Art. 5.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria sul Consiglio superiore della pubblica amministrazione diretto:
a) ad ampliarne la competenza consultiva per le questioni inerenti l'organizzazione, il funzionamento e il perfezionamento dei servizi della pubblica amministrazione - esclusi gli enti pubblici economici - anche al fine di agevolare il coordinamento funzionale fra Stato ed enti pubblici;
b) ad assicurarne la piena funzionalita' con adeguate norme procedurali;
c) a prevedere la nomina di membri supplenti;
d) a modificarne la struttura attraverso l'istituzione di una terza sezione composta di esperti in problemi di organizzazione, funzionamento e perfezionamento dei servizi degli enti pubblici territoriali e di quelli non territoriali a carattere nazionale e all'interno della quale sia garantita la presenza di rappresentanti sindacali nella medesima proporzione, prevista dalle vigenti disposizioni per le altre due sezioni del Consiglio stesso.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria sul Consiglio superiore della pubblica amministrazione diretto:
a) ad ampliarne la competenza consultiva per le questioni inerenti l'organizzazione, il funzionamento e il perfezionamento dei servizi della pubblica amministrazione - esclusi gli enti pubblici economici - anche al fine di agevolare il coordinamento funzionale fra Stato ed enti pubblici;
b) ad assicurarne la piena funzionalita' con adeguate norme procedurali;
c) a prevedere la nomina di membri supplenti;
d) a modificarne la struttura attraverso l'istituzione di una terza sezione composta di esperti in problemi di organizzazione, funzionamento e perfezionamento dei servizi degli enti pubblici territoriali e di quelli non territoriali a carattere nazionale e all'interno della quale sia garantita la presenza di rappresentanti sindacali nella medesima proporzione, prevista dalle vigenti disposizioni per le altre due sezioni del Consiglio stesso.