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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/05/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 153/2024 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni cagionati da cose in custodia TRA
, in persona del sindaco p.t., Parte_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe De Candia, successivamente sostituito dall'avv. Andrea Di Lorenzo, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Bisceglie (BT), alla via Trento n.8, c/o Avvocatura Comunale;
appellante e
, rappresentato e difeso, giusta CP_1 mandato in atti, dall'avv. Leonardo Chiapperini, elettivamente domiciliato nel suo studio, in alla Parte_1
Via A. Moro n. 79; appellato All'udienza collegiale del 16/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (comparsa di costituzione di nuovo di difensore del 10/4/2025, per l'udienza del 16/4/2025, in cui si riporta alle conclusioni dell'atto di appello): − nel merito e in via principale, riformare la sentenza accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità attorea per i danni conseguenti a una caduta occorsagli per sua oggettiva imprudenza nel percorrere in pieno giorno, con tempo sereno e fondo asciutto, una strada rettilinea con limite a 30Km/h, transitando su un cumulo di aghi di pino e detriti invece che sulla parte libera della carreggiata e senza rispettare né il limite né la distanza di sicurezza dal veicolo che precedeva;
− in via gradata, contenere il risarcimento riducendolo per la quota di responsabilità prevalente o quantomeno concorrente ascrivibile alla negligente condotta attorea>. Il procuratore dell'appellato ha così concluso (note scritte del 14/4/2025, in cui si riporta alle conclusioni rassegnate nei precedenti atti difensivi): Appello di Bari Voglia così provvedere: 1) rigettare, l'appello formulato dal , in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza;
2) condannare l'appellante, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimb. for. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi nei confronti del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1706/2023 del 23 novembre 2023, il Tribunale di Trani ha accolto la domanda proposta da e, per l'effetto, ha condannato il CP_1 Parte_1
a pagare in favore dell'attore la complessiva
[...] somma di € 46.551,25, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione, altresì ponendo la spesa di c.t.u. a definitivo carico del per il suo intero ammontare Parte_1
e condannando il a pagare le ulteriori Parte_1 spese di causa in favore dell'attore, con distrazione in favore del suo difensore anticipatario avv. Leonardo Chiapperini, che si liquidano nella complessiva somma di € 8.440,00, di cui € 824,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali e CPA ed IVA come per legge. Con la richiamata sentenza, il Tribunale ha ravvisato la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del Parte_1
, il quale non avrebbe adempiuto l'obbligo di
[...] diligente manutenzione del manto stradale, così cagionando, in via esclusiva, i danni originati dalla caduta occorsa al
. Secondo quanto emerso nel corso del processo, CP_1 invero, il procedeva in bicicletta, unitamente ad CP_1 altri due ciclisti, su via Imbriani, direzione Molfetta, e, all'altezza del civico n. 340, non si avvedeva della presenza di un tombino (pozzetto d'ispezione), presente sulla carreggiata, nel quale si imbatteva, perdendo l'equilibrio e cadendo, così riportando danni di natura patrimoniale e non patrimoniale. Più in particolare, i tre ciclisti procedevano lungo il margine destro della strada, ove, in corrispondenza dell'area frontistante il detto civico 340, si susseguivano tre caditoie per il drenaggio delle acque meteoriche, chiuse da grata, poste in linea, secondo la lunghezza della strada e ad una certa distanza l'una dall'altra, caditoie che, a causa di mal eseguiti interventi di rifacimento del manto di asfalto della strada, si presentavano sottoposte rispetto al piano viabile, così da formare su di esso altrettante cavità. Il
, pertanto, perdeva l'equilibrio impattando, con la CP_1 ruota anteriore della sua bicicletta, in una delle dette cavità. Alla luce delle circostanze di fatto, il giudice di primo grado ha ritenuto che la condotta tenuta dal non abbia CP_1 avuto alcuna incidenza sulla causazione dell'evento dannoso, non integrandosi la fattispecie di caso fortuito, idonea ad escludere la responsabilità extracontrattuale del custode, ed ha, quindi, ascritto la responsabilità dell'evento dannoso esclusivamente in capo all'Amministrazione Comunale, proprietaria e custode della strada. Dunque, è stato riconosciuto al il risarcimento del CP_1 danno patrimoniale (per gli esborsi medici e di consulenza tecnica documentati) e non patrimoniale (danno biologico, costituito da invalidità temporanea per complessivi 130 giorni, di cui 93 al 100%, 22 al 50% e gli ulteriori 15 al 25%, e da invalidità permanente, nella misura di 13 punti percentuali, con personalizzazione giustificata dall'incidenza sulla capacità lavorativa generica e specifica del soggetto, e danno morale, in ragione delle sofferenze patite dall'attore, in conseguenza delle fratture riportate e della lunga immobilità cui era stato conseguentemente costretto. Tanto ha ritenuto il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti,1 la consulenza tecnica d'ufficio2 e la prova orale (interrogatorio formale dell'attore e deposizioni testimoniali).3
1 Relazioni di parte e documentazione fotografica.
2 Cfr. relazione scritta a firma del dr. depositata in data 17/2/2022. Persona_1 3 Cfr. verbali delle udienze 13/5/2019, con l'esame dell'attore, , e dei testi , CP_1 Testimone_1 Tes_2 Testimone
4/11/2019, con l'esame del teste , e 7/10/2020, con l'esame del teste .
[...] Testimone_3 Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente
, chiedendone la riforma. Parte_1
In primo luogo, viene dedotta la “violazione e falsa applicazione degli art. 2051 c.c., 112 e 115 c.p.c.: mancata
o erronea valutazione del materiale probatorio;
mancato accertamento del fortuito incidentale nella condotta del danneggiato – In subordine: violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.: mancato accertamento del concorso di colpa”. Secondo l'appellante, infatti, il giudice di primo grado avrebbe ignorato gli indici di responsabilità in capo al danneggiato, nonostante questi fossero ben presenti nell'istruttoria assunta. Alla luce delle deposizioni testimoniali (con particolare riferimento ai due ciclisti presenti al momento dell'infortunio), la caduta sarebbe avvenuta in condizioni di massima luminosità naturale e piena visibilità dei luoghi, sicchè il avrebbe dovuto CP_1 avvedersi della caditoia, in quanto non era isolata, bensì facente parte di un gruppo di tre caditoie facilmente percepibili. Viene contestata, altresì, l'entità dei danni materialmente patiti dal in relazione all'evento descritto dal CP_1 danneggiato. Vengono messi in dubbio sia l'effettiva velocità, con la quale procedeva il (inferiore a 30 km/h, come dichiarato CP_1 dai testimoni), in difetto di puntuale accertamento in merito, sia la verosimiglianza della diagnosi, accertata dal CTU, di
“frattura pluriframmentaria del soma di L5 amielica, frattura somatica di L1 ed L4 necessitante di ricovero per intervento di osteosintesi e convalescenza di quasi quattro mesi (dal 5/10/2016 al 27/01/2017), con esiti permanenti del 16%. Né la CTU farà cenno alcuno a tale inverosimiglianza. Dunque, a dire dell'appellante, vi sarebbe un'incompatibilità fra la concreta lesione patita dal CP_1
e i fatti raccontati. Inoltre, l'Amministrazione Comunale sostiene che il manto stradale, al tempo del sinistro, era comunque idoneo alla percorrenza con bicicletta e che il rifacimento del medesimo, successivamente all'evento di danno de quo, sarebbe stato reso necessario dalla straordinarietà dell'evento che il si preparava ad ospitare (passaggio del Giro Pt_1
d'Italia). In secondo luogo, l'Ente appellante censura la condotta complessiva tenuta dal , sul rilievo che la comune CP_1 prudenza avrebbe dovuto suggerire a quest'ultimo di evitare il tombino, invece che transitarci sopra, a maggior ragione se coperto da detriti e sterpaglia. In aggiunta, viene contestata la circostanza, ritenuta dal primo Giudice, secondo cui il non avrebbe potuto CP_1 avvistare la caditoia a causa dell'ostruzione visiva cagionata dalla vettura che lo precedeva, perché detta circostanza sarebbe stata solamente sintomo del mancato rispetto, da parte del danneggiato, della distanza di sicurezza con la vettura medesima, di talché, laddove fosse stata tenuta una condotta stradale incensurabile, il avrebbe avuto CP_1 tutto il tempo per avvedersi della presenza del tombino, pienamente visibile, così da escludersi, secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio, i requisiti indispensabili della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. (idonei ad integrare l'insidia stradale), e cioè la non prevedibilità e la non visibilità del pericolo necessari a integrare l'insidia stradale. La difesa del inoltre, critica quanto dichiarato dal Pt_1
in sede di interrogatorio formale, nel corso del CP_1 giudizio di primo grado, evidenziandone la contraddittorietà, in particolare laddove si afferma che il tombino e la zona circostante avevano lo stesso colore del restante manto stradale, mimetizzandosi con esso Viene rilevata anche la contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi e rispetto alla corretta Tes_5 Tes_4 identificazione dell'insidia, in quanto dalla lettura della testimonianza - secondo il - si evincerebbe un Pt_1 racconto dei fatti effettuato in modo impreciso e frammentato, tale da rendere i due soggetti non affidabili. In particolare, si sottolinea il fatto che, per un verso, i testi, come dagli stessi affermato, si erano immediatamente precipitati a soccorrere il al momento del sinistro, CP_1 per altro verso, nonostante avessero controllato lo stato dei luoghi, inverosimilmente non si ricordavano di talune circostanze di fatto, soprattutto con riguardo alla descrizione dell'insidia, resa in modo differente tra i testi. In punto di diritto, l'appellante richiama la differenza tra
“insidie stradali” e “cose dotate di intrinseco dinamismo e cosa che ne siano prive”. Nel primo caso, in forza dell'elaborazione giurisprudenziale sull'art. 2051 c.c., il danneggiato dovrebbe provare non solo il nesso di causalità materiale tra la cosa e il danno, ma anche la pericolosità insita della cosa. Secondo l'appellante, invece, il CP_1 avrebbe potuto evitare il danno con certezza o con alto grado di probabilità logica, se avesse rispettato i limiti di velocità (sul rilievo che, in realtà, non lo avrebbe fatto) e la distanza di sicurezza con il veicolo che lo precedeva (rispettivamente, artt. 142 e 149 del Codice della Strada). Dunque, in base alle circostanze dedotte, la condotta del danneggiato avrebbe integrato il caso fortuito, idoneo a recidere il nesso causale fra cosa e danno, alla luce dei rilievi che precedono, dell'assenza di un “dinamismo intrinseco” della cosa, della percepibilità ed evitabilità dell'ostacolo, dell'esistenza di limiti di velocità e della presumibile previa conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato. In via subordinata, l'appellante chiede riconoscersi la responsabilità del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., ritenendola esclusiva o quantomeno prevalente nella causazione dell'evento di danno, anche alla luce del principio di solidarietà sociale, ex art. 2 Cost., fondante i doveri di buona fede e correttezza tra consociati nei limiti di un “apprezzabile sacrificio. Rispetto al quantum debeatur, più precisamente in relazione ai danni patiti dal , viene, prima, contestata la CP_1 perizia medica di parte, in quanto sconfessata dalla relazione del CTU, e poi criticata quest'ultima, poiché avrebbe effettuato delle considerazioni “sostanzialmente ipotetiche” e avrebbe apoditticamente concluso per una compatibilità astratta tra caduta e lesioni, senza, però, alcun riferimento specifico alla concreta dinamica del sinistro, in particolare senza confrontare i danni alla persona riportati con la velocità minima asseritamente osservata, che avrebbe provocato lesioni di ben inferiore consistenza. Ad ogni modo, l'appellante ritiene che il conteggio risulti arbitrario, eccessivo e ingiustificato con riferimento all'entità dei postumi, alle singole voci indicate e ai valori espressi per i danni, patrimoniali e no. Si è costituito in giudizio l'appellato , resistendo CP_1 all'avverso gravame e contestando quanto dedotto dal eccependo la carenza di prova idonea ad escludere Pt_1
o a limitare la responsabilità ex art. 2051 c.c., in ordine all'omesso controllo del manto stradale di competenza comunale, e quindi in relazione all'intervento di fattore oggettivo (anche rappresentato dalla condotta del danneggiato) idoneo ad escludere il nesso di causalità fra la cosa e il danno. In quest'ottica – sostiene l'appellato - opererebbe, per costante giurisprudenza e in forza delle circostanze di fatto accertate in primo grado, unicamente la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, Pt_1 dell'art. 2043 c.c. A tal proposito, l'appellato, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'onere della prova del fortuito è rigoroso e sarà integrato dalla condotta del terzo o del danneggiato soltanto se si traduca in una alterazione imprevista e imprevedibile dello stato della cosa, deduce che il caso fortuito non sarebbe ravvisabile nel caso di specie, per plurime ragioni: la velocità del in occasione del sinistro, in assenza di CP_1 prove in senso contrario, era ridotta;
il danneggiato procedeva regolarmente lungo il margine destro della carreggiata, ove la caditoia non risultava percepibile, rappresentando, quindi, un'insidia, come sarebbe emerso nel corso dell'istruttoria di primo grado;
il nulla Pt_1 avrebbe fatto, se non successivamente all'evento infortunistico de quo, per scongiurare il pericolo rappresentato dalla buca stradale, non prevedibile né visibile, come emerso anche nel corso di sopralluogo eseguito il 2.11.2016, dopo poche settimane dall'evento, dai tecnici del Comune di i quali avevano riscontrato Parte_1 che, in corrispondenza dell'ingresso al civ. 340, vi era la presenza di n. 3 caditoie, visibilmente ribassate rispetto al manto stradale. Pertanto, l'appellato nega qualsivoglia elemento colposo imputabile a suo carico, posto che: la visibilità del manto stradale non sarebbe stata piena, a causa dell'ombra prodotta dagli alberi sovrastanti;
l'insidia non era stata segnalata e si confondeva con il manto stradale, risultando, tra l'altro, anche parzialmente ricoperta da detriti (così evincibile dai rilievi fotografici acquisiti agli atti del processo); il CP_1 procedeva con un'andatura regolare ed entro i limiti consentiti (come confermato da entrambi i testi). Pertanto, l'appellato ribadisce la sostanziale impercettibilità dell'insidia non segnalata, cromaticamente indistinguibile dal colore grigio della carreggiata e non percepibile ad occhio nudo, anche con riferimento alla sua profondità, anche tenuto conto dell'ostacolo rappresentato dal veicolo che precedeva il ciclista, a tal proposito contestando l'assunto del mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del , circostanza che, qualora effettivamente CP_1 configurabile, avrebbe provocato nella caduta l'urto con l'autovettura antistante. L'appellato, nel contestare, in punto di diritto, i precedenti giurisprudenziali citati da parte avversa, ampiamente superati dai più recenti arresti della Suprema Corte, nega anche la configurabilità di condotta negligente allo stesso ascrivibile, alla luce del quadro probatorio acquisito. Infine, con riferimento al quantum debeatur, l'appellato afferma che la relazione del CTU sarebbe esente da censure, avendo correttamente indicato le voci di danno, patito dal danneggiato, nonché liquidato il pregiudizio patrimoniale, stante la piena compatibilità tra l'evento e le lesioni patite dall'attore. In ogni caso, si sottolinea come le contestazioni mosse ex adverso sarebbero prive di qualsivoglia supporto probatorio e scientifico. Con ordinanza di questa Corte, in data 29/5/2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, avanzata dal appellante. Pt_1
Quindi, all'udienza del 16/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni come sopra precisate dai procuratori delle parti. Motivi della decisione Ciò posto, ad avviso della Corte le doglianze dell'appellante, unitariamente considerate stante la loro intima connessione, sono prive di fondamento. In punto di diritto, si richiama il principio enunciato più volte dal Supremo Collegio, correttamente applicato nella fattispecie dal primo Giudice, secondo cui l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata, attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.4 Orbene, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, il quadro probatorio acquisito agli atti di causa impone l'affermazione della responsabilità dell'Amministrazione Comunale, per i danni sofferti dall'attore, ora appellato, non potendosi addebitare a quest'ultimo alcun contegno negligente, idoneo a recidere il nesso di causalità in presenza di caso fortuito, stante l'evidente natura di insidia attribuibile alla buca stradale, a causa della quale il CP_1
è caduto dalla bicicletta, perdendo l'equilibrio. A tal proposito, è decisiva la ricostruzione dei fatti alla luce delle allegazioni della parte attrice, ora appellata, confermate non solo dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, ma anche dai riscontri fotografici, che riproducono il luogo del sinistro, e dalle relazioni rese non solo dal consulente di parte del danneggiato, ma anche dal geometra dello stesso Ufficio Tecnico Comunale. In primo luogo, la presenza, in corrispondenza dell'ingresso al civico 340 di Via Imbriani, delle tre caditoie visibilmente ribassate rispetto al piano stradale, causa della caduta del
, in data 5/10/2016, trova riscontro nella relazione CP_1
a firma del dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di , a seguito di sopralluogo eseguito alcuni giorni Parte_1 dopo il sinistro e, segnatamente, il 2/11/2016.5 Ulteriore conferma, si desume dalla relazione a firma del geom.
[...]
in data 30/5/2017, ove emerge anche che, soltanto CP_2
l'11/5/2017, grazie ad intervento di manutenzione ad hoc, la quota del tombino è stata riporta a livello del piano stradale, con eliminazione del dislivello di circa 8 cm. Non v'è dubbio, pertanto, che la buca in questione, in base all'id quod plaerumque accidit, risulti idoneo a provocare la caduta, soprattutto se si consideri l'ubicazione dell'insidia, posta lungo una strada di tipo extra urbano, solitamente a traffico veicolare intenso, così come descritta nella citata nota della Ripartizione Tecnica del Comune di , in Parte_1 data 2/11/2016. Aggiungasi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione Comunale, la buca in questione non era pienamente visibile, sia per questioni cromatiche (analogo colore grigio del tombino e dell'asfalto stradale),6 sia per la presenza di detriti e sterpaglie che ricoprivano le caditoie, come emerge dalle foto in atti (e dalla deposizione del teste ), sia per l'ostacolo visivo rappresentato dal Tes_3 veicolo che precedeva il al momento CP_1 dell'infortunio (cfr. sul punto il teste . Tes_4
Quanto alle cause della caduta, non v'è dubbio che la perdita di equilibrio sia stata determinata dall'impatto con la buca, come riferito inequivocabilmente dai testi escussi. Non è, inoltre, emerso – ad onta delle censure mosse dall'appellante – alcun profilo di negligenza nella Pt_1 condotta di guida del velocipede da parte del , sia CP_1 con riguardo alla velocità (a tal proposito i testi hanno evidenziato che i ciclisti procedevano piano anche perché erano ancora in fase di riscaldamento e vi erano plurime rotatorie in successione, ostative ad accelerazioni), sia con riguardo alle distanze di sicurezza osservate dal , CP_1 trattandosi di ipotesi del tutto astratta e indimostrata, quand'anche allegata dal ora appellante. Sicchè, Pt_1 non v'è dubbio che la presenza della profonda buca sul manto stradale, non segnalata opportunamente, sia da ritenersi l'esclusiva causa della caduta del . CP_1
A riprova della pericolosità dell'insidia, v'è la circostanza che il dislivello tra la quota dei tombini e la superficie del manto stradale è stato eliminato, successivamente all'evento infortunistico, proprio in prossimità dell'evento sportivo, costituito dal passaggio del “Giro d'Italia” e dei ciclisti che vi partecipano.7 Pertanto, in applicazione dei principi di diritto come sopra richiamati, la caduta del è ascrivibile in via CP_1 esclusiva al di , custode della strada, e Pt_1 Parte_1 correttamente e condivisibilmente il primo Giudice ha accolto la domanda risarcitoria del danneggiato, escludendo l'applicabilità dell'art. 1227 cod. civ., non potendosi ravvisare, come invece sostenuto infondatamente dal appellante, nel contegno tenuto dall'infortunato il Pt_1 caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità dell'Amministrazione Comunale, custode del bene demaniale. Neppure condivisibili sono le censure mosse dall'appellante in ordine alla quantificazione del danno. A tal proposito, in maniera del tutto generica e senza sostegno alcuno, sotto il profilo tecnico-istruttorio, l'Amministrazione appellante ha censurato l'elaborato del C.T.U. che, al contrario, con adeguate e articolate argomentazioni a sostegno, ha chiaramente e ragionevolmente ritenuto compatibili le lesioni, riportate dal a seguito della caduta, con l'infortunio occorsogli CP_1
(in sintesi: caduta dalla bicicletta), alla luce della dinamica dello stesso, inclusa la modesta velocità osservata. Come emerge dalla relazione del C.T.U. e dalla documentazione sanitaria dallo stesso esaminata, il CP_1 fu ricoverato e dimesso rispettivamente in date 5/10/2016 (giorno dell'infortunio) e 8/10/2016, presso l'Ospedale di
, Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Parte_1
Traumatologia, con la seguente diagnosi Frattura somatica amielica di L1,L4, e frattura pluriframmentaria del soma di L5>. Il C.T.U., inoltre, ha evidenziato che le lesioni della colonna vertebrale subite dal sono traumatiche, compatibili CP_1 con la caduta al suolo, dovute a sollecitazioni che tendono a iperflettere il rachide dorso-lombare, cadute sulle natiche, cadute dall'alto. In tali evenienze – sottolinea il C.T.U. - il corpo vertebrale che si trova nel punto di massima curvatura (corrispondente al punto di passaggio tra il tratto dorsale, più rigido, e il tratto lombare, più flessibile) si schiaccia per compressione tra il metamero soprastante e quello sottostante. Il C.T.U. ha anche tenuto conto delle pregresse situazioni patologiche di cui il era affetto, in considerazione CP_1 dell'età, riducendo proporzionalmente i punti di invalidità permanente. Anche sul punto, per altro, il Pt_1 appellante – nonostante le censure generiche mosse – non ha offerto alcun tipo di riscontro, idoneo a ritenere inattendibili le conclusioni tratte dall'Ausiliare del Giudice. Infine, l'accoglimento della domanda attorea, nei sensi di cui alla sentenza gravata, giustifica pienamente la regolamentazione delle spese processuali, incluso il costo della C.T.U., secondo soccombenza. Ne deriva l'integrale rigetto del gravame. Anche le spese processuali del presente grado, con il rigetto dell'appello, vanno regolate in conformità al principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa desunto dall'ammontare del credito risarcitorio, riconosciuto nella sentenza di primo grado e qui oggetto di contestazione, della modesta complessità delle questioni trattate, che giustificano l'applicazione dei compensi minimi, e dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif., incluse tutte le fasi (studio, introduttiva, trattazione e decisione). Al mancato accoglimento dell'appello, poi, consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del pro-tempore, Parte_1 CP_3 nei confronti di , avverso la sentenza n. CP_1
1706/2023 del 23 novembre 2023, resa inter partes dal Tribunale di Trani, così provvede: a) rigetta l'appello; b) condanna il appellante alla rifusione, in favore Pt_1 dell'appellato e, per esso, al procuratore CP_1 antistatario, avv. Leonardo Chiapperini, delle spese processuali del presente grado, liquidate per compensi in € 5.000,0, oltre accessori di legge;
c) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 30/4/2025.
Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Cfr. Cass. Sez. 3, n. 12663 del 09/05/2024. 5 Cfr. nota del 2/11/2016 a firma dell'arch. . Per_2 6 Cfr. sul punto il teste . Tes_3
7 Cfr. sul punto la deposizione del teste . Tes_6
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 153/2024 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni cagionati da cose in custodia TRA
, in persona del sindaco p.t., Parte_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe De Candia, successivamente sostituito dall'avv. Andrea Di Lorenzo, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Bisceglie (BT), alla via Trento n.8, c/o Avvocatura Comunale;
appellante e
, rappresentato e difeso, giusta CP_1 mandato in atti, dall'avv. Leonardo Chiapperini, elettivamente domiciliato nel suo studio, in alla Parte_1
Via A. Moro n. 79; appellato All'udienza collegiale del 16/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (comparsa di costituzione di nuovo di difensore del 10/4/2025, per l'udienza del 16/4/2025, in cui si riporta alle conclusioni dell'atto di appello): − nel merito e in via principale, riformare la sentenza accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità attorea per i danni conseguenti a una caduta occorsagli per sua oggettiva imprudenza nel percorrere in pieno giorno, con tempo sereno e fondo asciutto, una strada rettilinea con limite a 30Km/h, transitando su un cumulo di aghi di pino e detriti invece che sulla parte libera della carreggiata e senza rispettare né il limite né la distanza di sicurezza dal veicolo che precedeva;
− in via gradata, contenere il risarcimento riducendolo per la quota di responsabilità prevalente o quantomeno concorrente ascrivibile alla negligente condotta attorea>. Il procuratore dell'appellato ha così concluso (note scritte del 14/4/2025, in cui si riporta alle conclusioni rassegnate nei precedenti atti difensivi): Appello di Bari Voglia così provvedere: 1) rigettare, l'appello formulato dal , in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza;
2) condannare l'appellante, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimb. for. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi nei confronti del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1706/2023 del 23 novembre 2023, il Tribunale di Trani ha accolto la domanda proposta da e, per l'effetto, ha condannato il CP_1 Parte_1
a pagare in favore dell'attore la complessiva
[...] somma di € 46.551,25, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione, altresì ponendo la spesa di c.t.u. a definitivo carico del per il suo intero ammontare Parte_1
e condannando il a pagare le ulteriori Parte_1 spese di causa in favore dell'attore, con distrazione in favore del suo difensore anticipatario avv. Leonardo Chiapperini, che si liquidano nella complessiva somma di € 8.440,00, di cui € 824,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali e CPA ed IVA come per legge. Con la richiamata sentenza, il Tribunale ha ravvisato la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del Parte_1
, il quale non avrebbe adempiuto l'obbligo di
[...] diligente manutenzione del manto stradale, così cagionando, in via esclusiva, i danni originati dalla caduta occorsa al
. Secondo quanto emerso nel corso del processo, CP_1 invero, il procedeva in bicicletta, unitamente ad CP_1 altri due ciclisti, su via Imbriani, direzione Molfetta, e, all'altezza del civico n. 340, non si avvedeva della presenza di un tombino (pozzetto d'ispezione), presente sulla carreggiata, nel quale si imbatteva, perdendo l'equilibrio e cadendo, così riportando danni di natura patrimoniale e non patrimoniale. Più in particolare, i tre ciclisti procedevano lungo il margine destro della strada, ove, in corrispondenza dell'area frontistante il detto civico 340, si susseguivano tre caditoie per il drenaggio delle acque meteoriche, chiuse da grata, poste in linea, secondo la lunghezza della strada e ad una certa distanza l'una dall'altra, caditoie che, a causa di mal eseguiti interventi di rifacimento del manto di asfalto della strada, si presentavano sottoposte rispetto al piano viabile, così da formare su di esso altrettante cavità. Il
, pertanto, perdeva l'equilibrio impattando, con la CP_1 ruota anteriore della sua bicicletta, in una delle dette cavità. Alla luce delle circostanze di fatto, il giudice di primo grado ha ritenuto che la condotta tenuta dal non abbia CP_1 avuto alcuna incidenza sulla causazione dell'evento dannoso, non integrandosi la fattispecie di caso fortuito, idonea ad escludere la responsabilità extracontrattuale del custode, ed ha, quindi, ascritto la responsabilità dell'evento dannoso esclusivamente in capo all'Amministrazione Comunale, proprietaria e custode della strada. Dunque, è stato riconosciuto al il risarcimento del CP_1 danno patrimoniale (per gli esborsi medici e di consulenza tecnica documentati) e non patrimoniale (danno biologico, costituito da invalidità temporanea per complessivi 130 giorni, di cui 93 al 100%, 22 al 50% e gli ulteriori 15 al 25%, e da invalidità permanente, nella misura di 13 punti percentuali, con personalizzazione giustificata dall'incidenza sulla capacità lavorativa generica e specifica del soggetto, e danno morale, in ragione delle sofferenze patite dall'attore, in conseguenza delle fratture riportate e della lunga immobilità cui era stato conseguentemente costretto. Tanto ha ritenuto il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti,1 la consulenza tecnica d'ufficio2 e la prova orale (interrogatorio formale dell'attore e deposizioni testimoniali).3
1 Relazioni di parte e documentazione fotografica.
2 Cfr. relazione scritta a firma del dr. depositata in data 17/2/2022. Persona_1 3 Cfr. verbali delle udienze 13/5/2019, con l'esame dell'attore, , e dei testi , CP_1 Testimone_1 Tes_2 Testimone
4/11/2019, con l'esame del teste , e 7/10/2020, con l'esame del teste .
[...] Testimone_3 Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente
, chiedendone la riforma. Parte_1
In primo luogo, viene dedotta la “violazione e falsa applicazione degli art. 2051 c.c., 112 e 115 c.p.c.: mancata
o erronea valutazione del materiale probatorio;
mancato accertamento del fortuito incidentale nella condotta del danneggiato – In subordine: violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.: mancato accertamento del concorso di colpa”. Secondo l'appellante, infatti, il giudice di primo grado avrebbe ignorato gli indici di responsabilità in capo al danneggiato, nonostante questi fossero ben presenti nell'istruttoria assunta. Alla luce delle deposizioni testimoniali (con particolare riferimento ai due ciclisti presenti al momento dell'infortunio), la caduta sarebbe avvenuta in condizioni di massima luminosità naturale e piena visibilità dei luoghi, sicchè il avrebbe dovuto CP_1 avvedersi della caditoia, in quanto non era isolata, bensì facente parte di un gruppo di tre caditoie facilmente percepibili. Viene contestata, altresì, l'entità dei danni materialmente patiti dal in relazione all'evento descritto dal CP_1 danneggiato. Vengono messi in dubbio sia l'effettiva velocità, con la quale procedeva il (inferiore a 30 km/h, come dichiarato CP_1 dai testimoni), in difetto di puntuale accertamento in merito, sia la verosimiglianza della diagnosi, accertata dal CTU, di
“frattura pluriframmentaria del soma di L5 amielica, frattura somatica di L1 ed L4 necessitante di ricovero per intervento di osteosintesi e convalescenza di quasi quattro mesi (dal 5/10/2016 al 27/01/2017), con esiti permanenti del 16%. Né la CTU farà cenno alcuno a tale inverosimiglianza. Dunque, a dire dell'appellante, vi sarebbe un'incompatibilità fra la concreta lesione patita dal CP_1
e i fatti raccontati. Inoltre, l'Amministrazione Comunale sostiene che il manto stradale, al tempo del sinistro, era comunque idoneo alla percorrenza con bicicletta e che il rifacimento del medesimo, successivamente all'evento di danno de quo, sarebbe stato reso necessario dalla straordinarietà dell'evento che il si preparava ad ospitare (passaggio del Giro Pt_1
d'Italia). In secondo luogo, l'Ente appellante censura la condotta complessiva tenuta dal , sul rilievo che la comune CP_1 prudenza avrebbe dovuto suggerire a quest'ultimo di evitare il tombino, invece che transitarci sopra, a maggior ragione se coperto da detriti e sterpaglia. In aggiunta, viene contestata la circostanza, ritenuta dal primo Giudice, secondo cui il non avrebbe potuto CP_1 avvistare la caditoia a causa dell'ostruzione visiva cagionata dalla vettura che lo precedeva, perché detta circostanza sarebbe stata solamente sintomo del mancato rispetto, da parte del danneggiato, della distanza di sicurezza con la vettura medesima, di talché, laddove fosse stata tenuta una condotta stradale incensurabile, il avrebbe avuto CP_1 tutto il tempo per avvedersi della presenza del tombino, pienamente visibile, così da escludersi, secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio, i requisiti indispensabili della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. (idonei ad integrare l'insidia stradale), e cioè la non prevedibilità e la non visibilità del pericolo necessari a integrare l'insidia stradale. La difesa del inoltre, critica quanto dichiarato dal Pt_1
in sede di interrogatorio formale, nel corso del CP_1 giudizio di primo grado, evidenziandone la contraddittorietà, in particolare laddove si afferma che il tombino e la zona circostante avevano lo stesso colore del restante manto stradale, mimetizzandosi con esso Viene rilevata anche la contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi e rispetto alla corretta Tes_5 Tes_4 identificazione dell'insidia, in quanto dalla lettura della testimonianza - secondo il - si evincerebbe un Pt_1 racconto dei fatti effettuato in modo impreciso e frammentato, tale da rendere i due soggetti non affidabili. In particolare, si sottolinea il fatto che, per un verso, i testi, come dagli stessi affermato, si erano immediatamente precipitati a soccorrere il al momento del sinistro, CP_1 per altro verso, nonostante avessero controllato lo stato dei luoghi, inverosimilmente non si ricordavano di talune circostanze di fatto, soprattutto con riguardo alla descrizione dell'insidia, resa in modo differente tra i testi. In punto di diritto, l'appellante richiama la differenza tra
“insidie stradali” e “cose dotate di intrinseco dinamismo e cosa che ne siano prive”. Nel primo caso, in forza dell'elaborazione giurisprudenziale sull'art. 2051 c.c., il danneggiato dovrebbe provare non solo il nesso di causalità materiale tra la cosa e il danno, ma anche la pericolosità insita della cosa. Secondo l'appellante, invece, il CP_1 avrebbe potuto evitare il danno con certezza o con alto grado di probabilità logica, se avesse rispettato i limiti di velocità (sul rilievo che, in realtà, non lo avrebbe fatto) e la distanza di sicurezza con il veicolo che lo precedeva (rispettivamente, artt. 142 e 149 del Codice della Strada). Dunque, in base alle circostanze dedotte, la condotta del danneggiato avrebbe integrato il caso fortuito, idoneo a recidere il nesso causale fra cosa e danno, alla luce dei rilievi che precedono, dell'assenza di un “dinamismo intrinseco” della cosa, della percepibilità ed evitabilità dell'ostacolo, dell'esistenza di limiti di velocità e della presumibile previa conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato. In via subordinata, l'appellante chiede riconoscersi la responsabilità del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., ritenendola esclusiva o quantomeno prevalente nella causazione dell'evento di danno, anche alla luce del principio di solidarietà sociale, ex art. 2 Cost., fondante i doveri di buona fede e correttezza tra consociati nei limiti di un “apprezzabile sacrificio. Rispetto al quantum debeatur, più precisamente in relazione ai danni patiti dal , viene, prima, contestata la CP_1 perizia medica di parte, in quanto sconfessata dalla relazione del CTU, e poi criticata quest'ultima, poiché avrebbe effettuato delle considerazioni “sostanzialmente ipotetiche” e avrebbe apoditticamente concluso per una compatibilità astratta tra caduta e lesioni, senza, però, alcun riferimento specifico alla concreta dinamica del sinistro, in particolare senza confrontare i danni alla persona riportati con la velocità minima asseritamente osservata, che avrebbe provocato lesioni di ben inferiore consistenza. Ad ogni modo, l'appellante ritiene che il conteggio risulti arbitrario, eccessivo e ingiustificato con riferimento all'entità dei postumi, alle singole voci indicate e ai valori espressi per i danni, patrimoniali e no. Si è costituito in giudizio l'appellato , resistendo CP_1 all'avverso gravame e contestando quanto dedotto dal eccependo la carenza di prova idonea ad escludere Pt_1
o a limitare la responsabilità ex art. 2051 c.c., in ordine all'omesso controllo del manto stradale di competenza comunale, e quindi in relazione all'intervento di fattore oggettivo (anche rappresentato dalla condotta del danneggiato) idoneo ad escludere il nesso di causalità fra la cosa e il danno. In quest'ottica – sostiene l'appellato - opererebbe, per costante giurisprudenza e in forza delle circostanze di fatto accertate in primo grado, unicamente la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, Pt_1 dell'art. 2043 c.c. A tal proposito, l'appellato, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'onere della prova del fortuito è rigoroso e sarà integrato dalla condotta del terzo o del danneggiato soltanto se si traduca in una alterazione imprevista e imprevedibile dello stato della cosa, deduce che il caso fortuito non sarebbe ravvisabile nel caso di specie, per plurime ragioni: la velocità del in occasione del sinistro, in assenza di CP_1 prove in senso contrario, era ridotta;
il danneggiato procedeva regolarmente lungo il margine destro della carreggiata, ove la caditoia non risultava percepibile, rappresentando, quindi, un'insidia, come sarebbe emerso nel corso dell'istruttoria di primo grado;
il nulla Pt_1 avrebbe fatto, se non successivamente all'evento infortunistico de quo, per scongiurare il pericolo rappresentato dalla buca stradale, non prevedibile né visibile, come emerso anche nel corso di sopralluogo eseguito il 2.11.2016, dopo poche settimane dall'evento, dai tecnici del Comune di i quali avevano riscontrato Parte_1 che, in corrispondenza dell'ingresso al civ. 340, vi era la presenza di n. 3 caditoie, visibilmente ribassate rispetto al manto stradale. Pertanto, l'appellato nega qualsivoglia elemento colposo imputabile a suo carico, posto che: la visibilità del manto stradale non sarebbe stata piena, a causa dell'ombra prodotta dagli alberi sovrastanti;
l'insidia non era stata segnalata e si confondeva con il manto stradale, risultando, tra l'altro, anche parzialmente ricoperta da detriti (così evincibile dai rilievi fotografici acquisiti agli atti del processo); il CP_1 procedeva con un'andatura regolare ed entro i limiti consentiti (come confermato da entrambi i testi). Pertanto, l'appellato ribadisce la sostanziale impercettibilità dell'insidia non segnalata, cromaticamente indistinguibile dal colore grigio della carreggiata e non percepibile ad occhio nudo, anche con riferimento alla sua profondità, anche tenuto conto dell'ostacolo rappresentato dal veicolo che precedeva il ciclista, a tal proposito contestando l'assunto del mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del , circostanza che, qualora effettivamente CP_1 configurabile, avrebbe provocato nella caduta l'urto con l'autovettura antistante. L'appellato, nel contestare, in punto di diritto, i precedenti giurisprudenziali citati da parte avversa, ampiamente superati dai più recenti arresti della Suprema Corte, nega anche la configurabilità di condotta negligente allo stesso ascrivibile, alla luce del quadro probatorio acquisito. Infine, con riferimento al quantum debeatur, l'appellato afferma che la relazione del CTU sarebbe esente da censure, avendo correttamente indicato le voci di danno, patito dal danneggiato, nonché liquidato il pregiudizio patrimoniale, stante la piena compatibilità tra l'evento e le lesioni patite dall'attore. In ogni caso, si sottolinea come le contestazioni mosse ex adverso sarebbero prive di qualsivoglia supporto probatorio e scientifico. Con ordinanza di questa Corte, in data 29/5/2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, avanzata dal appellante. Pt_1
Quindi, all'udienza del 16/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni come sopra precisate dai procuratori delle parti. Motivi della decisione Ciò posto, ad avviso della Corte le doglianze dell'appellante, unitariamente considerate stante la loro intima connessione, sono prive di fondamento. In punto di diritto, si richiama il principio enunciato più volte dal Supremo Collegio, correttamente applicato nella fattispecie dal primo Giudice, secondo cui l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata, attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.4 Orbene, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, il quadro probatorio acquisito agli atti di causa impone l'affermazione della responsabilità dell'Amministrazione Comunale, per i danni sofferti dall'attore, ora appellato, non potendosi addebitare a quest'ultimo alcun contegno negligente, idoneo a recidere il nesso di causalità in presenza di caso fortuito, stante l'evidente natura di insidia attribuibile alla buca stradale, a causa della quale il CP_1
è caduto dalla bicicletta, perdendo l'equilibrio. A tal proposito, è decisiva la ricostruzione dei fatti alla luce delle allegazioni della parte attrice, ora appellata, confermate non solo dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, ma anche dai riscontri fotografici, che riproducono il luogo del sinistro, e dalle relazioni rese non solo dal consulente di parte del danneggiato, ma anche dal geometra dello stesso Ufficio Tecnico Comunale. In primo luogo, la presenza, in corrispondenza dell'ingresso al civico 340 di Via Imbriani, delle tre caditoie visibilmente ribassate rispetto al piano stradale, causa della caduta del
, in data 5/10/2016, trova riscontro nella relazione CP_1
a firma del dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di , a seguito di sopralluogo eseguito alcuni giorni Parte_1 dopo il sinistro e, segnatamente, il 2/11/2016.5 Ulteriore conferma, si desume dalla relazione a firma del geom.
[...]
in data 30/5/2017, ove emerge anche che, soltanto CP_2
l'11/5/2017, grazie ad intervento di manutenzione ad hoc, la quota del tombino è stata riporta a livello del piano stradale, con eliminazione del dislivello di circa 8 cm. Non v'è dubbio, pertanto, che la buca in questione, in base all'id quod plaerumque accidit, risulti idoneo a provocare la caduta, soprattutto se si consideri l'ubicazione dell'insidia, posta lungo una strada di tipo extra urbano, solitamente a traffico veicolare intenso, così come descritta nella citata nota della Ripartizione Tecnica del Comune di , in Parte_1 data 2/11/2016. Aggiungasi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione Comunale, la buca in questione non era pienamente visibile, sia per questioni cromatiche (analogo colore grigio del tombino e dell'asfalto stradale),6 sia per la presenza di detriti e sterpaglie che ricoprivano le caditoie, come emerge dalle foto in atti (e dalla deposizione del teste ), sia per l'ostacolo visivo rappresentato dal Tes_3 veicolo che precedeva il al momento CP_1 dell'infortunio (cfr. sul punto il teste . Tes_4
Quanto alle cause della caduta, non v'è dubbio che la perdita di equilibrio sia stata determinata dall'impatto con la buca, come riferito inequivocabilmente dai testi escussi. Non è, inoltre, emerso – ad onta delle censure mosse dall'appellante – alcun profilo di negligenza nella Pt_1 condotta di guida del velocipede da parte del , sia CP_1 con riguardo alla velocità (a tal proposito i testi hanno evidenziato che i ciclisti procedevano piano anche perché erano ancora in fase di riscaldamento e vi erano plurime rotatorie in successione, ostative ad accelerazioni), sia con riguardo alle distanze di sicurezza osservate dal , CP_1 trattandosi di ipotesi del tutto astratta e indimostrata, quand'anche allegata dal ora appellante. Sicchè, Pt_1 non v'è dubbio che la presenza della profonda buca sul manto stradale, non segnalata opportunamente, sia da ritenersi l'esclusiva causa della caduta del . CP_1
A riprova della pericolosità dell'insidia, v'è la circostanza che il dislivello tra la quota dei tombini e la superficie del manto stradale è stato eliminato, successivamente all'evento infortunistico, proprio in prossimità dell'evento sportivo, costituito dal passaggio del “Giro d'Italia” e dei ciclisti che vi partecipano.7 Pertanto, in applicazione dei principi di diritto come sopra richiamati, la caduta del è ascrivibile in via CP_1 esclusiva al di , custode della strada, e Pt_1 Parte_1 correttamente e condivisibilmente il primo Giudice ha accolto la domanda risarcitoria del danneggiato, escludendo l'applicabilità dell'art. 1227 cod. civ., non potendosi ravvisare, come invece sostenuto infondatamente dal appellante, nel contegno tenuto dall'infortunato il Pt_1 caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità dell'Amministrazione Comunale, custode del bene demaniale. Neppure condivisibili sono le censure mosse dall'appellante in ordine alla quantificazione del danno. A tal proposito, in maniera del tutto generica e senza sostegno alcuno, sotto il profilo tecnico-istruttorio, l'Amministrazione appellante ha censurato l'elaborato del C.T.U. che, al contrario, con adeguate e articolate argomentazioni a sostegno, ha chiaramente e ragionevolmente ritenuto compatibili le lesioni, riportate dal a seguito della caduta, con l'infortunio occorsogli CP_1
(in sintesi: caduta dalla bicicletta), alla luce della dinamica dello stesso, inclusa la modesta velocità osservata. Come emerge dalla relazione del C.T.U. e dalla documentazione sanitaria dallo stesso esaminata, il CP_1 fu ricoverato e dimesso rispettivamente in date 5/10/2016 (giorno dell'infortunio) e 8/10/2016, presso l'Ospedale di
, Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Parte_1
Traumatologia, con la seguente diagnosi Frattura somatica amielica di L1,L4, e frattura pluriframmentaria del soma di L5>. Il C.T.U., inoltre, ha evidenziato che le lesioni della colonna vertebrale subite dal sono traumatiche, compatibili CP_1 con la caduta al suolo, dovute a sollecitazioni che tendono a iperflettere il rachide dorso-lombare, cadute sulle natiche, cadute dall'alto. In tali evenienze – sottolinea il C.T.U. - il corpo vertebrale che si trova nel punto di massima curvatura (corrispondente al punto di passaggio tra il tratto dorsale, più rigido, e il tratto lombare, più flessibile) si schiaccia per compressione tra il metamero soprastante e quello sottostante. Il C.T.U. ha anche tenuto conto delle pregresse situazioni patologiche di cui il era affetto, in considerazione CP_1 dell'età, riducendo proporzionalmente i punti di invalidità permanente. Anche sul punto, per altro, il Pt_1 appellante – nonostante le censure generiche mosse – non ha offerto alcun tipo di riscontro, idoneo a ritenere inattendibili le conclusioni tratte dall'Ausiliare del Giudice. Infine, l'accoglimento della domanda attorea, nei sensi di cui alla sentenza gravata, giustifica pienamente la regolamentazione delle spese processuali, incluso il costo della C.T.U., secondo soccombenza. Ne deriva l'integrale rigetto del gravame. Anche le spese processuali del presente grado, con il rigetto dell'appello, vanno regolate in conformità al principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa desunto dall'ammontare del credito risarcitorio, riconosciuto nella sentenza di primo grado e qui oggetto di contestazione, della modesta complessità delle questioni trattate, che giustificano l'applicazione dei compensi minimi, e dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif., incluse tutte le fasi (studio, introduttiva, trattazione e decisione). Al mancato accoglimento dell'appello, poi, consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del pro-tempore, Parte_1 CP_3 nei confronti di , avverso la sentenza n. CP_1
1706/2023 del 23 novembre 2023, resa inter partes dal Tribunale di Trani, così provvede: a) rigetta l'appello; b) condanna il appellante alla rifusione, in favore Pt_1 dell'appellato e, per esso, al procuratore CP_1 antistatario, avv. Leonardo Chiapperini, delle spese processuali del presente grado, liquidate per compensi in € 5.000,0, oltre accessori di legge;
c) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 30/4/2025.
Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Cfr. Cass. Sez. 3, n. 12663 del 09/05/2024. 5 Cfr. nota del 2/11/2016 a firma dell'arch. . Per_2 6 Cfr. sul punto il teste . Tes_3
7 Cfr. sul punto la deposizione del teste . Tes_6