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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38889/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 38889/2023 tra
Parte_1
AVV. Parte_2
IO RI RECINE AVV.
MATTEO PASCULLI AVV.
ATTORE/I
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 21 gennaio 2025 ad ore 12.10 innanzi al dott. Caterina Spinnler, sono comparsi:
Per AVV., IO RI RECINE AVV. Parte_1 Parte_2
l'avv. e l'avv. PASCULLI MATTEO ( ) e MATTEO Parte_2 C.F._1
PASCULLI AVV. l'avv. e l'avv. PASCULLI MATTEO Parte_2
Per essuno è presente Controparte_1
Per nessuno è presente Il Giudice invita le parti a precisare le Controparte_1 conclusioni.
I procuratori della parte ricorrente precisano le conclusioni come da foglio depositato in via telematica e si riportano interamente al ricorso ed ai documenti depositati .
pagina 1 di 6 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Caterina Spinnler
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38889/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
e dell'avv. PASCULLI MATTEO ( ), elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliato in VIA PRIV.R.CERONI 10 20155 MILANO presso il difensore avv. Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] Parte_3 C.F._3 [...]
e dell'avv. PASCULLI MATTEO ( ), elettivamente domiciliato in Pt_2 C.F._1
VIA PRIV.R.CERONI 10 20155 MILANO presso il difensore avv. Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4 [...]
e dell'avv. PASCULLI MATTEO ( ), elettivamente domiciliato in Pt_2 C.F._1
VIA PRIV.R.CERONI 10 20155 MILANO presso il difensore avv. Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._1 [...]
e dell'avv. PASCULLI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA PRIV.R.CERONI 10 Pt_2
20155 MILANO presso il difensore avv. Parte_2
ATTORI contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTI
pagina 3 di 6 CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso come da foglio depositato in via telematica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli avv.ti , , Recine Giorgio Maria e Pasculli Matteo, il primo in Parte_1 Parte_2 qualità di presidente del collegio arbitrale, i secondi due quali arbitri ed il terzo quale segretario, hanno convenuto in giudizio la società , che ha promosso il procedimento Controparte_1 arbitrale ex art. 810 c.p.c. nei confronti della società e Controparte_2 quest'ultima società chiedendone la condanna in solido al pagamento dei compensi spettanti agli arbitri ed al segretario del collegio arbitrale in misura pari alla somma di euro 27.600,00 all'avv.
, di euro 20.700,00 agli avv.ti e Giorgio Maria Recine e di euro Parte_1 Parte_2
3.450,00 all'avv. Matteo Pasculli, tutti importi da maggiorarsi di IVA e Cpa e degli interessi legali dal 7.11.2018 e di quelli ulteriori previsti dall'art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda al saldo.
Nessuno si è costituito per le società convenute.
La causa documentalmente istruita è stata decisa all'udienza del 21.1.2025 con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione all'esito della discussione orale a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. .
Le domande proposte dagli attori sono fondate e vanno accolte
Risulta provata la designazione, rispettivamente, da parte della società Controparte_1 dell'arbitro avv. ( cfr doc. 1 ), della società Parte_2 Controparte_2 dell'arbitro avv. Racine Giorgio Maria ( doc. 2 ) , cui è seguita la nomina da parte dei due arbitri designati del presidente del collegio nella persona di e la designazione in data Parte_1
4.4.2016 del segretario nella persona dell'avv. Matteo Pasculli ( cfr doc. 3 verbale di costituzione del collegio arbitrale ).
Il collegio arbitrale ha assegnato alle parti termini per il deposito di 4 memorie ( due per parte diritte e di replica ) ed ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 28.11.2016 ( cfr pagina 4 di 6 doc. 3 ) . A tale udienza è stato esperito il tentativo di conciliazione e sono stati assegnati alle parti ulteriori termini per memorie ( cfr verbale del 28.11.2016 ) disponendo rinvio al 7.7.2017 ( cfr doc. 4 ). Con ordinanza resa in data 28.11.2016 il collegio arbitrale ha disposto il versamento di un fondo- acconto per compensi pari alla somma complessiva di euro 63.000,00 oltre accessori così ripartita: euro 24.000 al Presidente , euro 18.000 per ciascun arbitro ed euro 3.000 al segnatario ponendone il pagamento a carico solidale delle parti ( doc. 5 ).
Non avendo le parti provveduto al pagamento dell'acconto sui compensi , i legali hanno chiesto all'udienza del 19.6.2017 una dilazione di pagamento che il collegio arbitrale ha concesso fino al
12.9.2017 stabilendo che, decorso tale termine, il procedimento arbitrale sarebbe stato sospeso ai sensi dell'art. 816 septies c.p.c. e art 1460 c.c. ( cfr doc. 6 ) .
Non avendo le parti provveduto al pagamento dell'acconto sui compensi il procedimento arbitrale è stato sospeso.
A norma dell'art. 814 comma 1° c.p.c. “ gli arbitri hanno diritto al rimborso spese ed all'onorario per l'opera prestata “, a tale pagamento le parti sono tenute solidalmente.
Non vi è stata una liquidazione dei compensi da parte degli arbitri ( art. 814 comma 2° c.p.c. ), essendo stato sospeso il procedimento arbitrale, tuttavia le parti accettato il pagamento dell'acconto sui compensi ( cfr dichiarazione resa dai difensori all'udienza del 19.6.2017 ) ed hanno riconosciuto il debito anche successivamente alla sospensione del procedimento arbitrale
( cfr doc. 13,14,17 e 18 ).
Avuto riguardo al valore della causa, quale si evince dalla memoria di costituzione di CP_3
( causa di valore compreso tra 1.000.000 e 2.000.000 di euro ), all'attività svolta, che è consistita in tre udienza ( di cui una dedicata alla costituzione del collegio ) e nell'esame delle memorie depositate dalle parti ( tre memorie per parte ), competono i compensi nella misura richiesta che risultano inferiori ai valori medi previsti dalla tabella n. 26 richiamata dall'art. 10 del d.m.
55/2014 .
Per le ragioni esposte va accolta la domanda proposta dagli attori.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) le società convenute vanno condannate in solido a rifondere agli attori le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i valori medi tariffari per le fasi di studio ed introduttiva e valori minimi per quella di trattazione e decisoria, avuto riguardo alle peculiarità dei rito ed alla contumacia delle società resistenti.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: condanna le società convenute e , in via tra loro Controparte_1 Controparte_2 solidale, a pagare all'avv. la somma di euro 27.600,00, all'avv. Parte_1 Parte_2 la somma di euro 20.700,00, all'avv. Giorgio Maria Recine la somma di euro 20.700,00 ed all'avv.
Matteo Pasculli la somma di euro 3.450,00, oltre IVA e CPA ed interessi legali dal 7.11.2018 e quelli previsti dal 4° comma dell'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla domanda fino al saldo, condanna le società convenute in solido a rifondere agli attori le spese del giudizio che liquida in euro 9.142,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali , cpa ed iva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott. Caterina Spinnler
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 38889/2023 tra
Parte_1
AVV. Parte_2
IO RI RECINE AVV.
MATTEO PASCULLI AVV.
ATTORE/I
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 21 gennaio 2025 ad ore 12.10 innanzi al dott. Caterina Spinnler, sono comparsi:
Per AVV., IO RI RECINE AVV. Parte_1 Parte_2
l'avv. e l'avv. PASCULLI MATTEO ( ) e MATTEO Parte_2 C.F._1
PASCULLI AVV. l'avv. e l'avv. PASCULLI MATTEO Parte_2
Per essuno è presente Controparte_1
Per nessuno è presente Il Giudice invita le parti a precisare le Controparte_1 conclusioni.
I procuratori della parte ricorrente precisano le conclusioni come da foglio depositato in via telematica e si riportano interamente al ricorso ed ai documenti depositati .
pagina 1 di 6 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Caterina Spinnler
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38889/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
e dell'avv. PASCULLI MATTEO ( ), elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliato in VIA PRIV.R.CERONI 10 20155 MILANO presso il difensore avv. Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] Parte_3 C.F._3 [...]
e dell'avv. PASCULLI MATTEO ( ), elettivamente domiciliato in Pt_2 C.F._1
VIA PRIV.R.CERONI 10 20155 MILANO presso il difensore avv. Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4 [...]
e dell'avv. PASCULLI MATTEO ( ), elettivamente domiciliato in Pt_2 C.F._1
VIA PRIV.R.CERONI 10 20155 MILANO presso il difensore avv. Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._1 [...]
e dell'avv. PASCULLI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA PRIV.R.CERONI 10 Pt_2
20155 MILANO presso il difensore avv. Parte_2
ATTORI contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTI
pagina 3 di 6 CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso come da foglio depositato in via telematica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli avv.ti , , Recine Giorgio Maria e Pasculli Matteo, il primo in Parte_1 Parte_2 qualità di presidente del collegio arbitrale, i secondi due quali arbitri ed il terzo quale segretario, hanno convenuto in giudizio la società , che ha promosso il procedimento Controparte_1 arbitrale ex art. 810 c.p.c. nei confronti della società e Controparte_2 quest'ultima società chiedendone la condanna in solido al pagamento dei compensi spettanti agli arbitri ed al segretario del collegio arbitrale in misura pari alla somma di euro 27.600,00 all'avv.
, di euro 20.700,00 agli avv.ti e Giorgio Maria Recine e di euro Parte_1 Parte_2
3.450,00 all'avv. Matteo Pasculli, tutti importi da maggiorarsi di IVA e Cpa e degli interessi legali dal 7.11.2018 e di quelli ulteriori previsti dall'art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda al saldo.
Nessuno si è costituito per le società convenute.
La causa documentalmente istruita è stata decisa all'udienza del 21.1.2025 con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione all'esito della discussione orale a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. .
Le domande proposte dagli attori sono fondate e vanno accolte
Risulta provata la designazione, rispettivamente, da parte della società Controparte_1 dell'arbitro avv. ( cfr doc. 1 ), della società Parte_2 Controparte_2 dell'arbitro avv. Racine Giorgio Maria ( doc. 2 ) , cui è seguita la nomina da parte dei due arbitri designati del presidente del collegio nella persona di e la designazione in data Parte_1
4.4.2016 del segretario nella persona dell'avv. Matteo Pasculli ( cfr doc. 3 verbale di costituzione del collegio arbitrale ).
Il collegio arbitrale ha assegnato alle parti termini per il deposito di 4 memorie ( due per parte diritte e di replica ) ed ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 28.11.2016 ( cfr pagina 4 di 6 doc. 3 ) . A tale udienza è stato esperito il tentativo di conciliazione e sono stati assegnati alle parti ulteriori termini per memorie ( cfr verbale del 28.11.2016 ) disponendo rinvio al 7.7.2017 ( cfr doc. 4 ). Con ordinanza resa in data 28.11.2016 il collegio arbitrale ha disposto il versamento di un fondo- acconto per compensi pari alla somma complessiva di euro 63.000,00 oltre accessori così ripartita: euro 24.000 al Presidente , euro 18.000 per ciascun arbitro ed euro 3.000 al segnatario ponendone il pagamento a carico solidale delle parti ( doc. 5 ).
Non avendo le parti provveduto al pagamento dell'acconto sui compensi , i legali hanno chiesto all'udienza del 19.6.2017 una dilazione di pagamento che il collegio arbitrale ha concesso fino al
12.9.2017 stabilendo che, decorso tale termine, il procedimento arbitrale sarebbe stato sospeso ai sensi dell'art. 816 septies c.p.c. e art 1460 c.c. ( cfr doc. 6 ) .
Non avendo le parti provveduto al pagamento dell'acconto sui compensi il procedimento arbitrale è stato sospeso.
A norma dell'art. 814 comma 1° c.p.c. “ gli arbitri hanno diritto al rimborso spese ed all'onorario per l'opera prestata “, a tale pagamento le parti sono tenute solidalmente.
Non vi è stata una liquidazione dei compensi da parte degli arbitri ( art. 814 comma 2° c.p.c. ), essendo stato sospeso il procedimento arbitrale, tuttavia le parti accettato il pagamento dell'acconto sui compensi ( cfr dichiarazione resa dai difensori all'udienza del 19.6.2017 ) ed hanno riconosciuto il debito anche successivamente alla sospensione del procedimento arbitrale
( cfr doc. 13,14,17 e 18 ).
Avuto riguardo al valore della causa, quale si evince dalla memoria di costituzione di CP_3
( causa di valore compreso tra 1.000.000 e 2.000.000 di euro ), all'attività svolta, che è consistita in tre udienza ( di cui una dedicata alla costituzione del collegio ) e nell'esame delle memorie depositate dalle parti ( tre memorie per parte ), competono i compensi nella misura richiesta che risultano inferiori ai valori medi previsti dalla tabella n. 26 richiamata dall'art. 10 del d.m.
55/2014 .
Per le ragioni esposte va accolta la domanda proposta dagli attori.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) le società convenute vanno condannate in solido a rifondere agli attori le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i valori medi tariffari per le fasi di studio ed introduttiva e valori minimi per quella di trattazione e decisoria, avuto riguardo alle peculiarità dei rito ed alla contumacia delle società resistenti.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: condanna le società convenute e , in via tra loro Controparte_1 Controparte_2 solidale, a pagare all'avv. la somma di euro 27.600,00, all'avv. Parte_1 Parte_2 la somma di euro 20.700,00, all'avv. Giorgio Maria Recine la somma di euro 20.700,00 ed all'avv.
Matteo Pasculli la somma di euro 3.450,00, oltre IVA e CPA ed interessi legali dal 7.11.2018 e quelli previsti dal 4° comma dell'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla domanda fino al saldo, condanna le società convenute in solido a rifondere agli attori le spese del giudizio che liquida in euro 9.142,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali , cpa ed iva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott. Caterina Spinnler
pagina 6 di 6