rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto;
- CP_1 condanna al pagamento in favore del Parte_1 Parte_2
Roma delle spese di lite”.
[...]
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e chiedeva alla Corte di volere, contrariis reiectis, così provvedere: “1) dichiarare la nullità
e/o illegittimità e/o inesistenza della delibera assembleare del 07/11/2017 e di tutte indistintamente le delibere precedenti ad iniziare dalla prima datata
20/02/2013 in quanto affetta di artifizi fraudolenti attinenti alla correttezza dell'avviso di convocazione assembleare per deliberare la nomina dell'Amministratore del Condominio ed attinenti alla regolarità della costituzione dell'assemblea in violazione evidente dell'art. 1136 sesto comma
c.c. e dell'art. 179 lettera F) c.c.; di conseguenza: a) dichiarare nulle le nomine
pag. 2/8 ad amministratori del nelle persone di Parte_2
e del Geom. ; b) dichiarare nulle le tabelle Controparte_3 Controparte_4 dei valori millesimali e il regolamento di condominio;
c) dichiarare nulli tutti i bilanci preventivi e consuntivi approvati;
d) dichiarare nulli tutti gli incarichi dati dagli amministratori privi di legittimità giuridica;
e) dichiarare comunque nulle anche in applicazione del principio quod nullum est nullum producit effectum tutte le delibere e/o decisioni comunque adottate dal
; 2) condannare per i motivi sopra Parte_2 esposti il stesso ai sensi dell'art. 96 c.p.c al risarcimento dei danni Parte_2 da liquidarsi equitativamente;
3) trasmettere gli atti alla Procura della
Repubblica di Roma. Vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva l' appellato così concludendo: “Piaccia alla Corte di Parte_2
Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa, sull'appello di , Parte_1 così provvedere: - in via preliminare respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, con condanna della
ex art. 283, 2° comma, cpc alle spese;
- nel merito respingere Parte_1
l'appello stante la sua manifesta infondatezza sia in fatto che in diritto;
- condannare la alle spese di lite di questo grado di giudizio, oltre Parte_1 oneri previdenziali, fiscali e rimborso forfettario delle spese, da liquidarsi a favore del sottoscritto Avvocato, che se ne dichiara antistatario”.
All'udienza collegiale del 10 ottobre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall'impugnativa della delibera dell'assemblea del condominio di in Roma datata 7.11.2017 da parte della Parte_2
che ne assumeva l'integrale nullità e/o illegittimità Controparte_5
e/o inesistenza, così come di tutte indistintamente le delibere precedenti ad iniziare dalla prima datata 20/02/2013 con la quale si era proceduto alla nomina del nuovo amministratore di per omessa individuazione Parte_2
pag. 3/8 di quale unica proprietaria nonché per omesso invio dei relativi
Parte_1 verbali di assemblea alla medesima , poiché nelle raccomandate a/r
Parte_1 di invio delle convocazioni delle assemblee condominiali veniva indicato il nominativo “ (unendo i cognomi della condomina con Persona_1 Pt_1 quello del di lei marito) invece del corretto nominativo “ ” ed a causa
Parte_1 di ciò la non avrebbe ritirato gli avvisi di convocazione, rimasti
Parte_1 inevasi per compiuta giacenza.
Chiedeva pertanto la condomina la declaratoria di nullità di tutte le Pt_1 delibere come sopra specificate e successive alla delibera del 20 febbraio 2013 e precisamente la nullità: - delle nomine ad amministratori del
[...]
nelle persone di e del Geom. Parte_2 Controparte_3 CP_4
; - delle tabelle dei valori millesimali e il regolamento di condominio;
dei
[...] bilanci preventivi e consuntivi approvati;
- degli incarichi dati dagli amministratori privi di legittimità giuridica in conseguenza dell'omessa individuazione/convocazione di quale unica, legittima ed esclusiva Parte_1 proprietaria.
Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la domanda per tardività dell'impugnazione, accogliendo la specifica eccezione in tal senso formulata dal in comparsa di costituzione e risposta, ritenuto che l'omessa o Parte_2 tardiva convocazione all'assemblea condominiale determini l'annullabilità ai sensi dell'art. 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Avverso detta statuizione propone gravame la assumendo, con Parte_1 unico motivo di appello, l'erroneità della sentenza in esame per non aver il
Tribunale di Roma dichiarato la nullità dei deliberati impugnati in conseguenza dei motivi addotti nel primo grado di giudizio e che vengono pedissequamente reiterati in sede di gravame.
La doglianza è infondata e va respinta.
Come sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Un. n.
4806/2005, Cass. Civ. Sez. Un. n. 9839/2021) perché una delibera dell'assemblea dei condomini possa essere ritenuta affetta da nullità, deve pag. 4/8 verificarsi, alternativamente, o una carenza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma), tale da determinare la deficienza strutturale della delibera stessa come nel caso: a) della deliberazione adottata senza la votazione dell'assemblea; b) della deliberazione priva di oggetto, cioè priva di una reale decisione o con un oggetto non determinato né determinabile;
c) della deliberazione priva di causa, carente cioè di una ragione pratica giustificativa della stessa che sia meritevole di tutela giuridica;
d) della deliberazione non risultante dal verbale dell'assemblea, sprovvista perciò della necessaria forma scritta;
oppure l'impossibilità dell'oggetto, in senso materiale (delibera in concreto inattuabile) o in senso giuridico (delibere che riguardano la proprietà del singolo condomino), da intendersi riferito al contenuto (c.d. decisum) della deliberazione.D'altra parte perché possa, invece, parlarsi di delibera annullabile è necessario il riscontro: a) di vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea; b) di deliberazioni assunte con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
c) di vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea; d) di irregolarità nel procedimento di convocazione;
e) della violazione di norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
Nel caso di specie, tuttavia, nessuno dei richiamati vizi di nullità è dato riscontrare con riferimento ai deliberati condominiali oggetto di impugnazione, rientrando l'omessa e tardiva convocazione del condomino nelle specifiche ipotesi di annullabilità che debbono essere sollevate ritualmente nei termini di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c.
Pertanto «la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137,
3° comma, c.c. - decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini pag. 5/8 dissenzienti dalla sua approvazione - è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio» (Cass. SS.UU. n. 4806/05).
Dal riesame degli atti di causa si rileva che la condomina ha Parte_1 ricevuto correttamente in data 4 ottobre 2017 la raccomandata a.r. (indirizzata a contenente il verbale dell'assemblea condominiale datata Parte_1
12.09.2017 ed avverso tale deliberato proponeva istanza di mediazione il 21 settembre 2017, che si chiudeva con verbale negativo il 20 ottobre 2017.
Come rilevato dal Tribunale di Roma - con decisum corretto ed immune da censura, condividendone la Corte l'iter logico giuridico seguito e che appresso si riporta - dal 4 ottobre 2017 vanno fatti decorrere i trenta giorni previsti dall'art. 1137 c.c. per impugnare la delibera e per far valere il vizio della mancata convocazione delle assemblee “perché è da tale data che l'atto (verbale di assemblea) è giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario. L'attrice, in ogni caso ha depositato l'istanza di mediazione il 21 settembre 2017, comunicata tempestivamente al , avente ad oggetto le medesime censure CP_1 sollevate con il presente giudizio e il cui procedimento si è concluso con verbale negativo del 20 ottobre 2017, così interrompendo il termine di decadenza previsto dalla norma. Dispone l'art. 5, co. 6, D.Lgs. 28/2010 che "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.". Il termine decadenziale comincia, dunque,
a decorrere ex novo - la lettera della legge così si esprime: 'la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza' - dal momento del deposito, presso la segreteria dell'organismo di mediazione, del verbale nel quale viene dato atto del mancato raggiungimento dell'accordo conciliativo. In buona sostanza la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed “impedisce” la decadenza con pag. 6/8 la conseguenza che l'istanza determina un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo e il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 co. 2° c.c. (Cass SSUU 17781/13). Nel caso di specie la mediazione si è conclusa con verbale di esito negativo in data 20 ottobre 2017 mentre l'atto di citazione è stato notificato al (passato alla notifica) in data 13 CP_1 gennaio 2018 con la conseguenza che l'impugnazione è da considerarsi intempestiva e va dichiarata inammissibile. Da tanto consegue che l'esperimento del secondo procedimento di mediazione introdotto sempre dall'attrice per i medesimi motivi già oggetto del precedente procedimento di mediazione è tamquam non esset e non vale ad impedire il maturarsi della decadenza di legge. Ciò posto i motivi di impugnazione, che integrano cause di annullabilità come sopra evidenziato per pacifico indirizzo giurisprudenziale
(Cass. 4806/05), non possono trovare ingresso nel presente giudizio essendo l'attrice decaduta dal diritto di impugnare”.
Per suesposti motivi, l'appello viene respinto ed assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore dell' appellato come Parte_2 liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 7/8 1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
in Roma avverso la Controparte_6 sentenza del Tribunale di Roma n. 10109/2020;
2. condanna l' appellante al pagamento, in favore dell' appellato delle spese di lite liquidate in complessivi € 6.946,00, Parte_2 oltre accessori di legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott. Gisella Dedato
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 869/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 869 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 10 ottobre 2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n° 34, Parte_1 presso lo Studio Legale dell' Avv. Giuseppe Sansolini, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E
Roma, in persona dell'Amministratore Controparte_1
p.t., elett.te domiciliato in Marino (Roma) loc. Santa Maria delle Mole, Via Tito
Speri n°19, presso lo Studio Legale dell' Avv. Domenico Petricone, che lo rappresenta e difende come da procura in atti - Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10109/2020,
R.G. n. 3020/2018
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
10109/2020, che - a definizione del giudizio RG n. 3020/2018 promosso dalla stessa nei confronti del in Roma ed Controparte_2 Controparte_1 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale del 07/11/2017 e di tutte le delibere precedenti ad iniziare dalla prima datata
20/02/2013 - aveva così statuito: “dichiara inammissibile l'impugnazione proposta per inosservanza dei termini di cui all'art. 1137, comma 2, c.c.; - rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto;
- CP_1 condanna al pagamento in favore del Parte_1 Parte_2
Roma delle spese di lite”.
[...]
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e chiedeva alla Corte di volere, contrariis reiectis, così provvedere: “1) dichiarare la nullità
e/o illegittimità e/o inesistenza della delibera assembleare del 07/11/2017 e di tutte indistintamente le delibere precedenti ad iniziare dalla prima datata
20/02/2013 in quanto affetta di artifizi fraudolenti attinenti alla correttezza dell'avviso di convocazione assembleare per deliberare la nomina dell'Amministratore del Condominio ed attinenti alla regolarità della costituzione dell'assemblea in violazione evidente dell'art. 1136 sesto comma
c.c. e dell'art. 179 lettera F) c.c.; di conseguenza: a) dichiarare nulle le nomine
pag. 2/8 ad amministratori del nelle persone di Parte_2
e del Geom. ; b) dichiarare nulle le tabelle Controparte_3 Controparte_4 dei valori millesimali e il regolamento di condominio;
c) dichiarare nulli tutti i bilanci preventivi e consuntivi approvati;
d) dichiarare nulli tutti gli incarichi dati dagli amministratori privi di legittimità giuridica;
e) dichiarare comunque nulle anche in applicazione del principio quod nullum est nullum producit effectum tutte le delibere e/o decisioni comunque adottate dal
; 2) condannare per i motivi sopra Parte_2 esposti il stesso ai sensi dell'art. 96 c.p.c al risarcimento dei danni Parte_2 da liquidarsi equitativamente;
3) trasmettere gli atti alla Procura della
Repubblica di Roma. Vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva l' appellato così concludendo: “Piaccia alla Corte di Parte_2
Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa, sull'appello di , Parte_1 così provvedere: - in via preliminare respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, con condanna della
ex art. 283, 2° comma, cpc alle spese;
- nel merito respingere Parte_1
l'appello stante la sua manifesta infondatezza sia in fatto che in diritto;
- condannare la alle spese di lite di questo grado di giudizio, oltre Parte_1 oneri previdenziali, fiscali e rimborso forfettario delle spese, da liquidarsi a favore del sottoscritto Avvocato, che se ne dichiara antistatario”.
All'udienza collegiale del 10 ottobre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall'impugnativa della delibera dell'assemblea del condominio di in Roma datata 7.11.2017 da parte della Parte_2
che ne assumeva l'integrale nullità e/o illegittimità Controparte_5
e/o inesistenza, così come di tutte indistintamente le delibere precedenti ad iniziare dalla prima datata 20/02/2013 con la quale si era proceduto alla nomina del nuovo amministratore di per omessa individuazione Parte_2
pag. 3/8 di quale unica proprietaria nonché per omesso invio dei relativi
Parte_1 verbali di assemblea alla medesima , poiché nelle raccomandate a/r
Parte_1 di invio delle convocazioni delle assemblee condominiali veniva indicato il nominativo “ (unendo i cognomi della condomina con Persona_1 Pt_1 quello del di lei marito) invece del corretto nominativo “ ” ed a causa
Parte_1 di ciò la non avrebbe ritirato gli avvisi di convocazione, rimasti
Parte_1 inevasi per compiuta giacenza.
Chiedeva pertanto la condomina la declaratoria di nullità di tutte le Pt_1 delibere come sopra specificate e successive alla delibera del 20 febbraio 2013 e precisamente la nullità: - delle nomine ad amministratori del
[...]
nelle persone di e del Geom. Parte_2 Controparte_3 CP_4
; - delle tabelle dei valori millesimali e il regolamento di condominio;
dei
[...] bilanci preventivi e consuntivi approvati;
- degli incarichi dati dagli amministratori privi di legittimità giuridica in conseguenza dell'omessa individuazione/convocazione di quale unica, legittima ed esclusiva Parte_1 proprietaria.
Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la domanda per tardività dell'impugnazione, accogliendo la specifica eccezione in tal senso formulata dal in comparsa di costituzione e risposta, ritenuto che l'omessa o Parte_2 tardiva convocazione all'assemblea condominiale determini l'annullabilità ai sensi dell'art. 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Avverso detta statuizione propone gravame la assumendo, con Parte_1 unico motivo di appello, l'erroneità della sentenza in esame per non aver il
Tribunale di Roma dichiarato la nullità dei deliberati impugnati in conseguenza dei motivi addotti nel primo grado di giudizio e che vengono pedissequamente reiterati in sede di gravame.
La doglianza è infondata e va respinta.
Come sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Un. n.
4806/2005, Cass. Civ. Sez. Un. n. 9839/2021) perché una delibera dell'assemblea dei condomini possa essere ritenuta affetta da nullità, deve pag. 4/8 verificarsi, alternativamente, o una carenza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma), tale da determinare la deficienza strutturale della delibera stessa come nel caso: a) della deliberazione adottata senza la votazione dell'assemblea; b) della deliberazione priva di oggetto, cioè priva di una reale decisione o con un oggetto non determinato né determinabile;
c) della deliberazione priva di causa, carente cioè di una ragione pratica giustificativa della stessa che sia meritevole di tutela giuridica;
d) della deliberazione non risultante dal verbale dell'assemblea, sprovvista perciò della necessaria forma scritta;
oppure l'impossibilità dell'oggetto, in senso materiale (delibera in concreto inattuabile) o in senso giuridico (delibere che riguardano la proprietà del singolo condomino), da intendersi riferito al contenuto (c.d. decisum) della deliberazione.D'altra parte perché possa, invece, parlarsi di delibera annullabile è necessario il riscontro: a) di vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea; b) di deliberazioni assunte con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
c) di vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea; d) di irregolarità nel procedimento di convocazione;
e) della violazione di norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
Nel caso di specie, tuttavia, nessuno dei richiamati vizi di nullità è dato riscontrare con riferimento ai deliberati condominiali oggetto di impugnazione, rientrando l'omessa e tardiva convocazione del condomino nelle specifiche ipotesi di annullabilità che debbono essere sollevate ritualmente nei termini di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c.
Pertanto «la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137,
3° comma, c.c. - decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini pag. 5/8 dissenzienti dalla sua approvazione - è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio» (Cass. SS.UU. n. 4806/05).
Dal riesame degli atti di causa si rileva che la condomina ha Parte_1 ricevuto correttamente in data 4 ottobre 2017 la raccomandata a.r. (indirizzata a contenente il verbale dell'assemblea condominiale datata Parte_1
12.09.2017 ed avverso tale deliberato proponeva istanza di mediazione il 21 settembre 2017, che si chiudeva con verbale negativo il 20 ottobre 2017.
Come rilevato dal Tribunale di Roma - con decisum corretto ed immune da censura, condividendone la Corte l'iter logico giuridico seguito e che appresso si riporta - dal 4 ottobre 2017 vanno fatti decorrere i trenta giorni previsti dall'art. 1137 c.c. per impugnare la delibera e per far valere il vizio della mancata convocazione delle assemblee “perché è da tale data che l'atto (verbale di assemblea) è giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario. L'attrice, in ogni caso ha depositato l'istanza di mediazione il 21 settembre 2017, comunicata tempestivamente al , avente ad oggetto le medesime censure CP_1 sollevate con il presente giudizio e il cui procedimento si è concluso con verbale negativo del 20 ottobre 2017, così interrompendo il termine di decadenza previsto dalla norma. Dispone l'art. 5, co. 6, D.Lgs. 28/2010 che "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.". Il termine decadenziale comincia, dunque,
a decorrere ex novo - la lettera della legge così si esprime: 'la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza' - dal momento del deposito, presso la segreteria dell'organismo di mediazione, del verbale nel quale viene dato atto del mancato raggiungimento dell'accordo conciliativo. In buona sostanza la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed “impedisce” la decadenza con pag. 6/8 la conseguenza che l'istanza determina un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo e il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 co. 2° c.c. (Cass SSUU 17781/13). Nel caso di specie la mediazione si è conclusa con verbale di esito negativo in data 20 ottobre 2017 mentre l'atto di citazione è stato notificato al (passato alla notifica) in data 13 CP_1 gennaio 2018 con la conseguenza che l'impugnazione è da considerarsi intempestiva e va dichiarata inammissibile. Da tanto consegue che l'esperimento del secondo procedimento di mediazione introdotto sempre dall'attrice per i medesimi motivi già oggetto del precedente procedimento di mediazione è tamquam non esset e non vale ad impedire il maturarsi della decadenza di legge. Ciò posto i motivi di impugnazione, che integrano cause di annullabilità come sopra evidenziato per pacifico indirizzo giurisprudenziale
(Cass. 4806/05), non possono trovare ingresso nel presente giudizio essendo l'attrice decaduta dal diritto di impugnare”.
Per suesposti motivi, l'appello viene respinto ed assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore dell' appellato come Parte_2 liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 7/8 1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
in Roma avverso la Controparte_6 sentenza del Tribunale di Roma n. 10109/2020;
2. condanna l' appellante al pagamento, in favore dell' appellato delle spese di lite liquidate in complessivi € 6.946,00, Parte_2 oltre accessori di legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott. Gisella Dedato
pag. 8/8