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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/12/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1611/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1611/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DI TILLIO NICOLINO
e nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. CORRADI ANTONELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/07/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 10/04/1983 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in TE AN.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
407/2024 pubbl. il 08/03/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
TE AN il 10/04/1983, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di TE AN, nell'anno pagina 2 di 3 1983 atto numero 1 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 25/11/2025:
- la Sig.ra ed il figlio , continueranno a vivere nella casa CP_1 Per_1 intestata in parti uguali tra la stessa ed il sig. ; Pt_1
- nulla tra le stesse a titolo di mantenimento.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TE
AN per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N.
1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1611/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DI TILLIO NICOLINO
e nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. CORRADI ANTONELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/07/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 10/04/1983 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in TE AN.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
407/2024 pubbl. il 08/03/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
TE AN il 10/04/1983, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di TE AN, nell'anno pagina 2 di 3 1983 atto numero 1 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 25/11/2025:
- la Sig.ra ed il figlio , continueranno a vivere nella casa CP_1 Per_1 intestata in parti uguali tra la stessa ed il sig. ; Pt_1
- nulla tra le stesse a titolo di mantenimento.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TE
AN per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N.
1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3