Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/04/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R. G. 921/2025 Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 4 1. 1.12.1970 n. 898 modificato dall'art.
8, 131 1. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto C.
depositato in data 18/02/2025 e presentato dai coniugi
Parte 1 e Parte_2 con l'avv. MARCON MONICA
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 29/08/2016 a TREVISO (TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
28.03.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 05.03.2025,
hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono della prole eall'interesse non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa
iscritta al RG n. 921/2025:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 29/08/2016
n. a UDINE (UD) ilda Parte 1 (C.F.
), C.F. 1
23/08/1976, e Parte 2 C.F. 2 ), n. а TREVISO (C. F.
(TV) il 08/11/1981, e trascritto al n. 93, Parte I, Serie C, Anno
2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
"a) la figlia minore Per 1 è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre,
e con facoltà e tenerla con sé,il per padre di vederla compatibilmente con le esigenze scolastiche, extrascolastiche e di salute della figlia, un pomeriggio la settimana (da concordare di volta in volta in base alla turnazione di lavoro) comprensivo del pernotto e dell'accompagnamento, il giorno seguente, alla scuola primaria o presso l'abitazione della madre, nonché un fine settimana a settimane alterne, con decorrenza dal venerdì sera fino alla domenica sera, compatibilmente con gli impegni lavorativi di
entrambi i genitori e sempre salvo ogni diverso accordo migliorativo tra loro; con l'impegno che qualunque variazione al progetto di turnazione della responsabilità genitoriale indicato, nei giorni o negli orari, dovrà esser comunicato tra genitori telefonicamente e con un congruo preavviso;
durante le Festività Pasquali e Natalizie
la minore vedrà alternata la permanenza presso il padre e la madre
(ovvero un anno la figlia trascorrerà il Natale con il padre e la
Pasqua con la madre;
l'anno successivo trascorrerà il Natale con la emadre e la Pasqua con il padre); l'ultimo giorno dell'anno
Capodanno verranno trascorsi dalla figlia con il genitore con il
quale non ha trascorso la Festività del Natale;
il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia durante le ferie estive per 15 giorni,
anche non consecutivi, in periodo da concordarsi tra i ricorrenti entro il mese di febbraio di ogni anno;
durante il periodo invernale per 7 giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordarsi tra i medesimi;
ciascuno dei genitori si impegna a comunicare all'altro il luogo delle vacanze, in particolare se le stesse dovessero
svolgersi all'estero ed a rendersi reperibile nel medesimo periodo,
favorendo i contatti telefonici con l'altro genitore (doc.
7 - piano genitoriale);
b) la casa coniugale di Treviso, in Strada La Bassa n. 28, di nella di lui proprietà esclusiva del signor Pt 1 rimane '
disponibilità, essendosi la moglie definitivamente trasferita altrove;
c) la divisione degli arredi, corredi, suppellettili e beni mobili
è già stata regolata tra i coniugi con apposita e separata convenzione;
d) il signor Pt 1 verserà alla signora Pt 2 a titolo di
contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno 5
di ogni mese, un assegno mensile pari ad € 450,00= fino alla completa economica della stessa, importo che verrà rivalutato autonomia annualmente secondo gli indici ISTAT. Il signor Pt 1 provvederà al pagamento della quota del 60% delle spese straordinarie relative alla figlia, concordate preventivamente, come da Protocollo in uso
presso il Tribunale di Treviso, mentre la restante parte del 40%
sarà posta а carico della signora Si precisa che si Pt 2
intendono quali spese straordinarie quelle mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e quelle ludico ricreative, nonché
quelle scolastiche nella tipologia indicata nel predetto protocollo;
e) l'assegno unico sarà ripartito a metà tra i genitori, che si impegnano a confermare detta scelta anche per gli anni a venire;
f) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione della figlia minore sui documenti di entrambi;
g) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti
(doc. 8 ultime 3 dichiarazioni dei redditi sig. Pt 1 (Mod.
ultime 3 dichiarazioni dei 730/2022, 730/2023 e 730/2024; doc 9
-
redditi sig.ra Pt 2 (mod. 730/2022, 730/2023 e 730/2024; doc. 10
automobile sig. carta circolazione doc. 11 carta Pt_1
; doc. 12 e/c bancari Credit circolazione automobile sig.ra Pt 2
-
Agricole sig. Pt 1 ; doc. 13 e/c bancari sig.ra
//Pt 2
dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREVISO di procedere all'annotazione della sentenza;
spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 01/04/2025.
Il Presidente
dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi