Articolo 6
- Legge 1 dicembre 1956, n. 1436
Articolo 7 della Legge 1 dicembre 1956, n. 1436
Versione
4 gennaio 1957
4 gennaio 1957
Art. 7.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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