Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 01/04/2026, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02197/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03818/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3818 del 2025, proposto da
VI HA RA DR Galganage, rappresentato e difeso dagli avvocati Omar Lardieri e Emanuela Buffettino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del 12.5.2025 del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente in data 1/2/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. CC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente otteneva dalla Prefettura di Napoli, in data 1 febbraio 2024, nulla osta per motivi di lavoro subordinato da svolgersi alle dipendenze del sig. GE PI, così facendo ingresso nel territorio nazionale.
1.1. Perdurando, nondimeno, la inerzia della Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno – rimanendo, altresì, senza esiti i tentativi di entrare in contatto con l’iniziale datore di lavoro- nelle more in ogni caso iniziando una nuova attività lavorativa stagionale nell’agosto 2024.
1.2. Nondimeno, con il gravato provvedimento, veniva disposta la revoca del nulla osta.
1.3. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, in particolare rimarcando, tra le altre censure e per quel che quivi viene massimamente in rilievo, che la Prefettura avrebbe dovuto fare applicazione della circolare del Ministero dell'Interno, prot. 3836 del 20.08.2007; in particolare, il SUI presso la Prefettura di Napoli avrebbe dovuto fare applicazione, nel caso di specie, dell’art. 22, comma 11 del d.lgs. 286/1998 secondo cui “ la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari regolarmente soggiornanti . Il lavoratore straniero che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 14.09.2015 n.150 e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che non si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. ..”; del resto, pregnante si appaleserebbe, altresì, la circostanza della nuova occupazione rinvenuta nelle more del procedimento.
1.4. Si costituiva l’intimata Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 18 febbraio 2026.
2. Il ricorso è fondato, siccome già delibato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per deflettere.
2.1. E, invero, positiva delibazione deve riservarsi alle censure del ricorrente, in ragione:
- dell’ingresso in Italia optimo iure effettuato da esso ricorrente in forza di nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli in data 1 febbraio 2024;
- della inerzia serbata dalla Amministrazione, che non ha provveduto a tempestivamente convocare l’indicato datore di lavoro e il ricorrente al fine della definizione del procedimento;
- dell’inusitato lasso temporale intercorso tra il rilascio del primigenio nulla osta e la sua revoca che assume vieppiù pregnanza avuto riguardo alla scansione temporale che risulta avere connotato, di contro, la fase procedimentale volta alla richiesta di integrazione documentale e alla convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
2.2. Di qui la ragionevolezza della pretesa del ricorrente di ottenere una nuova convocazione, al fine della valorizzazione della occasione lavorativa medio tempore reperita e, da ultimo nuovamente prospettata con il medesimo datore, ovvero il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
2.2.1. D’altra parte, siccome sopra esposto:
- non è quivi in discussione, essendo comprovato in atti e non mai contestato dalla resistente Amministrazione, la esistenza di un effettivo rapporto di lavoro, sebbene con altro datore, dispiegatosi nel corso del periodo di “pendenza” del procedimento che ne occupa (cfr., il modello unilav inviato il 31.8.2024);
- la Amministrazione ha serbato per un lunghissimo spatium temporis un contegno tutt’affatto inerte, non mai provvedendo a convocare le parti per la stipulazione del contratto;
- il decorso di tale spatium temporis - quali che ne siano le ragioni- non è per certo imputabile al ricorrente che, indi e de relato , delle sfavorevoli sopravvenienze che ne possono discendere non può, ragionevolmente, essere chiamato a rispondere;
- la Autorità, invero, a distanza di quasi un anno dall’ingresso del ricorrente in Italia provvedeva a convocare le parti, allorquando, cioè, non si concretava la possibilità di iniziare la attività con il primigenio datore e anche il rapporto di lavoro, medio tempore espletato con diverso datore, era già cessato (in data 30 settembre 2024);
- la Autorità, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbata per diversi mesi, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente;
2.2.2. Non priva di significanza, di poi, si appalesa la circostanza per cui, medio tempore , lo stesso ricorrente allega, e documenta, di avere rinvenuto una nuova occasione lavorativa, siccome quivi comprovato dalla documentazione prodotta.
2.2.3. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre essa Amministrazione a valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno, con un diverso datore di lavoro - tenuto conto della “promessa di assunzione” del 14 aprile 2025 che, in quanto formulata dallo stesso soggetto che aveva già stipulato nel 2024 un contratto di lavoro con il ricorrente, assume peculiare significanza- ovvero per attesa occupazione, anche in aderenza a quanto previsto dalle circolari del medesimo Ministero dell’Interno 17 novembre 2020 n. 4623 (emesse giustappunto in relazione alle procedure di emersione ai sensi dell’art. 103 del d.l. 34 del 2020), che pur non sembrano incompatibili con la sottoscrizione del contratto di soggiorno anche in presenza di rapporto di lavoro cessato.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
TI CU, Presidente
CC PA, Primo Referendario, Estensore
RA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC PA | TI CU |
IL SEGRETARIO