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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/06/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3698/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3698/2023 promossa da:
con avv. Giordano Carraro Parte_1
ricorrente contro con avv. Alessandro Frizzarin CP_1
resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Sia disposta e pronunciata la separazione personale dei coniugi, sigg. Parte_1
e , alle seguenti condizioni:
[...] CP_1
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove creda, con reciproca autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
1 2) nulla per quanto riguarda reciproci contributi di mantenimento o di natura alimentare né in merito all'assegnazione della casa coniugale;
3) nulla con riferimento a contributi di alcun genere per i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti. Con rigetto della domanda di addebito avanzata dal resistente sig. e di risarcimento danni. Con integrale compensazione di spese. CP_1
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, in accoglimento delle domande del convenuto, ogni contraria eccezione ed istanza disattesa e respinta, ed in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, disporre e pronunciare la separazione personale dei coniugi sig.ri e alle seguenti CP_1 Parte_1
CONDIZIONI NEL MERITO
Dichiarare separati i coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente, libero ciascuno di fissare la residenza ove meglio crede, con l'obbligo del mutuo rispetto, comunicandosi l'un l'altro ogni variazione di residenza, domicilio o dimora, ordinando ai pubblici uffici competenti di procedere con l'annotazione dell'emananda sentenza.
Addebitare la responsabilità della separazione coniugale in capo alla sig.ra
per grave e comprovata violazione dei doveri coniugali di fedeltà Parte_1
coniugale, di cura, collaborazione e di assistenza morale e materiale tra coniugi, nonché di coabitazione, assunti con il matrimonio.
Condannare la stessa sig.ra al risarcimento dei danni, Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale, alla vita di relazione) nei confronti del sig. per la somma che verrà ritenuta congrua e di giustizia, CP_1 all'esito dell'istruttoria del presente giudizio.
Assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi e le pertinenze al sig. CP_1
che vi abiterà con il figlio . Per_1
Condannare il resistente al pagamento di onorari, competenze e spese di giudizio.
Con sentenza esecutiva per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.06.2023 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Selvazzano Dentro in data 14.06.1987 CP_1
e che dalla loro unione sono nati i figli (il 12.1.1990) ed (il 13.11.1996), Per_2 Per_1
chiedeva la pronuncia della separazione, allegando il definitivo deteriorarsi del rapporto
2 coniugale a causa di reciproche spigolosità caratteriali e differenze sostanziali di visione della vita.
Parte resistente si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di separazione, chiedendo l'addebito alla moglie, la condanna della stessa al risarcimento del danno biologico, morale e alla vita di relazione patito dal resistente, l'assegnazione a sé della casa coniugale.
Allegava a sostegno che la convivenza coniugale era divenuta intollerabile a causa di una relazione extraconiugale della resistente e dell'abbandono da parte sua del tetto coniugale, fatti in conseguenza dei quali il resistente era costretto a rivolgersi alle cure di uno psicologo. Quanto ai figli precisava che mentre il primogenito era economicamente indipendente, il figlio abitava ancora presso di lui e non aveva Per_1
una propria autonomia economica
All'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 01.12.2023 il Giudice delegato, sentiti i coniugi ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava all'udienza del 09.05.2024 per l'audizione dei testi e per l'interpello.
All'udienza del 09.05.2024 veniva dato corso alla assunzione delle prove ammesse e il
Giudice fissava l'udienza del 15.04.2025 per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.
All'udienza del 15.4.2025 le parti si riportavano agli scritti conclusivi e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
1.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c. Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2.
Il resistente ha chiesto che la separazione sia addebitata a . A Parte_1
fondamento della domanda, ha allegato che la convivenza è divenuta CP_1
intollerabile a causa: di una relazione sentimentale extraconiugale intrattenuta da luglio
2021 dalla con tale conosciuto tramite facebook, e autore di Pt_1 Persona_3 una c.d. “truffa amorosa” ai suoi danni;
dell'abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente e della violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale.
3 La domanda di addebito della separazione alla ricorrente è fondata.
In particolare, risulta provata la relazione extraconiugale “virtuale” della con Pt_1 tale sedicente e la sua efficacia causale nel determinare l'intollerabilità Persona_3
della prosecuzione della convivenza.
In primo luogo, la parte resistente ha depositato i messaggi scambiati tra la ricorrente e il (le cui effigi sono state depositate ai doc. 7 e 8 Parte_1 Persona_3
della parte resistente), il cui contenuto rende evidente l'interesse amoroso sotteso alla conversazione (doc. 10 : “I need you”; doc. 11 “Ti voglio tanto bene”; doc. 13: “Ciao
spero che non mi dimenticherai perché ti amo sinceramente il mio amore per Pt_1
te è sempre stato sincero. Preferirei morire piuttosto che dimenticarti che tieni i tuoi soldi l'unica cosa che voglio voglio il tuo amore ti renderò felice perché io sono il tuo destino”; doc 17: “Ascolta come ti dico tesoro non mi interessa quante donne vogliono stare con me ho già fatto la mia scelta sei tu ho scelto e ti amo sinceramente non per niente ma ti amo ed è molto sincero”).
In secondo luogo, all'udienza del 09.05.2024 è stato sentito il figlio della coppia - che ha confermato come effettivamente a luglio del 2021 il fratello Parte_2
avesse avvertito il padre del fatto che la madre teneva contatti col soggetto sopra Per_1
indicato e come il rapporto fosse poi stato scoperto anche dalla sua futura moglie durante un viaggio di famiglia in Sardegna ad agosto del 2021 (audizione di Pt_2
: “Durante la vacanza in Sardegna è venuto fuori che mia madre intratteneva
[...] una chat con questa persona, là c'era anche mia moglie, e in quel momento l'abbiamo messa in allerta su questo tipo di interazione. Con mia moglie abbiamo cercato le foto su internet ed è uscito che l'identità di questa persona non era reale e abbiamo messo in guardia mia mamma. Non so se la relazione era amorosa, so solo che si scambiavano dei messaggi. Ho visto dei messaggi, non ricordo esattamente il contenuto ma erano del tipo che mia madre era importante per questa persona. Le risposte di mia madre assecondavano questa persona ed erano di apprezzamento” ed inoltre “mia moglie mi ha detto guarda tua madre mi ha fatto vedere che si sta scrivendo con questa persona e bisogna parlarci per avvertirla”, ed ancora “io so che la mamma è stata a
Granada da mio fratello , poi, mio fratello quando è tornato mi ha raccontato Per_1
che anche lui ha visto che la mamma stava scrivendo a questa persona tanto che mio fratello mi ha detto di aver preso la chiamata dicendo all'interlocutore di lasciar stare mia madre e anche di vedersi se aveva coraggio”).
4 A fronte di tali evidenze documentali e testimoniali non appare credibile la versione offerta dalla ricorrente di un mero rapporto di amicizia, smentito dal contenuto dei messaggi prodotti.
Peraltro, risulta anche provato dal resistente che il rapporto coniugale sino al momento di tale relazione amorosa era sereno: i coniugi, infatti, si erano recati a luglio del 2021 in visita dal figlio in Spagna e ad agosto 2021 avevano fatto una vacanza di famiglia con il figlio e la sua fidanzata, situazioni queste incompatibili con una crisi familiare Per_2
irreversibile. Peraltro, sempre il teste ha riferito che il padre, Parte_2
nonostante la scoperta delle chat, aveva cercato di mantenere la relazione con la madre e come quest'ultima si fosse sentita in colpa e avesse detto che “non l'avrebbe più fatto”.
A nulla rileva, infine, per escludere la responsabilità dell'addebito il fatto che la relazione sentimentale intrattenuta con il sedicente sia rimasta confinata Per_3
all'ambito dello scambio di messaggi tramite social network (Cass. civ. 8750/2022).
La separazione deve pertanto essere addebitata a Parte_1
3.
Il resistente ha chiesto che la moglie venga condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non cagionato ai suoi danni.
La domanda di condanna della ricorrente al risarcimento dei danni subiti dal marito a causa dei comportamenti contrari ai doveri matrimoniali è infondata.
Il resistente infatti, pur avendo fornito supporto probatorio con riguardo ai comportamenti contrari ai doveri matrimoniali della moglie, non ha circostanziato in alcun modo i danni che ne sarebbero derivati;
in particolare, alcuna prova è stata fornita rispetto ha un eventuale nesso tra gli accadimenti matrimoniali e il ricovero subito a settembre 2022 (documenti 25-26), cagionato invece d una caduta accidentale, nè è stata data prova di alcuna conseguenza diretta patita dal resistente rispetto ai fatti che hanno condotto alla pronuncia di addebito della responsabilità per la separazione.
4.
Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale in favore del resistente, la stessa deve essere rigettata per mancanza dei presupposti.
E infatti, va rilevato che il figlio minore della coppia ha oggi 29 anni e ha da Per_1
tempo trovato un lavoro autonomo seppure con contratti a tempo determinato.
5 La domanda di assegnazione della casa coniugale, pertanto, in assenza di prole non economicamente autosufficiente, va rigettata, restando il bene de quo sottoposto alle ordinarie regole in materia di proprietà.
5.
Tenuto conto dell'addebito della separazione in capo alla ricorrente, le spese di lite vanno poste a carico di e liquidate, secondo quanto previsto dal D.M. Parte_1
55/2014 come aggiornato, in € 7.616,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria;
€ 2.905,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%,
I.V.A. e c.p.a
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18.6.1964, e nato a [...] il [...], con CP_1
addebito della responsabilità della separazione a;
Parte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal resistente;
4) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dal resistente;
5) condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 7.616. oltre i.v.a., c.p.a. e spese Parte_3
generali.
Così deciso in PADOVA, nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Presidente rel.
Barbara De Munari
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3698/2023 promossa da:
con avv. Giordano Carraro Parte_1
ricorrente contro con avv. Alessandro Frizzarin CP_1
resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Sia disposta e pronunciata la separazione personale dei coniugi, sigg. Parte_1
e , alle seguenti condizioni:
[...] CP_1
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove creda, con reciproca autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
1 2) nulla per quanto riguarda reciproci contributi di mantenimento o di natura alimentare né in merito all'assegnazione della casa coniugale;
3) nulla con riferimento a contributi di alcun genere per i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti. Con rigetto della domanda di addebito avanzata dal resistente sig. e di risarcimento danni. Con integrale compensazione di spese. CP_1
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, in accoglimento delle domande del convenuto, ogni contraria eccezione ed istanza disattesa e respinta, ed in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, disporre e pronunciare la separazione personale dei coniugi sig.ri e alle seguenti CP_1 Parte_1
CONDIZIONI NEL MERITO
Dichiarare separati i coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente, libero ciascuno di fissare la residenza ove meglio crede, con l'obbligo del mutuo rispetto, comunicandosi l'un l'altro ogni variazione di residenza, domicilio o dimora, ordinando ai pubblici uffici competenti di procedere con l'annotazione dell'emananda sentenza.
Addebitare la responsabilità della separazione coniugale in capo alla sig.ra
per grave e comprovata violazione dei doveri coniugali di fedeltà Parte_1
coniugale, di cura, collaborazione e di assistenza morale e materiale tra coniugi, nonché di coabitazione, assunti con il matrimonio.
Condannare la stessa sig.ra al risarcimento dei danni, Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale, alla vita di relazione) nei confronti del sig. per la somma che verrà ritenuta congrua e di giustizia, CP_1 all'esito dell'istruttoria del presente giudizio.
Assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi e le pertinenze al sig. CP_1
che vi abiterà con il figlio . Per_1
Condannare il resistente al pagamento di onorari, competenze e spese di giudizio.
Con sentenza esecutiva per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.06.2023 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Selvazzano Dentro in data 14.06.1987 CP_1
e che dalla loro unione sono nati i figli (il 12.1.1990) ed (il 13.11.1996), Per_2 Per_1
chiedeva la pronuncia della separazione, allegando il definitivo deteriorarsi del rapporto
2 coniugale a causa di reciproche spigolosità caratteriali e differenze sostanziali di visione della vita.
Parte resistente si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di separazione, chiedendo l'addebito alla moglie, la condanna della stessa al risarcimento del danno biologico, morale e alla vita di relazione patito dal resistente, l'assegnazione a sé della casa coniugale.
Allegava a sostegno che la convivenza coniugale era divenuta intollerabile a causa di una relazione extraconiugale della resistente e dell'abbandono da parte sua del tetto coniugale, fatti in conseguenza dei quali il resistente era costretto a rivolgersi alle cure di uno psicologo. Quanto ai figli precisava che mentre il primogenito era economicamente indipendente, il figlio abitava ancora presso di lui e non aveva Per_1
una propria autonomia economica
All'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 01.12.2023 il Giudice delegato, sentiti i coniugi ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava all'udienza del 09.05.2024 per l'audizione dei testi e per l'interpello.
All'udienza del 09.05.2024 veniva dato corso alla assunzione delle prove ammesse e il
Giudice fissava l'udienza del 15.04.2025 per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.
All'udienza del 15.4.2025 le parti si riportavano agli scritti conclusivi e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
1.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c. Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2.
Il resistente ha chiesto che la separazione sia addebitata a . A Parte_1
fondamento della domanda, ha allegato che la convivenza è divenuta CP_1
intollerabile a causa: di una relazione sentimentale extraconiugale intrattenuta da luglio
2021 dalla con tale conosciuto tramite facebook, e autore di Pt_1 Persona_3 una c.d. “truffa amorosa” ai suoi danni;
dell'abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente e della violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale.
3 La domanda di addebito della separazione alla ricorrente è fondata.
In particolare, risulta provata la relazione extraconiugale “virtuale” della con Pt_1 tale sedicente e la sua efficacia causale nel determinare l'intollerabilità Persona_3
della prosecuzione della convivenza.
In primo luogo, la parte resistente ha depositato i messaggi scambiati tra la ricorrente e il (le cui effigi sono state depositate ai doc. 7 e 8 Parte_1 Persona_3
della parte resistente), il cui contenuto rende evidente l'interesse amoroso sotteso alla conversazione (doc. 10 : “I need you”; doc. 11 “Ti voglio tanto bene”; doc. 13: “Ciao
spero che non mi dimenticherai perché ti amo sinceramente il mio amore per Pt_1
te è sempre stato sincero. Preferirei morire piuttosto che dimenticarti che tieni i tuoi soldi l'unica cosa che voglio voglio il tuo amore ti renderò felice perché io sono il tuo destino”; doc 17: “Ascolta come ti dico tesoro non mi interessa quante donne vogliono stare con me ho già fatto la mia scelta sei tu ho scelto e ti amo sinceramente non per niente ma ti amo ed è molto sincero”).
In secondo luogo, all'udienza del 09.05.2024 è stato sentito il figlio della coppia - che ha confermato come effettivamente a luglio del 2021 il fratello Parte_2
avesse avvertito il padre del fatto che la madre teneva contatti col soggetto sopra Per_1
indicato e come il rapporto fosse poi stato scoperto anche dalla sua futura moglie durante un viaggio di famiglia in Sardegna ad agosto del 2021 (audizione di Pt_2
: “Durante la vacanza in Sardegna è venuto fuori che mia madre intratteneva
[...] una chat con questa persona, là c'era anche mia moglie, e in quel momento l'abbiamo messa in allerta su questo tipo di interazione. Con mia moglie abbiamo cercato le foto su internet ed è uscito che l'identità di questa persona non era reale e abbiamo messo in guardia mia mamma. Non so se la relazione era amorosa, so solo che si scambiavano dei messaggi. Ho visto dei messaggi, non ricordo esattamente il contenuto ma erano del tipo che mia madre era importante per questa persona. Le risposte di mia madre assecondavano questa persona ed erano di apprezzamento” ed inoltre “mia moglie mi ha detto guarda tua madre mi ha fatto vedere che si sta scrivendo con questa persona e bisogna parlarci per avvertirla”, ed ancora “io so che la mamma è stata a
Granada da mio fratello , poi, mio fratello quando è tornato mi ha raccontato Per_1
che anche lui ha visto che la mamma stava scrivendo a questa persona tanto che mio fratello mi ha detto di aver preso la chiamata dicendo all'interlocutore di lasciar stare mia madre e anche di vedersi se aveva coraggio”).
4 A fronte di tali evidenze documentali e testimoniali non appare credibile la versione offerta dalla ricorrente di un mero rapporto di amicizia, smentito dal contenuto dei messaggi prodotti.
Peraltro, risulta anche provato dal resistente che il rapporto coniugale sino al momento di tale relazione amorosa era sereno: i coniugi, infatti, si erano recati a luglio del 2021 in visita dal figlio in Spagna e ad agosto 2021 avevano fatto una vacanza di famiglia con il figlio e la sua fidanzata, situazioni queste incompatibili con una crisi familiare Per_2
irreversibile. Peraltro, sempre il teste ha riferito che il padre, Parte_2
nonostante la scoperta delle chat, aveva cercato di mantenere la relazione con la madre e come quest'ultima si fosse sentita in colpa e avesse detto che “non l'avrebbe più fatto”.
A nulla rileva, infine, per escludere la responsabilità dell'addebito il fatto che la relazione sentimentale intrattenuta con il sedicente sia rimasta confinata Per_3
all'ambito dello scambio di messaggi tramite social network (Cass. civ. 8750/2022).
La separazione deve pertanto essere addebitata a Parte_1
3.
Il resistente ha chiesto che la moglie venga condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non cagionato ai suoi danni.
La domanda di condanna della ricorrente al risarcimento dei danni subiti dal marito a causa dei comportamenti contrari ai doveri matrimoniali è infondata.
Il resistente infatti, pur avendo fornito supporto probatorio con riguardo ai comportamenti contrari ai doveri matrimoniali della moglie, non ha circostanziato in alcun modo i danni che ne sarebbero derivati;
in particolare, alcuna prova è stata fornita rispetto ha un eventuale nesso tra gli accadimenti matrimoniali e il ricovero subito a settembre 2022 (documenti 25-26), cagionato invece d una caduta accidentale, nè è stata data prova di alcuna conseguenza diretta patita dal resistente rispetto ai fatti che hanno condotto alla pronuncia di addebito della responsabilità per la separazione.
4.
Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale in favore del resistente, la stessa deve essere rigettata per mancanza dei presupposti.
E infatti, va rilevato che il figlio minore della coppia ha oggi 29 anni e ha da Per_1
tempo trovato un lavoro autonomo seppure con contratti a tempo determinato.
5 La domanda di assegnazione della casa coniugale, pertanto, in assenza di prole non economicamente autosufficiente, va rigettata, restando il bene de quo sottoposto alle ordinarie regole in materia di proprietà.
5.
Tenuto conto dell'addebito della separazione in capo alla ricorrente, le spese di lite vanno poste a carico di e liquidate, secondo quanto previsto dal D.M. Parte_1
55/2014 come aggiornato, in € 7.616,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria;
€ 2.905,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%,
I.V.A. e c.p.a
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18.6.1964, e nato a [...] il [...], con CP_1
addebito della responsabilità della separazione a;
Parte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal resistente;
4) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dal resistente;
5) condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 7.616. oltre i.v.a., c.p.a. e spese Parte_3
generali.
Così deciso in PADOVA, nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Presidente rel.
Barbara De Munari
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