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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/11/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa IS IU, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni e art 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia promossa DA
rapp. e dif. dall' avv.to Dora Carluccio, presso lo studio del quale elett.te domicilia, giusta Parte_1 procura in atti, RICORRENTE CONTRO
in persona del L.r.p.t Controparte_1 RESISTENTE contumace
Oggetto : illegittimo recesso anticipato da contratto a tempo determinato stagionale e risarcimento del danno;
pagamento mensilità dovuta;
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 27/02/2023, il ricorrente adiva questo giudice, esponendo di essere stato assunto dalla convenuta a tempo determinato con contratto stagionale, Ccnl Turismo, livello 5, quale skipper di imbarcazioni, per la durata di mesi 5 e retribuzione di € 2.000 mensili, con orario di lavoro dal lunedì alla domenica, dalle 8.00 alle 18.00. Evidenziava di essere stato licenziato dal datore di lavoro dopo la scadenza dei 10 giorni previsti dal Ccnl turismo Confcommercio, applicabile per il periodo di prova. Esposti i motivi a sostegno della domanda, concludeva chiedendo, previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, di accertare e dichiarare la illegittimità, inefficacia e nullità della rescissione anticipata del rapporto di lavoro, in quanto nullo e privo di giusta causa, e per l'effetto condannare la resistente società al risarcimento del danno da quantificarsi nelle mensilità restanti dall'intimazione del licenziamento fino alla naturale scadenza del contratto, prevista per il 31.10.2022, o a quella somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa;
in via subordinata, condannare la resistente società al pagamento dell'importo di € 2.000,00, per il mese di lavoro effettivo prestato, o a quella somma maggiore o minore che si riterrà di ragione Controparte non si costituiva nonostante la regolare notifica del ricorso e se ne dichiarava la contumacia. Concesso termine per note, all' odierna udienza, all' esito della discussione scritta, la causa è stata decisa come da sentenza.
Il ricorrente, assunto dalla convenuta con contratto a tempo determinato (dal 7/06/2022 al 31/10/2022) ha incentrato la domanda giudiziaria su due doglianze: la nullità della rescissione ante tempus del contratto a tempo determinato e la conseguente condanna al risarcimento dei danni;
in relazione agli orari di lavoro osservati e alle mansioni svolte, il riconoscimento del pagamento della mensilità non corrisposta.
La prima censura investe la prospettata illegittimità del recesso della società dal rapporto prima della scadenza del termine del contratto, perché la decisione datoriale sarebbe stato intimata diversi giorni dopo la scadenza del termine previsto dal Ccnl per la prova, pari a 10 giorni come da art. 235 Ccnl.
Come è ben noto, il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato (salvo che ciò sia imposto, a tutela del lavoratore, dalla contrattazione collettiva, cosa non richiesta nel caso di specie), neppure in caso di contestazione in ordine
1 alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso (sul punto, Cassazione civile sez. lav., 11/07/2018, n. 18268; in senso analogo Cassazione civile sez. lav., 18/01/2017, n. 1180; Cassazione civile sez. lav., 14/10/2009, n. 21784; Cassazione civile sez. lav., 13/08/2008, n. 21586; Cassazione civile sez. lav., 18/01/2017, n. 1180: “Il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso;
incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova” . In senso analogo anche la Corte Costituzionale ha statuito che “la discrezionalità dell'imprenditore si esplica nella valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore, così che il lavoratore stesso, il quale ritenga e sappia dimostrare il positivo superamento dell'esperimento nonché l'imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito ben può eccepirne e dedurne la nullità in sede giurisdizionale” (Corte Costituzionale 22 dicembre 1980, n. 189).
Come previsto dall'art. 2096 cc e da Ccnl, durante il periodo di prova le parti possono liberamente recedere dal contratto, tranne che sia stabilito un periodo minimo di prova nel qual caso la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso,
l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all' art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass., n. 21784/09 ed altre). Agli atti è presente: l'unilav da cui risulta l'assunzione il 07/06/22 al 7 livello Ccnl Turismo, qualifica
“conducente di barche e battelli a motore” come da codice Istat ivi indicato, comunicazione del recesso per mancato superamento del periodo di prova datata 24/06/2022, l'estratto contributivo da cui risulta l'assunzione e la cessazione del rapporto di lavoro con la società resistente dal 07/06/22 al 24/06/22. Non è stato depositato il contratto di lavoro, e pertanto non è possibile sapere la durata del patto di prova stipulato tra le parti.
Il Ccnl applicabile è stato acquisito in corso di giudizio. Si osserva che il Ccnl turismo prevede una parte generale e una parte speciale. La parte generale è applicabile a tutti i rapporti di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato. Per quello che qui interessa, il rapporto di lavoro a tempo determinato stagionale deve prevedere il patto di prova espressamente, per iscritto, così come deve risultare la data di scadenza del contratto. La parte generale prevede all'Art.
2 - Periodo di prova
“1. L'esistenza del patto di prova dovrà risultare da atto scritto.
2. Fermi restando in ogni caso i termini massimi previsti dall'art.10 della L.15.07.1966 n.604 e R.D.L 13.11.1924 n. 1825 convertito in Legge 18.03.1926 n.562, la durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: a. A, B e 1°: 6 mesi;
b. 2°, 3°, 4°, 5°, 6°S, 6 e 7°: 3 mesi
3. Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi le parti, senza preavviso, con diritto al TFR, ai ratei di tredicesima, di quattordicesima e all'indennità sostitutiva delle ferie.
4. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto stesso.
5. Qualora entro la scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato a tutti gli effetti.” Il termine del periodo di prova così come indicato dalla norma è stato introdotto dal D. Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, in vigore dal 13 agosto 2022. Pertanto, non si applica al caso di specie, al quale continua ad applicarsi il termine massimo precedente, ovvero 60 giorni.
2 L'Art.71 - Periodo di Prova nel contratto a tempo determinato, prevede:
“È prevista la possibilità di applicare un periodo di prova al rapporto di lavoro a termine la cui durata sarà pari a quella prevista dall'art.2 per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Nel caso di rapporti inferiori o pari all'anno, la durata del periodo di prova non potrà comunque essere superiore al 50% della durata del rapporto di lavoro.” Quindi in generale il Ccnl nel caso di contratti a tempo determinato prevede il termine massimo del periodo di prova, e l'art. 71 prevede che il termine per i livelli dal 2 al 7 è di 60 giorni, secondo il contratto collettivo vigente al momento dei fatti. Nel caso che occupa sarebbe stato di 30 giorni almeno atteso che il contratto era di circa 5 mesi.
La parte speciale riguarda i singoli settori del commercio e del turismo. Aziende alberghiere (artt. Da 191 a 230); complessi turistico ricettivi all'aria aperta (artt. Da 231 a 254); pubblici esercizi (artt. Da 255 a 282); stabilimenti balneari (artt. Da 283 a 297); alberghi diurni (artt. Da 299 a 315); imprese viaggi e turismo (artt. Da 316 a 338); aziende che svolgono attività di trasporto e attività connesse prevalentemente in ambito turistico (artt. Da 339 a 353).
Il ricorrente ha allegato di aver svolto attività lavorativa corrispondente a una qualifica di conducente di natanti, livello 5, art. 231 Ccnl, previsto dal settore complessi turistico ricettivi all'aria aperta, quali i campeggi o villaggi turistici;
ha altresì allegato che l'articolo 235 prevede che nei contratti a termine il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale.
In base al ricorso, la società per cui ha prestato servizio opera nel settore del turismo, e, in particolare, nel noleggio delle imbarcazioni con equipaggio. Non è pertanto applicabile la parte di contratto collettivo indicata dal ricorrente, riferita invece ai lavoratori di strutture ricettive all'aperto come campeggi e villaggi turistici. Il patto di prova necessita di forma scritta. Sull'esistenza di un patto di prova, allegato dal ricorrente, non vi sono dubbi atteso il tenore della comunicazione di recesso da parte del datore, che si riferisce al “mancato superamento del periodo di prova”. In mancanza, tuttavia, di prove documentali relative alla durata del patto di prova e in mancanza del contratto, si ritiene applicabile la disciplina generale del Ccnl relativa al contratto a tempo determinato (art
71 e sg Ccnl) che prevede un termine di 60 giorni, e, nel caso che occupa di 30 giorni almeno atteso che il contratto era di circa 5 mesi. Atteso che il recesso è stato intimato durante il periodo di prova, non sussiste alcun licenziamento nullo, né il conseguente diritto al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. Né vi sono prove in relazione al quantum di retribuzione richiesta, comunque superiore a quella prevista dal Ccnl, né vi sono prove di effettivo svolgimento di attività lavorativa per il periodo e le ore indicati, non avendo il ricorrente chiesto alcuna prova testimoniale. Pertanto il ricorso va rigettato. Nulla per le spese di lite attesa la contumacia di controparte.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda. b) nulla per le spese di lite.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del lavoro
IS IU
3
La dott.ssa IS IU, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni e art 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia promossa DA
rapp. e dif. dall' avv.to Dora Carluccio, presso lo studio del quale elett.te domicilia, giusta Parte_1 procura in atti, RICORRENTE CONTRO
in persona del L.r.p.t Controparte_1 RESISTENTE contumace
Oggetto : illegittimo recesso anticipato da contratto a tempo determinato stagionale e risarcimento del danno;
pagamento mensilità dovuta;
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 27/02/2023, il ricorrente adiva questo giudice, esponendo di essere stato assunto dalla convenuta a tempo determinato con contratto stagionale, Ccnl Turismo, livello 5, quale skipper di imbarcazioni, per la durata di mesi 5 e retribuzione di € 2.000 mensili, con orario di lavoro dal lunedì alla domenica, dalle 8.00 alle 18.00. Evidenziava di essere stato licenziato dal datore di lavoro dopo la scadenza dei 10 giorni previsti dal Ccnl turismo Confcommercio, applicabile per il periodo di prova. Esposti i motivi a sostegno della domanda, concludeva chiedendo, previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, di accertare e dichiarare la illegittimità, inefficacia e nullità della rescissione anticipata del rapporto di lavoro, in quanto nullo e privo di giusta causa, e per l'effetto condannare la resistente società al risarcimento del danno da quantificarsi nelle mensilità restanti dall'intimazione del licenziamento fino alla naturale scadenza del contratto, prevista per il 31.10.2022, o a quella somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa;
in via subordinata, condannare la resistente società al pagamento dell'importo di € 2.000,00, per il mese di lavoro effettivo prestato, o a quella somma maggiore o minore che si riterrà di ragione Controparte non si costituiva nonostante la regolare notifica del ricorso e se ne dichiarava la contumacia. Concesso termine per note, all' odierna udienza, all' esito della discussione scritta, la causa è stata decisa come da sentenza.
Il ricorrente, assunto dalla convenuta con contratto a tempo determinato (dal 7/06/2022 al 31/10/2022) ha incentrato la domanda giudiziaria su due doglianze: la nullità della rescissione ante tempus del contratto a tempo determinato e la conseguente condanna al risarcimento dei danni;
in relazione agli orari di lavoro osservati e alle mansioni svolte, il riconoscimento del pagamento della mensilità non corrisposta.
La prima censura investe la prospettata illegittimità del recesso della società dal rapporto prima della scadenza del termine del contratto, perché la decisione datoriale sarebbe stato intimata diversi giorni dopo la scadenza del termine previsto dal Ccnl per la prova, pari a 10 giorni come da art. 235 Ccnl.
Come è ben noto, il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato (salvo che ciò sia imposto, a tutela del lavoratore, dalla contrattazione collettiva, cosa non richiesta nel caso di specie), neppure in caso di contestazione in ordine
1 alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso (sul punto, Cassazione civile sez. lav., 11/07/2018, n. 18268; in senso analogo Cassazione civile sez. lav., 18/01/2017, n. 1180; Cassazione civile sez. lav., 14/10/2009, n. 21784; Cassazione civile sez. lav., 13/08/2008, n. 21586; Cassazione civile sez. lav., 18/01/2017, n. 1180: “Il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso;
incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova” . In senso analogo anche la Corte Costituzionale ha statuito che “la discrezionalità dell'imprenditore si esplica nella valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore, così che il lavoratore stesso, il quale ritenga e sappia dimostrare il positivo superamento dell'esperimento nonché l'imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito ben può eccepirne e dedurne la nullità in sede giurisdizionale” (Corte Costituzionale 22 dicembre 1980, n. 189).
Come previsto dall'art. 2096 cc e da Ccnl, durante il periodo di prova le parti possono liberamente recedere dal contratto, tranne che sia stabilito un periodo minimo di prova nel qual caso la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso,
l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all' art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass., n. 21784/09 ed altre). Agli atti è presente: l'unilav da cui risulta l'assunzione il 07/06/22 al 7 livello Ccnl Turismo, qualifica
“conducente di barche e battelli a motore” come da codice Istat ivi indicato, comunicazione del recesso per mancato superamento del periodo di prova datata 24/06/2022, l'estratto contributivo da cui risulta l'assunzione e la cessazione del rapporto di lavoro con la società resistente dal 07/06/22 al 24/06/22. Non è stato depositato il contratto di lavoro, e pertanto non è possibile sapere la durata del patto di prova stipulato tra le parti.
Il Ccnl applicabile è stato acquisito in corso di giudizio. Si osserva che il Ccnl turismo prevede una parte generale e una parte speciale. La parte generale è applicabile a tutti i rapporti di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato. Per quello che qui interessa, il rapporto di lavoro a tempo determinato stagionale deve prevedere il patto di prova espressamente, per iscritto, così come deve risultare la data di scadenza del contratto. La parte generale prevede all'Art.
2 - Periodo di prova
“1. L'esistenza del patto di prova dovrà risultare da atto scritto.
2. Fermi restando in ogni caso i termini massimi previsti dall'art.10 della L.15.07.1966 n.604 e R.D.L 13.11.1924 n. 1825 convertito in Legge 18.03.1926 n.562, la durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: a. A, B e 1°: 6 mesi;
b. 2°, 3°, 4°, 5°, 6°S, 6 e 7°: 3 mesi
3. Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi le parti, senza preavviso, con diritto al TFR, ai ratei di tredicesima, di quattordicesima e all'indennità sostitutiva delle ferie.
4. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto stesso.
5. Qualora entro la scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato a tutti gli effetti.” Il termine del periodo di prova così come indicato dalla norma è stato introdotto dal D. Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, in vigore dal 13 agosto 2022. Pertanto, non si applica al caso di specie, al quale continua ad applicarsi il termine massimo precedente, ovvero 60 giorni.
2 L'Art.71 - Periodo di Prova nel contratto a tempo determinato, prevede:
“È prevista la possibilità di applicare un periodo di prova al rapporto di lavoro a termine la cui durata sarà pari a quella prevista dall'art.2 per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Nel caso di rapporti inferiori o pari all'anno, la durata del periodo di prova non potrà comunque essere superiore al 50% della durata del rapporto di lavoro.” Quindi in generale il Ccnl nel caso di contratti a tempo determinato prevede il termine massimo del periodo di prova, e l'art. 71 prevede che il termine per i livelli dal 2 al 7 è di 60 giorni, secondo il contratto collettivo vigente al momento dei fatti. Nel caso che occupa sarebbe stato di 30 giorni almeno atteso che il contratto era di circa 5 mesi.
La parte speciale riguarda i singoli settori del commercio e del turismo. Aziende alberghiere (artt. Da 191 a 230); complessi turistico ricettivi all'aria aperta (artt. Da 231 a 254); pubblici esercizi (artt. Da 255 a 282); stabilimenti balneari (artt. Da 283 a 297); alberghi diurni (artt. Da 299 a 315); imprese viaggi e turismo (artt. Da 316 a 338); aziende che svolgono attività di trasporto e attività connesse prevalentemente in ambito turistico (artt. Da 339 a 353).
Il ricorrente ha allegato di aver svolto attività lavorativa corrispondente a una qualifica di conducente di natanti, livello 5, art. 231 Ccnl, previsto dal settore complessi turistico ricettivi all'aria aperta, quali i campeggi o villaggi turistici;
ha altresì allegato che l'articolo 235 prevede che nei contratti a termine il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale.
In base al ricorso, la società per cui ha prestato servizio opera nel settore del turismo, e, in particolare, nel noleggio delle imbarcazioni con equipaggio. Non è pertanto applicabile la parte di contratto collettivo indicata dal ricorrente, riferita invece ai lavoratori di strutture ricettive all'aperto come campeggi e villaggi turistici. Il patto di prova necessita di forma scritta. Sull'esistenza di un patto di prova, allegato dal ricorrente, non vi sono dubbi atteso il tenore della comunicazione di recesso da parte del datore, che si riferisce al “mancato superamento del periodo di prova”. In mancanza, tuttavia, di prove documentali relative alla durata del patto di prova e in mancanza del contratto, si ritiene applicabile la disciplina generale del Ccnl relativa al contratto a tempo determinato (art
71 e sg Ccnl) che prevede un termine di 60 giorni, e, nel caso che occupa di 30 giorni almeno atteso che il contratto era di circa 5 mesi. Atteso che il recesso è stato intimato durante il periodo di prova, non sussiste alcun licenziamento nullo, né il conseguente diritto al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. Né vi sono prove in relazione al quantum di retribuzione richiesta, comunque superiore a quella prevista dal Ccnl, né vi sono prove di effettivo svolgimento di attività lavorativa per il periodo e le ore indicati, non avendo il ricorrente chiesto alcuna prova testimoniale. Pertanto il ricorso va rigettato. Nulla per le spese di lite attesa la contumacia di controparte.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda. b) nulla per le spese di lite.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del lavoro
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