Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2938/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica,
in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 2938 del
Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022, ad oggetto: Opposizione avverso avviso di pagamento Cosap, vertente
TRA
P.I. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gian Luca Lemmo, con studio in Napoli alla via del Parco Margherita n.31, in virtù di procura in atti
- ricorrente
E
C.F. in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rapp.to e difeso dall'avv. Fabio Maria Ferrari dell'avvocatura comunale, con sede in Napoli al Palazzo San Giacomo in Piazza
Municipio n. 1
- resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza per la precisazione delle conclusioni, tenutasi con modalità cartolare, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e ne
1
chiedevano il pieno accoglimento delle pretese ivi esposte.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi a codesto Tribunale, la Parte_1
conveniva in giudizio il al fine di sentir
[...] Controparte_1
dichiarare l'illegittimità dell'avviso di pagamento n. PG/773171/750 del 26.10.2022 per un'occupazione abusiva di suolo pubblico a Napoli
in via Posillipo n. 16/C, con una superficie di 60 m² accertata il
30.01.2020. L'istante, a sostegno della spiegata opposizione, contestava la validità dell'avviso, sollevando l'inesistenza dei presupposti fattuali e giuridici e il difetto di motivazione e istruttoria. In particolare, la ricorrente rilevava l'inesistenza dei presupposti per l'imposizione del canone, poiché l'occupazione abusiva è stata di durata limitata al solo giorno in cui è stato elevato il verbale. In particolare, l'occupazione era avvenuta al fine di effettuare un lavoro di rimozione di grate pericolanti del ristorante Palazzo Petrucci. Invocava dunque l'art. 11 del
Regolamento Comunale, secondo cui, in caso di interventi di lavori di urgenza, non è necessaria l'autorizzazione da parte dell'ente comunale all'occupazione del suolo pubblico.
Sollevava altresì il difetto di motivazione dell'avviso di pagamento, in particolare riguardo alla tariffa applicata e alla superficie occupata.
Insisteva dunque per l'annullamento dell'avviso di pagamento e per l'accoglimento della propria domanda.
Si costituiva il il quale contestava integralmente la Controparte_1
domanda avversa, sostenendo che la normativa di riferimento consente al trasgressore di dimostrare la durata limitata dell'occupazione abusiva
2 R.G. n. 2938/2022
solo attraverso la presentazione di una prova documentale certa antecedente alla data del verbale. Inoltre, il precisava che CP_1
l'occupazione abusiva in questione è stata correttamente sanzionata in base alla normativa.
Per quanto riguarda la misurazione della superficie occupata, il
Comune sottolineava che il verbale di accertamento specifica con precisione la superficie occupata, i mezzi coinvolti e che la misurazione
è stata effettuata con gli strumenti ufficiali degli agenti, senza contestazioni in calce al verbale.
Continuava affermando che il verbale era stato emesso correttamente,
in base alla normativa vigente.
Così sunteggiati i punti essenziali della controversia, occorre anzitutto premettere che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), poiché l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa, sicché, dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione sulle controversie sul canone in questione, deve ritenersi che non possono che spettare alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie relative a qualsivoglia altra tipologia di canone che l'ente locale pretenda ulteriormente per la concessione di spazi e aree pubbliche (Cassazione civile, sez. un., 31/12/2018, n.
33688); in particolare, si rileva che la tassa per l'occupazione di aree
3 R.G. n. 2938/2022
pubbliche (TOSAP) ed il canone di concessione per il suolo oggetto di occupazione (COSAP), hanno natura e presupposti impositivi differenti, in quanto la prima è un tributo che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma presuppone la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico (Cass.
02/10/2019, n. 24541). occupazione abusiva con contestuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, trae fondamento e presupposto dal verbale di accertamento e contestazione di violazione al codice della strada e di violazione al regolamento Cosap del
[...]
elevato dalla polizia locale in data 25/2/2019. CP_1
Chiarita la suddetta questione preliminare, nel merito la pretesa è
infondata e pertanto va rigettata.
Difatti, occorre evidenziare che il Regolamento Cosap del CP_1
è molto preciso e dettagliato nel regolamentare la questione
[...]
relativa alla disciplina del canone per l'occupazione del suolo pubblico, con le relative deroghe.
Sul punto, l'art. 11 del predetto Regolamento, individua i criteri per la deroga all'autorizzazione, quali:
4 R.G. n. 2938/2022
- durata degli interventi non superiore a 48 ore;
- obbligo di sgombero dell'area occupata entro 48 ore;
- inoltre, sempre entro tale termine, l'interessato dovrà presentare domanda di concessione a sanatoria al Servizio Comunale, oltre a provvedere al pagamento della somma forfettaria di € 120,00;
- obbligo, nel termine di 5 giorni dalla fine dei lavori di pronto intervento, di fornire al servizio competente una relazione tecnica sull'attività svolta, che garantisca il ripristino dello stato dei luoghi con le foto dello sgombero. Al servizio comunale spetta poi accertare l'esistenza della condizione di urgenza e qualora non consegni la documentazione entro il termine stabilito, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti.
Orbene, nel caso di specie, seppur fosse vero che l'intervento della gru che occupava il suolo pubblico avanti al ristorante Palazzo Petrucci al fine di sostituire le grate era limitato a quell'unico giorno, è altrettanto accertato che parte ricorrente non ha ottemperato a nessuno egli oneri individuati nell'art.11 del Regolamento Cosap.
Difatti, non risulta alcun pagamento della somma forfettaria né tanto meno parte ricorrente allega e prova l'invio di una relazione tecnica inoltrata al entro il termine stabilito dal regolamento. Controparte_1
Si apprende dall'esistenza di una relazione, mandata peraltro mesi dopo l'elevazione del verbale, e solo al momento del ricevimento del successivo avviso di pagamento impugnato, soltanto tramite la documentazione depositata dal in particolare dal Controparte_1
seguente riscontro alla pec del 29.01.2022 : “In sede di autotutela, si
5 R.G. n. 2938/2022
rappresenta che: il riferimento alla procedura d'urgenza di cui all'art.
11 del Regolamento Cosap è totalmente destituito di fondamento, in
quanto tale disposizione regolamentare impone una tempistica ed una
serie di adempimenti a carico dell'interessato che, nella fattispecie, non
sono stati posti in essere, ragion per cui l'occupazione abusiva de qua,
anche ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio, non può
ricondursi al predetto art. 11 bensì all'art. 35 del medesimo
Regolamento: il regime tariffario applicato è quello previsto dalla
normativa vigente all'epoca dell'accertamento, puntualmente riportata
nella prima pagina dell'avviso. Nello specifico, ai sensi dell'art. 63
comma 2 lettera g) del D.lgs. 446/97 e dell'art. 17 comma 8 del
Regolamento Cosap, le occupazioni abusive di natura temporanea si
presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del
verbale di accertamento redatto dal competente Pubblico Ufficiale,
fatta salva la prova certa contraria documentale antecedente la data
del verbale.
Considerato che
l'istante eccepisce una durata
dell'occupazione abusiva limitata al solo giorno di elevazione del
verbale, si invita a produrre la documentazione che attesti quanto
dichiarato, tenuto conto che alla PEC in oggetto non risulta allegato
alcun elemento/documento utile a superare la presunzione di legge di
cui alla richiamata normativa e consentire il riesame della pretesa
impositiva. In carenza della predetta documentazione, l'avviso di
pagamento prot. 773171/750 del 26.10.2021 dovrà ritenersi
confermato.
Considerato che
l'istanza è stata prodotta nei termini
richiesti, si riammette al beneficio del pagamento in forma ridotta della
6 R.G. n. 2938/2022
sanzione amministrativa nella misura del 25%. Si precisa che, in caso
di mancato adempimento, l' provvederà a riscuotere gli importi CP_2
accertati secondo le modalità indicate nelle “Avvertenze per il
Contribuente”.
Pertanto, in assenza di una prova certa di quanto presunto da parte ricorrente, che, si ribadisce, non ha allegato agli atti del giudizio la documentazione inoltrata al ma esclusivamente delle Controparte_1
foto dei luoghi che nulla provano di certo, si ritiene che la pretesa non può essere accolta.
Le spese vengono compensate, in ragione della peculiarità della materia e della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in Parte_1
persona del l.r.p.t. contro osì provvede: Controparte_1
- Rigetta la domanda proposta da in Parte_1
persona del l.r.p.t. contro e per l'effetto, Controparte_1
conferma l'avviso di pagamento n. PG/773171/750 del 26.10.2022;
- Compensa le spese.
- Con sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 20/03/2025 Il Giudice Monocratico
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
7