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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/06/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 19/5/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 8351 dell'anno 2021, a cui è stato riunito il fascicolo pendente al n. 117/2023 R.G.;
TRA
, quale titolare dell'monima ditta individuale, (già Parte_1
), C.F. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'avv. Valentina Rociola, giusta procura in calce al ricorso;
-opponente -
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone e Antonio Bove, in virtù di procura generale alle liti;
-opposto -
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 19/5/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/12/2021 la ricorrente chiedeva di annullare e/o dichiarare inefficace la delibera n. 1226 notificata in data 22.12.2020 dalla sede di Andria e conseguentemente CP_1 annullare e/o dichiarare inefficace la richiesta di versamento del contributo per il licenziamento della dipendente , per un totale di €. 1.851,19 notificata in data 26.10.2018. CP_2
Deduceva a tal fine che l' , con diffida del 26/10/2018, aveva richiesto il versamento del CP_1 contributo dovuto per il licenziamento della lavoratrice avvenuto in data 30/10/2013 ai CP_2
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sensi dell'art. 2, comma 31, l. 92/2012 e successive modifiche;
che il versamento era stato richiesto relativamente al periodo intercorso dal mese di novembre 2010, per una somma totale di €. 1.851,19 comprensiva delle somme dovute a titolo di sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116, c. 8, lett. a) della L. 388/2000; che la società originaria datrice di lavoro della si era sciolta per Pt_2 CP_2 perdita di pluralità dei soci, trasformandosi in ditta individuale;
che la richiesta dell' si basava CP_1 sull'errato presupposto che la cessazione del rapporto di lavoro tra la Società e la dipendente
[...]
fosse avvenuta per dimissioni per giusta causa di quest'ultima, invece che essere avvenuta a CP_2 seguito di dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice in data 1.10.2013 e confermate in sede sindacale in data 30.10.2013; che a riprova del proprio assunto le dimissione erano avvenute con preavviso;
che a nulla valeva la circostanza che in sede sindacale era stato un sottoscritto un verbale di conciliazione;
che si era opposta alla richiesta di pgamento dell' , ma invano. CP_1
Si costituiva in giudizio l' , deducendo che la richiesta del contributo per dimissioni per giusta CP_1 causa era dovuto dalla datrice di lavoro e che vi erano tutti gli elementi per ritenere sussistente la giusta causa, sia perché in sede di accordo sindacale era stata conciliata una insorgenda controversia, sia perché alla lavoratrice era stata corrisposta l'indennità Aspi.
In corso di causa alla ricorrente veniva notificato in data 7.12.2022 l'avviso di addebito n.
31420220004670509000, per la somma di €. 2.183,35, proprio in ragione del mancato pagamento del contributo per il licenziamento della dipendente;
avverso tale avviso di addebito CP_2 veniva proposta opposizione (N. 117/2023 RG), per le medesime motivazioni già oggetto di valutazione giudiziale.
Il fascicolo N. 117/2023 RG veniva riunito a quello di più antica iscrizione a ruolo per connessione oggettiva e soggettiva.
***
Il ricorso proposto dalla ricorrente è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
L'art. 31 comma 2 della Legge 92/2012 espressamente prevede un contributo a carico del datore di lavoro in caso di cessazione del rapporto nella fattispecie di seguito espressa: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013,
è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di
ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
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La norma di legge prevede quindi un obbligo di contribuzione nei casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità ASPI, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa.
La Circolare n. 44/2013 (allegata dall' ) prevede che tra i casi di CP_1 Controparte_3 esclusione del pagamento del suddetto contributo rientrino le dimissioni del lavoratore ad eccezione di quelle per giusta causa.
Nel caso in esame ciò che è oggetto di contestazione è la natura delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice : se le dimissioni sono state volontarie, il contributo richiesto dall' non è CP_2 CP_1 dovuto;
se invece sono avvenute per giusta causa, tale contributo è dovuto.
Ebbene, la ricorrente ha prodotto innanzi tutto la lettera di dimissioni della lavoratrice, datata
1/10/2013 e con effetto dal 30/10/2013, del seguente tenore: “la sottoscritta .con la Parte_3 presente rassegna le proprie dimissioni in data 30/10/2013. Nell'attesa di ricevere le competenze di fine rapporto distinti saluti. Andria 1/10/2013”; la missiva è sottoscritta dalla lavoratrice.
Le dimissioni sono state poi convalidate in sede protetta in data 30/10/2013 ed in data 8/11/2013
l'accordo è stato depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari.
La ricorrente ha depositato l'accordo interconfederale del 3/8/2012, che consente la convalida delle dimissioni anche in sede di conciliazione sindacale, come è avvenuto nel caso in esame.
A ciò si aggiunga che la natura volontaria delle dimissioni risulta anche dalla comunicazione di cessazione al di Andria, acquisita nel corso del giudizio (vd. Parte_4 deposito del 17/2/2025).
Invero l' ha eccepito che le dimissioni sono da considerarsi avvenute per giusta causa perché CP_1 la lavoratrice e la datrice di lavoro hanno sottoscritto un verbale di conciliazione con cui, transigendo una controversia e partendo da una rivendicazione della lavoratrice di € 97.352,16, si sono accordate per il pagamento della somma di € 5.853,85; ciò sarebbe la riprova del fatto che la lavoratrice si è dimessa perché non adeguatamente retribuita e dunque per giusta causa.
L'assunto non è condivisibile. E' vero che un lavoratore non regolarmente retribuito dal datore di lavoro può dimettersi per giusta causa, ma non è necessariamente vero che ogni dimissione di un lavoratore che vanti ancora crediti da lavoro sia da qualificarsi per giusta causa. Il mancato pagamento delle retribuzioni, quale causa delle dimissioni, deve essere espressamente dedotto dal lavoratore a fondamento dell'atto di risoluzione del rapporto di lavoro, potendo ben capitare che il lavoratore, a prescindere dalle questioni economiche, si dimetta volontariamente per altre ragioni.
Questo Giudice ritiene che nel caso di specie sia avvenuto proprio questo: cioè la lavoratrice si è dimessa volontariamente, come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente ed innanzi menzionata, e tale decisione prescinde dalla regolamentazione delle questioni di carattere economico, non potendo la natura delle dimissioni dipendere solo dalla sussistenza di emolumenti
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ancora dovuti. Diversamente opinando, la fattispecie delle dimissioni volontarie non si verificherebbe quasi mai, se si considera che alla cessazione del rapporto di lavoro spettano al lavoratore quanto meno TFR ed emolumenti finali.
Peraltro, dall'esame dello stesso accordo sindacale, emerge che, a fronte delle presunte rivendicazioni della lavoratrice, la transazione sia avvenuta su somme contenute nella busta paga di ottobre 2013 (presumibilmente retribuzione di ottobre 2013 e competenze finali del rapporto di lavoro).
Alcuna rilevanza ai fini di causa ha la circostanza che la lavoratrice ha avuto accesso all'ASPI nel
2014, in ordine alla quale l' non ha prodotto la domanda amministrativa della e dunque CP_1 CP_2 non è possibile verificare quali elementi ella abbia addotto per ottenere la prestazione di disoccupazione.
In definitiva, e per le ragioni innanzi indicate, le dimissioni della lavoratrice devono CP_2 qualificarsi come volontarie, con la conseguenza che la datrice di lavoro non è tenuta al pagamento del contributo per il licenziamento richiesto con diffida dall' in data 16/10/2018. CP_1
La domanda in definitiva deve essere accolta e deve dichiararsi non dovuto il pagamento del contributo suddetto;
di conseguenza deve essere accolta anche l'opposizione all'avviso di addebito n. 31420220004670509000, per la somma di €. 2.183,35, notificato in data 7/12/2022, con conseguente annullamento di tale atto.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' nella misura CP_1 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i..
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 29/12/2021 da
[...] nei confronti dell' , nonché sull'opposizione ad avviso di addebito Parte_1 CP_1 proposta con ricorso depositato in data 5/1/2023, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuto il pagamento del contributo per il licenziamento richiesto con diffida dall' in data 16/10/2018; CP_1
2) accoglie l'opposizione ad avviso di addebito proposta nel giudizio N. 117/2023 RG, annullando l'avviso di addebito suddetto;
3) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese processuali in favore dell'opponete, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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