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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/07/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 991 RG. 2022;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro- Pt_1 P.IVA_1 tempore, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Bondì e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, anche quale mandatario della . Pt_2
Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_1
599 2022 00000481 30 000, notificatole il 19.3.2022, col quale le è stato intimato il pagamento di € 164.387,78 per aver le ragioni di cui al Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2020-165560-PCON-1 del 12.10.2020. In particolare, il ricorrente si duole:
1) della irregolare notificazione del detto AVA, in quanto la PEC del 19.3.22 è stata inviata da un indirizzo che “non risulta inserito in nessun pubblico registro”; inoltre, il file inviato risulta un file .pdf privo della firma digitale e dell'attestazione di conformità;
2) del difetto di motivazione dell'atto impugnato;
3) insussistenza dei fatti contestati (espletamento di ore di lavoro non registrate nei LUL)
4) della erronea quantificazione di interessi e sanzioni civili (calcolati secondo i criteri dell'evasione contributiva, anziché secondo quelli applicabili nel caso di mero inadempimento dell'obbligo di versamento). Contestando l'espletamento delle ore di lavoro straordinario indicate dagli ispettori (cfr. ricorso pag. 11), e invocando l'esistenza di una transazione inerente alla posizione della lavoratrice (ric. p. 12), ha chiesto l'annullamento dell'AVA Per_1 opposto o, in subordine, la diminuzione dell'importo dovuto.
1 Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito il difetto di legittimazione della CP_1
e il proprio difetto di legittimazione in ordine ai profili indicati nel verbale Parte_2 di accertamento forieri di mere sanzioni amministrative;
nel merito, ha poi chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così instaurato, assunte le necessarie prove orali ritenute necessarie, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ., Parte_2 Cont dal momento che l' ha a oggetto crediti maturati dopo il 2005, quindi, che non sono stati oggetto di cartolarizzazione.
Va poi chiarito che l'oggetto dell'impugnazione (rappresentato dall'Avviso di Addebito di cui sopra) concerne le sole omissioni contributive indicate nel verbale di accertamento del 2020, nonché gli accessori (interessi e sanzioni civili). Esulano dal perimetro del contendere gli altri fatti, menzionati tanto nel verbale di accertamento quanto nel ricorso, che invece riguardano piuttosto i presupposti di ulteriori ed eventuali sanzioni amministrative che potrebbero essere irrogate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (violazione del numero di giorni massimo di lavoro straordinario, mancata concessione di giorni di riposo etc.). In sostanza, gli addebiti riguardano i seguenti profili: A) Occupazione irregolare della s.ra dal 9.6.2020 fino alla data di Persona_2 assunzione, e della s.ra dal 1.5.2020 all'11.6.2020; Persona_3
B) La mancata registrazione nei LUL (e la mancata contribuzione) delle ore di lavoro straordinario indicate dai lavoratori ascoltati in sede ispettiva.
Ciò detto, prima di entrare nel merito, va ricordato che il più recente orientamento giurisprudenziale, (Cass. 166/2014; Cass. n. 10427/14, Cass. 20820/18, Cass. 8946/20) attribuisce al verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo:
“a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua
2 motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”. E più in particolare, “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L. sentenza n. 15073 del 6.6.2008; sez. L. sentenza n. 3525 del 22.2.2005), il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427). Quanto precede è stato ancor più di recente condiviso da Cass. 26086/23, la quale ha ribadito che, per quanto concerne il valore probatorio del materiale raccolto dai verbalizzanti (ad es. delle dichiarazioni acquisite dagli stessi), questo “deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del 2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022)”. Quanto precede risulta ulteriormente avvalorato dalla considerazione che, in caso di divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria, come sempre ritenuto dalla Corte di Cassazione (Cass. 23229/04), possa attribuirsi maggiore rilevanza ed attendibilità alle prime perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati. Secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ritenersi ormai pacifico, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono quindi costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. pure Cass. 09.11.2010, n.22743; 02.10.2008, n.24416; 14.04.2008, n.9812; 06.06.2008, n.15073).
3 Ciò premesso, per quanto concerne l'impiego irregolare delle lavoratrici
e , l'addebito va confermato. Per_3 Per_2
La lavoratrice aveva dichiarato agli ispettori di aver intrattenuto con la Per_3 società un rapporto di tirocinio, cessato il 30.4.2020, seguito da un'assunzione part time, avvenuta in data 11.6.2020. La aveva aggiunto in sede ispettiva: “al Per_3 termine del contratto di tirocinio ho continuato a lavorare interrottamente fino alla nuova assunzione, avvenuta in data 11/6/2020”. La lavoratrice ha pure indicato il proprio orario di lavoro distinguendo fra il periodo di tirocinio (ossia il periodo “dal 1/5/2020 al 10/6/2020 in cui non ero regolarmente assunta”) e il successivo periodo dall'11.6.2020 sino al23.6.2020 (data dell'audizione da parte degli ispettori). Ascoltata dal giudice, la predetta ha riferito di aver dovuto interrompere il tirocinio per motivi familiari, lasciando quindi intendere di non aver prestato attività fra il 1.5.2020 e il 11.6.2020. Chiamata a spiegare la divergenza delle due dichiarazioni, la ha riferito che, innanzi agli ispettori era entrata “in confusione”. Per_3
La giustificazione offerta non è plausibile e, come spiegato dalla giurisprudenza sopra richiamata, fra le due dichiarazioni deve essere ritenuta come più verosimile quella resa in prossimità dei fatti.
Per quanto attiene alla lavoratrice , poi, la stessa è stata trovata a svolgere Per_2 attività lavorativa il giorno dell'ispezione e ha tentato la fuga (cfr. verbale). Agli ispettori, poi, la stessa ha dichiarato quanto segue: “Dichiaro di essere venuta a lavorare questa mattina per la prima volta, in quanto sono stata chiamata dalla s.ra
, perché aveva una dipendente in malattia e gli serviva una mano al Controparte_3 reparto frutta. Sono scappata poiché ho avuto paura di voi”. Parte ricorrente, però, non ha depositato documentazione idonea a confermare che, il giorno dell'ispezione, la dipendente (che si indica come sostituita dalla ) Pt_3 Per_2 fosse realmente in malattia. A ciò si aggiunge che la lavoratrice che ha cessato di lavorare per la Tes_1 odierna opponente nel 2017, all'udienza del 29.5.2024 ha espressamente indicato di aver lavorato insieme alla s.ra . Persona_2
Pure il teste ,nel corso della medesima udienza, ha dichiarato di ricordare, Tes_2 come propria collega, la . Il , però, ha cessato di lavorare per la
Per_2 Tes_2 società a febbraio 2020. Quindi, non solo non è stata confermata la versione dei fatti data dalla agli
Per_2 ispettori (secondo la quale la stessa avrebbe lavorato solo per un giorno per coprire un'assenza imprevista, e che la successiva assunzione fu determinata dalle pressioni dell'Ispettorato del Lavoro), ma deve pure ritenersi che la avesse iniziato a
Per_2 lavorare per la società almeno nel 2017, ossia, ben prima del giugno 2020, data considerata ai fini dell'addebito di cui si discute. Del resto, solo in quest'ottica si può comprendere la ragione per la quale la lavoratrice , alla vista degli ispettori, ha tentato la fuga.
Per_2
Ascoltata in udienza, la non ha offerto una versione più convincente dei fatti, Per_2 pertanto, anche sotto tale profilo, deve dirsi che l'addebito è pienamente fondato.
4 Per quanto concerne la mancata registrazione del lavoro straordinario, va premesso che non vi è certezza assoluta circa gli orari di apertura al pubblico del supermercato, dal momento che questi sono stati indicati dai testimoni ascoltati in modo non del tutto convergente. Operando una sintesi delle varie dichiarazioni, sembra comunque che il supermercato fosse aperto dalle 8,00 alle 20,00, con una chiusura per l'ora di pranzo dalle 13,30 alle 16,30. La domenica, inoltre, il supermercato restava chiuso (fatti riferito da tutti i testimoni). L'orario praticato dal personale non era pienamente congruente con i detti orari di apertura al pubblico, dal momento che, come riferito dalla teste , i dipendenti, Tes_3 alternandosi, arrivavano un po' prima dell'apertura o andavano via un po' dopo la chiusura per sistemare i reparti (“nell'arco della mezzora precedente l'apertura e la chiusura, dovevamo alternarci, nel senso che almeno due o tre persone dovevano essere presenti con il titolare al momento dell'apertura e della chiusura”) Di tenore analogo sono state le dichiarazioni del teste Tes_4
Si può comunque ritenere che i dipendenti che arrivavano prima andavano anche via prima, e viceversa (come riferito dal teste , quindi, le oscillazioni di orario Tes_4 in questione non influivano sul monte orario settimanale mediamente osservato. Ciò premesso, può essere analizzata la posizione dei singoli lavoratori.
- In ordine al lavoratore : agli ispettori il predetto aveva Persona_4 dichiarato di lavorare dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,00, tranne il venerdì, in cui lavorava solo la mattina dalle 8,30 alle 13,00. Ascoltato ex art. 421 cpc., il lavoratore ha parzialmente rettificato la propria dichiarazione, affermando che la prestazione veniva resa per 5 giorni a settimana dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 17,30 alle 20,00. Il lavoratore ha poi detto che il sesto giorno (che indica nel mercoledì, anziché nel venerdì) lavorava solo la mattina. La detta discrepanza non è accompagnata da una spiegazione logica dalla quale poter far discendere la prevalenza della seconda dichiarazione sulla prima, pertanto, in applicazione della giurisprudenza sopra richiamata, va accordata prevalenza alla dichiarazione resa in sede ispettiva. L'addebito va quindi confermato.
- In ordine alla posizione di : costei, in sede ispettiva, ha dichiarato che Parte_4 la prestazione veniva resa per 6 giorni a settimana (di cui mezza giornata libera, il mercoledì) dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00. In sede di udienza la lavoratrice ha leggermente modificato la propria dichiarazione, affermando che la prestazione veniva resa, per cinque giorni a settimana “dalle 9,00 alle 13,30, e sebbene capitasse di andare prima anche nell'ordine di una mezzoretta. poi il pomeriggio dalle 17 alle 19,30” e, il mercoledì, solo la mattina. Fra le due versioni dei fatti, quella più attendibile, in assenza di ragioni che inducano a ritenere diversamente, è quella resa a caldo agli ispettori. L'opposizione va quindi rigettata, per quanto attiene al profilo in esame.
5 - Per quanto concerne : costui in sede ispettiva aveva dichiarato Controparte_4 di lavorare dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,00, salvo il mercoledì, in cui lavorava solo la mattina. Ascoltato nel corso dell'udienza del 4.12.2024, il lavoratore in questione ha confermato la propria precedente dichiarazione. L'opposizione va quindi rigettata, con riguardo al lavoratore in questione.
- In ordine al lavoratore : agli ispettori lo stesso ha riferito Testimone_5 dapprima di aver lavorato per 6 gg. a settimana, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00; poi, a rettificazione delle proprie precedenti dichiarazioni, ha dichiarato agli ispettori che la prestazione veniva resa per 5 giorni a settimana dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,00, e il sesto giorno (lunedì), solo la mattina dalle 8,00 alle 13,30. Ascoltato dal giudice, il predetto ha nuovamente rettificato gli orari lavorativi:
“dal martedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 17-19. Il lunedì invece solo la mattina”. Di tutte le precedenti dichiarazioni, la più plausibile è la seconda. Va infatti considerato che dall'istruttoria è emerso nitidamente che tutto il personale era impiegato con orario tendenzialmente congruente con gli orari di apertura al pubblico (salve le già riferite “oscillazioni” di circa mezzora riferite dai testimoni e . Tes_3 Tes_4
Inoltre, il teste non ha fornito elementi idonei a far ritenere che la Tes_5 dichiarazione resa in udienza sia più attendibile di quella offerta in prossimità dei fatti, in sede ispettiva. In ordine al lavoratore in questione, l'opposizione va rigettata.
- Relativamente alla lavoratrice : quest'ultima ha riferito agli ispettori Persona_5 che la propria prestazione veniva resa per sei giorni a settimana (dal lunedì al sabato), con orario dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,00, fatta eccezione per il martedì, in cui veniva osservata mezza giornata di riposo. Ascoltata dal giudice, la predetta ha però reso dichiarazioni nettamente diverse:
“il mio orario di lavoro era part time e lavoravo solo la mattina, come del resto tuttora dalle e 8,30/9,00 sino alle 12/13. Questo per 5 giornate la settimana. Inoltre, osservavo una mezza giornata libera, di solito il martedì, nel senso che il martedì non lavoravo”. E' evidente che quanto dichiarato in udienza sia intrinsecamente contraddittorio: se la teste lavorava 5 giorni a settimana per mezza giornata, non è chiaro in che modo potesse avere mezza giornata libera il martedì. Avvedutasi della contraddizione, la stessa ha aggiunto che il martedì non lavorava affatto;
tuttavia, non è chiaro il motivo per il quale, allora, non ha dichiarato di lavorare per 4 giorni a settimana! Insomma, non solo in udienza la teste non ha spiegato le ragioni per le quali la dichiarazione resa agli ispettori debba essere ritenuta meno attendibile di quella resa (a freddo) in udienza (ma si è limitata a giustificare le aporie nel modo seguente: “al momento dell'accesso ispettivo c'era stata confusione e non sapevo neppure cosa dicevo”), ma la stessa ha reso, in sede di interrogatorio libero, una dichiarazione che, a seconda di come la si vuole leggere, oscilla inevitabilmente fra l'incomprensibilità e l'inattendibilità. 6 Relativamente alla lavoratrice in oggetto, l'addebito è quindi fondato.
- Per quanto attiene alla posizione di : costui ha dichiarato in sede Parte_5 ispettiva di aver lavorato per 5 giorni a settimana dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,00, e il sesto giorno (mercoledì), solo la mattina dalle 8,00 alle 13,30. Ascoltato ex art. 421 cpc., il predetto ha confermato le proprie precedenti dichiarazioni, quindi, l'opposizione va rigettata, avuto riguardo al lavoratore in questione.
- In ordine alla lavoratrice : dopo aver precisato che, dal 1.5.2020 al Persona_3
10.6.2020 ha lavorato senza regolare contratto, la lavoratrice ha aggiunto che, per tale periodo ha lavorato dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,00, e che, per il periodo successivo alla formalizzazione del rapporto (11.6.2020) la prestazione veniva resa, per 5 gg. a settimana, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00, per 5 giorni a settimana. Tali orari sono stati solo parzialmente confermati in sede di interrogatorio ex art. 421 cpc. In tale contesto, la lavoratrice, dopo aver negato di aver lavorato senza contratto (fatto del quale si è già detto), ha riferito che la prestazione veniva resa per 5 gg. a settimana con “un orario part time di 4 ore, o la mattina oppure il pomeriggio. Questo per 5 gg alla settimana”. Chiamata a spiegare il motivo delle divergenze fra le due dichiarazioni, la lavoratrice ha riferito che, di fronte agli ispettori, è entrata “in confusione”. La giustificazione non è sufficientemente puntuale da consentire di attribuire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese in udienza rispetto a quelle precedentemente esternate in sede ispettiva. Per quanto attiene alla lavoratrice , l'opposizione va rigettata. Per_3
- Relativamente al lavoratore costui ha riferito agli ispettori di aver Per_6 lavorato per 5 giorni a settimana dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,00, e il sesto giorno (giovedì), solo la mattina dalle 8,00 alle 13,30. Tali dichiarazioni sono state sostanzialmente confermate innanzi al giudice. L'addebito è quindi fondato.
- Per quanto concerne la lavoratrice anche quest'ultima, come Testimone_6 il precedente lavoratore, ha riferito agli ispettori di aver lavorato per 5 giorni a settimana dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,00, e il sesto giorno (giovedì), solo la mattina dalle 8,00 alle 13,30. Innanzi al giudice, però, la predetta ha riferito un orario del tutto diverso:
“lavoravo dalle 9,15 alle 17,15, facevo 7 ore con una pausa pranzo di circa mezzora.Io lavoravo dal lunedì al sabato però il mercoledì lavoravo mezza giornata e quindi dalle 9 alle 13,30, facevo circa 5 ore”. La ha riferito che questi Tes_1 orari derivavano da un accordo con la titolare della società, che le avrebbe consentito di arrivare dopo l'apertura e di andare via prima della chiusura. Tuttavia, non solo la lavoratrice non ha giustificato in alcun modo l'aporia con le proprie precedenti dichiarazioni, ma gli orari riferiti sono del tutto incompatibili
7 col fatto che, falle 13,30 alle 16,30, il supermercato è chiuso (come riferito da tutti gli altri testimoni). In ordine alla lavoratrice in questione, l'addebito è quindi fondato.
- Relativamente ad : la stessa ha dichiarato agli ispettori che, Persona_7 per cinque giorni a settimana lavorava dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,00, mentre il sesto giorno lavorava solo la mattina. Si tratta di una dichiarazione del tutto coerente con quella resa dagli altri lavoratori, in quanto dal complesso dell'istruttoria è emerso che tutto il personale lavorava sostanzialmente con orari congruenti con quelli di apertura del supermercato, fatta eccezione per mezza giornata di riposo (che era diversa per ciascun lavoratore) e per il fatto che, a turno, vi erano delle oscillazioni per garantire la presenza in servizio di 3-4 lavoratori mezzora prima dell'apertura e mezzore dopo la chiusura dell'esercizio commerciale. Si può quindi ritenere pienamente attendibile la dichiarazione resa in sede ispettiva dalla . Per_1
- Per quanto attiene agli altri lavoratori non ascoltati né in sede ispettiva, né in sede di interrogatorio ex art. 421 cpc, ossia, a , a , Persona_8 Controparte_5 alla lavoratrice e al lavoratore : si deve ritenere che Pt_3 Persona_9 gli orari di costoro fossero coincidenti con quelli del resto del personale. Infatti, non solo da tutte le deposizioni raccolte sin qui emerge in modo univoco che, come detto, gli orari osservati dal personale erano tendenzialmente analoghi agli orari di apertura al pubblico del supermercato (salve le due precisazioni già operate con riferimento alla lavoratrice , q.v.), ma una conferma è Per_1 riscontrabile pure nelle deposizioni rese dai lavoratori ascoltati (si veda a tal fine il verbale ispettivo). In dettaglio: il teste , nel corso dell'udienza del 4.12.2024 ha confermato CP_4 che (come già dichiarato in sede ispettiva) tutti i lavoratori svolgevano lo stesso orario di lavoro salvo ipotesi particolari del singolo giorno, godendo di un pomeriggio libero a settimana, sempre nello stesso giorno (diverso per ciascun dipendente). Per_ A conferma, il teste ha dichiarato: “Che io ricordi facevamo tutti gli stessi orari, poi avevamo le mezze giornate libere per le quali ci organizzavamo tra di noi anche in base alle nostre esigenze… poteva capitare che qualche collega arrivasse dopo o che andasse via prima, anche nell'ordine di un'ora prima o di un'ora dopo, ma non era una cosa che capitava giornalmente”.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione della stessa.
8
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese che liquida in € 8.500,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 11.7.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro- Pt_1 P.IVA_1 tempore, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Bondì e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, anche quale mandatario della . Pt_2
Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_1
599 2022 00000481 30 000, notificatole il 19.3.2022, col quale le è stato intimato il pagamento di € 164.387,78 per aver le ragioni di cui al Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2020-165560-PCON-1 del 12.10.2020. In particolare, il ricorrente si duole:
1) della irregolare notificazione del detto AVA, in quanto la PEC del 19.3.22 è stata inviata da un indirizzo che “non risulta inserito in nessun pubblico registro”; inoltre, il file inviato risulta un file .pdf privo della firma digitale e dell'attestazione di conformità;
2) del difetto di motivazione dell'atto impugnato;
3) insussistenza dei fatti contestati (espletamento di ore di lavoro non registrate nei LUL)
4) della erronea quantificazione di interessi e sanzioni civili (calcolati secondo i criteri dell'evasione contributiva, anziché secondo quelli applicabili nel caso di mero inadempimento dell'obbligo di versamento). Contestando l'espletamento delle ore di lavoro straordinario indicate dagli ispettori (cfr. ricorso pag. 11), e invocando l'esistenza di una transazione inerente alla posizione della lavoratrice (ric. p. 12), ha chiesto l'annullamento dell'AVA Per_1 opposto o, in subordine, la diminuzione dell'importo dovuto.
1 Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito il difetto di legittimazione della CP_1
e il proprio difetto di legittimazione in ordine ai profili indicati nel verbale Parte_2 di accertamento forieri di mere sanzioni amministrative;
nel merito, ha poi chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così instaurato, assunte le necessarie prove orali ritenute necessarie, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ., Parte_2 Cont dal momento che l' ha a oggetto crediti maturati dopo il 2005, quindi, che non sono stati oggetto di cartolarizzazione.
Va poi chiarito che l'oggetto dell'impugnazione (rappresentato dall'Avviso di Addebito di cui sopra) concerne le sole omissioni contributive indicate nel verbale di accertamento del 2020, nonché gli accessori (interessi e sanzioni civili). Esulano dal perimetro del contendere gli altri fatti, menzionati tanto nel verbale di accertamento quanto nel ricorso, che invece riguardano piuttosto i presupposti di ulteriori ed eventuali sanzioni amministrative che potrebbero essere irrogate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (violazione del numero di giorni massimo di lavoro straordinario, mancata concessione di giorni di riposo etc.). In sostanza, gli addebiti riguardano i seguenti profili: A) Occupazione irregolare della s.ra dal 9.6.2020 fino alla data di Persona_2 assunzione, e della s.ra dal 1.5.2020 all'11.6.2020; Persona_3
B) La mancata registrazione nei LUL (e la mancata contribuzione) delle ore di lavoro straordinario indicate dai lavoratori ascoltati in sede ispettiva.
Ciò detto, prima di entrare nel merito, va ricordato che il più recente orientamento giurisprudenziale, (Cass. 166/2014; Cass. n. 10427/14, Cass. 20820/18, Cass. 8946/20) attribuisce al verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo:
“a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua
2 motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”. E più in particolare, “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L. sentenza n. 15073 del 6.6.2008; sez. L. sentenza n. 3525 del 22.2.2005), il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427). Quanto precede è stato ancor più di recente condiviso da Cass. 26086/23, la quale ha ribadito che, per quanto concerne il valore probatorio del materiale raccolto dai verbalizzanti (ad es. delle dichiarazioni acquisite dagli stessi), questo “deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del 2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022)”. Quanto precede risulta ulteriormente avvalorato dalla considerazione che, in caso di divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria, come sempre ritenuto dalla Corte di Cassazione (Cass. 23229/04), possa attribuirsi maggiore rilevanza ed attendibilità alle prime perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati. Secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ritenersi ormai pacifico, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono quindi costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. pure Cass. 09.11.2010, n.22743; 02.10.2008, n.24416; 14.04.2008, n.9812; 06.06.2008, n.15073).
3 Ciò premesso, per quanto concerne l'impiego irregolare delle lavoratrici
e , l'addebito va confermato. Per_3 Per_2
La lavoratrice aveva dichiarato agli ispettori di aver intrattenuto con la Per_3 società un rapporto di tirocinio, cessato il 30.4.2020, seguito da un'assunzione part time, avvenuta in data 11.6.2020. La aveva aggiunto in sede ispettiva: “al Per_3 termine del contratto di tirocinio ho continuato a lavorare interrottamente fino alla nuova assunzione, avvenuta in data 11/6/2020”. La lavoratrice ha pure indicato il proprio orario di lavoro distinguendo fra il periodo di tirocinio (ossia il periodo “dal 1/5/2020 al 10/6/2020 in cui non ero regolarmente assunta”) e il successivo periodo dall'11.6.2020 sino al23.6.2020 (data dell'audizione da parte degli ispettori). Ascoltata dal giudice, la predetta ha riferito di aver dovuto interrompere il tirocinio per motivi familiari, lasciando quindi intendere di non aver prestato attività fra il 1.5.2020 e il 11.6.2020. Chiamata a spiegare la divergenza delle due dichiarazioni, la ha riferito che, innanzi agli ispettori era entrata “in confusione”. Per_3
La giustificazione offerta non è plausibile e, come spiegato dalla giurisprudenza sopra richiamata, fra le due dichiarazioni deve essere ritenuta come più verosimile quella resa in prossimità dei fatti.
Per quanto attiene alla lavoratrice , poi, la stessa è stata trovata a svolgere Per_2 attività lavorativa il giorno dell'ispezione e ha tentato la fuga (cfr. verbale). Agli ispettori, poi, la stessa ha dichiarato quanto segue: “Dichiaro di essere venuta a lavorare questa mattina per la prima volta, in quanto sono stata chiamata dalla s.ra
, perché aveva una dipendente in malattia e gli serviva una mano al Controparte_3 reparto frutta. Sono scappata poiché ho avuto paura di voi”. Parte ricorrente, però, non ha depositato documentazione idonea a confermare che, il giorno dell'ispezione, la dipendente (che si indica come sostituita dalla ) Pt_3 Per_2 fosse realmente in malattia. A ciò si aggiunge che la lavoratrice che ha cessato di lavorare per la Tes_1 odierna opponente nel 2017, all'udienza del 29.5.2024 ha espressamente indicato di aver lavorato insieme alla s.ra . Persona_2
Pure il teste ,nel corso della medesima udienza, ha dichiarato di ricordare, Tes_2 come propria collega, la . Il , però, ha cessato di lavorare per la
Per_2 Tes_2 società a febbraio 2020. Quindi, non solo non è stata confermata la versione dei fatti data dalla agli
Per_2 ispettori (secondo la quale la stessa avrebbe lavorato solo per un giorno per coprire un'assenza imprevista, e che la successiva assunzione fu determinata dalle pressioni dell'Ispettorato del Lavoro), ma deve pure ritenersi che la avesse iniziato a
Per_2 lavorare per la società almeno nel 2017, ossia, ben prima del giugno 2020, data considerata ai fini dell'addebito di cui si discute. Del resto, solo in quest'ottica si può comprendere la ragione per la quale la lavoratrice , alla vista degli ispettori, ha tentato la fuga.
Per_2
Ascoltata in udienza, la non ha offerto una versione più convincente dei fatti, Per_2 pertanto, anche sotto tale profilo, deve dirsi che l'addebito è pienamente fondato.
4 Per quanto concerne la mancata registrazione del lavoro straordinario, va premesso che non vi è certezza assoluta circa gli orari di apertura al pubblico del supermercato, dal momento che questi sono stati indicati dai testimoni ascoltati in modo non del tutto convergente. Operando una sintesi delle varie dichiarazioni, sembra comunque che il supermercato fosse aperto dalle 8,00 alle 20,00, con una chiusura per l'ora di pranzo dalle 13,30 alle 16,30. La domenica, inoltre, il supermercato restava chiuso (fatti riferito da tutti i testimoni). L'orario praticato dal personale non era pienamente congruente con i detti orari di apertura al pubblico, dal momento che, come riferito dalla teste , i dipendenti, Tes_3 alternandosi, arrivavano un po' prima dell'apertura o andavano via un po' dopo la chiusura per sistemare i reparti (“nell'arco della mezzora precedente l'apertura e la chiusura, dovevamo alternarci, nel senso che almeno due o tre persone dovevano essere presenti con il titolare al momento dell'apertura e della chiusura”) Di tenore analogo sono state le dichiarazioni del teste Tes_4
Si può comunque ritenere che i dipendenti che arrivavano prima andavano anche via prima, e viceversa (come riferito dal teste , quindi, le oscillazioni di orario Tes_4 in questione non influivano sul monte orario settimanale mediamente osservato. Ciò premesso, può essere analizzata la posizione dei singoli lavoratori.
- In ordine al lavoratore : agli ispettori il predetto aveva Persona_4 dichiarato di lavorare dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,00, tranne il venerdì, in cui lavorava solo la mattina dalle 8,30 alle 13,00. Ascoltato ex art. 421 cpc., il lavoratore ha parzialmente rettificato la propria dichiarazione, affermando che la prestazione veniva resa per 5 giorni a settimana dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 17,30 alle 20,00. Il lavoratore ha poi detto che il sesto giorno (che indica nel mercoledì, anziché nel venerdì) lavorava solo la mattina. La detta discrepanza non è accompagnata da una spiegazione logica dalla quale poter far discendere la prevalenza della seconda dichiarazione sulla prima, pertanto, in applicazione della giurisprudenza sopra richiamata, va accordata prevalenza alla dichiarazione resa in sede ispettiva. L'addebito va quindi confermato.
- In ordine alla posizione di : costei, in sede ispettiva, ha dichiarato che Parte_4 la prestazione veniva resa per 6 giorni a settimana (di cui mezza giornata libera, il mercoledì) dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00. In sede di udienza la lavoratrice ha leggermente modificato la propria dichiarazione, affermando che la prestazione veniva resa, per cinque giorni a settimana “dalle 9,00 alle 13,30, e sebbene capitasse di andare prima anche nell'ordine di una mezzoretta. poi il pomeriggio dalle 17 alle 19,30” e, il mercoledì, solo la mattina. Fra le due versioni dei fatti, quella più attendibile, in assenza di ragioni che inducano a ritenere diversamente, è quella resa a caldo agli ispettori. L'opposizione va quindi rigettata, per quanto attiene al profilo in esame.
5 - Per quanto concerne : costui in sede ispettiva aveva dichiarato Controparte_4 di lavorare dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,00, salvo il mercoledì, in cui lavorava solo la mattina. Ascoltato nel corso dell'udienza del 4.12.2024, il lavoratore in questione ha confermato la propria precedente dichiarazione. L'opposizione va quindi rigettata, con riguardo al lavoratore in questione.
- In ordine al lavoratore : agli ispettori lo stesso ha riferito Testimone_5 dapprima di aver lavorato per 6 gg. a settimana, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00; poi, a rettificazione delle proprie precedenti dichiarazioni, ha dichiarato agli ispettori che la prestazione veniva resa per 5 giorni a settimana dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,00, e il sesto giorno (lunedì), solo la mattina dalle 8,00 alle 13,30. Ascoltato dal giudice, il predetto ha nuovamente rettificato gli orari lavorativi:
“dal martedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 17-19. Il lunedì invece solo la mattina”. Di tutte le precedenti dichiarazioni, la più plausibile è la seconda. Va infatti considerato che dall'istruttoria è emerso nitidamente che tutto il personale era impiegato con orario tendenzialmente congruente con gli orari di apertura al pubblico (salve le già riferite “oscillazioni” di circa mezzora riferite dai testimoni e . Tes_3 Tes_4
Inoltre, il teste non ha fornito elementi idonei a far ritenere che la Tes_5 dichiarazione resa in udienza sia più attendibile di quella offerta in prossimità dei fatti, in sede ispettiva. In ordine al lavoratore in questione, l'opposizione va rigettata.
- Relativamente alla lavoratrice : quest'ultima ha riferito agli ispettori Persona_5 che la propria prestazione veniva resa per sei giorni a settimana (dal lunedì al sabato), con orario dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,00, fatta eccezione per il martedì, in cui veniva osservata mezza giornata di riposo. Ascoltata dal giudice, la predetta ha però reso dichiarazioni nettamente diverse:
“il mio orario di lavoro era part time e lavoravo solo la mattina, come del resto tuttora dalle e 8,30/9,00 sino alle 12/13. Questo per 5 giornate la settimana. Inoltre, osservavo una mezza giornata libera, di solito il martedì, nel senso che il martedì non lavoravo”. E' evidente che quanto dichiarato in udienza sia intrinsecamente contraddittorio: se la teste lavorava 5 giorni a settimana per mezza giornata, non è chiaro in che modo potesse avere mezza giornata libera il martedì. Avvedutasi della contraddizione, la stessa ha aggiunto che il martedì non lavorava affatto;
tuttavia, non è chiaro il motivo per il quale, allora, non ha dichiarato di lavorare per 4 giorni a settimana! Insomma, non solo in udienza la teste non ha spiegato le ragioni per le quali la dichiarazione resa agli ispettori debba essere ritenuta meno attendibile di quella resa (a freddo) in udienza (ma si è limitata a giustificare le aporie nel modo seguente: “al momento dell'accesso ispettivo c'era stata confusione e non sapevo neppure cosa dicevo”), ma la stessa ha reso, in sede di interrogatorio libero, una dichiarazione che, a seconda di come la si vuole leggere, oscilla inevitabilmente fra l'incomprensibilità e l'inattendibilità. 6 Relativamente alla lavoratrice in oggetto, l'addebito è quindi fondato.
- Per quanto attiene alla posizione di : costui ha dichiarato in sede Parte_5 ispettiva di aver lavorato per 5 giorni a settimana dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,00, e il sesto giorno (mercoledì), solo la mattina dalle 8,00 alle 13,30. Ascoltato ex art. 421 cpc., il predetto ha confermato le proprie precedenti dichiarazioni, quindi, l'opposizione va rigettata, avuto riguardo al lavoratore in questione.
- In ordine alla lavoratrice : dopo aver precisato che, dal 1.5.2020 al Persona_3
10.6.2020 ha lavorato senza regolare contratto, la lavoratrice ha aggiunto che, per tale periodo ha lavorato dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,00, e che, per il periodo successivo alla formalizzazione del rapporto (11.6.2020) la prestazione veniva resa, per 5 gg. a settimana, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00, per 5 giorni a settimana. Tali orari sono stati solo parzialmente confermati in sede di interrogatorio ex art. 421 cpc. In tale contesto, la lavoratrice, dopo aver negato di aver lavorato senza contratto (fatto del quale si è già detto), ha riferito che la prestazione veniva resa per 5 gg. a settimana con “un orario part time di 4 ore, o la mattina oppure il pomeriggio. Questo per 5 gg alla settimana”. Chiamata a spiegare il motivo delle divergenze fra le due dichiarazioni, la lavoratrice ha riferito che, di fronte agli ispettori, è entrata “in confusione”. La giustificazione non è sufficientemente puntuale da consentire di attribuire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese in udienza rispetto a quelle precedentemente esternate in sede ispettiva. Per quanto attiene alla lavoratrice , l'opposizione va rigettata. Per_3
- Relativamente al lavoratore costui ha riferito agli ispettori di aver Per_6 lavorato per 5 giorni a settimana dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,00, e il sesto giorno (giovedì), solo la mattina dalle 8,00 alle 13,30. Tali dichiarazioni sono state sostanzialmente confermate innanzi al giudice. L'addebito è quindi fondato.
- Per quanto concerne la lavoratrice anche quest'ultima, come Testimone_6 il precedente lavoratore, ha riferito agli ispettori di aver lavorato per 5 giorni a settimana dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,00, e il sesto giorno (giovedì), solo la mattina dalle 8,00 alle 13,30. Innanzi al giudice, però, la predetta ha riferito un orario del tutto diverso:
“lavoravo dalle 9,15 alle 17,15, facevo 7 ore con una pausa pranzo di circa mezzora.Io lavoravo dal lunedì al sabato però il mercoledì lavoravo mezza giornata e quindi dalle 9 alle 13,30, facevo circa 5 ore”. La ha riferito che questi Tes_1 orari derivavano da un accordo con la titolare della società, che le avrebbe consentito di arrivare dopo l'apertura e di andare via prima della chiusura. Tuttavia, non solo la lavoratrice non ha giustificato in alcun modo l'aporia con le proprie precedenti dichiarazioni, ma gli orari riferiti sono del tutto incompatibili
7 col fatto che, falle 13,30 alle 16,30, il supermercato è chiuso (come riferito da tutti gli altri testimoni). In ordine alla lavoratrice in questione, l'addebito è quindi fondato.
- Relativamente ad : la stessa ha dichiarato agli ispettori che, Persona_7 per cinque giorni a settimana lavorava dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,00, mentre il sesto giorno lavorava solo la mattina. Si tratta di una dichiarazione del tutto coerente con quella resa dagli altri lavoratori, in quanto dal complesso dell'istruttoria è emerso che tutto il personale lavorava sostanzialmente con orari congruenti con quelli di apertura del supermercato, fatta eccezione per mezza giornata di riposo (che era diversa per ciascun lavoratore) e per il fatto che, a turno, vi erano delle oscillazioni per garantire la presenza in servizio di 3-4 lavoratori mezzora prima dell'apertura e mezzore dopo la chiusura dell'esercizio commerciale. Si può quindi ritenere pienamente attendibile la dichiarazione resa in sede ispettiva dalla . Per_1
- Per quanto attiene agli altri lavoratori non ascoltati né in sede ispettiva, né in sede di interrogatorio ex art. 421 cpc, ossia, a , a , Persona_8 Controparte_5 alla lavoratrice e al lavoratore : si deve ritenere che Pt_3 Persona_9 gli orari di costoro fossero coincidenti con quelli del resto del personale. Infatti, non solo da tutte le deposizioni raccolte sin qui emerge in modo univoco che, come detto, gli orari osservati dal personale erano tendenzialmente analoghi agli orari di apertura al pubblico del supermercato (salve le due precisazioni già operate con riferimento alla lavoratrice , q.v.), ma una conferma è Per_1 riscontrabile pure nelle deposizioni rese dai lavoratori ascoltati (si veda a tal fine il verbale ispettivo). In dettaglio: il teste , nel corso dell'udienza del 4.12.2024 ha confermato CP_4 che (come già dichiarato in sede ispettiva) tutti i lavoratori svolgevano lo stesso orario di lavoro salvo ipotesi particolari del singolo giorno, godendo di un pomeriggio libero a settimana, sempre nello stesso giorno (diverso per ciascun dipendente). Per_ A conferma, il teste ha dichiarato: “Che io ricordi facevamo tutti gli stessi orari, poi avevamo le mezze giornate libere per le quali ci organizzavamo tra di noi anche in base alle nostre esigenze… poteva capitare che qualche collega arrivasse dopo o che andasse via prima, anche nell'ordine di un'ora prima o di un'ora dopo, ma non era una cosa che capitava giornalmente”.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione della stessa.
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PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese che liquida in € 8.500,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 11.7.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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