Articolo 35 della Legge 3 aprile 1933, n. 255
Articolo 34
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25 aprile 1933
Art. 35.

Il Governo del Re e' autorizzato, con le norme di che all'art. 32, a riordinare, coordinare e pubblicare in testo unico tutte le norme di legge riguardanti l'ordinamento della Corte dei conti con facolta' di introdurvi quelle disposizioni complementari ed integrative che si rendessero necessarie.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Entrata in vigore il 25 aprile 1933
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