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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3715 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2249/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est Dott. Valentina Di Peppe Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/02/2025 da 1) , nata il [...] a [...], cittadina italiana, C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentata e difesa, in C.F._1 virtù di procura in calce, dall'Avv. Elisabetta Marca (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata in Milano, Via Quintino Sella, 4, PEC: Email_1
2) , nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F. Parte_2
, residente in [...], che si rappresenta e difende C.F._3 in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Milano, via Enrico Besana n. 9, PEC: Email_2
I quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 31/08/2009 in Castrignano del Capo (LE), trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, atto n. 153 parte 2 serie A anno 2009, inizialmente in regime di comunione dei beni, successivamente modificato in separazione dei beni.
□ separati con sentenza n. 1185/2025 pubblicata in data 27/03/2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: minori (nato il [...]) e (nato il [...]), Per_1 Per_2 entrambi cittadini italiani.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 31/08/2009, in Castrignano del Capo (LE), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castrignano del Capo, atto n. 153 parte 2 serie A anno 2009
• ordinare al Comune di Castrignano del Capo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti Condizioni
- Disporre l'affido condiviso dei figli minori e , con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica, precisando che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente inordine alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tutte le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
- Disporre l'assegnazione della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi alla madre che la continuerà ad abitare con i figli minori ed , provvedendo a volturare, Per_1 Per_2 intestandole a proprio nome, tutte le utenze domestiche (luce, gas, telefono, internet, Tari, spese condominiali ordinarie, ecc.)
- Disporre che ed , staranno con il padre: Per_1 Per_2
a) A week end alternati dal venerdi dalle ore 19 alla domenica alle ore 19 o, previo consenso da ambo le parti, dal sabato al lunedì o fino al rientro presso le rispettive sedi scolastiche;
b) Di base due pomeriggi infrasettimanali contigui comprensivi del pernottamento presso il padre nella notte compresa tra gli stessi da concordare preventivamente (ad es.: da mercoledì ore 16.30 a giovedì ore 19,); in alternativa, due pomeriggi a settimana (ad es.: il martedì e il giovedi dalle ore 16:30 alle ore 19.30), fatti sempre salvi eventuali diversi accordi tra i coniugi;
c) Durante le vacanze scolastiche natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, fatti salvi diversi accordi tra e parti;
d) Durante le vacanze scolastiche pasquali in equa ripartizione previo accordo tra le parti;
e) Durante l e vacanze scolastiche estive 3 settimane anche n o n consecutive in un periodo da concordare preventivamente (entro almeno un mese dalla data di decorrenza delle vacanze); f) Durante i Ponti (ad es: carnevale, I novembre, 2 giugno, 25 aprile, 1 maggio) in alternanza con la madre. Fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
- Disporre, a carico dell'avvocato , il versamento mensile, a titolo di contributo Parte_2 al mantenimento di e , entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € Per_1 Per_2
1.100,00, in ragione di 550,00 euro ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo
- Disporre che la signora percepisca integralmente l'Assegno Unico per i figli. Parte_1
- Disporre che il padre provveda altresì al rimborso del 50% delle spese straordinarie di cui alle Lince Guida della Corte d'Appello di Milano e s.m.i. come di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta..
- Disporre che, in caso di vendita della casa coniugale sita in Segrate via A. Vespucci, 14, ai fini di agevolare il reperimento di una nuova abitazione quanto più idonea ai figli minori, il relativo ricavato, previa deduzione degli eventuali costi di mediazione dell'agenzia e previa deduzione della somma di euro 20.000 che rimarrà alla sig.ra , venga ripartito con le seguenti quote percentuali: 60% Parte_1 alla Signora e 40% all'avvocato . Parte_1 Parte_2
I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti all'atto della separazione e rinunciano sin d'ora reciprocamente a qualsivoglia contributo di mantenimento, salvo il verificarsi di un mutamento successivo nelle condizioni economiche dei coniugi.
- Spese legali integralmente compensate.
- Le parti rilascino sin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità dell'espatrio. Le parti dichiarano di rinunciare alla impugnazione della emananda sentenza. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31/08/2009, in Castrignano del Capo (LE), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castrignano del Capo, atto n. 153 parte 2 seria A anno 2009 tra e Parte_1 Parte_2
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castrignano del Capo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Segrate (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est Dott. Valentina Di Peppe Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/02/2025 da 1) , nata il [...] a [...], cittadina italiana, C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentata e difesa, in C.F._1 virtù di procura in calce, dall'Avv. Elisabetta Marca (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata in Milano, Via Quintino Sella, 4, PEC: Email_1
2) , nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F. Parte_2
, residente in [...], che si rappresenta e difende C.F._3 in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Milano, via Enrico Besana n. 9, PEC: Email_2
I quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 31/08/2009 in Castrignano del Capo (LE), trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, atto n. 153 parte 2 serie A anno 2009, inizialmente in regime di comunione dei beni, successivamente modificato in separazione dei beni.
□ separati con sentenza n. 1185/2025 pubblicata in data 27/03/2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: minori (nato il [...]) e (nato il [...]), Per_1 Per_2 entrambi cittadini italiani.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 31/08/2009, in Castrignano del Capo (LE), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castrignano del Capo, atto n. 153 parte 2 serie A anno 2009
• ordinare al Comune di Castrignano del Capo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti Condizioni
- Disporre l'affido condiviso dei figli minori e , con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica, precisando che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente inordine alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tutte le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
- Disporre l'assegnazione della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi alla madre che la continuerà ad abitare con i figli minori ed , provvedendo a volturare, Per_1 Per_2 intestandole a proprio nome, tutte le utenze domestiche (luce, gas, telefono, internet, Tari, spese condominiali ordinarie, ecc.)
- Disporre che ed , staranno con il padre: Per_1 Per_2
a) A week end alternati dal venerdi dalle ore 19 alla domenica alle ore 19 o, previo consenso da ambo le parti, dal sabato al lunedì o fino al rientro presso le rispettive sedi scolastiche;
b) Di base due pomeriggi infrasettimanali contigui comprensivi del pernottamento presso il padre nella notte compresa tra gli stessi da concordare preventivamente (ad es.: da mercoledì ore 16.30 a giovedì ore 19,); in alternativa, due pomeriggi a settimana (ad es.: il martedì e il giovedi dalle ore 16:30 alle ore 19.30), fatti sempre salvi eventuali diversi accordi tra i coniugi;
c) Durante le vacanze scolastiche natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, fatti salvi diversi accordi tra e parti;
d) Durante le vacanze scolastiche pasquali in equa ripartizione previo accordo tra le parti;
e) Durante l e vacanze scolastiche estive 3 settimane anche n o n consecutive in un periodo da concordare preventivamente (entro almeno un mese dalla data di decorrenza delle vacanze); f) Durante i Ponti (ad es: carnevale, I novembre, 2 giugno, 25 aprile, 1 maggio) in alternanza con la madre. Fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
- Disporre, a carico dell'avvocato , il versamento mensile, a titolo di contributo Parte_2 al mantenimento di e , entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € Per_1 Per_2
1.100,00, in ragione di 550,00 euro ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo
- Disporre che la signora percepisca integralmente l'Assegno Unico per i figli. Parte_1
- Disporre che il padre provveda altresì al rimborso del 50% delle spese straordinarie di cui alle Lince Guida della Corte d'Appello di Milano e s.m.i. come di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta..
- Disporre che, in caso di vendita della casa coniugale sita in Segrate via A. Vespucci, 14, ai fini di agevolare il reperimento di una nuova abitazione quanto più idonea ai figli minori, il relativo ricavato, previa deduzione degli eventuali costi di mediazione dell'agenzia e previa deduzione della somma di euro 20.000 che rimarrà alla sig.ra , venga ripartito con le seguenti quote percentuali: 60% Parte_1 alla Signora e 40% all'avvocato . Parte_1 Parte_2
I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti all'atto della separazione e rinunciano sin d'ora reciprocamente a qualsivoglia contributo di mantenimento, salvo il verificarsi di un mutamento successivo nelle condizioni economiche dei coniugi.
- Spese legali integralmente compensate.
- Le parti rilascino sin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità dell'espatrio. Le parti dichiarano di rinunciare alla impugnazione della emananda sentenza. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31/08/2009, in Castrignano del Capo (LE), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castrignano del Capo, atto n. 153 parte 2 seria A anno 2009 tra e Parte_1 Parte_2
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castrignano del Capo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Segrate (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG