CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/11/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 365/2024 RGC promossa
DA
Parte_1
CF: ; C.F._1
; Controparte_1
CF: C.F._2
entrambi residenti a [...]ed entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
ED CA presso il cui studio in Pesaro alla via S. Francesco n. 30 sono elettivamente domiciliati;
(appellanti)
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rapp.te p.t, con sede in Cerasa di San Controparte_2
CO (PU) alla piazza IV Novembre n. 15;
CF: ; P.IVA_1
geom. nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_3
residente alla piazza IV Novembre n. 15;
CF: C.F._3
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Ronconi del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ancona alla via Tiraboschi n.
36/G;
(appellati – appellanti incidentali)
NONCHE NEI CONFRONTI DI
Ing. , nato ad [...] il [...]; CP_4
CF: ; C.F._4
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Cucchiarini del Foro di Ancona, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona alla via Frediani n. 22;
(appellato – appellante incidentale)
pag. 2/40 , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_5
residente alla Loc. Madonna del Monte;
CF: ; C.F._5
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Raffaella Mazzi del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pesaro al c.so XI Settembre, n.
115;
(appellato – appellante incidentale)
, in persona del legale Controparte_6
rapp.te p.t., con sede in Torino alla via Corte d'Appello n. 11;
CF: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Emidio Guastadisegni del Foro di Vasto (CH)
ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec;
(altra appellata)
in persona del Controparte_7
legale rapp.te p.t., con sede in Milano alla piazza Vetra n. 17;
CF: ; P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Giampietro Bozzola del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Milano al C.so Europa n. 5, presso lo studio del medesimo;
pag. 3/40 (altra appellata)
in Controparte_8
persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano alla via della Posta n. 7;
CF: ; P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Perin del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio alla via Camillo Hajeck n. 10;
(altra appellata)
AVVERSO la sentenza n. 767/2023 del 09.11.2023 del Tribunale di Pesaro, resa
in procedimento n. 1353/2020 RGC.
OGGETTO: appalto.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 15.05.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno impugnato la sentenza in epigrafe con Parte_1 Controparte_1
la quale era stata solo parzialmente accolta la domanda dai medesimi svolta in primo grado nei confronti della del geom. del Controparte_2 Controparte_3
geom. e dell'ing. . CP_5 CP_9
pag. 4/40 Si sono costituiti nel grado tutti gli appellati per resistere all'impugnazione e proporre a loro volta appello incidentale.
Si sono anche costituite in appello le compagnie assicuratrici delle R.C. dei convenuti e da questi ultimi chiamate in garanzia in CP_2 CP_5 CP_4
primo grado.
Con decreto inaudita altera parte del 24.05.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata presentata dall'appellante principale.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 15.05.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con un atto di impugnazione prolisso e farraginoso, gli appellanti muovono nei confronti della decisione gravata una serie di minuziose censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
In primo luogo, avrebbe errato il Tribunale di Pesaro nel non valutare affatto la domanda, introdotta in primo grado dagli appellanti, relativamente alla pag. 5/40 “addebitabilità” di lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice sulla CP_2
proprietà confinante rispetto a quella dei committenti, e quantificati in complessivi € 7.366,03= (inclusi nel conteggio globale del corrispettivo dovuto all'impresa per le opere effettuate, e pari ad € 401.262,44=). Al riguardo,
deducono gli appellanti, non avendo gli stessi commissionato detti lavori, si sarebbe al più dovuto riconoscere a loro carico solo la somma di € 64,00=
dovuta per la rimozione e il riposizionamento del pozzetto di raccordo in strada. Dall'importo delle opere riconosciute dovute all'impresa, pertanto,
dovrebbe essere detratta la differenza tra la somma di € 7.366,03= e quella di €
64,00=. Con il secondo motivo di appello i signori e si dolgono Pt_1 CP_1
del fatto che la sentenza impugnata abbia operato una “compensazione impropria” tra le somme riconosciute come corrispettivo dovuto all'impresa e quelle invece accertate in favore dei medesimi a titolo di risarcimento dei danni.
Così facendo, evidenziano gli appellanti, il Tribunale di Pesaro avrebbe ignorato la documentazione agli atti da cui risulterebbe che essi committenti avevano già pagato all'impresa più degli importi alla stessa riconosciuti dovuti,
con la conseguenza che, in sostanza, la sentenza avrebbe piuttosto dovuto pronunciare soltanto domanda di condanna della al risarcimento CP_2
dei danni in loro favore. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui essa non avrebbe adeguato i prezzi quantificati dal TU per il ripristino dei vizi e dei danni (risalenti al 2019)
pag. 6/40 all'attualità; non avrebbe inoltre considerato l'IVA sui medesimi;
non avrebbe tenuto conto del peggioramento e/o della diversa quantificazione dei vizi sia non strutturali che strutturali pur riconosciuti sussistenti dalla TU (peraltro dettagliatamente commentati dagli appellanti non nel corpo del motivo in esame, ma nella estesa parte introduttiva dell'atto di appello); non avrebbe valutato, ai fini del riconoscimento del relativo danno, l'ulteriore periodo
(successivo alla TU) di inutilizzabilità dell'immobile; non avrebbe concesso l'ammissione di mezzi istruttori volti al migliore accertamento e quantificazione di detti vizi e danni. Nel quarto motivo di gravame viene invece impugnato il capo della sentenza con cui gli attori appellanti sono stati condannati al pagamento della parcella dell'ing. deducendo al riguardo che, in primo CP_4
luogo, non vi sarebbe prova del conferimento, da parte dei committenti, di alcun incarico in favore del professionista che avrebbe invece svolto attività solo a favore dell'impresa appaltatrice. In secondo luogo, la stessa TU avrebbe previsto che la parcella dell'ing. sarebbe potuta divenire esigibile solo al CP_4
momento della conclusione con esito positivo di tutte le pratiche affidategli e che, nel caso di affidamento della pratica di chiusura lavori ad altro professionista le competenze dovute al nuovo tecnico avrebbero dovuto essere detratte da quelle dell'ing. La sentenza impugnata infine sarebbe anche CP_4
intrinsecamente contraddittoria laddove, pur avendo riconosciuto la sussistenza di vizi strutturali e di conseguenti danni, non avrebbe posto gli pag. 7/40 stessi a carico dell'ing. che dei medesimi non poteva non essere ritenuto CP_4
responsabile. Il quinto motivo di appello è dedicato a censurare il vizio di omessa pronuncia circa la domanda risarcitoria promossa dagli attori in primo grado a causa della minore sicurezza sismica raggiunta dal fabbricato, come invece originariamente promessa dall'ing. Con una sesta doglianza poi CP_4
gli appellanti censurano il capo della decisione con cui, pur escluso il diritto del geom. alla propria parcella, non è stata poi disposta la restituzione – CP_2
invece richiesta in primo grado – di quanto a tal titolo corrisposto al medesimo dai committenti. Con il settimo motivo viene invece censurata la decisione di prime cure con riferimento alla declaratoria di litispendenza sulla domanda,
avanzata nei confronti del geom. di (cor)responsabilità nei vizi e danni CP_5
rilevati. Secondo gli appellanti, difatti, la controversia precedentemente instaurata tra le medesime parti avrebbe ad oggetto solo il pagamento della parcella del professionista e non invece i profili di responsabilità del medesimo di cui si discute nel presente processo. Nell'ottavo motivo di appello si censura anche la regolazione delle spese di lite di primo grado, ingiustamente compensate rispetto agli esiti effettivi della lite, anche con specifico riferimento a quelle di ATP. Con il nono mezzo di impugnazione infine gli appellanti tornano a ribadire l'esigenza di ammissione delle prove orali rifiutate in primo grado, come pure della riconvocazione del TU a chiarimenti. Nelle conclusioni del proprio atto di appello, inoltre, gli appellanti hanno anche formulato pag. 8/40 domanda di restituzione, nei confronti dell'impresa, della differenza di quanto dagli stessi alla medesima pagato e il minor importo riconosciuto dovuto dalla sentenza di primo grado, e, nei confronti del geom. di quanto a Controparte_3
questi pagato a fronte della propria parcella professionale, il cui debito è stato escluso dalla decisione gravata.
Gli appellati e geom. costituitisi nel Controparte_10 Controparte_3
grado con atti separati – entrambi ancor più prolissi dell'atto di appello – hanno resistito ai motivi di impugnazione avversi, presentando ambedue altresì
appello incidentale volto sia ad ottenere la riforma della sentenza in punto di responsabilità per vizi e difetti delle opere (la cui sussistenza è stata minuziosamente contestata) che (quanto alla la condanna dei CP_2
committenti al pagamento del compenso richiesto in misura maggiore rispetto a quello accertato dalla TU, e (quanto al geom. , la condanna al Controparte_3
pagamento della propria parcella professionale, peraltro in misura superiore all'importo quantificato dal TU. Da ultimo l'appellato ha reiterato la CP_2
domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia di assicurazioni per il caso di accoglimento dell'avverso appello.
Costituendosi in appello, l'ing. ha variamente evidenziato le ragioni di CP_4
conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito, avanzando invece appello incidentale solo avverso la regolazione delle spese di ATP di primo grado, che avrebbero dovuto essere poste in suo favore essendo la sua pag. 9/40 posizione risultata completamente vittoriosa, e reiterando per il denegato caso di accoglimento dell'appello principale, la domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia di assicurazioni.
L'appellato geom. ha del pari insistito per la conferma della decisione CP_5
gravata tornando ad evidenziare la propria estraneità ai fatti contestati ed anzi ancor prima la carenza di legittimazione attiva degli attori appellanti. Ha inoltre proposto appello incidentale nei confronti del capo della sentenza di primo grado concernente la dichiarata litispendenza e, di conseguenza,
l'improcedibilità della propria domanda riconvenzionale di pagamento, che ha invece ripresentato in appello;
anch'egli ha ribadito l'istanza di manleva nei confronti della propria compagnia di assicurazioni per il caso di accoglimento dell'appello principale.
La compagnia di assicurazioni assicuratrice della RC del geom. CP_7
ha chiesto la conferma della decisione gravata nella parte in cui Controparte_3
è stata esclusa la responsabilità dei proprio assistito e, nel denegato caso di riforma sul punto della stessa, ha insistito per la definizione della rispettiva gradazione di responsabilità tra la il geom. e gli CP_2 Controparte_3
altri coobligati, non senza ribadire le difese svolte in primo grado riguardo all'inoperatività della garanzia.
Anche la compagnia di assicurazioni costituendosi in appello, CP_8
ha insistito per la conferma della decisione gravata, evidenziando diffusamente pag. 10/40 l'infondatezza delle doglianze proposte dagli appellanti. Ha altresì eccepito la inammissibilità per tardività della domanda, avanzata per la prima volta in appello dai signori – di condanna diretta della compagnia in Pt_1 CP_1
loro favore, ed ha poi ribadito le proprie eccezioni (di prescrizione e decadenza della garanzia) e difese (limitazioni di polizza) nei riguardi della manleva avanzata dall'assicurato ing. CP_4
La compagnia , assicuratrice della RC del Controparte_6
geom. ha contestato – confermando con ciò le tesi difensive del proprio CP_5
assicurato – la sussistenza della legittimazione attiva degli attori appellanti nei confronti della domanda proposta contro il e ha poi riproposto le CP_5
proprie difese (concernenti i limiti di operatività della polizza) per il denegato caso di accoglimento dell'appello principale nei confronti del proprio assicurato.
La congerie di domande, eccezioni, contestazioni sollevate reciprocamente dalle parti in maniera spesso disorganica, ripetitiva e confusa necessita della preliminare ricostituzione di un ordine metodologico preliminare rispetto a qualsiasi decisione. Ciò innanzitutto con riferimento alla corretta individuazione delle domande avanzate in primo grado e poi in appello dagli attori appellanti.
Nel proprio atto di citazione di primo grado (e comunque nei termini concessi dal rito per la definitiva cristallizzazione della domanda, ovvero con le prime pag. 11/40 memorie ex art. 183, VI co., cpc), i signori non solo non hanno Parte_2
formulato una qualsiasi domanda di accertamento degli importi dai medesimi corrisposti all'impresa a titolo di acconto sul prezzo Controparte_2
dell'appalto, ma non hanno invero neppure specificamente allegato e dettagliato l'ammontare di tali acconti (genericamente riportati come eseguiti,
ma mai quantificati, in atto di citazione e/o nelle richiamate prime memorie ex art. 183 cpc). Fermo tale insormontabile difetto allegatorio, si osserva per completezza che neppure nei numerosi documenti depositati dagli attori si rinviene idonea documentazione di pagamento di sorta (non potendo certo allo scopo valere, è appena il caso di sottolinearlo, le fatture emesse dalla impresa appaltatrice), se non soltanto alcune ricevute sottoscritte a mano dall'impresa
(peraltro pure tardivamente prodotte dagli attori solo con le memorie ex art. 183, VI co., n. 3). La rilevata lacuna nella prospettazione attorea non appare colmata neppure di seguito alla interposizione, da parte della della CP_2
domanda riconvenzionale con cui la stessa ha chiesto in giudizio il pagamento,
da parte degli attori, del corrispettivo dell'appalto quantificato in complessivi €
589.518,01=; neppure di seguito alla proposizione di tale domanda, difatti, gli attori in primo grado hanno minimamente dedotto e precisato il dato relativo all'ammontare degli acconti versati, essendosi al contrario limitati - cfr.
conclusioni sub. n) formulate nelle memorie ex art. 183, VI co., n. 1) cpc - a richiedere, in via subordinata, la compensazione tra quanto ancora dovuto pag. 12/40 all'impresa e il proprio controcredito per danni. Solo in appello i signori Pt_1
– deducono invece di aver versato all'impresa ancor di più (€ CP_1
455.684,00=) di quanto alla stessa riconosciuto dalla sentenza impugnata (€
401.262,44=) e formulano conseguentemente, tra l'altro, una domanda restitutoria della relativa differenza pagata in più. Ora, a parte che appare oggettivamente sorprendente che gli attori non abbiano immediatamente, già in primo grado, contestato e dedotto di aver pagato all'impresa somme superiori addirittura a quelle da essi stessi proposte e indicate come corrispettivo massimo dovuto (ovvero proprio l'importo di € 401.262,44= che poi Pt_3
riconosciuto dalla sentenza impugnata), il punto è che tale domanda restitutoria
– contenuta nelle conclusioni dell'atto di appello e nel secondo motivo di gravame – è certamente inammissibile perché nuova, non avendo, come si ribadisce, gli attori avanzato in appello neppure una domanda di accertamento di quanto versato in acconto (e non avendo, comunque, specificamente dedotto e determinato detto importo). Ma le considerazioni che precedono, invero,
consentono di ritenere infondate anche le ulteriori censure promosse dagli appellanti, sempre nell'ambito del secondo motivo di appello, circa il ricorso alla compensazione da parte della sentenza impugnata e comunque circa la stessa tecnica di formulazione della decisione gravata. A parte il fatto che, come s'è visto, la compensazione era invero stata invocata dagli stessi attori nelle conclusioni formulate con le prime memorie ex art. 183, VI co., cpc (e dunque,
pag. 13/40 come è ovvio, essi ora non possono certo dolersi di una pronuncia da loro stessi sollecitata), il punto è che – a causa della rilevata carente e lacunosa allegazione sul punto da parte degli attori – la sentenza gravata non avrebbe potuto comunque mai quantificare gli acconti corrisposti. Né la rilevata carenza allegatoria (e probatoria) sul punto degli attori appellanti potrebbe però
valutarsi in favore della che in sede di appello incidentale ha CP_2
insistito nella propria domanda di pagamento del corrispettivo per un importo maggiore di quello riconosciuto dalla sentenza. Anche quest'ultima, difatti, non solo non ha specificamente impugnato la decisione nella parte in cui essa non ha proceduto alla quantificazione degli acconti corrisposti, ma la ha anzi espressamente accettata, dal momento che nelle stesse proprie conclusioni dell'atto di appello (cfr. punto b) ha chiesto che la condanna tenesse conto “di tutti gli acconti ricevuti”, pur anch'essa senza minimamente precisare a quanto gli stessi ammonterebbero. In altri termini, anche la domanda della CP_2
di condanna dei committenti al pagamento del residuo dovuto resta assolutamente indeterminata, e dunque inaccoglibile, avendo dato atto sì della presenza di acconti, ma non avendoli affatto quantificati.
In una situazione processuale del genere, dunque, la questione relativa all'accertamento dell'entità degli acconti versati dai committenti non può che restare estranea al presente giudizio e alla relativa decisione, la quale, accertato l'importo dovuto all'impresa per i lavori, potrà soltanto quantificare pag. 14/40 ulteriormente quello eventualmente dovuto ai committenti per i danni conseguenti ai vizi e ai difetti accertati, e non pronunciare invece una condanna
(come tale ineseguibile) di somme rimaste indeterminate.
Le considerazioni che precedono rendono così ragione del secondo motivo di appello principale, e della contraria domanda di condanna al pagamento del residuo dovuto, reiterata dalla in appello incidentale, i quali CP_2
pertanto nei limiti chiariti appaiono infondati.
E' del pari infondato il primo motivo di appello principale, relativo alla richiesta degli appellanti di espunzione dall'importo globale dei lavori accertati come dovuti della differenza tra € 7.366,03= (quantificazione delle opere eseguite su proprietà limitrofa a quella dei committenti, come eseguita dal
TU) ed € 64,00= (quantificazione delle medesime opere proposta dai committenti appellanti). L'ammontare di dette opere – come quantificato dal
TU – non può che essere considerato tra le somme dovute all'impresa per il semplice fatto che le stesse – come appare pacifico – si sono rese necessarie per la migliore funzionalità dell'appalto in corso presso l'immobile dei signori e non certo per realizzare alcun interesse dei vicini (i quali, Persona_1
come risulta pure dalle dichiarazioni scritte dei medesimi agli atti – cfr. docc.
30, 31 fasc. parte – si sono limitati ad autorizzarli). Del tutto CP_2
correttamente dunque la sentenza impugnata ha inserito l'importo di €
7.366,03= in quello globale di € 401.262,44= riconosciuto dovuto all'impresa.
pag. 15/40 Deve così passarsi all'esame contestuale del terzo motivo di appello principale e dei contrari motivi di appello incidentale proposti dalla Controparte_2
riportati ai numeri da IIIA a IIIM e IV. Al riguardo va innanzitutto sottolineato che la scelta della decisione impugnata di aderire alle conclusioni della perizia di ATP – elaborata anch'essa peraltro all'esito di operazioni evidentemente rese lunghe e complesse dalla pluralità delle reciproche minuziose contestazioni e complessivamente dalla intransigenza delle parti, come tale rilevata anche dallo stesso consulente – ripetutamente criticata da tutte le parti del giudizio, appare invece pienamente legittima e conforme alla legge e al rito, posto che risulta agli atti come le parti e i loro consulenti abbiano avuto modo di esercitare ampiamente il contraddittorio reciproco durante le operazioni peritali,
nell'ambito delle quali il consulente risulta aver specificamente risposto a tutte le osservazioni e contestazioni degli interessati, mediante una specifica seconda relazione di risposta alla predette osservazioni. In queste condizioni, pertanto, il giudice è pienamente legittimato a non soffermarsi specificamente su ogni contestazione di parte alla consulenza, ma ad aderire semplicemente alle conclusioni del consulente tecnico che, nell'ambito della procedura, abbia già
risposto nel merito ai consulenti di parte (cfr. Cass., 2462/2020); né questa scelta del giudice, di converso, potrà mai costituire vizio di motivazione (cfr. Cass.,
9529/2024). Ferma la rilevanza e l'efficacia discretiva di tale premessa, di per sé
astrattamente sufficiente ed idonea a fondare il rigetto di tutte le contestazioni pag. 16/40 reciproche sollevate dalle parti nei motivi di appello in esame, per mero ulteriore scrupolo motivazionale ed esigenza di completezza si analizzeranno comunque di seguito, schematicamente e sinteticamente, le plurime reciproche contestazioni promosse dalle parti:
1) (atto di appello principale, motivo n. IV appello CP_11
incidentale : tutte le considerazioni delle parti sulla CP_2
regolarità del pergolato sono inutili e irrilevanti ai fini del decidere posto che la TU non ha rilevato vizi (e di conseguenza non ha riconosciuto danni) in relazione al pergolato;
2) ISOLAMENTO TERMICO A EN (atto di appello principale,
motivo n. III C appello incidentale : la mancata realizzazione CP_2
dell'opera, pur prevista in progetto, è stata accertata dal consulente, né
peraltro le prove orali che la torna ad invocare sarebbero CP_2
decisive perché non volte a dimostrare la tesi difensiva fondamentale dell'impresa, ovvero che l'opera fosse stata affidata dai committenti a terze imprese. Non vi sono invece motivi per discostarsi, come richiesto dagli appellanti principali, dalla quantificazione dei costi di ripristino operata dal TU, il quale ha anche proceduto in sede di risposta alle osservazioni dei CTP ad una riconsiderazione dell'importo stimato;
3) (atto di appello principale, Controparte_12
motivo n. III H appello incidentale : il TU ha accertato che CP_2
pag. 17/40 il vizio è dovuto alla “cattiva esecuzione dei presidi anticapillari” e non dunque alle circostanze dedotte in via difensiva dall'impresa
(esposizione alle intemperie del piano interrato per fatto e colpa dei committenti). Non si rilevano d'altro canto motivi per modificare la stima operata dal TU – come invece sollecitata dagli appellanti principali – neppure con riferimento alla affermata necessità di adeguamento dei costi, su cui si tornerà appresso;
4) CATTIVA ESECUZIONE E MESSA IN OPERA CAPPOTTO
ISOLANTE (atto di appello principale, motivo n. III I appello incidentale
. Le reciproche contestazioni sul punto delle parti non CP_2
possono essere accolte in quanto la stima operata dal TU è una stima di massima, come tale comportante possibili arrotondamenti che tuttavia non inficiano la correttezza di fondo della quantificazione del danno.
Quanto invece al fatto che l'intonaco esterno sia di fattura “rustica”,
come osservato dall'appellante incidentale, non esclude però che lo stesso avrebbe dovuto essere realizzato in piano, come invece specificamente precisato dal TU;
5) MANCATO TRATTAMENTO CONSERVATIVO TRAVI IN LEGNO
(motivo n. III A appello incidentale : al contrario di quanto CP_2
dedotto sul punto dall'impresa, il TU ha positivamente accertato la mancata esecuzione del trattamento in questione, ribadendo pag. 18/40 specificamente, nella scheda di risposta alle contestazioni dei CTP, che il prodotto su cui la torna ad insistere ancora in appello non è CP_2
un antiparassitario;
la censura sul punto dell'appellante incidentale deve pertanto essere respinta;
6) (motivo n. III B Controparte_13
appello incidentale : il fatto che si sia in presenza di un CP_2
oggettivo danno estetico, e non soltanto di una mera probabilità dello stesso – come contestato dall'impresa – è espressamente ribadito dal
TU nella propria scheda di risposta alle osservazioni dei CTP;
il relativo motivo di appello incidentale è pertanto da respingere;
7) ERRATA PENDENZA DEL MASSETTO DEL GARAGE (motivo n. III
D appello incidentale : il TU ha positivamente accertato CP_2
che le pendenze del pavimento del garage sono errate (consentendo l'ingresso di acqua piovana) e vanno ripristinate e lo ha ulteriormente ribadito in sede di risposta alle osservazioni dei CTP;
la rilevata errata pendenza del pavimento non ha nulla a che vedere con le intenzioni di utilizzo del vano (non come garage ma come spazio abitativo) da parte dei committenti;
8) (motivo n. III E appello Controparte_14
incidentale : la censura sul punto dell'impresa deve invece CP_2
essere accolta, posto che non solo inizialmente il TU ha posto la pag. 19/40 questione delle infiltrazioni dalla finestra in termini dubitativi, ma anzi,
in sede di risposta alle osservazioni, ha accolto le contestazioni del CTP
dell'impresa sul punto. L'importo di € 350,00= (media tra gli € 300 / 400
ipotizzati) deve pertanto essere espunto dall'ammontare dei danni addebitabili all'impresa;
9) ACCESSO AL TE E MISURA VELUX A TE (motivo n. III F
appello incidentale : la sussistenza del vizio in esame e la CP_2
relativa quantificazione del danno va invece confermata, perché il consulente non ha rilevato la violazione della normativa entrata in vigore dopo la posa in opera delle finestre (come contestato dall'impresa),
quanto piuttosto il fatto che dette finestre sono “a perno centrale” e non
“a cerniere sul lato” e dunque rendono l'accesso al tetto estremamente difficoltoso;
accesso che peraltro – come ricorda il TU nella scheda di risposta alle osservazioni delle parti – per progetto deve avvenire tramite le ripetute finestre;
10) AL LL (motivo n. III G CP_15
appello incidentale : anche in questo caso la presenza del CP_2
vizio ed il relativo danno va confermato perché, anche volendo dare per accertato il fatto che i pannelli siano stati montati da altra ditta, tanto il geom. nella sua qualità di DL che la stessa impresa CP_2 CP_2
quale appaltatrice dell'intera ristrutturazione dell'immobile avrebbero pag. 20/40 tempestivamente dovuto avvedersi del vizio ed impedire alla committenza e/o alla ditta esterna incaricata di eseguire il montaggio errato;
11) (atto di appello principale;
Controparte_16
motivo n. 5 di appello principale;
motivo n. III J appello incidentale
[...]
: circa la ricalcolazione della struttura e il previsto rinforzo della CP_2
stessa mediante travi in acciaio esterne o interne, le conclusioni cui è
pervenuto il consulente – che appaiono argomentate, prive di contraddizioni e/o vizi logici – non possono che essere condivise e ribadite. Sebbene difatti, come chiarito dal TU in sede di risposta alle osservazioni, una definitiva certezza sugli interventi da eseguire e sul costo degli stessi potrà essere conseguita solo in sede di collaudo definitivo (e all'esito di alcune demolizioni di verifica), il costo ipotizzato dal TU per i necessari interventi di ripristino (complessivamente, €
25.000,00=) può essere confermato in questa sede anche alla luce di una valutazione equitativa del danno. In altri termini, l'aspetto statico del fabbricato dovrà comunque essere riconsiderato e rivisto, e ciò è
sufficiente a fondare sul punto l'inadempimento dell'impresa (e del progettista strutturale come appresso si dirà). In accoglimento della corrispondente domanda inserita nell'appello incidentale dell'impresa,
va però espunto dal conteggio dei danni dovuti per detti vizi l'importo pag. 21/40 di € 12.350,00= riconosciuto in sentenza per la nuova progettazione.
Nella quantificazione complessiva operata dal TU – e qui confermata anche in via equitativa – non può infatti non ritenersi compreso qualsiasi costo previsto anche a tale titolo. Quel che invece appare indiscutibile –
per essere stato più volte ribadito dal consulente sia nella perizia iniziale che in quella di risposta – è che, al contrario di quanto dedotto sul punto dagli appellanti principali, non si registra una inadempienza dell'impresa e/o del progettista strutturale in ordine al miglioramento sismico del fabbricato. Al riguardo il TU ha difatti precisato che: “non si ritiene che il fabbricato abbia subito un deprezzamento a causa delle variazioni apportate al progetto, mentre si afferma che il fabbricato stesso ha subito un miglioramento sismico, come peraltro dichiarato in fase progettuale”; e ancora, che “come più volte affermato, il risultato di miglioramento sismico è stato comunque raggiunto, anche se non con le modalità del progetto Scenna”. In considerazione di quanto precede, non
è possibile accedere alle richieste degli appellanti principali di maggiorare gli importi previsti per il ripristino delle strutture, (neppure,
come s'è detto, a titolo di ulteriori costi di progettazione) e/o di prevedere un ulteriore risarcimento del danno per effetto della minore resistenza sismica del fabbricato rispetto a quanto inizialmente preventivato. L'importo globale del danno dovuto a titolo di vizi pag. 22/40 strutturali va pertanto limitato al complessivo importo globale di €
25.000,00=;
12) DEMOLIZIONE (atto di appello principale;
Persona_2
motivo n. III K appello incidentale : al riguardo va CP_2
preliminarmente osservato che la TU ha accertato che la demolizione del capanno – illegittima sotto il profilo edilizio ed urbanistico - era originariamente prevista in progetto, come tale pertanto richiesta dagli stessi committenti. Ne consegue che a tal titolo non può essere riconosciuto ai medesimi il riconoscimento di alcun danno, neppure per la sanatoria dell'opera (nel frattempo ricostruita), ammesso invece dalla sentenza gravata (in difformità peraltro da quanto previsto dalla TU)
nella misura di € 17.650,00=. Dalla quantificazione globale dei danni,
pertanto, tale importo va espunto;
13) (motivo n. 3 appello Parte_4
principale; motivo n. III L appello incidentale della : anche CP_2
sul punto vanno confermate le conclusioni cui è pervenuto il TU.
Premesso che non sussistono motivi oggettivi per modificare al rialzo la stima del danno operata in consulenza (come richiesto dagli appellanti principali), va sottolineato che però un risarcimento del danno a tal titolo va riconosciuto anche a prescindere da un eventuale utilizzo di fatto dell'immobile da parte degli interessati. Tale eventuale utilizzo di fatto pag. 23/40 (che comunque la stessa impresa appellante incidentale riferisce ad un periodo successivo a quello cui è stato limitato il risarcimento del danno
– 31.12.2019) non esclude difatti la possibilità di utilizzare commercialmente il bene (vendendolo, affitandolo etc.), laddove lo stesso non sia anche amministrativamente regolarizzato. Ciò premesso, il riconoscimento a tal titolo di un indennizzo non può però – come vorrebbero gli appellanti principali – essere riconosciuto sine die e per tutta la durata del giudizio che occupa;
a prescindere difatti da un definitivo accertamento delle responsabilità – oggetto come tale del presente giudizio – la regolarizzazione edilizia ed amministrativa dell'immobile poteva e doveva nel frattempo essere comunque curata e conseguita dai proprietari, di modo che il limite temporale previsto dal consulente (31.12.2019) quale termine per il riconoscimento del danno deve essere in questa sede confermato, anche se del caso alla luce di una valutazione equitativa del danno medesimo;
14) ERRONEA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO FINALE
COMPLESSIVO DELLE OPERE (motivo n. 3 appello principale;
motivo n. III M appello incidentale): non possono essere condivise se non nei limiti appresso chiariti le ulteriori osservazioni elaborate nel motivo dagli appellanti principali, in quanto l'IVA andrà ovviamente conteggiata su tutte le poste oggetto di accertamento del TU, ovvero sia pag. 24/40 quelle relative alle somme riconosciute dovute all'impresa, sia quelle relative ai danni da riconoscersi agli attori appellanti, mentre l'adeguamento all'attualità dei prezzi quantificati dalla TU dovrà
essere conseguito non con un aggiornamento degli stessi, ma con il dovuto riconoscimento sulle somme quantificate per risarcimento danni degli interessi e della rivalutazione, trattandosi di debito di valore.
Quanto invece alla contestazione del conteggio dei lavori eseguiti riproposta dall'impresa, in quanto consistente in una mera pedissequa reiterazione delle osservazioni tecniche mosse alla TU dai consulenti della viene qui confermata la correttezza del conteggio CP_2
operato dal TU per le stesse ragioni dal medesimo espresse con la perizia di risposta a tali osservazioni. E' infine da rigettare anche la contestazione dell'appellante incidentale circa l'applicazione dello sconto del 7% sul conteggio finale: tale decurtazione, lungi dall'essere proposta a titolo transattivo – come dedotto dall'impresa – era chiaramente stata concessa sin dall'inizio come tale sull'intero importo dei lavori eseguiti,
come ben dimostrato dallo “Stato finale dei lavori al 13.04.2017” redatto dalla in cui lo “sconto” del 7% viene pacificamente CP_2
riconosciuto come dovuto su tutte le lavorazioni effettuate.
Inammissibile (perché radicalmente priva di idonea prospettazione e allegazione) si presenta infine l'apodittica domanda, reiterata in appello dagli pag. 25/40 appellanti principali, di risarcimento di danni morali, peraltro comunque assolutamente non provati.
A conclusione pertanto dell'analisi delle reciproche contestazioni sollevate dai committenti e dall'impresa con l'appello principale e con l'appello incidentale si precisa pertanto che: A) l'importo definitivo del corrispettivo dovuto all'impresa per le opere eseguite deve essere confermato nella somma finale di €
401.262,44=; B) l'importo da riconoscersi ai committenti a titolo di risarcimento del danno per i vizi delle opere deve essere ridotto ad € 65.606,00= per i vizi non strutturali ed € 25.000,00= per i vizi strutturali, e ciò per effetto dell'accoglimento dei motivi di appello incidentale di cui ai precedenti punti 8),
11) e 12); C) mentre sulla somma sub A) dovranno essere riconosciuti gli interessi legali dalla data di deposito della perizia al saldo effettivo, sulle somme sub B) andranno riconosciuti gli interessi legali sulla somma via via anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT dal deposito della perizia al saldo effettivo;
D) sulle somme di cui ai precedenti punti A) e B) dovrà inoltre essere applicata l'IVA di legge.
Occorre dunque ora passare alla valutazione del rapporto tra gli appellanti principali e l'appellante incidentale geom. Al riguardo, mentre Controparte_3
i signori – non muovono censure di merito alla decisione Pt_1 CP_1
gravata, il geom. ha chiesto con appello incidentale non solo la revoca CP_2
della propria condanna solidale al risarcimento del danno, ma anche la riforma pag. 26/40 della sentenza con riferimento al mancato riconoscimento al proprio compenso professionale e, per l'effetto, la condanna dei committenti al pagamento di quanto a tal titolo dovuto in via residuale.
L'analisi che precede ha consentito di confermare, come s'è visto, la sussistenza e la risarcibilità della pressochè totalità dei vizi riscontrati nelle opere eseguite;
da ciò consegue dunque che la (cor)responsabilità a tal titolo del geom. – CP_2
qual progettista architettonico e direttore dei lavori delle medesime – non può
essere revocata in dubbio e messa in discussione. Ovviamente la responsabilità
del medesimo sarà impegnata sia nella propria qualità di progettista che di D.L.
per quel che concerne i vizi ritenuti “non strutturali” dalla TU, mentre sarà
impegnata solo a titolo di D.L. per quel che concerne i vizi valutati invece come
“strutturali” dalla TU. La descritta responsabilità del geom. come CP_2
correttamente affermata dalla decisione gravata, esclude radicalmente il diritto del medesimo al compenso – comunque quantificabile – per l'attività prestata,
perché l'inadempimento dei propri obblighi professionali comporta quantomeno il diritto dei committenti di opporre l'eccezione di inadempimento nei confronti del pagamento della parcella (cfr. Cass., 1214/2017; Cass.,
3052/2020), eccezione che peraltro i committenti attori risultano aver effettivamente (seppur implicitamente) interposto allorchè, nel proprio atto di citazione in primo grado, hanno dedotto in primis di non dovere nulla per la parcella del geom. proprio in considerazione della presenza di vizi e CP_2
pag. 27/40 danni nelle opere. La sentenza gravata va dunque confermata quanto al riconoscimento della concorrente responsabilità del geom. per i danni CP_2
arrecati e quanto all'esclusione del diritto di quest'ultimo a conseguire il pagamento della propria parcella professionale. Sul punto va anche delibato il sesto motivo di appello con cui gli appellanti principali si dolgono della mancata condanna del alla restituzione di quanto invece nel frattempo CP_2
dallo stesso percepito a titolo di parcella. Il motivo appare effettivamente fondato dal momento che – al contrario di quanto rilevato dall'appellato – una domanda in tal senso (restituzione di quanto percepito in eccesso e, dunque,
anche restituzione dell'intero, laddove l'intero stesso sia in eccesso) appare essere tempestivamente stata formulata dai signori sin Parte_2
dall'atto di citazione. Il geom. va dunque effettivamente condannato a CP_2
restituire a questi ultimi l'importo di € 23.866,00= che pacificamente tra le parti risulta corrisposto allo stesso in acconto della propria parcella professionale.
Fermo quanto precede, in accoglimento dell'appello incidentale sul punto del la sentenza va riformata quanto alla domanda di garanzia e manleva da CP_2
quest'ultimo svolta nei confronti della propria compagnia di assicurazioni
[...]
La causa di esclusione di operatività della polizza ritenuta operativa CP_7
dalla sentenza di primo grado, difatti, non può palesemente essere riferita all'attività professionale del geom. di cui qui oggi si tratta. Le attività di CP_2
costruzione ed edificazione riguardano la e non il geom. Controparte_2 CP_2
pag. 28/40 come progettista e DL. Non può ritenersi sussistere poi neppure l'ulteriore causa di esclusione della operatività della polizza invocata dalla Compagnia, e relativa alla circostanza che già alla stipula di quest'ultima l'assicurato potesse conoscere la presenza di fatti generatori della propria responsabilità. E' ben vero infatti che era già in corso una querelle (stragiudiziale) con i committenti,
ma è anche vero che tale contrasto – per quanto si ricava dagli atti di causa –
riguardava più l'entità del compenso per l'appalto dei lavori che la presenza di vizi e difetti come tali generatori della responsabilità del Riconosciuto CP_2
dunque l'obbligo della Compagnia di assicurazioni di manlevare il geom.
dalla sua responsabilità nei confronti dei committenti, si pone l'esigenza CP_2
di quantificare specificamente la quota di responsabilità di quest'ultimo rispetto a quella della impresa e degli altri professionisti. A questo scopo, si stima equo individuare la responsabilità del geom. nella misura di ½ rispetto ai CP_2
danni derivanti da vizi non strutturali (€ 65.606,00= ),dovendo il restante ½
attribuirsi alla responsabilità esclusiva dell'impresa, e nella misura di 1/3
rispetto ai danni da vizi strutturali (nei limiti di € 25.000,00= relativi alla sistemazione statica del fabbricato) e ai danni da mancato utilizzo del fabbricato, per il quali i restanti 2/3 vanno equamente suddivisi tra l'impresa e,
come appresso si vedrà, il progettista strutturale ing. . Dovrà pertanto CP_4
essere dichiarato l'obbligo della Compagnia di Assicurazioni di CP_7
manlevare e garantire il geom. di quanto dallo stesso tenuto a CP_2
pag. 29/40 corrispondere ai committenti, nei limiti sopra chiariti, per danni da vizi strutturali e non strutturali, oltrechè per i danni da mancato godimento dell'immobile e per spese legali (che non appaiono escluse dalla garanzia),
ferma la franchigia di polizza di € 500,00=.
Passando ora all'esame del rapporto tra i committenti e l'ing. CP_4
progettista strutturale, e alle relative reciproche domande contenute nel motivo n. 4 dell'appello principale e nell'appello incidentale del professionista, deve essere osservato quanto segue. Le considerazioni che precedono – circa la sussistenza effettiva di vizi strutturali e la necessità del risarcimento dei relativi danni – non possono non dimostrare anche l'inadempimento del progettista strutturale ing. ai propri obblighi professionali, con la conseguenza che CP_4
anche nei suoi confronti, innanzitutto, deve essere pronunciata l'esclusione del diritto al pagamento della parcella professionale, per effetto della relativa eccezione di inadempimento formulata implicitamente ma inequivocabilmente dagli attori appellanti. Sul punto, pertanto, la sentenza merita riforma, come pure invero quanto alla estensione della domanda risarcitoria svolta dai committenti anche nei confronti dell'ing. Una volta riconosciuto CP_4
l'inadempimento di quest'ultimo, e la sussistenza anche di un danno risarcibile,
lo stesso – nei soli limiti ovviamente della parte relativa vizi imputabili al progettista strutturale (ovvero il costo degli interventi per la riconsiderazione statica del fabbricato, pari ad € 25.000,00=) e ai conseguenti danni da mancato pag. 30/40 godimento del bene (€ 21.700,00=) – non può non essere imputato (quantomeno anche) all'ing. Come già in precedenza evidenziato, la quota di CP_4
responsabilità di quest'ultimo in relazione a tali danni dovrà essere individuata nella misura di 1/3. Dovrà pertanto anche nei confronti dell'ing. essere CP_4
accertato l'obbligo del medesimo di risarcire gli attori, nei limiti della quota indicata, del danno come sopra quantificato. Dovrà pertanto essere analizzata anche la richiesta di manleva dell'ing. nei confronti della propria CP_4
Compagnia di assicurazioni ribadita anche in appello. Al CP_8
riguardo devono essere rigettate le eccezioni di prescrizione e/o decadenza dal diritto alla garanzia sollevate dalla Compagnia: la controversia tra le parti in ordine ai vizi strutturali che costituiscono l'inadempimento del professionista non è sorta prima della procedura di ATP, al pari della relativa domanda risarcitoria, di modo che nessuna prescrizione come neppure nessuna decadenza (anche tenendo in considerazione la clausola claims made di polizza)
può ritenersi maturata. Ciò perché, come spiegato già in precedenza, il contrasto tra le parti inizialmente non riguardava gli specifici vizi sulla base dei quali è stata fondata la responsabilità del professionista, peraltro pure accertati soltanto in sede di ATP. Va pertanto affermato l'obbligo della Compagnia
[...]
di manlevare e garantire l'ing. di quanto lo stesso dovrà CP_8 CP_4
risarcire ai committenti, ivi comprese le spese legali (cui è stata espressamente pag. 31/40 estesa la domanda di garanzia) e ferma la franchigia di polizza pari ad €
2.500,00=.
Venendo infine al rapporto tra i committenti e il geom. (motivo n. 7 CP_5
dell'appello principale;
appello incidentale del , deve essere osservato CP_5
quanto segue. Preliminarmente, vanno accolte le censure contenute sia nell'appello principale che in quello incidentale riguardo all'erronea applicazione dell'istituto della litispendenza. Effettivamente, dalla documentazione agli atti, il precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intercorso tra le parti (ed attualmente anch'esso pendente in appello dinanzi a questa Corte con il n. 749/2022) appare completamente estraneo all'oggetto della controversia che occupa, vertendo il primo circa la debenza della parcella professionale del geom. quale coordinatore e responsabile CP_5
della sicurezza nel cantiere / e riguardando invece il secondo la Pt_1 CP_1
pretesa risarcitoria avanzata dai committenti nei confronti del peraltro CP_5
non nella sua veste di responsabile della sicurezza, ma di collaboratore del progettista Esclusa così la litispendenza tra i due giudizi, la domanda CP_2
risarcitoria nei confronti del è però certamente infondata. Tutta la CP_5
prospettazione degli attori appellanti, sin dal primo grado, ha definito il CP_5
come mero “collaboratore” del avendo peraltro più volte ribadito i CP_2
committenti di non aver mai affidato alcun incarico al (concetto CP_5
riaffermato dagli stessi anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo pag. 32/40 nell'altro giudizio in corso con quest'ultimo). Non può sussistere dubbio,
pertanto, circa il fatto che l'unico professionista incaricato dai committenti
(salvo l'ing. per le opere strutturali) per la progettazione dell'intervento CP_4
edilizio e per la direzione dei lavori dello stesso sia stato esclusivamente il geom. Indubbiamente il geom. avrà lavorato per il cantiere CP_2 CP_5
/ ma ciò ha fatto solo in qualità di collaboratore del Pt_1 CP_1 CP_2
senza intrattenere rapporti diretti, tantomeno contrattuali, con i committenti.
Accertata dunque l'assenza di rapporti contrattuali tra il e i / CP_5 Pt_1
ed in assenza di specifiche, puntuali e circostanziate contestazioni di CP_1
precisi fatti illeciti eventualmente attribuibili al ex art. 2043 c.c. (titolo di CP_5
responsabilità peraltro neppure mai invocato dagli attori appellanti), la domanda risarcitoria verso il medesimo deve certamente essere rigettata. Non
migliore sorte merita peraltro la domanda riconvenzionale avanzata dal CP_5
per il pagamento di una perizia di stima effettuata sull'immobile dei / Pt_1
Tale domanda, difatti, deve innanzitutto ritenersi inammissibile ex art. CP_1
36 cpc, perché fondata su di un titolo completamente diverso da quello azionato dagli attori e/o comunque appartenente al relativo processo in via di eccezione,
con la conseguenza che non sussistono motivi che rendano la trattazione della relativa domanda anche solo opportuna nell'ambito del presente processo. Per
mera completezza, peraltro, si osserva ulteriormente che, al contrario di quanto affermato dall'appellante incidentale non è dato rinvenire, nella TU CP_5
pag. 33/40 svolta in sede di ATP, la quantificazione, nella misura dal medesimo indicata,
del proprio credito per la perizia di stima di cui si tratta. Ogni ulteriore questione relativa al rapporto tra il e la propria Compagnia di CP_5
assicurazioni soc. è pertanto assorbita. Controparte_6
Complessivamente pertanto, alla luce di tutto quanto precede: 1) va dichiarato ed accertato che risultano dovuti all'impresa per le opere in CP_2
questione, complessivi € 401.262,44= oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre IVA di legge;
2) va dichiarato ed accertato che risultano dovuti ai signori / a titolo di risarcimento del danno, complessivi € Pt_1 CP_1
112.306,00=, di cui € 65.606,00= (danni da vizi non strutturali) in solido tra la e il geom. ed € 46.700,00= (€ 25.000,00= per Controparte_2 Controparte_3
danni da vizi strutturali ed € 21.700,00= per danni da mancato utilizzo del bene)
in solido tra geom. e ing. ; 3) il Controparte_2 Controparte_3 CP_9
geom. va condannato a restituire ai signori / Controparte_3 Pt_1 CP_1
l'importo di € 23.866,00= oltre interessi dalla domanda al saldo;
4) va dichiarato che nulla è dovuto dai signori / a titolo di parcelle professionali Pt_1 CP_1
in favore del geom. e dell'ing. 5) va condannata la compagnia CP_2 CP_4
tenuta a manlevare il geom. di quanto dallo stesso CP_7 Controparte_3
sarà effettivamente dovuto ai committenti / nei limiti di ½ Pt_1 CP_1
dell'importo di € 65.606,00= e di 1/3 dell'importo di € 46.700,00=, oltrechè per spese legali;
6) va condannata la compagnia tenuta a manlevare CP_8
pag. 34/40 l'ing. di quanto dallo stesso sarà effettivamente dovuto ai CP_9
committenti / nei limiti di 1/3 dell'importo di € 46.700,00= Pt_1 CP_1
oltrechè per spese legali;
7) va rigettata la domanda risarcitoria dei signori
/ nei confronti del geom. come pure la riconvenzionale Pt_1 CP_1 CP_5
di quest'ultimo verso i primi.
Venendo infine alla regolazione delle spese di lite, si osserva innanzitutto che,
in considerazione della estrema complessità della vicenda, delle plurime e reciproche contestazioni tra le parti, e dunque della complessiva incertezza iniziale dei reciproci rapporti, devono ritenersi sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tutte le spese di ATP tra le parti al medesimo partecipanti. In ordine al resto, si avrà invece che: 1) nel rapporto tra gli appellanti principali e l'appellante incidentale attesa la Controparte_2
sostanziale reciproca soccombenza, confermata anche all'esito dell'appello, le spese, sia di primo che di secondo grado, dovranno essere integralmente compensate;
2) nel rapporto tra i signori / e il geom. Pt_1 CP_1 CP_3
attesa la soccombenza di quest'ultimo, le spese di primo e secondo
[...]
grado resteranno a carico dello stesso;
3) nel rapporto tra i signori / Pt_1
e l'ing. , attesa la soccombenza di quest'ultimo, le spese CP_1 CP_9
di primo e secondo grado resteranno a carico dello stesso;
4) nel rapporto tra i signori / e il geom. attesa la reciproca soccombenza, le Pt_1 CP_1 CP_5
spese sia di primo che di secondo grado dovranno essere integralmente pag. 35/40 compensate, al pari di quelle del rapporto tra i medesimi predetti e la compagnia di assicurazioni;
5) nel rapporto tra il geom. Controparte_6
e la propria compagnia di Controparte_3 Controparte_17
soccombente, le spese di primo e secondo grado resteranno a carico di quest'ultima; 6) nel rapporto tra l'ing. e la propria compagnia di CP_9
assicurazioni soccombente, le spese di primo e secondo grado CP_8
resteranno a carico di quest'ultima.
Le spese sono liquidate in dispositivo in applicazione dei corrispondenti scaglioni di valore della tariffa e – nei confronti delle parti che hanno redatto atti in palese contrasto con le disposizioni del DM 110/2023 – dei minimi tariffari previsti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale e degli appelli incidentali della
[...]
e di , così provvede: CP_2 Controparte_3
Accerta e dichiara che risultano dovuti dai signori e Parte_1
, all'impresa per le opere in questione, Controparte_1 Controparte_2
complessivi € 401.262,44= oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre IVA di legge;
pag. 36/40 Accerta e dichiara che risultano dovuti ai signori / a Pt_1 CP_1
titolo di risarcimento del danno, complessivi € 112.306,00=, di cui €
65.606,00= (danni da vizi non strutturali) in solido tra la e Controparte_2
il geom. ed € 46.700,00= (€ 25.000,00= per danni da vizi Controparte_3
strutturali ed € 21.700,00= per danni da mancato utilizzo del bene) in solido tra geom. e ing. ; Controparte_2 Controparte_3 CP_9
Condanna il geom. a restituire ai signori Controparte_3 Parte_1
e la complessiva somma di € 23.866,00= oltre interessi Controparte_1
legali dalla domanda al saldo;
Condanna la compagnia di assicurazioni a manlevare il CP_7
geom. di quanto dallo stesso dovuto ai committenti Controparte_3
/ nei limiti di ½ dell'importo di € 65.606,00= e di 1/3 Pt_1 CP_1
dell'importo di € 46.700,00=, oltrechè per spese legali come liquidate a carico del medesimo assicurato nel presente giudizio, ferma la franchigia di polizza di € 500,00=;
Condanna la compagnia a manlevare l'ing. CP_8 CP_9
di quanto dallo stesso sarà effettivamente dovuto ai committenti
[...]
/ nei limiti di 1/3 dell'importo di € 46.700,00= oltrechè Pt_1 CP_1
per spese legali come liquidate a carico del medesimo assicurato nel presente giudizio, ferma la franchigia di polizza di € 2.500,00=;
pag. 37/40 Rigetta la domanda proposta da e nei Parte_1 Controparte_1
confronti del geom. CP_5
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal geom. CP_5
nei confronti dei signori e;
Parte_1 Controparte_1
Compensa integralmente tra le parti interessate le spese di ATP;
Compensa integralmente le spese di primo e secondo grado nel rapporto tra i signori e e la Pt_1 CP_1 Controparte_2
Compensa integralmente le spese di lite di primo e secondo grado nei rapporti tra i signori e il geom. la Pt_1 CP_1 CP_5
compagnia ; CP_6 Controparte_6
Condanna il geom. a rifondere ai signori Controparte_18 Parte_1
e le spese di lite di primo e secondo grado che liquida, Controparte_1
per il primo grado, in complessivi € 7.052,00= (di cui € 1.276,00= per fase di studio;
€ 814,00= per fase introduttiva;
€ 2.835,00= per fase di trattazione;
€ 2.127,00= per fase decisoria) e per il secondo grado in complessivi € 4.997,00= (di cui € 1.489,00= per fase di studio;
€ 956,00=
per fase introduttiva;
€ 2.552,00= per fase decisionale). Il tutto oltre al
15% LP, CAP e IVA come per legge;
Condanna l'ing. a rifondere ai signori e CP_9 Parte_1
le spese di lite di primo e secondo grado che liquida, Controparte_1
pag. 38/40 per il primo grado, in complessivi € 3.809,00= (di cui € 851,00= per fase di studio;
€ 602,00= per fase introduttiva;
€ 903,00= per fase di trattazione;
€
1.453,00= per fase decisionale) e per il secondo grado in complessivi €
3.473,00= (di cui € 1.029,00= per fase di studio;
€ 709,00= per fase introduttiva;
€ 1.735,00= per fase decisionale) . Il tutto oltre al 15% LP,
CAP e IVA come per legge;
Condanna la compagnia di assicurazioni a rifondere al CP_7
geom. le spese di lite di primo e secondo grado che Controparte_18
liquida, per il primo grado, in complessivi € 7.052,00= (di cui € 1.276,00=
per fase di studio;
€ 814,00= per fase introduttiva;
€ 2.835,00= per fase di trattazione;
€ 2.127,00= per fase decisoria) e per il secondo grado in complessivi € 4.997,00= (di cui € 1.489,00= per fase di studio;
€ 956,00=
per fase introduttiva;
€ 2.552,00= per fase decisionale). Il tutto oltre al
15% LP, CAP e IVA come per legge
Condanna la compagnia di assicurazioni a rifondere CP_8
all'ing. le spese di lite di primo e secondo grado che CP_9
liquida, per il primo grado, in complessivi € 5.500,00= (di cui € 1.000,00=
per fase di studio;
€ 1.000,00= per fase introduttiva;
€ 1.500,00= per fase di trattazione;
€ 2.000,00= per fase decisoria) e per il secondo grado in complessivi € 5.000,00= (di cui € 1.500,00= per fase di studio;
€ 1.000,00=
per fase introduttiva;
€ 2.500,00= per fase decisoria);
pag. 39/40 Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte degli appellanti incidentali ing. e geom. di CP_9 CP_5
ulteriore importo a titolo di C.U.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 14/10/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 40/40
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 365/2024 RGC promossa
DA
Parte_1
CF: ; C.F._1
; Controparte_1
CF: C.F._2
entrambi residenti a [...]ed entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
ED CA presso il cui studio in Pesaro alla via S. Francesco n. 30 sono elettivamente domiciliati;
(appellanti)
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rapp.te p.t, con sede in Cerasa di San Controparte_2
CO (PU) alla piazza IV Novembre n. 15;
CF: ; P.IVA_1
geom. nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_3
residente alla piazza IV Novembre n. 15;
CF: C.F._3
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Ronconi del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ancona alla via Tiraboschi n.
36/G;
(appellati – appellanti incidentali)
NONCHE NEI CONFRONTI DI
Ing. , nato ad [...] il [...]; CP_4
CF: ; C.F._4
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Cucchiarini del Foro di Ancona, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona alla via Frediani n. 22;
(appellato – appellante incidentale)
pag. 2/40 , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_5
residente alla Loc. Madonna del Monte;
CF: ; C.F._5
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Raffaella Mazzi del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pesaro al c.so XI Settembre, n.
115;
(appellato – appellante incidentale)
, in persona del legale Controparte_6
rapp.te p.t., con sede in Torino alla via Corte d'Appello n. 11;
CF: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Emidio Guastadisegni del Foro di Vasto (CH)
ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec;
(altra appellata)
in persona del Controparte_7
legale rapp.te p.t., con sede in Milano alla piazza Vetra n. 17;
CF: ; P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Giampietro Bozzola del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Milano al C.so Europa n. 5, presso lo studio del medesimo;
pag. 3/40 (altra appellata)
in Controparte_8
persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano alla via della Posta n. 7;
CF: ; P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Perin del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio alla via Camillo Hajeck n. 10;
(altra appellata)
AVVERSO la sentenza n. 767/2023 del 09.11.2023 del Tribunale di Pesaro, resa
in procedimento n. 1353/2020 RGC.
OGGETTO: appalto.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 15.05.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno impugnato la sentenza in epigrafe con Parte_1 Controparte_1
la quale era stata solo parzialmente accolta la domanda dai medesimi svolta in primo grado nei confronti della del geom. del Controparte_2 Controparte_3
geom. e dell'ing. . CP_5 CP_9
pag. 4/40 Si sono costituiti nel grado tutti gli appellati per resistere all'impugnazione e proporre a loro volta appello incidentale.
Si sono anche costituite in appello le compagnie assicuratrici delle R.C. dei convenuti e da questi ultimi chiamate in garanzia in CP_2 CP_5 CP_4
primo grado.
Con decreto inaudita altera parte del 24.05.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata presentata dall'appellante principale.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 15.05.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con un atto di impugnazione prolisso e farraginoso, gli appellanti muovono nei confronti della decisione gravata una serie di minuziose censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
In primo luogo, avrebbe errato il Tribunale di Pesaro nel non valutare affatto la domanda, introdotta in primo grado dagli appellanti, relativamente alla pag. 5/40 “addebitabilità” di lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice sulla CP_2
proprietà confinante rispetto a quella dei committenti, e quantificati in complessivi € 7.366,03= (inclusi nel conteggio globale del corrispettivo dovuto all'impresa per le opere effettuate, e pari ad € 401.262,44=). Al riguardo,
deducono gli appellanti, non avendo gli stessi commissionato detti lavori, si sarebbe al più dovuto riconoscere a loro carico solo la somma di € 64,00=
dovuta per la rimozione e il riposizionamento del pozzetto di raccordo in strada. Dall'importo delle opere riconosciute dovute all'impresa, pertanto,
dovrebbe essere detratta la differenza tra la somma di € 7.366,03= e quella di €
64,00=. Con il secondo motivo di appello i signori e si dolgono Pt_1 CP_1
del fatto che la sentenza impugnata abbia operato una “compensazione impropria” tra le somme riconosciute come corrispettivo dovuto all'impresa e quelle invece accertate in favore dei medesimi a titolo di risarcimento dei danni.
Così facendo, evidenziano gli appellanti, il Tribunale di Pesaro avrebbe ignorato la documentazione agli atti da cui risulterebbe che essi committenti avevano già pagato all'impresa più degli importi alla stessa riconosciuti dovuti,
con la conseguenza che, in sostanza, la sentenza avrebbe piuttosto dovuto pronunciare soltanto domanda di condanna della al risarcimento CP_2
dei danni in loro favore. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui essa non avrebbe adeguato i prezzi quantificati dal TU per il ripristino dei vizi e dei danni (risalenti al 2019)
pag. 6/40 all'attualità; non avrebbe inoltre considerato l'IVA sui medesimi;
non avrebbe tenuto conto del peggioramento e/o della diversa quantificazione dei vizi sia non strutturali che strutturali pur riconosciuti sussistenti dalla TU (peraltro dettagliatamente commentati dagli appellanti non nel corpo del motivo in esame, ma nella estesa parte introduttiva dell'atto di appello); non avrebbe valutato, ai fini del riconoscimento del relativo danno, l'ulteriore periodo
(successivo alla TU) di inutilizzabilità dell'immobile; non avrebbe concesso l'ammissione di mezzi istruttori volti al migliore accertamento e quantificazione di detti vizi e danni. Nel quarto motivo di gravame viene invece impugnato il capo della sentenza con cui gli attori appellanti sono stati condannati al pagamento della parcella dell'ing. deducendo al riguardo che, in primo CP_4
luogo, non vi sarebbe prova del conferimento, da parte dei committenti, di alcun incarico in favore del professionista che avrebbe invece svolto attività solo a favore dell'impresa appaltatrice. In secondo luogo, la stessa TU avrebbe previsto che la parcella dell'ing. sarebbe potuta divenire esigibile solo al CP_4
momento della conclusione con esito positivo di tutte le pratiche affidategli e che, nel caso di affidamento della pratica di chiusura lavori ad altro professionista le competenze dovute al nuovo tecnico avrebbero dovuto essere detratte da quelle dell'ing. La sentenza impugnata infine sarebbe anche CP_4
intrinsecamente contraddittoria laddove, pur avendo riconosciuto la sussistenza di vizi strutturali e di conseguenti danni, non avrebbe posto gli pag. 7/40 stessi a carico dell'ing. che dei medesimi non poteva non essere ritenuto CP_4
responsabile. Il quinto motivo di appello è dedicato a censurare il vizio di omessa pronuncia circa la domanda risarcitoria promossa dagli attori in primo grado a causa della minore sicurezza sismica raggiunta dal fabbricato, come invece originariamente promessa dall'ing. Con una sesta doglianza poi CP_4
gli appellanti censurano il capo della decisione con cui, pur escluso il diritto del geom. alla propria parcella, non è stata poi disposta la restituzione – CP_2
invece richiesta in primo grado – di quanto a tal titolo corrisposto al medesimo dai committenti. Con il settimo motivo viene invece censurata la decisione di prime cure con riferimento alla declaratoria di litispendenza sulla domanda,
avanzata nei confronti del geom. di (cor)responsabilità nei vizi e danni CP_5
rilevati. Secondo gli appellanti, difatti, la controversia precedentemente instaurata tra le medesime parti avrebbe ad oggetto solo il pagamento della parcella del professionista e non invece i profili di responsabilità del medesimo di cui si discute nel presente processo. Nell'ottavo motivo di appello si censura anche la regolazione delle spese di lite di primo grado, ingiustamente compensate rispetto agli esiti effettivi della lite, anche con specifico riferimento a quelle di ATP. Con il nono mezzo di impugnazione infine gli appellanti tornano a ribadire l'esigenza di ammissione delle prove orali rifiutate in primo grado, come pure della riconvocazione del TU a chiarimenti. Nelle conclusioni del proprio atto di appello, inoltre, gli appellanti hanno anche formulato pag. 8/40 domanda di restituzione, nei confronti dell'impresa, della differenza di quanto dagli stessi alla medesima pagato e il minor importo riconosciuto dovuto dalla sentenza di primo grado, e, nei confronti del geom. di quanto a Controparte_3
questi pagato a fronte della propria parcella professionale, il cui debito è stato escluso dalla decisione gravata.
Gli appellati e geom. costituitisi nel Controparte_10 Controparte_3
grado con atti separati – entrambi ancor più prolissi dell'atto di appello – hanno resistito ai motivi di impugnazione avversi, presentando ambedue altresì
appello incidentale volto sia ad ottenere la riforma della sentenza in punto di responsabilità per vizi e difetti delle opere (la cui sussistenza è stata minuziosamente contestata) che (quanto alla la condanna dei CP_2
committenti al pagamento del compenso richiesto in misura maggiore rispetto a quello accertato dalla TU, e (quanto al geom. , la condanna al Controparte_3
pagamento della propria parcella professionale, peraltro in misura superiore all'importo quantificato dal TU. Da ultimo l'appellato ha reiterato la CP_2
domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia di assicurazioni per il caso di accoglimento dell'avverso appello.
Costituendosi in appello, l'ing. ha variamente evidenziato le ragioni di CP_4
conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito, avanzando invece appello incidentale solo avverso la regolazione delle spese di ATP di primo grado, che avrebbero dovuto essere poste in suo favore essendo la sua pag. 9/40 posizione risultata completamente vittoriosa, e reiterando per il denegato caso di accoglimento dell'appello principale, la domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia di assicurazioni.
L'appellato geom. ha del pari insistito per la conferma della decisione CP_5
gravata tornando ad evidenziare la propria estraneità ai fatti contestati ed anzi ancor prima la carenza di legittimazione attiva degli attori appellanti. Ha inoltre proposto appello incidentale nei confronti del capo della sentenza di primo grado concernente la dichiarata litispendenza e, di conseguenza,
l'improcedibilità della propria domanda riconvenzionale di pagamento, che ha invece ripresentato in appello;
anch'egli ha ribadito l'istanza di manleva nei confronti della propria compagnia di assicurazioni per il caso di accoglimento dell'appello principale.
La compagnia di assicurazioni assicuratrice della RC del geom. CP_7
ha chiesto la conferma della decisione gravata nella parte in cui Controparte_3
è stata esclusa la responsabilità dei proprio assistito e, nel denegato caso di riforma sul punto della stessa, ha insistito per la definizione della rispettiva gradazione di responsabilità tra la il geom. e gli CP_2 Controparte_3
altri coobligati, non senza ribadire le difese svolte in primo grado riguardo all'inoperatività della garanzia.
Anche la compagnia di assicurazioni costituendosi in appello, CP_8
ha insistito per la conferma della decisione gravata, evidenziando diffusamente pag. 10/40 l'infondatezza delle doglianze proposte dagli appellanti. Ha altresì eccepito la inammissibilità per tardività della domanda, avanzata per la prima volta in appello dai signori – di condanna diretta della compagnia in Pt_1 CP_1
loro favore, ed ha poi ribadito le proprie eccezioni (di prescrizione e decadenza della garanzia) e difese (limitazioni di polizza) nei riguardi della manleva avanzata dall'assicurato ing. CP_4
La compagnia , assicuratrice della RC del Controparte_6
geom. ha contestato – confermando con ciò le tesi difensive del proprio CP_5
assicurato – la sussistenza della legittimazione attiva degli attori appellanti nei confronti della domanda proposta contro il e ha poi riproposto le CP_5
proprie difese (concernenti i limiti di operatività della polizza) per il denegato caso di accoglimento dell'appello principale nei confronti del proprio assicurato.
La congerie di domande, eccezioni, contestazioni sollevate reciprocamente dalle parti in maniera spesso disorganica, ripetitiva e confusa necessita della preliminare ricostituzione di un ordine metodologico preliminare rispetto a qualsiasi decisione. Ciò innanzitutto con riferimento alla corretta individuazione delle domande avanzate in primo grado e poi in appello dagli attori appellanti.
Nel proprio atto di citazione di primo grado (e comunque nei termini concessi dal rito per la definitiva cristallizzazione della domanda, ovvero con le prime pag. 11/40 memorie ex art. 183, VI co., cpc), i signori non solo non hanno Parte_2
formulato una qualsiasi domanda di accertamento degli importi dai medesimi corrisposti all'impresa a titolo di acconto sul prezzo Controparte_2
dell'appalto, ma non hanno invero neppure specificamente allegato e dettagliato l'ammontare di tali acconti (genericamente riportati come eseguiti,
ma mai quantificati, in atto di citazione e/o nelle richiamate prime memorie ex art. 183 cpc). Fermo tale insormontabile difetto allegatorio, si osserva per completezza che neppure nei numerosi documenti depositati dagli attori si rinviene idonea documentazione di pagamento di sorta (non potendo certo allo scopo valere, è appena il caso di sottolinearlo, le fatture emesse dalla impresa appaltatrice), se non soltanto alcune ricevute sottoscritte a mano dall'impresa
(peraltro pure tardivamente prodotte dagli attori solo con le memorie ex art. 183, VI co., n. 3). La rilevata lacuna nella prospettazione attorea non appare colmata neppure di seguito alla interposizione, da parte della della CP_2
domanda riconvenzionale con cui la stessa ha chiesto in giudizio il pagamento,
da parte degli attori, del corrispettivo dell'appalto quantificato in complessivi €
589.518,01=; neppure di seguito alla proposizione di tale domanda, difatti, gli attori in primo grado hanno minimamente dedotto e precisato il dato relativo all'ammontare degli acconti versati, essendosi al contrario limitati - cfr.
conclusioni sub. n) formulate nelle memorie ex art. 183, VI co., n. 1) cpc - a richiedere, in via subordinata, la compensazione tra quanto ancora dovuto pag. 12/40 all'impresa e il proprio controcredito per danni. Solo in appello i signori Pt_1
– deducono invece di aver versato all'impresa ancor di più (€ CP_1
455.684,00=) di quanto alla stessa riconosciuto dalla sentenza impugnata (€
401.262,44=) e formulano conseguentemente, tra l'altro, una domanda restitutoria della relativa differenza pagata in più. Ora, a parte che appare oggettivamente sorprendente che gli attori non abbiano immediatamente, già in primo grado, contestato e dedotto di aver pagato all'impresa somme superiori addirittura a quelle da essi stessi proposte e indicate come corrispettivo massimo dovuto (ovvero proprio l'importo di € 401.262,44= che poi Pt_3
riconosciuto dalla sentenza impugnata), il punto è che tale domanda restitutoria
– contenuta nelle conclusioni dell'atto di appello e nel secondo motivo di gravame – è certamente inammissibile perché nuova, non avendo, come si ribadisce, gli attori avanzato in appello neppure una domanda di accertamento di quanto versato in acconto (e non avendo, comunque, specificamente dedotto e determinato detto importo). Ma le considerazioni che precedono, invero,
consentono di ritenere infondate anche le ulteriori censure promosse dagli appellanti, sempre nell'ambito del secondo motivo di appello, circa il ricorso alla compensazione da parte della sentenza impugnata e comunque circa la stessa tecnica di formulazione della decisione gravata. A parte il fatto che, come s'è visto, la compensazione era invero stata invocata dagli stessi attori nelle conclusioni formulate con le prime memorie ex art. 183, VI co., cpc (e dunque,
pag. 13/40 come è ovvio, essi ora non possono certo dolersi di una pronuncia da loro stessi sollecitata), il punto è che – a causa della rilevata carente e lacunosa allegazione sul punto da parte degli attori – la sentenza gravata non avrebbe potuto comunque mai quantificare gli acconti corrisposti. Né la rilevata carenza allegatoria (e probatoria) sul punto degli attori appellanti potrebbe però
valutarsi in favore della che in sede di appello incidentale ha CP_2
insistito nella propria domanda di pagamento del corrispettivo per un importo maggiore di quello riconosciuto dalla sentenza. Anche quest'ultima, difatti, non solo non ha specificamente impugnato la decisione nella parte in cui essa non ha proceduto alla quantificazione degli acconti corrisposti, ma la ha anzi espressamente accettata, dal momento che nelle stesse proprie conclusioni dell'atto di appello (cfr. punto b) ha chiesto che la condanna tenesse conto “di tutti gli acconti ricevuti”, pur anch'essa senza minimamente precisare a quanto gli stessi ammonterebbero. In altri termini, anche la domanda della CP_2
di condanna dei committenti al pagamento del residuo dovuto resta assolutamente indeterminata, e dunque inaccoglibile, avendo dato atto sì della presenza di acconti, ma non avendoli affatto quantificati.
In una situazione processuale del genere, dunque, la questione relativa all'accertamento dell'entità degli acconti versati dai committenti non può che restare estranea al presente giudizio e alla relativa decisione, la quale, accertato l'importo dovuto all'impresa per i lavori, potrà soltanto quantificare pag. 14/40 ulteriormente quello eventualmente dovuto ai committenti per i danni conseguenti ai vizi e ai difetti accertati, e non pronunciare invece una condanna
(come tale ineseguibile) di somme rimaste indeterminate.
Le considerazioni che precedono rendono così ragione del secondo motivo di appello principale, e della contraria domanda di condanna al pagamento del residuo dovuto, reiterata dalla in appello incidentale, i quali CP_2
pertanto nei limiti chiariti appaiono infondati.
E' del pari infondato il primo motivo di appello principale, relativo alla richiesta degli appellanti di espunzione dall'importo globale dei lavori accertati come dovuti della differenza tra € 7.366,03= (quantificazione delle opere eseguite su proprietà limitrofa a quella dei committenti, come eseguita dal
TU) ed € 64,00= (quantificazione delle medesime opere proposta dai committenti appellanti). L'ammontare di dette opere – come quantificato dal
TU – non può che essere considerato tra le somme dovute all'impresa per il semplice fatto che le stesse – come appare pacifico – si sono rese necessarie per la migliore funzionalità dell'appalto in corso presso l'immobile dei signori e non certo per realizzare alcun interesse dei vicini (i quali, Persona_1
come risulta pure dalle dichiarazioni scritte dei medesimi agli atti – cfr. docc.
30, 31 fasc. parte – si sono limitati ad autorizzarli). Del tutto CP_2
correttamente dunque la sentenza impugnata ha inserito l'importo di €
7.366,03= in quello globale di € 401.262,44= riconosciuto dovuto all'impresa.
pag. 15/40 Deve così passarsi all'esame contestuale del terzo motivo di appello principale e dei contrari motivi di appello incidentale proposti dalla Controparte_2
riportati ai numeri da IIIA a IIIM e IV. Al riguardo va innanzitutto sottolineato che la scelta della decisione impugnata di aderire alle conclusioni della perizia di ATP – elaborata anch'essa peraltro all'esito di operazioni evidentemente rese lunghe e complesse dalla pluralità delle reciproche minuziose contestazioni e complessivamente dalla intransigenza delle parti, come tale rilevata anche dallo stesso consulente – ripetutamente criticata da tutte le parti del giudizio, appare invece pienamente legittima e conforme alla legge e al rito, posto che risulta agli atti come le parti e i loro consulenti abbiano avuto modo di esercitare ampiamente il contraddittorio reciproco durante le operazioni peritali,
nell'ambito delle quali il consulente risulta aver specificamente risposto a tutte le osservazioni e contestazioni degli interessati, mediante una specifica seconda relazione di risposta alla predette osservazioni. In queste condizioni, pertanto, il giudice è pienamente legittimato a non soffermarsi specificamente su ogni contestazione di parte alla consulenza, ma ad aderire semplicemente alle conclusioni del consulente tecnico che, nell'ambito della procedura, abbia già
risposto nel merito ai consulenti di parte (cfr. Cass., 2462/2020); né questa scelta del giudice, di converso, potrà mai costituire vizio di motivazione (cfr. Cass.,
9529/2024). Ferma la rilevanza e l'efficacia discretiva di tale premessa, di per sé
astrattamente sufficiente ed idonea a fondare il rigetto di tutte le contestazioni pag. 16/40 reciproche sollevate dalle parti nei motivi di appello in esame, per mero ulteriore scrupolo motivazionale ed esigenza di completezza si analizzeranno comunque di seguito, schematicamente e sinteticamente, le plurime reciproche contestazioni promosse dalle parti:
1) (atto di appello principale, motivo n. IV appello CP_11
incidentale : tutte le considerazioni delle parti sulla CP_2
regolarità del pergolato sono inutili e irrilevanti ai fini del decidere posto che la TU non ha rilevato vizi (e di conseguenza non ha riconosciuto danni) in relazione al pergolato;
2) ISOLAMENTO TERMICO A EN (atto di appello principale,
motivo n. III C appello incidentale : la mancata realizzazione CP_2
dell'opera, pur prevista in progetto, è stata accertata dal consulente, né
peraltro le prove orali che la torna ad invocare sarebbero CP_2
decisive perché non volte a dimostrare la tesi difensiva fondamentale dell'impresa, ovvero che l'opera fosse stata affidata dai committenti a terze imprese. Non vi sono invece motivi per discostarsi, come richiesto dagli appellanti principali, dalla quantificazione dei costi di ripristino operata dal TU, il quale ha anche proceduto in sede di risposta alle osservazioni dei CTP ad una riconsiderazione dell'importo stimato;
3) (atto di appello principale, Controparte_12
motivo n. III H appello incidentale : il TU ha accertato che CP_2
pag. 17/40 il vizio è dovuto alla “cattiva esecuzione dei presidi anticapillari” e non dunque alle circostanze dedotte in via difensiva dall'impresa
(esposizione alle intemperie del piano interrato per fatto e colpa dei committenti). Non si rilevano d'altro canto motivi per modificare la stima operata dal TU – come invece sollecitata dagli appellanti principali – neppure con riferimento alla affermata necessità di adeguamento dei costi, su cui si tornerà appresso;
4) CATTIVA ESECUZIONE E MESSA IN OPERA CAPPOTTO
ISOLANTE (atto di appello principale, motivo n. III I appello incidentale
. Le reciproche contestazioni sul punto delle parti non CP_2
possono essere accolte in quanto la stima operata dal TU è una stima di massima, come tale comportante possibili arrotondamenti che tuttavia non inficiano la correttezza di fondo della quantificazione del danno.
Quanto invece al fatto che l'intonaco esterno sia di fattura “rustica”,
come osservato dall'appellante incidentale, non esclude però che lo stesso avrebbe dovuto essere realizzato in piano, come invece specificamente precisato dal TU;
5) MANCATO TRATTAMENTO CONSERVATIVO TRAVI IN LEGNO
(motivo n. III A appello incidentale : al contrario di quanto CP_2
dedotto sul punto dall'impresa, il TU ha positivamente accertato la mancata esecuzione del trattamento in questione, ribadendo pag. 18/40 specificamente, nella scheda di risposta alle contestazioni dei CTP, che il prodotto su cui la torna ad insistere ancora in appello non è CP_2
un antiparassitario;
la censura sul punto dell'appellante incidentale deve pertanto essere respinta;
6) (motivo n. III B Controparte_13
appello incidentale : il fatto che si sia in presenza di un CP_2
oggettivo danno estetico, e non soltanto di una mera probabilità dello stesso – come contestato dall'impresa – è espressamente ribadito dal
TU nella propria scheda di risposta alle osservazioni dei CTP;
il relativo motivo di appello incidentale è pertanto da respingere;
7) ERRATA PENDENZA DEL MASSETTO DEL GARAGE (motivo n. III
D appello incidentale : il TU ha positivamente accertato CP_2
che le pendenze del pavimento del garage sono errate (consentendo l'ingresso di acqua piovana) e vanno ripristinate e lo ha ulteriormente ribadito in sede di risposta alle osservazioni dei CTP;
la rilevata errata pendenza del pavimento non ha nulla a che vedere con le intenzioni di utilizzo del vano (non come garage ma come spazio abitativo) da parte dei committenti;
8) (motivo n. III E appello Controparte_14
incidentale : la censura sul punto dell'impresa deve invece CP_2
essere accolta, posto che non solo inizialmente il TU ha posto la pag. 19/40 questione delle infiltrazioni dalla finestra in termini dubitativi, ma anzi,
in sede di risposta alle osservazioni, ha accolto le contestazioni del CTP
dell'impresa sul punto. L'importo di € 350,00= (media tra gli € 300 / 400
ipotizzati) deve pertanto essere espunto dall'ammontare dei danni addebitabili all'impresa;
9) ACCESSO AL TE E MISURA VELUX A TE (motivo n. III F
appello incidentale : la sussistenza del vizio in esame e la CP_2
relativa quantificazione del danno va invece confermata, perché il consulente non ha rilevato la violazione della normativa entrata in vigore dopo la posa in opera delle finestre (come contestato dall'impresa),
quanto piuttosto il fatto che dette finestre sono “a perno centrale” e non
“a cerniere sul lato” e dunque rendono l'accesso al tetto estremamente difficoltoso;
accesso che peraltro – come ricorda il TU nella scheda di risposta alle osservazioni delle parti – per progetto deve avvenire tramite le ripetute finestre;
10) AL LL (motivo n. III G CP_15
appello incidentale : anche in questo caso la presenza del CP_2
vizio ed il relativo danno va confermato perché, anche volendo dare per accertato il fatto che i pannelli siano stati montati da altra ditta, tanto il geom. nella sua qualità di DL che la stessa impresa CP_2 CP_2
quale appaltatrice dell'intera ristrutturazione dell'immobile avrebbero pag. 20/40 tempestivamente dovuto avvedersi del vizio ed impedire alla committenza e/o alla ditta esterna incaricata di eseguire il montaggio errato;
11) (atto di appello principale;
Controparte_16
motivo n. 5 di appello principale;
motivo n. III J appello incidentale
[...]
: circa la ricalcolazione della struttura e il previsto rinforzo della CP_2
stessa mediante travi in acciaio esterne o interne, le conclusioni cui è
pervenuto il consulente – che appaiono argomentate, prive di contraddizioni e/o vizi logici – non possono che essere condivise e ribadite. Sebbene difatti, come chiarito dal TU in sede di risposta alle osservazioni, una definitiva certezza sugli interventi da eseguire e sul costo degli stessi potrà essere conseguita solo in sede di collaudo definitivo (e all'esito di alcune demolizioni di verifica), il costo ipotizzato dal TU per i necessari interventi di ripristino (complessivamente, €
25.000,00=) può essere confermato in questa sede anche alla luce di una valutazione equitativa del danno. In altri termini, l'aspetto statico del fabbricato dovrà comunque essere riconsiderato e rivisto, e ciò è
sufficiente a fondare sul punto l'inadempimento dell'impresa (e del progettista strutturale come appresso si dirà). In accoglimento della corrispondente domanda inserita nell'appello incidentale dell'impresa,
va però espunto dal conteggio dei danni dovuti per detti vizi l'importo pag. 21/40 di € 12.350,00= riconosciuto in sentenza per la nuova progettazione.
Nella quantificazione complessiva operata dal TU – e qui confermata anche in via equitativa – non può infatti non ritenersi compreso qualsiasi costo previsto anche a tale titolo. Quel che invece appare indiscutibile –
per essere stato più volte ribadito dal consulente sia nella perizia iniziale che in quella di risposta – è che, al contrario di quanto dedotto sul punto dagli appellanti principali, non si registra una inadempienza dell'impresa e/o del progettista strutturale in ordine al miglioramento sismico del fabbricato. Al riguardo il TU ha difatti precisato che: “non si ritiene che il fabbricato abbia subito un deprezzamento a causa delle variazioni apportate al progetto, mentre si afferma che il fabbricato stesso ha subito un miglioramento sismico, come peraltro dichiarato in fase progettuale”; e ancora, che “come più volte affermato, il risultato di miglioramento sismico è stato comunque raggiunto, anche se non con le modalità del progetto Scenna”. In considerazione di quanto precede, non
è possibile accedere alle richieste degli appellanti principali di maggiorare gli importi previsti per il ripristino delle strutture, (neppure,
come s'è detto, a titolo di ulteriori costi di progettazione) e/o di prevedere un ulteriore risarcimento del danno per effetto della minore resistenza sismica del fabbricato rispetto a quanto inizialmente preventivato. L'importo globale del danno dovuto a titolo di vizi pag. 22/40 strutturali va pertanto limitato al complessivo importo globale di €
25.000,00=;
12) DEMOLIZIONE (atto di appello principale;
Persona_2
motivo n. III K appello incidentale : al riguardo va CP_2
preliminarmente osservato che la TU ha accertato che la demolizione del capanno – illegittima sotto il profilo edilizio ed urbanistico - era originariamente prevista in progetto, come tale pertanto richiesta dagli stessi committenti. Ne consegue che a tal titolo non può essere riconosciuto ai medesimi il riconoscimento di alcun danno, neppure per la sanatoria dell'opera (nel frattempo ricostruita), ammesso invece dalla sentenza gravata (in difformità peraltro da quanto previsto dalla TU)
nella misura di € 17.650,00=. Dalla quantificazione globale dei danni,
pertanto, tale importo va espunto;
13) (motivo n. 3 appello Parte_4
principale; motivo n. III L appello incidentale della : anche CP_2
sul punto vanno confermate le conclusioni cui è pervenuto il TU.
Premesso che non sussistono motivi oggettivi per modificare al rialzo la stima del danno operata in consulenza (come richiesto dagli appellanti principali), va sottolineato che però un risarcimento del danno a tal titolo va riconosciuto anche a prescindere da un eventuale utilizzo di fatto dell'immobile da parte degli interessati. Tale eventuale utilizzo di fatto pag. 23/40 (che comunque la stessa impresa appellante incidentale riferisce ad un periodo successivo a quello cui è stato limitato il risarcimento del danno
– 31.12.2019) non esclude difatti la possibilità di utilizzare commercialmente il bene (vendendolo, affitandolo etc.), laddove lo stesso non sia anche amministrativamente regolarizzato. Ciò premesso, il riconoscimento a tal titolo di un indennizzo non può però – come vorrebbero gli appellanti principali – essere riconosciuto sine die e per tutta la durata del giudizio che occupa;
a prescindere difatti da un definitivo accertamento delle responsabilità – oggetto come tale del presente giudizio – la regolarizzazione edilizia ed amministrativa dell'immobile poteva e doveva nel frattempo essere comunque curata e conseguita dai proprietari, di modo che il limite temporale previsto dal consulente (31.12.2019) quale termine per il riconoscimento del danno deve essere in questa sede confermato, anche se del caso alla luce di una valutazione equitativa del danno medesimo;
14) ERRONEA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO FINALE
COMPLESSIVO DELLE OPERE (motivo n. 3 appello principale;
motivo n. III M appello incidentale): non possono essere condivise se non nei limiti appresso chiariti le ulteriori osservazioni elaborate nel motivo dagli appellanti principali, in quanto l'IVA andrà ovviamente conteggiata su tutte le poste oggetto di accertamento del TU, ovvero sia pag. 24/40 quelle relative alle somme riconosciute dovute all'impresa, sia quelle relative ai danni da riconoscersi agli attori appellanti, mentre l'adeguamento all'attualità dei prezzi quantificati dalla TU dovrà
essere conseguito non con un aggiornamento degli stessi, ma con il dovuto riconoscimento sulle somme quantificate per risarcimento danni degli interessi e della rivalutazione, trattandosi di debito di valore.
Quanto invece alla contestazione del conteggio dei lavori eseguiti riproposta dall'impresa, in quanto consistente in una mera pedissequa reiterazione delle osservazioni tecniche mosse alla TU dai consulenti della viene qui confermata la correttezza del conteggio CP_2
operato dal TU per le stesse ragioni dal medesimo espresse con la perizia di risposta a tali osservazioni. E' infine da rigettare anche la contestazione dell'appellante incidentale circa l'applicazione dello sconto del 7% sul conteggio finale: tale decurtazione, lungi dall'essere proposta a titolo transattivo – come dedotto dall'impresa – era chiaramente stata concessa sin dall'inizio come tale sull'intero importo dei lavori eseguiti,
come ben dimostrato dallo “Stato finale dei lavori al 13.04.2017” redatto dalla in cui lo “sconto” del 7% viene pacificamente CP_2
riconosciuto come dovuto su tutte le lavorazioni effettuate.
Inammissibile (perché radicalmente priva di idonea prospettazione e allegazione) si presenta infine l'apodittica domanda, reiterata in appello dagli pag. 25/40 appellanti principali, di risarcimento di danni morali, peraltro comunque assolutamente non provati.
A conclusione pertanto dell'analisi delle reciproche contestazioni sollevate dai committenti e dall'impresa con l'appello principale e con l'appello incidentale si precisa pertanto che: A) l'importo definitivo del corrispettivo dovuto all'impresa per le opere eseguite deve essere confermato nella somma finale di €
401.262,44=; B) l'importo da riconoscersi ai committenti a titolo di risarcimento del danno per i vizi delle opere deve essere ridotto ad € 65.606,00= per i vizi non strutturali ed € 25.000,00= per i vizi strutturali, e ciò per effetto dell'accoglimento dei motivi di appello incidentale di cui ai precedenti punti 8),
11) e 12); C) mentre sulla somma sub A) dovranno essere riconosciuti gli interessi legali dalla data di deposito della perizia al saldo effettivo, sulle somme sub B) andranno riconosciuti gli interessi legali sulla somma via via anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT dal deposito della perizia al saldo effettivo;
D) sulle somme di cui ai precedenti punti A) e B) dovrà inoltre essere applicata l'IVA di legge.
Occorre dunque ora passare alla valutazione del rapporto tra gli appellanti principali e l'appellante incidentale geom. Al riguardo, mentre Controparte_3
i signori – non muovono censure di merito alla decisione Pt_1 CP_1
gravata, il geom. ha chiesto con appello incidentale non solo la revoca CP_2
della propria condanna solidale al risarcimento del danno, ma anche la riforma pag. 26/40 della sentenza con riferimento al mancato riconoscimento al proprio compenso professionale e, per l'effetto, la condanna dei committenti al pagamento di quanto a tal titolo dovuto in via residuale.
L'analisi che precede ha consentito di confermare, come s'è visto, la sussistenza e la risarcibilità della pressochè totalità dei vizi riscontrati nelle opere eseguite;
da ciò consegue dunque che la (cor)responsabilità a tal titolo del geom. – CP_2
qual progettista architettonico e direttore dei lavori delle medesime – non può
essere revocata in dubbio e messa in discussione. Ovviamente la responsabilità
del medesimo sarà impegnata sia nella propria qualità di progettista che di D.L.
per quel che concerne i vizi ritenuti “non strutturali” dalla TU, mentre sarà
impegnata solo a titolo di D.L. per quel che concerne i vizi valutati invece come
“strutturali” dalla TU. La descritta responsabilità del geom. come CP_2
correttamente affermata dalla decisione gravata, esclude radicalmente il diritto del medesimo al compenso – comunque quantificabile – per l'attività prestata,
perché l'inadempimento dei propri obblighi professionali comporta quantomeno il diritto dei committenti di opporre l'eccezione di inadempimento nei confronti del pagamento della parcella (cfr. Cass., 1214/2017; Cass.,
3052/2020), eccezione che peraltro i committenti attori risultano aver effettivamente (seppur implicitamente) interposto allorchè, nel proprio atto di citazione in primo grado, hanno dedotto in primis di non dovere nulla per la parcella del geom. proprio in considerazione della presenza di vizi e CP_2
pag. 27/40 danni nelle opere. La sentenza gravata va dunque confermata quanto al riconoscimento della concorrente responsabilità del geom. per i danni CP_2
arrecati e quanto all'esclusione del diritto di quest'ultimo a conseguire il pagamento della propria parcella professionale. Sul punto va anche delibato il sesto motivo di appello con cui gli appellanti principali si dolgono della mancata condanna del alla restituzione di quanto invece nel frattempo CP_2
dallo stesso percepito a titolo di parcella. Il motivo appare effettivamente fondato dal momento che – al contrario di quanto rilevato dall'appellato – una domanda in tal senso (restituzione di quanto percepito in eccesso e, dunque,
anche restituzione dell'intero, laddove l'intero stesso sia in eccesso) appare essere tempestivamente stata formulata dai signori sin Parte_2
dall'atto di citazione. Il geom. va dunque effettivamente condannato a CP_2
restituire a questi ultimi l'importo di € 23.866,00= che pacificamente tra le parti risulta corrisposto allo stesso in acconto della propria parcella professionale.
Fermo quanto precede, in accoglimento dell'appello incidentale sul punto del la sentenza va riformata quanto alla domanda di garanzia e manleva da CP_2
quest'ultimo svolta nei confronti della propria compagnia di assicurazioni
[...]
La causa di esclusione di operatività della polizza ritenuta operativa CP_7
dalla sentenza di primo grado, difatti, non può palesemente essere riferita all'attività professionale del geom. di cui qui oggi si tratta. Le attività di CP_2
costruzione ed edificazione riguardano la e non il geom. Controparte_2 CP_2
pag. 28/40 come progettista e DL. Non può ritenersi sussistere poi neppure l'ulteriore causa di esclusione della operatività della polizza invocata dalla Compagnia, e relativa alla circostanza che già alla stipula di quest'ultima l'assicurato potesse conoscere la presenza di fatti generatori della propria responsabilità. E' ben vero infatti che era già in corso una querelle (stragiudiziale) con i committenti,
ma è anche vero che tale contrasto – per quanto si ricava dagli atti di causa –
riguardava più l'entità del compenso per l'appalto dei lavori che la presenza di vizi e difetti come tali generatori della responsabilità del Riconosciuto CP_2
dunque l'obbligo della Compagnia di assicurazioni di manlevare il geom.
dalla sua responsabilità nei confronti dei committenti, si pone l'esigenza CP_2
di quantificare specificamente la quota di responsabilità di quest'ultimo rispetto a quella della impresa e degli altri professionisti. A questo scopo, si stima equo individuare la responsabilità del geom. nella misura di ½ rispetto ai CP_2
danni derivanti da vizi non strutturali (€ 65.606,00= ),dovendo il restante ½
attribuirsi alla responsabilità esclusiva dell'impresa, e nella misura di 1/3
rispetto ai danni da vizi strutturali (nei limiti di € 25.000,00= relativi alla sistemazione statica del fabbricato) e ai danni da mancato utilizzo del fabbricato, per il quali i restanti 2/3 vanno equamente suddivisi tra l'impresa e,
come appresso si vedrà, il progettista strutturale ing. . Dovrà pertanto CP_4
essere dichiarato l'obbligo della Compagnia di Assicurazioni di CP_7
manlevare e garantire il geom. di quanto dallo stesso tenuto a CP_2
pag. 29/40 corrispondere ai committenti, nei limiti sopra chiariti, per danni da vizi strutturali e non strutturali, oltrechè per i danni da mancato godimento dell'immobile e per spese legali (che non appaiono escluse dalla garanzia),
ferma la franchigia di polizza di € 500,00=.
Passando ora all'esame del rapporto tra i committenti e l'ing. CP_4
progettista strutturale, e alle relative reciproche domande contenute nel motivo n. 4 dell'appello principale e nell'appello incidentale del professionista, deve essere osservato quanto segue. Le considerazioni che precedono – circa la sussistenza effettiva di vizi strutturali e la necessità del risarcimento dei relativi danni – non possono non dimostrare anche l'inadempimento del progettista strutturale ing. ai propri obblighi professionali, con la conseguenza che CP_4
anche nei suoi confronti, innanzitutto, deve essere pronunciata l'esclusione del diritto al pagamento della parcella professionale, per effetto della relativa eccezione di inadempimento formulata implicitamente ma inequivocabilmente dagli attori appellanti. Sul punto, pertanto, la sentenza merita riforma, come pure invero quanto alla estensione della domanda risarcitoria svolta dai committenti anche nei confronti dell'ing. Una volta riconosciuto CP_4
l'inadempimento di quest'ultimo, e la sussistenza anche di un danno risarcibile,
lo stesso – nei soli limiti ovviamente della parte relativa vizi imputabili al progettista strutturale (ovvero il costo degli interventi per la riconsiderazione statica del fabbricato, pari ad € 25.000,00=) e ai conseguenti danni da mancato pag. 30/40 godimento del bene (€ 21.700,00=) – non può non essere imputato (quantomeno anche) all'ing. Come già in precedenza evidenziato, la quota di CP_4
responsabilità di quest'ultimo in relazione a tali danni dovrà essere individuata nella misura di 1/3. Dovrà pertanto anche nei confronti dell'ing. essere CP_4
accertato l'obbligo del medesimo di risarcire gli attori, nei limiti della quota indicata, del danno come sopra quantificato. Dovrà pertanto essere analizzata anche la richiesta di manleva dell'ing. nei confronti della propria CP_4
Compagnia di assicurazioni ribadita anche in appello. Al CP_8
riguardo devono essere rigettate le eccezioni di prescrizione e/o decadenza dal diritto alla garanzia sollevate dalla Compagnia: la controversia tra le parti in ordine ai vizi strutturali che costituiscono l'inadempimento del professionista non è sorta prima della procedura di ATP, al pari della relativa domanda risarcitoria, di modo che nessuna prescrizione come neppure nessuna decadenza (anche tenendo in considerazione la clausola claims made di polizza)
può ritenersi maturata. Ciò perché, come spiegato già in precedenza, il contrasto tra le parti inizialmente non riguardava gli specifici vizi sulla base dei quali è stata fondata la responsabilità del professionista, peraltro pure accertati soltanto in sede di ATP. Va pertanto affermato l'obbligo della Compagnia
[...]
di manlevare e garantire l'ing. di quanto lo stesso dovrà CP_8 CP_4
risarcire ai committenti, ivi comprese le spese legali (cui è stata espressamente pag. 31/40 estesa la domanda di garanzia) e ferma la franchigia di polizza pari ad €
2.500,00=.
Venendo infine al rapporto tra i committenti e il geom. (motivo n. 7 CP_5
dell'appello principale;
appello incidentale del , deve essere osservato CP_5
quanto segue. Preliminarmente, vanno accolte le censure contenute sia nell'appello principale che in quello incidentale riguardo all'erronea applicazione dell'istituto della litispendenza. Effettivamente, dalla documentazione agli atti, il precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intercorso tra le parti (ed attualmente anch'esso pendente in appello dinanzi a questa Corte con il n. 749/2022) appare completamente estraneo all'oggetto della controversia che occupa, vertendo il primo circa la debenza della parcella professionale del geom. quale coordinatore e responsabile CP_5
della sicurezza nel cantiere / e riguardando invece il secondo la Pt_1 CP_1
pretesa risarcitoria avanzata dai committenti nei confronti del peraltro CP_5
non nella sua veste di responsabile della sicurezza, ma di collaboratore del progettista Esclusa così la litispendenza tra i due giudizi, la domanda CP_2
risarcitoria nei confronti del è però certamente infondata. Tutta la CP_5
prospettazione degli attori appellanti, sin dal primo grado, ha definito il CP_5
come mero “collaboratore” del avendo peraltro più volte ribadito i CP_2
committenti di non aver mai affidato alcun incarico al (concetto CP_5
riaffermato dagli stessi anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo pag. 32/40 nell'altro giudizio in corso con quest'ultimo). Non può sussistere dubbio,
pertanto, circa il fatto che l'unico professionista incaricato dai committenti
(salvo l'ing. per le opere strutturali) per la progettazione dell'intervento CP_4
edilizio e per la direzione dei lavori dello stesso sia stato esclusivamente il geom. Indubbiamente il geom. avrà lavorato per il cantiere CP_2 CP_5
/ ma ciò ha fatto solo in qualità di collaboratore del Pt_1 CP_1 CP_2
senza intrattenere rapporti diretti, tantomeno contrattuali, con i committenti.
Accertata dunque l'assenza di rapporti contrattuali tra il e i / CP_5 Pt_1
ed in assenza di specifiche, puntuali e circostanziate contestazioni di CP_1
precisi fatti illeciti eventualmente attribuibili al ex art. 2043 c.c. (titolo di CP_5
responsabilità peraltro neppure mai invocato dagli attori appellanti), la domanda risarcitoria verso il medesimo deve certamente essere rigettata. Non
migliore sorte merita peraltro la domanda riconvenzionale avanzata dal CP_5
per il pagamento di una perizia di stima effettuata sull'immobile dei / Pt_1
Tale domanda, difatti, deve innanzitutto ritenersi inammissibile ex art. CP_1
36 cpc, perché fondata su di un titolo completamente diverso da quello azionato dagli attori e/o comunque appartenente al relativo processo in via di eccezione,
con la conseguenza che non sussistono motivi che rendano la trattazione della relativa domanda anche solo opportuna nell'ambito del presente processo. Per
mera completezza, peraltro, si osserva ulteriormente che, al contrario di quanto affermato dall'appellante incidentale non è dato rinvenire, nella TU CP_5
pag. 33/40 svolta in sede di ATP, la quantificazione, nella misura dal medesimo indicata,
del proprio credito per la perizia di stima di cui si tratta. Ogni ulteriore questione relativa al rapporto tra il e la propria Compagnia di CP_5
assicurazioni soc. è pertanto assorbita. Controparte_6
Complessivamente pertanto, alla luce di tutto quanto precede: 1) va dichiarato ed accertato che risultano dovuti all'impresa per le opere in CP_2
questione, complessivi € 401.262,44= oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre IVA di legge;
2) va dichiarato ed accertato che risultano dovuti ai signori / a titolo di risarcimento del danno, complessivi € Pt_1 CP_1
112.306,00=, di cui € 65.606,00= (danni da vizi non strutturali) in solido tra la e il geom. ed € 46.700,00= (€ 25.000,00= per Controparte_2 Controparte_3
danni da vizi strutturali ed € 21.700,00= per danni da mancato utilizzo del bene)
in solido tra geom. e ing. ; 3) il Controparte_2 Controparte_3 CP_9
geom. va condannato a restituire ai signori / Controparte_3 Pt_1 CP_1
l'importo di € 23.866,00= oltre interessi dalla domanda al saldo;
4) va dichiarato che nulla è dovuto dai signori / a titolo di parcelle professionali Pt_1 CP_1
in favore del geom. e dell'ing. 5) va condannata la compagnia CP_2 CP_4
tenuta a manlevare il geom. di quanto dallo stesso CP_7 Controparte_3
sarà effettivamente dovuto ai committenti / nei limiti di ½ Pt_1 CP_1
dell'importo di € 65.606,00= e di 1/3 dell'importo di € 46.700,00=, oltrechè per spese legali;
6) va condannata la compagnia tenuta a manlevare CP_8
pag. 34/40 l'ing. di quanto dallo stesso sarà effettivamente dovuto ai CP_9
committenti / nei limiti di 1/3 dell'importo di € 46.700,00= Pt_1 CP_1
oltrechè per spese legali;
7) va rigettata la domanda risarcitoria dei signori
/ nei confronti del geom. come pure la riconvenzionale Pt_1 CP_1 CP_5
di quest'ultimo verso i primi.
Venendo infine alla regolazione delle spese di lite, si osserva innanzitutto che,
in considerazione della estrema complessità della vicenda, delle plurime e reciproche contestazioni tra le parti, e dunque della complessiva incertezza iniziale dei reciproci rapporti, devono ritenersi sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tutte le spese di ATP tra le parti al medesimo partecipanti. In ordine al resto, si avrà invece che: 1) nel rapporto tra gli appellanti principali e l'appellante incidentale attesa la Controparte_2
sostanziale reciproca soccombenza, confermata anche all'esito dell'appello, le spese, sia di primo che di secondo grado, dovranno essere integralmente compensate;
2) nel rapporto tra i signori / e il geom. Pt_1 CP_1 CP_3
attesa la soccombenza di quest'ultimo, le spese di primo e secondo
[...]
grado resteranno a carico dello stesso;
3) nel rapporto tra i signori / Pt_1
e l'ing. , attesa la soccombenza di quest'ultimo, le spese CP_1 CP_9
di primo e secondo grado resteranno a carico dello stesso;
4) nel rapporto tra i signori / e il geom. attesa la reciproca soccombenza, le Pt_1 CP_1 CP_5
spese sia di primo che di secondo grado dovranno essere integralmente pag. 35/40 compensate, al pari di quelle del rapporto tra i medesimi predetti e la compagnia di assicurazioni;
5) nel rapporto tra il geom. Controparte_6
e la propria compagnia di Controparte_3 Controparte_17
soccombente, le spese di primo e secondo grado resteranno a carico di quest'ultima; 6) nel rapporto tra l'ing. e la propria compagnia di CP_9
assicurazioni soccombente, le spese di primo e secondo grado CP_8
resteranno a carico di quest'ultima.
Le spese sono liquidate in dispositivo in applicazione dei corrispondenti scaglioni di valore della tariffa e – nei confronti delle parti che hanno redatto atti in palese contrasto con le disposizioni del DM 110/2023 – dei minimi tariffari previsti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale e degli appelli incidentali della
[...]
e di , così provvede: CP_2 Controparte_3
Accerta e dichiara che risultano dovuti dai signori e Parte_1
, all'impresa per le opere in questione, Controparte_1 Controparte_2
complessivi € 401.262,44= oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre IVA di legge;
pag. 36/40 Accerta e dichiara che risultano dovuti ai signori / a Pt_1 CP_1
titolo di risarcimento del danno, complessivi € 112.306,00=, di cui €
65.606,00= (danni da vizi non strutturali) in solido tra la e Controparte_2
il geom. ed € 46.700,00= (€ 25.000,00= per danni da vizi Controparte_3
strutturali ed € 21.700,00= per danni da mancato utilizzo del bene) in solido tra geom. e ing. ; Controparte_2 Controparte_3 CP_9
Condanna il geom. a restituire ai signori Controparte_3 Parte_1
e la complessiva somma di € 23.866,00= oltre interessi Controparte_1
legali dalla domanda al saldo;
Condanna la compagnia di assicurazioni a manlevare il CP_7
geom. di quanto dallo stesso dovuto ai committenti Controparte_3
/ nei limiti di ½ dell'importo di € 65.606,00= e di 1/3 Pt_1 CP_1
dell'importo di € 46.700,00=, oltrechè per spese legali come liquidate a carico del medesimo assicurato nel presente giudizio, ferma la franchigia di polizza di € 500,00=;
Condanna la compagnia a manlevare l'ing. CP_8 CP_9
di quanto dallo stesso sarà effettivamente dovuto ai committenti
[...]
/ nei limiti di 1/3 dell'importo di € 46.700,00= oltrechè Pt_1 CP_1
per spese legali come liquidate a carico del medesimo assicurato nel presente giudizio, ferma la franchigia di polizza di € 2.500,00=;
pag. 37/40 Rigetta la domanda proposta da e nei Parte_1 Controparte_1
confronti del geom. CP_5
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal geom. CP_5
nei confronti dei signori e;
Parte_1 Controparte_1
Compensa integralmente tra le parti interessate le spese di ATP;
Compensa integralmente le spese di primo e secondo grado nel rapporto tra i signori e e la Pt_1 CP_1 Controparte_2
Compensa integralmente le spese di lite di primo e secondo grado nei rapporti tra i signori e il geom. la Pt_1 CP_1 CP_5
compagnia ; CP_6 Controparte_6
Condanna il geom. a rifondere ai signori Controparte_18 Parte_1
e le spese di lite di primo e secondo grado che liquida, Controparte_1
per il primo grado, in complessivi € 7.052,00= (di cui € 1.276,00= per fase di studio;
€ 814,00= per fase introduttiva;
€ 2.835,00= per fase di trattazione;
€ 2.127,00= per fase decisoria) e per il secondo grado in complessivi € 4.997,00= (di cui € 1.489,00= per fase di studio;
€ 956,00=
per fase introduttiva;
€ 2.552,00= per fase decisionale). Il tutto oltre al
15% LP, CAP e IVA come per legge;
Condanna l'ing. a rifondere ai signori e CP_9 Parte_1
le spese di lite di primo e secondo grado che liquida, Controparte_1
pag. 38/40 per il primo grado, in complessivi € 3.809,00= (di cui € 851,00= per fase di studio;
€ 602,00= per fase introduttiva;
€ 903,00= per fase di trattazione;
€
1.453,00= per fase decisionale) e per il secondo grado in complessivi €
3.473,00= (di cui € 1.029,00= per fase di studio;
€ 709,00= per fase introduttiva;
€ 1.735,00= per fase decisionale) . Il tutto oltre al 15% LP,
CAP e IVA come per legge;
Condanna la compagnia di assicurazioni a rifondere al CP_7
geom. le spese di lite di primo e secondo grado che Controparte_18
liquida, per il primo grado, in complessivi € 7.052,00= (di cui € 1.276,00=
per fase di studio;
€ 814,00= per fase introduttiva;
€ 2.835,00= per fase di trattazione;
€ 2.127,00= per fase decisoria) e per il secondo grado in complessivi € 4.997,00= (di cui € 1.489,00= per fase di studio;
€ 956,00=
per fase introduttiva;
€ 2.552,00= per fase decisionale). Il tutto oltre al
15% LP, CAP e IVA come per legge
Condanna la compagnia di assicurazioni a rifondere CP_8
all'ing. le spese di lite di primo e secondo grado che CP_9
liquida, per il primo grado, in complessivi € 5.500,00= (di cui € 1.000,00=
per fase di studio;
€ 1.000,00= per fase introduttiva;
€ 1.500,00= per fase di trattazione;
€ 2.000,00= per fase decisoria) e per il secondo grado in complessivi € 5.000,00= (di cui € 1.500,00= per fase di studio;
€ 1.000,00=
per fase introduttiva;
€ 2.500,00= per fase decisoria);
pag. 39/40 Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte degli appellanti incidentali ing. e geom. di CP_9 CP_5
ulteriore importo a titolo di C.U.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 14/10/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 40/40