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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 6290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6290 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel. dott. Maurizio Manzi giudice dott. Flora Mazzaro giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 54172 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 posta in deliberazione all'udienza del 19-
11-2024 e vertente
T R A
A.ZI.M.U.T. Parte_1 con sede in Roma, C.F.: REA nr.1091413, in persona P.IVA_1 dell'Amministrazione Unico e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
Aldo Fontanelli e dall'avv. Daniel F.A. Zavitteri, con studio in
Roma alla Via Andrea Bregno n. 45, presso cui è eletto domicilio in virtù di procura ed elezione di domicilio in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
Pag. 1 a 8
Controparte_1
(C.F. ; P.IVA ), con sede in in P.IVA_2 P.IVA_3 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Barchielli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Piazza dell'Indipendenza n. 10, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il giorno 20/07/2022, la citava in giudizio la Parte_2 [...]
dinanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentire P_ accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito: in via preliminare:
- accogliere l'istanza cautelare e per l'effetto sospendere e/o revocare, anche inaudita altera parte, disponendo all'occorrenza che si proceda alla nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c., le due delibere assunte dall'Assemblea dei soci della società “ Parte_3 rispettivamente in data 23 aprile 2022 e in data 29 aprile 2022, per tutti i motivi suesposti, con ogni consequenziale effetto e provvedimento di legge. in via principale e nel merito: dichiarare nulle e/o invalide e/o annullare le due delibere assunte dall'Assemblea dei soci della società “
[...]
rispettivamente in data 23 aprile 2022 Parte_3
e in data 29 aprile 2022, per tutti i motivi suesposti, con ogni consequenziale effetto e provvedimento di legge.
- Con vittoria di spese e di compensi di lite.”
A sostegno delle domande l'attrice deduceva che con le due delibere assembleari impugnate, adottate i giorni 23 e 29 aprile
Pag. 2 a 8 2022, era stato illegittimamente ed arbitrariamente escluso dalla compagine societaria il socio minoritario privato ed era Pt_2 stato nominato un nuovo organo amministrativo.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Roma rigettare l'istanza cautelare e le domande proposte da nei confronti di in Parte_2 Controparte_2 quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Svolta l'istruttoria sulla base della documentazione versata in atti dalle parti, all'udienza del 19-11-2024 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande dell'attrice sono infondate e deve pertanto essere respinte.
Occorre innanzitutto evidenziare che i soci della P_
erano il e
[...] Controparte_3 Parte_2 Parte_1
e che la è una società mista pubblico
[...] Controparte_2 privata che per disciplina comunitaria non può ricevere affidamenti di servizi da parte del se non: CP_3
- previa ripubblicizzazione e configurazione in regime di in house providing, con liquidazione (esclusione) del socio privato
; Parte_2
- mediante espletamento di una gara a doppio oggetto per individuare il nuovo partner privato, anche in questo caso con liquidazione (esclusione) del socio privato Parte_2
Il si è determinato a dar corso a tutte le Controparte_3 attività necessarie alla trasformazione di in Controparte_2 società a totale capitale pubblico (in house), prima di procedere a nuovo affidamento dei suddetti servizi nei confronti della medesima.
Pag. 3 a 8 Nelle società miste il ruolo di socio privato non è legato alla durata della società, come avviene nelle società di diritto comune, ma è invece inscindibilmente connesso alle disposizioni speciali di derivazione comunitaria, che legano tale status alla durata del servizio affidato (art. 17, comma 3, TUSP): la possibilità di ingresso del socio privato nelle società pubbliche che erogano pubblici servizi, è limitata al tempo connesso alla durata dell'appalto o della concessione dei servizi, la cui scadenza comporta l'esclusione del socio.
La possibilità di ingresso nel socio privato nelle società pubbliche che erogano pubblici servizi è limitata soltanto per il tempo connesso alla durata dell'appalto o della concessione dei servizi, la cui scadenza comporta l'esclusione del socio e ciò al fine di assicurare gli obblighi di evidenza pubblica ed evitare che conservando a tempo indeterminato il ruolo di socio, il privato possa pretendere l'affidamento diretto di servizi, i quali non posso essere erogati se non dalla società in controllo pubblico di cui lo stesso si trova ad essere socio.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.lgs 175 del
2016, infatti, “3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio”.
L'art. 9 dello Statuto di (in sintonia con Controparte_2 detto art. 17), avente ad oggetto “Trasferimento delle azioni”, stabilisce poi ai commi 1 e 2 che “Salvo il disposto di cui all'art. 5 del presente Statuto, il trasferimento delle azioni avviene nel rispetto dell'art. 10 comma 2 d.lgs. n. 175/2016. In ogni caso le azioni trasferite a soggetto privato, in esito a procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 1,
d.lgs. n. 175/2016, dovranno essere da quest'ultimo obbligatoriamente ritrasferite, anche nel rispetto di quanto stabilito negli atti di gara e di affidamento, al socio pubblico
Pag. 4 a 8 maggioritario o al nuovo soggetto privato subentrante a seguito di nuova procedura, in esito alla risoluzione e/o cessazione del contratto di servizio;
diversamente potrà essere deliberata dall'Assemblea l'esclusione del socio”.
Deve quindi concludersi che l'art. 9, comma 2, dello Statuto di prevede il diritto del socio pubblico di Controparte_2 maggioranza ad ottenere il ritrasferimento delle azioni del socio privato al momento della risoluzione e/o cessazione del contratto di servizio stipulato tra il e (società CP_3 Controparte_2 mista); è quindi evidente che in forza dell'art. 9 comma 2 dello
Statuto di il socio privato debba trasferire Controparte_2
(restituire) le azioni di sua proprietà e se il socio privato si rifiuta può essere escluso dall'Assemblea dei soci;
nel caso in esame, l'assemblea dei soci, in forza di detto art. 9 dello statuto, ha deliberato l'esclusione del socio privato con conseguente disponibilità a corrispondergli il valore delle azioni accertato da un soggetto terzo nominato dal Presidente del
Tribunale delle Imprese competente, secondo le norme civilistiche che disciplinano l'assimilabile ipotesi del recesso.
Tale evento è intervenuto dopo che il Presidente di
[...]
su mandato del Consiglio di Amministrazione, con nota P_ prot. 463 del 17 marzo 2022 aveva invitato a Parte_2 voler ritrasferire al Comune le azioni private di Controparte_2 al prezzo di € 4.120.000,00, in considerazione della perizia giurata rimessa al Comune di dal dott. e dopo CP_1 Persona_1 che la società aveva dichiarato di restare in attesa di formale riscontro entro dieci giorni dal ricevimento della stessa comunicazione “rappresentando che in caso di rifiuto o di mancato riscontro si sarebbe proceduto con gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 9 dello Statuto”; con nota del Parte_2
25 marzo 2022, prot. 504, non ha accettato di procedere a detto ritrasferimento, di tal che il ché il Comune di Rieti si è determinato a richiedere la convocazione dell'assemblea.
Risulta che il consiglio di amministrazione di P_
, in conseguenza di quanto sopra e in ragione di quanto
[...]
Pag. 5 a 8 stabilito dall'art. 2437 ter, comma 2, c.c., ha comunicato ai due soci, nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea volta a decidere in merito all'esclusione del socio il valore delle azioni determinato dallo stesso Parte_2 consiglio di amministrazione, attraverso la relazione illustrativa del 8 aprile 2022, sentito il parere del Collegio Sindacale e del
Revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2437 ter, comma 5,
c.c.
All'esito, quindi, l'Assemblea dei soci di ha Controparte_2 deliberato in data 23 aprile 2022 l'esclusione del socio Parte_2
ai sensi dell'art. 9, comma 2, secondo periodo, dello
[...]
Statuto, per poter procedere, successivamente, al nuovo affidamento alla società in house;
nel corso della stessa assemblea, il socio ha contestato il valore delle Controparte_3 azioni determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437 ter, comma 5, c.c. ed è, dunque, risultato necessario procedere secondo quanto stabilito dall'art. 2437 ter, comma 6, c.c..
Quanto avvenuto appare coerente con la normativa indicata atteso che, diversamente opinando, basterebbe il rifiuto da parte del socio privato dell'importo quantificato quale controvalore delle azioni, perché il socio privato potesse pretendere di rimanere socio operativo della società mista ben oltre i termini del contratto di servizio.
Essendo quindi legittima la delibera assembleare del 23 aprile
2022 di esclusione del socio privato, è pertanto legittima, conseguentemente, la successiva delibera 29 aprile 2022 in cui è stato impedito al socio privato di partecipare in quanto escluso e privo del diritto di voto (pur mantenendo la titolarità della partecipazione e la qualità formale di socio fino al momento della liquidazione della partecipazione).
L'art. 2366, IV co., c.c. prescrive che, in mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale, riferito ai soli soci che possono esercitare il loro
Pag. 6 a 8 diritto di voto all'assemblea, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
Il Tribunale con riferimento all'assembla totalitaria di cui all'art. 2366, comma 4, c.c., concorda con quanto sostenuto da autorevole dottrina secondo cui: “argomentando dagli artt. 2368,
3° co. e 2370 si trae il principio secondo il quale i quozienti di capitale vanno computati prendendo come base di calcolo tutti e soli gli aventi diritto al voto, in considerazione degli argomenti in discussione: quindi va qualificata come totalitaria l'assemblea alla quale intervengono, oltre agli indicati organi sociali, tutti i soci che rappresentano l'intero capitale al quale spetta il diritto di voto…”; l“intero capitale sociale”, vista l'avvenuta esclusione del socio privato e la perdita del medesimo con effetto immediato dei diritti sociali, era dunque “costituito” dal socio pubblico, ossia il il quale era quindi l'unico Controparte_3 socio in grado procedere alla nomina degli amministratori.
La natura assorbente delle argomentazioni che precedono, esonera il Collegio dall'esaminare le altre questioni dedotte.
Ad colorandum, deve in ultimo essere evidenziato che all'esito del procedimento di Volontaria Giurisdizione, iscritto al R.G.
9110/2022 l'esperto nominato dal Tribunale di Roma, dott. Per_2
, ha depositato la relazione ex art. 2437-ter, comma 6,
[...]
c.c. per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni del socio escluso ( , stimando il valore delle Parte_2 azioni del socio privato in € 5.044.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
Pag. 7 a 8 respinge le domande proposte da Parte_2
nei confronti della
[...] Controparte_1
;
[...] condanna alla refusione, Parte_2 in favore della delle Controparte_1 spese di lite, che liquida per compensi professionali, in complessivi € 7.895,00, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 8-4-2025
il Presidente est.
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel. dott. Maurizio Manzi giudice dott. Flora Mazzaro giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 54172 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 posta in deliberazione all'udienza del 19-
11-2024 e vertente
T R A
A.ZI.M.U.T. Parte_1 con sede in Roma, C.F.: REA nr.1091413, in persona P.IVA_1 dell'Amministrazione Unico e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
Aldo Fontanelli e dall'avv. Daniel F.A. Zavitteri, con studio in
Roma alla Via Andrea Bregno n. 45, presso cui è eletto domicilio in virtù di procura ed elezione di domicilio in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
Pag. 1 a 8
Controparte_1
(C.F. ; P.IVA ), con sede in in P.IVA_2 P.IVA_3 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Barchielli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Piazza dell'Indipendenza n. 10, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il giorno 20/07/2022, la citava in giudizio la Parte_2 [...]
dinanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentire P_ accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito: in via preliminare:
- accogliere l'istanza cautelare e per l'effetto sospendere e/o revocare, anche inaudita altera parte, disponendo all'occorrenza che si proceda alla nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c., le due delibere assunte dall'Assemblea dei soci della società “ Parte_3 rispettivamente in data 23 aprile 2022 e in data 29 aprile 2022, per tutti i motivi suesposti, con ogni consequenziale effetto e provvedimento di legge. in via principale e nel merito: dichiarare nulle e/o invalide e/o annullare le due delibere assunte dall'Assemblea dei soci della società “
[...]
rispettivamente in data 23 aprile 2022 Parte_3
e in data 29 aprile 2022, per tutti i motivi suesposti, con ogni consequenziale effetto e provvedimento di legge.
- Con vittoria di spese e di compensi di lite.”
A sostegno delle domande l'attrice deduceva che con le due delibere assembleari impugnate, adottate i giorni 23 e 29 aprile
Pag. 2 a 8 2022, era stato illegittimamente ed arbitrariamente escluso dalla compagine societaria il socio minoritario privato ed era Pt_2 stato nominato un nuovo organo amministrativo.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Roma rigettare l'istanza cautelare e le domande proposte da nei confronti di in Parte_2 Controparte_2 quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Svolta l'istruttoria sulla base della documentazione versata in atti dalle parti, all'udienza del 19-11-2024 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande dell'attrice sono infondate e deve pertanto essere respinte.
Occorre innanzitutto evidenziare che i soci della P_
erano il e
[...] Controparte_3 Parte_2 Parte_1
e che la è una società mista pubblico
[...] Controparte_2 privata che per disciplina comunitaria non può ricevere affidamenti di servizi da parte del se non: CP_3
- previa ripubblicizzazione e configurazione in regime di in house providing, con liquidazione (esclusione) del socio privato
; Parte_2
- mediante espletamento di una gara a doppio oggetto per individuare il nuovo partner privato, anche in questo caso con liquidazione (esclusione) del socio privato Parte_2
Il si è determinato a dar corso a tutte le Controparte_3 attività necessarie alla trasformazione di in Controparte_2 società a totale capitale pubblico (in house), prima di procedere a nuovo affidamento dei suddetti servizi nei confronti della medesima.
Pag. 3 a 8 Nelle società miste il ruolo di socio privato non è legato alla durata della società, come avviene nelle società di diritto comune, ma è invece inscindibilmente connesso alle disposizioni speciali di derivazione comunitaria, che legano tale status alla durata del servizio affidato (art. 17, comma 3, TUSP): la possibilità di ingresso del socio privato nelle società pubbliche che erogano pubblici servizi, è limitata al tempo connesso alla durata dell'appalto o della concessione dei servizi, la cui scadenza comporta l'esclusione del socio.
La possibilità di ingresso nel socio privato nelle società pubbliche che erogano pubblici servizi è limitata soltanto per il tempo connesso alla durata dell'appalto o della concessione dei servizi, la cui scadenza comporta l'esclusione del socio e ciò al fine di assicurare gli obblighi di evidenza pubblica ed evitare che conservando a tempo indeterminato il ruolo di socio, il privato possa pretendere l'affidamento diretto di servizi, i quali non posso essere erogati se non dalla società in controllo pubblico di cui lo stesso si trova ad essere socio.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.lgs 175 del
2016, infatti, “3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio”.
L'art. 9 dello Statuto di (in sintonia con Controparte_2 detto art. 17), avente ad oggetto “Trasferimento delle azioni”, stabilisce poi ai commi 1 e 2 che “Salvo il disposto di cui all'art. 5 del presente Statuto, il trasferimento delle azioni avviene nel rispetto dell'art. 10 comma 2 d.lgs. n. 175/2016. In ogni caso le azioni trasferite a soggetto privato, in esito a procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 1,
d.lgs. n. 175/2016, dovranno essere da quest'ultimo obbligatoriamente ritrasferite, anche nel rispetto di quanto stabilito negli atti di gara e di affidamento, al socio pubblico
Pag. 4 a 8 maggioritario o al nuovo soggetto privato subentrante a seguito di nuova procedura, in esito alla risoluzione e/o cessazione del contratto di servizio;
diversamente potrà essere deliberata dall'Assemblea l'esclusione del socio”.
Deve quindi concludersi che l'art. 9, comma 2, dello Statuto di prevede il diritto del socio pubblico di Controparte_2 maggioranza ad ottenere il ritrasferimento delle azioni del socio privato al momento della risoluzione e/o cessazione del contratto di servizio stipulato tra il e (società CP_3 Controparte_2 mista); è quindi evidente che in forza dell'art. 9 comma 2 dello
Statuto di il socio privato debba trasferire Controparte_2
(restituire) le azioni di sua proprietà e se il socio privato si rifiuta può essere escluso dall'Assemblea dei soci;
nel caso in esame, l'assemblea dei soci, in forza di detto art. 9 dello statuto, ha deliberato l'esclusione del socio privato con conseguente disponibilità a corrispondergli il valore delle azioni accertato da un soggetto terzo nominato dal Presidente del
Tribunale delle Imprese competente, secondo le norme civilistiche che disciplinano l'assimilabile ipotesi del recesso.
Tale evento è intervenuto dopo che il Presidente di
[...]
su mandato del Consiglio di Amministrazione, con nota P_ prot. 463 del 17 marzo 2022 aveva invitato a Parte_2 voler ritrasferire al Comune le azioni private di Controparte_2 al prezzo di € 4.120.000,00, in considerazione della perizia giurata rimessa al Comune di dal dott. e dopo CP_1 Persona_1 che la società aveva dichiarato di restare in attesa di formale riscontro entro dieci giorni dal ricevimento della stessa comunicazione “rappresentando che in caso di rifiuto o di mancato riscontro si sarebbe proceduto con gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 9 dello Statuto”; con nota del Parte_2
25 marzo 2022, prot. 504, non ha accettato di procedere a detto ritrasferimento, di tal che il ché il Comune di Rieti si è determinato a richiedere la convocazione dell'assemblea.
Risulta che il consiglio di amministrazione di P_
, in conseguenza di quanto sopra e in ragione di quanto
[...]
Pag. 5 a 8 stabilito dall'art. 2437 ter, comma 2, c.c., ha comunicato ai due soci, nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea volta a decidere in merito all'esclusione del socio il valore delle azioni determinato dallo stesso Parte_2 consiglio di amministrazione, attraverso la relazione illustrativa del 8 aprile 2022, sentito il parere del Collegio Sindacale e del
Revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2437 ter, comma 5,
c.c.
All'esito, quindi, l'Assemblea dei soci di ha Controparte_2 deliberato in data 23 aprile 2022 l'esclusione del socio Parte_2
ai sensi dell'art. 9, comma 2, secondo periodo, dello
[...]
Statuto, per poter procedere, successivamente, al nuovo affidamento alla società in house;
nel corso della stessa assemblea, il socio ha contestato il valore delle Controparte_3 azioni determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437 ter, comma 5, c.c. ed è, dunque, risultato necessario procedere secondo quanto stabilito dall'art. 2437 ter, comma 6, c.c..
Quanto avvenuto appare coerente con la normativa indicata atteso che, diversamente opinando, basterebbe il rifiuto da parte del socio privato dell'importo quantificato quale controvalore delle azioni, perché il socio privato potesse pretendere di rimanere socio operativo della società mista ben oltre i termini del contratto di servizio.
Essendo quindi legittima la delibera assembleare del 23 aprile
2022 di esclusione del socio privato, è pertanto legittima, conseguentemente, la successiva delibera 29 aprile 2022 in cui è stato impedito al socio privato di partecipare in quanto escluso e privo del diritto di voto (pur mantenendo la titolarità della partecipazione e la qualità formale di socio fino al momento della liquidazione della partecipazione).
L'art. 2366, IV co., c.c. prescrive che, in mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale, riferito ai soli soci che possono esercitare il loro
Pag. 6 a 8 diritto di voto all'assemblea, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
Il Tribunale con riferimento all'assembla totalitaria di cui all'art. 2366, comma 4, c.c., concorda con quanto sostenuto da autorevole dottrina secondo cui: “argomentando dagli artt. 2368,
3° co. e 2370 si trae il principio secondo il quale i quozienti di capitale vanno computati prendendo come base di calcolo tutti e soli gli aventi diritto al voto, in considerazione degli argomenti in discussione: quindi va qualificata come totalitaria l'assemblea alla quale intervengono, oltre agli indicati organi sociali, tutti i soci che rappresentano l'intero capitale al quale spetta il diritto di voto…”; l“intero capitale sociale”, vista l'avvenuta esclusione del socio privato e la perdita del medesimo con effetto immediato dei diritti sociali, era dunque “costituito” dal socio pubblico, ossia il il quale era quindi l'unico Controparte_3 socio in grado procedere alla nomina degli amministratori.
La natura assorbente delle argomentazioni che precedono, esonera il Collegio dall'esaminare le altre questioni dedotte.
Ad colorandum, deve in ultimo essere evidenziato che all'esito del procedimento di Volontaria Giurisdizione, iscritto al R.G.
9110/2022 l'esperto nominato dal Tribunale di Roma, dott. Per_2
, ha depositato la relazione ex art. 2437-ter, comma 6,
[...]
c.c. per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni del socio escluso ( , stimando il valore delle Parte_2 azioni del socio privato in € 5.044.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
Pag. 7 a 8 respinge le domande proposte da Parte_2
nei confronti della
[...] Controparte_1
;
[...] condanna alla refusione, Parte_2 in favore della delle Controparte_1 spese di lite, che liquida per compensi professionali, in complessivi € 7.895,00, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 8-4-2025
il Presidente est.
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 8 a 8