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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/10/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 D. lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 870/2021 R.G., avente ad oggetto “Opposizione all'ordinanza ingiun- zione ex artt. 22 e ss. L689/1981” e vertente
TRA
(C.F. , in proprio e nella qualità di ammini- Parte_1 C.F._1
stratore unico della P.I. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. VECCHIONE ANNA MARIA VITTORIA, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
(C.F. , in persona del pro-tempore, rappresentato dai funzionari dele- P.IVA_2 CP_3
gati;
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 5/2021 (A e B) emessa dall' in data 21/01/2021 (prot. n. 2517- Controparte_2
2518 del 5.2.2021) con la quale è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di complessivi € 3.169,00 (di cui € 19,00 per spese di notifica) per le violazioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. AV000001/2016-936-01 del 08/08/2016. In particolare, è stato rilevato che il datore di lavoro ha ottemperato parzialmente alla diffida impartita, in quanto, pur avendo provveduto al pagamento della sanzione nei termini, stipulato il contratto di lavoro con i lavoratori e , comunicando l'assunzione Persona_1 Persona_2 al centro dell'impiego a partire dal 3.8.2016 e trasmesso i LUL per i lavoratori irregolari, non ha rispettato le ore previste in contratto, ragion per cui non ha diritto ad alcuna riduzione della sanzione comminata.
Con l'atto di opposizione la ricorrente ha chiesto, in via preliminare la sospensione dell'effica- cia esecutiva dell'impugnata ordinanza, nel merito ha chiesto dichiararsi l'illegittimità e la con- seguente nullità dell'ordinanza di ingiunzione in quanto priva degli elementi essenziali e co- munque ingiusta, atteso che i lavoratori hanno lavorato le ore effettivamente indicate in busta paga, avendo fatto entrambi richiesta di avere un ridotto numero di ore lavorative per problemi personali.
L' (già Controparte_4
), d'ora in poi , rappresentato Controparte_2 Controparte_2 dai funzionari incaricati, ha contestato l'avverso dedotto, ed ha chiesto la conferma dell'ordi- nanza impugnata.
A conclusione dell'attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del
30.10.2025.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente va rilevato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 151/2021 ha spiegato un intervento di tipo monitorio nei confronti del legislatore, invitandolo, a tutela del diritto di difesa del trasgressore e in coerenza con i principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, ad introdurre un termine per la conclusione del procedimento, non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, at- teso che la previsione del termine di prescrizione quinquennale non risulta adeguato, in quanto la sua ampiezza lo rende inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione.
Tuttavia, l'art. 28 della L. 689/1981 è rimasto fino ad oggi invariato e, quindi, il termine mas- simo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione coincide con quello quinquennale di prescri- zione previsto dall'art. 28 della stessa L. n. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione
è stata commessa.
Nel caso in esame, la violazione è stata accertata in data 03.08.2016 con conseguente matura- zione del termine di prescrizione quinquennale il 03.08.2021, termine entro il quale è stata adottata l'ordinanza-ingiunzione, emessa il 21.01.2021 (prot. n. 2517-2518 del 05.02.2021) e notificata il 10.02.2021, a mezzo raccomandata.
Del tutto pretestuosa è l'eccezione di nullità per difetto di motivazione del provvedimento san- zionatorio impugnato. L'ordinanza n. 5/2021 (A e B) del 21.01.2021 è fornita di sufficiente motivazione assolta per relationem mediate il richiamo al verbale di accertamento di violazione n. AV000001/2016-936-01 del 08/08/2016, debitamente notificato.
Ciò chiarito occorre passare ad analizzare nel merito la questione.
A tal fine appare opportuno ricostruire, per sommi capi, la procedura di diffida per inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale.
Secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 124/2004, in caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo ter- mine e consentendo di conseguenza all'autore della violazione di essere ammesso al pagamento della sanzione nella misura minima.
In particolare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3, commi 3 e 3 ter del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2002 n. 73, come so- stituito dall'art. 22, comma 1, D.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 ed in relazione ai lavoratori irregolari (ossia “in nero”) ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la suddetta diffida pre- vede la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi.
In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti deve essere fornita dal datore di lavoro entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale di accertamento.
Pertanto, il datore di lavoro che abbia reclutato nel proprio organico lavoratori “in nero” può essere ammesso alla procedura di diffida precedentemente descritta, con conseguente possibi- lità di pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previ- sto dalla legge, a condizione che:
a) mantenga in servizio i lavoratori irregolari ancora in forza per almeno tre mesi (ovvero no- vanta giorni di calendario); b) adempia al pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti entro 120 giorni dalla notifica del verbale con cui il personale ispettivo rilevava e conseguentemente contestava l'av- venuta violazione.
Nel caso di specie, in seguito ad accesso ispettivo del 03.08.2016 è stato accertato che la società ha impiegato a nero i lavoratori e , assunti in data 03.08.2016 in Persona_1 Persona_2 assenza della comunicazione preventiva. In base agli accertamenti effettuati, con provvedi- mento del 08.08.2016 l' ha diffidato , e Controparte_2 Parte_1
l'obbligato in solido, alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro secondo le seguenti modalità:
« violazione di cui al punto 1 (codice violazione: 1202/3/6/0): entro giorni 120 dal ricevimento del presente atto, provvedendo a : ● Inviare la comunicazione UNILAV di instaurazione rap- porto di lavoro al Centro per l'impiego ( già esibita in data 03/08/2016 in corso di ispezione per assunzione e in data 03/08/2016); ●Stipulare e con- Persona_1 Persona_2 segnare ai lav.ri suddetti il contratto di lavoro o di assunzione;
●Mantenere in servizio i lav.ri suddetti per almeno tre mesi cioè almeno 90 giorni di calendario, mediante formale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non inferiore al 50% o con contratti a tempo determinato ed a tempo pieno nei limiti previsti dalla normativa vigente o se più favorevole a quanto previsto dal CCNL di categoria, da comprovare anche attraverso il pagamento di retribuzioni, dei contributi e dei premi entro il termine di adempimento;
●pagare la maxisanzione».
In seguito alla notifica della diffida, entro il termine di 120 gg, il datore di lavoro ritenendo di aver ottemperato a quanto previsto dalla legge per essere ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, ha provveduto al versamento di € 3.000,00.
In realtà, in seguito ad ulteriori verifiche, l' ha avuto modo di Controparte_2 accertare che non sono state soddisfatte tutte le condizioni per beneficiare del pagamento della sanzione nella misura minima. In particolare, non sono state rispettate le ore previste dal con- tratto, atteso che, dai prospetti paga tratti dal libro unico del lavoro, risulta che Persona_1
e per numerose giornate non hanno reso la prestazione lavorativa o hanno lavorato Persona_2 per poche ore. Per , assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Persona_1
3\8\2016, risultano le seguenti assenze non retribuite: 17\8\2016 quattro ore, 18\8\2016 otto ore,
19\8\2016 otto ore, 5\9\2016 otto ore , 7\9\2016 quattro ore, 8\9\2016 quattro ore, 13\9\2016 quattro ore, 14\9\2016 quattro ore, 20\9\2016 sei ore, 4\10\2016 quattro ore, 12\10\2016 quattro ore, 13\10\2016 quattro ore, 20\10\2016 tre ore, 26\10\2016 sei ore, 2\11\2016 quattro ore,
3\11\2016 quattro ore, 9\11\2016 otto ore, 14\11\2016 quattro ore, 16\11\2016 quattro ore,
25\11\2016 quattro ore, 29\11\2016 quattro ore. Per , assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato dal 3\8\2016, ridotto a Persona_2
21 ore settimanali dal 22\8\2016, risultano le seguenti assenze non retribuite: 17\8\ 2016 otto ore, 18\8\2016 otto ore, 19\8\2016 otto ore, 2\9\2016 tre ore, 5\9\2016 quattro ore, 16\9\2016 tre ore, 21\9\2016 cinque ore, 30\9\2016 quattro ore, 3\10\2016 tre ore, 19\10\2016 sette ore,
28\10\2016 sette ore, 14\11\2016 quattro ore, 16\11\ 2016 sette ore, 18\11\2016 sette ore.
Su tale circostanza non vi è contestazione. La stessa ricorrente ha sempre ammesso che i pre- detti lavoratori ripetutamente si sono assentati dal lavoro. Circostanza appurata anche nel corso della prova testimoniale. Lo stesso ha dichiarato «preciso che tutte le buste Persona_1 paghe erano conformi alle ore lavorate. Non ricordo il numero di ore lavorate (…) per quanto riguarda la mia situazione la richiesta di lavorare meno ore era per motivi familiari (…)».
Anche il teste , addetto all'amministrazione, ha dichiarato «(…) posso con- Testimone_1 fermare che i colleghi si assentavano. Mi venivano comunicate le assenze che io provvedevo a rimettere alla titolare, se non veniva informata direttamente. Assenze di solito giustificate. Suc- cessivamente la titolare comunicava il tutto al consulente per l'elaborazione delle buste pa- ghe».
Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che i lavoratori in questione si sono volon- tariamente assentati dal lavoro e che, quindi, come sostenuto dalla ricorrente, la condizione temporale sopra richiamata (mantenimento in servizio del dipendente “irregolare” per almeno tre mesi) non si sia verificata per ragioni che non dipendono dal datore di lavoro, bensì da una scelta insindacabile del lavoratore.
La questione è stata da tempo chiarita dal Ministero del Lavoro che, con circolare n. 26 del
12.10.2015, ritenendo entrambe le condizioni oggettivamente indispensabili per la realizza- zione della diffida con conseguente possibilità da parte del datore di lavoro di essere ammesso al pagamento della sanzione amministrativa nella misura minima, ha precisato che «in assenza di un effettivo mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 3 mesi entro il centoventesimo giorno dalla notifica del verbale, qualunque ne sia la ragione, non potrà ritenersi adempiuta la diffida».
Sebbene tale circolare non ha natura vincolate, occorre evidenziare che la giurisprudenza di merito ha avallato l'interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro sostenendo che « (…) va osservato che il tenore dell'art.22 comma 3 ter rileva chiaramente come l'adempimento alla diffida costituisca elemento oggettivo di applicabilità della sanzione nella misura minima, senza che sussista uno spazio per valutare le ragioni del mancato adempimento e, quindi, anche
l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al datore di lavoro. E ciò anche in con- siderazione che l'ammettere la possibilità di valutare nel merito i motivi dell'inadempimento lascerebbe spazio a condotte anche non legittime, come un accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore finalizzato esclusivamente ad usufruire della riduzione della sanzione evitando nel contempo gli oneri di una regolare assunzione per almeno tre mesi. Va infine considerato che proprio perché l'art. 22 comma 3 ter introduce una agevolazione in favore di un soggetto che
è sottoposto a sanzione per aver posto in essere una condotta gravemente illecita, è del tutto consequenziale che detta agevolazione non possa operare in mancanza di una delle condizioni richieste senza possibilità di valutare le ragioni del suo non avveramento e quindi anche se non si sia verificata per causa non imputabile al datore di lavoro» (Corte d'Appello di Genova n.
105/2019 del 25.03.2019).
Questo giudicante condivide l'interpretazione data dalla Corte d'Appello di Genova che oltre ad essere in linea con quanto sostenuto dal nella circolare n.26/2015 è Controparte_5 coerente con il dato normativo ed è confermata da altra giurisprudenza di merito, anche di que- sto tribunale (Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 899 del 22 maggio 2025; Tribunale di Lo- cri, Sentenza n. 438 del 29 luglio 2024; Tribunale di Avellino, Sentenza n.124 del 18 gennaio
2024).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal dm 147/2022, in rapporto al II scaglione di riferimento e in relazione all'effettivo valore della causa, con riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 149/2015 (valori medi).
P. Q. M.
il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma l'ordinanza – ingiunzione n. 5/2021 (A – B) del 21.01.2021 (prot. n. 2517-
2518 del 05.02.2021) emessa dall' Controparte_6
;
[...]
3. condanna l'opponente, in proprio e nella qualità, a pagare all'opposto le spese di lite, liquidate in € 2.041,60.
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia