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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10031/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10031/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._1
GUASTALLA, 6 ; ( ) VIA DELLA GUASTALLA, 6 Pt_1 CP_1 C.F._2
20122 ; ( VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 Pt_1 Controparte_2 C.F._3
; ( ) VIA GUASTALLA, 6 20122 ; , Pt_1 Parte_2 C.F._4 Pt_1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso il difensore avv. Pt_1
MANDARANO ANTONELLO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CACCIATORE CP_3 C.F._5
SIMONE e dell'avv. DINARDO DARIO ( ) CORSO VENEZIA, 24 20121 C.F._6
, elettivamente domiciliato in VIA P. LUIGI DA PALESTRINA, 2 20124 presso il Pt_1 Pt_1 difensore avv. CACCIATORE SIMONE
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 21 marzo 2025
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'appello proposto dal avverso la sentenza n.6224 depositata dal Giudice di Pace di Parte_1
Milano il 15 settembre 2021 è fondato
-si verte in materia di violazione dell'art.7, quattordicesimo comma, c.s. per avere circolato CP_3 in plurime occasioni nella corsia riservata ai mezzi pubblici benché all'accesso fo gnaletica relativa al divieto di accesso
-il Giudice di Pace ha annullato i verbali di contestazione dell'infrazione ad eccezione del primo, ravvisando la buona fede dell'automobilista che, subito dopo la notifica dei verbali, si era astenuto da ulteriori violazioni
-va premesso che il trasgressore aveva sostenuto che la visuale del segnale di divieto d'accesso posto all'ingresso della corsia riservata, posizionato sul lato destro della carreggiata, era impedita da un precedente segnale indicante l'obbligo di proseguire diritto
- in realtà, si tratta di una circostanza smentita dallo stesso Giudice di primo grado, il quale aveva correttamente rilevato che la segnaletica era pienamente visibile
-tale circostanza è infatti attestata dalla documentazione fotografica a suo tempo prodotta dal Parte_1
[...]
-a ciò si aggiunga che la tipologia della corsia, riservata ai taxi e ai mezzi pubblici, emerge anche dalle strisce gialle apposte ai bordi della corsia
-va pertanto escluso che il trasgressore abbia più volte fatto ingresso nella corsia ignorando il relativo divieto per i veicoli non autorizzati
-va quindi esclusa la presenza dell'errore inescusabile che in ipotesi avrebbe avuto efficacia esimente delle plurime violazioni perpetrare dall'appellato
-a ciò di aggiunga che tale errore non è quello individuato dal Giudice per scriminare la condotta dell'automobilista
-la buona fede di quest'ultimo è stata infatti ravvisata nella regolare condotta dell'appellante nel periodo successivo alle prime notifiche dei verbali di infrazione
-si tratta, peraltro, di una condotta che lo stesso appellante non aveva mai configurato come elemento sintomatico dell'errore di fatto inescusabile a base della sua buona fede
-in secondo luogo, l'esclusione dell'elemento soggettivo della colpa per errore inescusabile del trasgressore può ricavarsi solo con riferimento al momento della consumazione delle condotte contestate e non anche in base ad un successivo ravvedimento giustificabile piuttosto dall'interesse dell'automobilista a non incorrere in ulteriori infrazioni
-ne consegue che la pronuncia di primo grado va riformata nella parte in cui ha disposto l'annullamento di tutti i verbali di infrazione ad eccezione di quello n.219475/2020
-pertanto, accertata la regolarità dei verbali erroneamente annullati, il trasgressore sarà tenuto anche al pagamento delle relative sanzioni, al netto delle spese di notifica solo in quanto eventualmente già corrisposte in base alla pronuncia impugnata pagina 2 di 3 -non ricorrono, poi, gli estremi di cui all'art.8 della l.n.689 del 1989, poiché in materia di illeciti amministrativi non è previsto l'istituto della continuazione valido sono per gli illeciti penali
-analogamente non può applicarsi l'art.198 c.s. che, come la norma sopra citata, attiene esclusivamente all'ipotesi di concorso formale di illeciti
-le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.429 c.p.c. nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.6224 depositata dal Giudice di Pace di il 15 settembre 2021, ogni altra domanda od eccezione Pt_1 rigettata, così dispone:
1) in parziale riforma della sentenza indicata in epigrafe, dichiara la validità ed efficacia dei verbali di infrazione al codice della strada – oggetto del presente giudizio -- emessi nei confronti di in CP_3 epoca successiva al verbale n.219475/2020
2) condanna l'appellato alla rifusione, in favore del , delle spese processuali che si Parte_1 liquidano in complessivi € 1.047,00, di cui € 147,00 0 per compenso, oltre a spese generali ed oneri riflessi.
Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10031/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._1
GUASTALLA, 6 ; ( ) VIA DELLA GUASTALLA, 6 Pt_1 CP_1 C.F._2
20122 ; ( VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 Pt_1 Controparte_2 C.F._3
; ( ) VIA GUASTALLA, 6 20122 ; , Pt_1 Parte_2 C.F._4 Pt_1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso il difensore avv. Pt_1
MANDARANO ANTONELLO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CACCIATORE CP_3 C.F._5
SIMONE e dell'avv. DINARDO DARIO ( ) CORSO VENEZIA, 24 20121 C.F._6
, elettivamente domiciliato in VIA P. LUIGI DA PALESTRINA, 2 20124 presso il Pt_1 Pt_1 difensore avv. CACCIATORE SIMONE
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 21 marzo 2025
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'appello proposto dal avverso la sentenza n.6224 depositata dal Giudice di Pace di Parte_1
Milano il 15 settembre 2021 è fondato
-si verte in materia di violazione dell'art.7, quattordicesimo comma, c.s. per avere circolato CP_3 in plurime occasioni nella corsia riservata ai mezzi pubblici benché all'accesso fo gnaletica relativa al divieto di accesso
-il Giudice di Pace ha annullato i verbali di contestazione dell'infrazione ad eccezione del primo, ravvisando la buona fede dell'automobilista che, subito dopo la notifica dei verbali, si era astenuto da ulteriori violazioni
-va premesso che il trasgressore aveva sostenuto che la visuale del segnale di divieto d'accesso posto all'ingresso della corsia riservata, posizionato sul lato destro della carreggiata, era impedita da un precedente segnale indicante l'obbligo di proseguire diritto
- in realtà, si tratta di una circostanza smentita dallo stesso Giudice di primo grado, il quale aveva correttamente rilevato che la segnaletica era pienamente visibile
-tale circostanza è infatti attestata dalla documentazione fotografica a suo tempo prodotta dal Parte_1
[...]
-a ciò si aggiunga che la tipologia della corsia, riservata ai taxi e ai mezzi pubblici, emerge anche dalle strisce gialle apposte ai bordi della corsia
-va pertanto escluso che il trasgressore abbia più volte fatto ingresso nella corsia ignorando il relativo divieto per i veicoli non autorizzati
-va quindi esclusa la presenza dell'errore inescusabile che in ipotesi avrebbe avuto efficacia esimente delle plurime violazioni perpetrare dall'appellato
-a ciò di aggiunga che tale errore non è quello individuato dal Giudice per scriminare la condotta dell'automobilista
-la buona fede di quest'ultimo è stata infatti ravvisata nella regolare condotta dell'appellante nel periodo successivo alle prime notifiche dei verbali di infrazione
-si tratta, peraltro, di una condotta che lo stesso appellante non aveva mai configurato come elemento sintomatico dell'errore di fatto inescusabile a base della sua buona fede
-in secondo luogo, l'esclusione dell'elemento soggettivo della colpa per errore inescusabile del trasgressore può ricavarsi solo con riferimento al momento della consumazione delle condotte contestate e non anche in base ad un successivo ravvedimento giustificabile piuttosto dall'interesse dell'automobilista a non incorrere in ulteriori infrazioni
-ne consegue che la pronuncia di primo grado va riformata nella parte in cui ha disposto l'annullamento di tutti i verbali di infrazione ad eccezione di quello n.219475/2020
-pertanto, accertata la regolarità dei verbali erroneamente annullati, il trasgressore sarà tenuto anche al pagamento delle relative sanzioni, al netto delle spese di notifica solo in quanto eventualmente già corrisposte in base alla pronuncia impugnata pagina 2 di 3 -non ricorrono, poi, gli estremi di cui all'art.8 della l.n.689 del 1989, poiché in materia di illeciti amministrativi non è previsto l'istituto della continuazione valido sono per gli illeciti penali
-analogamente non può applicarsi l'art.198 c.s. che, come la norma sopra citata, attiene esclusivamente all'ipotesi di concorso formale di illeciti
-le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.429 c.p.c. nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.6224 depositata dal Giudice di Pace di il 15 settembre 2021, ogni altra domanda od eccezione Pt_1 rigettata, così dispone:
1) in parziale riforma della sentenza indicata in epigrafe, dichiara la validità ed efficacia dei verbali di infrazione al codice della strada – oggetto del presente giudizio -- emessi nei confronti di in CP_3 epoca successiva al verbale n.219475/2020
2) condanna l'appellato alla rifusione, in favore del , delle spese processuali che si Parte_1 liquidano in complessivi € 1.047,00, di cui € 147,00 0 per compenso, oltre a spese generali ed oneri riflessi.
Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 3 di 3