Rigetto
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/04/2025, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02966/2025REG.PROV.COLL.
N. 09608/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9608 del 2024, proposto dal Comune di Boffalora sopra Ticino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Pilia e Marco Luigi Di Tolle, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore e il Commissario per gli interventi infrastrutturali per la strada statale 11-494 Magenta Vigevano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la società Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Marino, Maria Stefania Masini e Paola Cannata, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Gattamelata, Piera Pujatti e Maria Lucia Tamborino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;
per la riforma
della sentenza n. 2306 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Anas S.p.a., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Commissario per gli interventi infrastrutturali della Strada Statale 11-494 Magenta Vigevano e della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, il Comune di Boffalora sopra Ticino ha impugnato la sentenza del T.a.r. Lazio n. 20306 del 2024 con cui è stato respinto il ricorso dal medesimo proposto per l’annullamento dei provvedimenti recanti l’approvazione, da parte del Commissario Straordinario nominato ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 32 del 2019, del progetto definitivo dell’infrastruttura “ SS 11- 494 “Padana Superiore e Vigevanese”, collegamento tra la SS 11 a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano – Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al Ponte sul fiume Ticino. 1° stralcio da Magenta a Vigevano. Tratta A e Tratta C ”.
2. In punto di fatto, occorre premettere, in estrema sintesi e per quanto rileva ai fini del presente giudizio, che il progetto in questione è articolato nella “Tratta A” da Magenta ad Albairate e nella “Tratta C” da Albairate a Ozzero e costituisce il primo stralcio funzionale di un più ampio intervento denominato “ Accessibilità Malpensa: collegamento tra la S.S. n. 11 “Padana Superiore” a Magenta e la tangenziale Ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della S.S. n. 494 da Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino ”, che rientra tra le opere di connessione all’Aeroporto di Malpensa.
Si tratta, inoltre, di uno degli interventi strategici di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443 del 2001 (c.d. “Legge Obiettivo”) approvati dal CIPE con la Delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, la quale, per l’appunto, nell’allegato 1, include, nell’ambito del «Corridoio plurimodale padano», l’infrastruttura «Accessibilità Malpensa».
Inoltre, il progetto è stato inserito tra quelli di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, che riguarda gli “ interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale ” e per la realizzazione dello stesso è stata disposta, con DPCM del 5 agosto 2021, la nomina di un Commissario Straordinario.
Il progetto preliminare dell’opera in questione è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, con la Delibera CIPE n. 8 del 31 gennaio 2008, ai sensi dell’art. 165 del d.lgs. n. 163 del 2006, recante anche l’accertamento della compatibilità ambientale dell’opera stessa. Peraltro, la Commissione Speciale di valutazione di impatto ambientale del Ministero dell’ambiente e del territorio aveva espresso parere favorevole con prescrizioni in merito al progetto preliminare dell’opera con nota 61-CSVIA-PRR-VIA in data 26 luglio 2005.
Successivamente è stata prevista la suddivisione dei lavori in stralci funzionali e con la delibera n. 7 del 28 febbraio 2018, adottata ai sensi dell’art. 166 del d.lgs. n. 163 del 2006, è stato approvato il progetto definitivo del primo stralcio funzionale da Magenta a Vigevano (Tratte A e C), presentato dal soggetto attuatore Anas S.p.a..
Le anzidette delibere del CIPE, ossia la n. 8/2008 e la n. 7/2018, recanti, come già rilevato, l’approvazione del progetto preliminare e di quello definitivo, sono state impugnate davanti al T.a.r. Lombardia - Milano, che, con le sentenze nn. 228 e 229 del 31 gennaio 2020, ha respinto le censure relative alla delibera CIPE n. 8/2008 di approvazione del progetto preliminare, ma ha accolto l’impugnazione avverso la delibera CIPE n. 7/2018 di approvazione del progetto definitivo “di stralcio”, rilevando che quest’ultimo non era stato sottoposto alla verifica di ottemperanza ai sensi dell’art. 185, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 163 del 2006, resasi necessaria in considerazione delle modifiche apportate al progetto preliminare.
Successivamente, con il parere n. 339 del 20 settembre 2021, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, Sottocommissione VIA, ha valutato l’ottemperanza del progetto definitivo stralcio alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella delibera CIPE n. 8/2008 e, con parere prot. n. 26071 del 29 luglio 2021, anche il Ministero della cultura si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, sulla suddetta ottemperanza, nonché ai fini dell’autorizzazione di cui all’art. 21, comma 4, e all’art. 146 del d. lgs. n. 42 del 2004.
Da ultimo, con il provvedimento n. 387 del 12 ottobre 2021, il Ministero della transizione ecologica ha concluso positivamente la procedura di verifica di ottemperanza.
Il Commissario Straordinario nominato con il già menzionato DPCM del 5 agosto 2021 ha quindi avviato il procedimento volto all’approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e la relativa Conferenza di servizi decisoria si è conclusa positivamente con la determinazione del medesimo Commissario Straordinario del 9 marzo 2023 e poi il progetto definitivo dell’intervento è stato approvato “ in linea tecnica ” con il provvedimento del Commissario Straordinario del 4 maggio 2023. Infine, in data 19 dicembre 2023, è stato approvato dal Commissario il progetto esecutivo dell’opera con riferimento alla sola Tratta C.
Gli anzidetti atti adottati dal Commissario Straordinario recanti l’approvazione del progetto definitivo dell’opera sono stati impugnati dal Comune di Boffalora sopra Ticino davanti al T.a.r. Lombardia - Milano e, a seguito dell’ordinanza con cui il T.a.r. Milano ha dichiarato la propria incompetenza, il giudizio è stato tempestivamente riassunto davanti al T.a.r. Lazio.
3. Con la menzionata sentenza n. 20306 del 2024, il T.a.r. Lazio ha respinto tutti i motivi di ricorso proposti dal Comune e, in particolare, ha ritenuto infondate le censure con cui era stata dedotta la necessità di una nuova valutazione d’impatto ambientale in considerazione della quantità e della rilevanza delle prescrizioni allegate all’approvazione del progetto definitivo. Sul punto, il T.a.r. ha fatto presente che era stata rispettata la disciplina di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 secondo cui per le opere strategiche la verifica di compatibilità ambientale deve essere condotta sul progetto preliminare dell’opera e che l’organo deputato all’emissione del giudizio di compatibilità ambientale è il CIPE, fermo restando che il progetto definitivo deve essere redatto in conformità con quanto previsto nel progetto preliminare. A tal fine, l’art. 185, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 stabiliva che il progetto definitivo, ai fini della sua approvazione, doveva essere sottoposto a una verifica di ottemperanza da parte della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS.
Nel caso di specie, la scansione procedimentale sopra sintetizzata era stata rispettata e non vi era alcuna necessità di aggiornare lo studio di impatto ambientale dal momento che, ai sensi dell’art. 185, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 tale aggiornamento sarebbe stato necessario ove la differenza tra il progetto preliminare e quello definitivo avesse comportato una “ significativa modificazione ” dell’impatto globale del progetto sull’ambiente. Poiché, però, nel caso di specie, la Commissione tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, in sede di verifica di ottemperanza, aveva espressamente ritenuto che “ le modifiche riscontrate [tra progetto preliminare e definitivo] … non comportano variazioni significative da un punto di vista ambientale, anzi, in alcuni casi, producono un miglioramento ”, non vi era alcuna necessità di procedere all’aggiornamento dello studio di impatto ambientale.
Con specifico riguardo all’unica opera contestata dal Comune di Boffalora sopra Ticino, ossia la “variante di UO”, il T.a.r. ha ritenuto che l’anzidetta opera fosse stata già positivamente valutata dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, nel citato parere n. 339 del 20 settembre 2021. Sotto un diverso profilo, ad avviso del giudice di primo grado, il semplice fatto che siano state apposte plurime prescrizioni al progetto definitivo non sarebbe sufficiente di per sé a inficiare il procedimento di approvazione dello stesso.
Il T.a.r. ha poi respinto anche il secondo motivo di ricorso con cui era stata ulteriormente contestata la variante UO, sul presupposto che essa, non essendo presente nel progetto preliminare ed essendo stata introdotta in sede di progetto definitivo, non farebbe parte delle opere del “I° programma delle infrastrutture strategiche” di cui alla l. n. 443 del 2001, approvato con delibera CIPE n. 121 in data 21 dicembre 2001.
Infine, sono stati respinti il terzo e il quarto motivo di ricorso, concernenti rispettivamente la prospettata violazione dell’art. 166 del d.lgs. n. 163 del 2006, in considerazione di un asserito difetto di corrispondenza tra il progetto definitivo e quello preliminare, e la mancata rinnovazione della valutazione di impatto ambientale in concomitanza con l’approvazione del progetto definitivo.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Boffalora sopra Ticino, formulando quattro distinti motivi di gravame.
4.1. Con il primo motivo, il Comune ha insistito nella necessità di una nuova valutazione di impatto ambientale, sostenendo che le conclusioni cui è pervenuta la Conferenza di Servizi del 9 marzo 2023 confermerebbero le criticità sollevate “ circa il grado di approfondimento dell’impatto ambientale dell’opera infrastrutturale di cui trattasi ” e, sul punto, ha sostenuto che sarebbero parte sostanziale ed integrante del progetto definitivo le numerose e rilevanti prescrizioni e raccomandazioni allegate alla Conferenza di Servizi, sicché, in considerazione della “ vastità degli aspetti coinvolti ”, il progetto definitivo avrebbe reso necessario un nuovo passaggio in sede di valutazione ambientale.
A tale riguardo, l’appellante ha richiamato l’art. 8- bis della direttiva 13 dicembre 2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che, al paragrafo 6, precisa quanto segue: “ Al momento di adottare una decisione in merito alla concessione dell’autorizzazione, l’autorità competente si accerta che la conclusione motivata di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv) o qualsiasi decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sia ancora attuale ” e successivamente afferma che “ A tale fine gli Stati membri possono fissare un termine per la validità della conclusione motivata di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), o di qualsiasi delle decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo ”.
Conseguentemente, secondo l’appellante, la disciplina europea lascerebbe agli Stati membri la scelta in ordine all’opportunità di introdurre un termine di validità alla valutazione di impatto ambientale, mentre sarebbe necessario, in ogni caso, che la valutazione sia espressa “ in termini di attualità ”.
In particolare, rispetto al progetto definitivo del 2023, le valutazioni ambientali sarebbero solo quelle emergenti dal parere della Commissione VIA circa l’ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni della delibera CIPE n. 8 del 2008, rispetto alle quali non sarebbe stata effettuata alcuna analisi della “ permanente attualità dei dati ambientali e scientifici pertinenti ”, poiché il parere del 2021 sarebbe riferito alle sole modifiche del progetto e, per il resto, rinvierebbe alle valutazioni rese nel 2008 senza alcuna nuova valutazione alla luce di dati aggiornati, come sarebbe viceversa richiesto dalla disciplina interna ed europea. Per tale ragione, ad avviso dell’appellante, sarebbe violato anche il principio per cui la valutazione ambientale dovrebbe considerare il progetto nella sua completezza e in termini di attualità benché, ai sensi dell’art. 185, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, il proponente possa chiedere un aggiornamento della VIA con esclusivo riferimento alle parti del progetto soggette a variazione, ove il progetto definitivo sia stato modificato rispetto al preliminare. Secondo il Comune tale disposizione andrebbe interpretata in senso conforme al diritto UE, con la conseguenza che non sarebbe possibile ritenere che un mero aggiornamento delle sole parti modificate del progetto sia sufficiente per considerare assolto l’obbligo di rendere attuale la valutazione di compatibilità ambientale, quando, come nel caso di specie, sia trascorso molto tempo dallo studio ambientale su cui era basato il primo parere favorevole della Commissione Speciale VIA.
4.2. Con il secondo motivo di appello, sono state prospettate carenza di istruttoria e irragionevolezza avuto riguardo alla variante UO, in quanto, ad avviso dell’appellante, le disposizioni di cui alla l. n. 443 del 2001 dovrebbero trovare applicazione solo con riferimento a quelle infrastrutture che esprimono le scelte politico/economiche in merito alle infrastrutture di interesse strategico per il Paese. In altri termini, la normativa speciale, configurando una deroga “ all'autonomia nella gestione del territorio attribuita a Regioni, Province e Comuni ”, non potrebbe essere estesa a opere diverse da quelle strettamente connesse e necessarie alla realizzazione dell'intervento principale, sicché la realizzazione della variante in questione non farebbe parte delle opere oggetto dell'infrastruttura strategica denominata “Accessibilità Malpensa” e non consentirebbe pertanto l’applicazione della disciplina speciale, non trattandosi neppure di un’opera connessa necessaria alla realizzazione dell'infrastruttura strategica né di un’opera compensativa dell’impatto territoriale e sociale, potendo essere considerate tali solo quelle realizzate per mitigare l’impatto sui territori coinvolti dalla realizzazione delle infrastrutture.
4.3. Con il terzo motivo di gravame, l’appellante ha contestato la parte della sentenza con cui il T.a.r. ha respinto la tesi secondo cui non poteva essere considerata sufficiente la mera “ coerenza ” tra progetto preliminare e progetto definitivo, essendo necessaria la “ rispondenza ” tra i due progetti.
Ad avviso del Comune, le caratteristiche complessive dell’opera in questione, la sua localizzazione e gli effetti che essa genera sul territorio avrebbero subito nel progetto approvato una significativa modificazione, come sarebbe dimostrato dalla circostanza che la stessa deliberazione fa riferimento non già alla rispondenza del progetto definitivo rispetto a quello preliminare, bensì a una indefinita “ coerenza ”.
Non sarebbe quindi corretto quanto affermato dal T.a.r., secondo cui vi sarebbe una puntuale rispondenza del progetto definitivo alle prescrizioni di quello preliminare in quanto la sostanziale alterazione del progetto preliminare avrebbe determinato altresì la violazione del principio del giusto procedimento in quanto i Comuni coinvolti si sarebbero in tal modo espressi su un progetto diverso da quello approvato.
4.4. Con il quarto motivo di gravame, è stato dedotto il difetto di istruttoria con riferimento alla necessità di un nuovo e aggiornato studio di impatto ambientale in considerazione delle caratteristiche del contesto territoriale significativamente modificatesi nel corso degli anni, che avrebbero reso “ del tutto anacronistica ” la variante in questione ritenuta dall’appellante “ del tutto inadeguata ” a rispondere alle esigenze della collettività e “ non rispettosa della normale evoluzione del contesto ”.
5. Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla strada statale 11-494 “Collegamento Magenta – Vigevano” e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi, poiché, con detti motivi, il Comune si sarebbe limitato a riproporre del tutto genericamente le doglianze già sollevate nel primo grado di giudizio, senza sottoporre a critica la decisione impugnata.
Nel merito, con riferimento al primo motivo, l’amministrazione ha ribadito che l’ iter procedimentale è stato correttamente seguito in ogni sua parte e che il provvedimento che attesta la compatibilità ambientale dell’intervento e che, quindi, conclude il procedimento di VIA è la delibera CIPE n. 8 del 2008, recante l’approvazione del progetto preliminare.
Sul secondo motivo di gravame, ha ribadito che l’inserimento della variante nel progetto definitivo era avvenuto in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla delibera CIPE n. 8 del 2008 di approvazione del progetto preliminare e, come tale, sarebbe da considerare parte integrante e sostanziale del progetto medesimo.
Sul terzo motivo di appello, ha obiettato che nell’ambito della verifica di ottemperanza di cui al provvedimento prot. n. 387 del 12 ottobre 2021 del Ministero dell’ambiente, adottato sulla base del parere della Commissione Tecnica VIA e VAS n. 339 del 20 settembre 2021, è stato dato atto dell’intervenuta verifica dell’ottemperanza in relazione alla prescrizione di cui si tratta.
In ogni caso, non sarebbe configurabile alcuna violazione del principio del giusto procedimento, in considerazione del potere sostitutivo attribuito al Commissario Straordinario dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 32 del 2019 per l’approvazione del progetto con la sola intesa del Presidente della Regione.
Sul quarto motivo di appello, infine, ha precisato che a fronte di soli sette atti di dissenso erano pervenuti ventidue “ pareri, autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso non condizionato ovvero condizionato a modifiche e prescrizioni ”, presi in considerazione nell’ambito dell’attenta istruttoria conclusasi con la determina del Commissario congruamente motivata.
6. Si sono del pari costituite in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello la società Anas S.p.a. e la Regione Lombardia, senza poi articolare ulteriori difese.
7. Con la memoria del 7 marzo 2025, infine, il Comune ha replicato alle difese dell’Avvocatura dello Stato.
8. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 20 marzo 2025 – reputa che l’appello sia infondato nel merito, per le ragioni che di seguito si espongono, con la conseguenza che si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello medesimo sollevata dall’Avvocatura dello Stato.
8.1. Il primo motivo di gravame è infondato poiché, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, le modifiche progettuali nell’ambito del complesso progetto in questione non imponevano di per sé una nuova valutazione d’impatto ambientale a prescindere dal numero di prescrizioni che sono state introdotte e a prescindere dal mero decorso del tempo.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, infatti, la compatibilità ambientale del progetto preliminare è stata valutata con la delibera CIPE n. 8 del 2008 e il progetto definitivo del 2023 è stato sottoposto alla verifica di ottemperanza ai sensi dell’art. 185 del d.lgs. n. 163 del 2006, conclusasi positivamente con il provvedimento n. 387 del 12 ottobre 2021 del Ministero della transizione ecologica, previo parere n. 339 del 20 settembre 2021 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, Sottocommissione VIA.
Osserva, in particolare, il Collegio, che non vi è alcuna incoerenza del progetto definitivo del 2023, tenuto conto che è da considerare fisiologico che tra progetto preliminare e progetto definitivo vi siano talune differenze, specie nella parte in cui la progettazione definitiva recepisce gli apporti procedimentali e partecipativi emersi nel corso del procedimento e ciò, a maggior ragione, ove vengano in rilievo opere di particolare complessità come quella in questione, di carattere strategico, sicché è proprio la scansione nei diversi livelli di progettazione che giustifica la possibilità di modifiche progettuali.
In questo senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza amministrativa, che ha affermato, con riferimento all' iter progettuale delle infrastrutture strategiche, che “ la possibilità di inserire prescrizioni in sede di approvazione del progetto definitivo, non soltanto è ammissibile, ma a volte si rende necessaria: diversamente argomentando, occorrerebbe predisporre un nuovo iter di approvazione per ogni difformità, ancorché secondaria, fra il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; proprio al fine di non incorrere in questo inconveniente, che andrebbe ad incidere sulla celere azione amministrativa, il legislatore ha previsto la possibilità di introdurre delle raccomandazioni e prescrizioni in sede di adozione del progetto definitivo ” (Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2016, n. 721; Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2023, n. 1555).
Ne consegue che le modifiche apportate al progetto non sono tali da rendere necessaria una nuova valutazione ambientale proprio perché, da un lato, recepiscono puntuali prescrizioni emerse nell’ambito del complesso iter procedimentale di autorizzazione dell’opera e, dall’altro lato, si tratta di modifiche tali da non mutare la sostanza dell’intervento.
Sotto un diverso profilo, la circostanza che la valutazione d’impatto ambientale del progetto preliminare sia risalente nel tempo non può essere considerata di per sé sufficiente per ritenere necessario un suo aggiornamento posto che, come rilevato dal T.a.r., il termine di validità previsto dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006 è entrato in vigore in epoca successiva all’approvazione della delibera CIPE n. 8 del 31 gennaio 2008, con la conseguenza che, nel caso di specie, risultano applicabili ratione temporis gli artt. 182 e s.s. del d.lgs. n. 163 del 2006 e, in particolare, l’art. 183, comma 6, del medesimo d.lgs. secondo cui “ il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare ”.
A tale riguardo, occorre anche sottolineare, da un lato, che il mero passare del tempo non risulta di per sé significativo, quando non muta la sostanza del progetto e che, come già rilevato, con il parere n. 339 del 20 settembre 2021, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, Sottocommissione VIA, ha valutato l’ottemperanza del progetto definitivo stralcio alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella delibera CIPE n. 8/2008 e che, con parere prot. n. 26071 del 29 luglio 2021, anche il Ministero della cultura si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, sulla suddetta ottemperanza, nonché, da ultimo, con il provvedimento n. 387 del 12 ottobre 2021, il Ministero della transizione ecologica ha concluso positivamente la procedura di verifica di ottemperanza. Non corrisponde dunque al vero e risulta frutto di una soggettiva prospettazione dell’appellante il fatto che la valutazione in questione sia “ non più attuale ”. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, risulta, infatti, che il progetto preliminare è stato correttamente approvato anche ai fini ambientali per effetto della delibera CIPE n. 8 del 2008 e che è successivamente intervenuta la verifica di ottemperanza del progetto definitivo che, per le ragioni già illustrate, nella sostanza, non risulta cambiato.
Del resto, a proposito della compatibilità con il diritto europeo della previsione secondo cui la valutazione ambientale va riferita al progetto preliminare, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire quanto segue: “ Per quanto concerne il livello di sviluppo del progetto idoneo a consentire la valutazione ambientale, la disciplina europea, sin dalla direttiva 85/337/CE, prevede che essa debba essere svolta ad uno stadio della progettazione tale da rendere possibile da subito la previsione di scenari alternativi, e comunque da consentirne l'incorporazione nelle scelte progettuali, eventualmente anche per effetto delle osservazioni e degli apporti derivanti dal procedimento di consultazione pubblica.
È per tale ragione che il d.lgs. n. 152 del 2006, nella versione adottata per dare attuazione alla direttiva 85/337/CE in tema di VIA, aveva inizialmente previsto, all'art. 5, lett. e) che la valutazione d'impatto ambiente dovesse essere svolta sul progetto preliminare.
Tuttavia, la preoccupazione che in tale fase progettuale il SIA non fosse articolabile compiutamente ha portato, nella successiva revisione del Codice dell'Ambiente di cui alla novella apportata dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 4/2008, all'assoggettamento a VIA del progetto definitivo.
Come noto, peraltro, la VIA restava anticipata al preliminare per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui all'art. 162 del previgente Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006) e per le grandi opere, di cui agli artt. 181 e ss. dello stesso Codice.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha respinto i dubbi di compatibilità comunitaria della scelta di tale livello progettuale, basati sul fatto che il progetto preliminare non garantirebbe una sufficiente conoscenza delle caratteristiche dell'opera e, di conseguenza, degli impatti provocati sull'ambiente. Si è rilevato infatti che "Gli art. 3 e 18 d.lg. n. 190 del 2002, nella parte in cui raccordano la V.I.A. al progetto preliminare delle opere da essi regolate, e non al progetto definitivo (come la normativa nazionale prevede per la generalità dei lavori), non contrastano con la direttiva comunitaria n. 85/337 del 27 giugno 1985, in quanto questa non opera distinzioni formali tra i livelli di progettazione ma pone una questione sostanziale di necessità di esame e valutazione dei fattori da essa presi in considerazione (siccome suscettibili di ripercuotersi sull'ambiente) prima che vengano iniziati i lavori, ed in definitiva rimette a ciascuno Stato membro la scelta della fase procedurale cui avere riguardo, con l'unico limite che ai fini della V.I.A. siano effettivamente disponibili gli elementi conoscitivi prescritti" (TAR Lazio, sez. I, 31 maggio 2004, n. 5118; cfr. anche, da ultimo, Cons. Stato, IV, 11 dicembre 2016, n. 389) ” (Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1164).
Da tali considerazioni deriva che – a differenza di quanto sostenuto dall’appellante – non si può ritenere che l’asserita necessità di interpretazione conforme al diritto UE imponga di interpretare le disposizioni del d.lgs. n. 163 del 2006 nel senso che la valutazione di compatibilità ambientale debba essere rinnovata con riferimento all’intero progetto.
8.2. Il secondo motivo di gravame è del pari infondato poiché la variante UO è stata inserita nel progetto definitivo ed è pertanto da considerare certamente quale parte integrante dell’opera nel suo complesso, con la conseguenza che rientra anch’essa nell’ambito di applicazione della disciplina speciale di cui alla l. n. 443 del 2001. Tale interpretazione si impone, del resto, per ragioni logiche prima ancora che giuridiche, posto che la disciplina speciale è specificamente giustificata dalla necessità di consentire la realizzazione dell’opera nella sua unitarietà, comprensiva delle varianti che si rendano necessarie, come avvenuto nel caso di specie.
8.3. Infondato è anche il terzo motivo di appello poiché, per le ragioni già illustrate, le modifiche progettuali che si sono rese necessarie sono da reputarsi fisiologiche nell’ambito dello sviluppo dei diversi livelli progettuali (preliminare, definitivo e esecutivo) e il progetto definitivo, in particolare, può essere considerato coerente con quello preliminare, con la conseguenza che si deve altresì escludere l’asserita violazione del principio del giusto procedimento con riferimento alla posizione dei Comuni coinvolti, fermo restando che la censura risulta comunque solo genericamente prospettata, non avendo l’appellante dimostrato in concreto che l’apporto procedimentale degli anzidetti Comuni potesse condurre a un esito diverso.
8.4. Infine, risulta infondato anche il quarto motivo di gravame. Da un lato, infatti, l’appellante ha riproposto le proprie argomentazioni circa la necessità di rinnovare la valutazione di impatto ambientale e, come si è già rilevato, tali argomentazioni non possono essere condivise.
Dall’altro lato, poi, le considerazioni circa il carattere anacronistico e inadeguato dell’opera finiscono per esprimere valutazioni di merito circa l’opportunità dell’opera stessa che sono evidentemente sottratte al sindacato giurisdizionale.
9. Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, il rigetto dell’appello.
10. La complessità delle questioni giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Lamberti, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Luca Lamberti |
IL SEGRETARIO