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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12085/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12085/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BOSI CARLO, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
SAN GIORGIO 9 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. BOSI CARLO
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale e divorzio congiunto proposta con ricorso depositato il 15-10-2024; vista la richiesta dei coniugi di sostituire ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. l'udienza con il deposito di note scritte;
viste le note scritte depositate nelle quali i coniugi confermano di non volersi riconciliare;
rilevato che dall'unione non sono nati figli;
ritenuto che
la domanda vada accolta in quanto è venuta a cessare la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
pagina 1 di 2
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi a legge e frutto di libero accordo e che vadano pertanto integralmente recepite col presente provvedimento;
che sulle spese si debba statuire con il provvedimento definitivo del giudizio di merito;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- non definendo il giudizio,
2 - dichiara la separazione personale tra i coniugi: nata l'[...] a [...] e nato il [...] a [...] Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Bologna il giorno 8-12-2012 con atto n. 329 P II S A anno 2012; ordina all'Ufficiale di Stato civile del suddetto comune di provvedere alle annotazioni e adempimenti di legge;
3- dà atto che per volontà delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
-Le parti sono entrambe economicamente autosufficienti e pertanto nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di assegno di divorzio;
4 - provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore
Dott.ssa Francesca Neri;
5 - nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12085/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BOSI CARLO, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
SAN GIORGIO 9 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. BOSI CARLO
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale e divorzio congiunto proposta con ricorso depositato il 15-10-2024; vista la richiesta dei coniugi di sostituire ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. l'udienza con il deposito di note scritte;
viste le note scritte depositate nelle quali i coniugi confermano di non volersi riconciliare;
rilevato che dall'unione non sono nati figli;
ritenuto che
la domanda vada accolta in quanto è venuta a cessare la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
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ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi a legge e frutto di libero accordo e che vadano pertanto integralmente recepite col presente provvedimento;
che sulle spese si debba statuire con il provvedimento definitivo del giudizio di merito;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- non definendo il giudizio,
2 - dichiara la separazione personale tra i coniugi: nata l'[...] a [...] e nato il [...] a [...] Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Bologna il giorno 8-12-2012 con atto n. 329 P II S A anno 2012; ordina all'Ufficiale di Stato civile del suddetto comune di provvedere alle annotazioni e adempimenti di legge;
3- dà atto che per volontà delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
-Le parti sono entrambe economicamente autosufficienti e pertanto nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di assegno di divorzio;
4 - provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore
Dott.ssa Francesca Neri;
5 - nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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