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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2497/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mariapina Nunziata, costituita in giudizio in luogo dell'Avv. Marco Nanni, con cui elettivamente domicilia in Palma Campania (NA), alla Via Nola n. 75;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Emilio Orsini, con cui elettivamente domicilia in Procida (NA), alla Via Lungomare Cristoforo Colombo n. 6;
CP_2
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_2 P.IVA_2
-APPELLATA contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 986/2023 del Giudice di Pace di Procida, depositata il 15 dicembre 2023
Conclusioni: all'udienza del 18 dicembre 2024, le parti costituite hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Procida, chiedendone la riforma.
Più precisamente, l'opponente in primo grado ha spiegato CP_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10020120007562564, elevata dalla ed emessa a suo carico per l'omesso pagamento della tassa Parte_2 automobilistica relativa all'anno 2007, chiedendone l'annullamento.
In particolare, il giudice di prime cure, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e la propria competenza territoriale, ha accolto la domanda proposta dall'istante e annullato la cartella esattoriale in oggetto per omessa dimostrazione della notifica degli atti presupposti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione a ruolo, dichiarando altresì la prescrizione della pretesa creditoria con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello l'
[...]
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione Parte_3 dell'Autorità giudiziaria ordinaria in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria. Ha sostenuto altresì la nullità del pronunciamento gravato nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione spiegata dal contribuente avverso un mero estratto di ruolo, rilasciato a seguito di un accesso agli atti effettuato presso gli uffici dell'Agente della Riscossione. Infine, ha eccepito l'erroneità della sentenza impugnata, evidenziando che il contribuente non ha mai disconosciuto l'avvenuta notificazione della cartella e successive intimazioni di pagamento, conseguendo dunque l'inammissibilità tanto dell'eccezione di omessa notificazione dell'avviso di accertamento presupposto all'iscrizione a ruolo delle somme richieste, quanto dell'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria. Su tali premesse ha concluso per l'accoglimento delle suddette eccezioni preliminari, nonché, e in via subordinata, per la declaratoria di infondatezza dell'azione spiegata in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito il quale ha chiesto il rigetto della domanda rilevandone CP_1
l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza. Il contribuente ha altresì eccepito l'inesistenza della procura alle liti conferita all'Avv. Mariapina Nunziata da parte dell' , in ragione dell'invalidità della firma Parte_3 digitale del Sig. . Persona_1
La sebbene regolarmente citata, non si è costituita. Parte_2
- 2 - Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia della che, Parte_2 sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
Sempre il via preliminare va rigettata l'eccezione formulata dalla parte appellata di inesistenza della procura alle liti in favore del difensore costituito nell'interesse dell'appellante.
Segnatamente, la parte sostiene una non meglio specificata invalidità della firma digitale apposta in calce alla procura alle liti da , in qualità di Persona_1
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Campania, a seguito di verifica tramite un applicativo.
Tuttavia, a parte ogni considerazione circa la confusione che la parte genera tra inesistenza ed invalidità dell'atto, la questione è priva di fondamento laddove si consideri che non risulta fornita prova a supporto dell'assunto.
Venendo all'esame delle censure esposte, riveste carattere preliminare ed assorbente il motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
La quesitone sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito rientra nel novero delle questioni pregiudiziali di rito e, in quanto tale, deve essere esaminata in via preliminare, nonché, seguendo l'ordine logico, per prima.
Il motivo è meritevole di accoglimento e, in tal senso, si impone la delibazione della nullità della sentenza impugnata.
Il presente giudizio, infatti, origina da un'impugnativa della cartella di pagamento n. 10020120007562564, elevata dalla ed emessa a suo carico per Parte_2
l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2007. L'attore in primo grado ha richiesto l'annullamento della cartella in oggetto, nonché l'accertamento dell'inesistenza del diritto a riscuotere le somme ivi indicate, adducendo l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva di cui alla cartella.
- 3 - Nel caso di specie, rileva l'articolo 23, comma 1 d.l. n. 504/1992, il quale, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con d.P.R. n. 39/1953 e ss.mm.ii., che ha assunto contestualmente la denominazione di “tassa automobilistica regionale”. La stessa è da ritenersi, secondo quanto disposto dalla Corte Costituzionale n. 288/2012, “tributo proprio derivato della Regione”.
Poiché la pretesa impositiva in questione ha natura tributaria, ne consegue che, in ragione della natura del tributo, dell'atto impugnato e dei motivi di impugnazione, la controversia in questione rientri nella competenza giurisdizionale delle Corti di
Giustizia Tributaria. L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 542/1992 dispone, infatti, che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Inoltre, la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione non è sempre stata pacifica sul punto. Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla
- 4 - notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 in tema di tasse automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui l'attore ha dedotto l'omessa notifica dell'atto presupposto, nonché l'intervenuta prescrizione del credito, ed in cui è comunque da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015) e nel quale la circostanza dell'avvenuta regolare notifica della cartella portata dall'estratto impugnato non muta, all'evidenza, le conseguenze in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito.
In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario.
Fermo quanto precede in via del tutto assorbente, per la questione relativa all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo - caratterizzante altro profilo di censura - si rinvia alla disposizione di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215. Tale disposizione riveste carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi comprese le entrate pubbliche extratributarie (vd. Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 cit.) ed individua i casi tassativi in cui si ammette un'autonoma e diretta impugnazione delle cartelle di pagamento invalidamente notificate.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
- 5 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e della Parte_1 CP_1 Parte_2 iscritta al n. 2497/2024 del R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia della Parte_2
2. accoglie l'appello proposto per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice tributario;
4. rimette le parti alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
5. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2497/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mariapina Nunziata, costituita in giudizio in luogo dell'Avv. Marco Nanni, con cui elettivamente domicilia in Palma Campania (NA), alla Via Nola n. 75;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Emilio Orsini, con cui elettivamente domicilia in Procida (NA), alla Via Lungomare Cristoforo Colombo n. 6;
CP_2
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_2 P.IVA_2
-APPELLATA contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 986/2023 del Giudice di Pace di Procida, depositata il 15 dicembre 2023
Conclusioni: all'udienza del 18 dicembre 2024, le parti costituite hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Procida, chiedendone la riforma.
Più precisamente, l'opponente in primo grado ha spiegato CP_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10020120007562564, elevata dalla ed emessa a suo carico per l'omesso pagamento della tassa Parte_2 automobilistica relativa all'anno 2007, chiedendone l'annullamento.
In particolare, il giudice di prime cure, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e la propria competenza territoriale, ha accolto la domanda proposta dall'istante e annullato la cartella esattoriale in oggetto per omessa dimostrazione della notifica degli atti presupposti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione a ruolo, dichiarando altresì la prescrizione della pretesa creditoria con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello l'
[...]
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione Parte_3 dell'Autorità giudiziaria ordinaria in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria. Ha sostenuto altresì la nullità del pronunciamento gravato nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione spiegata dal contribuente avverso un mero estratto di ruolo, rilasciato a seguito di un accesso agli atti effettuato presso gli uffici dell'Agente della Riscossione. Infine, ha eccepito l'erroneità della sentenza impugnata, evidenziando che il contribuente non ha mai disconosciuto l'avvenuta notificazione della cartella e successive intimazioni di pagamento, conseguendo dunque l'inammissibilità tanto dell'eccezione di omessa notificazione dell'avviso di accertamento presupposto all'iscrizione a ruolo delle somme richieste, quanto dell'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria. Su tali premesse ha concluso per l'accoglimento delle suddette eccezioni preliminari, nonché, e in via subordinata, per la declaratoria di infondatezza dell'azione spiegata in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito il quale ha chiesto il rigetto della domanda rilevandone CP_1
l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza. Il contribuente ha altresì eccepito l'inesistenza della procura alle liti conferita all'Avv. Mariapina Nunziata da parte dell' , in ragione dell'invalidità della firma Parte_3 digitale del Sig. . Persona_1
La sebbene regolarmente citata, non si è costituita. Parte_2
- 2 - Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia della che, Parte_2 sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
Sempre il via preliminare va rigettata l'eccezione formulata dalla parte appellata di inesistenza della procura alle liti in favore del difensore costituito nell'interesse dell'appellante.
Segnatamente, la parte sostiene una non meglio specificata invalidità della firma digitale apposta in calce alla procura alle liti da , in qualità di Persona_1
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Campania, a seguito di verifica tramite un applicativo.
Tuttavia, a parte ogni considerazione circa la confusione che la parte genera tra inesistenza ed invalidità dell'atto, la questione è priva di fondamento laddove si consideri che non risulta fornita prova a supporto dell'assunto.
Venendo all'esame delle censure esposte, riveste carattere preliminare ed assorbente il motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
La quesitone sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito rientra nel novero delle questioni pregiudiziali di rito e, in quanto tale, deve essere esaminata in via preliminare, nonché, seguendo l'ordine logico, per prima.
Il motivo è meritevole di accoglimento e, in tal senso, si impone la delibazione della nullità della sentenza impugnata.
Il presente giudizio, infatti, origina da un'impugnativa della cartella di pagamento n. 10020120007562564, elevata dalla ed emessa a suo carico per Parte_2
l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2007. L'attore in primo grado ha richiesto l'annullamento della cartella in oggetto, nonché l'accertamento dell'inesistenza del diritto a riscuotere le somme ivi indicate, adducendo l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva di cui alla cartella.
- 3 - Nel caso di specie, rileva l'articolo 23, comma 1 d.l. n. 504/1992, il quale, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con d.P.R. n. 39/1953 e ss.mm.ii., che ha assunto contestualmente la denominazione di “tassa automobilistica regionale”. La stessa è da ritenersi, secondo quanto disposto dalla Corte Costituzionale n. 288/2012, “tributo proprio derivato della Regione”.
Poiché la pretesa impositiva in questione ha natura tributaria, ne consegue che, in ragione della natura del tributo, dell'atto impugnato e dei motivi di impugnazione, la controversia in questione rientri nella competenza giurisdizionale delle Corti di
Giustizia Tributaria. L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 542/1992 dispone, infatti, che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Inoltre, la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione non è sempre stata pacifica sul punto. Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla
- 4 - notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 in tema di tasse automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui l'attore ha dedotto l'omessa notifica dell'atto presupposto, nonché l'intervenuta prescrizione del credito, ed in cui è comunque da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015) e nel quale la circostanza dell'avvenuta regolare notifica della cartella portata dall'estratto impugnato non muta, all'evidenza, le conseguenze in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito.
In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario.
Fermo quanto precede in via del tutto assorbente, per la questione relativa all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo - caratterizzante altro profilo di censura - si rinvia alla disposizione di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215. Tale disposizione riveste carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi comprese le entrate pubbliche extratributarie (vd. Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 cit.) ed individua i casi tassativi in cui si ammette un'autonoma e diretta impugnazione delle cartelle di pagamento invalidamente notificate.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
- 5 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e della Parte_1 CP_1 Parte_2 iscritta al n. 2497/2024 del R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia della Parte_2
2. accoglie l'appello proposto per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice tributario;
4. rimette le parti alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
5. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -