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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 352/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 352/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESCE GIANCARLO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 68/1 16010 ROSSIGLIONE presso il difensore avv. PESCE
GIANCARLO appellante contro
. IN QUALITA' DI MANDATARIA CON Controparte_1
RAPPRESENTANZA, (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GROSSO ANDREA CLEMENTE, elettivamente domiciliato in CORSO
GALILEO FERRARIS, 43 10128 TORINO presso il difensore avv. GROSSO ANDREA CLEMENTE appellata
Udienza di discussione orale, con trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., in data 19.12.2025; ordinanza collegiale di rimessione in decisione in pari data
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
pagina 1 di 12 “Voglia la Corte D'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, azione e deduzione, in riforma della sentenza n. 229/2024 del Tribunale di Alessandria (G.I. M. Pastorino) pubblicata il 28.02.2024, per i motivi e le ragioni specificate nell'atto di appello:
- In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto Controparte_1
Ingiuntivo n. 1158/21 del 7/10/2021, emesso dal Tribunale di Alessandria, Giudice Dott.ssa Martina
Bianchi;
- In via principale, accertare e dichiarare la nullità della clausola prevista dall'art.12 lettera e) del contratto di finanziamento oggetto di causa e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria contratta dall'appellante atteso che parte appellata non ha provato e nemmeno affermato di aver agito entro il termine previsto dall'art. 1957 c.c.;
- In via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario oggetto di causa per violazione dell'art. 38 T.U.B. comma 2 e della delibera CICR 22.04.1995 e, per l'effetto, della fideiussione contratta dall'appellante, con conseguente dichiarazione di revoca /annullamento/ inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 1158/21 del 7/10/2021, emesso dal Tribunale di Alessandria,
Giudice Dott.ssa Martina Bianchi;
- Con vittoria di spese e compensi professionali di causa nei due gradi di giudizio, oltre CPA e rimborso forfettario spese generali ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii;
- In via di mero subordine, nella denegata e non ritenuta ipotesi in cui la l'Ecc.ma Corte ritenga di non accogliere le conclusioni sopra formulate in via preliminare/pregiudiziale ed in via principale, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 1158/21 del 7/10/2021 a seguito di pagamento parziale del debito intervenuto in pendenza della causa di opposizione di primo grado nella misura specificata in atti, disponendo la compensazione integrale o parziale delle spese relative ai due gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In via principale:
- rigettare, perché infondata, l'impugnazione proposta da e, per l'effetto, confermare Parte_1
integralmente la sentenza n. 229/2024 del Tribunale di Alessandria, pubblicata il 28 febbraio 2024.
La legge per le spese.”
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 12 Con ricorso per decreto ingiuntivo cessionaria del credito, e per essa Controparte_1
quale mandataria con rappresentanza (già CF Controparte_2 [...]
, chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti dell'attuale Controparte_2
Part opponente, quale fideiussore, per l'importo di € 486.021,53, debito residuo della società In. OV
(dichiarata fallita in data 21 ottobre 2020 dal Tribunale di Alessandria), Parte_3
alla quale era stato concesso dal (già ), a CP_3 Controparte_4
titolo di mutuo ex art 38 D. lgs. 385 del 1993, un finanziamento di € 600.000,00.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva opposizione avverso tale Parte_1
decreto n. 1158 del 2021, contestando la nullità assoluta della fideiussione per violazione della legge
287/1990 in quanto la fideiussione riportava alle lettere e) ed f) le clausole 6 e 8 dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005; la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dell'art 38 TUB comma 2 e, per l'effetto, delle fideiussioni oggetto di causa per superamento del limite di finanziabilità. Rappresentava poi di aver comunicato formale recesso dal contratto di fideiussione con raccomandata in data 21 luglio 2011, ricevuta dalla Banca, in ragione del peggioramento delle proprie condizioni economiche e chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio parte opposta che contestava le eccezioni avversarie ritenendole infondate e chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 229 in data 28.02.2024 il Tribunale di Alessandria, rigettava l'eccezione di nullità del contratto per conformità allo schema censurato dall'ABI sollevata dal ricorrente, rilevando la non corrispondenza tra il modulo ABI adottato dalle banche per le fideiussioni omnibus e la fideiussione specifica sottoscritta dall'opponente in data 16.12.2010 evidenziando la diversità di oggetto, trattandosi in questo caso di garanzia specifica relativa alle obbligazioni discendenti dal mutuo fondiario rilasciato
Par a In. in pari data, nonché l'omesso richiamo della clausola sub 2 del modulo. CP_5
Escludeva peraltro che la fideiussione che l'opponente aveva firmato per garantire le obbligazioni nascenti dal mutuo fondiario stipulato dalla società debitrice fosse da ritenersi anche solo parzialmente nulla, mancando prova di un accordo illecito tra Banche a monte della sua sottoscrizione tale da indurre all'adozione di uno schema contrattuale destinato ad essere applicato consapevolmente a fini anticoncorrenziali.
Specificava, in ogni caso, che anche ritenendo la nullità della clausola di deroga alla disciplina dell'art. 1957 di cui all'art. 12, lett. e) ai sensi degli artt. 33, 34 e 36 del codice del consumo la decisione non sarebbe mutata, in quanto mancava un interesse concreto e attuale dell'opponente ad ottenere la suddetta declaratoria di nullità parziale della fideiussione, avendo egli eccepito l'intervenuta pagina 3 di 12 decadenza della Banca per inutile decorso del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. soltanto con riferimento all'azione promossa nei confronti del fideiussore opponente e non in relazione all'azione promossa nei confronti del debitore principale, fallito nell'ottobre 2020. Riteneva dunque che, in carenza di tale eccezione, il Sig. doveva considerarsi sprovvisto di un apprezzabile Parte_1
ed attuale interesse ad ottenere la declaratoria di nullità della singola clausola della fideiussione che non avrebbe comunque concretizzato alcun reale beneficio nella sua sfera giuridica.
Richiamava quindi il recente orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui in tema di mutuo fondiario il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, d.lgs. 385/1993 non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, né è posto a presidio della validità del negozio medesimo, ritenendo quindi la sua eventuale violazione insuscettibile di determinare la nullità del contratto.
Giudicava infine irrilevante, ai sensi dell'art. 12 lett. c) del contratto prodotto dallo stesso opponente, il recesso dell'opponente dal contratto di fideiussione avvenuto nel luglio 2011, evidenziando anche come l'intervenuto pagamento parziale del debito ingiunto costituisse comunque elemento rilevante solo in sede esecutiva.
Rilevava peraltro sufficiente, ai fini della prova della titolarità del credito in capo alla parte opposta, la documentata pubblicazione della cessione del credito in suo favore nella Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione della Banca cedente.
Il Tribunale rigettava quindi l'opposizione, condannando l'opponente soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 8.964,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A., come dovute per legge.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello il Sig. formulando, in via Parte_1 preliminare, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ex art. 283 c.p.c.
Con primo motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione formulata in primo grado, ribadendo carente di prova alcuna la circostanza che la ricorrente opposta sia divenuta titolare del credito in oggetto, a seguito di una serie di fusioni che avevano interessato la Banca concedente il mutuo e quindi in forza di atto di cessione di crediti in blocco da succeduta all'originaria concedente, evidenziando come la controparte Controparte_3
abbia in specie omesso di depositare sia i citati atti di fusione, sia il contratto di cessione dei crediti invocato a fondamento della sua legittimazione, limitandosi a produrre mera dichiarazione unilaterale di cessione dei crediti in blocco del ed avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Controparte_3
Ufficiale.
pagina 4 di 12 Con secondo motivo di gravame l'appellante contesta la pronuncia gravata, nella parte in cui il Tribunale, pur preso atto del minor debito residuo a carico del fideiussore a seguito dell'incasso di €
112.154,19 in favore di , ne ha affermato l'irrilevanza dichiarando definitivamente CP_1 esecutivo il decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma ingiunta. Ritiene, infatti, che il Tribunale di
Alessandria avrebbe dovuto necessariamente revocare il decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo più, al momento della decisione, il diritto del creditore ad ottenere una condanna per l' intero importo oggetto del finanziamento.
Con terzo motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia di rigetto dell'eccezione di nullità della clausola prevista dall'art. 12, lett. e) del contratto di finanziamento oggetto di causa nonché dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione fideiussoria contratta da pur in carenza Parte_1
di prova alcuna che il creditore abbia in specie agito entro il termine previsto dall'art. 1957 c.c.
Assume infatti pacifica la sua qualità di “consumatore” nella stipula della fideiussione in oggetto ed invoca quindi l'applicabilità al caso di specie degli artt. 33, 34 e 36 del codice del consumo in materia di clausole vessatorie affermando la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. prevista dall'art. 12, lett. e) del contratto di finanziamento. Rileva inoltre che la stessa clausola, che alle lettere e) ed f) riporta testualmente le clausole n. 6 e 8 dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia per violazione dell'art. 2, lett. a), l. 287/1990, debba considerarsi almeno parzialmente nulla, con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria contratta dal Sig. non avendo l'appellata provato e Parte_1 neppure affermato di aver agito entro il termine previsto dall'art. 1957 c.c., di cui peraltro ritiene che il
Giudice abbia fornito un'interpretazione erronea e non condivisibile spettando al creditore dimostrare di aver agito nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Con quarto motivo di gravame l'appellante lamenta infine il rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario e della fideiussione oggetto di causa disposto dal Giudice di prime cure sulla base della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 33719 del 16.11.2022. Afferma, infatti, che nonostante l'indubbia autorevolezza di detta pronuncia, essa non abbia comunque carattere vincolante e ribadisce la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato dalle parti in violazione del limite di finanziabilità previsto all'art. 38 T.U.B. per violazione di un elemento essenziale del contratto, non derogabile dall'autonomia privata in quanto posto a tutela dell'interesse generale.
Lamenta peraltro la stessa decisione del Giudice di prime cure di porre integralmente a carico di parte opponente la liquidazione delle spese di lite ritenendo, al contrario, sussistenti i presupposti per una compensazione integrale o quantomeno parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c.
Si è costituita nel gravame e, per essa, in qualità di mandataria con Controparte_1 rappresentanza, chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di Controparte_2
pagina 5 di 12 sospensione ex art. 283 c.p.c. proposta dall'appellante e, in via principale, la conferma della sentenza di primo grado.
Assume infatti infondato il primo motivo di appello ritenendo sufficiente, ai fini della prova della legittimazione in capo ad , la documentazione prodotta, tale da consentire l'identificazione CP_1
del credito oggetto di cessione mediante una semplice procedura online che riconduce all'elenco anonimizzato ma comunque identificabile a mezzo del numero del rapporto e il numero di NDG dei crediti ceduti nell'operazione in blocco del 3 giugno 2021.
Assume peraltro irrilevante il pagamento parziale del debito garantito intervenuto in sede fallimentare, sussistendo comunque responsabilità del fideiussore per il debito residuo.
Rileva inoltre, in adesione alla pronuncia impugnata, l'evidente difformità tra lo schema ABI richiamato da controparte e le clausole contrattuali della fideiussione in esame atteso che nel documento oggetto di causa sono presenti le clausole di deroga agli artt. 1939 c.c. e 1957 c.c.
(corrispondenti alle clausole 6 e 8 del modulo ABI) mentre non è presente la clausola 2 del suddetto modello avente ad oggetto la resistenza della garanzia anche in caso di annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti del debitore principale. Rileva inoltre che il garante non ha comunque provato l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale allegata, evidenziando anche la tardività dell'eccezione di violazione del disposto ex art. 1957 c.c., sollevata dall'opponente solo con la memoria ex art. 101, comma 2, c.p.c.
Assume infine la palese infondatezza del quarto motivo di gravame avverso, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite, già citata dal Giudice di prime cure, con cui la Corte ha pacificamente superato la tesi sostenuta da controparte escludendo la rilevanza del superamento dei limiti di finanziabilità ai fini della nullità del contratto.
Assume infine l'infondatezza del quinto motivo di gravame, evidenziando come sia scelta discrezionale del Giudice quella di compensare eventualmente le spese tra le parti, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. giudicati non sussistenti nel caso di specie.
Rigettata preliminarmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la Corte ha disposto la remissione della causa in decisione con discussione orale e, preso atto delle difese conclusive prodotte dalle parti, ha trattenuto la stessa in decisione.
Rileva preliminarmente la Corte che, da un lato, l'eccezione formulata dall'odierno appellato solo in sede di memoria depositata in primo grado per l'udienza disposta dal Giudice ex art. 101 c.p.c., per la discussione in merito alla qualifica di “consumatore” dell'opponente in relazione alla stipula della fideiussione in contestazione, seppure esposta – e ribadita quale primo motivo di impugnazione –
pagina 6 di 12 come contestazione della legittimazione attiva della Società ricorrente in sede monitoria quale cessionaria del credito azionato, attiene in effetti al piano sostanziale della titolarità del credito stesso.
Ed infatti “la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione di di aver agito quale Controparte_6
cessionaria anche del credito di cui si discute). La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. Nella specie, ciò che rileva effettivamente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del 2016, che:
i) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
ii) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
iii) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” ( Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5478 del 2024 ).
D'altro lato, in specie, l'odierna appellata ha prodotto ha prodotto in sede di gravame due ulteriori documenti a conforto della titolarità del credito vantato, ed assume ammissibile la produzione proprio sul presupposto della tardiva formulazione da parte dell'opponente della correlativa eccezione in merito.
Ritiene, tuttavia, la Corte che tale produzione sia di fatto irrilevante ai fini del decidere, sia perché contenente elencazione dei crediti oggetto della cessione invocata dall'appellata leggibile solo previa identificazione dei crediti stessi mediante accesso ad atti del tutto estranei alla documentazione in atti, sia perché l'eccezione di carenza di titolarità del credito, come formulata dall'opponente in primo grado, deve ritenersi comunque inefficace, non avendo la parte in alcun modo contestato tale “elemento costitutivo” dell'avversa pretesa creditoria se non, tardivamente, solo allorché il Tribunale stesso ha ritenuto di provocare le parti al contraddittorio su nuova – e diversa - questione rilevata d'ufficio all'udienza già fissata per la discussione orale della causa.
Posto infatti che, secondo principio processuale introdotto nell'ordinamento ex lege n. 69/2009, ai sensi del disposto ex art. 115 c.p.c. “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte pagina 7 di 12 dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, il principio innanzi richiamato della Corte, secondo cui la contestazione della titolarità del rapporto controverso costituisce mera difesa e non eccezione in senso proprio, come tale proponibile in qualunque fase e grado del giudizio, ribadito in relazione a fatti antecedenti all'entrata in vigore del nuovo disposto normativo ex art. 115 c.p.c., deve essere ormai necessariamente coordinato con il principio di semplificazione processuale introdotto dal legislatore.
Pertanto l'omessa specifica e tempestiva contestazione del fatto costitutivo dell'avversa pretesa costituito dall'effettiva titolarità del rapporto allegato a fondamento del credito stesso, nel vigore del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., integra in specie “difesa incompatibile” con la tardiva negazione del fatto stesso , perciò solo inammissibile e comunque irrilevante ai fini del decidere.
Non vi è dubbio peraltro che nell'atto di opposizione in primo grado l'odierno appellante non avesse in nessun modo contestato o posto almeno in dubbio la piena titolarità del credito vantato dalla controparte in sede monitoria ( v. atto di opposizione in primo grado ).
Non risulta del resto comprovato, sulla base della documentazione acquisita in atti, la carenza di titolarità del credito in contestazione in capo all'odierna appellata.
E, dunque, il primo motivo di gravame deve ritenersi finanche inammissibile.
Palesemente infondato risulta peraltro il secondo motivo di gravame formulato dall'odierno opponente, nel lamentare rigetto dell'eccezione proposta ex art. 1957 c.c. in primo grado.
Al riguardo il Tribunale, che pure con ordinanza in data 22.11.2023 aveva dapprima ritenuto necessario provocare il contraddittorio tra le parti in merito alla qualità di “consumatore” del sig. in Parte_1 relazione al negozio di fideiussione in contestazione, ritenendo rilevante “ tale questione ai fini della verifica della eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali azionate dalla Banca ed in particolare in relazione alla clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto all'art. 12 lett e) (doc. 3 parte convenuta opposta), assumendo pertanto rilievo altresì sia il momento della risoluzione del contratto principale che il termine entro il quale il creditore ha proposte le sue istanze contro il debitore”, ha infine rigettato l'eccezione sul presupposto che, “anche ritenendo nulla la clausola di deroga alla disciplina dell'art 1957 di cui all'art. 12 lett e) ai sensi degli artt 33, 34 e 36 del codice del consumo, tale nullità non inciderebbe e risulterebbe irrilevante ai fini del decidere. Deve infatti osservarsi come manchi un interesse, concreto e attuale, dell'opponente ad ottenere la suddetta declaratoria di nullità parziale della fideiussione”, posto che “l'opponente ha eccepito la decadenza della Banca ex art 1957
c.c., in quanto la stessa avrebbe agito tardivamente nei confronti del fideiussore, senza tuttavia nulla specificare con riferimento all'azione promossa nei confronti del debitore principale”. Il Tribunale ha rilevato infatti che “la Banca bene poteva agire anche nei confronti del debitore principale con pagina 8 di 12 domanda di ammissione al passivo del fallimento e dalle stesse allegazioni delle parti oltre che dalla documentazione prodotta (cfr. in particolare doc. 19 fascicolo opposta) risulta chiaramente che la
Banca si sia insinuata nel passivo del fallimento della debitrice principale. A fronte di ciò tuttavia l'opponente non ha dedotto la tardività di tale insinuazione rispetto ai termini ex art 1957 c.c., con la conseguenza che in assenza di una tale eccezione di mancato rispetto del termine di cui all'art 1957
c.c. anche in relazione alle azioni effettuate dalla Banca nei confronti del debitore principale, la clausola di cui all'art 12 lett e) del contratto in questione non assume alcuna concreta o potenziale portata lesiva nei confronti del sig. posto che anche la sua eventuale estromissione Parte_1
dal negozio fideiussorio non determinerebbe alcuna modifica della posizione del garante, che resterebbe comunque obbligato, attese le peculiarità del caso concreto, al pagamento delle somme ingiunte”.
L'odierno appellante si è limitato al riguardo a rilevare che “in base all'interpretazione del Giudice, quindi, l'art. 1957 c.c. imporrebbe un duplice onere a carico della parte che intende sollevare la relativa eccezione di decadenza, ma ciò non trova riscontro nel testo della disposizione in esame. L'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è una soltanto e, una volta sollevata, spetta al creditore che vi abbia interesse dimostrarne l'infondatezza, ovvero dimostrare di aver agito nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazioni principale”.
L'assunto non può essere condiviso. Il sig. ha in effetti eccepito la tardività dell'istanza di Parte_1 pagamento della controparte ex art. 1957 c.c. solo nella memoria depositata per l'udienza disposta dal
Tribunale ex art. 101 c.p.c. – quindi tardivamente -, limitandosi peraltro a contestare che “la convenuta opposta ha notificato il Decreto Ingiuntivo al fideiussore - ex art. 140 c.p.c. - il 18 Parte_1 novembre 2021 presso l'indirizzo di residenza del medesimo, il quale all'epoca era però ricoverato presso la RSA “Monsignor Capra” di Acqui Terme, ragion per cui l'atto è stato materialmente ritirato solo il 6 dicembre 2021 dall'amministratore di sostegno Controparte_7
Ne deriva l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria contratta dall'opponente, in quanto l'opposta non ha agito nel rispetto del termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c., decorrenti dal 21 ottobre 2020”.
Deve peraltro rilevarsi che, in specie, il sig. aveva sottoscritto il contratto di concessione del Parte_1 finanziamento per assunzione di fideiussione, che prevedeva, fra l'altro, che
Orbene, “nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti
pagina 9 di 12 del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.. ( Cass. Civ. Sez.
3 - , Ordinanza n. 26906 del 20/09/2023 Sez. 1 - , Ordinanza n. 31569 del 03/12/2019 ).
E, dunque, anche per tale rilievo l'eccezione, comunque tardivamente formulata dall'odierno appellante in primo grado ex art. 1957 c.c., deve ritenersi infondata.
Parimenti all'evidenza infondato risulta del resto anche il quarto motivo di gravame, sul presupposto che la recente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite richiamata dal Tribunale a conforto della ritenuta infondatezza della censura di nullità del finanziamento dedotto in sede monitoria – e conseguentemente della fideiussione a sua garanzia – per violazione del disposto ex art. 38 TUB non sia comunque dirimente in merito.
Ritiene per contro la Corte che meriti certamente di essere condiviso il principio chiaramente esposto dalla Suprema Corte in materia, secondo cui “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” ( Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 33719 del
16/11/2022 ). Non risulta del resto che detti principi siano mai stati riveduti criticamente anche in sede di legittimità ( cfr.: Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6907 del 08/03/2023; Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 7949 del 20/03/2023, pienamente conformi ).
Merita per contro di trovare accoglimento il secondo motivo di gravame formulato dall'odierno l'appellante, nel lamentare che il Tribunale, pur preso atto del minor debito residuo a carico del fideiussore a seguito dell'incasso dell'importo di € 112.154,19 ottenuto da in CP_1
sede di riparto parziale disposto nel fallimento Ve.In.OV s.a.s. , pure Parte_4 intervenuto in epoca successiva all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, abbia nondimeno dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma ingiunta.
Ed infatti, secondo principi ormai da tempo acclarati dalla Suprema Corte in merito, in sede di legittimità, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con
pagina 10 di 12 riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” ( Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 21432 del 17/10/2011 ).
Nondimeno “il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto” ( Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 8428 del
10/04/2014 ).
In specie il pagamento disposto in sede fallimentare in favore della ricorrente opposta, ora appellata, è intervenuto certamente dopo l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Peraltro non è dato ravvisare in specie presupposti adeguati e sufficienti per disporre ex art. 92, comma II, c.p.c. la compensazione, pure parziale delle spese del giudizio. E' vero infatti che la pronuncia innanzi richiamata n. n. 33719 del 16/11/2022 è intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, ma l'opposizione in esame era comunque infondata in relazione a tutte le ulteriori censure e contestazioni svolte dall'opponente.
Anche in sede di gravame deve ravvisarsi peraltro piena soccombenza dell'odierno appellante, posto che l'accoglimento di uno solo dei motivi di gravame non consegue comunque ad originaria fondatezza dell'opposizione, ma alla sopravvenienza di un evento – pagamento intervenuto nel fallimento del debitore garantito - del tutto estraneo alla volontà ed alla condotta, anche processuale, della parte opponente.
Deve rilevarsi peraltro che già nel giudizio a quo le spese sono state in misura contenuta, con riduzione al minimo del compenso per la fase decisoria in considerazione dell'applicazione del rito ex art. 281sexies c.p.c. Il valore della causa resta peraltro compreso, anche a seguito di parziale accoglimento dell'appello in esame, nell'ambito del medesimo scaglione tabellare ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, che si dispone in specie in applicazione dei medesimi criteri già compiutamente – e correttamente – enunciati in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 11 di 12 1) in parziale accoglimento dell'appello in esame, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1158/2021, emesso dal Tribunale di Alessandria in data 7.10.2021, condanna il sig. al pagamento Parte_1 in favore di come rappresentata nel giudizio, della somma complessiva di € Controparte_1
362.149,71, oltre interessi al saggio contrattuale dalla messa in mora al saldo;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 10.590,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 352/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESCE GIANCARLO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 68/1 16010 ROSSIGLIONE presso il difensore avv. PESCE
GIANCARLO appellante contro
. IN QUALITA' DI MANDATARIA CON Controparte_1
RAPPRESENTANZA, (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GROSSO ANDREA CLEMENTE, elettivamente domiciliato in CORSO
GALILEO FERRARIS, 43 10128 TORINO presso il difensore avv. GROSSO ANDREA CLEMENTE appellata
Udienza di discussione orale, con trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., in data 19.12.2025; ordinanza collegiale di rimessione in decisione in pari data
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
pagina 1 di 12 “Voglia la Corte D'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, azione e deduzione, in riforma della sentenza n. 229/2024 del Tribunale di Alessandria (G.I. M. Pastorino) pubblicata il 28.02.2024, per i motivi e le ragioni specificate nell'atto di appello:
- In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto Controparte_1
Ingiuntivo n. 1158/21 del 7/10/2021, emesso dal Tribunale di Alessandria, Giudice Dott.ssa Martina
Bianchi;
- In via principale, accertare e dichiarare la nullità della clausola prevista dall'art.12 lettera e) del contratto di finanziamento oggetto di causa e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria contratta dall'appellante atteso che parte appellata non ha provato e nemmeno affermato di aver agito entro il termine previsto dall'art. 1957 c.c.;
- In via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario oggetto di causa per violazione dell'art. 38 T.U.B. comma 2 e della delibera CICR 22.04.1995 e, per l'effetto, della fideiussione contratta dall'appellante, con conseguente dichiarazione di revoca /annullamento/ inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 1158/21 del 7/10/2021, emesso dal Tribunale di Alessandria,
Giudice Dott.ssa Martina Bianchi;
- Con vittoria di spese e compensi professionali di causa nei due gradi di giudizio, oltre CPA e rimborso forfettario spese generali ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii;
- In via di mero subordine, nella denegata e non ritenuta ipotesi in cui la l'Ecc.ma Corte ritenga di non accogliere le conclusioni sopra formulate in via preliminare/pregiudiziale ed in via principale, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 1158/21 del 7/10/2021 a seguito di pagamento parziale del debito intervenuto in pendenza della causa di opposizione di primo grado nella misura specificata in atti, disponendo la compensazione integrale o parziale delle spese relative ai due gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In via principale:
- rigettare, perché infondata, l'impugnazione proposta da e, per l'effetto, confermare Parte_1
integralmente la sentenza n. 229/2024 del Tribunale di Alessandria, pubblicata il 28 febbraio 2024.
La legge per le spese.”
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 12 Con ricorso per decreto ingiuntivo cessionaria del credito, e per essa Controparte_1
quale mandataria con rappresentanza (già CF Controparte_2 [...]
, chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti dell'attuale Controparte_2
Part opponente, quale fideiussore, per l'importo di € 486.021,53, debito residuo della società In. OV
(dichiarata fallita in data 21 ottobre 2020 dal Tribunale di Alessandria), Parte_3
alla quale era stato concesso dal (già ), a CP_3 Controparte_4
titolo di mutuo ex art 38 D. lgs. 385 del 1993, un finanziamento di € 600.000,00.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva opposizione avverso tale Parte_1
decreto n. 1158 del 2021, contestando la nullità assoluta della fideiussione per violazione della legge
287/1990 in quanto la fideiussione riportava alle lettere e) ed f) le clausole 6 e 8 dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005; la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dell'art 38 TUB comma 2 e, per l'effetto, delle fideiussioni oggetto di causa per superamento del limite di finanziabilità. Rappresentava poi di aver comunicato formale recesso dal contratto di fideiussione con raccomandata in data 21 luglio 2011, ricevuta dalla Banca, in ragione del peggioramento delle proprie condizioni economiche e chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio parte opposta che contestava le eccezioni avversarie ritenendole infondate e chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 229 in data 28.02.2024 il Tribunale di Alessandria, rigettava l'eccezione di nullità del contratto per conformità allo schema censurato dall'ABI sollevata dal ricorrente, rilevando la non corrispondenza tra il modulo ABI adottato dalle banche per le fideiussioni omnibus e la fideiussione specifica sottoscritta dall'opponente in data 16.12.2010 evidenziando la diversità di oggetto, trattandosi in questo caso di garanzia specifica relativa alle obbligazioni discendenti dal mutuo fondiario rilasciato
Par a In. in pari data, nonché l'omesso richiamo della clausola sub 2 del modulo. CP_5
Escludeva peraltro che la fideiussione che l'opponente aveva firmato per garantire le obbligazioni nascenti dal mutuo fondiario stipulato dalla società debitrice fosse da ritenersi anche solo parzialmente nulla, mancando prova di un accordo illecito tra Banche a monte della sua sottoscrizione tale da indurre all'adozione di uno schema contrattuale destinato ad essere applicato consapevolmente a fini anticoncorrenziali.
Specificava, in ogni caso, che anche ritenendo la nullità della clausola di deroga alla disciplina dell'art. 1957 di cui all'art. 12, lett. e) ai sensi degli artt. 33, 34 e 36 del codice del consumo la decisione non sarebbe mutata, in quanto mancava un interesse concreto e attuale dell'opponente ad ottenere la suddetta declaratoria di nullità parziale della fideiussione, avendo egli eccepito l'intervenuta pagina 3 di 12 decadenza della Banca per inutile decorso del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. soltanto con riferimento all'azione promossa nei confronti del fideiussore opponente e non in relazione all'azione promossa nei confronti del debitore principale, fallito nell'ottobre 2020. Riteneva dunque che, in carenza di tale eccezione, il Sig. doveva considerarsi sprovvisto di un apprezzabile Parte_1
ed attuale interesse ad ottenere la declaratoria di nullità della singola clausola della fideiussione che non avrebbe comunque concretizzato alcun reale beneficio nella sua sfera giuridica.
Richiamava quindi il recente orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui in tema di mutuo fondiario il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, d.lgs. 385/1993 non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, né è posto a presidio della validità del negozio medesimo, ritenendo quindi la sua eventuale violazione insuscettibile di determinare la nullità del contratto.
Giudicava infine irrilevante, ai sensi dell'art. 12 lett. c) del contratto prodotto dallo stesso opponente, il recesso dell'opponente dal contratto di fideiussione avvenuto nel luglio 2011, evidenziando anche come l'intervenuto pagamento parziale del debito ingiunto costituisse comunque elemento rilevante solo in sede esecutiva.
Rilevava peraltro sufficiente, ai fini della prova della titolarità del credito in capo alla parte opposta, la documentata pubblicazione della cessione del credito in suo favore nella Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione della Banca cedente.
Il Tribunale rigettava quindi l'opposizione, condannando l'opponente soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 8.964,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A., come dovute per legge.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello il Sig. formulando, in via Parte_1 preliminare, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ex art. 283 c.p.c.
Con primo motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione formulata in primo grado, ribadendo carente di prova alcuna la circostanza che la ricorrente opposta sia divenuta titolare del credito in oggetto, a seguito di una serie di fusioni che avevano interessato la Banca concedente il mutuo e quindi in forza di atto di cessione di crediti in blocco da succeduta all'originaria concedente, evidenziando come la controparte Controparte_3
abbia in specie omesso di depositare sia i citati atti di fusione, sia il contratto di cessione dei crediti invocato a fondamento della sua legittimazione, limitandosi a produrre mera dichiarazione unilaterale di cessione dei crediti in blocco del ed avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Controparte_3
Ufficiale.
pagina 4 di 12 Con secondo motivo di gravame l'appellante contesta la pronuncia gravata, nella parte in cui il Tribunale, pur preso atto del minor debito residuo a carico del fideiussore a seguito dell'incasso di €
112.154,19 in favore di , ne ha affermato l'irrilevanza dichiarando definitivamente CP_1 esecutivo il decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma ingiunta. Ritiene, infatti, che il Tribunale di
Alessandria avrebbe dovuto necessariamente revocare il decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo più, al momento della decisione, il diritto del creditore ad ottenere una condanna per l' intero importo oggetto del finanziamento.
Con terzo motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia di rigetto dell'eccezione di nullità della clausola prevista dall'art. 12, lett. e) del contratto di finanziamento oggetto di causa nonché dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione fideiussoria contratta da pur in carenza Parte_1
di prova alcuna che il creditore abbia in specie agito entro il termine previsto dall'art. 1957 c.c.
Assume infatti pacifica la sua qualità di “consumatore” nella stipula della fideiussione in oggetto ed invoca quindi l'applicabilità al caso di specie degli artt. 33, 34 e 36 del codice del consumo in materia di clausole vessatorie affermando la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. prevista dall'art. 12, lett. e) del contratto di finanziamento. Rileva inoltre che la stessa clausola, che alle lettere e) ed f) riporta testualmente le clausole n. 6 e 8 dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia per violazione dell'art. 2, lett. a), l. 287/1990, debba considerarsi almeno parzialmente nulla, con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria contratta dal Sig. non avendo l'appellata provato e Parte_1 neppure affermato di aver agito entro il termine previsto dall'art. 1957 c.c., di cui peraltro ritiene che il
Giudice abbia fornito un'interpretazione erronea e non condivisibile spettando al creditore dimostrare di aver agito nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Con quarto motivo di gravame l'appellante lamenta infine il rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario e della fideiussione oggetto di causa disposto dal Giudice di prime cure sulla base della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 33719 del 16.11.2022. Afferma, infatti, che nonostante l'indubbia autorevolezza di detta pronuncia, essa non abbia comunque carattere vincolante e ribadisce la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato dalle parti in violazione del limite di finanziabilità previsto all'art. 38 T.U.B. per violazione di un elemento essenziale del contratto, non derogabile dall'autonomia privata in quanto posto a tutela dell'interesse generale.
Lamenta peraltro la stessa decisione del Giudice di prime cure di porre integralmente a carico di parte opponente la liquidazione delle spese di lite ritenendo, al contrario, sussistenti i presupposti per una compensazione integrale o quantomeno parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c.
Si è costituita nel gravame e, per essa, in qualità di mandataria con Controparte_1 rappresentanza, chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di Controparte_2
pagina 5 di 12 sospensione ex art. 283 c.p.c. proposta dall'appellante e, in via principale, la conferma della sentenza di primo grado.
Assume infatti infondato il primo motivo di appello ritenendo sufficiente, ai fini della prova della legittimazione in capo ad , la documentazione prodotta, tale da consentire l'identificazione CP_1
del credito oggetto di cessione mediante una semplice procedura online che riconduce all'elenco anonimizzato ma comunque identificabile a mezzo del numero del rapporto e il numero di NDG dei crediti ceduti nell'operazione in blocco del 3 giugno 2021.
Assume peraltro irrilevante il pagamento parziale del debito garantito intervenuto in sede fallimentare, sussistendo comunque responsabilità del fideiussore per il debito residuo.
Rileva inoltre, in adesione alla pronuncia impugnata, l'evidente difformità tra lo schema ABI richiamato da controparte e le clausole contrattuali della fideiussione in esame atteso che nel documento oggetto di causa sono presenti le clausole di deroga agli artt. 1939 c.c. e 1957 c.c.
(corrispondenti alle clausole 6 e 8 del modulo ABI) mentre non è presente la clausola 2 del suddetto modello avente ad oggetto la resistenza della garanzia anche in caso di annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti del debitore principale. Rileva inoltre che il garante non ha comunque provato l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale allegata, evidenziando anche la tardività dell'eccezione di violazione del disposto ex art. 1957 c.c., sollevata dall'opponente solo con la memoria ex art. 101, comma 2, c.p.c.
Assume infine la palese infondatezza del quarto motivo di gravame avverso, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite, già citata dal Giudice di prime cure, con cui la Corte ha pacificamente superato la tesi sostenuta da controparte escludendo la rilevanza del superamento dei limiti di finanziabilità ai fini della nullità del contratto.
Assume infine l'infondatezza del quinto motivo di gravame, evidenziando come sia scelta discrezionale del Giudice quella di compensare eventualmente le spese tra le parti, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. giudicati non sussistenti nel caso di specie.
Rigettata preliminarmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la Corte ha disposto la remissione della causa in decisione con discussione orale e, preso atto delle difese conclusive prodotte dalle parti, ha trattenuto la stessa in decisione.
Rileva preliminarmente la Corte che, da un lato, l'eccezione formulata dall'odierno appellato solo in sede di memoria depositata in primo grado per l'udienza disposta dal Giudice ex art. 101 c.p.c., per la discussione in merito alla qualifica di “consumatore” dell'opponente in relazione alla stipula della fideiussione in contestazione, seppure esposta – e ribadita quale primo motivo di impugnazione –
pagina 6 di 12 come contestazione della legittimazione attiva della Società ricorrente in sede monitoria quale cessionaria del credito azionato, attiene in effetti al piano sostanziale della titolarità del credito stesso.
Ed infatti “la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione di di aver agito quale Controparte_6
cessionaria anche del credito di cui si discute). La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. Nella specie, ciò che rileva effettivamente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del 2016, che:
i) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
ii) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
iii) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” ( Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5478 del 2024 ).
D'altro lato, in specie, l'odierna appellata ha prodotto ha prodotto in sede di gravame due ulteriori documenti a conforto della titolarità del credito vantato, ed assume ammissibile la produzione proprio sul presupposto della tardiva formulazione da parte dell'opponente della correlativa eccezione in merito.
Ritiene, tuttavia, la Corte che tale produzione sia di fatto irrilevante ai fini del decidere, sia perché contenente elencazione dei crediti oggetto della cessione invocata dall'appellata leggibile solo previa identificazione dei crediti stessi mediante accesso ad atti del tutto estranei alla documentazione in atti, sia perché l'eccezione di carenza di titolarità del credito, come formulata dall'opponente in primo grado, deve ritenersi comunque inefficace, non avendo la parte in alcun modo contestato tale “elemento costitutivo” dell'avversa pretesa creditoria se non, tardivamente, solo allorché il Tribunale stesso ha ritenuto di provocare le parti al contraddittorio su nuova – e diversa - questione rilevata d'ufficio all'udienza già fissata per la discussione orale della causa.
Posto infatti che, secondo principio processuale introdotto nell'ordinamento ex lege n. 69/2009, ai sensi del disposto ex art. 115 c.p.c. “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte pagina 7 di 12 dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, il principio innanzi richiamato della Corte, secondo cui la contestazione della titolarità del rapporto controverso costituisce mera difesa e non eccezione in senso proprio, come tale proponibile in qualunque fase e grado del giudizio, ribadito in relazione a fatti antecedenti all'entrata in vigore del nuovo disposto normativo ex art. 115 c.p.c., deve essere ormai necessariamente coordinato con il principio di semplificazione processuale introdotto dal legislatore.
Pertanto l'omessa specifica e tempestiva contestazione del fatto costitutivo dell'avversa pretesa costituito dall'effettiva titolarità del rapporto allegato a fondamento del credito stesso, nel vigore del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., integra in specie “difesa incompatibile” con la tardiva negazione del fatto stesso , perciò solo inammissibile e comunque irrilevante ai fini del decidere.
Non vi è dubbio peraltro che nell'atto di opposizione in primo grado l'odierno appellante non avesse in nessun modo contestato o posto almeno in dubbio la piena titolarità del credito vantato dalla controparte in sede monitoria ( v. atto di opposizione in primo grado ).
Non risulta del resto comprovato, sulla base della documentazione acquisita in atti, la carenza di titolarità del credito in contestazione in capo all'odierna appellata.
E, dunque, il primo motivo di gravame deve ritenersi finanche inammissibile.
Palesemente infondato risulta peraltro il secondo motivo di gravame formulato dall'odierno opponente, nel lamentare rigetto dell'eccezione proposta ex art. 1957 c.c. in primo grado.
Al riguardo il Tribunale, che pure con ordinanza in data 22.11.2023 aveva dapprima ritenuto necessario provocare il contraddittorio tra le parti in merito alla qualità di “consumatore” del sig. in Parte_1 relazione al negozio di fideiussione in contestazione, ritenendo rilevante “ tale questione ai fini della verifica della eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali azionate dalla Banca ed in particolare in relazione alla clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto all'art. 12 lett e) (doc. 3 parte convenuta opposta), assumendo pertanto rilievo altresì sia il momento della risoluzione del contratto principale che il termine entro il quale il creditore ha proposte le sue istanze contro il debitore”, ha infine rigettato l'eccezione sul presupposto che, “anche ritenendo nulla la clausola di deroga alla disciplina dell'art 1957 di cui all'art. 12 lett e) ai sensi degli artt 33, 34 e 36 del codice del consumo, tale nullità non inciderebbe e risulterebbe irrilevante ai fini del decidere. Deve infatti osservarsi come manchi un interesse, concreto e attuale, dell'opponente ad ottenere la suddetta declaratoria di nullità parziale della fideiussione”, posto che “l'opponente ha eccepito la decadenza della Banca ex art 1957
c.c., in quanto la stessa avrebbe agito tardivamente nei confronti del fideiussore, senza tuttavia nulla specificare con riferimento all'azione promossa nei confronti del debitore principale”. Il Tribunale ha rilevato infatti che “la Banca bene poteva agire anche nei confronti del debitore principale con pagina 8 di 12 domanda di ammissione al passivo del fallimento e dalle stesse allegazioni delle parti oltre che dalla documentazione prodotta (cfr. in particolare doc. 19 fascicolo opposta) risulta chiaramente che la
Banca si sia insinuata nel passivo del fallimento della debitrice principale. A fronte di ciò tuttavia l'opponente non ha dedotto la tardività di tale insinuazione rispetto ai termini ex art 1957 c.c., con la conseguenza che in assenza di una tale eccezione di mancato rispetto del termine di cui all'art 1957
c.c. anche in relazione alle azioni effettuate dalla Banca nei confronti del debitore principale, la clausola di cui all'art 12 lett e) del contratto in questione non assume alcuna concreta o potenziale portata lesiva nei confronti del sig. posto che anche la sua eventuale estromissione Parte_1
dal negozio fideiussorio non determinerebbe alcuna modifica della posizione del garante, che resterebbe comunque obbligato, attese le peculiarità del caso concreto, al pagamento delle somme ingiunte”.
L'odierno appellante si è limitato al riguardo a rilevare che “in base all'interpretazione del Giudice, quindi, l'art. 1957 c.c. imporrebbe un duplice onere a carico della parte che intende sollevare la relativa eccezione di decadenza, ma ciò non trova riscontro nel testo della disposizione in esame. L'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è una soltanto e, una volta sollevata, spetta al creditore che vi abbia interesse dimostrarne l'infondatezza, ovvero dimostrare di aver agito nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazioni principale”.
L'assunto non può essere condiviso. Il sig. ha in effetti eccepito la tardività dell'istanza di Parte_1 pagamento della controparte ex art. 1957 c.c. solo nella memoria depositata per l'udienza disposta dal
Tribunale ex art. 101 c.p.c. – quindi tardivamente -, limitandosi peraltro a contestare che “la convenuta opposta ha notificato il Decreto Ingiuntivo al fideiussore - ex art. 140 c.p.c. - il 18 Parte_1 novembre 2021 presso l'indirizzo di residenza del medesimo, il quale all'epoca era però ricoverato presso la RSA “Monsignor Capra” di Acqui Terme, ragion per cui l'atto è stato materialmente ritirato solo il 6 dicembre 2021 dall'amministratore di sostegno Controparte_7
Ne deriva l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria contratta dall'opponente, in quanto l'opposta non ha agito nel rispetto del termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c., decorrenti dal 21 ottobre 2020”.
Deve peraltro rilevarsi che, in specie, il sig. aveva sottoscritto il contratto di concessione del Parte_1 finanziamento per assunzione di fideiussione, che prevedeva, fra l'altro, che
Orbene, “nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti
pagina 9 di 12 del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.. ( Cass. Civ. Sez.
3 - , Ordinanza n. 26906 del 20/09/2023 Sez. 1 - , Ordinanza n. 31569 del 03/12/2019 ).
E, dunque, anche per tale rilievo l'eccezione, comunque tardivamente formulata dall'odierno appellante in primo grado ex art. 1957 c.c., deve ritenersi infondata.
Parimenti all'evidenza infondato risulta del resto anche il quarto motivo di gravame, sul presupposto che la recente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite richiamata dal Tribunale a conforto della ritenuta infondatezza della censura di nullità del finanziamento dedotto in sede monitoria – e conseguentemente della fideiussione a sua garanzia – per violazione del disposto ex art. 38 TUB non sia comunque dirimente in merito.
Ritiene per contro la Corte che meriti certamente di essere condiviso il principio chiaramente esposto dalla Suprema Corte in materia, secondo cui “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” ( Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 33719 del
16/11/2022 ). Non risulta del resto che detti principi siano mai stati riveduti criticamente anche in sede di legittimità ( cfr.: Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6907 del 08/03/2023; Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 7949 del 20/03/2023, pienamente conformi ).
Merita per contro di trovare accoglimento il secondo motivo di gravame formulato dall'odierno l'appellante, nel lamentare che il Tribunale, pur preso atto del minor debito residuo a carico del fideiussore a seguito dell'incasso dell'importo di € 112.154,19 ottenuto da in CP_1
sede di riparto parziale disposto nel fallimento Ve.In.OV s.a.s. , pure Parte_4 intervenuto in epoca successiva all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, abbia nondimeno dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma ingiunta.
Ed infatti, secondo principi ormai da tempo acclarati dalla Suprema Corte in merito, in sede di legittimità, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con
pagina 10 di 12 riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” ( Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 21432 del 17/10/2011 ).
Nondimeno “il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto” ( Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 8428 del
10/04/2014 ).
In specie il pagamento disposto in sede fallimentare in favore della ricorrente opposta, ora appellata, è intervenuto certamente dopo l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Peraltro non è dato ravvisare in specie presupposti adeguati e sufficienti per disporre ex art. 92, comma II, c.p.c. la compensazione, pure parziale delle spese del giudizio. E' vero infatti che la pronuncia innanzi richiamata n. n. 33719 del 16/11/2022 è intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, ma l'opposizione in esame era comunque infondata in relazione a tutte le ulteriori censure e contestazioni svolte dall'opponente.
Anche in sede di gravame deve ravvisarsi peraltro piena soccombenza dell'odierno appellante, posto che l'accoglimento di uno solo dei motivi di gravame non consegue comunque ad originaria fondatezza dell'opposizione, ma alla sopravvenienza di un evento – pagamento intervenuto nel fallimento del debitore garantito - del tutto estraneo alla volontà ed alla condotta, anche processuale, della parte opponente.
Deve rilevarsi peraltro che già nel giudizio a quo le spese sono state in misura contenuta, con riduzione al minimo del compenso per la fase decisoria in considerazione dell'applicazione del rito ex art. 281sexies c.p.c. Il valore della causa resta peraltro compreso, anche a seguito di parziale accoglimento dell'appello in esame, nell'ambito del medesimo scaglione tabellare ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, che si dispone in specie in applicazione dei medesimi criteri già compiutamente – e correttamente – enunciati in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 11 di 12 1) in parziale accoglimento dell'appello in esame, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1158/2021, emesso dal Tribunale di Alessandria in data 7.10.2021, condanna il sig. al pagamento Parte_1 in favore di come rappresentata nel giudizio, della somma complessiva di € Controparte_1
362.149,71, oltre interessi al saggio contrattuale dalla messa in mora al saldo;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 10.590,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio
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