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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente
IO BE, Relatore
ROMANO AR GI, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 508/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Comune di Giulianova - Corso Giuseppe Garibaldi 109 64021 Giulianova TE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 1 e pubblicata il 03/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13203 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57365 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 845/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in atti, l'ufficio impugnava la sentenza n. 4/2025, emessa in data 11.11.24/03.01.25 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo
Sez. I, con la quale, in una alla condanna alle spese di lite, erano stati accolti i riuniti ricorsi della contribuente avverso gli avvisi di accertamento per IMU-2015 ed IMU-2016 in relazione alla piattaforma marina (c.d.
“Nominativo_1”) per l'estrazione di idrocarburi, di proprietà di quest'ultima e ricadente in acque territoriali (Long. 14,1833769/Lat. 42,559691) in corrispondenza del Comune accertatore (di Giulianova).
A fronte di una sentenza, che, all'esito di una disposta CTU ed altresì premessi i limiti soggettivi di un giudicato alieno e reiette altre censure avanzate dalla ricorrente (tutte relative al presupposto di imposta), con riguardo alla (residua questione della) titolarità del potere impositivo, aveva pronunciato negli anzidetti termini sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- al fine della individuazione del soggetto titolare del potere impositivo deve farsi doverosa applicazione analogica del criterio della “linea mediana”, indicato dall'art. 15 della Convenzione delle N.U. sul diritto del mare stipulata a Montego Bay il 10.12.82 e ratificata in Italia con la L. n. 689/94;
- sulla scorta di detto criterio si è reso necessario disporre appunto CTU e l'officiato ausiliario, a mezzo delle proprie indagini e del conseguente suo elaborato, ha potuto riscontrare che la distanza della piattaforma
“Nominativo_1” dalla retta che separa il tratto di mare del Comune di TO da quello del Comune di Giulianova (i.e. l'ufficio appellante) è si ridotta, ma in termini che non ne fanno venire meno il posizionamento dello specchio di mare di competenza del Comune di TO, appunto perché posizionata alla determinata distanza di 323,73 mt. dalla linea di demarcazione che separa detta porzione di mare da quella di dominio del Comune di Giulianova;
- ogni altra critica rivolta all'elaborato peritale, fondata su altri criteri e presupposti, non ha pregio alcuno, appunto perché, giusta la richiamata Convenzione di Montego Bay, questi non hanno impatto sulla determinazione della pendenza della retta di separazione degli specchi di mare di diversa competenza tra
Comuni;
l'appellante, nei debiti termini gravatori, ripercorsi i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo, ed a rimarcare l'erroneità di quanto statuito, articolava le seguenti censure:
1§- (in punto di rito: inammissibilità della disposta CTU)
La sentenza, con l'affidare ad un CTU, la potestà (riservata allo Stato e non delegabile ad un tecnico) di attribuire o di denegare il jus impositionis ad un Comune non ha avuto in cale un dato pacifico ed imprescindibile per la soluzione della problematica in questione e costituito dalla emissione del Decreto
Interministeriale del 28.04.22 che, sulla scorta di ampia attività tecnico-istruttoria, ha individuato nel Comune di Giulianova l'Ente titolare del diritto impositivo sulla piattaforma marina c.d. “Nominativo_1”, così come non ha avuto in cale quanto già affermato e riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa sul punto (TAR Lazio), secondo cui “…non è consentito neppure al Giudice Amministrativo (ed a fortiori a nessun altro) sostituirsi all'Amministrazione nell'effettuare una scelta, id est quella di stabilire il criterio di identificazione del Comune beneficiario del gettito;
che il Decreto è atto avente contenuto chiaramente normativo;
che il metodo matematico-geografico denominato poligoni di Thissen risulta ampiamente chiarito dalla nota metodologica;
che la scelta normativa è connaturata da un elevato tasso di discrezionalità.”.
2§- (in punto di rito: omesso esame e pronuncia)
2.1 La sentenza, non avendo, appunto, tenuto conto della dedotta ed eccepita inammissibilità del ricorso ad una CTU, ha omesso così la valutazione e la decisione sulla posta questione pregiudiziale, incorrendo nel relativo vizio.
2.2 La sentenza, recependo le conclusioni del CTU e non limitandosi a verificarne il dato tecnico, ha così consentito che tramite il predetto mezzo si attribuisse ad un Comune terzo, travalicando in tal modo i poteri statuali, un potere impositivo, viepiù incorrendo in un vizio di ultrapetizione.
2.3 La sentenza non ha neppure tenuto conto di tutte le osservazioni opposte all'operato del designato CTU ed in tal modo ha fatto propri tutti i vizi imputati a quell'elaborato, da cui non può che derivare l'oggettiva sua inutilizzabilità ai fini del giudizio.
3§- (in punto di merito: erroneità intrinseche della CTU)
La sentenza, anche a voler seguire la metodica adottata dal CTU (tracciamento delle perpendicolari a partire dai punti di confine costieri), non ha altresì posto mente alla congerie di errori nei quali è incorso il demandato Consulente, errori sostansiatisi nella erronea individuazione dei punti di confine tra
Comuni e ritenuti delineati sulla carta nautica;
erronea schematizzazione della linea di costa, supposta come avente un angolo piatto piuttosto che un angolo di 173°; erroneo tracciamento della linea perpendicolare con angolo di 95° circa, in luogo di un angolo di 90°; erroneo tracciamento della meridiana ed ancora erroneo tracciamento della linea di costa, non considerando che le opere portuali (nello specifico il porto di Giulianova) concorrono a formare parte integrante della costa.
4§- (in punto di merito: omesso esame e pronuncia sulle eccezioni e rilevazioni del Comune di Giulianova)
La sentenza è incorsa in errore, laddove ha liquidato come puntualmente superate dalle considerazioni integrative del CTU, tutte le osservazioni e le critiche mosse dal CTP e determinanti ai fini del decidere quali: il non avere il primo tenuto conto dei limiti amministrativi ufficiali dei Comuni, siccome tracciati in digitale dalla Regione Abruzzo;
l'aver considerato rettilineo l'andamento della costa Giulianova/TO, a causa dell'utilizzo in maniera approssimativa del goniometro;
il non aver considerato che ove si fosse proceduto al tracciamento di un cerchio con centro sulla piattaforma “Nominativo_1” il conseguente punto di tangenza sarebbe risultato posto a circa m. 40 più a Sud di quello indicato in CTU;
5§- (in punto di merito: erronea adesione della sentenza alle risultanze della CTU)
La sentenza erra laddove, pur riconoscendo come il CTU abbia a sua volta errato nell'individuazione del limite del territorio del Comune di Giulianova, da ciò non fa discendere la debita conseguenza quale è appunto quella del posizionamente della piattaforma “Nominativo_1” al di fuori dello specchio di mare di competenza del Comune di TO;
erra nuovamente quando non spiega per quale ragione ed in base a quali considerazioni ha ritenuto che il CTU abbia fondatamente contraddetto i diversi assunti opposti al suo elaborato;
erra ancora quando giustifica l'operato del CTU che non ha dato rilevanza alle opere portuali come facenti parte della costa.
6§- (in punto di merito: corretta determinazione tecnica)
Ribadito che il jus impositionis non è attribuibile sulla scorta di un accertamento tecnico e che questo trova ormai immodificabile fonte nel richiamato decreto interministeriale, avente contenuto normativo, riassunte le rispettive operazioni di calcolo, la sentenza risulta errata in punto di merito per non aver tenuto presente che sia il criterio della “Linea di Costa Amministrativa” (posto a base del ridetto decreto 28.04.22), sia quallo della “Linea di base” di cui al DPR n. 816/1977, sia quello della “Linea mediana” conducono tutti al medesimo inequivocabile risultato in base al quale il potere impositivo sulla piattaforma “Nominativo_1” appartiene al Comune di Giulianova:
A sostegno dell'impugnata sentenza, si costituiva la contribuente, la quale, abbondonati i motivi in ordine alla non tassabilità delle piattaforme, con riguardo al jus impositionis in capo al Comune di TO, osservava:
A- la gravata sentenza, disconoscendo la soggettività impositiva in capo al Comune appellante, risultava del tutto in linea con i principi successivamente enunciati (con riferimento alla medesima piattaforma Nominativo_1) dalla Suprema Corte con le sentenze (pronunciate tra l'odierna appellata-contribuente ed il Comune di TO) nn. 14542, 14543, 14544 e 14547 del 30.05.25 che, appunto, ha statuito come 1)- non potesse qui rilevare la regola di cui al DM 28.04.22, emanato in attuazione dell'art. 38 D.L. n. 124/2019
(istitutivo della IMPI), atteso che la disciplina di quest'ultima nuova e sostitutiva imposta non poteva avere nessun valore ricognitivo o rettificativo rispetto ai confini territoriali ed ai servizi amministrativi resi con riferimento alle imposte dapprima in vigore;
2)- la riferibilità territoriale delle piattaforme (all'uno o all'altro
Comune costiero) dovesse essere declinata in base ai servizi, anche amministrativi, resi dall'Ente territoriale alla piattaforma ed in termini dirimenti parimenti osservando che la contribuente, nei giudizi portati al vaglio di essa Corte, non aveva mai contestato che detti servizi fossero stati resi dal Comune di Giulianova e non invece da quello di TO (parte, come anticipato, di quel giudizio di legittimità);
B- ove ve ne fosse bisogno e se non bastasse quanto già riconosciuto dalla Suprema Corte, ad escludere la soggettività impositiva in capo al Comune di Giulianova doveva altresì deporre il fatto che detto Ente, sino all'emissione del decreto IMPI del 28.04.22, non aveva giammai ipotizzato di accertare ai fini IMU la piattaforma “Nominativo_1” ed ancora il fatto che mai alcun servizio avesse reso a detto impianto (collegato a mezzo di sea lines con ET ed amministrativamente alla Capitaneria di porto di Pescara), dal che l'inammissibilità/infondatezza di tutte le qui devolute censure vuoi perché 1)- inammissibilità della disposta CTU> pur a volerla considerare una valida censura, la stessa non è stata mossa in modo tempestivo nell'ambito dell'udienza il cui il giudice ha formulato il quesito peritale e nemmeno nella successiva di accettazione dell'incarico; nel silenzio della legge (ante DM 28.04.22), il Giudice di prime cure correttamente ha divisato, giusta applicazione analogica, il criterio di cui all'art. 15 della Convenzione di Montego Bay, demandando ad un consulente, regolarmente iscritto al proprio albo professionale, il compito di svolgere le relative operazioni di calcolo;
2)- l'aver correttamente ritenuto inapplicabili ai fini IMU i criteri fissati, a partire dal 2000 ed ai fini IMPI, dal DM 28.04.22, ha necessariamente imposto al giudice di prime cure di trovare un metodo alternativo per verificare a quale Ente territoriale imputare il jus impositionis, metodo alternativo basato sull'applicazione analogica dell'art. 15 della Convenzione di Montego Bay, tenuto presente dal designato CTU nella redazione del proprio elaborato, il cui iter procedimentale è stato condotto nel più pieno rispetto del contraddittorio tra le parti;
3)- tutte le critiche svolte avverso l'operato del CTU sono state già pertinentemente ed integralmente confutate dal CTU stesso;
C- ad integrazione delle proprie difese, l'appellata non mancava poi di riproporre le censure già mosse avverso l'atto impositivo e restate assorbite con la sentenza qui impugnata, secondo cui 1)- la base imponibile accertata dall'appellante (diversamente da quella determinata dal Comune di TO in € 25.827.981,28, sulla base di 70 voci di costo tratte dalla contabilità industriale della contribuente) in € 138.598.697,18 e fondata su di una stima effettuata sulla base di documentazione acquisita presso pubbliche amministrazioni ai densi dell'art. 5 D.Lgs. n. 504/1992, è frutto di procedimento errato, vuoi perché omette di indicare ed allegare i documenti che sarebbero stati acquisiti, in luogo dei valori di bilancio della contribuente relativi alla piattaforma Resistente_1, e ciò in violazione all'art. 7 L. n. 212/2000 e art. 1 L. n. 296/2006, vuoi perché la determinazione della base imponibile relativa ad immobile non accatastato, ma accatastabile in categoria
D, va fatta sulla scorta dei valori esposti nelle scritture contabili riferite al detto immobile ed altresì noti all'odierna appellante, e non già a stime, vuoi perché il valore su cui è stata determinata la base imponibile di € 138.598.697,18 è del tutto scollegato con la realtà e con le scritture contabili di riferimento, come dimostra invece il valore, pari ad € 25.827.981,28, su cui è stata determinata la base imponibile da parte del Comune di TO;
D- in ogni caso l'irrogazione delle sanzioni deve ritenersi illegittima in ragione del fatto che circa la debenza del tributo ed ancor più circa l'individuazione del soggetto legittimato attivo vi è sempre stata incertezza sino alle ultime decisioni della Suprema Corte di Cassazione.
Con ulteriore memoria, l'appellante tornava in argomento ed a tal proposito, preso atto che la contribuente aveva rinunciato i motivi opposti alla imponibilità IMU delle piattaforme e rammentato che questa Corte con altra sentenza (n. 119/2025) aveva riconosciuto, con riguardo ad altre annualità, il jus impositionis in capo ad esso Comune di Giulianova sull'assunto che “la Piattaforma Nominativo_1 trovasi posizionata ad una distanza dal più vicino punto costiero del Comune di Giulianova inferiore rispetto a quella intercorrente con il pari punto del Comune di TO.”, in punto di merito, nuovamente deduceva che:
-la disposta CTU, su cui fonda le decisione qui impugnata, deve ritenersi inammissibile, e ciò a motivo del fatto che al CTU era stato demandato il compito non di fornire dati tecnici scientifici, bensì quello di riconoscere in capo ad un ente terriotoriale una potesta impositiva di esclusiva appartenenza statuale, disconoscendo appunto il già citato decreto interministeriale del 28.04.22 (che al ridetto fine aveva tenuto conto di tutti gli elementi tecnici e di tutti i criteri scientifici per individuare l'Ente titolare del tributo in questione);
-il giudice di prime cure aveva per di più omesso di pronunciari su tutte le eccezioni di inutilizzabilità/irrilevanza della disposta consulenza e tra queste su quelle relative alla “mancata informazione, mancata verbalizzazione delle atività, mancata indicazione della metodologia utilizzata dal portale SID” ed ancora al tracciamento manuale su cartografia 1:100.000 incidente sull'attendibilità dell'elaborato;
-il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che la CTU si appalesa errata, laddove è incorsa a- nell'erronea individuazione dei punti di confine tra Comuni;
b-nell'erronea schematizzazione della linea di costa;
c-nell'erroneo tracciamento della perpendicolare;
d-nell'erroneo concettuale tracciamento della mediana;
e-nell'erroneo tracciamento della linea di costa del Comune di Giulianova;
-il giudice di prime cure, sulla falsariga della disposta CTU, non ha rilevato e vagliato che a-i limiti amministrativi dei Comuni della Regione Abruzzo sono stati tracciati in digitale dalla detta Regione e sono riportati nella relativa mappa (geoportale.regione. abruzzo.it/Cartanet); b-i segmenti di lunghezza su scala 1:100.000 possono essere riferiti solo nell'ambito della navigazione, ma non in quello di interesse, avuto presente che a mm.1 corrispondono m. 100; c-l'erronea qualificazione di “andamento rettilineo” della costa Giulianova/
TO, siccome risultante da un uso approssimativo del goniometro incidente sul conseguente tracciamento della linea mediana;
-il giudice di primo grado ha recepito acriticamente le risultanze a cui è giunto il designato CTU, non considerando l'erronea individuazione del limite territoriale, lato nord, del Comune di Giulianova, ed ancora l'erroneo posizionamento delle linee di base dalle quali misurare la larghezza del mare territoriale e, da ultimo, non dando rilevanza al posizionamento delle opere portuali del Comune di Giulianova;
-il giudice di prime cure non ha considerato che una corretta valutazione tecnica avrebbe dovuto tener conto, al fine dell'individuazione della “linea di base”, della presenza delle opere portuali (porto di Giulianova), ed altresì che per l'individuazione della “linea mediana” si devono eseguire plurimi calcoli, applicando la formula di MO e quella di GA e seguendo un procedimento che partendo dalla definizione di una linea mediana “grezza”, utilizzando il metodo delle “infinite bisettrici”, giunge alla determinazione della linea mediana “effettiva”, calcoli e metodi tutti che portano l'ubicazione della piattaforma Nominativo_1 nell'ambito marittimo del Comune di Giulianova. Il ricorso veniva discusso alla pubblica udienza del 20.11.2025, all'esito della quale il Collegio riteneva di dover riservare la decisione, che veniva successivamente sciolta con ordinanza in data 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi.
Rimarcato come la questione qui devoluta, a confutazione della decisione di prime cure, riguarda, giusta la riferibilità (geografica) all'uno piuttosto che all'altro Ente comunale rivierasco della piattaforma di che trattasi (c.d. “Nominativo_1”), il jus impositionis dell'individuando Comune, deriva da ciò, nell'originario silenzio della legge (IMU/TASI) ed ormai definitivamente riconosciuta la sottoposizione ad imposizione (IMU, sino all'entrata in vigore della IMPi) delle piattaforme offshore, come sia appunto dirimente stabilire quale debba essere, per quindi poterlo applicare al caso di specie, il criterio per pervenire ad un collegamento geografico/ amministrativo tra piattaforma e terraferma, dal quale appunto far discendere l'anzidetto diritto in capo ad un Ente (i.e. quello che ha emesso l'accertamento qui in contestazione) piuttosto che ad un altro (i.e. quello che vorrebbe che fosse la contribuente).
A tal proposito, ed innanzitutto a motivo dell'autonomia dei giudizi e della non estensibilità di giudicati alieni ad altri giudizi, va affermato che il jus impositionis eventualmente riconosciuto, quand'anche per lo stesso periodo di imposta, in capo ad altro Ente comunale ed in altro giudizio (ed a tal riguardo non si può invocare e qui richiamare una decisione del giudice di legittimità, atteso che questi non giudica il fatto sotteso al suo scrutinio in punto di diritto), non può essere fatto valere in questa sede.
Tanto premesso ed in forza delle contestazioni mosse dall'appellante alla metodologia seguita dalla disposta
CTU su cui fonda l'impugnata sentenza, questo giudice ritiene di non potersi discostare da un dato, di rilevanza addirittura normativa (quand'anche secondaria), quale quello contenuto nel D.I. 28.04.22 (definitivo per difetto di impugnazione), secondo il quale la piattaforma c.d. “Nominativo_1” ricade nella competenza
“territoriale” del Comune di Giulianova, odierno appellante.
A favore di tale riferimento, ovviamente non milita il fatto che detto decreto sia attuativo di una normativa successiva (ed istitutiva, a partire dal 2020, della nuova e sostitutiva imposta IMPi), bensì il fatto che a base dello stesso, e quand'anche al fine dell'applicazione di una nuova imposta, dalle varie amministrazioni dello
Stato, al detto fine coinvolte nelle svolte istruttorie, sono state effettuate indagini e rilevazioni tecnico- scientifiche (in base al criterio della “Linea Costiera Amministrativa”) di valenza senz'altro più affidabili rispetto a quelle che con minore strumentazione, e presumibilmente minore competenza specifica, ha potuto condurre l'officiato CTU, ancor più se si tiene in conto il fatto che quest'ultimo non ha neppure considerato l'opera portuale che connota il Comune di Giulianova (opera che, invece, andava quantomeno presa in considerazione giusta L. n. 689/94 e DPR n. 816/77 ).
Stante dunque la scientificità della rilevazione che connota il risultato a cui è pervenuto il richiamato decreto interministeriale, secondo cui la competenza amministrativa sulla piattaforma “Nominativo_1” è in capo al Comune di Giulianova, non si può allora sostenere che tale rilevazione è a valere solo per il futuro e non anche per il passato, attesa appunto l'immanente obiettività delle effettuate misurazioni e del conseguente risultato, così come non si può ritenere, vista la più autorevole provenienza dell'indagine condotta dalle coinvolte amministrazioni statuali, che a quest'ultima debbano preferirsi i calcoli effettuati dall'officiato CTU di prime cure. A parte poi che già questo giudice con la propria sentenza n. 119/2025 (dalla quale non ravvisa motivi per discostarsi) ha riconosciuto il jus impositionis sulla piattaforma in questione in capo al Comune di Giulianova sull'assunto che la stessa “trovasi posizionata ad una distanza dal più vicino punto costiero del Comune di
Giulianova inferiore rispetto a quella intercorrente con il pari punto del Comune di TO”, a diverso opinamento (non senza qui ulteriormente ribadire che il giudice di legittimità con le proprie sentenze non può aver riconosciuto in capo ad un Ente piuttosto che ad un altro il ridetto diritto) non può condurre neppure il riferimento ai servizi amministrativi (pure citati nelle richiamate sentenze di legittimità), ove si voglia considerare che il più vicino distaccamento della CdP trovasi, appunto, nel porto presente nel Comune di
UA.
In conclusione, sulla base degli accertamenti eseguiti dalle amministrazioni statuali all'uopo coinvolte e posti a fondamento del ridetto D.I. del 28.04.22, questo giudice ritiene che il contestato diritto vada invece riconosciuto in capo all'odierno appellante.
Tanto osservato, vanno quindi scrutinate le qui riproposte censure avverso l'avviso di accertamento che, però, non meritano condivisione, giusta le considerazioni che seguono.
Le piattaforme petrolifere, così come le centrali a cui sono annesse, sono classificabili nella categoria D/7, svolgendosi operazioni qualificabili quali attività industriali (es: trattamento preliminare degli idrocarburi) quali " fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di vita industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni"; in tal caso il D.Lgs. n. 505 del 1992, art. 5, prevede al n. 3 che, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il valore è determinato secondo i criteri contabili;
- < idonea a produrre un reddito proprio, che è funzionale allo stoccaggio e al trattamento dei prodotti estratti da immettere nelle condutture, dopo la lavorazione del materiale. Il processo inizia con la estrazione del materiale gassoso, si sviluppa sulle piattaforme con il processo di lavorazione del relativo materiale estratto, che viene immesso successivamente nelle condutture e raggiunge la centrale di smistamento a terra>>; -< le piattaforme costituiscono, invero, un cespite economico indipendente e distinto rispetto alla centrale di terra, ciascuno dotato di una sua utilitas e, trattandosi di cespite autonomo, va accatastato autonomamente e non quale pertinenza della centrale a terra (cfr D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 40)>>.
Alla luce di tale orientamento, dunque, le piattaforme situate nel mare territoriale presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare, che, come tali, sono annoverabili quali impianti rientranti in una delle categorie catastali del gruppo D, la cui base imponibile, in mancanza di rendita catastale, è costituita dal valore di bilancio.
Ai suddetti principi, che operano una interpretazione sistematica del quadro normativo in tema di imposizione locale sugli immobili, questo giudice non ha ragione per discostarsi, tenuto altresì conto del fatto che le fattispecie di esenzione dei fabbricati dalle imposte locali devono essere stabilite con legge.
Circa poi quanto disposto dal c. 21, art. 1 L. n. 208/2015 (vigente a decorrere dall'anno d'imposta in esame), giusta il quale la rendita catastale di un immobile a destinazione speciale o particolare, quale appunto deve ritenersi una piattaforma petrolifera, censibile nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, con esclusione dalla stessa stima diretta dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, va osservato che, per effetto del rinvio operato dal comma 3 dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 5, comma 3, del D.
Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'IMU e della TASI, vale il disposto secondo cui “Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore
è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359...”, vale a dire secondo i valori contabili.
Ebbene in applicazione dei suindicati principi, in difetto di una dichiarazione IMU da parte della contribuente che avesse tenuto conto di una rendita al netto di non conosciuti valori di beni mobili interni alla piattaforma, non v'è motivo per poter ritenere, con conseguente sua minore quantificazione, che il valore catastale della stessa sia inferiore a quello rinvenuto, al fine che qui interessa, in altro contesto contabile-fiscale.
Neppure la doglianza relativa alle comminate sanzioni può essere condivisa, stante appunto la risalente giurisprudenza di vertice a tal proposito.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'interposto appello, così decide:
accoglie l'appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza riconosce e dichiara legittimo il ricorso avviso di accertamento;
condanna l'appellata a rifondere in favore dell'appellante le spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in € 22.600,00, oltre oneri se dovuti, ponendo a carico della stessa anche le spese di CTU già poste a carico dell'appellante, e, per il secondo grado, in € 25.000.00, oltre oneri se dovuti, e CUT.
L'Aquila, li 22 Gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente
IO BE, Relatore
ROMANO AR GI, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 508/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Comune di Giulianova - Corso Giuseppe Garibaldi 109 64021 Giulianova TE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 1 e pubblicata il 03/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13203 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57365 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 845/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in atti, l'ufficio impugnava la sentenza n. 4/2025, emessa in data 11.11.24/03.01.25 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo
Sez. I, con la quale, in una alla condanna alle spese di lite, erano stati accolti i riuniti ricorsi della contribuente avverso gli avvisi di accertamento per IMU-2015 ed IMU-2016 in relazione alla piattaforma marina (c.d.
“Nominativo_1”) per l'estrazione di idrocarburi, di proprietà di quest'ultima e ricadente in acque territoriali (Long. 14,1833769/Lat. 42,559691) in corrispondenza del Comune accertatore (di Giulianova).
A fronte di una sentenza, che, all'esito di una disposta CTU ed altresì premessi i limiti soggettivi di un giudicato alieno e reiette altre censure avanzate dalla ricorrente (tutte relative al presupposto di imposta), con riguardo alla (residua questione della) titolarità del potere impositivo, aveva pronunciato negli anzidetti termini sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- al fine della individuazione del soggetto titolare del potere impositivo deve farsi doverosa applicazione analogica del criterio della “linea mediana”, indicato dall'art. 15 della Convenzione delle N.U. sul diritto del mare stipulata a Montego Bay il 10.12.82 e ratificata in Italia con la L. n. 689/94;
- sulla scorta di detto criterio si è reso necessario disporre appunto CTU e l'officiato ausiliario, a mezzo delle proprie indagini e del conseguente suo elaborato, ha potuto riscontrare che la distanza della piattaforma
“Nominativo_1” dalla retta che separa il tratto di mare del Comune di TO da quello del Comune di Giulianova (i.e. l'ufficio appellante) è si ridotta, ma in termini che non ne fanno venire meno il posizionamento dello specchio di mare di competenza del Comune di TO, appunto perché posizionata alla determinata distanza di 323,73 mt. dalla linea di demarcazione che separa detta porzione di mare da quella di dominio del Comune di Giulianova;
- ogni altra critica rivolta all'elaborato peritale, fondata su altri criteri e presupposti, non ha pregio alcuno, appunto perché, giusta la richiamata Convenzione di Montego Bay, questi non hanno impatto sulla determinazione della pendenza della retta di separazione degli specchi di mare di diversa competenza tra
Comuni;
l'appellante, nei debiti termini gravatori, ripercorsi i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo, ed a rimarcare l'erroneità di quanto statuito, articolava le seguenti censure:
1§- (in punto di rito: inammissibilità della disposta CTU)
La sentenza, con l'affidare ad un CTU, la potestà (riservata allo Stato e non delegabile ad un tecnico) di attribuire o di denegare il jus impositionis ad un Comune non ha avuto in cale un dato pacifico ed imprescindibile per la soluzione della problematica in questione e costituito dalla emissione del Decreto
Interministeriale del 28.04.22 che, sulla scorta di ampia attività tecnico-istruttoria, ha individuato nel Comune di Giulianova l'Ente titolare del diritto impositivo sulla piattaforma marina c.d. “Nominativo_1”, così come non ha avuto in cale quanto già affermato e riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa sul punto (TAR Lazio), secondo cui “…non è consentito neppure al Giudice Amministrativo (ed a fortiori a nessun altro) sostituirsi all'Amministrazione nell'effettuare una scelta, id est quella di stabilire il criterio di identificazione del Comune beneficiario del gettito;
che il Decreto è atto avente contenuto chiaramente normativo;
che il metodo matematico-geografico denominato poligoni di Thissen risulta ampiamente chiarito dalla nota metodologica;
che la scelta normativa è connaturata da un elevato tasso di discrezionalità.”.
2§- (in punto di rito: omesso esame e pronuncia)
2.1 La sentenza, non avendo, appunto, tenuto conto della dedotta ed eccepita inammissibilità del ricorso ad una CTU, ha omesso così la valutazione e la decisione sulla posta questione pregiudiziale, incorrendo nel relativo vizio.
2.2 La sentenza, recependo le conclusioni del CTU e non limitandosi a verificarne il dato tecnico, ha così consentito che tramite il predetto mezzo si attribuisse ad un Comune terzo, travalicando in tal modo i poteri statuali, un potere impositivo, viepiù incorrendo in un vizio di ultrapetizione.
2.3 La sentenza non ha neppure tenuto conto di tutte le osservazioni opposte all'operato del designato CTU ed in tal modo ha fatto propri tutti i vizi imputati a quell'elaborato, da cui non può che derivare l'oggettiva sua inutilizzabilità ai fini del giudizio.
3§- (in punto di merito: erroneità intrinseche della CTU)
La sentenza, anche a voler seguire la metodica adottata dal CTU (tracciamento delle perpendicolari a partire dai punti di confine costieri), non ha altresì posto mente alla congerie di errori nei quali è incorso il demandato Consulente, errori sostansiatisi nella erronea individuazione dei punti di confine tra
Comuni e ritenuti delineati sulla carta nautica;
erronea schematizzazione della linea di costa, supposta come avente un angolo piatto piuttosto che un angolo di 173°; erroneo tracciamento della linea perpendicolare con angolo di 95° circa, in luogo di un angolo di 90°; erroneo tracciamento della meridiana ed ancora erroneo tracciamento della linea di costa, non considerando che le opere portuali (nello specifico il porto di Giulianova) concorrono a formare parte integrante della costa.
4§- (in punto di merito: omesso esame e pronuncia sulle eccezioni e rilevazioni del Comune di Giulianova)
La sentenza è incorsa in errore, laddove ha liquidato come puntualmente superate dalle considerazioni integrative del CTU, tutte le osservazioni e le critiche mosse dal CTP e determinanti ai fini del decidere quali: il non avere il primo tenuto conto dei limiti amministrativi ufficiali dei Comuni, siccome tracciati in digitale dalla Regione Abruzzo;
l'aver considerato rettilineo l'andamento della costa Giulianova/TO, a causa dell'utilizzo in maniera approssimativa del goniometro;
il non aver considerato che ove si fosse proceduto al tracciamento di un cerchio con centro sulla piattaforma “Nominativo_1” il conseguente punto di tangenza sarebbe risultato posto a circa m. 40 più a Sud di quello indicato in CTU;
5§- (in punto di merito: erronea adesione della sentenza alle risultanze della CTU)
La sentenza erra laddove, pur riconoscendo come il CTU abbia a sua volta errato nell'individuazione del limite del territorio del Comune di Giulianova, da ciò non fa discendere la debita conseguenza quale è appunto quella del posizionamente della piattaforma “Nominativo_1” al di fuori dello specchio di mare di competenza del Comune di TO;
erra nuovamente quando non spiega per quale ragione ed in base a quali considerazioni ha ritenuto che il CTU abbia fondatamente contraddetto i diversi assunti opposti al suo elaborato;
erra ancora quando giustifica l'operato del CTU che non ha dato rilevanza alle opere portuali come facenti parte della costa.
6§- (in punto di merito: corretta determinazione tecnica)
Ribadito che il jus impositionis non è attribuibile sulla scorta di un accertamento tecnico e che questo trova ormai immodificabile fonte nel richiamato decreto interministeriale, avente contenuto normativo, riassunte le rispettive operazioni di calcolo, la sentenza risulta errata in punto di merito per non aver tenuto presente che sia il criterio della “Linea di Costa Amministrativa” (posto a base del ridetto decreto 28.04.22), sia quallo della “Linea di base” di cui al DPR n. 816/1977, sia quello della “Linea mediana” conducono tutti al medesimo inequivocabile risultato in base al quale il potere impositivo sulla piattaforma “Nominativo_1” appartiene al Comune di Giulianova:
A sostegno dell'impugnata sentenza, si costituiva la contribuente, la quale, abbondonati i motivi in ordine alla non tassabilità delle piattaforme, con riguardo al jus impositionis in capo al Comune di TO, osservava:
A- la gravata sentenza, disconoscendo la soggettività impositiva in capo al Comune appellante, risultava del tutto in linea con i principi successivamente enunciati (con riferimento alla medesima piattaforma Nominativo_1) dalla Suprema Corte con le sentenze (pronunciate tra l'odierna appellata-contribuente ed il Comune di TO) nn. 14542, 14543, 14544 e 14547 del 30.05.25 che, appunto, ha statuito come 1)- non potesse qui rilevare la regola di cui al DM 28.04.22, emanato in attuazione dell'art. 38 D.L. n. 124/2019
(istitutivo della IMPI), atteso che la disciplina di quest'ultima nuova e sostitutiva imposta non poteva avere nessun valore ricognitivo o rettificativo rispetto ai confini territoriali ed ai servizi amministrativi resi con riferimento alle imposte dapprima in vigore;
2)- la riferibilità territoriale delle piattaforme (all'uno o all'altro
Comune costiero) dovesse essere declinata in base ai servizi, anche amministrativi, resi dall'Ente territoriale alla piattaforma ed in termini dirimenti parimenti osservando che la contribuente, nei giudizi portati al vaglio di essa Corte, non aveva mai contestato che detti servizi fossero stati resi dal Comune di Giulianova e non invece da quello di TO (parte, come anticipato, di quel giudizio di legittimità);
B- ove ve ne fosse bisogno e se non bastasse quanto già riconosciuto dalla Suprema Corte, ad escludere la soggettività impositiva in capo al Comune di Giulianova doveva altresì deporre il fatto che detto Ente, sino all'emissione del decreto IMPI del 28.04.22, non aveva giammai ipotizzato di accertare ai fini IMU la piattaforma “Nominativo_1” ed ancora il fatto che mai alcun servizio avesse reso a detto impianto (collegato a mezzo di sea lines con ET ed amministrativamente alla Capitaneria di porto di Pescara), dal che l'inammissibilità/infondatezza di tutte le qui devolute censure vuoi perché 1)- inammissibilità della disposta CTU> pur a volerla considerare una valida censura, la stessa non è stata mossa in modo tempestivo nell'ambito dell'udienza il cui il giudice ha formulato il quesito peritale e nemmeno nella successiva di accettazione dell'incarico; nel silenzio della legge (ante DM 28.04.22), il Giudice di prime cure correttamente ha divisato, giusta applicazione analogica, il criterio di cui all'art. 15 della Convenzione di Montego Bay, demandando ad un consulente, regolarmente iscritto al proprio albo professionale, il compito di svolgere le relative operazioni di calcolo;
2)- l'aver correttamente ritenuto inapplicabili ai fini IMU i criteri fissati, a partire dal 2000 ed ai fini IMPI, dal DM 28.04.22, ha necessariamente imposto al giudice di prime cure di trovare un metodo alternativo per verificare a quale Ente territoriale imputare il jus impositionis, metodo alternativo basato sull'applicazione analogica dell'art. 15 della Convenzione di Montego Bay, tenuto presente dal designato CTU nella redazione del proprio elaborato, il cui iter procedimentale è stato condotto nel più pieno rispetto del contraddittorio tra le parti;
3)- tutte le critiche svolte avverso l'operato del CTU sono state già pertinentemente ed integralmente confutate dal CTU stesso;
C- ad integrazione delle proprie difese, l'appellata non mancava poi di riproporre le censure già mosse avverso l'atto impositivo e restate assorbite con la sentenza qui impugnata, secondo cui 1)- la base imponibile accertata dall'appellante (diversamente da quella determinata dal Comune di TO in € 25.827.981,28, sulla base di 70 voci di costo tratte dalla contabilità industriale della contribuente) in € 138.598.697,18 e fondata su di una stima effettuata sulla base di documentazione acquisita presso pubbliche amministrazioni ai densi dell'art. 5 D.Lgs. n. 504/1992, è frutto di procedimento errato, vuoi perché omette di indicare ed allegare i documenti che sarebbero stati acquisiti, in luogo dei valori di bilancio della contribuente relativi alla piattaforma Resistente_1, e ciò in violazione all'art. 7 L. n. 212/2000 e art. 1 L. n. 296/2006, vuoi perché la determinazione della base imponibile relativa ad immobile non accatastato, ma accatastabile in categoria
D, va fatta sulla scorta dei valori esposti nelle scritture contabili riferite al detto immobile ed altresì noti all'odierna appellante, e non già a stime, vuoi perché il valore su cui è stata determinata la base imponibile di € 138.598.697,18 è del tutto scollegato con la realtà e con le scritture contabili di riferimento, come dimostra invece il valore, pari ad € 25.827.981,28, su cui è stata determinata la base imponibile da parte del Comune di TO;
D- in ogni caso l'irrogazione delle sanzioni deve ritenersi illegittima in ragione del fatto che circa la debenza del tributo ed ancor più circa l'individuazione del soggetto legittimato attivo vi è sempre stata incertezza sino alle ultime decisioni della Suprema Corte di Cassazione.
Con ulteriore memoria, l'appellante tornava in argomento ed a tal proposito, preso atto che la contribuente aveva rinunciato i motivi opposti alla imponibilità IMU delle piattaforme e rammentato che questa Corte con altra sentenza (n. 119/2025) aveva riconosciuto, con riguardo ad altre annualità, il jus impositionis in capo ad esso Comune di Giulianova sull'assunto che “la Piattaforma Nominativo_1 trovasi posizionata ad una distanza dal più vicino punto costiero del Comune di Giulianova inferiore rispetto a quella intercorrente con il pari punto del Comune di TO.”, in punto di merito, nuovamente deduceva che:
-la disposta CTU, su cui fonda le decisione qui impugnata, deve ritenersi inammissibile, e ciò a motivo del fatto che al CTU era stato demandato il compito non di fornire dati tecnici scientifici, bensì quello di riconoscere in capo ad un ente terriotoriale una potesta impositiva di esclusiva appartenenza statuale, disconoscendo appunto il già citato decreto interministeriale del 28.04.22 (che al ridetto fine aveva tenuto conto di tutti gli elementi tecnici e di tutti i criteri scientifici per individuare l'Ente titolare del tributo in questione);
-il giudice di prime cure aveva per di più omesso di pronunciari su tutte le eccezioni di inutilizzabilità/irrilevanza della disposta consulenza e tra queste su quelle relative alla “mancata informazione, mancata verbalizzazione delle atività, mancata indicazione della metodologia utilizzata dal portale SID” ed ancora al tracciamento manuale su cartografia 1:100.000 incidente sull'attendibilità dell'elaborato;
-il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che la CTU si appalesa errata, laddove è incorsa a- nell'erronea individuazione dei punti di confine tra Comuni;
b-nell'erronea schematizzazione della linea di costa;
c-nell'erroneo tracciamento della perpendicolare;
d-nell'erroneo concettuale tracciamento della mediana;
e-nell'erroneo tracciamento della linea di costa del Comune di Giulianova;
-il giudice di prime cure, sulla falsariga della disposta CTU, non ha rilevato e vagliato che a-i limiti amministrativi dei Comuni della Regione Abruzzo sono stati tracciati in digitale dalla detta Regione e sono riportati nella relativa mappa (geoportale.regione. abruzzo.it/Cartanet); b-i segmenti di lunghezza su scala 1:100.000 possono essere riferiti solo nell'ambito della navigazione, ma non in quello di interesse, avuto presente che a mm.1 corrispondono m. 100; c-l'erronea qualificazione di “andamento rettilineo” della costa Giulianova/
TO, siccome risultante da un uso approssimativo del goniometro incidente sul conseguente tracciamento della linea mediana;
-il giudice di primo grado ha recepito acriticamente le risultanze a cui è giunto il designato CTU, non considerando l'erronea individuazione del limite territoriale, lato nord, del Comune di Giulianova, ed ancora l'erroneo posizionamento delle linee di base dalle quali misurare la larghezza del mare territoriale e, da ultimo, non dando rilevanza al posizionamento delle opere portuali del Comune di Giulianova;
-il giudice di prime cure non ha considerato che una corretta valutazione tecnica avrebbe dovuto tener conto, al fine dell'individuazione della “linea di base”, della presenza delle opere portuali (porto di Giulianova), ed altresì che per l'individuazione della “linea mediana” si devono eseguire plurimi calcoli, applicando la formula di MO e quella di GA e seguendo un procedimento che partendo dalla definizione di una linea mediana “grezza”, utilizzando il metodo delle “infinite bisettrici”, giunge alla determinazione della linea mediana “effettiva”, calcoli e metodi tutti che portano l'ubicazione della piattaforma Nominativo_1 nell'ambito marittimo del Comune di Giulianova. Il ricorso veniva discusso alla pubblica udienza del 20.11.2025, all'esito della quale il Collegio riteneva di dover riservare la decisione, che veniva successivamente sciolta con ordinanza in data 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi.
Rimarcato come la questione qui devoluta, a confutazione della decisione di prime cure, riguarda, giusta la riferibilità (geografica) all'uno piuttosto che all'altro Ente comunale rivierasco della piattaforma di che trattasi (c.d. “Nominativo_1”), il jus impositionis dell'individuando Comune, deriva da ciò, nell'originario silenzio della legge (IMU/TASI) ed ormai definitivamente riconosciuta la sottoposizione ad imposizione (IMU, sino all'entrata in vigore della IMPi) delle piattaforme offshore, come sia appunto dirimente stabilire quale debba essere, per quindi poterlo applicare al caso di specie, il criterio per pervenire ad un collegamento geografico/ amministrativo tra piattaforma e terraferma, dal quale appunto far discendere l'anzidetto diritto in capo ad un Ente (i.e. quello che ha emesso l'accertamento qui in contestazione) piuttosto che ad un altro (i.e. quello che vorrebbe che fosse la contribuente).
A tal proposito, ed innanzitutto a motivo dell'autonomia dei giudizi e della non estensibilità di giudicati alieni ad altri giudizi, va affermato che il jus impositionis eventualmente riconosciuto, quand'anche per lo stesso periodo di imposta, in capo ad altro Ente comunale ed in altro giudizio (ed a tal riguardo non si può invocare e qui richiamare una decisione del giudice di legittimità, atteso che questi non giudica il fatto sotteso al suo scrutinio in punto di diritto), non può essere fatto valere in questa sede.
Tanto premesso ed in forza delle contestazioni mosse dall'appellante alla metodologia seguita dalla disposta
CTU su cui fonda l'impugnata sentenza, questo giudice ritiene di non potersi discostare da un dato, di rilevanza addirittura normativa (quand'anche secondaria), quale quello contenuto nel D.I. 28.04.22 (definitivo per difetto di impugnazione), secondo il quale la piattaforma c.d. “Nominativo_1” ricade nella competenza
“territoriale” del Comune di Giulianova, odierno appellante.
A favore di tale riferimento, ovviamente non milita il fatto che detto decreto sia attuativo di una normativa successiva (ed istitutiva, a partire dal 2020, della nuova e sostitutiva imposta IMPi), bensì il fatto che a base dello stesso, e quand'anche al fine dell'applicazione di una nuova imposta, dalle varie amministrazioni dello
Stato, al detto fine coinvolte nelle svolte istruttorie, sono state effettuate indagini e rilevazioni tecnico- scientifiche (in base al criterio della “Linea Costiera Amministrativa”) di valenza senz'altro più affidabili rispetto a quelle che con minore strumentazione, e presumibilmente minore competenza specifica, ha potuto condurre l'officiato CTU, ancor più se si tiene in conto il fatto che quest'ultimo non ha neppure considerato l'opera portuale che connota il Comune di Giulianova (opera che, invece, andava quantomeno presa in considerazione giusta L. n. 689/94 e DPR n. 816/77 ).
Stante dunque la scientificità della rilevazione che connota il risultato a cui è pervenuto il richiamato decreto interministeriale, secondo cui la competenza amministrativa sulla piattaforma “Nominativo_1” è in capo al Comune di Giulianova, non si può allora sostenere che tale rilevazione è a valere solo per il futuro e non anche per il passato, attesa appunto l'immanente obiettività delle effettuate misurazioni e del conseguente risultato, così come non si può ritenere, vista la più autorevole provenienza dell'indagine condotta dalle coinvolte amministrazioni statuali, che a quest'ultima debbano preferirsi i calcoli effettuati dall'officiato CTU di prime cure. A parte poi che già questo giudice con la propria sentenza n. 119/2025 (dalla quale non ravvisa motivi per discostarsi) ha riconosciuto il jus impositionis sulla piattaforma in questione in capo al Comune di Giulianova sull'assunto che la stessa “trovasi posizionata ad una distanza dal più vicino punto costiero del Comune di
Giulianova inferiore rispetto a quella intercorrente con il pari punto del Comune di TO”, a diverso opinamento (non senza qui ulteriormente ribadire che il giudice di legittimità con le proprie sentenze non può aver riconosciuto in capo ad un Ente piuttosto che ad un altro il ridetto diritto) non può condurre neppure il riferimento ai servizi amministrativi (pure citati nelle richiamate sentenze di legittimità), ove si voglia considerare che il più vicino distaccamento della CdP trovasi, appunto, nel porto presente nel Comune di
UA.
In conclusione, sulla base degli accertamenti eseguiti dalle amministrazioni statuali all'uopo coinvolte e posti a fondamento del ridetto D.I. del 28.04.22, questo giudice ritiene che il contestato diritto vada invece riconosciuto in capo all'odierno appellante.
Tanto osservato, vanno quindi scrutinate le qui riproposte censure avverso l'avviso di accertamento che, però, non meritano condivisione, giusta le considerazioni che seguono.
Le piattaforme petrolifere, così come le centrali a cui sono annesse, sono classificabili nella categoria D/7, svolgendosi operazioni qualificabili quali attività industriali (es: trattamento preliminare degli idrocarburi) quali " fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di vita industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni"; in tal caso il D.Lgs. n. 505 del 1992, art. 5, prevede al n. 3 che, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il valore è determinato secondo i criteri contabili;
- < idonea a produrre un reddito proprio, che è funzionale allo stoccaggio e al trattamento dei prodotti estratti da immettere nelle condutture, dopo la lavorazione del materiale. Il processo inizia con la estrazione del materiale gassoso, si sviluppa sulle piattaforme con il processo di lavorazione del relativo materiale estratto, che viene immesso successivamente nelle condutture e raggiunge la centrale di smistamento a terra>>; -< le piattaforme costituiscono, invero, un cespite economico indipendente e distinto rispetto alla centrale di terra, ciascuno dotato di una sua utilitas e, trattandosi di cespite autonomo, va accatastato autonomamente e non quale pertinenza della centrale a terra (cfr D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 40)>>.
Alla luce di tale orientamento, dunque, le piattaforme situate nel mare territoriale presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare, che, come tali, sono annoverabili quali impianti rientranti in una delle categorie catastali del gruppo D, la cui base imponibile, in mancanza di rendita catastale, è costituita dal valore di bilancio.
Ai suddetti principi, che operano una interpretazione sistematica del quadro normativo in tema di imposizione locale sugli immobili, questo giudice non ha ragione per discostarsi, tenuto altresì conto del fatto che le fattispecie di esenzione dei fabbricati dalle imposte locali devono essere stabilite con legge.
Circa poi quanto disposto dal c. 21, art. 1 L. n. 208/2015 (vigente a decorrere dall'anno d'imposta in esame), giusta il quale la rendita catastale di un immobile a destinazione speciale o particolare, quale appunto deve ritenersi una piattaforma petrolifera, censibile nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, con esclusione dalla stessa stima diretta dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, va osservato che, per effetto del rinvio operato dal comma 3 dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 5, comma 3, del D.
Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'IMU e della TASI, vale il disposto secondo cui “Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore
è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359...”, vale a dire secondo i valori contabili.
Ebbene in applicazione dei suindicati principi, in difetto di una dichiarazione IMU da parte della contribuente che avesse tenuto conto di una rendita al netto di non conosciuti valori di beni mobili interni alla piattaforma, non v'è motivo per poter ritenere, con conseguente sua minore quantificazione, che il valore catastale della stessa sia inferiore a quello rinvenuto, al fine che qui interessa, in altro contesto contabile-fiscale.
Neppure la doglianza relativa alle comminate sanzioni può essere condivisa, stante appunto la risalente giurisprudenza di vertice a tal proposito.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'interposto appello, così decide:
accoglie l'appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza riconosce e dichiara legittimo il ricorso avviso di accertamento;
condanna l'appellata a rifondere in favore dell'appellante le spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in € 22.600,00, oltre oneri se dovuti, ponendo a carico della stessa anche le spese di CTU già poste a carico dell'appellante, e, per il secondo grado, in € 25.000.00, oltre oneri se dovuti, e CUT.
L'Aquila, li 22 Gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE