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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/11/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 0 4 6 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E Pt_2 Pt_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e scioglimento del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_4 CP_1
rappresentati e difesi rispettivamente dagli
[...] avvocati GIOVANNA MESSINA e MICHELE LA
RA per mandato in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 02/09/2025, i coniugi esposero che in data 08/02/2019 avevano contratto matrimonio civile in Trapani dal quale erano nati tre figli, tutti minorenni. Esposero che nel corso dell'unione coniugale era venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e chiesero pertanto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, contestualmente, quella di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Le parti, inoltre, chiesero di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte, contestualmente rinunciando a comparire in udienza e dichiarando di non volersi riconciliare.
Indi, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, non sussiste più alcuna comunione materiale e spirituale tra gli stessi e la prosecuzione della convi venza è divenuta ormai intollerabile.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni concordate dalle parti nell'interesse della prole e ravvisato che le relative clausole non sono in contrasto con i principi generali dell'ordinamento, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole, quindi, deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici tra le parti.
Considerato poi che con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche l o scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3., n. 2, lett. b), della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – si provveda ad acquisire, sempre con le modalità di scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare sec ondo quando prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis.19 comma 2 c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti di cui all'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
PQM
in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi e Parte_4 CP_1 con ricorso depositato in data 02/09/2025, così provvede:
1) dichiara la separazione dei coniugi Pt_4
e , i quali hanno
[...] CP_1 contratto matrimonio in Trapani il 08/02/2019, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Trapani al n. 8, parte I, anno 2019, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
2) omologa le condizioni di separazione così come indicate nel ricorso introduttivo del giudizio, che deve intendersi parte integrante del presente provvedimento;
3) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile ove è registrato l'atto;
4) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo;
5) spese di lite al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 19/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
RA CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E Pt_2 Pt_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e scioglimento del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_4 CP_1
rappresentati e difesi rispettivamente dagli
[...] avvocati GIOVANNA MESSINA e MICHELE LA
RA per mandato in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 02/09/2025, i coniugi esposero che in data 08/02/2019 avevano contratto matrimonio civile in Trapani dal quale erano nati tre figli, tutti minorenni. Esposero che nel corso dell'unione coniugale era venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e chiesero pertanto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, contestualmente, quella di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Le parti, inoltre, chiesero di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte, contestualmente rinunciando a comparire in udienza e dichiarando di non volersi riconciliare.
Indi, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, non sussiste più alcuna comunione materiale e spirituale tra gli stessi e la prosecuzione della convi venza è divenuta ormai intollerabile.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni concordate dalle parti nell'interesse della prole e ravvisato che le relative clausole non sono in contrasto con i principi generali dell'ordinamento, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole, quindi, deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici tra le parti.
Considerato poi che con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche l o scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3., n. 2, lett. b), della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – si provveda ad acquisire, sempre con le modalità di scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare sec ondo quando prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis.19 comma 2 c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti di cui all'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
PQM
in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi e Parte_4 CP_1 con ricorso depositato in data 02/09/2025, così provvede:
1) dichiara la separazione dei coniugi Pt_4
e , i quali hanno
[...] CP_1 contratto matrimonio in Trapani il 08/02/2019, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Trapani al n. 8, parte I, anno 2019, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
2) omologa le condizioni di separazione così come indicate nel ricorso introduttivo del giudizio, che deve intendersi parte integrante del presente provvedimento;
3) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile ove è registrato l'atto;
4) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo;
5) spese di lite al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 19/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
RA CA