Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 28/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 631\2024 R.G. avente ad oggetto: somministrazione , e vertente
T R A
( ) rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
COFANELLI GABRIELE, come da procura in atti;
-Attrice-
E
Controparte_1
( ) rapp.ta e difesa dall' avv.to GIUSTOZZI ANDREA,
[...] P.IVA_2 come da procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 6.3.2025. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio si è formulata opposizione al decreto ingiuntivo nr. 111/2024 emesso dal Tribunale di Macerata in data
4.2.2024, con il quale si è ingiunto ad il pagamento in Parte_1 favore della Controparte_1 della somma di euro 481.268,07 quale sorte derivante dal mancato pagamento delle fatture di vendita di gasolio, oltre agli interessi come da istanza, dal dovuto sino al saldo, e oltre alle spese del procedimento che sono liquidate in euro 634,00 per spese documentate e in euro 4.394,00 per compenso professionale, al netto di
IVA e CPA e oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso.
L'opponente, premesso che in passato ha intrattenuto rapporti di fornitura con l'opposta, ha contestato la qualità del carburante, deducendo altresì una
“particolare confusione nella redazione delle diverse fatture” in quanto alcune fatture oggetto del procedimento monitorio sarebbero già state pagate;
infine ha dedotto che l'odierna opposta ha ceduto il credito vantato nei confronti della
ricorrente a e a concludendo per la Controparte_2 CP_3 revoca/nullità del presente decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, per la rideterminazione della pretesa creditoria della resistente.
La Controparte_1 costituitasi con comparsa depositata il 13.6.2024, ha contestato quanto eccepito e dedotto dalla controparte precisando che il rapporto contrattuale a monte delle fatture emesse è deducibile anche dai documenti di trasporto sottoscritti dai vari responsabili della società attrice riguardo la fornitura di gasolio da luglio 2022 a settembre 2023. L'opposta precisa che, a fronte del debito dedotto con le fatture allegata nella fase monitoria, parte attrice ha versato soltanto la somma di euro
3.297,63. L'opposta deduce altresì che la qualità del gasolio e dette fatture non risultano contestati e che dette fatture sono state annotate nelle scritture contabili dell'opponente. Contesta la cessione del credito a favore dei due istituti di credito come dedotto da parte attrice, così come contesta i pagamenti dedotti da controparte precisando che detti asseriti pagamenti debbano riferirsi ad altri quantitativi di gasolio forniti in precedenza e non ancora pagati ha Parte_2 concluso per la concessione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.
111/24 in quanto l'opposizione non risulta essere fondata su prova scritta né sono state offerte prove di pronta soluzione e per il rigetto dell'odierna opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con decreto del 17.10.2024, è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo 111\2024 limitatamente all'importo di euro 455.282,07 in quanto le uniche fatture, tra quelle poste a base del decreto ingiuntivo, che risultano pagate con un documento che si individua chiaramente essere un bonifico bancario sono la fatt. 3494\22 di euro 14.762 e la fatt. 2232\22 per la minore somma di euro 11.224,00 indicata nella causale del bonifico come “saldo”
Con decreto dell'11.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
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L'opposizione va accolta nei limiti che di seguito si espongono.
Risulta pacifico che le parti abbiano intrattenuto, anche in passato, rapporti di fornitura di carburante, così come risulta pacifico che l'odierna opposta ha fornito ad il carburante di cui alle fatture azionate in sede Parte_1 monitoria, stante il difetto di contestazione sul punto da parte di quest'ultima e i documenti di trasporto sottoscritti dalla medesima opponente, come prodotti dalla
Controparte_1
Parte opponente fonda la presente opposizione sulla “particolare confusione” delle fatture azionate dall'opposta e sulla qualità del carburante ricevuto da
2 Nr. 631\2024 R.G.
quest'ultima, senza nulla addurre a sostegno dell'avvenuto pagamento delle medesime fatture.
L'oggetto del presente giudizio di opposizione non concerne la qualità della merce consegnata, bensì l'avvenuto pagamento o meno della medesima.
Come già rilevato con il decreto 17.10.2024 le uniche fatture, tra quelle poste a base del decreto ingiuntivo, che risultano pagate con un documento che si individua chiaramente essere un bonifico bancario sono la fatt. 3494\22 di euro
14.762 e la fatt. 2232\22 per la minore somma di euro 11.224,00 indicata nella causale del bonifico come “saldo”.
Se è vero che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto del solo accordo tra loro intercorso va rilevato come di detto accordo -avente ad oggetto la cessione delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo- nella fattispecie in esame, così come dell'avvenuto pagamento in favore dell'asserita cessionaria, non è stata fornita alcuna prova concludente.
Null'altro è stato provato dall'opponente che, pertanto, va condannata al pagamento della minor somma di euro 455.282,07.
Il decreto ingiuntivo va revocato limitatamente all'importo indicato a titolo di capitale ingiunto essendo lo stesso risultato minore.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede: accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 111\2024.
Condanna ( al pagamento in Parte_1 P.IVA_1 favore del Controparte_1
( ) della somma di euro 455.282,07, oltre
[...] P.IVA_2 interessi come da ricorso monitorio.
Condanna l'opponente al pagamento in favore della convenuta delle spese della fase monitoria, nella misura già liquidata in sede monitoria, e al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 11.000,00 a titolo di compensi otre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 15/04/2025
Il Giudice est.
dott. Umberto Rana
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Nr. 631\2024 R.G.