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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 1622/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Giampiero Fiore Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Maria Rossi Consigliere
Dr.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1622/2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 16.4.2024. promossa da (c.f ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Sara Bianchi (c.f. ) del Foro di Rimini, elett.nte dom.to C.F._2 presso lo studio del medesimo difensore sito in Riccione (RN), in Via
Sardegna n.4
-Appellante- Contro
(P. IV ), con sede legale in Milano (MI) e per CP_1 P.IVA_1 essa, quale procuratore, (P. IV ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (c.f ed Andrea Ornati (c.f. del Foro di La C.F._3 C.F._4 Spezia.
-Appellata-
Appello avverso la sentenza n. 455/2022 emessa dal Tribunale di Rimini.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE
-A) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 1952/2018 con il quale il Tribunale di Rimini aveva allo stesso ingiunto il pagamento della somma di 39.555,83 oltre interessi e spese di lite a favore di (d'ora innanzi ) in forza di Controparte_1 CP_1 contratto di finanziamento sottoscritto con Società Monte dei Paschi di Siena in data 9.8.2007. L'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione e il difetto di legittimazione attiva di controparte per nullità della notifica della cessione del credito. Contestava la carenza di prova scritta per la mancata produzione in giudizio degli estratti conto. Sugli interessi eccepiva la violazione dell'art. 644 c.p. con riferimento alla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, nonché la eccessività in ogni caso degli interessi moratori da intendersi quale clausola penale. Infine eccepiva l'illegittimità dell'anatocismo applicato sull'intera rata scaduta.
-B) Nel giudizio così instaurato si costituiva chiedendo il CP_1 rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto. In via preliminare, evidenziava come la cessione del credito non consentisse alla difesa avversaria di opporre in giudizio eventuali patologie contrattuali, deduceva la regolarità della comunicazione della cessione ai sensi dell'art. 58 T.U.B. sottolineando come, in ogni caso, la notifica della cessione potesse regolarmente essere svolta anche mediante la notifica del provvedimento monitorio. Contestava l'eccepita prescrizione, rilevando come la stessa fosse stata interrotta mediante invio di raccomandata in data 23.9.2016, in ogni caso, vista la restituzione rateale in 72 rate mensili, l'ultima rata scadeva nel 2013 con evidente mancata maturazione del periodo decennale di prescrizione, periodo che doveva intendersi valevole anche per gli interessi, stante l'unicità dell'obbligazione.
contestava il preteso superamento del tasso soglia posto che, CP_1 alla data di sottoscrizione del finanziamento, tanto il TAN, tanto il TAEG quanto il tasso di mora erano al di sotto delle rispettive soglie previste per i “crediti finalizzati all'acquisto rateale”, negando altresì rilevanza alla sommatoria fra interessi corrispettivi e moratori e alla cd. usura sopravvenuta. Da ultimo contestava la pretesa ricorrenza di anatocismo, CP_1 poiché meccanismo di calcolo degli interessi incompatibile con il cd. ammortamento alla francese. Ritenuto, inapplicabile l'art. 119 TUB e indicato nell'atto di opposizione un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo sulla scorta dei seguenti presupposti:
- in punto di prescrizione è principio pacifico quello per il quale la prescrizione inizi a decorrere solo dal momento in cui il credito può essere fatto valere, momento che per i contratti di finanziamento coincide con la scadenza dell'ultima rata. Il contratto per cui è causa è stato sottoscritto in data 9.8.2007 con una rateizzazione di n. 72 mensilità, con scadenza dell'ultima rata del 2013. E' evidente come il credito non possa dirsi prescritto essendo il decreto monitorio stato notificato in data 17.1.2019. Anche gli interessi soggiacciono al medesimo decennio prescrizionale previsto per il capitale stante l'unicità del rapporto obbligatorio.
- l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di per CP_1 mancata prova della cessione del credito è stata sollevata solo in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e sarebbe pertanto tardiva. In ogni caso a fronte della produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale con esplicita indicazione di tutti i criteri identificativi del credito, parte opponente non ha preso posizione sulle ragioni per le quali il credito de quo non sarebbe identificabile fra quelli dichiarati oggetto di cessione. Quanto al presunto difetto di comunicazione della cessione lo stesso è superato dalla duplice circostanza della avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e comunque della notifica del provvedimento monitorio;
- ai fini della prova del rapporto, la banca era tenuta a provare la sola esistenza del contratto, essendo lo stesso idoneo a dimostrare l'intera pretesa creditoria, previa allegazione dell'inadempimento altrui. ha assolto a tale onere producendo, sin dalla CP_1 fase monitoria, i movimenti di cui all'estratto conto comprovanti l'addebito in conto corrente delle rate dovute con il calcolo dei relativi interessi. Il contratto di specie, è un contratto di finanziamento e non un rapporto di conto corrente, con la conseguenza che ex art. 1218 c.c. e art. 2697 co.1 c.c. ai fini della prova del rapporto, la banca è tenuta a provare la sola esistenza del contratto, essendo lo stesso idoneo a dimostrare l'intera pretesa creditoria, previa allegazione dell'inadempimento altrui.
- con riguardo alle censure mosse in punto di illegittimità e illiceità degli interessi applicati al rapporto, ogni comparazione fra tasso pattuito e tasso soglia deve essere operata con riguardo ai valori di riferimento al momento della stipula del contratto. Il contratto di finanziamento riporta un TAN pari all'8,6% e un
TAEG pari al 9,32% e pertanto al di sotto di un tasso soglia, alla data del 9.8.2007, del 15,855%. Ad ogni modo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
- Non era inoltre condivisibile quanto indicato nella perizia di parte circa la sussunzione di tale prestito nella diversa categoria
“ prestito alle famiglie” in quanto nel contratto l'intero valore del prestito (euro 25.000,00) viene indicato come valore di acquisto del bene e non vi è alcuna deduzione in atti circa l'impiego di una parte della somma (euro 5.000,00) per l'estinzione di altro prestito, come invece dedotto nella perizia. In ogni caso, permarrebbe ugualmente l'infondatezza della censura mossa posto che anche per la diversa categoria “prestiti alla famiglie” il tasso soglia di periodo sarebbe stato pari a 15,55 punti percentuali (ossia il TEGM pari a 10,37% aumentato della metà).
- Neppure il tasso di mora poteva dirsi superiore alla soglia penalmente rilevante. Nel caso di specie, essendo il contratto del 2007, per la mora doveva applicarsi la maggiorazione media degli interessi moratori indicata in 2,1 punti percentuali come dalla notoria rilevazione statistica della Banca di Italia del 2002. Conseguentemente, aumentando il TEGM di 2,1 punti percentuali e aumentando lo stesso della metà si ha un tasso soglia per gli interessi di mora notevolmente superiore a quello applicato nel caso di specie sia che si prenda in esame la categoria “credito finalizzato all'acquisto rateale”, sia che si prenda in considerazione la categoria “prestito alle famiglie”.
- E' infondata la tesi della asserita usurarietà derivante dalla sommatoria fra interessi corrispettivi e moratori. Lo scarto non esiguo fra tasso soglia di mora e interessi di mora pattuiti rende, evidente come, anche a qualificare il tasso di mora quale clausola penale, la stessa non possa dirsi manifestamente eccessiva.
- Da ultimo, con riguardo all'eccepito anatocismo, posto che il finanziamento presenta un piano di ammortamento cd. alla francese, per pacifica in giurisprudenza tale meccanismo contabile è compatibile con la disciplina dell'anatocismo. Gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce. La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo. E pertanto ciò non conduce mai alla generazione di interessi su interessi.
-C) Avverso la sentenza propone appello per tre motivi: Parte_1
1). Erroneità della motivazione in punto al difetto di legittimazione (titolarità del credito) sollevato tardivamente e generica;
2). erroneità della motivazione in punto al quantum della pretesa creditoria;
3). contraddittorietà della motivazione in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia in merito “all'irrilevanza delle considerazioni di cui alla perizia di parte e l'inammissibilità di una consulenza tecnica contabile”.
-D) Si costituiva in giudizio contestando la proposta CP_1 impugnazione e riportandosi al percorso logico-giuridico assunto dal primo giudice chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
-L'appello non è meritevole di accoglimento.
-E) Venendo al primo motivo d'impugnazione, l'appellante ripropone l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo ad e CP_1 la carenza di legittimazione attiva della medesima nel presente giudizio. L'appellante contesta la tardività nella proposizione dell'eccezione rilevata dal giudice di prime cure, nonché l'idoneità probatoria dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prodotto in atti dall'opposta che sarebbe non sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, dal momento che tale avviso non renderebbe adeguatamente individuabili i crediti oggetto di cessione. L'appellante ritenuta carente la prova dell'avvenuta cessione del credito oggetto d'ingiunzione in favore di chiede pertanto la CP_1 riformata della sentenza sul punto. In tema di onere probatorio della titolarità del credito a seguito di successione a titolo particolare, giova richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di operazioni di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta e fermo restando che per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purchè tuttavia gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentando di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. (Cass. civ. n.20739/2022) Orbene, il credito oggetto di causa è stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 settembre 2016, anno 157° - n. 108. In tale avviso rende noto che “ai sensi di un contratto di CP_1 cessione di crediti sottoscritto il 23 giugno 2016, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario costituito da crediti pecuniari in essere alle ore 00.01 del 22 giugno 2016 di titolarità di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. […] quale avente causa di Consum.it S.p.A. nella Cedente” cui segue l'indicazione delle categorie dei rapporti creditizi ceduti, tra cui è individuabile il contratto di finanziamento erogato al , in Pt_1 particolare annoverabile nella categoria dei rapporti:
- che derivano “da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente dalla società Consum.it S.p.A.” di cui al punto (i);
- così come in quella relativa alla tipologia del credito di cui al punto (viii) “crediti derivanti da contratti di credito al consumo (ivi inclusi, per chiarezza, crediti derivanti da contratti di finanziamento nella concessione di carte di credito) che risultano da rate prestabilite contruattualmente e ogni rata è composta da una componente capitale e una da interessi”;
- nonché nella categoria relativa alla sussistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto di cui al punto (iii) “crediti per i quali, alle ore 00:01 del 10 giugno 2016, sia già stata comunicata ai debitori ceduti l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento”. E' quindi pacifico come l'avviso di , avvenuto per il tramite CP_1 della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, consenta di individuare senza incertezze il rapporto oggetto di causa, con la presunzione di conoscenza dell'avvenuta cessione opponibile nei confronti del nella sua qualità di debitore ceduto. Pt_1 Pertanto il motivo di impugnazione va respinto e la sentenza confermata.
-F) In merito al secondo motivo, l'appellante rimprovera al giudice di prime cure di avere ritenuto sufficiente, ai fini della prova, la sola esistenza del contratto, essendo lo stesso inidoneo a dimostrare l'intera pretesa creditoria. Ritiene l'appellante che la motivazione adottata dal Tribunale costituisca una non corretta applicazione dell'art. 2697 c.c. atteso che il contratto di finanziamento, tuttalpiù comprovante l'esistenza del rapporto originario tra il e l'erogatrice del finanziamento, Pt_1 nonché l'importo iniziale erogato da quest'ultima, non sarebbe comunque sufficiente a dimostrare la pretesa creditoria della società CP_1 né vi sarebbero idonei i documenti contabili in allegato al ricorso per D.I., in quanto gli importi iscritti nella lista movimenti non recherebbero descrizioni precise tali da ricollegarli univocamente alle pattuizioni e alla documentazione contrattuale. L'eccezione è priva di pregio. Si veda sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui
“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. – che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento – può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte”. (Cass. civ. 12818/2024) Ora, ha prodotto in atti il contratto recante le condizioni CP_1 economiche del finanziamento del credito la cui determinazione è avvenuta applicando le condizioni pattuite, al netto della contabilizzazione dei versamenti effettuati, nonché l'estratto conto, autenticato dalla dichiarazione del funzionario della banca creditrice, accompagnato della attestazione di conformità alle scritture contabili. Parte appellante dal canto suo eccepisce, tramite deposito della relazione tecnica di parte il pagamento di n. 26 rate del finanziamento, senza opporre alcuna circostanziata contestazione all'ammontare del credito preteso da CP_1 In tema di prova contraria del conto corrente, si veda l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “la contestazione delle poste del conto corrente, ai sensi dell'art. 1832 c.c., affinchè sia idonea ad elidere gli effetti della prova indiziaria del medesimo, deve essere specifica e deve indicare le singole voci del conto reputate inesatte, pur senza l'esigenza di formule sacramentali”. (Cass. civ. n. 279/2019)
Ai fini della prova del rapporto, la banca è tenuta a provare la sola esistenza del contratto, in quanto idoneo a dimostrare l'intera pretesa creditoria, previa allegazione dell'inadempimento altrui. Gravava pertanto sul Botnaru dedurre prova contraria rispetto alla documentazione contabile in atti, specificando ed indicando le singole voci del conto reputate inesatte. Tuttavia alla genericità delle doglianze riguardo all'ammontare della somma ingiunta che pretende “palesemente iniqua e sproporzionata”, ritenendo “alquanto improbabile che la pretesa creditoria possa superare più del doppio la somma capitale residua”, il Botnaru non fa seguire evidenze critiche specifiche, senza svolgere alcuna difesa se non invocare anche in questo grado una CTU contabile, che, nella fattispecie, assume valenza assolutamente esplorativa, strumento, in tale prospettiva, inammissibile, per consolidata e pacifica giurisprudenza (v. per tutte Cass. Civ. n. 26048/2023). L'appello va pertanto respinto, ogni altro profilo assorbito in quanto contenuto nella rappresentazione difensiva e non riproposto (tantum devolutum quantum appellatum).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: -A) respinge l'appello confermando, per l'effetto, la gravata sentenza;
-B) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, che si liquidano in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali;
-Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Bologna,21/1/25 Il Presidente est. dott. Giampiero Fiore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Giampiero Fiore Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Maria Rossi Consigliere
Dr.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1622/2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 16.4.2024. promossa da (c.f ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Sara Bianchi (c.f. ) del Foro di Rimini, elett.nte dom.to C.F._2 presso lo studio del medesimo difensore sito in Riccione (RN), in Via
Sardegna n.4
-Appellante- Contro
(P. IV ), con sede legale in Milano (MI) e per CP_1 P.IVA_1 essa, quale procuratore, (P. IV ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (c.f ed Andrea Ornati (c.f. del Foro di La C.F._3 C.F._4 Spezia.
-Appellata-
Appello avverso la sentenza n. 455/2022 emessa dal Tribunale di Rimini.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE
-A) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 1952/2018 con il quale il Tribunale di Rimini aveva allo stesso ingiunto il pagamento della somma di 39.555,83 oltre interessi e spese di lite a favore di (d'ora innanzi ) in forza di Controparte_1 CP_1 contratto di finanziamento sottoscritto con Società Monte dei Paschi di Siena in data 9.8.2007. L'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione e il difetto di legittimazione attiva di controparte per nullità della notifica della cessione del credito. Contestava la carenza di prova scritta per la mancata produzione in giudizio degli estratti conto. Sugli interessi eccepiva la violazione dell'art. 644 c.p. con riferimento alla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, nonché la eccessività in ogni caso degli interessi moratori da intendersi quale clausola penale. Infine eccepiva l'illegittimità dell'anatocismo applicato sull'intera rata scaduta.
-B) Nel giudizio così instaurato si costituiva chiedendo il CP_1 rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto. In via preliminare, evidenziava come la cessione del credito non consentisse alla difesa avversaria di opporre in giudizio eventuali patologie contrattuali, deduceva la regolarità della comunicazione della cessione ai sensi dell'art. 58 T.U.B. sottolineando come, in ogni caso, la notifica della cessione potesse regolarmente essere svolta anche mediante la notifica del provvedimento monitorio. Contestava l'eccepita prescrizione, rilevando come la stessa fosse stata interrotta mediante invio di raccomandata in data 23.9.2016, in ogni caso, vista la restituzione rateale in 72 rate mensili, l'ultima rata scadeva nel 2013 con evidente mancata maturazione del periodo decennale di prescrizione, periodo che doveva intendersi valevole anche per gli interessi, stante l'unicità dell'obbligazione.
contestava il preteso superamento del tasso soglia posto che, CP_1 alla data di sottoscrizione del finanziamento, tanto il TAN, tanto il TAEG quanto il tasso di mora erano al di sotto delle rispettive soglie previste per i “crediti finalizzati all'acquisto rateale”, negando altresì rilevanza alla sommatoria fra interessi corrispettivi e moratori e alla cd. usura sopravvenuta. Da ultimo contestava la pretesa ricorrenza di anatocismo, CP_1 poiché meccanismo di calcolo degli interessi incompatibile con il cd. ammortamento alla francese. Ritenuto, inapplicabile l'art. 119 TUB e indicato nell'atto di opposizione un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo sulla scorta dei seguenti presupposti:
- in punto di prescrizione è principio pacifico quello per il quale la prescrizione inizi a decorrere solo dal momento in cui il credito può essere fatto valere, momento che per i contratti di finanziamento coincide con la scadenza dell'ultima rata. Il contratto per cui è causa è stato sottoscritto in data 9.8.2007 con una rateizzazione di n. 72 mensilità, con scadenza dell'ultima rata del 2013. E' evidente come il credito non possa dirsi prescritto essendo il decreto monitorio stato notificato in data 17.1.2019. Anche gli interessi soggiacciono al medesimo decennio prescrizionale previsto per il capitale stante l'unicità del rapporto obbligatorio.
- l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di per CP_1 mancata prova della cessione del credito è stata sollevata solo in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e sarebbe pertanto tardiva. In ogni caso a fronte della produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale con esplicita indicazione di tutti i criteri identificativi del credito, parte opponente non ha preso posizione sulle ragioni per le quali il credito de quo non sarebbe identificabile fra quelli dichiarati oggetto di cessione. Quanto al presunto difetto di comunicazione della cessione lo stesso è superato dalla duplice circostanza della avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e comunque della notifica del provvedimento monitorio;
- ai fini della prova del rapporto, la banca era tenuta a provare la sola esistenza del contratto, essendo lo stesso idoneo a dimostrare l'intera pretesa creditoria, previa allegazione dell'inadempimento altrui. ha assolto a tale onere producendo, sin dalla CP_1 fase monitoria, i movimenti di cui all'estratto conto comprovanti l'addebito in conto corrente delle rate dovute con il calcolo dei relativi interessi. Il contratto di specie, è un contratto di finanziamento e non un rapporto di conto corrente, con la conseguenza che ex art. 1218 c.c. e art. 2697 co.1 c.c. ai fini della prova del rapporto, la banca è tenuta a provare la sola esistenza del contratto, essendo lo stesso idoneo a dimostrare l'intera pretesa creditoria, previa allegazione dell'inadempimento altrui.
- con riguardo alle censure mosse in punto di illegittimità e illiceità degli interessi applicati al rapporto, ogni comparazione fra tasso pattuito e tasso soglia deve essere operata con riguardo ai valori di riferimento al momento della stipula del contratto. Il contratto di finanziamento riporta un TAN pari all'8,6% e un
TAEG pari al 9,32% e pertanto al di sotto di un tasso soglia, alla data del 9.8.2007, del 15,855%. Ad ogni modo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
- Non era inoltre condivisibile quanto indicato nella perizia di parte circa la sussunzione di tale prestito nella diversa categoria
“ prestito alle famiglie” in quanto nel contratto l'intero valore del prestito (euro 25.000,00) viene indicato come valore di acquisto del bene e non vi è alcuna deduzione in atti circa l'impiego di una parte della somma (euro 5.000,00) per l'estinzione di altro prestito, come invece dedotto nella perizia. In ogni caso, permarrebbe ugualmente l'infondatezza della censura mossa posto che anche per la diversa categoria “prestiti alla famiglie” il tasso soglia di periodo sarebbe stato pari a 15,55 punti percentuali (ossia il TEGM pari a 10,37% aumentato della metà).
- Neppure il tasso di mora poteva dirsi superiore alla soglia penalmente rilevante. Nel caso di specie, essendo il contratto del 2007, per la mora doveva applicarsi la maggiorazione media degli interessi moratori indicata in 2,1 punti percentuali come dalla notoria rilevazione statistica della Banca di Italia del 2002. Conseguentemente, aumentando il TEGM di 2,1 punti percentuali e aumentando lo stesso della metà si ha un tasso soglia per gli interessi di mora notevolmente superiore a quello applicato nel caso di specie sia che si prenda in esame la categoria “credito finalizzato all'acquisto rateale”, sia che si prenda in considerazione la categoria “prestito alle famiglie”.
- E' infondata la tesi della asserita usurarietà derivante dalla sommatoria fra interessi corrispettivi e moratori. Lo scarto non esiguo fra tasso soglia di mora e interessi di mora pattuiti rende, evidente come, anche a qualificare il tasso di mora quale clausola penale, la stessa non possa dirsi manifestamente eccessiva.
- Da ultimo, con riguardo all'eccepito anatocismo, posto che il finanziamento presenta un piano di ammortamento cd. alla francese, per pacifica in giurisprudenza tale meccanismo contabile è compatibile con la disciplina dell'anatocismo. Gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce. La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo. E pertanto ciò non conduce mai alla generazione di interessi su interessi.
-C) Avverso la sentenza propone appello per tre motivi: Parte_1
1). Erroneità della motivazione in punto al difetto di legittimazione (titolarità del credito) sollevato tardivamente e generica;
2). erroneità della motivazione in punto al quantum della pretesa creditoria;
3). contraddittorietà della motivazione in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia in merito “all'irrilevanza delle considerazioni di cui alla perizia di parte e l'inammissibilità di una consulenza tecnica contabile”.
-D) Si costituiva in giudizio contestando la proposta CP_1 impugnazione e riportandosi al percorso logico-giuridico assunto dal primo giudice chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
-L'appello non è meritevole di accoglimento.
-E) Venendo al primo motivo d'impugnazione, l'appellante ripropone l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo ad e CP_1 la carenza di legittimazione attiva della medesima nel presente giudizio. L'appellante contesta la tardività nella proposizione dell'eccezione rilevata dal giudice di prime cure, nonché l'idoneità probatoria dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prodotto in atti dall'opposta che sarebbe non sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, dal momento che tale avviso non renderebbe adeguatamente individuabili i crediti oggetto di cessione. L'appellante ritenuta carente la prova dell'avvenuta cessione del credito oggetto d'ingiunzione in favore di chiede pertanto la CP_1 riformata della sentenza sul punto. In tema di onere probatorio della titolarità del credito a seguito di successione a titolo particolare, giova richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di operazioni di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta e fermo restando che per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purchè tuttavia gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentando di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. (Cass. civ. n.20739/2022) Orbene, il credito oggetto di causa è stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 settembre 2016, anno 157° - n. 108. In tale avviso rende noto che “ai sensi di un contratto di CP_1 cessione di crediti sottoscritto il 23 giugno 2016, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario costituito da crediti pecuniari in essere alle ore 00.01 del 22 giugno 2016 di titolarità di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. […] quale avente causa di Consum.it S.p.A. nella Cedente” cui segue l'indicazione delle categorie dei rapporti creditizi ceduti, tra cui è individuabile il contratto di finanziamento erogato al , in Pt_1 particolare annoverabile nella categoria dei rapporti:
- che derivano “da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente dalla società Consum.it S.p.A.” di cui al punto (i);
- così come in quella relativa alla tipologia del credito di cui al punto (viii) “crediti derivanti da contratti di credito al consumo (ivi inclusi, per chiarezza, crediti derivanti da contratti di finanziamento nella concessione di carte di credito) che risultano da rate prestabilite contruattualmente e ogni rata è composta da una componente capitale e una da interessi”;
- nonché nella categoria relativa alla sussistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto di cui al punto (iii) “crediti per i quali, alle ore 00:01 del 10 giugno 2016, sia già stata comunicata ai debitori ceduti l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento”. E' quindi pacifico come l'avviso di , avvenuto per il tramite CP_1 della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, consenta di individuare senza incertezze il rapporto oggetto di causa, con la presunzione di conoscenza dell'avvenuta cessione opponibile nei confronti del nella sua qualità di debitore ceduto. Pt_1 Pertanto il motivo di impugnazione va respinto e la sentenza confermata.
-F) In merito al secondo motivo, l'appellante rimprovera al giudice di prime cure di avere ritenuto sufficiente, ai fini della prova, la sola esistenza del contratto, essendo lo stesso inidoneo a dimostrare l'intera pretesa creditoria. Ritiene l'appellante che la motivazione adottata dal Tribunale costituisca una non corretta applicazione dell'art. 2697 c.c. atteso che il contratto di finanziamento, tuttalpiù comprovante l'esistenza del rapporto originario tra il e l'erogatrice del finanziamento, Pt_1 nonché l'importo iniziale erogato da quest'ultima, non sarebbe comunque sufficiente a dimostrare la pretesa creditoria della società CP_1 né vi sarebbero idonei i documenti contabili in allegato al ricorso per D.I., in quanto gli importi iscritti nella lista movimenti non recherebbero descrizioni precise tali da ricollegarli univocamente alle pattuizioni e alla documentazione contrattuale. L'eccezione è priva di pregio. Si veda sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui
“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. – che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento – può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte”. (Cass. civ. 12818/2024) Ora, ha prodotto in atti il contratto recante le condizioni CP_1 economiche del finanziamento del credito la cui determinazione è avvenuta applicando le condizioni pattuite, al netto della contabilizzazione dei versamenti effettuati, nonché l'estratto conto, autenticato dalla dichiarazione del funzionario della banca creditrice, accompagnato della attestazione di conformità alle scritture contabili. Parte appellante dal canto suo eccepisce, tramite deposito della relazione tecnica di parte il pagamento di n. 26 rate del finanziamento, senza opporre alcuna circostanziata contestazione all'ammontare del credito preteso da CP_1 In tema di prova contraria del conto corrente, si veda l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “la contestazione delle poste del conto corrente, ai sensi dell'art. 1832 c.c., affinchè sia idonea ad elidere gli effetti della prova indiziaria del medesimo, deve essere specifica e deve indicare le singole voci del conto reputate inesatte, pur senza l'esigenza di formule sacramentali”. (Cass. civ. n. 279/2019)
Ai fini della prova del rapporto, la banca è tenuta a provare la sola esistenza del contratto, in quanto idoneo a dimostrare l'intera pretesa creditoria, previa allegazione dell'inadempimento altrui. Gravava pertanto sul Botnaru dedurre prova contraria rispetto alla documentazione contabile in atti, specificando ed indicando le singole voci del conto reputate inesatte. Tuttavia alla genericità delle doglianze riguardo all'ammontare della somma ingiunta che pretende “palesemente iniqua e sproporzionata”, ritenendo “alquanto improbabile che la pretesa creditoria possa superare più del doppio la somma capitale residua”, il Botnaru non fa seguire evidenze critiche specifiche, senza svolgere alcuna difesa se non invocare anche in questo grado una CTU contabile, che, nella fattispecie, assume valenza assolutamente esplorativa, strumento, in tale prospettiva, inammissibile, per consolidata e pacifica giurisprudenza (v. per tutte Cass. Civ. n. 26048/2023). L'appello va pertanto respinto, ogni altro profilo assorbito in quanto contenuto nella rappresentazione difensiva e non riproposto (tantum devolutum quantum appellatum).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: -A) respinge l'appello confermando, per l'effetto, la gravata sentenza;
-B) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, che si liquidano in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali;
-Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Bologna,21/1/25 Il Presidente est. dott. Giampiero Fiore