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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. N. 409/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 409/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (scioglimento)
congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FERRERO ROBERTO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) La casa coniugale resta assegnata al sig. ; la sig.ra , Parte_1 Parte_2
successivamente al deposito del ricorso in esame, provvederà a trasferire la propria residenza ed i propri beni personali presenti nella casa coniugale altrove;
2) In considerazione della sperequazione patrimoniale ed economica esistente tra le parti e al fine di assicurare alla sig.ra il mantenimento delle medesime condizioni di vita godute in costanza Pt_2
di matrimonio, il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contribuzione per il suo Pt_1 Pt_2
mantenimento, la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili;
3) La sig.ra entro la data di deposito della sentenza di separazione consensuale curerà il Pt_2
ritiro dei beni personali ancora presenti nella casa coniugale, comunicando al sig. CO con congruo anticipo la richiesta di accesso per tale scopo;
4) La sig.ra completato l'asporto dei propri beni personali dalla casa coniugale, non avrà Pt_2 più null'altro a pretendere su eventuali beni ricadenti nella comunione de residuo tra i coniugi;
5) Pronunciare conseguentemente con sentenza la separazione consensuale dei predetti coniugi”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da , nata a [...] Parte_1 Parte_2
(ROMANIA) il 28/10/1967, celebrato in CANALE in data 02/12/2023, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 8, Parte I, Serie, Anno 2023, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 12/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 409/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (scioglimento)
congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FERRERO ROBERTO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) La casa coniugale resta assegnata al sig. ; la sig.ra , Parte_1 Parte_2
successivamente al deposito del ricorso in esame, provvederà a trasferire la propria residenza ed i propri beni personali presenti nella casa coniugale altrove;
2) In considerazione della sperequazione patrimoniale ed economica esistente tra le parti e al fine di assicurare alla sig.ra il mantenimento delle medesime condizioni di vita godute in costanza Pt_2
di matrimonio, il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contribuzione per il suo Pt_1 Pt_2
mantenimento, la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili;
3) La sig.ra entro la data di deposito della sentenza di separazione consensuale curerà il Pt_2
ritiro dei beni personali ancora presenti nella casa coniugale, comunicando al sig. CO con congruo anticipo la richiesta di accesso per tale scopo;
4) La sig.ra completato l'asporto dei propri beni personali dalla casa coniugale, non avrà Pt_2 più null'altro a pretendere su eventuali beni ricadenti nella comunione de residuo tra i coniugi;
5) Pronunciare conseguentemente con sentenza la separazione consensuale dei predetti coniugi”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da , nata a [...] Parte_1 Parte_2
(ROMANIA) il 28/10/1967, celebrato in CANALE in data 02/12/2023, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 8, Parte I, Serie, Anno 2023, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 12/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.