TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/12/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4266/2023 R.G.
TRA rappresentato e difeso dagli avv. CORTESE Parte_1
EF e AN EF;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv. Controparte_1
MA GA,CH AN AR e IV FETA' SABRINA;
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato esponeva: Parte_1 di lavorare alle dipendenze della dal Controparte_1
01/08/2014, di essere stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato , part – time , dapprima al 78,95% per trenta ore settimanali e successivamente, da dicembre 2019, al 50%, per venti ore settimanali, inizialmente con la mansione di OSS e successivamente, ossia del 27 Settembre 2019, con la mansione di operaia addetta ai servizi presso l'
[...]
e che le erano stati applicati livelli Controparte_2 retributivi diversi negli anni, a seconda del CCNL di categoria applicato : 4S dal 01/08/2014 al 30/09/2014 CCNL UNEBA;
C2 dall'01/10/2014 al 30/11/2019 CCNL Coop Soc.; 2A dall'01/12/2019 ad oggi CCNL Multiservizi, di aver di fatto svolto mansioni di coordinatrice OSS ( livello
C2 Multiservizi ) dapprima presso l'Ospedale Annunziata di
Cosenza e, successivamente presso l' Controparte_3 sempre sulla base di turni da 6 ore lavorative giornaliere per cinque giorni la settimana, che a far data dal Gennaio 2020 era stata di fatto demansionata ed inquadrata nel livello retributivo 2A CCNL Multiservizi, per come emerge dalle buste paga e dalle comunicazioni inviate a tutti i lavoratori (all.n.23), che invero a far data dall'01/12/2019, in conseguenza di un accordo sindacale raggiunto al fine di scongiurare il licenziamento collettivo dei dipendenti, il datore di lavoro non solo modificava la mansione trasformando il contratto da OSS liv
(C 2 CCNL Multiservizi) ad addetta alle pulizie (liv.A/2), ma modificava anche l'orario di lavoro riducendolo da trenta
(78,95%) ore a venti ore settimanali (50%), che nonostante la illegittima modifica delle condizioni contrattuali relativamente alle mansioni ed all'orario di lavoro
,nei fatti, anche dopo il 2019 aveva continuato a svolgere la mansione a lei assegnata al 78,95% per trenta ore settimanali su cinque giorni la settimana, dunque senza alcuna riduzione dell'orario lavorativo, che il riscontro di tale situazione di fatto era nelle buste paga nelle quali sono state conteggiate durante tutto il periodo lavorativo, dal I Dicembre 2019, dunque in modo continuativo, 10 ore di lavoro supplementare, straordinario festivo e notturno, che si aggiungevano alle venti ore stabilite dal datore di lavoro, che a causa e per effetto del demansionamento, della riduzione oraria e dell'applicazione di un CCNL di categoria più sfavorevole alla dipendente,aveva maturato differenze retributive, una somma pari ad €38.697,01 .
Deduceva l'illegittimità del comportamento datoriale e concludeva chiedendo “Accertare e dichiarare che la ricorrente
è stata impiegata dal datore di lavoro ed ha svolto ininterrottamente dalla data di assunzione a tutt'oggi, anche dopo il Settembre 2019 prestazioni lavorative da lavoro dipendente a tempo indeterminato part- time per 78,98% per trenta ore settimanali con turni di sei ore al giorno per cinque giorni la settimana, nonostante la formale riduzione dell'orario lavorativo part time al 50%, di fatto la ricorrente ha continuato a svolgere l'orario part time al 78,95% come da contratto di assunzione;
DICHIARARE che la ricorrente ha svolto ininterrottamente dalla data di assunzione ad oggi e svolge tuttora lavoro subordinato part time al 78,95% per trenta ore settimanali su cinque giorni alla settimana;
Conseguentemente trasformare il rapporto di lavoro da part time al 50% venti ore settimanali al 78,50% trenta ore settimanali, con ogni altro effetto di Legge;
Accertare e dichiarare il diritto della medesima a percepire la somma di € 38.697,01 a titolo di differenze retributive per orario part time 78,95%, dal 1 Dicembre 2019 ad oggi, ovvero in quella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, anche in base alle risultanze istruttorie ed oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Ordinare al datore di lavoro l'adeguamento della retribuzione della lavoratrice, in relazione all'orario lavorativo effettivamente svolto ed alle domande contenute nel presente ricorso e con l'aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria.
Ordinare, altresì, al datore di lavoro il pagamento dei contributi, per euro 7.074,13, …”
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
Deduceva che l'inquadramento della ricorrente nel Livello II CCNL Multiservizi era perfettamente coerente con le mansioni dalla stessa svolte in concreto a seguito della cessazione delle attività di OSS nell'anno 2019, e che la riduzione dell'orario di lavoro operata a far data dal mese di dicembre 2019 non era stata frutto di una arbitraria e immotivata decisione unilaterale del datore di lavoro, bensì si erano configurate come l'unica alternativa al licenziamento della ricorrente (e di altri 79 lavoratori) a fronte di una decisione del committente e nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo con il coinvolgimento (e l'approvazione) delle Organizzazioni Sindacali
e dell'Autorità Pubblica.
Contestava la sussistenza di un consolidamento e in via subordinata contestava la pretesa nel quantum.
All'udienza del 12.4.2024 i procuratori delle parti evidenziavano che con riferimento al capo della domanda articolata in ricorso relativo alla trasformazione del rapporto da part time 20 ore settimanali a part time 30 ore settimanali era cessata la materia del contendere perché con decorrenza dal
1.1.2024 vi era stata una modifica contrattuale in tal senso che ha interessato oltre che parte ricorrente tutti gli altri lavoratori ex oss .
Rappresentavano comunque che rimaneva controversa la definizione delle questioni relative alle rivendicazioni economiche.
Disposta CTU, all'esito del deposito della CTU la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21.11.2025 sostituita con il deposito delle note ex art.127 ter cpc.
All'esito del deposito delle note la causa veniva decisa.
In ordine all'asserito demansionamento, derivante dal diverso inquadramento della ricorrente nei CCNL che sono stati applicati, occorre considerare che la parte ricorrente non formula domande specifiche, limitando le sue richieste alle differenze retributive per l'orario maggiore, come evincibile dalle conclusioni rassegnate in ricorso e dalle stesse deduzioni difensive svolte nelle memorie. Relativamente alla trasformazione del rapporto di lavoro si osserva come il rapporto di lavoro è stato trasformato con aumento dell'orario di lavoro chiesto da parte ricorrente dall'1.1.2024, sicché deve affermarsi che è venuto meno l'interesse alla pronuncia e che, conseguentemente, è cessata la materia del contendere per come concordemente chiesto dalle parti per il periodo successivo al 1.1.2024.
Relativamente al periodo precedente alla trasformazione deduce parte ricorrente che dall'01/12/2019, era stato formalmente modificato l'orario di lavoro riducendolo da trenta (78,95%) ore a venti ore settimanali (50,00%) ma che ciò nonostante aveva continuato a prestare attività lavorativa per trenta ore settimanali su cinque giorni la settimana, dunque senza alcuna riduzione dell'orario lavorativo e che ciò trovava conferma nelle buste paga nelle quali erano state conteggiate durante tutto il periodo lavorativo, dal 1° Dicembre 2019, dunque in modo continuativo, 10 ore di lavoro supplementare, straordinario festivo e notturno, che si aggiungevano alle venti ore stabilite dal datore di lavoro.
Dall'esame delle buste paga emerge effettivamente che venivano conteggiate ore di lavoro supplementare in maniera pressocchè costante e continua.
Deve quindi ritenersi che la riduzione dell'orario lavorativo da
30 ore settimanali a 20 ore settimanali sia stata non effettiva e che anche dopo la stipula dell'accordo del 19.12.2019 la società convenuta ha impiegato la parte ricorrente il numero di ore lavorate sia rimasto invariato.
Ciò ha reso necessaria l'espletamento della CTU.
Va infatti osservato come nel rapporto di lavoro sono i comportamenti concludenti, i fatti dimostrativi a quantificare la prestazione, a chiarire più di ogni altro modo la volontà negoziale differente da quella iniziale, che non può restare relegata nel perimetro formalistico stabilito inizialmente dalle parti. Ciò si desume anche dall'art. 1362 c.c., che al 2° comma stabilisce che il comportamento dei contraenti non è solo quello giuridico, cioè relativo al profilo tecnico del contratto, ma anche quello non giuridico, se collegato al contratto stesso e che quindi si deve considerare non solo la condotta tenuta alla stipula del contratto ma anche quella successiva, quindi quella adottata nel dare esecuzione al contratto. (Cass. n. 31342/2018)
La Suprema Corte con orientamento granitico ha stabilito la non decisività delle clausole che regolano il negozio costitutivo del rapporto. Il rapporto nella sua concreta attuazione assume rilievo a fronte del diverso atteggiarsi dello stesso rispetto al suo contenuto effettivo. Di talchè, il Giudicante, che accerti la divergenza tra quanto concordato a quanto effettivamente realizzato può imporre la conversione (i consolidamento) pur in assenza di alcun requisito formale (cfr. Cass. n. 5520/2004,
Cass. n. 3228/2008, Cass. n. 6226/2009).
Il CTU nella sua relazione ha provveduto a determinare l'importo delle somme richieste effettuando una ricostruzione analitica delle retribuzioni compreso il quantum relativo alle ore supplementari sino alla concorrenza delle 30 ore rivendicate in ricorso pervenendo a una differenza per il periodo 1.12.2019-
30.9.2023 di € 4740,19 a titolo di differenze retributive, €
1376,01 a titolo di 13 °, € 1595,28 a titolo di 14 ° per un totale di € 7711,48.
Non si può tener conto della somma indicata a titolo di TFR atteso che non emerge che il rapporto sia cessato.
Va dunque dichiarato che la ricorrente ha svolto ininterrottamente dalla data di assunzione lavoro subordinato part time al 78,95% per trenta ore settimanali su cinque giorni alla settimana;
e va condannata la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 7711,48 maggiorata degli interessi e della rivalutazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
In parziale accoglimento della domanda dichiara che la ricorrente ha svolto ininterrottamente dalla data di assunzione lavoro subordinato part time per trenta ore settimanali su cinque giorni alla settimana;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 7711,48 maggiorata degli interessi e della rivalutazione.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di CTU che liquida come da separato decreto e delle spese di lite che liquida in € 2695,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione.
Cosenza,19.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino