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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/02/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 876/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 876/2019
All'udienza del 25 febbraio 2025, alle ore 10:00, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per l'avv. Tiziano Montagna in sostituzione dell'avv. Sartoni Marco;
Controparte_1
Per alle ore 10:25, nessuno è comparso. CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Montagna si riporta alle note conclusive e chiede che vengano accolte le conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15:25, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 876/2019 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avvocato Luana CP_2 C.F._1
Cascone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Cesare Battisti n. 6, giusta delega in calce al presente atto;
OPPONENTE
Contro
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Sartoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Faenza, Via Volta 5/4, giusta delega in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la CP_2 CP_1
proponendo opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2732/2018 del 10.12.2018
[...]
emesso dal Tribunale di Latina, nel giudizio N. R.G. 6244/2018 e notificato in data 14.01.2019, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 19.741,91, degli interessi e delle spese della procedura giudiziale, liquidate in € 800,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa, in favore della Controparte_1
pagina 2 di 11 Parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della il difetto di Controparte_1
titolarità del credito in capo alla stessa, nonché l'inefficacia nei suoi confronti delle cessioni del credito, poiché soggetto totalmente estraneo al rapporto tra IG.ra e la CreditFiditalia s.p.a. CP_2
e, pertanto, non titolare del credito.
In particolare, rappresentava che in data 16.07.1998 stipulava un contratto di finanziamento con la CreditFiditalia s.p.a. e che alcuna cessione le veniva comunicata e/o notificata, risultando inesistente la prova circa la suddetta comunicazione, nonché invalida, a tal fine, la missiva datata
30.10.2009 e la raccomandata a.r. datata 09.12.2009 della FB Gestioni – in quanto mai ricevuta dalla IG.ra e risultata ritirata da soggetto totalmente estraneo alla stessa e al suo nucleo CP_2
familiare.
Rappresentava, altresì, che la controparte non aveva fornito idonea prova delle molteplici cessioni di cui sarebbe stato oggetto il credito e l'avvenuta acquisizione da parte della
[...]
del credito. Controparte_3
Eccepiva, inoltre, la prescrizione del credito vantato, risultando maturata sia la prescrizione quinquennale che quella decennale, alla data 31.12.2010, non avendo parte opponente mai ricevuto richieste di pagamento – dunque non sussistendo atti idonei interruttivi della prescrizione – e non ritenendo validi, a tal fine, la suddetta missiva datata 30.10.2009 e la raccomandata a.r. del 09.12.2009 della FB Gestioni.
Disconosceva altresì la copia del contratto ex adverso depositata, rappresentava l'insussistenza del credito e delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo ex art. 633 e 634 c.p.c. – rilevando la carenza di qualsiasi elemento probatorio al riguardo – nonché l'usurarietà degli interessi ultralegali e/o comunque la superiorità ai tassi soglia previsti dalla Legge n. 108/1996.
In conclusione, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accogliere la presente opposizione per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il DI 2732/2018 emesso dal Tribunale di Latina accogliendo le seguenti conclusioni: preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della il difetto della titolarità del credito in capo alla Controparte_1 [...]
nonché l'inefficacia nei confronti della sig.ra delle cessioni dell'asserito CP_1 CP_2
credito e per l'effetto revocare il DI n. 2732/2018; sempre preliminarmente accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito e per l'effetto revocare il DI n. 2732/2018; nel merito, comunque dichiarare nullo ed invalido e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2732/2018
pagina 3 di 11 per insussistenza del credito, per carenza dei presupposti di cui all' art. 633 e 634 c.p.c., nonché per l'accertata applicazione di un tasso di interesse superiore a quello soglia stabilito dalla
Legge antiusura 108/1996. Con vittoria delle spese e compensi professionali, oltre IVA CPA ed oneri accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
Si costituiva in giudizio la deducendo di essere creditrice della IG.ra Controparte_1 CP_2
in forza di un contratto di mutuo del 16.07.1998, che successivamente alla sua
[...]
sottoscrizione formava oggetto di molteplici cessioni e che da ultimo veniva acquisito da
[...]
Controparte_3
In particolare, rappresentava che: 1) in data 16.07.1998 la IG.ra sottoscriveva la richiesta CP_2
di finanziamento n. 123148, volta all'ottenimento, da parte di CreditFiditalia S.p.a., di un prestito di £ 20.000.000 da restituirsi – oltre interessi corrispettivi al TAN del 18,96% – in n. 30 rate mensili da £ 842.300 cadauna, con decorrenza dal 30.07.1998 ed ultima rata prevista al
28.12.2001; 2) tuttavia, parte opponente si rendeva inadempiente in ordine all'obbligo di restituzione, a favore di CreditFiditalia S.p.a., delle 30 rate predette, che restavano completamente insolute;
3) pertanto, CreditFiditalia S.p.a. rimaneva creditrice, nei confronti della
IG.ra , della somma in linea capitale di £ 20.000.000 corrispondenti ad attuali € 10.329,14; CP_2
4) tale somma, successivamente, formava oggetto di cessione da parte di Fiditalia S.p.a. a favore di FB S.p.a., e di tale cessione FB S.p.a. dava comunicazione alla parte opponente a mezzo lettera raccomandata del 09.12.2009, consegnata alla destinataria in data 13.01.2010, nonché intimava parte opponente di provvedere al pagamento del credito relativo al contratto di mutuo;
5) successivamente, FB S.p.a. trasferiva a sua volta il medesimo credito a
[...]
in virtù di cessione pro-soluto perfezionatasi in data Controparte_4
27.12.2016 ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 (c.d. Legge sulla cartolarizzazione), e di tale cessione parte opponente veniva resa edotta ai sensi dell'art. 58 del T.U. Bancario, ovvero a mezzo pubblicazione di relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 11 del
26.01.2017; 6) pertanto, Controparte_5
risultava creditrice, nei confronti del IG.ra , dell'importo in linea capitale di € 10.329,14 CP_2 oltre € 9.412,77 a titolo di interessi di mora calcolati pro anno sulla sola somma capitale al tasso del 14,60% dal 30.10.2009 al 31.12.2016, per complessivi € 19.741,91; 7) con procura generale autenticata dal Notaire – munita di relativa APOSTILLE del Ministero degli Persona_1
Affari Esteri ed Europei del Lussemburgo e depositata al Rep. 199, Racc. 126, Notaio Per_2
pagina 4 di 11 Malta in Sesto San Giovanni – la Controparte_4
conferiva alla idonea procura ad agire in nome proprio per il recupero del Controparte_1
credito de quo.
Deduceva, pertanto, la titolarità in capo alla del credito Controparte_4
azionato in via monitoria e la legittimazione di a proporre domanda di Controparte_1
ingiunzione in relazione al medesimo credito.
Eccepiva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, dovendosi, in primo luogo, applicare il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. e risultando tale termine, in secondo luogo, puntualmente interrotto in virtù: dell'intimazione di pagamento trasmessa da FB S.p.a. a mezzo lettera raccomandata del 09.12.2009, recapitata e ritirata in data
13.01.2010 presso l'indirizzo di residenza della debitrice;
dell'invito alla negoziazione assistita inoltrato a parte opponente con lettera RAR del 26.07.2018, regolarmente recapitata e ritirata in data 20.08.2017; della notifica del decreto ingiuntivo, perfezionatasi in data 09.01.2019.
Infine, rappresentava l'infondatezza delle contestazioni mosse in ordine all'asserito difetto di prova del credito ingiunto ed in ordine al merito della pretesa creditoria, nonché in relazione agli interessi moratori liquidati in provvedimento di ingiunzione.
Sulla scorta di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in via preliminare, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo la dispiegata opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
in via principale nel merito, respingere in toto le domande e le eccezioni di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nel merito, previo accertamento del diritto di credito in capo a
[...]
in questa sede rappresentata da Controparte_5 Controparte_1
condannare la IG.ra al pagamento, a favore della convenuta opposta, della minor somma CP_2
che eventualmente risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute.”
Disposta la produzione dell'originale del contratto di mutuo oggetto di causa, all'udienza del
14.1.2020 parte opponente rinunciava al disconoscimento;
quindi, concessi i termini ex art. 183,
pagina 5 di 11 comma 6, c.p.c. la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 25.02.2025.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Circa la titolarità del credito, è indubbio che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. In particolare, la Corte di Cassazione, anche in recentissimi arresti (Cass. n. 3405/2024), ha ribadito il principio per cui l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. Dunque, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata la riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata qualora il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche (Cass. Civ., sez. III, 22.6.2023, n. 17944). Ed ancora,
“in caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art.
58 la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. Civ., sez. III, 3.11.2023, n.30567.)
Orbene, nel caso di specie, la titolarità del credito risulta sufficientemente provata.
In primo luogo, il credito oggetto di cessione è puntualmente determinato, pertanto riscontrabile, nella pubblicazione della Gazzetta Ufficiale n. 11 del 26.01.2017, allegata al fascicolo di parte opposta, dalla quale risulta che la stessa, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti ai pagina 6 di 11 sensi dell'art 58 del T.U.B., comunicava che la sua mandante - la
[...]
(la “cessionaria”) - concludeva, in data 27.12.2016, con Controparte_5
FB S.p.A., un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del T.U. Bancario (il “contratto di cessione”). In virtù del contratto di cessione, il cedente cedeva in blocco e pro-soluto e la cessionaria acquistava in blocco e pro soluto crediti inerenti ad un portafoglio di crediti di impresa in base ai seguenti criteri oggettivi che, alla data del 27.12.2016 (data di cessione) rispettavano i seguenti criteri: “i. denominati in euro;
ii. originati da Fiditalia S.p.A.; iii. crediti di titolarità di FB, da quest'ultima acquistati pro soluto da Fiditalia S.p.A. con efficacia dal 30.10.2009 (“prima cessione”); iv. in relazione ai quali è stata trasmessa lettera contenente notizia della prima cessione dei crediti residui ai debitori ai sensi degli artt. 1264 e 1265 c.c. con lettera di Fiditalia S.p.A. datata 30.10.2009; v. esistenti alla data del 20.12.2016”.
Ciò posto, la documentazione acquisita agli atti di causa consente di affermare senza incertezze la ricomprensione del credito in contestazione tra quelli oggetto di cessione in favore della
[...]
dovendo reputarsi comprovata la Controparte_5
sussistenza dei requisiti puntualmente enumerati nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale.
In particolare, risulta che il credito veniva originato dalla società Fiditalia S.p.A., giusta contratto di mutuo del 16.7.1998, e che successivamente formava oggetto di cessione dalla Fiditalia S.p.a. in favore di FB S.p.a., giusta comunicazione inviata da quest'ultima in data 30.10.2009, ritualmente versata in atti da parte opposta.
Non vi è dubbio, pertanto, che la posizione creditoria oggetto di causa sia stata ricompresa nella cessione intervenuta il 27.12.2016 tra FB S.p.a. e la Controparte_5
[...]
In secondo luogo, la legittimazione ad agire della società risulta acclarata e Controparte_1
fondata alla luce della procura notarile conferita alla stessa (“il servicer”), datata 07.02.2017 e allegata al fascicolo di parte opposta (dalla Controparte_5
(parte mandante/cedente).
[...]
Quanto alle doglianze concernenti la mancata notifica della cessione, è sufficiente rammentare il principio, per cui in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta pagina 7 di 11 cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione (Cass. Civ., sez. III, 22.6.2023, n. 17944), di guisa che la pubblicità della cessione dei crediti mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella G.U rende la cessione opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c.
Infondata è anche l'eccezione relativa al decorso della prescrizione.
Sul punto, va innanzitutto rammentato che, come noto, nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 10.2.2023, n. 4232).
Nel caso di specie, dunque, posto che con il contratto del 16.7.1998 veniva concesso all'odierna opponente un finanziamento con rimborso previsto in trenta rate, con scadenza del 28.1.2001, è a partire da tale data che va fatto decorrere il termine di prescrizione decennale.
Ebbene, il suddetto termine è stato ritualmente interrotto con la raccomandata a/r, del 09.12.2009 della FB S.p.A. Gestioni – allegata al fascicolo di parte opposta – la quale risulta regolarmente ricevuta nel mese di gennaio 2010. Al riguardo, sebbene la data riportata sull'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata non sia pienamente leggibile, risultando dubbio se la ricezione della stessa sia avvenuta il 13.1.2010 o il 18.1.2010, vi è comunque certezza circa l'avvenuta interruzione della prescrizione, atteso che il termine decennale decorrente dal
28.1.2001 scadeva il 28.1.2011. Sul punto, è appena il caso di precisare che, anche ove si considerasse – come sostenuto da parte opponente – la data del 30.12.2000 quale dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, quest'ultimo risulterebbe ugualmente interrotto dalla citata raccomandata del 13/18.1.2010.
Risultano, poi, del tutto generiche le contestazioni di parte opponente. Ed invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, “in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l'omessa indicazione
pagina 8 di 11 dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno (Cass. Civ., Sez. VI, 31.7.2015, n. 16289); ed ancora, “ai fini della validità della notificazione, le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento se l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quelle di cui all' art. 139 cod. proc. civ. quindi, non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare” (Tribunale Frosinone, sez. lav. , 9.11.2022, n. 1128); “non incombe sul mittente l'onere di individuare l'effettivo sottoscrittore, ove risulti che la lettera raccomandata è giunta all'indirizzo del destinatario: infatti, poiché, in caso di raccomandata, le sole indicazioni che devono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della comunicazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, quando l'atto sia consegnato a persona non identificata o diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, ma solamente proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (Tribunale
Milano, sez. lav., 6.6.2019, n. 1182).
Con la medesima raccomandata, peraltro, la FB S.p.a., precedente titolare del credito, ingiungeva espressamente all'odierna opponente il pagamento del debito residuo, sicché appare evidente l'idoneità della missiva a costituire in mora il debitore, producendo pertanto effetti interruttivi della prescrizione.
Da ultimo, del tutto infondate risultano le doglianze di parte opponente circa l'asserita usurarietà degli interessi ultralegali. Come noto, infatti, in materia di rapporti bancari, costituisce principio consolidato quello per cui il cliente che agisce per far valere la nullità di clausole negoziali ovvero l'applicazione di condizioni che si risolvono nella violazione di norme imperative, deve provare il fondamento della pretesa fatta valere, secondo i principi generali enucleabili dalla regola di giudizio dettata dall' art. 2697 c.c. Coerentemente col generale criterio di riparto della prova ex art. 2697 c.c., dunque, è onere del mutuatario dimostrare che il concreto svolgimento del pagina 9 di 11 rapporto, per aver determinato l'applicabilità di interessi moratori (penali, spese per inadempimento ecc.) o per altra causa, ha comportato l'usurarietà del contratto, nonché dimostrare che il maggior costo del credito determinato dalla mora – dipendente non soltanto dal tasso, ma altresì dal capitale cui è applicato e dalla durata del ritardo – ha comportato il superamento della soglia d'usura. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che
“l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.9.2020, n. 19597).
Ebbene, nel caso di specie detto onere probatorio non può in alcun modo reputarsi assolto.
La domanda di accertamento dell'applicazione di tassi usurari necessita della prova da parte dell'attore dei modi, dei tempi e della misura del superamento del tasso di soglia, non essendo sufficienti contestazioni generiche, rimettendo all'eventuale CTU un compito meramente esplorativo alla ricerca di elementi che esonerino, così, l'attore dal suo onere probatorio. Parte opponente, infatti, si è limitata a delle deduzioni oltremodo generiche, omettendo del tutto di fornire le imprescindibili indicazioni ai fini del positivo scrutinio della domanda proposta. In particolare, parte attrice non ha individuato la misura del T.e.g.m. nel periodo oggetto di interesse, non ha specificato i trimestri di riferimento e quantificato la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, né ha provveduto a precisare l'entità degli interessi moratori effettivamente applicati dalla banca convenuta. Si è, quindi, ritenuto, alla luce della suddetta carenza probatoria e documentale, di non ammettere la richiesta CTU, in quanto sarebbe stata esplorativa. Al riguardo, non può farsi a meno di osservare che in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, che è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negato dal giudice qualora la stessa tenda, con esso, a supplire alla lacuna delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass., 26 febbraio 2003, n. 2887; Cass. 31 luglio 2002, n. 11359; Cass., 7 marzo 2001; Cass., 6 aprile 2004,
pagina 10 di 11 n. 6778). Essa non può, infatti, risolversi in uno strumento per aggirare preclusioni ormai maturate né tantomeno può avere funzione esplorativa. La consulenza tecnica d'ufficio non è, infatti, un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, salvo quando costituisca l'unico strumento conoscitivo possibile di fatti rilevanti che in nessun modo la parte onerata sarebbe stata in grado di provare in quanto “non siano altrimenti accertabili” (Cass. civ. Sez. VI, Ordinanza n. 3130 dell'8.2.2011, Cass. civ. sentenza 88/2004,
Cass. civ., sez. I, Sentenza n. 10117 del 2 maggio 2006).
Si impone, quindi, l'integrale rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i valori minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2732/2018, emesso in data 10.12.2018, r.g. n. 6244/2018, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che CP_2 Controparte_1
liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 876/2019
All'udienza del 25 febbraio 2025, alle ore 10:00, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per l'avv. Tiziano Montagna in sostituzione dell'avv. Sartoni Marco;
Controparte_1
Per alle ore 10:25, nessuno è comparso. CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Montagna si riporta alle note conclusive e chiede che vengano accolte le conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15:25, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 876/2019 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avvocato Luana CP_2 C.F._1
Cascone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Cesare Battisti n. 6, giusta delega in calce al presente atto;
OPPONENTE
Contro
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Sartoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Faenza, Via Volta 5/4, giusta delega in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la CP_2 CP_1
proponendo opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2732/2018 del 10.12.2018
[...]
emesso dal Tribunale di Latina, nel giudizio N. R.G. 6244/2018 e notificato in data 14.01.2019, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 19.741,91, degli interessi e delle spese della procedura giudiziale, liquidate in € 800,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa, in favore della Controparte_1
pagina 2 di 11 Parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della il difetto di Controparte_1
titolarità del credito in capo alla stessa, nonché l'inefficacia nei suoi confronti delle cessioni del credito, poiché soggetto totalmente estraneo al rapporto tra IG.ra e la CreditFiditalia s.p.a. CP_2
e, pertanto, non titolare del credito.
In particolare, rappresentava che in data 16.07.1998 stipulava un contratto di finanziamento con la CreditFiditalia s.p.a. e che alcuna cessione le veniva comunicata e/o notificata, risultando inesistente la prova circa la suddetta comunicazione, nonché invalida, a tal fine, la missiva datata
30.10.2009 e la raccomandata a.r. datata 09.12.2009 della FB Gestioni – in quanto mai ricevuta dalla IG.ra e risultata ritirata da soggetto totalmente estraneo alla stessa e al suo nucleo CP_2
familiare.
Rappresentava, altresì, che la controparte non aveva fornito idonea prova delle molteplici cessioni di cui sarebbe stato oggetto il credito e l'avvenuta acquisizione da parte della
[...]
del credito. Controparte_3
Eccepiva, inoltre, la prescrizione del credito vantato, risultando maturata sia la prescrizione quinquennale che quella decennale, alla data 31.12.2010, non avendo parte opponente mai ricevuto richieste di pagamento – dunque non sussistendo atti idonei interruttivi della prescrizione – e non ritenendo validi, a tal fine, la suddetta missiva datata 30.10.2009 e la raccomandata a.r. del 09.12.2009 della FB Gestioni.
Disconosceva altresì la copia del contratto ex adverso depositata, rappresentava l'insussistenza del credito e delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo ex art. 633 e 634 c.p.c. – rilevando la carenza di qualsiasi elemento probatorio al riguardo – nonché l'usurarietà degli interessi ultralegali e/o comunque la superiorità ai tassi soglia previsti dalla Legge n. 108/1996.
In conclusione, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accogliere la presente opposizione per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il DI 2732/2018 emesso dal Tribunale di Latina accogliendo le seguenti conclusioni: preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della il difetto della titolarità del credito in capo alla Controparte_1 [...]
nonché l'inefficacia nei confronti della sig.ra delle cessioni dell'asserito CP_1 CP_2
credito e per l'effetto revocare il DI n. 2732/2018; sempre preliminarmente accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito e per l'effetto revocare il DI n. 2732/2018; nel merito, comunque dichiarare nullo ed invalido e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2732/2018
pagina 3 di 11 per insussistenza del credito, per carenza dei presupposti di cui all' art. 633 e 634 c.p.c., nonché per l'accertata applicazione di un tasso di interesse superiore a quello soglia stabilito dalla
Legge antiusura 108/1996. Con vittoria delle spese e compensi professionali, oltre IVA CPA ed oneri accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
Si costituiva in giudizio la deducendo di essere creditrice della IG.ra Controparte_1 CP_2
in forza di un contratto di mutuo del 16.07.1998, che successivamente alla sua
[...]
sottoscrizione formava oggetto di molteplici cessioni e che da ultimo veniva acquisito da
[...]
Controparte_3
In particolare, rappresentava che: 1) in data 16.07.1998 la IG.ra sottoscriveva la richiesta CP_2
di finanziamento n. 123148, volta all'ottenimento, da parte di CreditFiditalia S.p.a., di un prestito di £ 20.000.000 da restituirsi – oltre interessi corrispettivi al TAN del 18,96% – in n. 30 rate mensili da £ 842.300 cadauna, con decorrenza dal 30.07.1998 ed ultima rata prevista al
28.12.2001; 2) tuttavia, parte opponente si rendeva inadempiente in ordine all'obbligo di restituzione, a favore di CreditFiditalia S.p.a., delle 30 rate predette, che restavano completamente insolute;
3) pertanto, CreditFiditalia S.p.a. rimaneva creditrice, nei confronti della
IG.ra , della somma in linea capitale di £ 20.000.000 corrispondenti ad attuali € 10.329,14; CP_2
4) tale somma, successivamente, formava oggetto di cessione da parte di Fiditalia S.p.a. a favore di FB S.p.a., e di tale cessione FB S.p.a. dava comunicazione alla parte opponente a mezzo lettera raccomandata del 09.12.2009, consegnata alla destinataria in data 13.01.2010, nonché intimava parte opponente di provvedere al pagamento del credito relativo al contratto di mutuo;
5) successivamente, FB S.p.a. trasferiva a sua volta il medesimo credito a
[...]
in virtù di cessione pro-soluto perfezionatasi in data Controparte_4
27.12.2016 ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 (c.d. Legge sulla cartolarizzazione), e di tale cessione parte opponente veniva resa edotta ai sensi dell'art. 58 del T.U. Bancario, ovvero a mezzo pubblicazione di relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 11 del
26.01.2017; 6) pertanto, Controparte_5
risultava creditrice, nei confronti del IG.ra , dell'importo in linea capitale di € 10.329,14 CP_2 oltre € 9.412,77 a titolo di interessi di mora calcolati pro anno sulla sola somma capitale al tasso del 14,60% dal 30.10.2009 al 31.12.2016, per complessivi € 19.741,91; 7) con procura generale autenticata dal Notaire – munita di relativa APOSTILLE del Ministero degli Persona_1
Affari Esteri ed Europei del Lussemburgo e depositata al Rep. 199, Racc. 126, Notaio Per_2
pagina 4 di 11 Malta in Sesto San Giovanni – la Controparte_4
conferiva alla idonea procura ad agire in nome proprio per il recupero del Controparte_1
credito de quo.
Deduceva, pertanto, la titolarità in capo alla del credito Controparte_4
azionato in via monitoria e la legittimazione di a proporre domanda di Controparte_1
ingiunzione in relazione al medesimo credito.
Eccepiva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, dovendosi, in primo luogo, applicare il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. e risultando tale termine, in secondo luogo, puntualmente interrotto in virtù: dell'intimazione di pagamento trasmessa da FB S.p.a. a mezzo lettera raccomandata del 09.12.2009, recapitata e ritirata in data
13.01.2010 presso l'indirizzo di residenza della debitrice;
dell'invito alla negoziazione assistita inoltrato a parte opponente con lettera RAR del 26.07.2018, regolarmente recapitata e ritirata in data 20.08.2017; della notifica del decreto ingiuntivo, perfezionatasi in data 09.01.2019.
Infine, rappresentava l'infondatezza delle contestazioni mosse in ordine all'asserito difetto di prova del credito ingiunto ed in ordine al merito della pretesa creditoria, nonché in relazione agli interessi moratori liquidati in provvedimento di ingiunzione.
Sulla scorta di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in via preliminare, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo la dispiegata opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
in via principale nel merito, respingere in toto le domande e le eccezioni di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nel merito, previo accertamento del diritto di credito in capo a
[...]
in questa sede rappresentata da Controparte_5 Controparte_1
condannare la IG.ra al pagamento, a favore della convenuta opposta, della minor somma CP_2
che eventualmente risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute.”
Disposta la produzione dell'originale del contratto di mutuo oggetto di causa, all'udienza del
14.1.2020 parte opponente rinunciava al disconoscimento;
quindi, concessi i termini ex art. 183,
pagina 5 di 11 comma 6, c.p.c. la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 25.02.2025.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Circa la titolarità del credito, è indubbio che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. In particolare, la Corte di Cassazione, anche in recentissimi arresti (Cass. n. 3405/2024), ha ribadito il principio per cui l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. Dunque, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata la riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata qualora il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche (Cass. Civ., sez. III, 22.6.2023, n. 17944). Ed ancora,
“in caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art.
58 la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. Civ., sez. III, 3.11.2023, n.30567.)
Orbene, nel caso di specie, la titolarità del credito risulta sufficientemente provata.
In primo luogo, il credito oggetto di cessione è puntualmente determinato, pertanto riscontrabile, nella pubblicazione della Gazzetta Ufficiale n. 11 del 26.01.2017, allegata al fascicolo di parte opposta, dalla quale risulta che la stessa, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti ai pagina 6 di 11 sensi dell'art 58 del T.U.B., comunicava che la sua mandante - la
[...]
(la “cessionaria”) - concludeva, in data 27.12.2016, con Controparte_5
FB S.p.A., un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del T.U. Bancario (il “contratto di cessione”). In virtù del contratto di cessione, il cedente cedeva in blocco e pro-soluto e la cessionaria acquistava in blocco e pro soluto crediti inerenti ad un portafoglio di crediti di impresa in base ai seguenti criteri oggettivi che, alla data del 27.12.2016 (data di cessione) rispettavano i seguenti criteri: “i. denominati in euro;
ii. originati da Fiditalia S.p.A.; iii. crediti di titolarità di FB, da quest'ultima acquistati pro soluto da Fiditalia S.p.A. con efficacia dal 30.10.2009 (“prima cessione”); iv. in relazione ai quali è stata trasmessa lettera contenente notizia della prima cessione dei crediti residui ai debitori ai sensi degli artt. 1264 e 1265 c.c. con lettera di Fiditalia S.p.A. datata 30.10.2009; v. esistenti alla data del 20.12.2016”.
Ciò posto, la documentazione acquisita agli atti di causa consente di affermare senza incertezze la ricomprensione del credito in contestazione tra quelli oggetto di cessione in favore della
[...]
dovendo reputarsi comprovata la Controparte_5
sussistenza dei requisiti puntualmente enumerati nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale.
In particolare, risulta che il credito veniva originato dalla società Fiditalia S.p.A., giusta contratto di mutuo del 16.7.1998, e che successivamente formava oggetto di cessione dalla Fiditalia S.p.a. in favore di FB S.p.a., giusta comunicazione inviata da quest'ultima in data 30.10.2009, ritualmente versata in atti da parte opposta.
Non vi è dubbio, pertanto, che la posizione creditoria oggetto di causa sia stata ricompresa nella cessione intervenuta il 27.12.2016 tra FB S.p.a. e la Controparte_5
[...]
In secondo luogo, la legittimazione ad agire della società risulta acclarata e Controparte_1
fondata alla luce della procura notarile conferita alla stessa (“il servicer”), datata 07.02.2017 e allegata al fascicolo di parte opposta (dalla Controparte_5
(parte mandante/cedente).
[...]
Quanto alle doglianze concernenti la mancata notifica della cessione, è sufficiente rammentare il principio, per cui in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta pagina 7 di 11 cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione (Cass. Civ., sez. III, 22.6.2023, n. 17944), di guisa che la pubblicità della cessione dei crediti mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella G.U rende la cessione opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c.
Infondata è anche l'eccezione relativa al decorso della prescrizione.
Sul punto, va innanzitutto rammentato che, come noto, nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 10.2.2023, n. 4232).
Nel caso di specie, dunque, posto che con il contratto del 16.7.1998 veniva concesso all'odierna opponente un finanziamento con rimborso previsto in trenta rate, con scadenza del 28.1.2001, è a partire da tale data che va fatto decorrere il termine di prescrizione decennale.
Ebbene, il suddetto termine è stato ritualmente interrotto con la raccomandata a/r, del 09.12.2009 della FB S.p.A. Gestioni – allegata al fascicolo di parte opposta – la quale risulta regolarmente ricevuta nel mese di gennaio 2010. Al riguardo, sebbene la data riportata sull'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata non sia pienamente leggibile, risultando dubbio se la ricezione della stessa sia avvenuta il 13.1.2010 o il 18.1.2010, vi è comunque certezza circa l'avvenuta interruzione della prescrizione, atteso che il termine decennale decorrente dal
28.1.2001 scadeva il 28.1.2011. Sul punto, è appena il caso di precisare che, anche ove si considerasse – come sostenuto da parte opponente – la data del 30.12.2000 quale dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, quest'ultimo risulterebbe ugualmente interrotto dalla citata raccomandata del 13/18.1.2010.
Risultano, poi, del tutto generiche le contestazioni di parte opponente. Ed invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, “in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l'omessa indicazione
pagina 8 di 11 dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno (Cass. Civ., Sez. VI, 31.7.2015, n. 16289); ed ancora, “ai fini della validità della notificazione, le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento se l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quelle di cui all' art. 139 cod. proc. civ. quindi, non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare” (Tribunale Frosinone, sez. lav. , 9.11.2022, n. 1128); “non incombe sul mittente l'onere di individuare l'effettivo sottoscrittore, ove risulti che la lettera raccomandata è giunta all'indirizzo del destinatario: infatti, poiché, in caso di raccomandata, le sole indicazioni che devono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della comunicazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, quando l'atto sia consegnato a persona non identificata o diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, ma solamente proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (Tribunale
Milano, sez. lav., 6.6.2019, n. 1182).
Con la medesima raccomandata, peraltro, la FB S.p.a., precedente titolare del credito, ingiungeva espressamente all'odierna opponente il pagamento del debito residuo, sicché appare evidente l'idoneità della missiva a costituire in mora il debitore, producendo pertanto effetti interruttivi della prescrizione.
Da ultimo, del tutto infondate risultano le doglianze di parte opponente circa l'asserita usurarietà degli interessi ultralegali. Come noto, infatti, in materia di rapporti bancari, costituisce principio consolidato quello per cui il cliente che agisce per far valere la nullità di clausole negoziali ovvero l'applicazione di condizioni che si risolvono nella violazione di norme imperative, deve provare il fondamento della pretesa fatta valere, secondo i principi generali enucleabili dalla regola di giudizio dettata dall' art. 2697 c.c. Coerentemente col generale criterio di riparto della prova ex art. 2697 c.c., dunque, è onere del mutuatario dimostrare che il concreto svolgimento del pagina 9 di 11 rapporto, per aver determinato l'applicabilità di interessi moratori (penali, spese per inadempimento ecc.) o per altra causa, ha comportato l'usurarietà del contratto, nonché dimostrare che il maggior costo del credito determinato dalla mora – dipendente non soltanto dal tasso, ma altresì dal capitale cui è applicato e dalla durata del ritardo – ha comportato il superamento della soglia d'usura. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che
“l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.9.2020, n. 19597).
Ebbene, nel caso di specie detto onere probatorio non può in alcun modo reputarsi assolto.
La domanda di accertamento dell'applicazione di tassi usurari necessita della prova da parte dell'attore dei modi, dei tempi e della misura del superamento del tasso di soglia, non essendo sufficienti contestazioni generiche, rimettendo all'eventuale CTU un compito meramente esplorativo alla ricerca di elementi che esonerino, così, l'attore dal suo onere probatorio. Parte opponente, infatti, si è limitata a delle deduzioni oltremodo generiche, omettendo del tutto di fornire le imprescindibili indicazioni ai fini del positivo scrutinio della domanda proposta. In particolare, parte attrice non ha individuato la misura del T.e.g.m. nel periodo oggetto di interesse, non ha specificato i trimestri di riferimento e quantificato la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, né ha provveduto a precisare l'entità degli interessi moratori effettivamente applicati dalla banca convenuta. Si è, quindi, ritenuto, alla luce della suddetta carenza probatoria e documentale, di non ammettere la richiesta CTU, in quanto sarebbe stata esplorativa. Al riguardo, non può farsi a meno di osservare che in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, che è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negato dal giudice qualora la stessa tenda, con esso, a supplire alla lacuna delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass., 26 febbraio 2003, n. 2887; Cass. 31 luglio 2002, n. 11359; Cass., 7 marzo 2001; Cass., 6 aprile 2004,
pagina 10 di 11 n. 6778). Essa non può, infatti, risolversi in uno strumento per aggirare preclusioni ormai maturate né tantomeno può avere funzione esplorativa. La consulenza tecnica d'ufficio non è, infatti, un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, salvo quando costituisca l'unico strumento conoscitivo possibile di fatti rilevanti che in nessun modo la parte onerata sarebbe stata in grado di provare in quanto “non siano altrimenti accertabili” (Cass. civ. Sez. VI, Ordinanza n. 3130 dell'8.2.2011, Cass. civ. sentenza 88/2004,
Cass. civ., sez. I, Sentenza n. 10117 del 2 maggio 2006).
Si impone, quindi, l'integrale rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i valori minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2732/2018, emesso in data 10.12.2018, r.g. n. 6244/2018, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che CP_2 Controparte_1
liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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