Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
*
Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 1678/2022 r.g. vertente fra:
Parte_1
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
Controparte_1
PARTE APPELLATA
Oggi 5.2.2.2025, alle ore 12.00, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere Relatore
Antonio Picardi Consigliere nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi:
Per parte appellante, nessuno.
Per parte appellata, l'Avv. Andrea Betti in sostituzione Avv. Maurizio Betti
Si dà atto che risulta pervenuta in cancelleria telematica istanza di differimento udienza da parte dell'Avv. Mione, in riferimento all'impedimento a comparire per contestuale impegno avanti al GIP del Tribunale di Roma.
L'Avv. Andrea Betti si dichiara remissivo.
La Corte, considerato che l'appellante è difesa a procura disgiunta anche dall'Avv.
Ambrogetti, della quale non risulta alcun impedimento e tenuto conto dell'impossibilità di aggravare ulteriori udienze della Corte, respinge l'istanza.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
******
N. R.G. 1678/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
pronuncia mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
2 SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1678/2022
promossa da:
Par
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Sarzana (SP) presso lo studio degli Avv.ti Paolo Mione e Sabina
Ambrogetti, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_1
rappresentante pro tempre, elettivamente domiciliata in Prato presso lo studio dell'Avv.
Maurizio Betti, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 107/2022 del Tribunale di Prato
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per la parte appellante: “Piaccia a questa Ecc.ma Corte, per i motivi di cui in narrativa,
- preliminarmente ammettere, poiché indispensabili ai fine del corretto svolgimento processuale, le istanze istruttorie così come formulate dall'odierno appellante nella II e terza memoria ex articolo 183 comma VI c.p.c non ammesse in primo grado;
- nel merito, accogliere lo spiegato appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: accertare e dichiarare come abbia legittimamente sospeso la propria Parte_1 prestazione ex articolo 1460 c.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da parte ricorrente e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 1227/17 Vinte le spese di entrambi i gradi E per l'effetto di cui sopra si invita e diffida parte convenuta a costituirsi in giudizio venti giorni prima della su indicata udienza ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 cpc e a comparire nanti al Giudice designato ai sensi dell'art 168 bis cpc con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui agli artt 38 e 167,
345 cpc nonché la decadenza da proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c e che, in difetto, si procederà nella di Lei contumacia. in via istruttoria si chiede ammettere, poiché indispensabili ai fine del corretto svolgimento processuale, le istanze istruttorie così come
3 formulate dall'odierno appellante nella II e terza memoria ex articolo 183 comma VI c.p.c non ammesse in primo grado e, nello specifico si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli premesso “vero che”: 1) , nel corso del rapporto Controparte_1 professionale instaurato conta nell'estate 2017 ,era solita tardare nella Parte_1 consegna della biancheria presso l'hotel lasciando numerose camere prive sia di lenzuola che di asciugamani, con conseguente impossibilità per la di affittarle ai Parte_1
clienti. 2)i ritardi nella consegna da parte di si protraevano anche per Controparte_1
15 giorni consecutivi;
3)le consegne effettuate da in favore dell'Hotel CP_1
DI , in alcune occasioni, contavano un numero di pezzi inferiore rispetto quello ordinato dall'hotel; 4)la consegna di un numero di pezzi inferiori all'ordinazione ha comportato, per la l'impossibilità di rifornire tutte le camere d'albergo; 5) La Pt_1
a causa di tali carenze, è stata costretta, più volte, a dover rinunciare ad Parte_1
accettare nuove prenotazioni e/o disdire quelle già confermate indirizzando i clienti, ormai giunti presso la struttura, verso altre sistemazioni. 6) nello specifico, alla data del
27.7.2017, si è trovata nell'impossibilità di affittare oltre una dozzina di Parte_1
camere, come da elenco chele si mostra, , per mancanza di biancheria. 7) nella medesima data, 27.7.2017, il cliente che occupava la camera n. 118 abbandonava la struttura senza pagare il conto, proprio a causa dell'inutilizzabilità della camera, priva di qualsivoglia biancheria. 8)La riportava un danno per mancato guadagno pari ad euro Parte_1
3.890,50. 9) La contestava le mancanze di alla stessa, Si Parte_1 Controparte_1
indicano testi le signore , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, dipendenti all'hotel”. Testimone_4
Per la parte appellata: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - rigettare l'appello proposto dalla società avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Prato n. 107/2022 pubblicata in data 19.02.2022 e per
l'effetto di ciò confermare la sentenza di primo grado, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto;
- in via subordinata nel caso in cui non sia ritenuto sufficientemente provato quanto dedotto, esposto e richiesto dalla Controparte_2
[... ovvero nel caso in cui sia ammessa la prova per testi richiesta dalla società
[...]
l'odierna appellata chiede che siano ammesse le proprie richieste istruttorie Parte_1
a prova diretta e contraria meglio indicate nelle memorie n. 2 e 3 ex art. 183 VI c. cpc depositate nel giudizio di primo grado e di seguito precisate: " l'Ill.mo Tribunale di Prato voglia ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società e la prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) " D.C.V. che Parte_1
la eseguiva per conto della le lavorazioni meglio Controparte_1 Parte_1
descritte nelle fatture n. 580 del 19/05/2016 e n. 1011 del 30/07/2016 che Le si mostrano (
4 doc. n. 1 e 2 allegati al fascicolo monitorio); 2) “ D.C.V che la ha Controparte_1
ritirato la biancheria usata ed ha consegnato la biancheria pulita alla società Parte_1
[...
anche con riferimento alle relative quantità, come meglio descritto nei documenti di trasporto che Le si mostrano ( doc. da n. 3 a n. 29 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).” 3) “ D.C.V che in data 30 Giugno 2016 la e la società Controparte_1 [...]
si accordarono per aumentare la dotazione di biancheria noleggiata come Parte_1
meglio descritto nella lettera inventariale che Le si mostra ( doc. n. 30 allegato alla comparsa di costituzione e risposta)” 4) “ D.C.V che la società Controparte_1
consegnò alla società la merce meglio descritta nei documenti di trasporto Parte_1
che Le si mostrano ( doc. da n. 31 a n. 37 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). 5) “ D.C.V che i prezzi concordati dalla e dalla Controparte_1 [...]
relativamente alle prestazioni svolte dalla erano quelli Parte_1 Controparte_1
meglio precisati e descritti nel listino che Le si mostra ( doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).” Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova i Signori: -
/o ; - c/o Testimone_5 Controparte_3 Testimone_6
; - c/o ;" Controparte_3 Testimone_7 Controparte_4
"La comparente chiede di essere ammessa a controprova indicando a testi i medesimi già indicati nella propria memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 su tutti i capitoli ammessi." - con vittoria di spese, diritti e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 107/2022 del Tribunale di Prato, con la quale era stata respinta l'opposizione proposta dalla stessa nei confronti del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1227/17, emesso dal Tribunale di Prato in data 3.10.2017 su richiesta di per l'importo di € 5.949,42 oltre accessori. Controparte_1
1.1) Tale decreto era stato chiesto, ed ottenuto, da Controparte_1 adducendo l'esistenza di un proprio credito per fornitura di biancheria ed attività di lavaggio, mentre aveva contestato tale credito allegando che: Parte_1
• il servizio prestato da era “...stato caratterizzato da Controparte_1 negligenza e continue omissioni ed inadempimenti all'obbligazione assunta”, in particolare ritardando pressoché costantemente la consegna della biancheria, creando grave disagio a Parte_1
5 • tale condotta aveva cagionato un danno all'opponente, per mancato guadagno e lesione all'immagine commerciale, pari ad almeno € 8.890,50;
• l'opponente aveva quindi diritto a non adempier alla propria obbligazione di pagamento, ex art. 1460 c.c., avendo la controparte non adempiuto alla propria obbligazione.
1.2) Su tali basi, l'opponente aveva chiesto: “Piaccia al Tribunale adito, adversis reiectis, per le causali di cui in narrativa, in via preliminare sospendere la provvisoria esecutività al decreto opposto, nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da parte ricorrente e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo o di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 1227/17 con vittoria di spese e competenze di lite come per legge”.
1.3) si era costituita in prime cure, contestando quanto Controparte_1 allegato da controparte e chiedendo la reiezione dell'opposizione.
1.4) Il Tribunale di Prato, espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, aveva infine ritenuto che:
− gli importi indicati nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo non erano stati contestati;
− “...l'accordo concluso tra le parti (v. art.10) prevedeva che in caso di impossibilità di a provvedere alla fornitura, l'opposta potesse 'predisporre CP_1 direttamente o affidare a terzi l'esecuzione del servizio di lavaggio'. L'opponente ha prodotto, a sostegno delle proprie ragioni, un'unica mail con la quale lamentava in modo del tutto generico i danni in questione, quantificandoli unilateralmente”;
− “...è pacifico che le prestazioni per le quali la società opposta ha chiesto – con il procedimento monitorio- il pagamento sono state effettuate;
mentre, invece, dei ritardi e degli inadempimenti contrattuali lamentati dall'opponente, e degli asseriti danni consequenziali, non è stata fornita prova sufficiente e non si può pertanto attribuire alcuna responsabilità, né sotto il profilo del lucro cessante che del danno emergente, alla società opposta. Del resto è emerso che era piuttosto la società opponente a violare gli accordi contrattuali nella parte relativa ai termini di pagamento”.
1.5) Su tali basi è stata resa la seguente statuizione: “Rigetta l'opposizione e, per
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo D.I. n. 1227/17; condanna la società Parte_1
[... al rimborso all'opposta, delle spese del presente giudizio che Controparte_1
6 liquida in € 3.450,00 oltre a rimborsi forfettari al 15%, ad IVA, se dovuta, e Cap, come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha quindi, come detto, proposto appello
[...] affidando il gravame all'unico motivo intitolato “errata interpretazione del Parte_1 materiale probatorio”.
2.1) Con tale motivo è stata contestata la ricostruzione fornita dal giudice di prime cure in ordine all'atteggiarsi della concreta dinamica dei rapporti tra le parti, riducendo la condotta dell'opponente ad una mera lamentela in ordine all'insorgenza di un danno a proprio carico mentre, invece, aveva direttamente contestato Parte_1
l'inadempimento di controparte, quale evento idoneo a legittimare il mancato pagamento delle fatture emesse da Controparte_1
Tale mancata comprensione aveva condotto il giudicante a respingere le istanze istruttorie dell'opponente, mentre l'espletamento di attività istruttoria al riguardo avrebbe consentito di accertare la fondatezza delle allegazioni di Parte_1
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, (già Controparte_2 CP_1
ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della
[...]
sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
2.3) Nel corso del giudizio di appello è stata emessa ordinanza, in data 20.12.2023, con cui è stata disposto l'espletamento di procedura di mediazione ex art. 5 quater del d.lgs. 28/2010, cui non è tuttavia stato dato seguito.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti improcedibile.
3.1) La mancata ottemperanza alla predetta ordinanza del 20.12.2023 comporta infatti l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 quater d.lgs
28/2010, osservando peraltro come all'udienza del 6.11.2024 (cui la causa era stata rinviata onde procedere alla verifica dell'esito della procedura di mediazione) l'odierna appellante non abbia dedotto alcunché, né in ordine all'espletamento della procedura in questione, né in ordine ai motivi del suo mancato espletamento, mentre controparte ha eccepito l'improcedibilità del gravame per l'omesso espletamento in questione.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 5.200,00 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12
7 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la 107/2022 del Tribunale di Prato, così statuisce: Parte_1
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 CP_1
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3.966,00 per compenso,
[...] di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e
CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della
Pa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Parte_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.2.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
8 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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