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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/06/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
1104 /2025 R.G.
Il giudice,
visto il provvedimento reso in data 11 aprile 2025, con il quale, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c.
è stata disposta la sostituzione della celebrazione dell'udienza mediante il deposito di note di trattazione scritta,
viste le note depositate dalle parti,
rilevato in particolare che parte ricorrente ha depositato note con le quali “precisa che la domanda
ADI è stata regolarmente presentata dall'istante che ne aveva i requisiti (età e reddito) e senza che CP_ nella stessa venisse richiesta alcuna invalidità e/o carico di cura, attribuiti d'ufficio dall' facendo riferimento alla DSU erroneamente compilata. Stante la presenza dei requisiti per l'assegno di inclusione al momento della presentazione della domanda, si ritiene indebito esclusivamente quanto percepito in più a seguito dell'erronea indicazione dell'invalidità del sig. e della Pt_1 moglie e della successiva richiesta di carico di cura, che ha dato origine a un importo erogato CP_ dall' maggiorato di circa euro 350,00. Pertanto, si insiste nelle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo.”
Parte resistente ha depositato note con le quali “ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive. Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».”
Il g.l. Esaminate le note depositate dalle parti,
rilevato che il procedimento ha natura documentale ed ogni ulteriore attività istruttoria appare superflua,
previa camera di consiglio, ha reso la sentenza che viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1104 /2025 R.G.
OGGETTO: revoca assegno di inclusione vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_2
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. DI GIORGI MAURILIO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37857, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti: Ricorrente: Voglia il Tribunale accertato il possesso dei requisiti per l'ottenimento dell'ADI in capo all'odierno ricorrente (età e reddito), condannare l in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, a riprendere a corrispondere al ricorrente la richiesta misura assistenziale di contrasto alla povertà (ADI) e tutti i ratei dell'assegno di inclusione maturati e non corrisposti dalla sospensione di agosto 2024 all'effettivo soddisfo, decurtati delle somme, indebitamente percepite, attribuite a seguito della indicata doppia invalidità e del carico di cura e fermo restando eventuali rimborsi relativi ai ratei già percepiti, di cui si chiede la compensazione con le somme dovute;
vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare il ricorso infondato e rigettarlo;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento con il quale l' ha revocato l'assegno di CP_1
inclusione riconosciutogli, giusta domanda presentata in data 19 dicembre 2023.
A tal uopo afferisce di essere in possesso sia del requisito anagrafico che di quello reddituale per poter beneficiare della suddetta prestazione.
Aggiunge poi che il carico di cura sarebbe stato riconosciuto d'ufficio dall' e mai richiesto CP_1
dall'istante, né per lui né per la moglie, non sussistendone i presupposti e le dichiarazioni di cui alla DSU sarebbero frutto di mero errore commesso durante la compilazione.
Per tali motivi insiste per il ripristino del beneficio, con compensazione tra i ratei maturati e non erogati e quanto illegittimamente riscosso.
L' costituendosi ha contestato gli assunti avversari sottolineando che “La verifica amministrativa CP_1
sul requisito per il diritto alla percezione della domanda ADI, numero protocollo INPS-ADI-2023-
125907, ha accertato che la stessa è stata revocata per non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e
Parte delle informazioni poste a fondamento dell'istanza di ai sensi dell'art. 8 del D.L. 4 maggio 2023, n.
48, conv. in L. 85/2023”.
L'errata indicazione della disabilità per entrambi i soggetti veniva reiterata nella successiva attestazione
ISEE (prot. del 3.01.2024), legata alla domanda ADI, in cui si indicava Controparte_3 nuovamente la titolarità di disabilità media per entrambi i coniugi. Conseguentemente, l' CP_2
disponeva la sospensione e successiva revoca della prestazione.
Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.
Il procedimento, di natura documentale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note di trattazione scritta.
*******
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
L'assegno di inclusione è “una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa” (art. 1, comma 2, del D.L. n. 48/2023). Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n.
48/2023, “l'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare,
a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione”. A norma dell'art. 8 comma 5 del D.L. 48/2023 “ Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 3 bis, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
È pacifico tra le parti che la DSU allegata alla domanda del 19 dicembre 2023 presentava l'indicazione della presenza all'interno del nucleo familiare di ben due componenti con disabilità media (il ricorrente ed il coniuge) laddove, invece, nessuno dei due componenti è affetto da disabilità media. Su tale circostanza appare superfluo dilungarsi ulteriormente considerato che lo stesso ricorrente riconosce “la non corrispondenza alla realtà di quanto dichiarato”.
Già tali dichiarazioni false e mendaci comportano l'applicazione del disposto di cui all'art. 8 comma 5 dell'indicato decreto legge e, dunque, la revoca del beneficio.
A questo punto, però, appare necessario esaminare ulteriormente la condotta posta in essere dal ricorrente, sia durante l'istruttoria della domanda amministrativa che, successivamente in giudizio.
A fronte della falsa dichiarazione contenuta nella DSU allegata alla domanda ADI il ricorrente ha reiterato quello che in ricorso viene definito “mero errore” anche in sede di DSU per il calcolo dell'ISEE presentata in data 11 gennaio 2023 e in quella presentata in data 3 gennaio 2024 e, successivamente, ha pure richiesto il carico di cura.
Tale condotta, piuttosto che un “mero errore” appare un preordinato modus operandi volto a locupletare illegittimamente ed illecitamente somme indebite.
Basti aggiungere che nelle DSU vengono individuati i verbali che avrebbero, ma che in realtà non CP_1
hanno mai, riconosciuto la percentuale invalidante invocata.
Come se ciò non bastasse, il ricorrente in giudizio asserisce e ribadisce con note di trattazione scritta che
“la domanda ADI è stata regolarmente presentata dall'istante che ne aveva i requisiti (età e reddito) e senza che nella stessa venisse richiesta alcuna invalidità e/o carico di cura, attribuiti d'ufficio dall' CP_1
facendo riferimento alla DSU erroneamente compilata.”, così da imputare all' la responsabilità per CP_1
l'avvenuto riconoscimento del maggior importo (derivante dalla presenza di due componenti del nucleo familiare con disabilità e per il quale era stato richiesto il carico di cura).
Concludendo, la mala fede che ha caratterizzato la condotta posta in essere dal ricorrente, sia in fase amministrativa che, soprattutto, nel presente giudizio, comporta, oltre al rigetto del ricorso, l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. e, conseguentemente, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite, la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Infatti, il ricorrente, pur consapevole della falsità delle dichiarazioni rese in sede di DSU (per ben due dsu), della falsità delle dichiarazioni poste a base della richiesta di carico di cura, della chiara previsione legislativa di revoca del beneficio in ipotesi di dichiarazioni false, ha promosso il presente giudizio adducendo un “errore scusabile” e, comunque, poi addirittura imputabile all' che senza che mai lui CP_1
avesse chiesto nulla, gli aveva riconosciuto ulteriori somme per la presenza nel nucleo familiare di due componenti con disabilità media ed un carico di cura”.
Concludendo, è incontrovertibile la mala fede che permea tale condotta.
Per tali motivi il ricorso viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1104 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 96 c.p.c. e 152 disp. Att. C.p.c., revocata l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, per i motivi tutti esposti in parte motiva, condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 per compensi di CP_1
procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge,
Così deciso in Marsala in data 08/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
1104 /2025 R.G.
Il giudice,
visto il provvedimento reso in data 11 aprile 2025, con il quale, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c.
è stata disposta la sostituzione della celebrazione dell'udienza mediante il deposito di note di trattazione scritta,
viste le note depositate dalle parti,
rilevato in particolare che parte ricorrente ha depositato note con le quali “precisa che la domanda
ADI è stata regolarmente presentata dall'istante che ne aveva i requisiti (età e reddito) e senza che CP_ nella stessa venisse richiesta alcuna invalidità e/o carico di cura, attribuiti d'ufficio dall' facendo riferimento alla DSU erroneamente compilata. Stante la presenza dei requisiti per l'assegno di inclusione al momento della presentazione della domanda, si ritiene indebito esclusivamente quanto percepito in più a seguito dell'erronea indicazione dell'invalidità del sig. e della Pt_1 moglie e della successiva richiesta di carico di cura, che ha dato origine a un importo erogato CP_ dall' maggiorato di circa euro 350,00. Pertanto, si insiste nelle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo.”
Parte resistente ha depositato note con le quali “ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive. Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».”
Il g.l. Esaminate le note depositate dalle parti,
rilevato che il procedimento ha natura documentale ed ogni ulteriore attività istruttoria appare superflua,
previa camera di consiglio, ha reso la sentenza che viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1104 /2025 R.G.
OGGETTO: revoca assegno di inclusione vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_2
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. DI GIORGI MAURILIO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37857, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti: Ricorrente: Voglia il Tribunale accertato il possesso dei requisiti per l'ottenimento dell'ADI in capo all'odierno ricorrente (età e reddito), condannare l in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, a riprendere a corrispondere al ricorrente la richiesta misura assistenziale di contrasto alla povertà (ADI) e tutti i ratei dell'assegno di inclusione maturati e non corrisposti dalla sospensione di agosto 2024 all'effettivo soddisfo, decurtati delle somme, indebitamente percepite, attribuite a seguito della indicata doppia invalidità e del carico di cura e fermo restando eventuali rimborsi relativi ai ratei già percepiti, di cui si chiede la compensazione con le somme dovute;
vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare il ricorso infondato e rigettarlo;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento con il quale l' ha revocato l'assegno di CP_1
inclusione riconosciutogli, giusta domanda presentata in data 19 dicembre 2023.
A tal uopo afferisce di essere in possesso sia del requisito anagrafico che di quello reddituale per poter beneficiare della suddetta prestazione.
Aggiunge poi che il carico di cura sarebbe stato riconosciuto d'ufficio dall' e mai richiesto CP_1
dall'istante, né per lui né per la moglie, non sussistendone i presupposti e le dichiarazioni di cui alla DSU sarebbero frutto di mero errore commesso durante la compilazione.
Per tali motivi insiste per il ripristino del beneficio, con compensazione tra i ratei maturati e non erogati e quanto illegittimamente riscosso.
L' costituendosi ha contestato gli assunti avversari sottolineando che “La verifica amministrativa CP_1
sul requisito per il diritto alla percezione della domanda ADI, numero protocollo INPS-ADI-2023-
125907, ha accertato che la stessa è stata revocata per non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e
Parte delle informazioni poste a fondamento dell'istanza di ai sensi dell'art. 8 del D.L. 4 maggio 2023, n.
48, conv. in L. 85/2023”.
L'errata indicazione della disabilità per entrambi i soggetti veniva reiterata nella successiva attestazione
ISEE (prot. del 3.01.2024), legata alla domanda ADI, in cui si indicava Controparte_3 nuovamente la titolarità di disabilità media per entrambi i coniugi. Conseguentemente, l' CP_2
disponeva la sospensione e successiva revoca della prestazione.
Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.
Il procedimento, di natura documentale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note di trattazione scritta.
*******
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
L'assegno di inclusione è “una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa” (art. 1, comma 2, del D.L. n. 48/2023). Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n.
48/2023, “l'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare,
a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione”. A norma dell'art. 8 comma 5 del D.L. 48/2023 “ Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 3 bis, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
È pacifico tra le parti che la DSU allegata alla domanda del 19 dicembre 2023 presentava l'indicazione della presenza all'interno del nucleo familiare di ben due componenti con disabilità media (il ricorrente ed il coniuge) laddove, invece, nessuno dei due componenti è affetto da disabilità media. Su tale circostanza appare superfluo dilungarsi ulteriormente considerato che lo stesso ricorrente riconosce “la non corrispondenza alla realtà di quanto dichiarato”.
Già tali dichiarazioni false e mendaci comportano l'applicazione del disposto di cui all'art. 8 comma 5 dell'indicato decreto legge e, dunque, la revoca del beneficio.
A questo punto, però, appare necessario esaminare ulteriormente la condotta posta in essere dal ricorrente, sia durante l'istruttoria della domanda amministrativa che, successivamente in giudizio.
A fronte della falsa dichiarazione contenuta nella DSU allegata alla domanda ADI il ricorrente ha reiterato quello che in ricorso viene definito “mero errore” anche in sede di DSU per il calcolo dell'ISEE presentata in data 11 gennaio 2023 e in quella presentata in data 3 gennaio 2024 e, successivamente, ha pure richiesto il carico di cura.
Tale condotta, piuttosto che un “mero errore” appare un preordinato modus operandi volto a locupletare illegittimamente ed illecitamente somme indebite.
Basti aggiungere che nelle DSU vengono individuati i verbali che avrebbero, ma che in realtà non CP_1
hanno mai, riconosciuto la percentuale invalidante invocata.
Come se ciò non bastasse, il ricorrente in giudizio asserisce e ribadisce con note di trattazione scritta che
“la domanda ADI è stata regolarmente presentata dall'istante che ne aveva i requisiti (età e reddito) e senza che nella stessa venisse richiesta alcuna invalidità e/o carico di cura, attribuiti d'ufficio dall' CP_1
facendo riferimento alla DSU erroneamente compilata.”, così da imputare all' la responsabilità per CP_1
l'avvenuto riconoscimento del maggior importo (derivante dalla presenza di due componenti del nucleo familiare con disabilità e per il quale era stato richiesto il carico di cura).
Concludendo, la mala fede che ha caratterizzato la condotta posta in essere dal ricorrente, sia in fase amministrativa che, soprattutto, nel presente giudizio, comporta, oltre al rigetto del ricorso, l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. e, conseguentemente, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite, la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Infatti, il ricorrente, pur consapevole della falsità delle dichiarazioni rese in sede di DSU (per ben due dsu), della falsità delle dichiarazioni poste a base della richiesta di carico di cura, della chiara previsione legislativa di revoca del beneficio in ipotesi di dichiarazioni false, ha promosso il presente giudizio adducendo un “errore scusabile” e, comunque, poi addirittura imputabile all' che senza che mai lui CP_1
avesse chiesto nulla, gli aveva riconosciuto ulteriori somme per la presenza nel nucleo familiare di due componenti con disabilità media ed un carico di cura”.
Concludendo, è incontrovertibile la mala fede che permea tale condotta.
Per tali motivi il ricorso viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1104 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 96 c.p.c. e 152 disp. Att. C.p.c., revocata l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, per i motivi tutti esposti in parte motiva, condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 per compensi di CP_1
procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge,
Così deciso in Marsala in data 08/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.