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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 21/01/2026, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 858/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
MI AS, RE
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13179/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 ALTRI TRIBUTI 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 IRAP 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 BOLLO - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22449/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: Difensore_2 difensore della parte resistente, nonostante risulti collegata, per motivi tecnici interni non è stato possibile accettarla nella riunione da remoto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione – Agente della Riscossione, prov. di Napoli a mezzo pec, il 15.04.2025, recante l'importo di Euro 102.292,23 afferenti a debiti di natura tributaria provenienti dalle cartelle di pagamento (in numero di 15) analiticamente indicate in ricorso.
Il ricorrente, in breve, deduce la illegittimità dell'intimazione per omessa allegazione alla stessa degli atti prodromici, l'omessa notifica delle cartelle esattoriali su cui si fonda la stessa con conseguente decadenza e/o prescrizione delle pretese tributarie e7o degli interessi e sanzioni ha concluso, pertanto, chiedendo, previa sospensione, l'annullamento dell'intimazione e dei sottesi crediti con attribuzione delle spese di lite al procuratore dichiaratosi antistatario.
In data 29.092025 veniva rigettata l'istanza di sospensione non sussistendone i presupposti di legge.
Con rituali e tempestive controdeduzioni si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo, in linea preliminare, il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle afferenti a pretese di natura non tributaria, rivendicando, nel merito, la rituale notifica a mezzo Pec di tutte le cartelle di pagamento richiamate nell'atto di intimazione e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e di tutte le altre eccezioni formulate in ricorso chiedendo il rigetto dello stesso, vinte le spese.
Con successive memorie il ricorrente contestava la documentazione depositata da parte resistente non avendo l'Ader depositato in atti le pec di invio contenete il file .eml che permette di controllare il contenuto della busta ovvero la cartella. All'odierna udienza, la Corte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, all'esito della discussione in pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Il ricorrente ha impugnato e ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento e degli specifici atti impositivi di natura tributaria analiticamente indicati in ricorso lamentando, in linea principale, l'omessa allegazione degli atti prodromici.
Il motivo è palesemente infondato.
Ed invero va considerato che l'intimazione di pagamento è normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento,
è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento
(cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009).
Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), alcuna doglianza può movere il ricorrente che dal contenuto dell'atto è stato reso edotto delle ragioni della emissione dell'intimazione e messo in grado esercitare il suo diritto di difesa contestando, per esempio, l'avvenuta notifica dell'atto prodromico;
poiché il riferimento alle cartelle già notificate è specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, la doglianza è prima di pregio.
Palesemente infondato è anche il motivo di ricorso che fa leva sull'omessa notifica delle cartelle prodromiche.
Ed invero, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha fornito prova documentale della rituale notifica a mezzo Pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata "a "Email_3 " corrispondente a quello del ricorrente, di tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata.
Rileva il Collegio che, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, la la notifica a mezzo
PEC - della cartella di pagamento - è pienamente ammessa dal nostro ordinamento e garantisce l'integrità del contenuto e degli eventuali allegati. L'art. 26 del D.p.r. n. 602/1973 dispone, infatti, che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.p.r. n. 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI- PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.
Del resto in ordine alla riferibilità della cartella alla pubblica amministrazione è sufficiente richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.p.r. n. 602/1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (cfr. Cass. civ., n. 25773/2014). Del resto, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies della l. n. 241/1990 (cfr. Cass. civ., n. 27561/2018).
Prive di pregio si rivelano, d'altra parte, le contestazioni in ordine alla ritualità di tali notifiche in quanto, contrariamente a quanto obiettato da parte ricorrente, l'ADER ha versato in atti file .eml di tutti i referti delle cartelle di pagamento analiticamente richiamate nell'intimazione di pagamento attraverso i quali è possibile controllare il contenuto della busta di trasporto ovvero le cartelle esattoriali notificate, atti prodromici all'emissione dell'intimazione di pagamento.
Dalla documentazione depositata dalle parti resistenti si evince, dunque, l'avvenuta regolare notifica degli atti prodromici, per cui, attesa l'omessa impugnativa degli stessi, le pretese ivi contenute sono divenute definitive.
La rituale notifica delle cartelle prodromiche, quali validi atti interruttivi, hanno, altresì, impedito la maturazione della prescrizione decennale (trattandosi di tributi erariali) sia quinquennali per le sanzioni ed interessi, trattandosi di cartelle notificate tutte a partire dal 2022, mentre la intimazione oggetto di causa è stata notificata il 15.04.2025.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alle spese di giudizio a favore delle parti costituite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in E 10.000,00 oltre oneri accessori se dovuti
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
MI AS, RE
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13179/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 ALTRI TRIBUTI 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 IRAP 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 BOLLO - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016520622000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22449/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: Difensore_2 difensore della parte resistente, nonostante risulti collegata, per motivi tecnici interni non è stato possibile accettarla nella riunione da remoto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione – Agente della Riscossione, prov. di Napoli a mezzo pec, il 15.04.2025, recante l'importo di Euro 102.292,23 afferenti a debiti di natura tributaria provenienti dalle cartelle di pagamento (in numero di 15) analiticamente indicate in ricorso.
Il ricorrente, in breve, deduce la illegittimità dell'intimazione per omessa allegazione alla stessa degli atti prodromici, l'omessa notifica delle cartelle esattoriali su cui si fonda la stessa con conseguente decadenza e/o prescrizione delle pretese tributarie e7o degli interessi e sanzioni ha concluso, pertanto, chiedendo, previa sospensione, l'annullamento dell'intimazione e dei sottesi crediti con attribuzione delle spese di lite al procuratore dichiaratosi antistatario.
In data 29.092025 veniva rigettata l'istanza di sospensione non sussistendone i presupposti di legge.
Con rituali e tempestive controdeduzioni si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo, in linea preliminare, il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle afferenti a pretese di natura non tributaria, rivendicando, nel merito, la rituale notifica a mezzo Pec di tutte le cartelle di pagamento richiamate nell'atto di intimazione e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e di tutte le altre eccezioni formulate in ricorso chiedendo il rigetto dello stesso, vinte le spese.
Con successive memorie il ricorrente contestava la documentazione depositata da parte resistente non avendo l'Ader depositato in atti le pec di invio contenete il file .eml che permette di controllare il contenuto della busta ovvero la cartella. All'odierna udienza, la Corte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, all'esito della discussione in pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Il ricorrente ha impugnato e ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento e degli specifici atti impositivi di natura tributaria analiticamente indicati in ricorso lamentando, in linea principale, l'omessa allegazione degli atti prodromici.
Il motivo è palesemente infondato.
Ed invero va considerato che l'intimazione di pagamento è normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento,
è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento
(cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009).
Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), alcuna doglianza può movere il ricorrente che dal contenuto dell'atto è stato reso edotto delle ragioni della emissione dell'intimazione e messo in grado esercitare il suo diritto di difesa contestando, per esempio, l'avvenuta notifica dell'atto prodromico;
poiché il riferimento alle cartelle già notificate è specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, la doglianza è prima di pregio.
Palesemente infondato è anche il motivo di ricorso che fa leva sull'omessa notifica delle cartelle prodromiche.
Ed invero, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha fornito prova documentale della rituale notifica a mezzo Pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata "a "Email_3 " corrispondente a quello del ricorrente, di tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata.
Rileva il Collegio che, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, la la notifica a mezzo
PEC - della cartella di pagamento - è pienamente ammessa dal nostro ordinamento e garantisce l'integrità del contenuto e degli eventuali allegati. L'art. 26 del D.p.r. n. 602/1973 dispone, infatti, che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.p.r. n. 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI- PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.
Del resto in ordine alla riferibilità della cartella alla pubblica amministrazione è sufficiente richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.p.r. n. 602/1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (cfr. Cass. civ., n. 25773/2014). Del resto, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies della l. n. 241/1990 (cfr. Cass. civ., n. 27561/2018).
Prive di pregio si rivelano, d'altra parte, le contestazioni in ordine alla ritualità di tali notifiche in quanto, contrariamente a quanto obiettato da parte ricorrente, l'ADER ha versato in atti file .eml di tutti i referti delle cartelle di pagamento analiticamente richiamate nell'intimazione di pagamento attraverso i quali è possibile controllare il contenuto della busta di trasporto ovvero le cartelle esattoriali notificate, atti prodromici all'emissione dell'intimazione di pagamento.
Dalla documentazione depositata dalle parti resistenti si evince, dunque, l'avvenuta regolare notifica degli atti prodromici, per cui, attesa l'omessa impugnativa degli stessi, le pretese ivi contenute sono divenute definitive.
La rituale notifica delle cartelle prodromiche, quali validi atti interruttivi, hanno, altresì, impedito la maturazione della prescrizione decennale (trattandosi di tributi erariali) sia quinquennali per le sanzioni ed interessi, trattandosi di cartelle notificate tutte a partire dal 2022, mentre la intimazione oggetto di causa è stata notificata il 15.04.2025.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alle spese di giudizio a favore delle parti costituite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in E 10.000,00 oltre oneri accessori se dovuti