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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/07/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 2668/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Marina Righi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 30/04/2025 e presentato dai coniugi
con l'avv. DE MARCHI MARTINO, e Parte_1
, con l'avv. CREMONESE ELENA;
Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 26/06/1999 a PAESE (TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
27.06.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 04.06.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 2668/2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26/06/1999 da (C.F. ), Parte_1 C.F._1
n. a TREVISO (TV) il 06/07/1973, e (C.F. Parte_2
), n. a Treviso il 16.03.1974, e trascritto al n. C.F._2
29, Parte II, Serie A, Anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di PAESE (TV), alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“- In considerazione della prevalenza della permanenza della figlia maggiorenne presso l'abitazione della madre, il sig. Per_1 Parte_1
le verserà, per il tramite della madre entro il giorno 10 Pt_2
di ogni mese, la somma mensile di € 600,00 a titolo di concorso al mantenimento e ciò fino al 31.12.2025. Il sig. si farà Parte_1
inoltre carico delle spese relative alla vettura nella disponibilità della figlia fino al 31.12.2025. Per_1
- Le spese straordinarie che si renderanno necessarie dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori stessi, da individuarsi come da protocollo del Tribunale di Treviso, faranno capo ai medesimi in modo così ripartito: nella misura del 60 % a carico del Sig. e del 40 % a carico della Sig.ra Parte_1
Parte_2
- Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che l'Assegno
Unico ed Universale e ogni altro eventuale sostegno di carattere economico alle famiglie nonché le detrazioni fiscali per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, vengono richieste ed usufruite al 100% dalla Sig.ra Parte_2
- I RICORRENTI dichiarano di essere economicamente autosufficienti
e di non pretendere l'uno dall'altra alcunché a titolo di contributo al proprio mantenimento;
- Le spese legali vengono interamente compensate fra le parti ed i rispettivi legali sottoscrivono ai sensi della rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAESE (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi