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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 564/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 564/2021 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CASTAGNETTI CLAUDIO e dell'avv. LOSI e dell'avv. D'ANTUONO
ALFONSO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FELICE SILVIA,
APPELLATO in punto a: APPELLO avverso sentenza n. 441/2020, emessa dal Tribunale di Piacenza nel procedimento recante n. RG 46/2015, depositata il 29.09.2020, non notificata,
CONCLUSIONI per le parti, come da note scritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 12 Le parti sono proprietarie di due distinte unità immobiliari da cielo a terra, facenti parte del complesso residenziale “Turro 2”, composto da villette a schiera e sito in località Turro di
Podenzano (PC).
è proprietaria dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Parte_2
Podenzano (PC) al foglio 9, mappale 382, sub 3, attiguo e confinante ad est con l'unità immobiliare di proprietà censita al Catasto Fabbricati del citato Comune al foglio 9, CP_1 mappale 382, sub 4.
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. ritualmente notificato, evocava dinanzi al Parte_2
Tribunale di Piacenza al fine di ottenere la sua condanna alla rimozione, ovvero CP_1 all'arretramento, nel rispetto delle distanze previste dalla legge e dalla normativa locale, di tutti i manufatti posizionati sulla proprietà di questi, ovvero sulla proprietà comune (quali: l'unità esterna di un impianto di condizionamento, un tendone a vela fissato con cemento e fascette contro il paletto del cancello comune, divisorio delle aree a giardino, i tubi dell'acqua sul confine lato sud, il tubo dell'acqua con rubinetto e pozzetto di scarico reflui sul lato nord).
Si costituiva il convenuto, il quale eccepiva la inammissibilità, improponibilità, nonché irritualità delle domande formulate, deducendo, in particolare, quanto al motore esterno dell'impianto di condizionamento, che lo stesso era stato installato, con rimozione del macchinario preesistente, nel 2013 e che, quindi, la ricorrente doveva considerarsi decaduta dall'azione in quanto trascorso più di un anno dal preteso spoglio o turbativa;
quanto alla tenda, che la stessa non poteva qualificarsi quale “costruzione”, non avendo una struttura fissa di sostegno e, pertanto, non poteva imporsi il rispetto della normativa in tema di distanze;
quanto ai tubi dell'acqua sul confine lato sud (retro dell'abitazione), che non si trattava di tubazioni nuove ma erano state ivi installate in sostituzione di analoga conduttura, di cui era stato seguito sostanzialmente il tracciato e, in ogni caso, il percorso dell'impianto idrico esterno e la collocazione dei manufatti ad esso accessori era sempre stato, fin dalla fase di progettazione da parte del costruttore, non rispettoso delle distanze legali;
quanto al tubo con rubinetto e pozzetto sul nato nord, che anch'essi erano stati realizzati come modifiche di opere preesistenti.
Espletata CTU, con ordinanza depositata in data 13.10.2016, il Tribunale di Piacenza accoglieva il ricorso quanto all'intervenuto posizionamento di tubazioni di acqua e del pozzetto, con condanna del resistente alla loro rimozione e conseguente ricollocazione dell'impianto idrico preesistente;
rigettava le ulteriori domande relative alle altre installazioni poste sulla facciata pagina 2 di 12 dell'immobile di proprietà di (unità esterna dell'impianto di condizionamento e CP_1 tendone a vela).
Il reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza veniva rigettato.
Il ottemperava al disposto del giudice. CP_1
Introdotta la fase a cognizione piena, eccepiva la nullità della CTU svolta nel Parte_2 corso della fase sommaria per violazione del principio del contraddittorio e per aver, l'ausiliario del giudice, espresso valutazioni giuridiche a lui non consentite;
insisteva per la condanna del convenuto alla rimozione, ovvero all'arretramento a distanza non inferiore alla distanza prevista dalla legge e dai regolamenti: del pozzetto con tubi posti nella parte antistante l'abitazione censita al Catasto Fabbricati del Comune di Podenzano (PC) al foglio 9, mappale 382, sub. 4); dell'unità esterna del condizionatore e del tendone a vela, questi ultimi in quanto costituenti vere e proprie costruzioni e, come tali, soggette alle norme sulle distanze minime dai confini di proprietà; nonché per la condanna del convenuto al distacco del tendone a vela dal paletto del cancello in proprietà comune alla ricorrente in quanto illegittimo ex art. 1102 c.c..
Costituitosi lo stesso chiedeva il rigetto di tutte le domande attrici in quanto CP_1 inammissibili, improponibili, infondate e, comunque, non provate.
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza dunque necessità di ulteriore istruttoria, il Tribunale fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e all'esito assumeva in decisione la controversia con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Con sentenza n. 441/2020, il Tribunale di Piacenza cosi disponeva: “
1. rigetta la domanda formulata dall'attrice e, per l'effetto, 2. conferma l'ordinanza interdittale emessa dal Tribunale di
Piacenza, Giudice Dott.ssa Marisella Gatti, nn. rep. 1288/2016, cron. 10886/2016 del
12/13.10.2016; 3. condanna a rifondere, a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 2.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), Iva e c.p.a. alle rispettive aliquote di legge”.
Rilevava preliminarmente il giudice di prime cure che “in tema di reintegrazione del possesso, il giudice deve accertare l'esistenza di un possesso tutelabile e di un'azione integrante gli estremi di uno spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo è estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo "ad colorandam possessionem", così come sono irrilevanti la frequenza
e le modalità di esercizio del potere sulla cosa (Cass., sent. n. 4908/1998)”.
pagina 3 di 12 Assumeva che la ra legittimata a esercitare l'azione di manutenzione stante il Pt_2 requisito del possesso ultrannuale e che, in difetto di specifica contestazione, il posizionamento del tendone a vela, delle tubazioni e del pozzetto, era intervenuto entro l'anno dalla proposizione della domanda di turbativa e spoglio mentre, quanto al posizionamento del motore esterno dell'impianto di condizionamento, sebbene il avesse eccepito la tardività dell'azione nella CP_1 fase sommaria, in quella di merito tale eccezione non era stata riproposta e dunque andava considerata implicitamente rinunciata.
Rinviava poi alla giurisprudenza di legittimità che afferma “la prevalenza della norma in tema di condominio rispetto alle norme dettate in tema di diritto di proprietà nel senso che ove il
Giudice constati, con riguardo alla cosa comune, il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. e della struttura dell'edificio condominiale, deve ritenersi legittima l'opera realizzata anche senza l'esatta osservanza delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue”, con la conseguenza che “nell'ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulla proprietà, quando i diritti o le facoltà da questa previsti siano compressi o limitati per effetto dei poteri legittimamente esercitati dal condomino secondo i parametri previsti dall'art. 1102 c.c. (applicabile al condominio per il richiamo di cui all'art. 1139 c.c.)”. Precisava dunque che, nel caso de quo, “è indubbio che l'impianto esterno del condizionatore, il tendone a vela e le tubature dell'acqua poste a sud della proprietà di CP_1 sono stati realizzati su una parte comune del fabbricato” il quale, sebbene non amministrato
[...] da un regolamento condominiale e non gestito da un amministratore, è dotato di strutture portanti e di impianti essenziali comuni, e dunque “è da considerarsi un condominio (in particolare, un “condominio orizzontale”, trattandosi di unità adiacenti), per il quale si applica l'art.
1117 c.c.”.
Richiamava, dunque, quanto al posizionamento del condizionatore e del tendone a vela fissato con ganci e funi alla facciata e al paletto del cancello comune alle due proprietà,
l'applicazione degli artt. 1102 e 1120 comma 2, vecchio testo c.c. e concludeva che, quanto all'impianto esterno del condizionatore, “il motore dell'aria condizionata è di dimensioni contenute
(così come è visibile dalle fotografie in atti) e non rappresenta affatto un intralcio al passaggio dei residenti (perché posto in alto) ,ma può asserirsi che l'apposizione dello stesso non ha neppure leso i termini ed i limiti ex art. 1102 c.c. in quanto non ha inciso sulla statica del fabbricato condominiale, non ne ha pregiudicato la sicurezza, non ha alterato la destinazione del bene e non ha violato il diritto degli altri condomini esercitabile sulle porzioni immobiliari di loro proprietà esclusiva … e
pagina 4 di 12 pur, essendo posto necessariamente all'esterno, non può asserirsi che sia ben percepibile, o esteticamente sgradevole, o di per sé compromettente il decoro della facciata”. Da qui, “Deve, quindi, escludersi che l'apposizione di detto impianto esterno del condizionatore possa aver in qualche modo alterato la destinazione della cosa comune e arrecato un impedimento in danno degli altri condomini di farne un pari uso secondo il diritto, come prescritto dall'art. 1102 c.c.”. Quanto al tendone a vela, “l'estetica originaria del era già stata compromessa dal Controparte_2 posizionamento, da parte di altri condomini, di opere di vario genere (tende, porticati, impianti di condizionamento, antenne, parabole); non può ritenersi, invero, che tali manufatti abbiano determinato un deturpamento architettonico, anche perché sono di uso diffuso e, pertanto, presenti nella maggior parte degli edifici del tipo di quello in esame, ovvero un deprezzamento dell'intero immobile. Peraltro, pur avendo parte attrice allegato che la forza di trazione del tendone ha determinato il parziale piegamento del palo comune cui è agganciato, rendendo impossibile chiudere il cancello con il suo catenaccio e obbligando a fare ricorso ad un filo di ferro, deve escludersi che il posizionamento di tale manufatto abbia compromesso la stabilità e la sicurezza del fabbricato nel suo insieme, non essendo stati allegati, né documentati, pregiudizi che possano avere rilevanza in questo senso”. Da qui la conclusione che tanto il posizionamento dell'impianto esterno del condizionatore quanto quello del tendone a vela non integrano una lesione del decoro, ovvero della sicurezza dello stabile tali da giustificare l'accoglimento della domanda.
Il Tribunale riteneva altresì infondata la domanda di arretramento a due metri dalla linea di confine del pozzetto posto sul lato anteriore della casa e, in ogni caso, a metri uno dei tubi contenuti nel pozzetto medesimo, non potendosi ritenere accertata la persistenza di una “botola con intrico di tubi e diramazioni di scarico” anche dopo la rimozione ordinata dal giudice cautelare e ciò anche a fronte delle risultanze peritali.
Per la riforma della sentenza proponeva appello la quale così concludeva: Parte_1
“- nel rito, dichiarare la nullità della CTU per violazione del principio del contraddittorio e in ogni caso la sua illegittimità perché contraria ai principi normativi e giurisprudenziali della materia, disattendendone tutte le valutazioni giuridiche, anche in quanto non esprimibili dal consulente tecnico, ed eventualmente disporne il rinnovo con incarico ad altro consulente;
- in via istruttoria: ammettersi le prove già in atti richieste dalla ricorrente, e segnatamente quelle dedotte con memoria 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata il 21.03.2019; - NEL MERITO: in relazione alle unità immobiliari di cui in narrativa accertare e dichiarare: - che sussiste il possesso ultrannuale in capo alla ricorrente dell'unità immobiliare censita al C.F. del Comune di Podenzano al foglio 9 mappale
pagina 5 di 12 382 sub 3, di cui in atti;
- che il pozzetto con tubi di cui in atti, in quanto sito a cm 60 dal confine di proprietà della ricorrente e destinato a lavaggi, è idoneo a recare pregiudizio alla proprietà di parte ricorrente medesima e deve collocarsi a metri 2 dalla stessa e in ogni caso che le tubazioni ivi contenute devono collocarsi a metri 1 dal confine, il tutto ex art. 889 c.c.; - che la collocazione in facciata dell'unità esterna del condizionatore e del tendone è illegittima e inibita ex artt. 1120-1122
c.c. e che, in ogni caso, altera il decoro architettonico per le causali di cui in atti;
- che l'unità esterna del condizionatore ed il tendone a vela costituiscono costruzioni, insistono stabilmente dal 2014 e sono pertanto soggette alle norme sulle distanze minime dai confini di proprietà pari a metri 5 per il regolamento comunale di Podenzano, Norme tecniche di attuazione e P.S.C., e metri 3 per l'art. 873.
c.c.; - che l'aggancio del tendone a vela con pali e funi è illegittimo e vietato ex art.
4.5.6 comma 13-
14 del R.U.E. di Podenzano in atti;
- che l'aggancio del tendone a vela al paletto del cancello comune alle due parti in causa è illegittimo ex art. 1102 c.c. in quanto ne altera la destinazione e in ogni caso necessita del consenso della ricorrente;
- l'illegittimità della condanna della ricorrente alle spese di causa della fase cautelare in quanto la sua domanda è stata parzialmente accolta;
conseguentemente revocare in parte qua l'ordinanza possessoria del 13.10.2016 (confermata da quella emessa il 09.04.2018 in sede di reclamo), disponendo la manutenzione o la reintegra nel possesso della ricorrente sull'immobile del Catasto Fabbricato del Comune di Podenzano censito al foglio 9 mappale 382 sub 3, condannando il resistente a provvedere sul proprio immobile, censito al
Catasto Fabbricato del Comune di Podenzano al foglio 9, mappale 382 sub 4: - all'arretramento, a metri due dal confine di detta proprietà di parte ricorrente, del pozzetto sul lato anteriore della casa, e in ogni caso a metri uno dei tubi contenuti nel pozzetto medesimo;
- alla rimozione dalla facciata condominiale dell'unità esterna del condizionatore e in ogni caso al suo arretramento a metri 5 dal confine di detta proprietà di parte ricorrente previsti dalla normativa regolamentare locale di cui in atti, ovvero a metri 3 ex art. 873 c. c.; - alla rimozione del tendone a vela e in ogni caso al suo arretramento a metri 5 dal confine di detta proprietà di parte ricorrente previsti dalla normativa regolamentare locale di cui in atti ovvero a metri 3 ex art. 873 c.c. nonché al distacco di tale manufatto dal paletto del cancello in proprietà comune alla ricorrente. Condannare l'appellato alla rifusione delle spese e competenze dei due gradi del giudizio compresa fase cautelare, CTU e
CTP”.
Si costituiva in giudizio che insisteva per il rigetto del gravame e la conferma CP_1 della sentenza impugnata.
pagina 6 di 12 La causa veniva dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni, che si teneva in forma cartolare, e assunta in decisione.
Rimessa sul ruolo (ordinanza 26.06.2024), stante l'impossibilità ad essere decisa con gli stessi componenti del Collegio dinanzi al quale erano già state precisate le conclusioni, e previa riassegnazione a nuovo Relatore, la causa veniva spedita a sentenza all'udienza cartolare del 12 luglio 2024, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare questa Corte ritiene infondate le censure rivolte alla CTU da parte appellante.
E' pacifico che le conclusioni rassegnate dal consulente nella sua relazione scritta finale non vincolano il giudice, che può disattenderle attraverso una valutazione critica ancorata alle risultanze processuali e adeguatamente motivata (Cass. 18 luglio 2019, n. 19468, cfr anche Cass.
19.01.2017 n. 1294). Non è neppure consentito al CTU di formulare valutazioni a contenuto giuridico (Cass. 13 ottobre 1972, n. 3044; Cass. 04.02.1999 n. 996; conformi Cass. 06.03.1984, n.
1567; Cass. 16.12.1986, n. 7557; Cass. 15.01.1997, n. 342).
I giudici di legittimità hanno in proposito precisato (Cass. 22.07.1993, n. 8206) che il "c.t.u. ha infatti il compito di fornire al giudice i chiarimenti tecnici che questo ritenga opportuno chiedergli e, pertanto, la sua attività di assistenza è circoscritta alle sole questioni la cui soluzione richieda particolari conoscenze tecniche, ma non può estendersi fino all'interpretazione e valutazione di prove documentali, allo scopo di esprimere un giudizio (riservato al giudice) circa l'esistenza di obbligazioni a carico di una delle parti".
Nel caso de quo, il consulente incaricato nella fase cautelare sommaria non ha esondato dall'incarico allo stesso conferito. Lo stesso ha illustrato, anche con chiare produzioni fotografiche, lo stato dei luoghi;
si è attenuto alla documentazione in atti;
ha richiamato norme codicistiche limitandosi a ritrascriverle, senza però svolgere quella attività interpretativa e valutativa che spetta solo all'organo giudicante;
ha risposto esaurientemente ai quesiti rivolti.
E' immune da vizi la decisione che, recependo le risultanze peritali, si è pronunciata conformemente ai precedenti ivi richiamati, non necessitando di una adeguata motivazione, potendo il giudice limitarsi ad un mero richiamo adesivo al parere espresso dal CTU, specie laddove questi ha anche già dato riscontro in modo esaustivo alle osservazioni svolte all'elaborato dai consulenti di parte.
*
pagina 7 di 12 Nel merito l'appello non è meritevole di accoglimento.
L'art. 1117 codice civile chiarisce che tutti i corpi di fabbrica dotati di strutture portanti e impianti essenziali comuni, quali ad esempio gli impianti di illuminazione esterna, di adduzione delle acque, fognatura etc, sono da considerarsi Condomini.
Nel caso de quo, trattandosi di villette a schiera, può parlarsi di Condominio orizzontale.
L'art. 1117 cc identifica, in particolare, tra le parti comuni, “1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come … le facciate”.
Il CTU incaricato nella fase sommaria della presente procedura ha effettuato sopralluoghi ed esaminato documentazione rilevante, concludendo esso stesso per la condominialità delle unità abitative del complesso sito in Turro di Podenzano (natura condominiale evidente anche dagli atti di provenienza, doc. 1 fase cautelare: “… con tutti i diritti e gli oneri derivanti dallo CP_1 stato di condominio dei fabbricati di cui fanno parte le porzioni immobiliari oggetto del presente atto….”pg. 7 ) e accertando (senza che vi sia ragione per discostarsene) come “la macchina dell'area condizionata, il tendone a vela e le tubature dell'acqua oggetto della presente causa siano state installate su parti comuni (facciate)”, mentre “il pozzetto posto a nord da cui si diparte la tubatura dell'acqua oggetto di causa insiste su area di proprietà esclusiva di pertinenza del subalterno 4 ( , così come evidenziato nell'atto di acquisto” (pg. 19 CTU). CP_1
La disciplina generale delle distanze, rivolta fondamentalmente a regolare con carattere di reciprocità i rapporti fra proprietà individuali, contigue o separate, è applicabile tra i condòmini di un edificio, a condizione che sia compatibile con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, dovendo prevalere, in caso di contrasto, la norma speciale in tema di condominio.
Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l'opera realizzata senza osservare le norme dettate per regolare i rapporti fra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale (Cass. Sez.II,
19.07.2018 n. 19265; Cass. Sez.II, 19.12.2017 n. 30528; App. Genova sez. II 19.01.2021 n. 61), non venga alterata la destinazione o non si impedisca agli altri partecipanti di farne pari uso (Cass.
Sez. II 27.06.2018 n. 17002).
Recentemente i giudici di legittimità hanno ulteriormente chiarito (Cass. Sez.III, ord.
5.06.2024 n. 15906) che la norma sull'uso dei beni comuni (art. 1102 cc) opera allorché la costruzione avvenga su un bene comune, mentre, nell'ipotesi in cui il manufatto sia costruito sulla proprietà esclusiva, trova applicazione la disciplina ex art. 907 cc.
pagina 8 di 12 Qualora, dunque, il proprietario di una unità immobiliare sita in un Condominio esegua opere sui propri beni facendo uso anche di beni comuni, indipendentemente dall'applicabilità della disciplina sulle distanze, è necessario stabilire se abbia utilizzato le parti comuni dell'immobile nei limiti consentiti dall'art. 1102 c.c. (Cass. sez. II, 02.12.2019 n.31412).
Se invece il conflitto sulle distanze si pone tra diritti spettanti alle proprietà esclusive, seppure inserite in ambito condominiale, la norma da applicare è quella di cui all'art. 907 c.c. e non quella di cui all'art. 1102 c.c. che attiene al concorrente godimento della cosa comune (Cass. Sez. II
27.02.2019 n. 5732).
Orbene, “la macchina dell'area condizionata, il tendone a vela e le tubature dell'acqua oggetto della presente causa risultano installate su parti comuni (facciate)”, con conseguente applicazione della disciplina sull'uso dei beni comuni;
mentre “il pozzetto posto a nord da cui si diparte la tubatura dell'acqua oggetto di causa insiste su area di proprietà esclusiva di pertinenza del subalterno 4 ( ”, con conseguente applicazione della disciplina sulle distanze. CP_1
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'articolo 873 cc, la nozione di “costruzione” comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità, o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà, senza riferirsi necessariamente a un edificio ma a qualsiasi manufatto avente le suddette caratteristiche (Cass.
23040/ 23). I caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione presenti in un'opera consentono dunque di escluderne la natura precaria e di qualificarla come nuova costruzione e come tale soggetta al rispetto delle distanze legali.
Nel caso de quo lo stesso Podenzano, e per la precisione l'Ufficio Tecnico CP_3
Settore Urbanistica ha escluso (all. memoria istruttoria che l'impianto di CP_4 CP_1 condizionamento, acquistato e certificato nel dicembre 2013 (come risulta documentato in atti) collocato sul fronte esterno della facciata del fabbricato (lato corte interna), sia qualificabile come
“costruzione” ai sensi dell'art.
1.5.1. del R.U.E. Vigente, come pure la “copertura a vela” lungo il fronte della facciata, fissata a questa ultima con un gancio metallico, mentre i due vertici sono fissati alla recinzione di confine con due funi. Anche tale tenda non è configurabile come
“costruzione edilizia o opera strutturale” e tantomeno come “opera pertinenziale” di cui alla definizione dell'art.
1.5.1. punto 53 del R.U.E. Vigente, mancando i presupposti di un'opera edilizia.
pagina 9 di 12 Dalla stessa descrizione del CTU, il tendone frangisole del tipo “a vela” risulta avere natura precaria, essendo assenti i caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione: “Il montaggio e smontaggio della 'vela' avviene con un semplice sfilaggio dell'anello dai ganci di sostegno. Non ci sono strutture di sostegno pieghevoli o fisse oltre alle corde/catene con cui è sorretto il telo” (pg. 15
CTU).
Le nuove opere non si riflettono neppure negativamente sulla stabilità e sicurezza del fabbricato, essendo stati utilizzati “ancoraggi esterni, quali staffe o tasselli che non hanno dato origine a variazioni sulla statica del fabbricato. Dall'osservazione dello stato dei luoghi infatti non si rilevano stacchi di intonaco, crepe o vizi visibili” (pg. 21 CTU); ma neppure violano l'estetica architettonica.
Sotto l'aspetto del decoro, le fotografie a corredo della CTU mostrano come le alterazioni lamentate dall'appellante, avuto riguardo a dimensioni, consistenza e tipologia del manufatto
(Cass. 27.08.2020 n. 17965), non creano una sensazione di disarmonia dell'edificio, non sono appariscenti né gravi, non alterano la fisionomia dello stabile e sono comunque giustificate da un vantaggio che compensa la modifica realizzata.
La stessa giurisprudenza afferma che ciò che rileva ai fini della violazione, indipendentemente dal pregio artistico del fabbricato e dalle preesistenti modifiche, è se la modifica realizzata “induca in chi guardi una chiara sensazione di disarmonia” (Cass. 10.05.2023 n.
12644), “essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un'utilità la quale compensi l'alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità“ (Cass. 25.10.2012 n. 18334).
In ogni caso, né la tenda né il motore del condizionatore alterano l'altrui veduta diretta e obliqua, stante proprio la natura di condominio orizzontale che non fa acquisire al confinante il relativo diritto ex art. 907 cc. Dalla produzione documentale acquisita in atti sono peraltro visibili altri motori esterni di climatizzazione, tendaggi parasole e veri e propri pergolati, nonché vetrata (sulla proprietà dell'appellante, cfr foto riprodotte a pg.
9-10 CTU) realizzata a chiusura completa del balcone posto al primo piano della unità abitativa sulla facciata d'ingresso.
Quanto, infine, al nuovo manufatto/pozzetto/”contenitore” di tubazioni di irrigazione e scarico
(figura n. 5 CTU), realizzato in aderenza al marciapiede del portico di proprietà (lato nord CP_1 della proprietà), lo stesso risulta collocato, come si evince dalle fotografie a corredo della CTU, in prossimità della fontanella rimossa. Orbene, per le sue caratteristiche strutturali (“il manufatto in pvc ha le dimensioni di 50x50 cm, ha un fondo in battuto di cemento e una profondità di circa 10 cm
pagina 10 di 12 ...il coperchio di chiusura è del tipo a griglia” pg. 17 CTU) e funzionali (raccolta acqua piovana o di lavaggio), è esclusa l'applicazione dell'art. 889 c.c., norma che annovera esclusivamente “pozzi, cisterne, fosse e tubi”. E', peraltro, lo stesso appellante a riconoscere che non si tratta di fossa o pozzo in senso tecnico (pag. 20 appello).
*
Va respinto anche l'ultimo motivo di gravame, quello relativo alla condanna in primo grado dell'odierna appellante alle spese di lite.
La struttura solo eventualmente bifasica del giudizio possessorio implica la necessità che le spese processuali trovino regolamentazione già nell'ordinanza che conclude la fase sommaria, e ciò sia se la domanda ha trovato accoglimento che nella ipotesi in cui sia stata invece respinta. Risponde, del resto, al principio generale dell'ordinamento che il giudice che emette un provvedimento conclusivo di un procedimento, anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo, deve anche provvedere sulle spese (Corte Cost. 14.11.2007 n. 379).
Nel caso de quo, nell'ordinanza cautelare che ha accordato la tutela possessoria limitatamente all'ordine di rimozione delle tubazioni dell'acqua (punti 3 e 4 relazione CTU), vi è anche la statuizione sulle spese a definizione, appunto, della fase sommaria.
L'odierna appellante, ricorrente in primo grado, ha poi deciso di introdurre la fase (solo eventuale) di merito per ottenere l'accoglimento integrale della tutela possessoria pretesa e dunque delle ulteriori richieste avanzate, con particolare riguardo alla rimozione, dalla proprietà del CP_1 condizionatore, della tenda a vela ed anche del manufatto/pozzetto/”contenitore” di tubazioni di irrigazione e scarico (figura n. 5 CTU).Il Tribunale ha, tuttavia, rigettato la richiesta tutela, con conseguente condanna della ricorrente-attrice in primo grado al pagamento delle spese legali (della fase eventuale di merito, per l'appunto) in applicazione del principio della soccombenza.
*
La sentenza impugnata va pertanto confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, giusta applicazione delle vigenti tariffe forensi, nei valori medi dello scaglione di riferimento dichiarato, ad esclusione della fase istruttoria, perché non dovuta.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13,
pagina 11 di 12 comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass. Civ. SS.UU.
20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa,
-respinge l'appello con conferma della sentenza impugnata.
-condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado nella misura di € 1.900,00, oltre spese generali ed oneri come per legge.
-Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma
1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 564/2021 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CASTAGNETTI CLAUDIO e dell'avv. LOSI e dell'avv. D'ANTUONO
ALFONSO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FELICE SILVIA,
APPELLATO in punto a: APPELLO avverso sentenza n. 441/2020, emessa dal Tribunale di Piacenza nel procedimento recante n. RG 46/2015, depositata il 29.09.2020, non notificata,
CONCLUSIONI per le parti, come da note scritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 12 Le parti sono proprietarie di due distinte unità immobiliari da cielo a terra, facenti parte del complesso residenziale “Turro 2”, composto da villette a schiera e sito in località Turro di
Podenzano (PC).
è proprietaria dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Parte_2
Podenzano (PC) al foglio 9, mappale 382, sub 3, attiguo e confinante ad est con l'unità immobiliare di proprietà censita al Catasto Fabbricati del citato Comune al foglio 9, CP_1 mappale 382, sub 4.
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. ritualmente notificato, evocava dinanzi al Parte_2
Tribunale di Piacenza al fine di ottenere la sua condanna alla rimozione, ovvero CP_1 all'arretramento, nel rispetto delle distanze previste dalla legge e dalla normativa locale, di tutti i manufatti posizionati sulla proprietà di questi, ovvero sulla proprietà comune (quali: l'unità esterna di un impianto di condizionamento, un tendone a vela fissato con cemento e fascette contro il paletto del cancello comune, divisorio delle aree a giardino, i tubi dell'acqua sul confine lato sud, il tubo dell'acqua con rubinetto e pozzetto di scarico reflui sul lato nord).
Si costituiva il convenuto, il quale eccepiva la inammissibilità, improponibilità, nonché irritualità delle domande formulate, deducendo, in particolare, quanto al motore esterno dell'impianto di condizionamento, che lo stesso era stato installato, con rimozione del macchinario preesistente, nel 2013 e che, quindi, la ricorrente doveva considerarsi decaduta dall'azione in quanto trascorso più di un anno dal preteso spoglio o turbativa;
quanto alla tenda, che la stessa non poteva qualificarsi quale “costruzione”, non avendo una struttura fissa di sostegno e, pertanto, non poteva imporsi il rispetto della normativa in tema di distanze;
quanto ai tubi dell'acqua sul confine lato sud (retro dell'abitazione), che non si trattava di tubazioni nuove ma erano state ivi installate in sostituzione di analoga conduttura, di cui era stato seguito sostanzialmente il tracciato e, in ogni caso, il percorso dell'impianto idrico esterno e la collocazione dei manufatti ad esso accessori era sempre stato, fin dalla fase di progettazione da parte del costruttore, non rispettoso delle distanze legali;
quanto al tubo con rubinetto e pozzetto sul nato nord, che anch'essi erano stati realizzati come modifiche di opere preesistenti.
Espletata CTU, con ordinanza depositata in data 13.10.2016, il Tribunale di Piacenza accoglieva il ricorso quanto all'intervenuto posizionamento di tubazioni di acqua e del pozzetto, con condanna del resistente alla loro rimozione e conseguente ricollocazione dell'impianto idrico preesistente;
rigettava le ulteriori domande relative alle altre installazioni poste sulla facciata pagina 2 di 12 dell'immobile di proprietà di (unità esterna dell'impianto di condizionamento e CP_1 tendone a vela).
Il reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza veniva rigettato.
Il ottemperava al disposto del giudice. CP_1
Introdotta la fase a cognizione piena, eccepiva la nullità della CTU svolta nel Parte_2 corso della fase sommaria per violazione del principio del contraddittorio e per aver, l'ausiliario del giudice, espresso valutazioni giuridiche a lui non consentite;
insisteva per la condanna del convenuto alla rimozione, ovvero all'arretramento a distanza non inferiore alla distanza prevista dalla legge e dai regolamenti: del pozzetto con tubi posti nella parte antistante l'abitazione censita al Catasto Fabbricati del Comune di Podenzano (PC) al foglio 9, mappale 382, sub. 4); dell'unità esterna del condizionatore e del tendone a vela, questi ultimi in quanto costituenti vere e proprie costruzioni e, come tali, soggette alle norme sulle distanze minime dai confini di proprietà; nonché per la condanna del convenuto al distacco del tendone a vela dal paletto del cancello in proprietà comune alla ricorrente in quanto illegittimo ex art. 1102 c.c..
Costituitosi lo stesso chiedeva il rigetto di tutte le domande attrici in quanto CP_1 inammissibili, improponibili, infondate e, comunque, non provate.
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza dunque necessità di ulteriore istruttoria, il Tribunale fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e all'esito assumeva in decisione la controversia con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Con sentenza n. 441/2020, il Tribunale di Piacenza cosi disponeva: “
1. rigetta la domanda formulata dall'attrice e, per l'effetto, 2. conferma l'ordinanza interdittale emessa dal Tribunale di
Piacenza, Giudice Dott.ssa Marisella Gatti, nn. rep. 1288/2016, cron. 10886/2016 del
12/13.10.2016; 3. condanna a rifondere, a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 2.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), Iva e c.p.a. alle rispettive aliquote di legge”.
Rilevava preliminarmente il giudice di prime cure che “in tema di reintegrazione del possesso, il giudice deve accertare l'esistenza di un possesso tutelabile e di un'azione integrante gli estremi di uno spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo è estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo "ad colorandam possessionem", così come sono irrilevanti la frequenza
e le modalità di esercizio del potere sulla cosa (Cass., sent. n. 4908/1998)”.
pagina 3 di 12 Assumeva che la ra legittimata a esercitare l'azione di manutenzione stante il Pt_2 requisito del possesso ultrannuale e che, in difetto di specifica contestazione, il posizionamento del tendone a vela, delle tubazioni e del pozzetto, era intervenuto entro l'anno dalla proposizione della domanda di turbativa e spoglio mentre, quanto al posizionamento del motore esterno dell'impianto di condizionamento, sebbene il avesse eccepito la tardività dell'azione nella CP_1 fase sommaria, in quella di merito tale eccezione non era stata riproposta e dunque andava considerata implicitamente rinunciata.
Rinviava poi alla giurisprudenza di legittimità che afferma “la prevalenza della norma in tema di condominio rispetto alle norme dettate in tema di diritto di proprietà nel senso che ove il
Giudice constati, con riguardo alla cosa comune, il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. e della struttura dell'edificio condominiale, deve ritenersi legittima l'opera realizzata anche senza l'esatta osservanza delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue”, con la conseguenza che “nell'ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulla proprietà, quando i diritti o le facoltà da questa previsti siano compressi o limitati per effetto dei poteri legittimamente esercitati dal condomino secondo i parametri previsti dall'art. 1102 c.c. (applicabile al condominio per il richiamo di cui all'art. 1139 c.c.)”. Precisava dunque che, nel caso de quo, “è indubbio che l'impianto esterno del condizionatore, il tendone a vela e le tubature dell'acqua poste a sud della proprietà di CP_1 sono stati realizzati su una parte comune del fabbricato” il quale, sebbene non amministrato
[...] da un regolamento condominiale e non gestito da un amministratore, è dotato di strutture portanti e di impianti essenziali comuni, e dunque “è da considerarsi un condominio (in particolare, un “condominio orizzontale”, trattandosi di unità adiacenti), per il quale si applica l'art.
1117 c.c.”.
Richiamava, dunque, quanto al posizionamento del condizionatore e del tendone a vela fissato con ganci e funi alla facciata e al paletto del cancello comune alle due proprietà,
l'applicazione degli artt. 1102 e 1120 comma 2, vecchio testo c.c. e concludeva che, quanto all'impianto esterno del condizionatore, “il motore dell'aria condizionata è di dimensioni contenute
(così come è visibile dalle fotografie in atti) e non rappresenta affatto un intralcio al passaggio dei residenti (perché posto in alto) ,ma può asserirsi che l'apposizione dello stesso non ha neppure leso i termini ed i limiti ex art. 1102 c.c. in quanto non ha inciso sulla statica del fabbricato condominiale, non ne ha pregiudicato la sicurezza, non ha alterato la destinazione del bene e non ha violato il diritto degli altri condomini esercitabile sulle porzioni immobiliari di loro proprietà esclusiva … e
pagina 4 di 12 pur, essendo posto necessariamente all'esterno, non può asserirsi che sia ben percepibile, o esteticamente sgradevole, o di per sé compromettente il decoro della facciata”. Da qui, “Deve, quindi, escludersi che l'apposizione di detto impianto esterno del condizionatore possa aver in qualche modo alterato la destinazione della cosa comune e arrecato un impedimento in danno degli altri condomini di farne un pari uso secondo il diritto, come prescritto dall'art. 1102 c.c.”. Quanto al tendone a vela, “l'estetica originaria del era già stata compromessa dal Controparte_2 posizionamento, da parte di altri condomini, di opere di vario genere (tende, porticati, impianti di condizionamento, antenne, parabole); non può ritenersi, invero, che tali manufatti abbiano determinato un deturpamento architettonico, anche perché sono di uso diffuso e, pertanto, presenti nella maggior parte degli edifici del tipo di quello in esame, ovvero un deprezzamento dell'intero immobile. Peraltro, pur avendo parte attrice allegato che la forza di trazione del tendone ha determinato il parziale piegamento del palo comune cui è agganciato, rendendo impossibile chiudere il cancello con il suo catenaccio e obbligando a fare ricorso ad un filo di ferro, deve escludersi che il posizionamento di tale manufatto abbia compromesso la stabilità e la sicurezza del fabbricato nel suo insieme, non essendo stati allegati, né documentati, pregiudizi che possano avere rilevanza in questo senso”. Da qui la conclusione che tanto il posizionamento dell'impianto esterno del condizionatore quanto quello del tendone a vela non integrano una lesione del decoro, ovvero della sicurezza dello stabile tali da giustificare l'accoglimento della domanda.
Il Tribunale riteneva altresì infondata la domanda di arretramento a due metri dalla linea di confine del pozzetto posto sul lato anteriore della casa e, in ogni caso, a metri uno dei tubi contenuti nel pozzetto medesimo, non potendosi ritenere accertata la persistenza di una “botola con intrico di tubi e diramazioni di scarico” anche dopo la rimozione ordinata dal giudice cautelare e ciò anche a fronte delle risultanze peritali.
Per la riforma della sentenza proponeva appello la quale così concludeva: Parte_1
“- nel rito, dichiarare la nullità della CTU per violazione del principio del contraddittorio e in ogni caso la sua illegittimità perché contraria ai principi normativi e giurisprudenziali della materia, disattendendone tutte le valutazioni giuridiche, anche in quanto non esprimibili dal consulente tecnico, ed eventualmente disporne il rinnovo con incarico ad altro consulente;
- in via istruttoria: ammettersi le prove già in atti richieste dalla ricorrente, e segnatamente quelle dedotte con memoria 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata il 21.03.2019; - NEL MERITO: in relazione alle unità immobiliari di cui in narrativa accertare e dichiarare: - che sussiste il possesso ultrannuale in capo alla ricorrente dell'unità immobiliare censita al C.F. del Comune di Podenzano al foglio 9 mappale
pagina 5 di 12 382 sub 3, di cui in atti;
- che il pozzetto con tubi di cui in atti, in quanto sito a cm 60 dal confine di proprietà della ricorrente e destinato a lavaggi, è idoneo a recare pregiudizio alla proprietà di parte ricorrente medesima e deve collocarsi a metri 2 dalla stessa e in ogni caso che le tubazioni ivi contenute devono collocarsi a metri 1 dal confine, il tutto ex art. 889 c.c.; - che la collocazione in facciata dell'unità esterna del condizionatore e del tendone è illegittima e inibita ex artt. 1120-1122
c.c. e che, in ogni caso, altera il decoro architettonico per le causali di cui in atti;
- che l'unità esterna del condizionatore ed il tendone a vela costituiscono costruzioni, insistono stabilmente dal 2014 e sono pertanto soggette alle norme sulle distanze minime dai confini di proprietà pari a metri 5 per il regolamento comunale di Podenzano, Norme tecniche di attuazione e P.S.C., e metri 3 per l'art. 873.
c.c.; - che l'aggancio del tendone a vela con pali e funi è illegittimo e vietato ex art.
4.5.6 comma 13-
14 del R.U.E. di Podenzano in atti;
- che l'aggancio del tendone a vela al paletto del cancello comune alle due parti in causa è illegittimo ex art. 1102 c.c. in quanto ne altera la destinazione e in ogni caso necessita del consenso della ricorrente;
- l'illegittimità della condanna della ricorrente alle spese di causa della fase cautelare in quanto la sua domanda è stata parzialmente accolta;
conseguentemente revocare in parte qua l'ordinanza possessoria del 13.10.2016 (confermata da quella emessa il 09.04.2018 in sede di reclamo), disponendo la manutenzione o la reintegra nel possesso della ricorrente sull'immobile del Catasto Fabbricato del Comune di Podenzano censito al foglio 9 mappale 382 sub 3, condannando il resistente a provvedere sul proprio immobile, censito al
Catasto Fabbricato del Comune di Podenzano al foglio 9, mappale 382 sub 4: - all'arretramento, a metri due dal confine di detta proprietà di parte ricorrente, del pozzetto sul lato anteriore della casa, e in ogni caso a metri uno dei tubi contenuti nel pozzetto medesimo;
- alla rimozione dalla facciata condominiale dell'unità esterna del condizionatore e in ogni caso al suo arretramento a metri 5 dal confine di detta proprietà di parte ricorrente previsti dalla normativa regolamentare locale di cui in atti, ovvero a metri 3 ex art. 873 c. c.; - alla rimozione del tendone a vela e in ogni caso al suo arretramento a metri 5 dal confine di detta proprietà di parte ricorrente previsti dalla normativa regolamentare locale di cui in atti ovvero a metri 3 ex art. 873 c.c. nonché al distacco di tale manufatto dal paletto del cancello in proprietà comune alla ricorrente. Condannare l'appellato alla rifusione delle spese e competenze dei due gradi del giudizio compresa fase cautelare, CTU e
CTP”.
Si costituiva in giudizio che insisteva per il rigetto del gravame e la conferma CP_1 della sentenza impugnata.
pagina 6 di 12 La causa veniva dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni, che si teneva in forma cartolare, e assunta in decisione.
Rimessa sul ruolo (ordinanza 26.06.2024), stante l'impossibilità ad essere decisa con gli stessi componenti del Collegio dinanzi al quale erano già state precisate le conclusioni, e previa riassegnazione a nuovo Relatore, la causa veniva spedita a sentenza all'udienza cartolare del 12 luglio 2024, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare questa Corte ritiene infondate le censure rivolte alla CTU da parte appellante.
E' pacifico che le conclusioni rassegnate dal consulente nella sua relazione scritta finale non vincolano il giudice, che può disattenderle attraverso una valutazione critica ancorata alle risultanze processuali e adeguatamente motivata (Cass. 18 luglio 2019, n. 19468, cfr anche Cass.
19.01.2017 n. 1294). Non è neppure consentito al CTU di formulare valutazioni a contenuto giuridico (Cass. 13 ottobre 1972, n. 3044; Cass. 04.02.1999 n. 996; conformi Cass. 06.03.1984, n.
1567; Cass. 16.12.1986, n. 7557; Cass. 15.01.1997, n. 342).
I giudici di legittimità hanno in proposito precisato (Cass. 22.07.1993, n. 8206) che il "c.t.u. ha infatti il compito di fornire al giudice i chiarimenti tecnici che questo ritenga opportuno chiedergli e, pertanto, la sua attività di assistenza è circoscritta alle sole questioni la cui soluzione richieda particolari conoscenze tecniche, ma non può estendersi fino all'interpretazione e valutazione di prove documentali, allo scopo di esprimere un giudizio (riservato al giudice) circa l'esistenza di obbligazioni a carico di una delle parti".
Nel caso de quo, il consulente incaricato nella fase cautelare sommaria non ha esondato dall'incarico allo stesso conferito. Lo stesso ha illustrato, anche con chiare produzioni fotografiche, lo stato dei luoghi;
si è attenuto alla documentazione in atti;
ha richiamato norme codicistiche limitandosi a ritrascriverle, senza però svolgere quella attività interpretativa e valutativa che spetta solo all'organo giudicante;
ha risposto esaurientemente ai quesiti rivolti.
E' immune da vizi la decisione che, recependo le risultanze peritali, si è pronunciata conformemente ai precedenti ivi richiamati, non necessitando di una adeguata motivazione, potendo il giudice limitarsi ad un mero richiamo adesivo al parere espresso dal CTU, specie laddove questi ha anche già dato riscontro in modo esaustivo alle osservazioni svolte all'elaborato dai consulenti di parte.
*
pagina 7 di 12 Nel merito l'appello non è meritevole di accoglimento.
L'art. 1117 codice civile chiarisce che tutti i corpi di fabbrica dotati di strutture portanti e impianti essenziali comuni, quali ad esempio gli impianti di illuminazione esterna, di adduzione delle acque, fognatura etc, sono da considerarsi Condomini.
Nel caso de quo, trattandosi di villette a schiera, può parlarsi di Condominio orizzontale.
L'art. 1117 cc identifica, in particolare, tra le parti comuni, “1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come … le facciate”.
Il CTU incaricato nella fase sommaria della presente procedura ha effettuato sopralluoghi ed esaminato documentazione rilevante, concludendo esso stesso per la condominialità delle unità abitative del complesso sito in Turro di Podenzano (natura condominiale evidente anche dagli atti di provenienza, doc. 1 fase cautelare: “… con tutti i diritti e gli oneri derivanti dallo CP_1 stato di condominio dei fabbricati di cui fanno parte le porzioni immobiliari oggetto del presente atto….”pg. 7 ) e accertando (senza che vi sia ragione per discostarsene) come “la macchina dell'area condizionata, il tendone a vela e le tubature dell'acqua oggetto della presente causa siano state installate su parti comuni (facciate)”, mentre “il pozzetto posto a nord da cui si diparte la tubatura dell'acqua oggetto di causa insiste su area di proprietà esclusiva di pertinenza del subalterno 4 ( , così come evidenziato nell'atto di acquisto” (pg. 19 CTU). CP_1
La disciplina generale delle distanze, rivolta fondamentalmente a regolare con carattere di reciprocità i rapporti fra proprietà individuali, contigue o separate, è applicabile tra i condòmini di un edificio, a condizione che sia compatibile con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, dovendo prevalere, in caso di contrasto, la norma speciale in tema di condominio.
Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l'opera realizzata senza osservare le norme dettate per regolare i rapporti fra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale (Cass. Sez.II,
19.07.2018 n. 19265; Cass. Sez.II, 19.12.2017 n. 30528; App. Genova sez. II 19.01.2021 n. 61), non venga alterata la destinazione o non si impedisca agli altri partecipanti di farne pari uso (Cass.
Sez. II 27.06.2018 n. 17002).
Recentemente i giudici di legittimità hanno ulteriormente chiarito (Cass. Sez.III, ord.
5.06.2024 n. 15906) che la norma sull'uso dei beni comuni (art. 1102 cc) opera allorché la costruzione avvenga su un bene comune, mentre, nell'ipotesi in cui il manufatto sia costruito sulla proprietà esclusiva, trova applicazione la disciplina ex art. 907 cc.
pagina 8 di 12 Qualora, dunque, il proprietario di una unità immobiliare sita in un Condominio esegua opere sui propri beni facendo uso anche di beni comuni, indipendentemente dall'applicabilità della disciplina sulle distanze, è necessario stabilire se abbia utilizzato le parti comuni dell'immobile nei limiti consentiti dall'art. 1102 c.c. (Cass. sez. II, 02.12.2019 n.31412).
Se invece il conflitto sulle distanze si pone tra diritti spettanti alle proprietà esclusive, seppure inserite in ambito condominiale, la norma da applicare è quella di cui all'art. 907 c.c. e non quella di cui all'art. 1102 c.c. che attiene al concorrente godimento della cosa comune (Cass. Sez. II
27.02.2019 n. 5732).
Orbene, “la macchina dell'area condizionata, il tendone a vela e le tubature dell'acqua oggetto della presente causa risultano installate su parti comuni (facciate)”, con conseguente applicazione della disciplina sull'uso dei beni comuni;
mentre “il pozzetto posto a nord da cui si diparte la tubatura dell'acqua oggetto di causa insiste su area di proprietà esclusiva di pertinenza del subalterno 4 ( ”, con conseguente applicazione della disciplina sulle distanze. CP_1
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'articolo 873 cc, la nozione di “costruzione” comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità, o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà, senza riferirsi necessariamente a un edificio ma a qualsiasi manufatto avente le suddette caratteristiche (Cass.
23040/ 23). I caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione presenti in un'opera consentono dunque di escluderne la natura precaria e di qualificarla come nuova costruzione e come tale soggetta al rispetto delle distanze legali.
Nel caso de quo lo stesso Podenzano, e per la precisione l'Ufficio Tecnico CP_3
Settore Urbanistica ha escluso (all. memoria istruttoria che l'impianto di CP_4 CP_1 condizionamento, acquistato e certificato nel dicembre 2013 (come risulta documentato in atti) collocato sul fronte esterno della facciata del fabbricato (lato corte interna), sia qualificabile come
“costruzione” ai sensi dell'art.
1.5.1. del R.U.E. Vigente, come pure la “copertura a vela” lungo il fronte della facciata, fissata a questa ultima con un gancio metallico, mentre i due vertici sono fissati alla recinzione di confine con due funi. Anche tale tenda non è configurabile come
“costruzione edilizia o opera strutturale” e tantomeno come “opera pertinenziale” di cui alla definizione dell'art.
1.5.1. punto 53 del R.U.E. Vigente, mancando i presupposti di un'opera edilizia.
pagina 9 di 12 Dalla stessa descrizione del CTU, il tendone frangisole del tipo “a vela” risulta avere natura precaria, essendo assenti i caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione: “Il montaggio e smontaggio della 'vela' avviene con un semplice sfilaggio dell'anello dai ganci di sostegno. Non ci sono strutture di sostegno pieghevoli o fisse oltre alle corde/catene con cui è sorretto il telo” (pg. 15
CTU).
Le nuove opere non si riflettono neppure negativamente sulla stabilità e sicurezza del fabbricato, essendo stati utilizzati “ancoraggi esterni, quali staffe o tasselli che non hanno dato origine a variazioni sulla statica del fabbricato. Dall'osservazione dello stato dei luoghi infatti non si rilevano stacchi di intonaco, crepe o vizi visibili” (pg. 21 CTU); ma neppure violano l'estetica architettonica.
Sotto l'aspetto del decoro, le fotografie a corredo della CTU mostrano come le alterazioni lamentate dall'appellante, avuto riguardo a dimensioni, consistenza e tipologia del manufatto
(Cass. 27.08.2020 n. 17965), non creano una sensazione di disarmonia dell'edificio, non sono appariscenti né gravi, non alterano la fisionomia dello stabile e sono comunque giustificate da un vantaggio che compensa la modifica realizzata.
La stessa giurisprudenza afferma che ciò che rileva ai fini della violazione, indipendentemente dal pregio artistico del fabbricato e dalle preesistenti modifiche, è se la modifica realizzata “induca in chi guardi una chiara sensazione di disarmonia” (Cass. 10.05.2023 n.
12644), “essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un'utilità la quale compensi l'alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità“ (Cass. 25.10.2012 n. 18334).
In ogni caso, né la tenda né il motore del condizionatore alterano l'altrui veduta diretta e obliqua, stante proprio la natura di condominio orizzontale che non fa acquisire al confinante il relativo diritto ex art. 907 cc. Dalla produzione documentale acquisita in atti sono peraltro visibili altri motori esterni di climatizzazione, tendaggi parasole e veri e propri pergolati, nonché vetrata (sulla proprietà dell'appellante, cfr foto riprodotte a pg.
9-10 CTU) realizzata a chiusura completa del balcone posto al primo piano della unità abitativa sulla facciata d'ingresso.
Quanto, infine, al nuovo manufatto/pozzetto/”contenitore” di tubazioni di irrigazione e scarico
(figura n. 5 CTU), realizzato in aderenza al marciapiede del portico di proprietà (lato nord CP_1 della proprietà), lo stesso risulta collocato, come si evince dalle fotografie a corredo della CTU, in prossimità della fontanella rimossa. Orbene, per le sue caratteristiche strutturali (“il manufatto in pvc ha le dimensioni di 50x50 cm, ha un fondo in battuto di cemento e una profondità di circa 10 cm
pagina 10 di 12 ...il coperchio di chiusura è del tipo a griglia” pg. 17 CTU) e funzionali (raccolta acqua piovana o di lavaggio), è esclusa l'applicazione dell'art. 889 c.c., norma che annovera esclusivamente “pozzi, cisterne, fosse e tubi”. E', peraltro, lo stesso appellante a riconoscere che non si tratta di fossa o pozzo in senso tecnico (pag. 20 appello).
*
Va respinto anche l'ultimo motivo di gravame, quello relativo alla condanna in primo grado dell'odierna appellante alle spese di lite.
La struttura solo eventualmente bifasica del giudizio possessorio implica la necessità che le spese processuali trovino regolamentazione già nell'ordinanza che conclude la fase sommaria, e ciò sia se la domanda ha trovato accoglimento che nella ipotesi in cui sia stata invece respinta. Risponde, del resto, al principio generale dell'ordinamento che il giudice che emette un provvedimento conclusivo di un procedimento, anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo, deve anche provvedere sulle spese (Corte Cost. 14.11.2007 n. 379).
Nel caso de quo, nell'ordinanza cautelare che ha accordato la tutela possessoria limitatamente all'ordine di rimozione delle tubazioni dell'acqua (punti 3 e 4 relazione CTU), vi è anche la statuizione sulle spese a definizione, appunto, della fase sommaria.
L'odierna appellante, ricorrente in primo grado, ha poi deciso di introdurre la fase (solo eventuale) di merito per ottenere l'accoglimento integrale della tutela possessoria pretesa e dunque delle ulteriori richieste avanzate, con particolare riguardo alla rimozione, dalla proprietà del CP_1 condizionatore, della tenda a vela ed anche del manufatto/pozzetto/”contenitore” di tubazioni di irrigazione e scarico (figura n. 5 CTU).Il Tribunale ha, tuttavia, rigettato la richiesta tutela, con conseguente condanna della ricorrente-attrice in primo grado al pagamento delle spese legali (della fase eventuale di merito, per l'appunto) in applicazione del principio della soccombenza.
*
La sentenza impugnata va pertanto confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, giusta applicazione delle vigenti tariffe forensi, nei valori medi dello scaglione di riferimento dichiarato, ad esclusione della fase istruttoria, perché non dovuta.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13,
pagina 11 di 12 comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass. Civ. SS.UU.
20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa,
-respinge l'appello con conferma della sentenza impugnata.
-condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado nella misura di € 1.900,00, oltre spese generali ed oneri come per legge.
-Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma
1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
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